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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 08/10/2025, n. 3593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3593 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1158/2014 promossa da:
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e , con il patrocinio dell'avv.
[...] Parte_4 Parte_5 [...]
Pt_1 attori contro
, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, convenuto
CONCLUSIONI
come da note depositate per l'udienza dell'08.10.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente riportate e trascritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 co. 17 L. 69/2009.Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con ricorso ex artt. 702 bis e ss c.p.c. depositato il 27.01.2024 - in proprio e quale Parte_1 esercente la responsabilità genitoriale sui minori e Parte_2 Parte_3
- e hanno agito nei confronti del ,
[...] Parte_4 Parte_5 Controparte_1 chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate: “1) voglia l''Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, in accoglimento della presente domanda, essendo già stata acclarata dai documenti versati in atti la responsabilità del , in persona del in carica, per il Controparte_1 CP_2 contagio da epatite cronica HCV positiva contratta da a causa di una terapia Parte_2 emotrasfusionale, come descritto in narrativa, accertarla e dichiararla e, per l'effetto, condannare il convenuto al pieno risarcimento di ogni danno subito da oltre a svalutazione Parte_2 monetaria ed interessi, da liquidarsi in maniera autonoma rispetto alle indennità riconosciute ex L.
210/1992 e L. 238/1997 e complessivamente stimato in euro 1.000.000,00, da riconoscersi a favore di iure successionis; 2) voglia l''Ill.mo Giudice adito condannare il convenuto al Parte_1 pieno risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in favore di figlio Parte_1 del deceduto, nella misura di euro 326.150,00, in applicazione dei parametri adottati dal Tribunale di
Milano ed aggiornati al 2013; 3) voglia l''Ill.mo Giudice adito condannare il convenuto al pieno risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in favore di e Parte_2
, nipoti del deceduto, e, per essi, in favore di quale Parte_3 Parte_1 esercente la responsabilità genitoriale sui detti minori, nella misura di euro 141.620,00 per ciascun nipote, in applicazione dei parametri adottati dal Tribunale di Milano ed aggiornati al 2013; 4) voglia l''Ill.mo Giudice adito condannare il convenuto al pieno risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in favore di quale coniuge superstite del deceduto, nella misura di Parte_5 euro 326.150,00, in applicazione dei parametri adottati dal Tribunale di Milano ed aggiornati al 2013;
5) voglia l''Ill.mo Giudice adito condannare il convenuto al pieno risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in favore di figlia del deceduto, nella misura di euro Parte_4
326.150,00, in applicazione dei parametri adottati dal Tribunale di Milano ed aggiornati al 2013; 6) voglia l'Ill.mo Giudice adito condannare il convenuto a pagare le spese di causa ed i compensi, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
A sostegno della domanda gli attori hanno allegato che citava dinanzi al Tribunale di Parte_2
Foggia - Sezione distaccata di Cerignola il , in persona del Ministro in carica, Controparte_1 per ottenere una condanna al risarcimento integrale dei danni patiti a seguito di una trasfusione di sangue infetto praticatagli durante il ricovero presso l'Ospedale civile “Caduti in guerra” di Canosa di Puglia nei giorni 05.11 e 11.11.1977. La causa, iscritta a ruolo n. 718/10/C, a seguito della morte di , era portata avanti dal di lui unico erede, il Giudice declinava la Parte_2 Parte_1 propria competenza, ordinando la riassunzione del procedimento nel termine di tre mesi davanti al
Tribunale di Bari. Il giudizio non veniva riassunto e, pertanto, si estingueva. Veniva, dunque, promosso il presente procedimento.
, benché ricoverato presso il Presidio ospedaliero di Cerignola, il 22.07.1999 – allorché Parte_2 veniva eseguita ulteriore trasfusione – ed il 15.07.2005, solamente durante il successivo ricovero del
29.01.2009 – sempre presso quest'ultima struttura – veniva a conoscenza dell'infezione. L'esistenza di nesso causale fra la terapia trasfusionale del novembre 1977 e l'epatopatia cronica HCV correlata evoluta in cirrosi epatica e HCC veniva riconosciuta dal con decreto del Controparte_1
06.11.2012.
Con comparsa depositata il 30.04.2014, si è costituito in giudizio il , il quale ha chiesto CP_1 dichiararsi l'inammissibilità ed infondatezza delle domande avverse, per non essere stata fornita prova degli elementi costitutivi della responsabilità dell'Ente ai sensi dell'art. 2043 c.c. sia con riferimento all'an che con riferimento al quantum; con vittoria di spese di lite.
Con provvedimento del 12.06.2014 è stato disposto il mutamento del rito.
Concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita a mezzo di acquisizione della documentazione in atti ed espletamento di CC.TT.UU. medico-legale (cfr. oggetto di integrazione e rinnovazione con ordinanze del 15.03.2023 e del 15.05.2024).
Con comparse depositate, rispettivamente, il 07.06.2021 ed il 16.11.2022 si sono costituiti autonomamente in giudizio, a seguito del raggiungimento della maggiore età, Parte_2
e
[...] Parte_3
Matura per la decisione, la causa è stata decisa all'udienza dell'08.10.2025, celebrata cartolarmente, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Col deposito delle proprie note conclusive, parte attorea ha rinunciato alla liquidazione del danno patrimoniale iure hereditario ed ha rideterminato il quantum richiesto a titolo di danno iure proprio
(euro 360.000,00 in favore di coniuge superstite convivente della vittima;
euro Parte_5
280.000,00 in favore di figlia della vittima;
euro 280.000,00 in favore di Parte_4 [...]
figlio della vittima;
euro 200.000,00 in favore , nipote della Pt_1 Parte_2 vittima;
euro 200.000,00 in favore di , nipote della vittima). Parte_3
Scendendo al merito, si osserva quanto segue.
, il 04.11.1977, veniva ricoverato presso l'Ospedale civile “Caduti in guerra” di Parte_2
Canosa di Puglia per “ulcera duodenale sanguinante” e, in quell'occasione, veniva sottoposto, il 05.11
e l'11.11.1977, a emotrasfusioni.
Un'ulteriore trasfusione veniva eseguita in occasione del ricovero del 22.07.1999 presso il Presidio ospedaliero di Cerignola per “ematemesi da ulcera del bulbo duodenale”.
In occasione di un ulteriore ricovero, intervenuto il 29.01.2009 presso il nosocomio di Cerignola, veniva riscontrata, per la prima volta, la positività HCV Ab;
veniva dimesso con Parte_2 diagnosi di “Lesioni epatiche (sospetto HCC) in soggetto con epatopatia cronica da HCV […]”.
Quindi, il 04.03.2009, il de cuius si ricoverava presso la “Casa Sollievo della Sofferenza” di San
VA DO per il trattamento dell'HCC in epatopatia HCV correlata;
il 06.03.2009 si eseguiva chemioembolizzazione delle lesioni epatiche.
L'ultimo ricovero veniva effettuato l'08.01.2011 per “emorragia digestiva superiore. […] sospetta trombosi portale. sospetta occlusione intestinale. sospette varici del fondo gastrico.”; il 10.01.2011 si verificava il decesso.
