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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/04/2025, n. 1463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1463 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 367/2024, avente ad oggetto “separazione personale coniugi” e riservata per la decisione a seguito di scadenza del termine per il deposito note ex articolo 127 ter c.p.c.
TRA
, rappresentata dall'Avv.to Parte_1
MARIA PIA VIGILANTE – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
, rappresentato dagli Avv.ti TR
LUANA SCIALPI e SIMONA DE NAPOLI
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e
118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
La parte ricorrente , con ricorso Parte_1
depositato in data 27/12/2023 ha adito questo Tribunale riferendo di essere coniuge di , parte TR
resistente, in forza di matrimonio celebrato in data 30/03/2021, precisando che dalla loro unione non sono nati figli.
Ha dichiarato che tra le parti la convivenza è divenuta intollerabile per essere venuta meno la affectio coniugalis ed ha chiesto pronunciarsi la separazione personale con addebito a carico del marito e l'adozione dei provvedimenti conseguenti e accessori,
l'assegnazione della casa coniugale a sé e l'obbligo del marito di versarle € 300,00 o la somma ritenuta di giustizia a titolo di assegno muliebre, oltre ISTAT.
Fissata la 1^ udienza di comparazione delle parti e disposta la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero per l'intervento in giudizio, si è costituita la parte resistente TR
, che non si è opposta alla decisione sullo status ma ha
[...]
contestato nel merito le avverse deduzioni domandando la separazione e l'adozione dei provvedimenti conseguenti, il rigetto della domanda di addebito della separazione e il rigetto della domanda di assegno muliebre (comparsa di risposta depositata il
2 04/06/2024).
Proseguito il giudizio, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa e domandato il mutamento del rito e l'omologazione della separazione secondo le condizioni di cui alla convenzione depositata in atti. Il Presidente si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Con lo stesso accordo dichiaravano di essersi accordati anche sulle condizioni del futuro divorzio, che chiedevano che fosse pronunciato secondo i loro accordi.
Il Pubblico Ministero non è intervenuto in giudizio.
La separazione consensuale è meritevole di omologazione in conformità agli accordi intervenuti tra le parti.
Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio religioso in data 30/03/2021 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Bari al n. 35, parte I, anno 2021).
Preso atto della volontà comune dei coniugi di non riconciliarsi, deve conseguentemente ritenersi che la loro convivenza è divenuta intollerabile.
Quanto alle condizioni inerenti i rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento della convenzione sottoscritta dalle parti in data 28/03/2025.
Spese e competenze di giudizio saranno regolate all'esito del giudizio.
La causa dovrà proseguire come da separata ordinanza per delibare l'istanza di divorzio.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale
3 destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 367/2024 introdotto con ricorso del
27/12/2023 da nei confronti di Parte_1
, senza l'intervento del P.M., TR
così provvede:
1. OMOLOGA la separazione consensuale tra i coniugi in conformità agli accordi specificati nella convenzione da loro sottoscritta in data 28/03/2025;
2. dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 15/04/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 367/2024, avente ad oggetto “separazione personale coniugi” e riservata per la decisione a seguito di scadenza del termine per il deposito note ex articolo 127 ter c.p.c.
TRA
, rappresentata dall'Avv.to Parte_1
MARIA PIA VIGILANTE – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
, rappresentato dagli Avv.ti TR
LUANA SCIALPI e SIMONA DE NAPOLI
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e
118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
La parte ricorrente , con ricorso Parte_1
depositato in data 27/12/2023 ha adito questo Tribunale riferendo di essere coniuge di , parte TR
resistente, in forza di matrimonio celebrato in data 30/03/2021, precisando che dalla loro unione non sono nati figli.
Ha dichiarato che tra le parti la convivenza è divenuta intollerabile per essere venuta meno la affectio coniugalis ed ha chiesto pronunciarsi la separazione personale con addebito a carico del marito e l'adozione dei provvedimenti conseguenti e accessori,
l'assegnazione della casa coniugale a sé e l'obbligo del marito di versarle € 300,00 o la somma ritenuta di giustizia a titolo di assegno muliebre, oltre ISTAT.
Fissata la 1^ udienza di comparazione delle parti e disposta la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero per l'intervento in giudizio, si è costituita la parte resistente TR
, che non si è opposta alla decisione sullo status ma ha
[...]
contestato nel merito le avverse deduzioni domandando la separazione e l'adozione dei provvedimenti conseguenti, il rigetto della domanda di addebito della separazione e il rigetto della domanda di assegno muliebre (comparsa di risposta depositata il
2 04/06/2024).
Proseguito il giudizio, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa e domandato il mutamento del rito e l'omologazione della separazione secondo le condizioni di cui alla convenzione depositata in atti. Il Presidente si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Con lo stesso accordo dichiaravano di essersi accordati anche sulle condizioni del futuro divorzio, che chiedevano che fosse pronunciato secondo i loro accordi.
Il Pubblico Ministero non è intervenuto in giudizio.
La separazione consensuale è meritevole di omologazione in conformità agli accordi intervenuti tra le parti.
Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio religioso in data 30/03/2021 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Bari al n. 35, parte I, anno 2021).
Preso atto della volontà comune dei coniugi di non riconciliarsi, deve conseguentemente ritenersi che la loro convivenza è divenuta intollerabile.
Quanto alle condizioni inerenti i rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento della convenzione sottoscritta dalle parti in data 28/03/2025.
Spese e competenze di giudizio saranno regolate all'esito del giudizio.
La causa dovrà proseguire come da separata ordinanza per delibare l'istanza di divorzio.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale
3 destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 367/2024 introdotto con ricorso del
27/12/2023 da nei confronti di Parte_1
, senza l'intervento del P.M., TR
così provvede:
1. OMOLOGA la separazione consensuale tra i coniugi in conformità agli accordi specificati nella convenzione da loro sottoscritta in data 28/03/2025;
2. dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 15/04/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
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