Articolo 8 della Legge 26 dicembre 1981, n. 763
Articolo 7Articolo 9
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12 gennaio 1982
Art. 8. Erogazione di sussidi straordinari

Ai profughi che si trovino in particolari situazioni, possono essere concessi, a carico del Ministero dell'interno, durante il periodo di quarantacinque giorni dal rimpatrio, sussidi straordinari nei limiti dei normali stanziamenti di bilancio.
Entrata in vigore il 12 gennaio 1982