Il presente procedimento veniva, quindi, instaurato dall'unico erede e dai parenti del al fine Pt_1 di ottenere il risarcimento del danno patito iure hereditario e iure proprio.
Il , in base ad una pluralità di fonti normative (per l'elenco esaustivo delle quali Controparte_1 cfr., tra le più recenti, Cass. 18520/2018), è tenuto ad esercitare un'attività di controllo e di vigilanza anche in ordine alla pratica terapeutica della trasfusione del sangue e dell'uso degli emoderivati, rispondendo ex art. 2043 c.c. per omessa vigilanza dei danni conseguenti ad epatite e ad infezione da
HIV contratte da soggetti emotrasfusi (cfr. Cass. SS.UU. nn. 576 e 584 del 2008 nonché Cass.
9404/2011, Cass. 17685/2011, Cass. 1355/2014).
Dallo stesso quadro normativo di riferimento si evince come fosse già noto, sin dalla fine degli anni
'60-inizi anni '70, il rischio di trasmissione di epatite virale e che la rilevazione indiretta dei virus fosse possibile mediante la determinazione delle transaminasi ALT ed il metodo dell'anti-HbcAgin.
Sussistevano, già dalla metà degli anni '60, obblighi normativi (L. 592/1967; D.P.R. 1256/1971; L.
519/1973; L. 833/1973) volti ad impedire la trasmissione ematica di malattie;
veniva, difatti, preclusa la donazione di sangue a coloro i cui valori delle transaminasi e delle GPT – indicatori della funzionalità epatica – fossero risultati alterati rispetto ai limiti prescritti (cfr. Cass. 9315/2010).
La colpa della P.A. è ravvisabile, dunque, anche per la violazione dei comportamenti di vigilanza e controllo imposti dalle fonti appena richiamate – costituenti limiti esterni all'attività discrezionale ed integranti la norma primaria del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c. (cfr. Cass. 9404/2011) – contenenti la previsione di condotte attive di verifica, sicurezza e controllo sulla attuazione delle previsioni normative da parte delle strutture sanitarie addette al servizio di emotrasfusione, al fine di prevenire ed impedire la trasmissione di malattie per via ematica (cfr. Cass. 20765/2009, Cass.
11301/2011).
Ne consegue che, in caso di concretizzazione del rischio, il nesso causale tra condotta ed evento pregiudizievole debba ritenersi presuntivamente provato (cfr. Cass. SS.UU. 584/2008, Cass. SS.UU.
582/2008, Cass. 9404/2011, Cass. 17685/2011, Cass. 1655/2014).
In particolare, la colpa ascrivibile all'Amministrazione si sostanzia nei ritardi nella regolamentazione normativa, nell'intempestività ed inadeguatezza delle misure precauzionali adottate, nonché nell'omessa vigilanza sull'applicazione delle stesse, nell'omissione di controlli effettivi sulla sicurezza del plasma e sui canali di approvvigionamento e di distribuzione, sulle modalità e sulle cautele seguite nella preparazione dei prodotti ematici.
Al è, dunque, ascrivibile una condotta di tipo omissivo consistente nel mancato esercizio CP_1 dei controlli necessari ad evitare che l'attività trasfusionale sia fonte di trasmissione di virus quali l'epatite o l'HIV, sussistendo a suo carico, anche prima dell'entrata in vigore della L. 107/1990, un obbligo di controllo e di vigilanza in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso terapeutico.
Accertate l'omissione di tali attività con riferimento alle cognizioni scientifiche esistenti all'epoca di produzione del preparato e la ricorrenza di una patologia da virus HIV, HBV o HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati può ritenersi che, in assenza di altri fattori alternativi,
l'insorgenza della malattia sia dipesa da tale condotta e che, per converso, quella doverosa, qualora tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento (Cass. SS.UU. 576/2008).
Come di recente esplicitato dalla Corte di legittimità (14748/2022) “In caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni, la responsabilità del anche per le trasfusioni eseguite in epoca anteriore alla conoscenza scientifica Controparte_1 di tali virus e all'apprestamento dei relativi test identificativi è configurabile solo a partire dal
01.01.1968, posto che solo con la L. 592/1967 (che ha attribuito al specifiche funzioni in CP_1 materia di raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano) vennero enucleati gli obblighi di cautela la cui violazione è suscettibile di fondare la condotta omissiva colposa del CP_1 medesimo, e tenuto conto del lasso di tempo ragionevolmente occorrente per organizzare le attività di vigilanza e controllo”.
Venendo al caso di specie, nel 1977, epoca della trasfusione a cui veniva sottoposto , Parte_2 al era richiesto l'esercizio dell'attività di controllo, prevenzione e vigilanza Controparte_1 nello svolgimento delle pratiche trasfusionali ematiche al fine di evitare il contagio dei pazienti.
Il nesso eziologico tra l'emotrasfusione cui veniva sottoposto il de cuius presso l'Ospedale civile
“Caduti in guerra” di Canosa di Puglia nel 1977 e l'epatopatia cronica diagnosticata nel 2009, veniva confermato sia dal Ministero della Salute, con decreto del 06.11.2012, che dalla C.T.U. espletata nel presente giudizio dal dott. , di cui si condividono le risultanze. Nella citata Persona_1 relazione peritale l'ausiliario ha concluso: “Sul piano medico-legale è possibile affermare che, con criterio di elevata probabilità, contrasse l'epatopatia da virus C a causa ed in Parte_2 conseguenza dalla trasfusione del 1977”. Il consulente ha specificato : “[…] l'esame ex post degli accertamenti ematochimici eseguiti negli anni precedenti ci fanno ritenere del tutto verosimile che già nel 1999 fosse presente una forma subclinica di epatopatia cronica.”; infatti, alla stregua delle indagini compiute in sede amministrativa, si è escluso che ad essere infetto potesse essere il sangue oggetto della trasfusione avvenuta nel 1999, mentre il SIT di Andria, con nota del 21.03.2011, dichiarava che relativamente alla trasfusione effettuata nel 1977 “[…] dai registri del nostro archivio cartaceo non è stato possibile reperire alcuna informazione sulle unità eventualmente trasfuse […]”. Nella medesima relazione (cfr p. 9) si legge altresì: “Con riferimento alla correlazione tra l'epatopatia e l'exitus, si può affermare che, in base alla documentazione, la morte è sopravvenuta per le dirette complicanze della cancro-cirrosi a sua volta dovuta all'infezione da virus C.”
In ragione dei citati principi di diritto e delle risultanze della predetta consulenza tecnica, deve, dunque, affermarsi la responsabilità del nella determinazione dell'evento Controparte_1 fatale.
Ai fini della liquidazione del danno iure hereditatis, si condivide l'ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale seguito dalla Corte di Appello di Bari (da ultimo C.d.A. Bari 134/2024), secondo il quale: “nel caso in cui la morte sia stata causata dalle lesioni, l'unico danno biologico risarcibile è quello correlato all'invalidità temporanea. La nozione medico-legale di invalidità permanente presuppone, infatti, che la malattia sia cessata, e che l'organismo abbia riacquistato il suo equilibrio, magari alterato, ma stabile. Al contrario, quando la morte è causata dalle lesioni, dopo un apprezzabile lasso di tempo, il danneggiato acquisisce (e quindi trasferisce agli eredi) soltanto il diritto al risarcimento del danno biologico da invalidità temporanea e per il tempo di permanenza in vita.
