Art. 8. Erogazione di sussidi straordinari
Ai profughi che si trovino in particolari situazioni, possono essere concessi, a carico del Ministero dell'interno, durante il periodo di quarantacinque giorni dal rimpatrio, sussidi straordinari nei limiti dei normali stanziamenti di bilancio.
Ai profughi che si trovino in particolari situazioni, possono essere concessi, a carico del Ministero dell'interno, durante il periodo di quarantacinque giorni dal rimpatrio, sussidi straordinari nei limiti dei normali stanziamenti di bilancio.