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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 27/01/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 862/2023 R.G.
Appello sentenza Tribunale di Brindisi
n.898 del 23.5.23
Oggetto: opposizione a DI (indennità COVID lavoratori stagionali)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Gennaro LOMBARDI Presidente relatore
Dott.ssa Maria Grazia CORBASCIO Consigliere
Dott.ssa Luisa SANTO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in materia di previdenza iscritta al n 862.23 R.G. Corte
Appello lavoro tra
, rappresentato e difeso, come da mandato in Parte_1
atti, dagli avv.ti Marcello De Vivo e Stefania Scardicchio
Appellante
Contumace
IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Brindisi ha accolto l'opposizione proposta dall' avverso il decreto ingiuntivo CP_1
n.172.2021, emesso dal medesimo Tribunale, in favore dell'odierna parte appellante, con cui era stato ingiunto all' il pagamento della somma di CP_2
Euro 3.000,00, oltre accessori, a titolo di "misure a sostegno del reddito per i lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali", in relazione all'evento Covid-19, previste rispettivamente dagli artt. 9 co. 2, lett. a) D.L. n. 104 del 14.8.2020 (Decreto
Agosto), convertito in legge n. 126/2020, e dagli artt. 15 co. 1 e 15 bis del D.L. n. 137 del 2020. (Decreto Ristori)
Il Tribunale ha rilevato che:
- le somme ingiunte concernono le misure di sostegno al reddito per i lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo previste rispettivamente dall'art. 9 co. 2 lett. a) D.L. n. 104 del 2020, dall'art. 15 del D.L. n. 137 del 2020 e dall'art. 15 bis introdotto con la legge di conversione n. 176/2020 che ha abrogato il D.L. n. 157 del 2020 recante all'art. 9 analoga disposizione;
- l' opposto in sede monitoria aveva affermato di poter accedere ai benefici previsti da tali disposizioni in quanto in possesso dei requisiti richiesti, ossia:
a) stagionalità del rapporto di lavoro dipendente in settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
b) cessazione involontaria del rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1.1.2019 e la data finale indicata da ciascun decreto;
c) attività lavorativa per almeno 30 giorni nel periodo contemplato da ciascun decreto;
d) assenza di contratto a tempo indeterminato diverso dal contratto di lavoro intermittente alla data di presentazione della domanda;
e) assenza di titolarità di pensione alla data di presentazione della domanda;
. la sussistenza di tali presupposti non era in contestazione e comunque risultava dagli atti;
- l' aveva contestato l'interpretazione della normativa propugnata dal CP_1
lavoratore, affermando, invece - in linea con il messaggio n. 3160/2020 e la circolare n. 146/2020, emanati dalla Direzione Centrale Ammortizzatori
Sociali dell' - che dette indennità non sono dovute per "tutti i lavoratori CP_1
stagionali del settore agricolo, indipendentemente dal codice ATECO di appartenenza dell'azienda datrice di lavoro, in quanto assoggettati alla contribuzione agricola unificata, iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e quindi beneficiari delle specifiche tutele della disoccupazione agricola e della indennità di cui all'art. 30 del D.L. 17 marzo
2020, n. 18";
- per i lavoratori del settore agricolo - che, peraltro, è stato attinto in misura minore dal blocco delle attività conseguente alla emergenza COVID19 - è stato previsto uno specifico intervento dall'art. 30 D.L. n. 18 del 2020, che dispone: "agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 Euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.
9172"; tale misura è stata rinnovata per il mese di aprile 2020 e nuovamente adottata con il D.L. n. 73 del 2021; - la ratio di tali interventi normativi, mirati in maniera distinta sulle specifiche categorie di lavoratori, porta ad escludere che nella platea dei lavoratori stagionali avuti a mente per il bonus COVID19 dai c.d. "decreto agosto" e
"decreto ristori" possano essere ricompresi anche i lavoratori del settore della agricoltura, a prescindere, quindi, dalla natura stagionale delle loro attività.
Il primo giudice ha pertanto revocato il decreto ingiuntivo opposto e compensato tra le parti le spese del giudizio stante la novità delle questioni trattate e l'esistenza di orientamenti difformi nella giurisprudenza di merito.