Ovviamente la quantificazione del danno biologico da invalidità temporanea assoluta, subito dal de cuius nell'apprezzabile intervallo di tempo tra la lesione del bene salute e la morte conseguente a tali lesioni, va operata tenendo presenti le caratteristiche peculiari di questo pregiudizio, costituite dal fatto che si tratta di un danno alla salute che, se pure è temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità (cfr. Cass. 22228/2014; Cass. 5197/2015). La peculiarità che, peraltro, connota il danno da emotrasfusioni, è insita nella natura dinamico-evolutiva del danno, che pertanto non può esser fissata in una percentuale riferita ad una certa data o età del soggetto sottoposto a verifica, essendo in prospettiva apprezzabili notevoli scostamenti nell'incidenza sul bene salute, che non possono esser determinati con una valutazione anticipata in termini di danno permanente applicabile anche al futuro, vista la rilevanza dei relativi scostamenti, constatabili solo all'esito della evoluzione della malattia”
(cfr. C.d.A. Bari 1035/2023).
Vieppiù “può ritenersi che il criterio maggiormente congruo al fine di poter computare i danni in considerazione della progressiva evoluzione peggiorativa, e stante l'intervenuto decesso della danneggiata, debba essere quello di attribuire valori di invalidità temporanea giornaliera via via crescenti nel corso del tempo, tenendo conto della data di insorgenza degli effetti concretamente pregiudizievoli sulla condizione di vita quotidiana dell'emotrasfuso, e sino all'exitus, con incremento della liquidazione riferita all'ultimo periodo di vita” (sic C.d.A. Bari 310/2022).
A tal proposito, vengono in considerazione le risultanze della C.T.U. a firma della dott.ssa Per_2
che ha riconosciuto “Le complesse lesioni neoplastiche hanno comportato un periodo di
[...] inabilità temporanea totale di 180 [rectius 150] (centocinquanta) giorni, giustificati dai ricoveri ospedalieri sia per diagnosi che per terapia specifica dal 04 al 07.03.2009, dal 16 al 22.06.2009 CEAT
2° seduta, 11.03.2010 diagnosi di recidiva di malattia, 06.04.2010 III CEAT, ecografia 09.08.2010 con indicazione al ricovero per eseguire CEAT diagnostica ed eventualmente terapeutica. Tenendo conto della documentazione sanitaria, dell'entità e della evoluzione in peius delle lesioni, è possibile riconoscere ulteriori 300 (trecento) giorni di inabilità temporanea parziale al 75%, ovvero il periodo di convalescenza compreso tra i periodi di ricovero.”
Ai fini, poi, della liquidazione del danno catastrofale da agonia derivante dalla lucida consapevolezza dell'approssimarsi inesorabile della morte - premesso che tale danno è riconoscibile non essendo riscontrata alcuna temporanea perdita di coscienza da parte della vittima primaria fino al del decesso
[la consulenza del CTU attesta un decadimento cognitivo invero riferibile alla condizione Per_2 della Disapio – cfr. documentazione medica in atti ] - appare congruo ritenere che tale danno possa ritenersi configurabile quantomeno per un periodo di ITT pari a 90 giorni - in cui certamente più acuta
è stata la consapevolezza dell'ineludibile tragico destino a seguito del drastico peggioramento delle condizioni di salute - in relazione al quale, pertanto, appare congruo riconoscere raddoppio dell'importo risarcitorio.
Rispetto alla quantificazione monetaria del succitato danno, deve farsi riferimento alle Tabelle di
Milano adottate nel giugno 2024 per la quantificazione della inabilità temporanea giornaliera pari all'importo di euro 115,00 (comprensivo tanto della componente biologica/dinamico-relazionale quanto di quella da sofferenza soggettiva interiore media presumibile, in assenza di prova di peculiarità) con conseguente riconoscimento di complessivi euro 43.125,00, così articolati: euro 25.875,00 per il periodo di inabilità temporanea al 75% (giorni 300 x euro 115,00 – 25%); euro 27.600,00 per il periodo di inabilità temporanea al 100% oltre e per il c.d. danno catastrofale (giorni 150 x 115,00 + 90 x 115,00)
Ne consegue il riconoscimento in favore dichiaratori unico erede di , Parte_1 Parte_2 di euro 53.475,00 oltre interessi compensativi al tasso legale, dal manifestarsi della malattia applicando i criteri di cui a Cass. SS.UU. 1712/1995; sull'importo così determinato sono dovuti gli interessi legali dalla pronuncia al saldo.
La predetta liquidazione deve ritenersi comprensiva di tutte le voci di danno richiamate da parte attorea ai fini della liquidazione (morale/biologico terminale/catastrofale).
Dall'importo non è detraibile quanto corrisposto in favore di ex art. 2 c. 1 L. n. 210/92 Parte_5
(cfr. C. n. 4415/2024).
Circa il danno iure proprio da perdita del rapporto parentale. In ragione della già affermata responsabilità del nella determinazione Controparte_1 dell'evento fatale, spetta a ciascuno degli attori il risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio da perdita del rapporto parentale.
Il danno parentale consiste nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto, che, se ritenuto spettante in astratto, può essere allegato e dimostrato ricorrendo a presunzioni semplici, a massime di comune esperienza, al fatto notorio, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare (cfr. da ultimo Cass. 4571/2023).
Nel caso di specie, tale presunzione consegue alla posizione degli attori, moglie, figli e nipoti di
; inoltre, più è stretto il rapporto parentale, maggiore può presumersi, secondo un Parte_2 criterio di regolarità logica fondato sull'id quod plerumque accidit, l'intensità del rapporto con la persona offesa (v. Cass. 25486/2016).
Ai fini della liquidazione di tale voce di danno, deve farsi applicazione delle Tabelle milanesi, nel loro ultimo aggiornamento, le quali hanno recepito l'orientamento della giurisprudenza di legittimità
(Cass. 10579/2021), in base al quale “In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul 'sistema a punti', che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”.
Conseguentemente, considerato il valore del punto in caso di perdita del coniuge o genitore, pari ad euro 3.911,00, l'età della vittima primaria al momento dell'evento (80 anni), possono liquidarsi le seguenti somme:
- in favore di moglie di 75 anni al momento dell'evento: punti 12 per l'età della Parte_5 vittima primaria;
punti 12 per l'età della vittima secondaria;
punti 16 per la convivenza;
punti
12 per la sopravvivenza di 2 superstiti, da individuarsi nei due figli;
punti 10 per la qualità ed intensità del vincolo, dovendosi, a tal fine, tenere conto dell'assenza di allegazione e prova di ulteriori elementi caratterizzanti il rapporto rispetto agli ordinari presumibili sulla scorta della condizione di coniugio e convivenza;
il riportato calcolo comporta il riconoscimento di 62 punti, che, moltiplicati per il valore del punto, danno un importo pari ad euro 242.482,00. In favore della vedova di , è stato corrisposto l'assegno una tantum di Parte_2 Parte_5 cui all'art. 2 co. 3 per importo pari a 77.768,53 che attualizzato dalla corresponsione alla pronuncia risulta pari ad euro 94.955,38.
Sulla scorta del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità [cfr. ex multis Cass.
8773/2022], alla spetta, iure proprio, la somma di euro 147.526,62. Pt_5
Su detto importo devono riconoscersi gli interessi compensativi, al tasso legale, con decorrenza dal decesso alla liquidazione (cfr. C. SS.UU. 1712/1995); sull'importo così determinato sono dovuti gli interessi legali dalla pronuncia al saldo.
In favore di figlio di 48 anni al momento dell'evento: punti 12 per l'età della vittima Parte_1 primaria;
punti 20 per l'età della vittima secondaria;
punti 0 per la convivenza;
punti 12 per la sopravvivenza di 2 superstiti, da individuarsi nella madre e nella sorella;
punti 8 per la qualità ed intensità del vincolo, dovendosi, a tal fine, tenere conto della età avanzata della vittima primaria e di quella adulta della vittima secondaria e dell'assenza di allegazione e prova di ulteriori elementi caratterizzanti il rapporto rispetto agli ordinari presumibili sulla scorta della condizione di filiazione;
il riportato calcolo comporta il riconoscimento di 52 punti, che, moltiplicati per il valore del punto, danno un importo pari ad attuali euro 203.372,00.
Sulla detta somma devono riconoscersi gli interessi compensativi, al tasso legale, con decorrenza dal decesso alla liquidazione (cfr. C. SS.UU. 1712/1995); sull'importo così determinato sono dovuti gli interessi legali dalla pronuncia al saldo.
In favore di figlia di 40 anni al momento dell'evento: punti 12 per l'età della vittima Parte_4 primaria;
punti 22 per l'età della vittima secondaria;
punti 0 per la convivenza;
punti 12 per la sopravvivenza di 2 superstiti, da individuarsi nella madre e nel fratello;
punti 8 per la qualità ed intensità del vincolo, dovendosi, a tal fine, tenere conto della età avanzata della vittima primaria ed adulta della secondaria nonché dell'assenza di allegazione e prova di ulteriori elementi caratterizzanti il rapporto rispetto agli ordinari presumibili sulla scorta della condizione di filiazione;
il riportato calcolo comporta il riconoscimento di 54 punti, che, moltiplicati per il valore del punto, danno un importo pari ad euro 211.194,00.
Sulla somma devono riconoscersi gli interessi compensativi, al tasso legale, dal decesso alla liquidazione (cfr. C. SS.UU. n. 1712/1995); sull'importo così determinato sono dovuti gli interessi legali dalla pronuncia al saldo.
In applicazione delle tabelle citate per quanto attiene ai nipoti della vittima primaria il valore del punto è pari ad euro 1.698,00.
In favore di , nipote di 10 anni al momento dell'evento: punti 8 per l'età Parte_2 della vittima primaria;
punti 20 per l'età della vittima secondaria;
punti 0 per la convivenza;
punti 0 per la sopravvivenza di più di tre superstiti entro il secondo grado (famiglia nucleare e nonna); punti
8 per la qualità ed intensità del vincolo, dovendosi, a tal fine, tenere conto dell'assenza di allegazione di ulteriori elementi caratterizzanti il rapporto [invero neanche desumibili sulla scorta delle circostanze articolate per la prova orale, inammissibili in quanto generiche] rispetto agli ordinari presumibili sulla scorta del rapporto di parentela nonché della tenera età della vittima secondaria;
il riportato calcolo comporta il riconoscimento di 36 punti, che, moltiplicati per il valore del punto, danno l'importo pari ad euro 61.128,00.
Su detta somma devono riconoscersi gli interessi compensativi, al tasso legale, dal decesso alla liquidazione (cfr. C. SS.UU. n. 1712/1995); sull'importo così determinato sono dovuti gli interessi legali dalla pronuncia al saldo.
In favore di , nipote di 6 anni al momento dell'evento: punti 8 per l'età Parte_3 della vittima primaria;
punti 20 per l'età della vittima secondaria;
punti 0 per la convivenza;
punti 0 per la sopravvivenza di più di tre superstiti sino al secondo grado;
punti 8 per la qualità ed intensità del vincolo, dovendosi, a tal fine, tenere conto dell'assenza di allegazione di ulteriori elementi caratterizzanti il rapporto [invero neanche desumibili sulla scorta delle circostanza articolate per la prova orale, inammissibili in quanto generiche] rispetto agli ordinari presumibili sulla scorta del rapporto di parentela nonché della tenera età della vittima secondaria;
il riportato calcolo comporta il riconoscimento di 36 punti, che, moltiplicati per il valore del punto, danno l'importo pari ad euro
61.128,00
Sulla somma devono riconoscersi gli interessi compensativi, al tasso legale, dal decesso alla liquidazione (cfr. C. SS.UU. n. 1712/1995); sull'importo così determinato sono dovuti gli interessi legali dalla pronuncia al saldo.
Le spese di lite, incluse quelle di CC.TT.UU., sono regolate in base a soccombenza e liquidate, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, come da dispositivo, in applicazione del D.M.
55/2014 ss.mm.ii. (tabella n. 2; scaglione n. 6 con aumento di cui all'art. 6 nella misura che si reputa congrua del 10%– decisum); ai sensi dell'art. 4 co. 1 vengono riconosciuti i valori minimi per tutte le fasi, ad eccezione della fase istruttoria e/o di trattazione per la quale occorre fare riferimento, invece, ai valori medi tabellari;
ai sensi dell'art. 4 co. 2 [cfr. nota spese depositata in seno alle note conclusive dall'avv. ] viene riconosciuto un unico aumento nella misura del 10%, per avere i più soggetti, Pt_1 assistiti dal medesimo difensore, assunto posizioni processuali pressoché sovrapponibili.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda avanzata a titolo successorio per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna il , in persona del Ministro p.t., al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1 erede di , della somma pari ad euro 53.475,00 oltre interessi come regolati in parte Parte_2 motiva;
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda iure proprio e per le causali di cui in motivazione, condanna il , in persona del Ministro p.t., al pagamento: in favore di Controparte_1 Pt_5
della somma attualizzata pari a 147.526,62 oltre interessi come indicati in parte motiva;
in
[...] favore di della somma attualizzata pari ad euro 203.372,00 oltre interessi come Parte_1 indicati in parte motiva;
in favore di della somma attualizzata pari ad euro Parte_4
211.194,00 oltre interessi come indicati in parte motiva;
in favore di , Parte_2 della somma attualizzata pari ad euro 61.128,00 oltre interessi come indicati in parte motiva;
in favore di della somma attualizzata pari ad euro 61.128,00 oltre interessi Parte_3 come indicati in parte motiva;
- condanna il , in persona del Ministro p.t., alla rifusione, in favore dell'avv. Controparte_1 ex art. 93 c.p.c. delle spese di lite, che liquida in euro 19.885,14 per compensi Parte_1 professionali ed in euro 788,32 per esborsi documentati, oltre rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge;
- pone, in via definitiva, a carico di parte convenuta le spese di CC.TT.UU. salva la solidarietà esterna di entrambe le parti processuali nei confronti dei consulenti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 08.10.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1158/2014 promossa da:
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e , con il patrocinio dell'avv.