Avverso la sentenza 898 del 23.5.23 ha proposto Parte_1
appello con ricorso del 21.11.23
Con un unico articolato motivo di gravame, l'appellante lamenta l'erronea interpretazione, da parte del Tribunale, delle disposizioni di cui agli artt. 9 D.L. n. 104 del 2020, 15 e 15 bis del D.L. n. 137 del 2020.
Si duole della violazione dei criteri ermeneutici fissati dall'art. 12 delle preleggi in quanto, pur a fronte del chiaro ed univoco dato letterale delle disposizioni in commento, che hanno specificamente individuato i requisiti per l'accesso a tali misure di sostegno al reddito, il primo giudice avrebbe interpretato la norma escludendo i lavoratori agricoli dal novero dei beneficiari sul presupposto sia dell'assenza, nelle disposizioni di cui agli artt. 9 D.L. n. 104 del 2020, 15 e 15 bis D.L. n. 137 del 2020, di uno specifico riferimento a tale categoria di prestatori, sia dell'incumulabilità (e/o incompatibilità) di tali misure con le ulteriori provvidenze statali erogate nella prima fase dell'emergenza pandemica.
A dire di parte appellante, il settore dell'agricoltura, al pari di quello del turismo, costituisce il comparto produttivo nel quale emerge con assoluta evidenza la correlazione tra assunzione a termine dei lavoratori e soddisfacimento di esigenze di lavoro stagionale inoltre, la mancata specificazione dei lavoratori agricoli quali destinatari dell'indennizzo, valorizzata dal Tribunale, avrebbe avuto un senso ove il legislatore avesse individuato i beneficiari della provvidenze mediante indicazione di tutti gli specifici settori produttivi (diversi dal turismo senza menzionare l'area del lavoro agricolo. Ma avendo utilizzato un'espressone di carattere “generale” è evidente che il legislatore ha inteso certamente riferirsi anche (recte: anzitutto) al settore dell'agricoltura, in quanto tipicamente connotato dalla stagionalità.
Sostiene che le disposizioni di cui agli artt. 9 D.L. n. 104 del 2020, 15 e 15 bis D.L. n. 137 del 2020 non prevedono espressamente alcuna incumulabilità con gli indennizzi già previsti a favore dei braccianti agricoli dagli artt. 30 D.L. n. 18 del 2020 e 84 co. 7 D.L. n. 34 del 2020 e che l'erroneità dell'interpretazione del Tribunale sarebbe avvalorata proprio dalle disposizioni del successivo art. 69 D.L. n. 73 del 2021, che, nel prevedere l'erogazione di una nuova indennità una tantum pari a 800 Euro a favore degli "operai agricoli a tempo determinato", indipendentemente dalla natura stagionale del contratto, ha previsto in modo esplicito l'incompatibilità di tale beneficio con le misure previste per i dipendenti degli altri settori diversi dal turismo dal D.L. n. 41 del 2021.
A dire dell'appellante, quindi, stante la puntuale ed esplicita regolazione dei casi di incompatibilità e incumulabilità operata dalle disposizioni via via adottata, non v'è spazio per una interpretazione, qual è quella proposta dal
Tribunale, che anziché applicare l'inequivocabile "lettera" della legge, avrebbe avanzato una propria soggettiva opinione della "ratio degli interventi normativi", smentita dal diritto positivo. Così operando il Tribunale avrebbe finito per manipolare il testo di legge, distorcendone il chiaro e univoco significato, piuttosto che interpretarlo secondo i canoni di ermeneutica prescritti dall'art. 12 delle preleggi. Ha concluso per il rigetto della opposizione proposta dall' e la conferma del decreto ingiuntivo n. CP_1
89/2022
L' nonostante rituale vocatio, non si è costituto in giudizio. CP_1
All'udienza del 24.1.25, sulle conclusioni rassegnate, la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
1.Giova richiamare la normativa di riferimento.
1.1 L'art. 9, comma 1, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia" - c.d. Decreto Agosto), convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, stabilisce, per quel che in questa sede rileva, nel testo in vigore dal 29.10.2020, che: "Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2019 e il17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di
NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro".
Il comma 2 della suddetta disposizione sancisce, quindi, il riconoscimento di un'indennità onnicomprensiva pari ad Euro 1000,00 "ai lavoratori dipendenti e autonomiche in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:
a)lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodò compreso tra il 1 gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo …".
In forza del comma 3, poi, "I soggetti di cui al comma 2, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni: a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81; b) titolari di pensione".
1.2 L'art. 15, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19" - c.d. Decreto Ristori), convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, entrata in vigore dal 25.12.2020, prevede, a sua volta, che "Ai soggetti beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 9 del D.L. 14 agosto 2020,
n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, la medesima indennità pari a 1000 euro è nuovamente erogata una tantum", estendendo - al comma 3, lett. a) - il riconoscimento della suddetta indennità in favore dei lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo ivi precisato.
Il seguente art. 15-bis del medesimo testo legislativo - nella parte che qui maggiormente rileva - dispone: "1. Ai soggetti beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 9 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, la medesima indennità pari a 1000 Euro è nuovamente erogata una tantum.
2. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il
1 gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne' di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1000
Euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. E 'riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 Euro ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti: a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a
18 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto;
c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo
2019 derivante dalle medesime attività superiore ad Euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della L. 8 agosto
1995, n. 335, alla data di entrata in vigore del presente decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
4. I soggetti di cui al comma 3, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni: a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81; b) titolari di pensione …".
1.3 Analoga previsione è contenuta nell'art. 9, comma 3, lett. a, del D.L. 30 novembre 2020, n. 157 (recante "Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" - c.d. Decreto Ristori Quater), non convertito nel termine di 60 giorni ed abrogato dall'art. 1, comma 2, della L. 18 dicembre 2020, n. 176 ed in vigore dal 25.12.2020 (con salvezza degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo
Decreto).
1.4 La previsione di una indennità per i lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali è stata, infine, replicata dall'art. 10 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19" - c.d. Decreto
Sostegni), convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69 ed entrato in vigore il 22.05.2021.
2.Così premesso il quadro normativo di riferimento, questa Corte intende richiamare, ex art. 118 disp. Att. C.p.c., alcuni passaggi della sentenza della Corte di Appello di Bari del 3.11.2023 (est.
Spagnoletti) che ha condivisibilmente ritenuto, in vicenda analoga, che gli operai agricoli a tempo determinato non possano essere ricompresi tout court tra i "lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo", individuati quali beneficiari delle indennità previste dalle invocate e sopra richiamate disposizioni normative.
2.1 Se è vero, infatti, che l'attività lavorativa agricola esercitata da personale dipendente con contratto di lavoro a tempo determinato si presta, sul piano puramente concettuale, ad essere ricondotta nell'ambito del lavoro stagionale,
è altrettanto vero che il compendio normativo sopra tratteggiato deve essere interpretato conformemente ai canoni dettati dall'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale (preleggi).
In questa prospettiva soccorre, in primo luogo, il criterio dell'interpretazione strettamente letterale, avuto riguardo al chiaro tenore dell'art. 30, comma
1, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (rubricato "Indennità lavoratori del settore agricolo"), convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, che - a differenza delle disposizioni, già richiamate, di cui agli artt. 9, comma 2, lett.
a, D.L. n. 104 del 2020, 15, comma 3, lett. a), D.L. n. 137 del 2020 e 9, comma 3, lett. a), D.L. n. 157 del 2020 - ha espressamente contemplato, con previsione di carattere speciale, il riconoscimento di un'indennità per il mese di marzo 2020, pari ad Euro 600,00, in favore degli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, tenendoli ben distinti dagli altri lavoratori "dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo" (sia a livello di tecnica normativa, sia a livello di importo della relativa prestazione).
La medesima indennità è stata anche prevista per il mese di aprile 2020, per un importo pari ad Euro 500,00, ai sensi dell'art. 84, comma 7, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n.
77.
Appare opportuno evidenziare che nel decreto-legge da ultimo citato il legislatore ha operato una netta distinzione tra gli operai agricoli a tempo determinato (comma 7) e i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali (comma 8, lett.
a)), prevedendo, come detto, finanche diversi importi da riconoscere in favore delle due categorie, ovverossia Euro 500,00, in favore dei primi, ed
Euro 600,00, nei confronti dei secondi.