[...] Parte_4 Parte_5 [...]
Pt_1 attori contro
, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, convenuto
CONCLUSIONI
come da note depositate per l'udienza dell'08.10.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente riportate e trascritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 co. 17 L. 69/2009.Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con ricorso ex artt. 702 bis e ss c.p.c. depositato il 27.01.2024 - in proprio e quale Parte_1 esercente la responsabilità genitoriale sui minori e Parte_2 Parte_3
- e hanno agito nei confronti del ,
[...] Parte_4 Parte_5 Controparte_1 chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate: “1) voglia l''Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, in accoglimento della presente domanda, essendo già stata acclarata dai documenti versati in atti la responsabilità del , in persona del in carica, per il Controparte_1 CP_2 contagio da epatite cronica HCV positiva contratta da a causa di una terapia Parte_2 emotrasfusionale, come descritto in narrativa, accertarla e dichiararla e, per l'effetto, condannare il convenuto al pieno risarcimento di ogni danno subito da oltre a svalutazione Parte_2 monetaria ed interessi, da liquidarsi in maniera autonoma rispetto alle indennità riconosciute ex L.
210/1992 e L. 238/1997 e complessivamente stimato in euro 1.000.000,00, da riconoscersi a favore di iure successionis; 2) voglia l''Ill.mo Giudice adito condannare il convenuto al Parte_1 pieno risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in favore di figlio Parte_1 del deceduto, nella misura di euro 326.150,00, in applicazione dei parametri adottati dal Tribunale di
Milano ed aggiornati al 2013; 3) voglia l''Ill.mo Giudice adito condannare il convenuto al pieno risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in favore di e Parte_2
, nipoti del deceduto, e, per essi, in favore di quale Parte_3 Parte_1 esercente la responsabilità genitoriale sui detti minori, nella misura di euro 141.620,00 per ciascun nipote, in applicazione dei parametri adottati dal Tribunale di Milano ed aggiornati al 2013; 4) voglia l''Ill.mo Giudice adito condannare il convenuto al pieno risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in favore di quale coniuge superstite del deceduto, nella misura di Parte_5 euro 326.150,00, in applicazione dei parametri adottati dal Tribunale di Milano ed aggiornati al 2013;
5) voglia l''Ill.mo Giudice adito condannare il convenuto al pieno risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in favore di figlia del deceduto, nella misura di euro Parte_4
326.150,00, in applicazione dei parametri adottati dal Tribunale di Milano ed aggiornati al 2013; 6) voglia l'Ill.mo Giudice adito condannare il convenuto a pagare le spese di causa ed i compensi, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
A sostegno della domanda gli attori hanno allegato che citava dinanzi al Tribunale di Parte_2
Foggia - Sezione distaccata di Cerignola il , in persona del Ministro in carica, Controparte_1 per ottenere una condanna al risarcimento integrale dei danni patiti a seguito di una trasfusione di sangue infetto praticatagli durante il ricovero presso l'Ospedale civile “Caduti in guerra” di Canosa di Puglia nei giorni 05.11 e 11.11.1977. La causa, iscritta a ruolo n. 718/10/C, a seguito della morte di , era portata avanti dal di lui unico erede, il Giudice declinava la Parte_2 Parte_1 propria competenza, ordinando la riassunzione del procedimento nel termine di tre mesi davanti al
Tribunale di Bari. Il giudizio non veniva riassunto e, pertanto, si estingueva. Veniva, dunque, promosso il presente procedimento.
, benché ricoverato presso il Presidio ospedaliero di Cerignola, il 22.07.1999 – allorché Parte_2 veniva eseguita ulteriore trasfusione – ed il 15.07.2005, solamente durante il successivo ricovero del
29.01.2009 – sempre presso quest'ultima struttura – veniva a conoscenza dell'infezione. L'esistenza di nesso causale fra la terapia trasfusionale del novembre 1977 e l'epatopatia cronica HCV correlata evoluta in cirrosi epatica e HCC veniva riconosciuta dal con decreto del Controparte_1
06.11.2012.
Con comparsa depositata il 30.04.2014, si è costituito in giudizio il , il quale ha chiesto CP_1 dichiararsi l'inammissibilità ed infondatezza delle domande avverse, per non essere stata fornita prova degli elementi costitutivi della responsabilità dell'Ente ai sensi dell'art. 2043 c.c. sia con riferimento all'an che con riferimento al quantum; con vittoria di spese di lite.
Con provvedimento del 12.06.2014 è stato disposto il mutamento del rito.
Concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita a mezzo di acquisizione della documentazione in atti ed espletamento di CC.TT.UU. medico-legale (cfr. oggetto di integrazione e rinnovazione con ordinanze del 15.03.2023 e del 15.05.2024).
Con comparse depositate, rispettivamente, il 07.06.2021 ed il 16.11.2022 si sono costituiti autonomamente in giudizio, a seguito del raggiungimento della maggiore età, Parte_2
e
[...] Parte_3
Matura per la decisione, la causa è stata decisa all'udienza dell'08.10.2025, celebrata cartolarmente, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Col deposito delle proprie note conclusive, parte attorea ha rinunciato alla liquidazione del danno patrimoniale iure hereditario ed ha rideterminato il quantum richiesto a titolo di danno iure proprio
(euro 360.000,00 in favore di coniuge superstite convivente della vittima;
euro Parte_5
280.000,00 in favore di figlia della vittima;
euro 280.000,00 in favore di Parte_4 [...]
figlio della vittima;
euro 200.000,00 in favore , nipote della Pt_1 Parte_2 vittima;
euro 200.000,00 in favore di , nipote della vittima). Parte_3
Scendendo al merito, si osserva quanto segue.
, il 04.11.1977, veniva ricoverato presso l'Ospedale civile “Caduti in guerra” di Parte_2
Canosa di Puglia per “ulcera duodenale sanguinante” e, in quell'occasione, veniva sottoposto, il 05.11
e l'11.11.1977, a emotrasfusioni.
Un'ulteriore trasfusione veniva eseguita in occasione del ricovero del 22.07.1999 presso il Presidio ospedaliero di Cerignola per “ematemesi da ulcera del bulbo duodenale”.
In occasione di un ulteriore ricovero, intervenuto il 29.01.2009 presso il nosocomio di Cerignola, veniva riscontrata, per la prima volta, la positività HCV Ab;
veniva dimesso con Parte_2 diagnosi di “Lesioni epatiche (sospetto HCC) in soggetto con epatopatia cronica da HCV […]”.
Quindi, il 04.03.2009, il de cuius si ricoverava presso la “Casa Sollievo della Sofferenza” di San
VA DO per il trattamento dell'HCC in epatopatia HCV correlata;
il 06.03.2009 si eseguiva chemioembolizzazione delle lesioni epatiche.
L'ultimo ricovero veniva effettuato l'08.01.2011 per “emorragia digestiva superiore. […] sospetta trombosi portale. sospetta occlusione intestinale. sospette varici del fondo gastrico.”; il 10.01.2011 si verificava il decesso.