Sempre in favore degli operai agricoli a tempo determinato (che, nel 2020, abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo),
l'art. 69 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, ha riconosciuto, da ultimo, ancora una volta tramite una specifica disposizione (intitolata "indennità per i lavoratori del settore agricolo e della pesca") un'indennità una tantum pari ad Euro 800,00, ancora una volta tenendola ben distinta dalla medesima indennità prevista
(nel diverso importo di Euro 1.600,00) in favore della (distinta) categoria dei
(v. art. 42) "soggetti già beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 10, commi da 1 a 9, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69" (ancora una volta, dei lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali).
2.3 Non deve in conclusione sfuggire che, all'interno dei decreti legge in questione, laddove essi hanno previsto sostegni economici in favore degli operai agricoli a tempo determinato, sono stati sempre inseriti pacchetti normativi specificamente dedicati a tali lavoratori;
in particolare, la volontà legislativa si ricava anche dall'esame complessivo del D.L. n. 73 del 2021, il quale, se da un lato all'art. 42, intitolato "Proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo" e posto nel titolo IV "Disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali", ha, per l'appunto, prorogato l' "indennità
Covid", pari ad Euro 1.600,00, per i lavoratori stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali e non (v. comma 3, lett. a) della medesima norma), dall'altro, all'art. 69, rubricato "Indennità per i lavoratori del settore agricolo e della pesca" ed inserito nel titolo VIII "Agricoltura e trasporti", per quanto già detto, ha individuato separatamente la categoria dei lavoratori agricoli a tempo determinato.
Infine, la previsione dell'indennità da parte del cd. Decreto Sostegni bis sopra riportato, si spiega con la differente finalità delle indennità COVID per i lavoratori agricoli attribuite con il suddetto decreto: esse non sono state previste come sostegno al reddito tout court, ma come sostegno al reddito
"per la ripartenza", ossia con una finalità diversa - e di più ampio respiro - di incentivazione della ripresa dell'economia dell'intero paese.
2.4 D'altro canto, il riferimento ai "lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali" non può estendersi sino al punto di ampliare tale categoria, includendovi anche gli operai agricoli a tempo determinato, per i quali, come detto, il legislatore, quando lo ha ritenuto, ha utilizzato, non a caso nell'ambito dei medesimi pacchetti normativi, specifiche disposizioni di carattere speciale, diversificando tra l'altro - v. sopra - importi e requisiti per accedere all'indennità in questione.
2.5 Più esattamente, i lavoratori agricoli a tempo determinato costituiscono categoria prevista dall'art. 12 del D.Lgs. n. 375 del 1993 per distinguerli da quelli a tempo indeterminato e sono soggetti, per quanto già detto, ad una peculiare disciplina previdenziale.
L'attività agricola, inoltre, pur ricomprendendo cicli produttivi collegati alla stagionalità delle colture, non può essere inquadrata come attività stagionale in quanto, complessivamente intesa, può pacificamente svolgersi tutto l'anno.
Per altro verso, le disposizioni emergenziali sono, per definizione, di stretta interpretazione e non si applicano oltre i casi ed i tempi ivi considerati, ai sensi dell'art. 14 delle Preleggi, tanto più che da esse discendono oneri finanziari a carico dell'Istituto previdenziale.
Soccorre, quindi, il principio ermeneutico secondo cui "ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit", applicabile anche in materia di previdenza sociale (cfr.,
Cass. n. 450/2003, Cass. n. 5085/91, Cass. n. 1867/82) e costituente canone ermeneutico primario nell'interpretazione della volontà della legge (v. Cass. n.
12649/2023, Cass. n. 23896/ 2021 e Cass. n. 20898/2007).
L'appello è respinto.
Nulla per le spese del grado non essendovi costituzione dell' CP_1
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Lecce – Sezione lavoro, visto l'art. 437
c.p.c., definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 21.11.23 da nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso la sentenza del 23.5.23 del Tribunale di Brindisi, così provvede:
rigetta l'appello.
Nulla per le spese. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del DPR n. 115/2002, dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto a norma del comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce, il 24.1.25
Il Presidente estensore
Dr Gennaro LOMBARDI