Il presente procedimento veniva, quindi, instaurato dall'unico erede e dai parenti del al fine Pt_1 di ottenere il risarcimento del danno patito iure hereditario e iure proprio.
Il , in base ad una pluralità di fonti normative (per l'elenco esaustivo delle quali Controparte_1 cfr., tra le più recenti, Cass. 18520/2018), è tenuto ad esercitare un'attività di controllo e di vigilanza anche in ordine alla pratica terapeutica della trasfusione del sangue e dell'uso degli emoderivati, rispondendo ex art. 2043 c.c. per omessa vigilanza dei danni conseguenti ad epatite e ad infezione da
HIV contratte da soggetti emotrasfusi (cfr. Cass. SS.UU. nn. 576 e 584 del 2008 nonché Cass.
9404/2011, Cass. 17685/2011, Cass. 1355/2014).
Dallo stesso quadro normativo di riferimento si evince come fosse già noto, sin dalla fine degli anni
'60-inizi anni '70, il rischio di trasmissione di epatite virale e che la rilevazione indiretta dei virus fosse possibile mediante la determinazione delle transaminasi ALT ed il metodo dell'anti-HbcAgin.
Sussistevano, già dalla metà degli anni '60, obblighi normativi (L. 592/1967; D.P.R. 1256/1971; L.
519/1973; L. 833/1973) volti ad impedire la trasmissione ematica di malattie;
veniva, difatti, preclusa la donazione di sangue a coloro i cui valori delle transaminasi e delle GPT – indicatori della funzionalità epatica – fossero risultati alterati rispetto ai limiti prescritti (cfr. Cass. 9315/2010).
La colpa della P.A. è ravvisabile, dunque, anche per la violazione dei comportamenti di vigilanza e controllo imposti dalle fonti appena richiamate – costituenti limiti esterni all'attività discrezionale ed integranti la norma primaria del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c. (cfr. Cass. 9404/2011) – contenenti la previsione di condotte attive di verifica, sicurezza e controllo sulla attuazione delle previsioni normative da parte delle strutture sanitarie addette al servizio di emotrasfusione, al fine di prevenire ed impedire la trasmissione di malattie per via ematica (cfr. Cass. 20765/2009, Cass.
11301/2011).
Ne consegue che, in caso di concretizzazione del rischio, il nesso causale tra condotta ed evento pregiudizievole debba ritenersi presuntivamente provato (cfr. Cass. SS.UU. 584/2008, Cass. SS.UU.
582/2008, Cass. 9404/2011, Cass. 17685/2011, Cass. 1655/2014).
In particolare, la colpa ascrivibile all'Amministrazione si sostanzia nei ritardi nella regolamentazione normativa, nell'intempestività ed inadeguatezza delle misure precauzionali adottate, nonché nell'omessa vigilanza sull'applicazione delle stesse, nell'omissione di controlli effettivi sulla sicurezza del plasma e sui canali di approvvigionamento e di distribuzione, sulle modalità e sulle cautele seguite nella preparazione dei prodotti ematici.
Al è, dunque, ascrivibile una condotta di tipo omissivo consistente nel mancato esercizio CP_1 dei controlli necessari ad evitare che l'attività trasfusionale sia fonte di trasmissione di virus quali l'epatite o l'HIV, sussistendo a suo carico, anche prima dell'entrata in vigore della L. 107/1990, un obbligo di controllo e di vigilanza in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso terapeutico.
Accertate l'omissione di tali attività con riferimento alle cognizioni scientifiche esistenti all'epoca di produzione del preparato e la ricorrenza di una patologia da virus HIV, HBV o HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati può ritenersi che, in assenza di altri fattori alternativi,
l'insorgenza della malattia sia dipesa da tale condotta e che, per converso, quella doverosa, qualora tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento (Cass. SS.UU. 576/2008).
Come di recente esplicitato dalla Corte di legittimità (14748/2022) “In caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni, la responsabilità del anche per le trasfusioni eseguite in epoca anteriore alla conoscenza scientifica Controparte_1 di tali virus e all'apprestamento dei relativi test identificativi è configurabile solo a partire dal
01.01.1968, posto che solo con la L. 592/1967 (che ha attribuito al specifiche funzioni in CP_1 materia di raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano) vennero enucleati gli obblighi di cautela la cui violazione è suscettibile di fondare la condotta omissiva colposa del CP_1 medesimo, e tenuto conto del lasso di tempo ragionevolmente occorrente per organizzare le attività di vigilanza e controllo”.
Venendo al caso di specie, nel 1977, epoca della trasfusione a cui veniva sottoposto , Parte_2 al era richiesto l'esercizio dell'attività di controllo, prevenzione e vigilanza Controparte_1 nello svolgimento delle pratiche trasfusionali ematiche al fine di evitare il contagio dei pazienti.
Il nesso eziologico tra l'emotrasfusione cui veniva sottoposto il de cuius presso l'Ospedale civile
“Caduti in guerra” di Canosa di Puglia nel 1977 e l'epatopatia cronica diagnosticata nel 2009, veniva confermato sia dal Ministero della Salute, con decreto del 06.11.2012, che dalla C.T.U. espletata nel presente giudizio dal dott. , di cui si condividono le risultanze. Nella citata Persona_1 relazione peritale l'ausiliario ha concluso: “Sul piano medico-legale è possibile affermare che, con criterio di elevata probabilità, contrasse l'epatopatia da virus C a causa ed in Parte_2 conseguenza dalla trasfusione del 1977”. Il consulente ha specificato : “[…] l'esame ex post degli accertamenti ematochimici eseguiti negli anni precedenti ci fanno ritenere del tutto verosimile che già nel 1999 fosse presente una forma subclinica di epatopatia cronica.”; infatti, alla stregua delle indagini compiute in sede amministrativa, si è escluso che ad essere infetto potesse essere il sangue oggetto della trasfusione avvenuta nel 1999, mentre il SIT di Andria, con nota del 21.03.2011, dichiarava che relativamente alla trasfusione effettuata nel 1977 “[…] dai registri del nostro archivio cartaceo non è stato possibile reperire alcuna informazione sulle unità eventualmente trasfuse […]”. Nella medesima relazione (cfr p. 9) si legge altresì: “Con riferimento alla correlazione tra l'epatopatia e l'exitus, si può affermare che, in base alla documentazione, la morte è sopravvenuta per le dirette complicanze della cancro-cirrosi a sua volta dovuta all'infezione da virus C.”
In ragione dei citati principi di diritto e delle risultanze della predetta consulenza tecnica, deve, dunque, affermarsi la responsabilità del nella determinazione dell'evento Controparte_1 fatale.
Ai fini della liquidazione del danno iure hereditatis, si condivide l'ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale seguito dalla Corte di Appello di Bari (da ultimo C.d.A. Bari 134/2024), secondo il quale: “nel caso in cui la morte sia stata causata dalle lesioni, l'unico danno biologico risarcibile è quello correlato all'invalidità temporanea. La nozione medico-legale di invalidità permanente presuppone, infatti, che la malattia sia cessata, e che l'organismo abbia riacquistato il suo equilibrio, magari alterato, ma stabile. Al contrario, quando la morte è causata dalle lesioni, dopo un apprezzabile lasso di tempo, il danneggiato acquisisce (e quindi trasferisce agli eredi) soltanto il diritto al risarcimento del danno biologico da invalidità temporanea e per il tempo di permanenza in vita.
Ovviamente la quantificazione del danno biologico da invalidità temporanea assoluta, subito dal de cuius nell'apprezzabile intervallo di tempo tra la lesione del bene salute e la morte conseguente a tali lesioni, va operata tenendo presenti le caratteristiche peculiari di questo pregiudizio, costituite dal fatto che si tratta di un danno alla salute che, se pure è temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità (cfr. Cass. 22228/2014; Cass. 5197/2015). La peculiarità che, peraltro, connota il danno da emotrasfusioni, è insita nella natura dinamico-evolutiva del danno, che pertanto non può esser fissata in una percentuale riferita ad una certa data o età del soggetto sottoposto a verifica, essendo in prospettiva apprezzabili notevoli scostamenti nell'incidenza sul bene salute, che non possono esser determinati con una valutazione anticipata in termini di danno permanente applicabile anche al futuro, vista la rilevanza dei relativi scostamenti, constatabili solo all'esito della evoluzione della malattia”
(cfr. C.d.A. Bari 1035/2023).
Vieppiù “può ritenersi che il criterio maggiormente congruo al fine di poter computare i danni in considerazione della progressiva evoluzione peggiorativa, e stante l'intervenuto decesso della danneggiata, debba essere quello di attribuire valori di invalidità temporanea giornaliera via via crescenti nel corso del tempo, tenendo conto della data di insorgenza degli effetti concretamente pregiudizievoli sulla condizione di vita quotidiana dell'emotrasfuso, e sino all'exitus, con incremento della liquidazione riferita all'ultimo periodo di vita” (sic C.d.A. Bari 310/2022).
A tal proposito, vengono in considerazione le risultanze della C.T.U. a firma della dott.ssa Per_2
che ha riconosciuto “Le complesse lesioni neoplastiche hanno comportato un periodo di
[...] inabilità temporanea totale di 180 [rectius 150] (centocinquanta) giorni, giustificati dai ricoveri ospedalieri sia per diagnosi che per terapia specifica dal 04 al 07.03.2009, dal 16 al 22.06.2009 CEAT
2° seduta, 11.03.2010 diagnosi di recidiva di malattia, 06.04.2010 III CEAT, ecografia 09.08.2010 con indicazione al ricovero per eseguire CEAT diagnostica ed eventualmente terapeutica. Tenendo conto della documentazione sanitaria, dell'entità e della evoluzione in peius delle lesioni, è possibile riconoscere ulteriori 300 (trecento) giorni di inabilità temporanea parziale al 75%, ovvero il periodo di convalescenza compreso tra i periodi di ricovero.”
Ai fini, poi, della liquidazione del danno catastrofale da agonia derivante dalla lucida consapevolezza dell'approssimarsi inesorabile della morte - premesso che tale danno è riconoscibile non essendo riscontrata alcuna temporanea perdita di coscienza da parte della vittima primaria fino al del decesso
[la consulenza del CTU attesta un decadimento cognitivo invero riferibile alla condizione Per_2 della Disapio – cfr. documentazione medica in atti ] - appare congruo ritenere che tale danno possa ritenersi configurabile quantomeno per un periodo di ITT pari a 90 giorni - in cui certamente più acuta
è stata la consapevolezza dell'ineludibile tragico destino a seguito del drastico peggioramento delle condizioni di salute - in relazione al quale, pertanto, appare congruo riconoscere raddoppio dell'importo risarcitorio.
Rispetto alla quantificazione monetaria del succitato danno, deve farsi riferimento alle Tabelle di
Milano adottate nel giugno 2024 per la quantificazione della inabilità temporanea giornaliera pari all'importo di euro 115,00 (comprensivo tanto della componente biologica/dinamico-relazionale quanto di quella da sofferenza soggettiva interiore media presumibile, in assenza di prova di peculiarità) con conseguente riconoscimento di complessivi euro 43.125,00, così articolati: euro 25.875,00 per il periodo di inabilità temporanea al 75% (giorni 300 x euro 115,00 – 25%); euro 27.600,00 per il periodo di inabilità temporanea al 100% oltre e per il c.d. danno catastrofale (giorni 150 x 115,00 + 90 x 115,00)
Ne consegue il riconoscimento in favore dichiaratori unico erede di , Parte_1 Parte_2 di euro 53.475,00 oltre interessi compensativi al tasso legale, dal manifestarsi della malattia applicando i criteri di cui a Cass. SS.UU. 1712/1995; sull'importo così determinato sono dovuti gli interessi legali dalla pronuncia al saldo.
La predetta liquidazione deve ritenersi comprensiva di tutte le voci di danno richiamate da parte attorea ai fini della liquidazione (morale/biologico terminale/catastrofale).
Dall'importo non è detraibile quanto corrisposto in favore di ex art. 2 c. 1 L. n. 210/92 Parte_5
(cfr. C. n. 4415/2024).
Circa il danno iure proprio da perdita del rapporto parentale. In ragione della già affermata responsabilità del nella determinazione Controparte_1 dell'evento fatale, spetta a ciascuno degli attori il risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio da perdita del rapporto parentale.
Il danno parentale consiste nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto, che, se ritenuto spettante in astratto, può essere allegato e dimostrato ricorrendo a presunzioni semplici, a massime di comune esperienza, al fatto notorio, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare (cfr. da ultimo Cass. 4571/2023).
Nel caso di specie, tale presunzione consegue alla posizione degli attori, moglie, figli e nipoti di
; inoltre, più è stretto il rapporto parentale, maggiore può presumersi, secondo un Parte_2 criterio di regolarità logica fondato sull'id quod plerumque accidit, l'intensità del rapporto con la persona offesa (v. Cass. 25486/2016).
Ai fini della liquidazione di tale voce di danno, deve farsi applicazione delle Tabelle milanesi, nel loro ultimo aggiornamento, le quali hanno recepito l'orientamento della giurisprudenza di legittimità
(Cass. 10579/2021), in base al quale “In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul 'sistema a punti', che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”.
Conseguentemente, considerato il valore del punto in caso di perdita del coniuge o genitore, pari ad euro 3.911,00, l'età della vittima primaria al momento dell'evento (80 anni), possono liquidarsi le seguenti somme:
- in favore di moglie di 75 anni al momento dell'evento: punti 12 per l'età della Parte_5 vittima primaria;
punti 12 per l'età della vittima secondaria;
punti 16 per la convivenza;
punti
12 per la sopravvivenza di 2 superstiti, da individuarsi nei due figli;
punti 10 per la qualità ed intensità del vincolo, dovendosi, a tal fine, tenere conto dell'assenza di allegazione e prova di ulteriori elementi caratterizzanti il rapporto rispetto agli ordinari presumibili sulla scorta della condizione di coniugio e convivenza;
il riportato calcolo comporta il riconoscimento di 62 punti, che, moltiplicati per il valore del punto, danno un importo pari ad euro 242.482,00. In favore della vedova di , è stato corrisposto l'assegno una tantum di Parte_2 Parte_5 cui all'art. 2 co. 3 per importo pari a 77.768,53 che attualizzato dalla corresponsione alla pronuncia risulta pari ad euro 94.955,38.
Sulla scorta del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità [cfr. ex multis Cass.
8773/2022], alla spetta, iure proprio, la somma di euro 147.526,62. Pt_5
Su detto importo devono riconoscersi gli interessi compensativi, al tasso legale, con decorrenza dal decesso alla liquidazione (cfr. C. SS.UU. 1712/1995); sull'importo così determinato sono dovuti gli interessi legali dalla pronuncia al saldo.
In favore di figlio di 48 anni al momento dell'evento: punti 12 per l'età della vittima Parte_1 primaria;
punti 20 per l'età della vittima secondaria;
punti 0 per la convivenza;
punti 12 per la sopravvivenza di 2 superstiti, da individuarsi nella madre e nella sorella;
punti 8 per la qualità ed intensità del vincolo, dovendosi, a tal fine, tenere conto della età avanzata della vittima primaria e di quella adulta della vittima secondaria e dell'assenza di allegazione e prova di ulteriori elementi caratterizzanti il rapporto rispetto agli ordinari presumibili sulla scorta della condizione di filiazione;
il riportato calcolo comporta il riconoscimento di 52 punti, che, moltiplicati per il valore del punto, danno un importo pari ad attuali euro 203.372,00.
Sulla detta somma devono riconoscersi gli interessi compensativi, al tasso legale, con decorrenza dal decesso alla liquidazione (cfr. C. SS.UU. 1712/1995); sull'importo così determinato sono dovuti gli interessi legali dalla pronuncia al saldo.
In favore di figlia di 40 anni al momento dell'evento: punti 12 per l'età della vittima Parte_4 primaria;
punti 22 per l'età della vittima secondaria;
punti 0 per la convivenza;
punti 12 per la sopravvivenza di 2 superstiti, da individuarsi nella madre e nel fratello;
punti 8 per la qualità ed intensità del vincolo, dovendosi, a tal fine, tenere conto della età avanzata della vittima primaria ed adulta della secondaria nonché dell'assenza di allegazione e prova di ulteriori elementi caratterizzanti il rapporto rispetto agli ordinari presumibili sulla scorta della condizione di filiazione;
il riportato calcolo comporta il riconoscimento di 54 punti, che, moltiplicati per il valore del punto, danno un importo pari ad euro 211.194,00.
Sulla somma devono riconoscersi gli interessi compensativi, al tasso legale, dal decesso alla liquidazione (cfr. C. SS.UU. n. 1712/1995); sull'importo così determinato sono dovuti gli interessi legali dalla pronuncia al saldo.
In applicazione delle tabelle citate per quanto attiene ai nipoti della vittima primaria il valore del punto è pari ad euro 1.698,00.
In favore di , nipote di 10 anni al momento dell'evento: punti 8 per l'età Parte_2 della vittima primaria;
punti 20 per l'età della vittima secondaria;
punti 0 per la convivenza;
punti 0 per la sopravvivenza di più di tre superstiti entro il secondo grado (famiglia nucleare e nonna); punti
8 per la qualità ed intensità del vincolo, dovendosi, a tal fine, tenere conto dell'assenza di allegazione di ulteriori elementi caratterizzanti il rapporto [invero neanche desumibili sulla scorta delle circostanze articolate per la prova orale, inammissibili in quanto generiche] rispetto agli ordinari presumibili sulla scorta del rapporto di parentela nonché della tenera età della vittima secondaria;
il riportato calcolo comporta il riconoscimento di 36 punti, che, moltiplicati per il valore del punto, danno l'importo pari ad euro 61.128,00.
Su detta somma devono riconoscersi gli interessi compensativi, al tasso legale, dal decesso alla liquidazione (cfr. C. SS.UU. n. 1712/1995); sull'importo così determinato sono dovuti gli interessi legali dalla pronuncia al saldo.
In favore di , nipote di 6 anni al momento dell'evento: punti 8 per l'età Parte_3 della vittima primaria;
punti 20 per l'età della vittima secondaria;
punti 0 per la convivenza;
punti 0 per la sopravvivenza di più di tre superstiti sino al secondo grado;
punti 8 per la qualità ed intensità del vincolo, dovendosi, a tal fine, tenere conto dell'assenza di allegazione di ulteriori elementi caratterizzanti il rapporto [invero neanche desumibili sulla scorta delle circostanza articolate per la prova orale, inammissibili in quanto generiche] rispetto agli ordinari presumibili sulla scorta del rapporto di parentela nonché della tenera età della vittima secondaria;
il riportato calcolo comporta il riconoscimento di 36 punti, che, moltiplicati per il valore del punto, danno l'importo pari ad euro
61.128,00
Sulla somma devono riconoscersi gli interessi compensativi, al tasso legale, dal decesso alla liquidazione (cfr. C. SS.UU. n. 1712/1995); sull'importo così determinato sono dovuti gli interessi legali dalla pronuncia al saldo.
Le spese di lite, incluse quelle di CC.TT.UU., sono regolate in base a soccombenza e liquidate, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, come da dispositivo, in applicazione del D.M.
55/2014 ss.mm.ii. (tabella n. 2; scaglione n. 6 con aumento di cui all'art. 6 nella misura che si reputa congrua del 10%– decisum); ai sensi dell'art. 4 co. 1 vengono riconosciuti i valori minimi per tutte le fasi, ad eccezione della fase istruttoria e/o di trattazione per la quale occorre fare riferimento, invece, ai valori medi tabellari;
ai sensi dell'art. 4 co. 2 [cfr. nota spese depositata in seno alle note conclusive dall'avv. ] viene riconosciuto un unico aumento nella misura del 10%, per avere i più soggetti, Pt_1 assistiti dal medesimo difensore, assunto posizioni processuali pressoché sovrapponibili.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda avanzata a titolo successorio per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna il , in persona del Ministro p.t., al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1 erede di , della somma pari ad euro 53.475,00 oltre interessi come regolati in parte Parte_2 motiva;
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda iure proprio e per le causali di cui in motivazione, condanna il , in persona del Ministro p.t., al pagamento: in favore di Controparte_1 Pt_5
della somma attualizzata pari a 147.526,62 oltre interessi come indicati in parte motiva;
in
[...] favore di della somma attualizzata pari ad euro 203.372,00 oltre interessi come Parte_1 indicati in parte motiva;
in favore di della somma attualizzata pari ad euro Parte_4
211.194,00 oltre interessi come indicati in parte motiva;
in favore di , Parte_2 della somma attualizzata pari ad euro 61.128,00 oltre interessi come indicati in parte motiva;
in favore di della somma attualizzata pari ad euro 61.128,00 oltre interessi Parte_3 come indicati in parte motiva;
- condanna il , in persona del Ministro p.t., alla rifusione, in favore dell'avv. Controparte_1 ex art. 93 c.p.c. delle spese di lite, che liquida in euro 19.885,14 per compensi Parte_1 professionali ed in euro 788,32 per esborsi documentati, oltre rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge;
- pone, in via definitiva, a carico di parte convenuta le spese di CC.TT.UU. salva la solidarietà esterna di entrambe le parti processuali nei confronti dei consulenti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 08.10.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco