CA
Sentenza 28 marzo 2024
Sentenza 28 marzo 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 28/03/2024, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2024 |
Testo completo
Proc. N. 250/2023 – Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA
SEZIONE III CIVILE – FAMIGLIA e MINORI
composta dai signori Magistrati:
AR Grazia Domanico Presidente. rel. est. Francesca Caprioli Consigliere Elisa Fichera Consigliere Aus.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio in grado di appello proposto con ricorso depositato il 9.03.2023
da
nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo studio dell'avv. Passerini Nicola sito in Roma, viale di Villa Massimo n. 39, che lo rappresenta e difende appellante
nei confronti di
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Controparte_1 presso lo studio degli avv.ti Leonora Mezzocchi e Beatrice Ferrari sito in Cremona, Via Solferino n. 55, che la rappresentano e difendono appellata
Con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia
OGGETTO: appello avverso sentenza di separazione emessa dal Tribunale di Brescia il 12.1.2023, pubblicata il 07.02.2023 e notificata via pec l'8.2.2023,
1 Proc. N. 250/2023 – Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile
pronunciata nella causa iscritta a ruolo numero R.G. 3040/2017 in punto: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PARTE APPELLANTE GUGLIELMINO:
NEL MERITO: in riforma della sentenza di primo grado 274/2023, emessa dal Tribunale di Brescia nel procedimento RG 3040/2017: 1) Pronunciare la separazione dei coniugi, dichiarando che il fallimento della unione matrimoniale è attribuibile in via esclusiva al comportamento di CP_1
, assolutamente contrario ai doveri coniugali e parentali, addebitandole la
[...] colpa;
2) confermare le statuizioni del Tribunale in ordine al mantenimento ed al concorso delle spese straordinarie relative ai figli, come da Ordinanza del 11 giugno 2018: i coniugi, indipendenti economicamente, provvederanno autonomamente al proprio mantenimento;
i genitori provvederanno al mantenimento diretto dei figli per il periodo in collocati presso di sé, oltre al 50% delle spese straordinarie, così come regolate dal Protocollo di Intesa del Tribunale di Brescia.
3) Riconoscere e dichiarare l'abuso del processo di cui si è resa responsabile AR per aver intrapreso e condotto il presente procedimento in spregio alle evidenze processuali, a quanto sin dal principio dedotto e dimostrato da parte resistente, prolungando ingiustificatamente la lite giudiziale.
4)Per l'effetto, si chiede condannare parte ricorrente, al pagamento integrale delle spese di lite del doppio grado di giudizio, maggiorate ai sensi dell'art. 96 Cpc, terzo comma, nonché al risarcimento dei danni per abuso del processo, con quantificazione del danno da operarsi in via equitativa. Si chiede, infine, addebitare definitivamente alla ricorrente i costi sostenuti anticipatamente da per le CTU sulla dinamica familiare Parte_1 ed il monitoraggio per E. 4.703,88 e la CTU sulla capacità reddituale, per ulteriori E. 3.929,60, dichiarando il diritto di parte resistente al recupero di ogni somma già anticipata a detto titolo.
PARTE APPELLATA INGOGLIA:
In Via Preliminare dichiarare inammissibile, improducibile e/o nullo l'appello principale per le ragioni esposte in narrativa. NEL MERITO rigettare totalmente l'appello principale perché infondato sia in fatto che in diritto. SULL'APPELLO INCIDENTALE: Confermare la sentenza di separazione del tribunale di Brescia Rg 274/23 in punto affidamento condiviso figli minori, assegno mantenimento della moglie e della IA . Per_1
2 Proc. N. 250/2023 – Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile
SULL'AFFIDAMENTO DEI FIGLI: Confermare l'affido condiviso dei figli minori
e con collocamento paritetico presso ciascun genitore, come Per_2 Pt_1 attualmente in uso. SULL'ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE: In ogni caso assegnare alla moglie la casa coniugale in comproprietà tra i coniugi, sita in Roncadelle, Via Padre Marcolini n. 9, con gli arredi ivi contenuti dalla quale il convenuto si è già allontanato da Settembre 2016 prelevando tutti i suoi beni ed effetti personali sino all'autosufficienza economica di tutti e 4 i figli. MANTENIMENTO PROLE: fermo il mantenimento della IA , condannare Per_1 il marito a corrispondere alla moglie, quale contributo nel mantenimento per ogni figlio collocato in modo paritario a titolo perequativo nella misura che verrà ritenuta di giustizia in base alle differenze reddituali, da versarsi a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla moglie entro il 10 di ogni mese e con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al rimborso, nella misura del 50%, delle spese mediche e straordinarie per i figli, secondo quanto previsto dal protocollo al riguardo adottato dal Tribunale. LITE TEMERARIA ED ABUSO DEL PROCESSO: condannare Parte_1
ex art 96 cpc stante il comportamento dallo stesso tenuto in tutto l'iter
[...] processuale di primo grado nonché per la presentazione anche del presente Appello, anche quale abuso del processo da stabilirsi il danno in via equitativa. Oltre al pagamento del 100% spese di lite del giudizio di primo grado ed alla refusione di tutte le spese delle varie CTU sia familiare che patrimoniale, nonché la condanna alle spese del presente grado di giudizio ci si riporta a tutti i propri scritti difensivi deduzioni a verbale e documentazione di cui al giudizio di primo grado.
L'INTERVENUTO P.G. DR.SSA CRISTINA BERTOTTI:
a) sono infondate le eccezioni di inammissibilità dell'appello, sollevate dalla appellata: da un lato, il deposito della sentenza impugnata (deposito comunque avvenuto dopo la costituzione in giudizio della appellata) non è più richiesto, a pena di inammissibilità o di improcedibilità dell'appello, a seguito della modifica dell'art. 347 secondo comma c.p.c., ad opera della L. 353/90; dall'altro lato, premessa l'inapplicabilità degli artt. 473 bis e segg. c.p.c. (in quanto questo processo era pendente al 30.6.23), l'errata introduzione del giudizio con atto di citazione anziché con ricorso non ne determina alcuna inammissibilità, rilevando unicamente la tempestività del deposito dell'atto in Cancelleria (qui pacifica); b) è infondato il motivo dell'appello principale, relativo al rigetto della domanda di addebito della separazione nei confronti di , non solo per Controparte_1 quanto già evidenziato dal Tribunale, ma anche in difetto della prova che la crisi irreversibile tra i coniugi sia effetto della dedotta relazione extraconiugale, c) in ordine al contributo per il mantenimento della appellata, il Tribunale ha correttamente valutato le rispettive condizioni economico-patrimoniali dei coniugi;
d) non appaiono ravvisabili i presupposti di un abuso del processo (nei confronti di
3 Proc. N. 250/2023 – Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile
entrambe le parti), trattandosi di pretese valutate parzialmente e reciprocamente infondate;
e) la ripartizione delle spese processuali è correttamente rapportata al principio della soccombenza (parziale reciproca);
f) la statuizione relativa al collocamento dei figli minori presso il padre è corretta, fermi restando i tempi di permanenza con la madre, già stabiliti;
g) considerando quanto già evidenziato dal Tribunale, appare adeguata la previsione che ciascun genitore provvederà al mantenimento dei figli e Per_3 Per_2 Pt_1 nei periodi nei quali staranno con ciascuno;
h) considerando i tempi di permanenza dei figli minori e presso la Pt_1 Per_2 madre, va accolto il motivo di appello incidentale, concernente la precisazione che l'assegnazione della casa coniugale alla appellata durerà fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di tutti i figli;
chiede, pertanto, che l'appello principale sia rigettato e che quello incidentale sia accolto, limitatamente alla previsione che l'assegnazione della casa coniugale alla appellata durerà fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di tutti i figli.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 22.2.2017 - premesso di aver Controparte_1
contratto in data 27.7.2001 matrimonio concordatario con Parte_1
con regime di separazione dei beni, e di avere convissuto nell'immobile
[...]
cointestato in Roncadelle (Bs), via Padre Marcolini n. 9 insieme ai figli Per_1
(9.1.2003), (20.9.2004) e ai gemelli e (26.10.2009) tutti nati Per_3 Pt_1 Per_2
dalla loro unione e che, a settembre 2016, venuto meno l'affectio coniugalis, il trasferiva la propria residenza in via Bissolati (Bs) e all'uopo, in data Parte_1
12.10.2016, i coniugi depositavano ricorso per separazione consensuale1 presso la Proc. N. 250/2023 – Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile
Cancelleria del Tribunale di Brescia, successivamente archiviato per mancata sottoscrizione del relativo verbale da parte del - adiva il Tribunale di Parte_1
Brescia affinché: venisse dichiarata la separazione personale tra i coniugi con addebito al marito per aver perpetrato nei propri confronti comportamenti aggressivi e denigratori e per averla costretta a rapporti sessuali contro natura e che, per gli stessi motivi, lo stesso venisse condannato a risarcirle i danni subiti di natura morale, biologici ed esistenziali, nonché patrimoniali, per la somma ritenuta di giustizia, indicativamente pari a euro 50.000,00; le venisse assegnata la casa coniugale con gli arredi ivi contenuti per continuare ad abitarvi con i figli;
che il marito venisse condannato a corrispondere a titolo di contributo al mantenimento dei figli, fino al raggiungimento della loro dipendenza economica, la somma complessiva di euro
4.000,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie e, quale assegno di mantenimento in proprio favore, la somma mensile di euro 1500,00 stante la disparità economica tra le parti;
che il marito venisse condannato a rimborsarle la quota del mutuo gravante sull'abitazione coniugale e quanto da ella versato per l'acquisto dei beni mobili e per le fatture inerenti le fonti energetiche della casa lasciate insolute dal marito dal novembre 2016.
2. In data 18.05.2017 si costituiva in giudizio il quale Parte_1
aderiva alla domanda di separazione chiedendo che il fallimento della unione matrimoniale venisse addebitato esclusivamente al comportamento della , CP_1
contrario ai doveri coniugali e parentali e, per l'effetto, chiedeva che la stessa venisse condannata al risarcimento dei danni in proprio favore anche facendo ricorso al metodo equitativo ex art. 1226 c.c.; in merito ai figli, chiedeva il loro affidamento in via esclusiva, con contestuale collocamento dei medesimi presso di sé atteso altresì i lamentati e documentati problemi psicologici e psichiatrici della;
in merito al CP_1
diritto di visita, chiedeva che il coniuge non collocatario potesse vedere e tenere con sé i figli, anche singolarmente, almeno due volte a settimana dall'uscita della scuola
Padre Marcolini n. 9 rimane assegnata alla madre con tutti i mobili e gli arredi esistenti sino alla maggiore età dei figli, successivamente si troverà un accordo del bene in comune".
5 Proc. N. 250/2023 – Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile
fino alle ore 20 (con pernottamento nella settimana in cui avrebbero passato con lui il fine settimana) e ai weekend alternati dal sabato alle ore 8 (per chi non andava a scuola al sabato, altrimenti dall'uscita della scuola) alle 23:00 nonché sette giorni a
Natale, tre giorni a Pasqua, alternando le festività principali, nonché 15/20 giorni durante le vacanze estive da concordare entro il 31 marzo di ogni anno;
chiedeva che entrambi i genitori contribuissero al mantenimento straordinario dei figli in misura del 50% ciascuno e l'assegnazione della casa coniugale con tutti i mobili e gli arredi esistenti sino alla maggiore età dei figli con obbligo delle parti di continuare a versare la quota da ciascuno dovuta per il mutuo gravante sulla stessa sino ad estinzione;
nulla prevedeva in ordine al mantenimento del coniuge atteso che entrambi erano economicamente indipendenti e quindi ciascuno era capace di provvedere autonomamente al proprio mantenimento;
in via istruttoria, chiedeva l'audizione dei figli minori e di ammettersi CTU psicodiagnostica sulla capacità genitoriale di
[...]
per accertare il regime di affidamento più corrispondente all'interesse Controparte_1
dei minori, nonché l'interrogatorio formale della e prova per testi sulle CP_1
circostanze dedotte.
3. All'udienza presidenziale dell'11.07.2017, il Presidente, sentiti i coniugi e fallito il tentativo di conciliazione, preso atto della elevata conflittualità esistente tra i due coniugi e il pericolo, già evidente nel comportamento dei figli, di un pregiudizio per la loro serena crescita psicofisica, disponeva CTU sistemica sul nucleo familiare e, in via provvisoria ed urgente, autorizzava i coniugi a vivere separati;
affidava i figli ad entrambi i genitori con collocamento di e presso la madre e di e Per_1 Per_3 Pt_1
presso il padre e ne disciplinava il diritto di visita;
assegnava la casa Per_2
coniugale alla e prevedeva che ciascun genitore contribuisse al CP_1
mantenimento dei due figli collocati presso di sé e ciascuno nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie;
disponeva infine che il versasse in Parte_1
favore della moglie un assegno di mantenimento pari ad € 500,00, oltre rivalutazione monetaria.
6 Proc. N. 250/2023 – Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile
4. In data 11.06.2018, all'esito della CTU, il Presidente emetteva una seconda ordinanza presidenziale nella quale modificava il collocamento dei figli Per_3 Pt_1
e dalla madre al padre - rimanendo invariato il collocamento di Per_2 Per_1
presso la madre - con mantenimento diretto a carico di ciascun genitore, disponendone il calendario di visita2; per il resto confermava le statuizioni adottate nella precedente ordinanza e incaricava il Ctu di continuare a monitorare il nucleo familiare.
5. Istruita la causa anche mediante Ctu economico-reddituale e patrimoniale al fine di accertare la reale capacità del , all'udienza del 3.12.2020 i coniugi, in Parte_1
merito al collocamento dei figli e ai diritti di visita del genitore non collocatario, raggiungevano un accordo parziale del seguente tenore: non è soggetta a Per_1
nessun calendario di frequentazione con il padre atteso l'imminente raggiungimento della maggiore età; starà con il papà e la mamma a settimane alternate, fermo Per_3
il giorno del venerdì in cui tutti i figli staranno con la mamma, e : - Pt_1 Per_2
nella settimana in cui trascorrono il fine settimana con il papà, staranno con la mamma dalle ore 10 (o dalla fine della scuola) del giovedì fino al sabato mattina alle
10 ( o dalla fine della scuola), -nella settimana in cui trascorrono il fine settimana con la mamma, staranno con la mamma dal giovedì dalle ore 10 (o dalla fine della scuola) fino al lunedì mattina quando la madre li riaccompagnerà a scuola (o fino alle ore 10), -Anna frequenterà un percorso psicologico;
i genitori parteciperanno ad un percorso alla genitorialità individuale o di coppia;
oggi stesso i genitori contatteranno la di Brescia per iniziare i due percorsi. Organizzazione_1 Proc. N. 250/2023 – Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile
6. All'udienza del 13.9.2022 le parti precisavano le conclusioni: la si CP_1
riportava alle conclusioni del ricorso introduttivo, chiedendo altresì di confermare l'affido condiviso dei figli minori e con collocamento paritetico Per_2 Pt_1
presso ciascun genitore, come concordato tra le parti all'udienza del 3.12.2020; che venissero assunti i provvedimenti ex art. 709 ter cpc e 614 bis cpc a carico del e che lo stesso venisse condannato al pagamento delle spese di lite ed Parte_1
alla refusione di tutte le spese delle varie CTU sia familiare che patrimoniale nonché al risarcimento ex art 96 cpc;
chiedeva altresì che fosse disposta udienza per l'ascolto dei minori e;
il richiamava le conclusioni già formulate Pt_1 Per_2 Parte_1
in seno all'atto introduttivo in punto di addebito della separazione, di risarcimento dei danni, di affidamento e mantenimento straordinario dei figli e di assegnazione della casa coniugale chiedendo, in aggiunta, di dichiarare l'abuso del processo di cui si era resa responsabile controparte per aver intrapreso e condotto il presente procedimento in spregio alle evidenze processuali, prolungando ingiustificatamente la lite giudiziale e, per l'effetto, che la stessa venisse condannata al risarcimento dei danni per abuso del processo e lite temeraria e al pagamento delle spese di lite maggiorate ai sensi dell'art. 96 cpc, terzo comma, con quantificazione del danno da operarsi in via equitativa;
infine, chiedeva di addebitare definitivamente alla i costi da egli CP_1
sostenuti anticipatamente per la CTU sulla dinamica familiare, il monitoraggio e la
CTU sulla capacità reddituale, dichiarando il proprio diritto alla refusione.
7. Trattenuta la causa in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., il Tribunale di Brescia, con sentenza del 12.1.2023, così disponeva:
• dichiara la separazione personale dei coniugi e Controparte_1
; Parte_1
• ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pedara (Ct) di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio
8 Proc. N. 250/2023 – Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile
trascritto nel registro degli atti dello stato civile del predetto Comune per
l'anno 2001, parte II, n. 77, serie A;
• rigetta le reciproche domande di addebito;
• assegna la casa familiare sita in Roncadelle (Bs), via Padre Marcolini n. 9, alla madre, presso cui convivono le figlie e sino al Per_1 Per_3
raggiungimento della loro autosufficienza economica;
• affida i figli minorenni e in via condivisa ai genitori con Pt_1 Per_2
collocamento prevalente presso la abitazione del padre;
• salvo diverso accordo tra i genitori nel rispetto delle esigenze e bisogni dei figli minorenni, nella settimana in cui trascorrono il fine settimana con il papà, e staranno con la mamma dalle ore 10 (o dalla fine Pt_1 Per_2
della scuola) del giovedì fino al sabato mattina alle 10 ( o dalla fine della scuola); nella settimana in cui trascorrono il fine settimana con la mamma, staranno con la mamma dal giovedì dalle ore 10 (o dalla fine della scuola) fino al lunedì mattina quando la madre li riaccompagnerà a scuola (o fino alle ore 10);
• prende atto dell'accordo tra i genitori di intraprendere o proseguire un percorso alla genitorialità individuale o di coppia;
• invita i genitori ad intraprendere un percorso di coordinazione ovvero di mediazione genitoriale;
• dispone che i genitori contribuiscano al mantenimento di e Per_3 Pt_1
in via diretta, in ragione dei rispettivi periodi di collocazione Per_2
presso ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo sottoscritto tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia;
• pone a carico del padre a titolo di contributo per il mantenimento della IA l'assegno mensile di € 300,00, rivalutabili Istat, da versare Per_1
alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo sottoscritto tra il Tribunale di Brescia e
l'Ordine degli Avvocati di Brescia;
9 Proc. N. 250/2023 – Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile
• pone a carico del marito, a titolo di mantenimento della moglie, l'assegno Org_ di € 500,00 mensili, rivalutabili da versare a quest'ultima entro il giorno 5 di ogni mese;
• compensa le spese di lite e di c.t.u. nella misura di un terzo;
• condanna il resistente al pagamento delle restanti spese del giudizio in favore della ricorrente, liquidate in motivazione in € 65,00 per spese ed in complessivi € 9.330,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
• pone le restanti spese di c.t.u., liquidate con separati decreti del 27.4.2018, del 25.6.2019 e del 10.6.2021, a carico del resistente.
Il Tribunale osservava:
‣ la domanda di separazione personale doveva essere accolta atteso che la convivenza tra i coniugi era divenuta intollerabile e non sussisteva più alcun vincolo affettivo tra gli stessi. In merito alle reciproche richieste di addebito, le stesse vanno rigettate. La signora aveva ritenuto che il fallimento del matrimonio fosse stato CP_1
determinato dall'atteggiamento denigratorio e prevaricatorio del coniuge reiterato nei suoi confronti durante la vita matrimoniale e a causa del quale ella aveva avuto necessità di rivolgersi ad un supporto psicologico e psichiatrico, adducendo pure che lo stesso aveva avuto una relazione extraconiugale con un'altra donna. A riguardo, tuttavia, non sussisteva alcun nesso causale tra le condotte ascritte e l'impossibilità di prosecuzione della convivenza atteso che la moglie, nel corso delle operazioni peritali, aveva anche affermato che nel 2006 la vita familiare proseguiva tranquillamente tanto che nel 2009 il rapporto matrimoniale veniva coronato dalla nascita dei gemelli e Nel caso di specie, gli atti contrari ai doveri Per_2 Pt_1
nascenti dal matrimonio non erano causa della definitiva intollerabilità della prosecuzione della convivenza, in quanto la aveva manifestato un CP_1
atteggiamento che andava ben oltre i limiti della mera tolleranza e ciò era incompatibile con l'impossibilità di prosecuzione della convivenza;
il Guglielmino,
10 Proc. N. 250/2023 – Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile
invece, aveva ritenuto che la crisi familiare era da addebitare alla moglie in quanto la stessa aveva intrapreso, nell'estate del 2016, una relazione extraconiugale con il sig.
. Tuttavia, tale presunta relazione, contestata dalla nella Parte_2 CP_1
memoria integrativa (nella quale aveva evidenziato che il rapporto con il Pt_2
era inizialmente un mera amicizia), non era stata sostenuta da un adeguato compendio probatorio stante l'assenza sia di idonea prova documentale, atteso che la relazione investigativa depositata dal era successiva all'interruzione della Parte_1
convivenza, sia testimoniale in quanto i capitoli di prova erano generici e come tali non erano stati ammessi.
‣ I provvedimenti concernenti l'affidamento, il collocamento e i diritti di visita nei riguardi delle figlie ed venivano meno atteso che le stesse erano Per_1 Per_3
divenute maggiorenni nel corso del procedimento;
tuttavia, la loro collocazione aveva rilevanza in punto di assegnazione della casa famigliare e in punto di mantenimento in quanto entrambe non erano ancora economicamente autonome e, a riguardo, andava confermata l'ordinanza presidenziale che aveva disposto l'assegnazione della casa familiare alla madre sino al raggiungimento dell'indipendenza economica delle figlie e con lei conviventi in quanto, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., Per_1 Per_3
nell'assegnazione della casa familiare doveva tenersi conto prioritariamente dell'interesse dei figli, sia minorenni che maggiorenni. Nel caso in esame, la casa in
Roncadelle costituiva l'habitat familiare esclusivo per la IA , la quale da Per_1
anni non aveva più rapporti con il padre, ed era abitata pure da a settimane Per_3
alterne e dai gemelli secondo l'accordo raggiunto tra i coniugi all'udienza del
3.12.2020.
‣ In merito all'affidamento dei gemelli e , tredicenni, andava Pt_1 Per_2
confermato l'affido condiviso previsto dai coniugi con l'accordo del 3.12.2020 e dunque andava rigettata sia la domanda di affido esclusivo avanzata dal Parte_1
tanto la richiesta di una loro audizione. Invero, dalla relazione peritale e dai successivi monitoraggi e integrazioni, i due ragazzi erano apparsi più sereni rispetto all'instaurazione del presente giudizio, non risultando più affetti dai gravi disturbi
11 Proc. N. 250/2023 – Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile
comportamentali, e avevano pure instaurato tra di loro un rapporto positivo riuscendo a suddividersi equamente i compiti, ad aiutarsi e a supportarsi reciprocamente.
Nonostante ciò, i genitori venivano invitati ad un percorso di mediazione ovvero di coordinazione genitoriale stante l'elevata conflittualità della coppia nella gestione dei figli capace di mettere a rischio la raggiunta serenità dei due ragazzi. Anche in ordine al loro collocamento, andava confermato l'accordo raggiunto dai coniugi di collocare gli stessi prevalentemente presso il padre, con ampio diritto di visita della madre
(nell'arco di quattro settimane la madre vedeva i minori 12 giorni, il padre 16).
‣ In merito alle questioni economiche, andava confermato l'assegno di mantenimento in favore della nella misura di euro 500 mensili senza ulteriori aumenti in CP_1
quanto la stessa aveva una sua capacità reddituale, seppur inferiore a quella del marito, ed era altresì assegnataria della casa familiare. A riguardo, tra le parti sussisteva una netta sperequazione reddituale in favore del , socio ed Parte_1
amministratore unico della società informatica il quale, come Org_3
riportato nella relazione ctu, a fronte del reddito dichiarato di circa € 2.800,00 mensili, aveva entrate nette complessive medie annue (comprensive di compensi, dividendi e rimborsi spese della società) per circa € 43.400,00, pertanto pari ad €
3.600 mensili netti;
a ciò doveva aggiungersi (dal 2021) la somma di euro 458,00 netti mensili quale canone per l'affitto di un appartamento in Milano di cui era proprietario, con entrate mensili complessive di circa euro 4.000; ancora, il era titolare del 100% delle quote della predetta società, con bilanci Parte_1
sempre in utile, proprietaria di due immobili e con quota sociale di valore stimato a €
594.000,00; era altresì proprietario dell'appartamento di 137 mq in cui viveva in
Brescia, acquistato con € 170.000,00 a titolo di finanziamento infruttifero dalla predetta società, nonché la giacenza media annua nei conti correnti di circa complessivi € 170.000,00; la , dipendente a tempo indeterminato presso CP_1
banca invece, aveva un reddito di circa € 2.200,00 medi mensili netti ma Org_4
non era proprietaria di beni immobili, salva la contitolarità della casa coniugale al
50% col marito. In merito al mantenimento della IA , non economicamente Per_1
12 Proc. N. 250/2023 – Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile
indipendente e totalmente a carico della madre con lei unicamente convivente, il era tenuto a versare la somma di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle Parte_1
spese straordinarie mentre per gli altri figli, stante la loro collocazione pressoché paritaria presso ciascun genitore, il mantenimento andava stabilito in via diretta a carico di ciascun genitore presso cui gli stessi erano di volta in volta collocati.
‣ Le domande di entrambe le parti concernenti il risarcimento del danno c.d. endofamiliare andavano ritenute inammissibili in quanto soggette a rito ordinario, escludendo la possibilità del simultaneus processus tra la domanda di separazione con quelle di pagamento di somme o risarcimento del danno in quanto non legate dal vincolo della connessione oggettiva ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale.
‣ Le domande concernenti l'abuso del processo ex art. 96 c.p.c. venivano assorbite dalla parziale soccombenza reciproca delle parti con conseguente compensazione parziale - nella misura di un terzo - delle spese di lite e di ctu. Le restanti spese di lite
-e di ctu- andavano poste a carico del in favore della moglie stante la Parte_1
prevalente soccombenza dello stesso sulle domande di affidamento dei figli minori, di assegnazione della casa familiare, di mantenimento del coniuge e dei figli, secondo i parametri previsti per le cause di valore indeterminabile di medio/alta complessità.
8. Con atto di citazione in appello depositato in data 9.3.2023 Parte_1
impugnava la succitata sentenza (pubblicata il 07.02.2023 e notificata
[...]
via pec l'8.2.2023) chiedendo di addebitare il fallimento del matrimonio unicamente al comportamento della assolutamente contrario ai doveri coniugali e CP_1
parentali; chiedeva inoltre di dichiarare che i coniugi, economicamente indipendenti, provvedessero autonomamente al loro mantenimento e di confermare quanto statuito dal Tribunale in ordine al mantenimento ed al concorso delle spese straordinarie relative ai figli come da Ordinanza dell'11.6.2018; richiamava le conclusioni già proposte in primo grado in merito al risarcimento dei danni per abuso del processo, alle spese di lite del doppio grado di giudizio e ai costi sostenuti per le Ctu.
13 Proc. N. 250/2023 – Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile
9. si costituiva con memoria depositata il 19.5.2023 chiedendo, Controparte_1
in via preliminare, che l'appello venisse dichiarato inammissibile per mancato deposito della sentenza impugnata;
nel merito, chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto;
in via di appello incidentale, chiedeva la riforma della sentenza impugnata in relazione alla assegnazione della casa familiare, che chiedeva fosse specificato fino alla indipendenza economica di tutti e quattro i figli nonché in relazione al contributo paterno anche del mantenimento dei figli Per_3
e con condanna della controparte per lite temeraria e per l'abuso del Per_2 Pt_1
processo, condannando l'appellante al pagamento del 100% spese di lite del giudizio di primo grado ed alla refusione di tutte le spese delle varie CTU sia familiare che patrimoniale, nonché alle spese del presente grado di giudizio.
10. In data 22.8.2023 il P.G. ha emesso il parere sopra riportato, sostanzialmente richiedendo di rigettare l'appello principale e di accogliere quello incidentale, limitatamente alla assegnazione della casa coniugale alla appellata fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di tutti i figli.
11. All'udienza del 19.9.2023 sono comparse personalmente le parti;
il signor ha riferito che non vede e che ha saputo che è stata ricoverata e Parte_1 Per_1
ha problemi di anoressia;
i genitori hanno riferito che anche manifesta una Per_3
sofferenza psicologica essendole stato diagnosticato un disturbo borderline;
quindi, i difensori delle parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive domande e la
Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
12. La Corte ritiene che l'appello sia infondato, mentre è da accogliersi l'appello incidentale, in particolare la richiesta dell'appellata di parziale modifica del capo
14 Proc. N. 250/2023 – Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile
relativo alla assegnazione della casa familiare, dovendosi specificare che si assegna la casa a fino al raggiungimento della indipendenza economica di Controparte_1
tutti i figli, con lei, anche solo in parte, conviventi, preso atto che è in vigore un collocamento sostanzialmente alternato e tutti i figli hanno pertanto uno stretto legame con la casa familiare. Va accolta anche la richiesta di un contributo perequativo del padre in relazione agli altri tre figli, evidenziata la evidente disparità reddituale delle parti e dovendosi fare riferimento al pregresso tenore di vita della famiglia;
essendo in atto un collocamento pressoché paritario, si reputa equo colmare la sperequazione ponendo a carico del padre la somma complessiva di euro 450 (150 euro per ciascun figlio) considerato altresì che corrisponde per 300 euro ma Per_1
non ha alcun tipo di mantenimento diretto a proprio carico per la IA, con la quale non ha sostanzialmente rapporti.
Vanno respinte tutte le altre domande proposte dalle parti per le ragioni indicate dal
Tribunale. Le spese di questo grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellante, soccombente.
12.1. Preliminarmente si osserva che l'appellante, in relazione alla pronuncia del
Tribunale, lamenta:
a) l'omessa valutazione delle prove, delle allegazioni e dei fatti non contestati ed erronea motivazione in punto di addebito della separazione. In particolare, il
Tribunale aveva ritenuto che la relazione extraconiugale intrapresa dalla moglie non era stata suffragata da un compendio probatorio tale da ascriverle la responsabilità della crisi coniugale ai fini dell'addebito della separazione. A riguardo, tuttavia, il
Tribunale aveva ignorato tanto la relazione del Ctu quanto le dichiarazioni delle parti: la stessa aveva confessato la sua nuova relazione iniziata a giugno 2016 (il CP_1
ricorso per separazione era stato depositato a febbraio del 2017); la IA Per_1
aveva dichiarato di aver saputo della relazione della madre qualche settimana prima che lo venisse a sapere il padre;
ancora, la relazione investigativa depositata in primo grado, per confutare le affermazioni avversarie, aveva dimostrato che la Ingoglia
15 Proc. N. 250/2023 – Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile
conviveva con il nuovo compagno nella casa coniugale;
anche le dichiarazioni che la moglie aveva reso in sede di ctu – assumendo le stesse carattere confessorio- dimostravano come la stessa aveva dichiarato la sua relazione more uxorio solo dopo che egli le aveva fatto presente di aver scoperto dei suoi messaggi con una nuova persona e, nonostante ciò, nell'estate del 2016, la moglie aveva cercato di recuperare il rapporto chiedendogli di continuare a vivere sotto lo stesso tetto. Pertanto, aveva errato il Tribunale nel considerare non provata la relazione extraconiugale della ai fini dell'addebito considerando pure come la pronuncia di responsabilità CP_1
in capo alla ex moglie avrebbe avuto come conseguenza la non debenza alla stessa del mantenimento oltre alla sua soccombenza.
b) L'errata valutazione delle risultanze della ctu in ordine ai redditi della coppia e conseguente errata condanna al pagamento di 500 euro in favore della moglie a titolo di mantenimento. In particolare, il Tribunale aveva fatto riferimento solo alla seconda ordinanza presidenziale omettendo di considerare che era stata emessa, in data precedente, una prima ordinanza presidenziale e che entrambe differivano per il collocamento dei figli: con la prima ordinanza solo i due gemelli e Pt_1 Per_2
venivano collocati presso di sé; con la seconda ordinanza, all'esito della relazione del ctu, anche veniva collocata presso di sé e, proprio tale diversa e più gravosa Per_3
collocazione, aveva giustificato l'eliminazione del mantenimento in favore della moglie previsto nella prima ordinanza. In merito alla situazione reddituale, la relazione contabile aveva confermato esattamente gli importi da egli dichiarati, ovvero un reddito di 3.600 euro e non di 7000 euro mensili come aveva ritenuto erroneamente la . Nonostante ciò, il Tribunale era incorso in errore nella CP_1
parte in cui aveva operato una commistione tra i propri redditi e quelli della
[...]
di cui egli era unico socio amministratore. In particolare, il Tribunale Org_3
aveva ritenuto che oltre al proprio reddito di circa 2.800 euro mensili egli aveva pure entrate nette complessive di 43.000 euro (compresivi di compensi, dividendi e rimborsi spese società), pari a 3.600 al mese. A riguardo, tuttavia, il Ctu aveva chiarito che tali rimborsi non determinavano maggiori disponibilità essendo spese
16 Proc. N. 250/2023 – Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile
sostenute in nome e per conto della società e poi rimborsati all'amministratore.
Ancora, era frutto di commistione, oltreché irrilevante nel presente giudizio, aver affermato che la società era proprietaria di due immobili e con quota sociale di valore stimato in euro 594.000,00 in quanto tali immobili erano stati acquistati in leasing e comunque erano beni strumentali di un'impresa ben amministrata. Ancora, il
Tribunale aveva confuso i finanziamenti con gli utili sociali in quanto, se era vero che egli avrebbe potuto prelevare dividendi, tali importi avrebbero comunque costituito una base imponibile e quindi si sarebbe dovuto parlare di reddito lordo e non netto. In merito alla comparazione dei propri redditi con quelli della , il Tribunale non CP_1
aveva considerato come la ex moglie era una dipendente che godeva delle giuste tutele contrattuali e sindacali, con tredicesima e quattordicesima, ferie, TFR, versamenti previdenziali e benefit aziendali;
aveva un reddito di 2.200 euro mensili;
il beneficio della casa coniugale per la quale non doveva sostenere i costi di affitto e godeva della quota che egli le versava a titolo di mantenimento e per le figlie;
egli invece non aveva alcun beneficio e tutele del lavoratore dipendente e assumeva in sé il rischio imprenditoriale;
inoltre, vedeva decurtato il proprio reddito per quanto doveva alla ex moglie;
sosteneva le spese per il mantenimento diretto dei tre figli collocati presso di sé; aveva altresì sostenuto le spese di affitto della casa presso cui abitava e poi le spese per l'acquisto della stessa, per gli arredi e la ristrutturazione.
Alla luce di tali dati, andava confermato quanto deciso in seno alla seconda ordinanza presidenziale ovvero che nulla era dovuto a titolo di mantenimento per la moglie, mantenendo ferme le statuizioni della sentenza in merito al mantenimento diretto dei figli e ripartizione delle spese straordinarie.
c) L'errata valutazione delle domande giudiziali in ordine all'abuso del processo. Il
Tribunale non aveva sanzionato la nonostante l'evidente abuso del processo, CP_1
di cui si era resa responsabile, consistente nell'aver introdotto il presente giudizio per separazione addebitandogli comportamenti infedeli e maltrattamenti privi di alcun fondamento;
nell'aver formulato domande economiche del tutto sfornite di presupposto e, infine, per aver proseguito nelle domande giudiziali nonostante le
17 Proc. N. 250/2023 – Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile
risultanze istruttorie avevano confutato ogni sua pretesa. Invero, la aveva CP_1
agito in violazione di quel grado minimo di diligenza tale da avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della sua domanda. Egli, invero, era stato accusato dalla moglie sia di infedeltà, ma nulla era stato dimostrato a riguardo, sia di aver tenuto nei suoi confronti comportamenti di abuso, ma di ciò la stessa non ne aveva fatto menzione durante i colloqui con il ctu in merito alla rottura del matrimonio.
Inoltre, in ordine a tali presunti maltrattamenti, la Procura di Brescia aveva archiviato il procedimento avviato dalla ex moglie in quanto la documentazione dalla stessa prodotta non era pertinente, risultando comprovante quella da lui depositata. Pertanto, la doveva essere condannata al risarcimento ex art. 96 cpc per aver CP_1
formulato, e reiterato, accuse generiche e mai dimostrate.
d) L'errata e contraddittoria decisione in ordine alla soccombenza delle parti in giudizio. Il Tribunale aveva ritenuto che, stante il rigetto delle reciproche domande di addebito e di risarcimento per i danni endofamiliari, entrambe le parti erano parzialmente soccombenti. Invero, delle domande formulate dalla il CP_1
Tribunale aveva accolto solo quelle di affido condiviso e di assegnazione della casa coniugale. In merito alle proprie domande, il Tribunale aveva accolto quelle in punto di mantenimento e spese straordinarie per i figli e aveva rigettato, oltre a quelle di addebito e di risarcimento, quella di affido esclusivo dei figli. Tuttavia, tale domanda era giustificata dalla necessità che la affrontasse, come richiesto pure dal ctu, CP_1
un percorso psicologico in grado di aiutarla a stabilizzare le sue emozioni in forza di un atteggiamento più reattivo nei confronti della situazione familiare che potesse farle assumere anche più forza e responsabilità. Non era un caso, infatti, che tre figli su quattro erano stati collocati presso di sé. Pertanto, la domanda di affido esclusivo, seppur rigettata, non era pretestuosa né infondata e non poteva certo essere valuta e soppesata ai fini di una propria maggiore soccombenza. Alla luce di ciò, era altresì ingiusta e infondata la decisione del Tribunale nella parte in cui lo condannava al pagamento delle spese di lite, per i due terzi, e alle spese di ctu. In merito a quest'ultima, in particolare, la consulenza e il monitoraggio da parte della dott.ssa
18 Proc. N. 250/2023 – Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile
Gennari si era resa necessaria soprattutto per questioni che si riferivano alla Ingoglia;
anche la relazione contabile era stata richiesta in quanto la ex moglie aveva affermato, tra l'altro erroneamente, che il proprio reddito era superiore rispetto a quello dichiarato. Inoltre, egli, diligentemente, si era reso disponibile fin da subito ad anticipare i soldi della ctu nonostante i redditi della non erano di certo CP_1
esigui. Pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto condannare la moglie alle spese di lite e alla refusione di quelle per le Ctu, in subordine compensare le spese di lite e le spese
Ctu al 50% ciascuno, con proprio diritto di recuperate quanto aveva anticipato.
12.2. Parte appellata, di contro, deduce - preliminarmente- l'inammissibilità e la nullità dell'atto di appello sia per mancanza della produzione della copia della sentenza impugnata che impedisce di ricostruire la vicenda processuale e di assumere una decisione nel merito, sia per vizio di forma dell'atto introduttivo (atto di citazione anziché ricorso); nel merito, deduce l'infondatezza dell'appello, evidenziando:
a) in ordine al primo motivo di appello - addebito della separazione- il Tribunale correttamente aveva ritenuto che il non aveva provato la propria Parte_1
responsabilità nella crisi di coppia e dunque la domanda andava respinta per insufficienza di prove. Il marito, invero, si era limitato ad estrapolare e a manipolare frasi, che la stessa aveva reso in sede di ctu in un contesto più ampio, a suo vantaggio. Ella, invero, non aveva mai confessato di avere avuto una relazione extraconiugale con il risalente a giugno 2016 limitandosi, in quella sede, a Pt_2
esprimere il proprio malessere causato dai soprusi psicologici e sessuali perpetrati dal marito, frutto di disaffezione, iniziati nel 1995 e fino al 2016. Pertanto, la relazione con il era stata successiva alla rottura del matrimonio e conseguenza della Pt_2
stessa, tant'è che le parti avevano dapprima, nell'ottobre 2016, depositato ricorso per separazione consensuale. Ancora, non poteva assurgere a valenza probatoria neanche la relazione investigativa depositata dal in quanto, oltre ad essere stata Parte_1
debitamente contestata con la memoria ex art 183 VI comma n. 3 del 23.06.20203, la Proc. N. 250/2023 – Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile
stessa risaliva a marzo 2020 e non erano state ammesse a riguardo neanche le prove testimoniali. Invero, l'affectio coniugalis era venuto meno per il comportamento aggressivo, svilente ed umiliante del durante il matrimonio, il quale, Parte_1
oltre a svalutarla davanti agli altri facendole perdere la fiducia in sé stessa, la sottoponeva a rapporti sessuali contro natura (sottomissione sessuale) e tali comportamenti l'avevano costretta a rivolgersi alle cure di una psicologa già nell' anno 2004/2005 e poi al dott. nel 2011/2012 e ad assumere psicofarmaci;
CP_2
neanche l'archiviazione del procedimento penale nei confronti del era Parte_1
rilevante atteso che i suoi comportamenti potevano avere rilevanza comunque in sede civile.
b) In merito al secondo motivo di appello -assegno di mantenimento in proprio favore e le risultanze della ctu economico patrimoniale- il Tribunale non era incorso in errore in quanto l'assegno separatizio non era stato revocato dalla seconda ordinanza presidenziale dell'11.06.2018, limitandosi quest'ultima a modificare il collocamento e le frequentazioni genitori e figli senza incidere sul relativo assegno, evidentemente indipendente dalle decisioni relative ai figli. Anche la relazione del ctu aveva evidenziato la chiara sperequazione reddituale e patrimoniale tra i coniugi, la stessa che il Tribunale aveva correttamente riequilibrato con il riconoscimento in capo al di un assegno mensile di mantenimento pari ad euro 500,00 in proprio Parte_1
favore. In particolare, la ctu aveva evidenziato che percepiva circa il Parte_1
doppio – con la sola eccezione del 2019 - di quanto aveva dichiarato, derivando il suo reddito dagli emolumenti (compensi amministratore, dividendi percepiti (parte
Org imponibile e parte esenti), rimborsi spese (rimborsi e rimborsi analitici), oltre
unitamente al fatto che il signor vive a Cologno Monzese, (MI) sia come residenza che come domicilio Pt_3 effettivo;
quest'ultimo semmai si deve recare a Brescia in via Sorbanella per ragioni lavorative perché questa è la sua sede effettiva di lavoro;
2) il report è stato stilato con monitoraggio di h 24 del cancello pedonale di accesso e del cancello carraio “in corrispondenza dell'accesso esclusivo all'abitazione sita ad Roncadelle (BS) Via Padre Ottorino Marcolini, 9 – ovvero nei pressi del passo carraio e attiguo accesso pedonale ben visibile dalla pubblica Via, unitamente all'esecuzione di interventi sul territorio di osservazione statica e dinamica.” Si precisa invece che l'accesso pedonale al residence è possibile anche da via Savoldo da dove si può tranquillamente uscire e recarsi in un altro appartamento (doc n. 42); dalla perizia si vede solo l'accesso del Sig al cancello pedonale del Parte_4 residence o a quello carraio ma non è dimostrato che entri e pernotti nell'abitazione; 3) Le fotografie non sono tra l'altro circostanziate a livello spazio temporale e nulla si evince circa il rapporto affettivo tra i due soggetti fotografati.” 20 Proc. N. 250/2023 – Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile
che dai compensi annuali pari ad € 20.000; inoltre, il marito era amministratore e socio unico della società e come tale poteva disporre delle risorse Org_3
aziendali4 in quanto il patrimonio della società -costituito pure da tre unità immobiliari in Roncadelle - era riconducibile alla sua persona fisica. Il Parte_1
infatti utilizzava il conto corrente dell'azienda anche per spese personali e familiari con possibilità di rimborsare come e quando voleva il prestito;
aveva una capacità immobiliare pari a di € 457.000 e durante il matrimonio aveva avuto un reddito medio mensile non inferiore ad euro 7000 ottenuti dall'attività svolta e non rinvenuta dal CTU semplicemente perché controparte aveva fatto esplicita istanza al GI al fine di limitare gli anni di indagine al mero periodo della separazione.
c) In merito al terzo motivo di appello - parziale soccombenza reciproca, condanna per lite temeraria, spese di lite e ctu- il Tribunale correttamente aveva rigettato le domande del atteso che l'abuso del processo era previsto ai commi 3 e 4 Parte_1
dell'art 96 che non richiedevano né una specifica istanza di parte – tra l'altro sussistente nel caso in esame avendo la stessa avanzato domanda di condanna per lite temeraria anche nelle note di pc- né tanto meno la prova del danno patito. Ella si era trovata costretta a intraprendere la strada del ricorso giudiziale atteso che il marito si era rifiutato di sottoscrivere il ricorso per separazione consensuale dallo stesso presentato in Tribunale. La lungaggine del processo era unicamente imputabile al marito il quale aveva reiterato la domanda di affido esclusivo dei figli, di assegnazione della casa coniugale, di addebito della separazione e di condanna per abuso del processo, strumentalizzando gli aspetti di fragilità psichica della controparte, nonostante tutta la documentazione riversata nel giudizio di primo grado e nonostante la Ctu avesse accertato l'esistenza della capacità genitoriale della madre, confermando l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori.
Parte appellata ha proposto altresì appello incidentale lamentando:
a) L'errata pronuncia del Tribunale nella parte in cui aveva dichiarato la soccombenza reciproca delle parti e ritenute assorbite le domande di condanna per Proc. N. 250/2023 – Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile
abuso del processo, spese di lite e ctu atteso che l'unico intento del marito era quello di ottenere un provvedimento gravemente punitivo nei suoi confronti e, a tal fine, aveva strumentalizzato e manipolato la realtà e il rapporto di coppia allungando così la durata del processo. Ella si era trovata costretta a dimostrare per gran parte del processo di essere una madre adeguata, cosa che il marito ben sapeva ma che nonostante ciò continuava a parlare di sindrome bipolare, di episodi di cleptomania e di suicidio. Invero, ella aveva sempre onestamente lavorato in Banca con responsabilità del carico di 5 bancomat, senza mai riportare ammanchi e richiami verbali o scritti;
non le era mai stata diagnosticato un disturbo bipolare, ma solo la distimia originata dalla persistente esposizione allo stress conseguente all'atteggiamento del marito;
anche la ctu aveva fatto emergere che ella aveva risorse funzionali alla crescita dei minori, traducibili prevalentemente nella capacità di vicinanza emotiva-affettiva; lo stesso nel ricorso per separazione Parte_1
consensuale aveva riconosciuto la sua capacità genitoriale decidendo di collocare tutti e quattro i minori presso la madre. Pertanto, tutte le asserzioni del marito sul suo stato di salute non erano veritiere ma denigratorie e calunniose e i comportamenti tenuti dallo stesso nel corso del giudizio - ovvero le contestuali richieste di perizia psichiatrica, la documentazione allegata (cartelle cliniche, registrazioni non autorizzate ecc.), la presentazione del ricorso per separazione consensuale successivamente archiviato per il suo rifiuto a proseguire (avendo già ottenuto le quote societarie di cui era in possesso pari al 5%), il suo rifiuto ad accettare le proposte, anche nell'interesse dei figli, determinando così la necessità di aprire un procedimento di urgenza - non avevano fatto altro che allungare i tempi del processo con un danno indiretto all'erario e conseguente responsabilità aggravata ex art 96 cpc in capo al marito e con condanna a pagare interamente le spese del giudizio e delle
Ctu.
b) L'errata pronuncia del Tribunale in punto di collocamento dei figli minori presso il padre nonostante gli stessi vivessero in modo paritario con entrambi i genitori.
Invero, il Tribunale aveva collocato i minori in modo prevalente presso il padre
22 Proc. N. 250/2023 – Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile
richiamando l'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 3.12.2020 ma, in realtà, in tale accordo nulla veniva riportato in merito al collocamento presso il padre. Inoltre, la pronuncia del Tribunale era altresì contradditoria in quanto, se da un lato aveva ritenuto di collocare i minori in modo prevalente presso il padre, dall'altro lato aveva rilevato la parità di tempo di permanenza dei minori presso entrambi i genitori ai fini del mantenimento diretto. Pertanto, anche i figli minorenni avrebbero dovuto essere collocati in modo paritetico presso ciascun genitore, confermandone le modalità di frequentazione già in atto.
c) L'errata pronuncia del Tribunale nella parte in cui aveva omesso di stabile un periodico assegno perequativo nonostante la collocazione paritaria di e Per_3 Pt_1
presso entrambi i genitori. A riguardo, infatti, tale assegno, oltre per la Per_2
disparità reddituale delle parti, era necessario per garantire ai figli, anche durante la loro permanenza presso di sé, il medesimo tenore di vita che gli stessi avevano avuto in costanza di matrimonio.
d) L'errata pronuncia del Tribunale nella parte in cui non aveva previsto che la casa familiare le venisse assegnata fino al raggiungimento economico di tutti e quattro i figli stante la collocazione paritaria anche dei gemelli e presso Pt_1 Per_2
entrambi i genitori. Ella godeva solo del proprio stipendio che aveva sempre fatto conferire su conto corrente cointestato, utilizzato da entrambi i coniugi e poi dall'intera famiglia, e non aveva potuto mettere da parte alcun risparmio, a differenza del marito che aveva conferito sul medesimo cc solo una parte dei guadagni lasciando il residuo sull'azienda; ella non aveva ulteriori entrate;
viveva con la IA e Per_1
in misura superiore al 50% con ed i gemelli. Inoltre, ella aveva acquistato e Per_3
pagato la casa familiare, seppur la stessa risultava intestata ad entrambi i coniugi, in quanto nel 2001 era stato contratto il mutuo, poi rinegoziato, presso l'istituto di credito dove tutt'ora ella era impiegata a condizioni molto vantaggiose per i dipendenti. Inoltre, ella non solo aveva pagato una quota proporzionalmente più elevata di quella del marito per l'immobile adibito a casa familiare ma aveva altresì contribuito con quella quota a chiudere il mutuo della casa a Milano di proprietà
23 Proc. N. 250/2023 – Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile
esclusiva del , aspetto che la ctu contabile non aveva potuto rilevare in Parte_1
quanto il marito aveva chiesto che l'indagine fiscale fosse limitata agli ultimi cinque anni.
Preliminarmente va respinta la eccezione di inammissibilità dell'appello per mancata produzione della sentenza impugnata e per la forma errata dell'atto, essendo stato il giudizio introdotto con atto di citazione anziché con ricorso, per le ragioni indicate dal P.G.
In relazione al primo motivo di appello, la Corte rileva che la domanda di addebito è stata riproposta dal solo . Parte_1
Sul punto il Tribunale ha così motivato: “…il resistente ascrive l'addebitabilità della separazione ad una relazione extraconiugale della ricorrente con tale Parte_2
iniziata nell'estate del 2016, poco prima della separazione di fatto. La
[...]
domanda va respinta per insufficienza di prove, posto che la dedotta circostanza, specificamente contestata dalla ricorrente nella memoria integrativa qualificandola come (iniziale) mera amicizia, non è adeguatamente sostenuta compendio probatorio, in assenza di idonea prova documentale (la relazione investigativa depositata è successiva all'interruzione della convivenza, risalendo a marzo 2020, doc. 5 resistente) ovvero testimoniale (i capitoli di prova nn. 11 e 13 non sono stati ammessi dal precedente giudicante per evidente indeterminatezza, facendo generico riferimento ad una “relazione”, cfr. ordinanza 4.7.2020).
Premesso che parte appellante non ha riproposto in appello le istanze istruttorie avanzate in primo grado, si osserva che, in ogni caso, come osservato dal PG, manca comunque la prova del nesso causale tra la asserita relazione extraconiugale
(comunque contestata dalla controparte in relazione all'epoca pregressa alla separazione) e la rottura dell'unione coniugale, valutate tutte le deduzioni delle parti e la risalente conflittualità tra i coniugi.
In relazione al collocamento dei figli e alle conseguenti statuizioni di carattere economico, si osserva che è da sempre collocata presso la madre e non ha Per_1
alcun rapporto con il padre che, quindi, non è onerato di alcun mantenimento diretto
24 Proc. N. 250/2023 – Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile
corrispondendo per la IA la somma, contenuta, di 300 euro mensili;
è del Per_3
pari collocata presso la madre, dopo un periodo in cui era in prevalenza presso il padre;
i due gemelli e sono collocati con il padre ma con ampia Per_2 Pt_1
frequentazione della madre, di fatto con collocamento pressoché paritario (il padre sta con i figli quattro giorni in più al mese).
Avuto riguardo alla notevole sperequazione tra il patrimonio e i redditi delle parti, non appare equo un mancato contributo perequativo da parte del padre per i tre figli, giacché il mantenimento diretto da parte di ciascun genitore non si giustifica a fronte di un reddito quasi doppio del padre. Vero è che alla madre è assegnata alla casa familiare ma va anche considerato che della casa ella è proprietaria al 50%.
La Corte ritiene pertanto equo porre a carico del padre un contributo per i tre figli e pari a euro 150 ciascuno (e quindi per un totale di euro 450) Persona_4 Pt_1
da corrispondersi alla signora a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di CP_1
ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
Appare equo porre a carico del padre tale somma non dalla domanda ma dalla sentenza di primo grado, avuto riguardo ai diversi cambiamenti relativi al collocamento dei figli nel corso del giudizio di primo grado.
La casa va assegnata alla madre fino alla indipendenza economica dei quattro figli, giacché, allo stato, vi è un legame con la abitazione di tutti e quattro i figli e un collocamento quasi paritario di e Per_2 Pt_1
Avuto riguardo alla notevole sperequazione economica tra le parti, per come è emerso in sede di CTU contabile, va confermato anche l'assegno di mantenimento per la moglie.
Vanno respinte tutte le altre domande proposte dalle parti, richiamandosi le motivazioni del Tribunale.
Le spese di giudizio del primo grado sono state correttamente calibrate dal Tribunale, avuto riguardo alle diverse domande proposte e alla soccombenza prevalente del
. Non ricorrono i presupposti della lite temeraria. Parte_1
25 Proc. N. 250/2023 – Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile
Deve darsi atto che al rigetto integrale dell'appello consegue il pagamento da parte della parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quarter DPR n. 115/2002.
Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri dei giudizi avanti alla Corte di Appello, valore indeterminabile, complessità media, valori medi.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto da e sull'appello Parte_1
incidentale proposto da avverso la sentenza del 12.1.2023 Controparte_1
del Tribunale di Brescia, pubblicata il 6.2.2023, proc. n. 3040/17, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e acquisito il parere del P.G., in parziale riforma della sentenza impugnata così provvede:
- RIGETTA l'appello;
- PONE a carico di a titolo di contributo per il Parte_1
mantenimento dei figli e la somma complessiva di euro 450 Per_3 Per_2 Pt_1
(150 per figlio) da corrispondersi a a mezzo bonifico Controparte_1
bancario entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat e dovuta dalla sentenza di primo grado;
- ASSEGNA la casa familiare a fino all'indipendenza Controparte_1
economica dei quattro figli;
- CONFERMA nel resto la sentenza impugnata e rigetta tutte le altre domande proposte dalle parti.
- CONDANNA a rifondere a le Parte_1 Controparte_1
spese del presente procedimento che liquida in euro 8.470,00 oltre 15% spese forfettarie, IVA e CPA.
- DÀ ATTO che è dovuto dall'appellante l'ulteriore importo a titolo di Parte_1
26 Proc. N. 250/2023 – Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile
contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quarter DPR n. 115/2002.
Così deciso in Bescia, Camera di Consiglio del 19.9.2023
Il Presidente est.
AR Grazia Domanico
27 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Alle seguenti condizioni: "1) i sottoscritti vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, 2) i figli vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre che si occuperà dell'ordinaria amministrazione;
3) il coniuge presso il quale non risiederanno li vedrà quando lo desidera previo accordo e li terrà con sé anche singolarmente ogni settimana il giorno lunedì dall'uscita della scuola fino alle ore 20.00 (con pernottamento nella settimana in cui passeranno il fine settimana con la madre) e a weekend alternati dal sabato alle ore 8.00 (per chi non va a scuola al sabato, altrimenti dall'uscita della scuola) alle 23.00 nonchè sette giorni a Natale, tre giorni a Pasqua, alternando le festività principali, nonchè 15/20 giorni durante le vacanze estive da concordare entro il 31 marzo di ogni anno. Resta inteso che previo accordo con un congruo preavviso ottenuto potrà essere gestito senza interferenza alcuna i giorni e le combinazioni differenti in base alle esigenze lavorative e personali di entrambi i coniugi;
4) il coniuge presso il quale risiederanno verserà all'altro, a titolo di contributo per il mantenimento dei quattro figli minori, un assegno mensile di € 2.250,00 finché questi non saranno economicamente autosufficienti oltre al 50% delle spese straordinarie e obbligatorie mediche mutuabili e scolastiche non prevedono altro contributo per il coniuge economicamente autosufficiente. La somma andrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT e che dovrà essere versata ogni giorno 10 del mese a mezzo bonifico bancario;
5) la casa coniugale sita in Roncadelle, Via
4 2 “Martedì dalla fine della scuola (e dalle h 10:00 nei giorni festivi) al Mercoledì sino all'accompagnamento a scuola (o fino alle h 10:00 nei giorni festivi) e dal Giovedì dalla fine della scuola (e dalle h 10:00 nei giorni festivi) al Venerdì sino all'accompagnamento a scuola (o fino alle h 10:00 nei giorni festivi) e a week end alterni dal Sabato alle ore 10 alla Domenica alle ore 20:30. il genitore cui spettano i figli dovrà recarsi a prenderli dove si trovano. Durante le vacanze di Pasqua i figli trascorreranno 3 giorni con il padre e 3 con la madre alternando il giorno di Pasqua annualmente e durante le vacanze di Natale i minori staranno una settimana con il padre e una con la madre alternando ogni anno il giorno di Natale. Rispetto alle vacanze estive, considerate le esigenze della signora di CP_1 dover comunicare al lavoro le ferie estive entro il 15 marzo, si ritiene che i coniugi si accordino entro tale data per poter trascorrere con i figli due settimane di vacanze, anche non consecutive, durante il mese di Agosto.”
7 3 Nella quale aveva rilevato che: “1) la relazione dell'investigatore è ascritta ad un periodo molto limitato di una sola settimana dal 9 Marzo al 16 Marzo, 2020 peraltro, periodo di lockdown, in cui le abitudini di vita sono mutate radicalmente e le possibilità di spostamento tra diversi comuni sono state fortemente limitate. Informazione da leggere
19 4 La società, che chiudeva bilanci sempre in utile, aveva un patrimonio netto rettificato di circa € 594.000 ed era anche proprietaria di immobili posti a reddito.
21
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA
SEZIONE III CIVILE – FAMIGLIA e MINORI
composta dai signori Magistrati:
AR Grazia Domanico Presidente. rel. est. Francesca Caprioli Consigliere Elisa Fichera Consigliere Aus.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio in grado di appello proposto con ricorso depositato il 9.03.2023
da
nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo studio dell'avv. Passerini Nicola sito in Roma, viale di Villa Massimo n. 39, che lo rappresenta e difende appellante
nei confronti di
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Controparte_1 presso lo studio degli avv.ti Leonora Mezzocchi e Beatrice Ferrari sito in Cremona, Via Solferino n. 55, che la rappresentano e difendono appellata
Con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia
OGGETTO: appello avverso sentenza di separazione emessa dal Tribunale di Brescia il 12.1.2023, pubblicata il 07.02.2023 e notificata via pec l'8.2.2023,
1 Proc. N. 250/2023 – Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile
pronunciata nella causa iscritta a ruolo numero R.G. 3040/2017 in punto: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PARTE APPELLANTE GUGLIELMINO:
NEL MERITO: in riforma della sentenza di primo grado 274/2023, emessa dal Tribunale di Brescia nel procedimento RG 3040/2017: 1) Pronunciare la separazione dei coniugi, dichiarando che il fallimento della unione matrimoniale è attribuibile in via esclusiva al comportamento di CP_1
, assolutamente contrario ai doveri coniugali e parentali, addebitandole la
[...] colpa;
2) confermare le statuizioni del Tribunale in ordine al mantenimento ed al concorso delle spese straordinarie relative ai figli, come da Ordinanza del 11 giugno 2018: i coniugi, indipendenti economicamente, provvederanno autonomamente al proprio mantenimento;
i genitori provvederanno al mantenimento diretto dei figli per il periodo in collocati presso di sé, oltre al 50% delle spese straordinarie, così come regolate dal Protocollo di Intesa del Tribunale di Brescia.
3) Riconoscere e dichiarare l'abuso del processo di cui si è resa responsabile AR per aver intrapreso e condotto il presente procedimento in spregio alle evidenze processuali, a quanto sin dal principio dedotto e dimostrato da parte resistente, prolungando ingiustificatamente la lite giudiziale.
4)Per l'effetto, si chiede condannare parte ricorrente, al pagamento integrale delle spese di lite del doppio grado di giudizio, maggiorate ai sensi dell'art. 96 Cpc, terzo comma, nonché al risarcimento dei danni per abuso del processo, con quantificazione del danno da operarsi in via equitativa. Si chiede, infine, addebitare definitivamente alla ricorrente i costi sostenuti anticipatamente da per le CTU sulla dinamica familiare Parte_1 ed il monitoraggio per E. 4.703,88 e la CTU sulla capacità reddituale, per ulteriori E. 3.929,60, dichiarando il diritto di parte resistente al recupero di ogni somma già anticipata a detto titolo.
PARTE APPELLATA INGOGLIA:
In Via Preliminare dichiarare inammissibile, improducibile e/o nullo l'appello principale per le ragioni esposte in narrativa. NEL MERITO rigettare totalmente l'appello principale perché infondato sia in fatto che in diritto. SULL'APPELLO INCIDENTALE: Confermare la sentenza di separazione del tribunale di Brescia Rg 274/23 in punto affidamento condiviso figli minori, assegno mantenimento della moglie e della IA . Per_1
2 Proc. N. 250/2023 – Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile
SULL'AFFIDAMENTO DEI FIGLI: Confermare l'affido condiviso dei figli minori
e con collocamento paritetico presso ciascun genitore, come Per_2 Pt_1 attualmente in uso. SULL'ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE: In ogni caso assegnare alla moglie la casa coniugale in comproprietà tra i coniugi, sita in Roncadelle, Via Padre Marcolini n. 9, con gli arredi ivi contenuti dalla quale il convenuto si è già allontanato da Settembre 2016 prelevando tutti i suoi beni ed effetti personali sino all'autosufficienza economica di tutti e 4 i figli. MANTENIMENTO PROLE: fermo il mantenimento della IA , condannare Per_1 il marito a corrispondere alla moglie, quale contributo nel mantenimento per ogni figlio collocato in modo paritario a titolo perequativo nella misura che verrà ritenuta di giustizia in base alle differenze reddituali, da versarsi a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla moglie entro il 10 di ogni mese e con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al rimborso, nella misura del 50%, delle spese mediche e straordinarie per i figli, secondo quanto previsto dal protocollo al riguardo adottato dal Tribunale. LITE TEMERARIA ED ABUSO DEL PROCESSO: condannare Parte_1
ex art 96 cpc stante il comportamento dallo stesso tenuto in tutto l'iter
[...] processuale di primo grado nonché per la presentazione anche del presente Appello, anche quale abuso del processo da stabilirsi il danno in via equitativa. Oltre al pagamento del 100% spese di lite del giudizio di primo grado ed alla refusione di tutte le spese delle varie CTU sia familiare che patrimoniale, nonché la condanna alle spese del presente grado di giudizio ci si riporta a tutti i propri scritti difensivi deduzioni a verbale e documentazione di cui al giudizio di primo grado.
L'INTERVENUTO P.G. DR.SSA CRISTINA BERTOTTI:
a) sono infondate le eccezioni di inammissibilità dell'appello, sollevate dalla appellata: da un lato, il deposito della sentenza impugnata (deposito comunque avvenuto dopo la costituzione in giudizio della appellata) non è più richiesto, a pena di inammissibilità o di improcedibilità dell'appello, a seguito della modifica dell'art. 347 secondo comma c.p.c., ad opera della L. 353/90; dall'altro lato, premessa l'inapplicabilità degli artt. 473 bis e segg. c.p.c. (in quanto questo processo era pendente al 30.6.23), l'errata introduzione del giudizio con atto di citazione anziché con ricorso non ne determina alcuna inammissibilità, rilevando unicamente la tempestività del deposito dell'atto in Cancelleria (qui pacifica); b) è infondato il motivo dell'appello principale, relativo al rigetto della domanda di addebito della separazione nei confronti di , non solo per Controparte_1 quanto già evidenziato dal Tribunale, ma anche in difetto della prova che la crisi irreversibile tra i coniugi sia effetto della dedotta relazione extraconiugale, c) in ordine al contributo per il mantenimento della appellata, il Tribunale ha correttamente valutato le rispettive condizioni economico-patrimoniali dei coniugi;
d) non appaiono ravvisabili i presupposti di un abuso del processo (nei confronti di
3 Proc. N. 250/2023 – Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile
entrambe le parti), trattandosi di pretese valutate parzialmente e reciprocamente infondate;
e) la ripartizione delle spese processuali è correttamente rapportata al principio della soccombenza (parziale reciproca);
f) la statuizione relativa al collocamento dei figli minori presso il padre è corretta, fermi restando i tempi di permanenza con la madre, già stabiliti;
g) considerando quanto già evidenziato dal Tribunale, appare adeguata la previsione che ciascun genitore provvederà al mantenimento dei figli e Per_3 Per_2 Pt_1 nei periodi nei quali staranno con ciascuno;
h) considerando i tempi di permanenza dei figli minori e presso la Pt_1 Per_2 madre, va accolto il motivo di appello incidentale, concernente la precisazione che l'assegnazione della casa coniugale alla appellata durerà fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di tutti i figli;
chiede, pertanto, che l'appello principale sia rigettato e che quello incidentale sia accolto, limitatamente alla previsione che l'assegnazione della casa coniugale alla appellata durerà fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di tutti i figli.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 22.2.2017 - premesso di aver Controparte_1
contratto in data 27.7.2001 matrimonio concordatario con Parte_1
con regime di separazione dei beni, e di avere convissuto nell'immobile
[...]
cointestato in Roncadelle (Bs), via Padre Marcolini n. 9 insieme ai figli Per_1
(9.1.2003), (20.9.2004) e ai gemelli e (26.10.2009) tutti nati Per_3 Pt_1 Per_2
dalla loro unione e che, a settembre 2016, venuto meno l'affectio coniugalis, il trasferiva la propria residenza in via Bissolati (Bs) e all'uopo, in data Parte_1
12.10.2016, i coniugi depositavano ricorso per separazione consensuale1 presso la Proc. N. 250/2023 – Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile
Cancelleria del Tribunale di Brescia, successivamente archiviato per mancata sottoscrizione del relativo verbale da parte del - adiva il Tribunale di Parte_1
Brescia affinché: venisse dichiarata la separazione personale tra i coniugi con addebito al marito per aver perpetrato nei propri confronti comportamenti aggressivi e denigratori e per averla costretta a rapporti sessuali contro natura e che, per gli stessi motivi, lo stesso venisse condannato a risarcirle i danni subiti di natura morale, biologici ed esistenziali, nonché patrimoniali, per la somma ritenuta di giustizia, indicativamente pari a euro 50.000,00; le venisse assegnata la casa coniugale con gli arredi ivi contenuti per continuare ad abitarvi con i figli;
che il marito venisse condannato a corrispondere a titolo di contributo al mantenimento dei figli, fino al raggiungimento della loro dipendenza economica, la somma complessiva di euro
4.000,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie e, quale assegno di mantenimento in proprio favore, la somma mensile di euro 1500,00 stante la disparità economica tra le parti;
che il marito venisse condannato a rimborsarle la quota del mutuo gravante sull'abitazione coniugale e quanto da ella versato per l'acquisto dei beni mobili e per le fatture inerenti le fonti energetiche della casa lasciate insolute dal marito dal novembre 2016.
2. In data 18.05.2017 si costituiva in giudizio il quale Parte_1
aderiva alla domanda di separazione chiedendo che il fallimento della unione matrimoniale venisse addebitato esclusivamente al comportamento della , CP_1
contrario ai doveri coniugali e parentali e, per l'effetto, chiedeva che la stessa venisse condannata al risarcimento dei danni in proprio favore anche facendo ricorso al metodo equitativo ex art. 1226 c.c.; in merito ai figli, chiedeva il loro affidamento in via esclusiva, con contestuale collocamento dei medesimi presso di sé atteso altresì i lamentati e documentati problemi psicologici e psichiatrici della;
in merito al CP_1
diritto di visita, chiedeva che il coniuge non collocatario potesse vedere e tenere con sé i figli, anche singolarmente, almeno due volte a settimana dall'uscita della scuola
Padre Marcolini n. 9 rimane assegnata alla madre con tutti i mobili e gli arredi esistenti sino alla maggiore età dei figli, successivamente si troverà un accordo del bene in comune".
5 Proc. N. 250/2023 – Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile
fino alle ore 20 (con pernottamento nella settimana in cui avrebbero passato con lui il fine settimana) e ai weekend alternati dal sabato alle ore 8 (per chi non andava a scuola al sabato, altrimenti dall'uscita della scuola) alle 23:00 nonché sette giorni a
Natale, tre giorni a Pasqua, alternando le festività principali, nonché 15/20 giorni durante le vacanze estive da concordare entro il 31 marzo di ogni anno;
chiedeva che entrambi i genitori contribuissero al mantenimento straordinario dei figli in misura del 50% ciascuno e l'assegnazione della casa coniugale con tutti i mobili e gli arredi esistenti sino alla maggiore età dei figli con obbligo delle parti di continuare a versare la quota da ciascuno dovuta per il mutuo gravante sulla stessa sino ad estinzione;
nulla prevedeva in ordine al mantenimento del coniuge atteso che entrambi erano economicamente indipendenti e quindi ciascuno era capace di provvedere autonomamente al proprio mantenimento;
in via istruttoria, chiedeva l'audizione dei figli minori e di ammettersi CTU psicodiagnostica sulla capacità genitoriale di
[...]
per accertare il regime di affidamento più corrispondente all'interesse Controparte_1
dei minori, nonché l'interrogatorio formale della e prova per testi sulle CP_1
circostanze dedotte.
3. All'udienza presidenziale dell'11.07.2017, il Presidente, sentiti i coniugi e fallito il tentativo di conciliazione, preso atto della elevata conflittualità esistente tra i due coniugi e il pericolo, già evidente nel comportamento dei figli, di un pregiudizio per la loro serena crescita psicofisica, disponeva CTU sistemica sul nucleo familiare e, in via provvisoria ed urgente, autorizzava i coniugi a vivere separati;
affidava i figli ad entrambi i genitori con collocamento di e presso la madre e di e Per_1 Per_3 Pt_1
presso il padre e ne disciplinava il diritto di visita;
assegnava la casa Per_2
coniugale alla e prevedeva che ciascun genitore contribuisse al CP_1
mantenimento dei due figli collocati presso di sé e ciascuno nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie;
disponeva infine che il versasse in Parte_1
favore della moglie un assegno di mantenimento pari ad € 500,00, oltre rivalutazione monetaria.
6 Proc. N. 250/2023 – Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile
4. In data 11.06.2018, all'esito della CTU, il Presidente emetteva una seconda ordinanza presidenziale nella quale modificava il collocamento dei figli Per_3 Pt_1
e dalla madre al padre - rimanendo invariato il collocamento di Per_2 Per_1
presso la madre - con mantenimento diretto a carico di ciascun genitore, disponendone il calendario di visita2; per il resto confermava le statuizioni adottate nella precedente ordinanza e incaricava il Ctu di continuare a monitorare il nucleo familiare.
5. Istruita la causa anche mediante Ctu economico-reddituale e patrimoniale al fine di accertare la reale capacità del , all'udienza del 3.12.2020 i coniugi, in Parte_1
merito al collocamento dei figli e ai diritti di visita del genitore non collocatario, raggiungevano un accordo parziale del seguente tenore: non è soggetta a Per_1
nessun calendario di frequentazione con il padre atteso l'imminente raggiungimento della maggiore età; starà con il papà e la mamma a settimane alternate, fermo Per_3
il giorno del venerdì in cui tutti i figli staranno con la mamma, e : - Pt_1 Per_2
nella settimana in cui trascorrono il fine settimana con il papà, staranno con la mamma dalle ore 10 (o dalla fine della scuola) del giovedì fino al sabato mattina alle
10 ( o dalla fine della scuola), -nella settimana in cui trascorrono il fine settimana con la mamma, staranno con la mamma dal giovedì dalle ore 10 (o dalla fine della scuola) fino al lunedì mattina quando la madre li riaccompagnerà a scuola (o fino alle ore 10), -Anna frequenterà un percorso psicologico;
i genitori parteciperanno ad un percorso alla genitorialità individuale o di coppia;
oggi stesso i genitori contatteranno la di Brescia per iniziare i due percorsi. Organizzazione_1 Proc. N. 250/2023 – Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile
6. All'udienza del 13.9.2022 le parti precisavano le conclusioni: la si CP_1
riportava alle conclusioni del ricorso introduttivo, chiedendo altresì di confermare l'affido condiviso dei figli minori e con collocamento paritetico Per_2 Pt_1
presso ciascun genitore, come concordato tra le parti all'udienza del 3.12.2020; che venissero assunti i provvedimenti ex art. 709 ter cpc e 614 bis cpc a carico del e che lo stesso venisse condannato al pagamento delle spese di lite ed Parte_1
alla refusione di tutte le spese delle varie CTU sia familiare che patrimoniale nonché al risarcimento ex art 96 cpc;
chiedeva altresì che fosse disposta udienza per l'ascolto dei minori e;
il richiamava le conclusioni già formulate Pt_1 Per_2 Parte_1
in seno all'atto introduttivo in punto di addebito della separazione, di risarcimento dei danni, di affidamento e mantenimento straordinario dei figli e di assegnazione della casa coniugale chiedendo, in aggiunta, di dichiarare l'abuso del processo di cui si era resa responsabile controparte per aver intrapreso e condotto il presente procedimento in spregio alle evidenze processuali, prolungando ingiustificatamente la lite giudiziale e, per l'effetto, che la stessa venisse condannata al risarcimento dei danni per abuso del processo e lite temeraria e al pagamento delle spese di lite maggiorate ai sensi dell'art. 96 cpc, terzo comma, con quantificazione del danno da operarsi in via equitativa;
infine, chiedeva di addebitare definitivamente alla i costi da egli CP_1
sostenuti anticipatamente per la CTU sulla dinamica familiare, il monitoraggio e la
CTU sulla capacità reddituale, dichiarando il proprio diritto alla refusione.
7. Trattenuta la causa in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., il Tribunale di Brescia, con sentenza del 12.1.2023, così disponeva:
• dichiara la separazione personale dei coniugi e Controparte_1
; Parte_1
• ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pedara (Ct) di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio
8 Proc. N. 250/2023 – Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile
trascritto nel registro degli atti dello stato civile del predetto Comune per
l'anno 2001, parte II, n. 77, serie A;
• rigetta le reciproche domande di addebito;
• assegna la casa familiare sita in Roncadelle (Bs), via Padre Marcolini n. 9, alla madre, presso cui convivono le figlie e sino al Per_1 Per_3
raggiungimento della loro autosufficienza economica;
• affida i figli minorenni e in via condivisa ai genitori con Pt_1 Per_2
collocamento prevalente presso la abitazione del padre;
• salvo diverso accordo tra i genitori nel rispetto delle esigenze e bisogni dei figli minorenni, nella settimana in cui trascorrono il fine settimana con il papà, e staranno con la mamma dalle ore 10 (o dalla fine Pt_1 Per_2
della scuola) del giovedì fino al sabato mattina alle 10 ( o dalla fine della scuola); nella settimana in cui trascorrono il fine settimana con la mamma, staranno con la mamma dal giovedì dalle ore 10 (o dalla fine della scuola) fino al lunedì mattina quando la madre li riaccompagnerà a scuola (o fino alle ore 10);
• prende atto dell'accordo tra i genitori di intraprendere o proseguire un percorso alla genitorialità individuale o di coppia;
• invita i genitori ad intraprendere un percorso di coordinazione ovvero di mediazione genitoriale;
• dispone che i genitori contribuiscano al mantenimento di e Per_3 Pt_1
in via diretta, in ragione dei rispettivi periodi di collocazione Per_2
presso ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo sottoscritto tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia;
• pone a carico del padre a titolo di contributo per il mantenimento della IA l'assegno mensile di € 300,00, rivalutabili Istat, da versare Per_1
alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo sottoscritto tra il Tribunale di Brescia e
l'Ordine degli Avvocati di Brescia;
9 Proc. N. 250/2023 – Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile
• pone a carico del marito, a titolo di mantenimento della moglie, l'assegno Org_ di € 500,00 mensili, rivalutabili da versare a quest'ultima entro il giorno 5 di ogni mese;
• compensa le spese di lite e di c.t.u. nella misura di un terzo;
• condanna il resistente al pagamento delle restanti spese del giudizio in favore della ricorrente, liquidate in motivazione in € 65,00 per spese ed in complessivi € 9.330,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
• pone le restanti spese di c.t.u., liquidate con separati decreti del 27.4.2018, del 25.6.2019 e del 10.6.2021, a carico del resistente.
Il Tribunale osservava:
‣ la domanda di separazione personale doveva essere accolta atteso che la convivenza tra i coniugi era divenuta intollerabile e non sussisteva più alcun vincolo affettivo tra gli stessi. In merito alle reciproche richieste di addebito, le stesse vanno rigettate. La signora aveva ritenuto che il fallimento del matrimonio fosse stato CP_1
determinato dall'atteggiamento denigratorio e prevaricatorio del coniuge reiterato nei suoi confronti durante la vita matrimoniale e a causa del quale ella aveva avuto necessità di rivolgersi ad un supporto psicologico e psichiatrico, adducendo pure che lo stesso aveva avuto una relazione extraconiugale con un'altra donna. A riguardo, tuttavia, non sussisteva alcun nesso causale tra le condotte ascritte e l'impossibilità di prosecuzione della convivenza atteso che la moglie, nel corso delle operazioni peritali, aveva anche affermato che nel 2006 la vita familiare proseguiva tranquillamente tanto che nel 2009 il rapporto matrimoniale veniva coronato dalla nascita dei gemelli e Nel caso di specie, gli atti contrari ai doveri Per_2 Pt_1
nascenti dal matrimonio non erano causa della definitiva intollerabilità della prosecuzione della convivenza, in quanto la aveva manifestato un CP_1
atteggiamento che andava ben oltre i limiti della mera tolleranza e ciò era incompatibile con l'impossibilità di prosecuzione della convivenza;
il Guglielmino,
10 Proc. N. 250/2023 – Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile
invece, aveva ritenuto che la crisi familiare era da addebitare alla moglie in quanto la stessa aveva intrapreso, nell'estate del 2016, una relazione extraconiugale con il sig.
. Tuttavia, tale presunta relazione, contestata dalla nella Parte_2 CP_1
memoria integrativa (nella quale aveva evidenziato che il rapporto con il Pt_2
era inizialmente un mera amicizia), non era stata sostenuta da un adeguato compendio probatorio stante l'assenza sia di idonea prova documentale, atteso che la relazione investigativa depositata dal era successiva all'interruzione della Parte_1
convivenza, sia testimoniale in quanto i capitoli di prova erano generici e come tali non erano stati ammessi.
‣ I provvedimenti concernenti l'affidamento, il collocamento e i diritti di visita nei riguardi delle figlie ed venivano meno atteso che le stesse erano Per_1 Per_3
divenute maggiorenni nel corso del procedimento;
tuttavia, la loro collocazione aveva rilevanza in punto di assegnazione della casa famigliare e in punto di mantenimento in quanto entrambe non erano ancora economicamente autonome e, a riguardo, andava confermata l'ordinanza presidenziale che aveva disposto l'assegnazione della casa familiare alla madre sino al raggiungimento dell'indipendenza economica delle figlie e con lei conviventi in quanto, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., Per_1 Per_3
nell'assegnazione della casa familiare doveva tenersi conto prioritariamente dell'interesse dei figli, sia minorenni che maggiorenni. Nel caso in esame, la casa in
Roncadelle costituiva l'habitat familiare esclusivo per la IA , la quale da Per_1
anni non aveva più rapporti con il padre, ed era abitata pure da a settimane Per_3
alterne e dai gemelli secondo l'accordo raggiunto tra i coniugi all'udienza del
3.12.2020.
‣ In merito all'affidamento dei gemelli e , tredicenni, andava Pt_1 Per_2
confermato l'affido condiviso previsto dai coniugi con l'accordo del 3.12.2020 e dunque andava rigettata sia la domanda di affido esclusivo avanzata dal Parte_1
tanto la richiesta di una loro audizione. Invero, dalla relazione peritale e dai successivi monitoraggi e integrazioni, i due ragazzi erano apparsi più sereni rispetto all'instaurazione del presente giudizio, non risultando più affetti dai gravi disturbi
11 Proc. N. 250/2023 – Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile
comportamentali, e avevano pure instaurato tra di loro un rapporto positivo riuscendo a suddividersi equamente i compiti, ad aiutarsi e a supportarsi reciprocamente.
Nonostante ciò, i genitori venivano invitati ad un percorso di mediazione ovvero di coordinazione genitoriale stante l'elevata conflittualità della coppia nella gestione dei figli capace di mettere a rischio la raggiunta serenità dei due ragazzi. Anche in ordine al loro collocamento, andava confermato l'accordo raggiunto dai coniugi di collocare gli stessi prevalentemente presso il padre, con ampio diritto di visita della madre
(nell'arco di quattro settimane la madre vedeva i minori 12 giorni, il padre 16).
‣ In merito alle questioni economiche, andava confermato l'assegno di mantenimento in favore della nella misura di euro 500 mensili senza ulteriori aumenti in CP_1
quanto la stessa aveva una sua capacità reddituale, seppur inferiore a quella del marito, ed era altresì assegnataria della casa familiare. A riguardo, tra le parti sussisteva una netta sperequazione reddituale in favore del , socio ed Parte_1
amministratore unico della società informatica il quale, come Org_3
riportato nella relazione ctu, a fronte del reddito dichiarato di circa € 2.800,00 mensili, aveva entrate nette complessive medie annue (comprensive di compensi, dividendi e rimborsi spese della società) per circa € 43.400,00, pertanto pari ad €
3.600 mensili netti;
a ciò doveva aggiungersi (dal 2021) la somma di euro 458,00 netti mensili quale canone per l'affitto di un appartamento in Milano di cui era proprietario, con entrate mensili complessive di circa euro 4.000; ancora, il era titolare del 100% delle quote della predetta società, con bilanci Parte_1
sempre in utile, proprietaria di due immobili e con quota sociale di valore stimato a €
594.000,00; era altresì proprietario dell'appartamento di 137 mq in cui viveva in
Brescia, acquistato con € 170.000,00 a titolo di finanziamento infruttifero dalla predetta società, nonché la giacenza media annua nei conti correnti di circa complessivi € 170.000,00; la , dipendente a tempo indeterminato presso CP_1
banca invece, aveva un reddito di circa € 2.200,00 medi mensili netti ma Org_4
non era proprietaria di beni immobili, salva la contitolarità della casa coniugale al
50% col marito. In merito al mantenimento della IA , non economicamente Per_1
12 Proc. N. 250/2023 – Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile
indipendente e totalmente a carico della madre con lei unicamente convivente, il era tenuto a versare la somma di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle Parte_1
spese straordinarie mentre per gli altri figli, stante la loro collocazione pressoché paritaria presso ciascun genitore, il mantenimento andava stabilito in via diretta a carico di ciascun genitore presso cui gli stessi erano di volta in volta collocati.
‣ Le domande di entrambe le parti concernenti il risarcimento del danno c.d. endofamiliare andavano ritenute inammissibili in quanto soggette a rito ordinario, escludendo la possibilità del simultaneus processus tra la domanda di separazione con quelle di pagamento di somme o risarcimento del danno in quanto non legate dal vincolo della connessione oggettiva ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale.
‣ Le domande concernenti l'abuso del processo ex art. 96 c.p.c. venivano assorbite dalla parziale soccombenza reciproca delle parti con conseguente compensazione parziale - nella misura di un terzo - delle spese di lite e di ctu. Le restanti spese di lite
-e di ctu- andavano poste a carico del in favore della moglie stante la Parte_1
prevalente soccombenza dello stesso sulle domande di affidamento dei figli minori, di assegnazione della casa familiare, di mantenimento del coniuge e dei figli, secondo i parametri previsti per le cause di valore indeterminabile di medio/alta complessità.
8. Con atto di citazione in appello depositato in data 9.3.2023 Parte_1
impugnava la succitata sentenza (pubblicata il 07.02.2023 e notificata
[...]
via pec l'8.2.2023) chiedendo di addebitare il fallimento del matrimonio unicamente al comportamento della assolutamente contrario ai doveri coniugali e CP_1
parentali; chiedeva inoltre di dichiarare che i coniugi, economicamente indipendenti, provvedessero autonomamente al loro mantenimento e di confermare quanto statuito dal Tribunale in ordine al mantenimento ed al concorso delle spese straordinarie relative ai figli come da Ordinanza dell'11.6.2018; richiamava le conclusioni già proposte in primo grado in merito al risarcimento dei danni per abuso del processo, alle spese di lite del doppio grado di giudizio e ai costi sostenuti per le Ctu.
13 Proc. N. 250/2023 – Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile
9. si costituiva con memoria depositata il 19.5.2023 chiedendo, Controparte_1
in via preliminare, che l'appello venisse dichiarato inammissibile per mancato deposito della sentenza impugnata;
nel merito, chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto;
in via di appello incidentale, chiedeva la riforma della sentenza impugnata in relazione alla assegnazione della casa familiare, che chiedeva fosse specificato fino alla indipendenza economica di tutti e quattro i figli nonché in relazione al contributo paterno anche del mantenimento dei figli Per_3
e con condanna della controparte per lite temeraria e per l'abuso del Per_2 Pt_1
processo, condannando l'appellante al pagamento del 100% spese di lite del giudizio di primo grado ed alla refusione di tutte le spese delle varie CTU sia familiare che patrimoniale, nonché alle spese del presente grado di giudizio.
10. In data 22.8.2023 il P.G. ha emesso il parere sopra riportato, sostanzialmente richiedendo di rigettare l'appello principale e di accogliere quello incidentale, limitatamente alla assegnazione della casa coniugale alla appellata fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di tutti i figli.
11. All'udienza del 19.9.2023 sono comparse personalmente le parti;
il signor ha riferito che non vede e che ha saputo che è stata ricoverata e Parte_1 Per_1
ha problemi di anoressia;
i genitori hanno riferito che anche manifesta una Per_3
sofferenza psicologica essendole stato diagnosticato un disturbo borderline;
quindi, i difensori delle parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive domande e la
Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
12. La Corte ritiene che l'appello sia infondato, mentre è da accogliersi l'appello incidentale, in particolare la richiesta dell'appellata di parziale modifica del capo
14 Proc. N. 250/2023 – Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile
relativo alla assegnazione della casa familiare, dovendosi specificare che si assegna la casa a fino al raggiungimento della indipendenza economica di Controparte_1
tutti i figli, con lei, anche solo in parte, conviventi, preso atto che è in vigore un collocamento sostanzialmente alternato e tutti i figli hanno pertanto uno stretto legame con la casa familiare. Va accolta anche la richiesta di un contributo perequativo del padre in relazione agli altri tre figli, evidenziata la evidente disparità reddituale delle parti e dovendosi fare riferimento al pregresso tenore di vita della famiglia;
essendo in atto un collocamento pressoché paritario, si reputa equo colmare la sperequazione ponendo a carico del padre la somma complessiva di euro 450 (150 euro per ciascun figlio) considerato altresì che corrisponde per 300 euro ma Per_1
non ha alcun tipo di mantenimento diretto a proprio carico per la IA, con la quale non ha sostanzialmente rapporti.
Vanno respinte tutte le altre domande proposte dalle parti per le ragioni indicate dal
Tribunale. Le spese di questo grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellante, soccombente.
12.1. Preliminarmente si osserva che l'appellante, in relazione alla pronuncia del
Tribunale, lamenta:
a) l'omessa valutazione delle prove, delle allegazioni e dei fatti non contestati ed erronea motivazione in punto di addebito della separazione. In particolare, il
Tribunale aveva ritenuto che la relazione extraconiugale intrapresa dalla moglie non era stata suffragata da un compendio probatorio tale da ascriverle la responsabilità della crisi coniugale ai fini dell'addebito della separazione. A riguardo, tuttavia, il
Tribunale aveva ignorato tanto la relazione del Ctu quanto le dichiarazioni delle parti: la stessa aveva confessato la sua nuova relazione iniziata a giugno 2016 (il CP_1
ricorso per separazione era stato depositato a febbraio del 2017); la IA Per_1
aveva dichiarato di aver saputo della relazione della madre qualche settimana prima che lo venisse a sapere il padre;
ancora, la relazione investigativa depositata in primo grado, per confutare le affermazioni avversarie, aveva dimostrato che la Ingoglia
15 Proc. N. 250/2023 – Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile
conviveva con il nuovo compagno nella casa coniugale;
anche le dichiarazioni che la moglie aveva reso in sede di ctu – assumendo le stesse carattere confessorio- dimostravano come la stessa aveva dichiarato la sua relazione more uxorio solo dopo che egli le aveva fatto presente di aver scoperto dei suoi messaggi con una nuova persona e, nonostante ciò, nell'estate del 2016, la moglie aveva cercato di recuperare il rapporto chiedendogli di continuare a vivere sotto lo stesso tetto. Pertanto, aveva errato il Tribunale nel considerare non provata la relazione extraconiugale della ai fini dell'addebito considerando pure come la pronuncia di responsabilità CP_1
in capo alla ex moglie avrebbe avuto come conseguenza la non debenza alla stessa del mantenimento oltre alla sua soccombenza.
b) L'errata valutazione delle risultanze della ctu in ordine ai redditi della coppia e conseguente errata condanna al pagamento di 500 euro in favore della moglie a titolo di mantenimento. In particolare, il Tribunale aveva fatto riferimento solo alla seconda ordinanza presidenziale omettendo di considerare che era stata emessa, in data precedente, una prima ordinanza presidenziale e che entrambe differivano per il collocamento dei figli: con la prima ordinanza solo i due gemelli e Pt_1 Per_2
venivano collocati presso di sé; con la seconda ordinanza, all'esito della relazione del ctu, anche veniva collocata presso di sé e, proprio tale diversa e più gravosa Per_3
collocazione, aveva giustificato l'eliminazione del mantenimento in favore della moglie previsto nella prima ordinanza. In merito alla situazione reddituale, la relazione contabile aveva confermato esattamente gli importi da egli dichiarati, ovvero un reddito di 3.600 euro e non di 7000 euro mensili come aveva ritenuto erroneamente la . Nonostante ciò, il Tribunale era incorso in errore nella CP_1
parte in cui aveva operato una commistione tra i propri redditi e quelli della
[...]
di cui egli era unico socio amministratore. In particolare, il Tribunale Org_3
aveva ritenuto che oltre al proprio reddito di circa 2.800 euro mensili egli aveva pure entrate nette complessive di 43.000 euro (compresivi di compensi, dividendi e rimborsi spese società), pari a 3.600 al mese. A riguardo, tuttavia, il Ctu aveva chiarito che tali rimborsi non determinavano maggiori disponibilità essendo spese
16 Proc. N. 250/2023 – Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile
sostenute in nome e per conto della società e poi rimborsati all'amministratore.
Ancora, era frutto di commistione, oltreché irrilevante nel presente giudizio, aver affermato che la società era proprietaria di due immobili e con quota sociale di valore stimato in euro 594.000,00 in quanto tali immobili erano stati acquistati in leasing e comunque erano beni strumentali di un'impresa ben amministrata. Ancora, il
Tribunale aveva confuso i finanziamenti con gli utili sociali in quanto, se era vero che egli avrebbe potuto prelevare dividendi, tali importi avrebbero comunque costituito una base imponibile e quindi si sarebbe dovuto parlare di reddito lordo e non netto. In merito alla comparazione dei propri redditi con quelli della , il Tribunale non CP_1
aveva considerato come la ex moglie era una dipendente che godeva delle giuste tutele contrattuali e sindacali, con tredicesima e quattordicesima, ferie, TFR, versamenti previdenziali e benefit aziendali;
aveva un reddito di 2.200 euro mensili;
il beneficio della casa coniugale per la quale non doveva sostenere i costi di affitto e godeva della quota che egli le versava a titolo di mantenimento e per le figlie;
egli invece non aveva alcun beneficio e tutele del lavoratore dipendente e assumeva in sé il rischio imprenditoriale;
inoltre, vedeva decurtato il proprio reddito per quanto doveva alla ex moglie;
sosteneva le spese per il mantenimento diretto dei tre figli collocati presso di sé; aveva altresì sostenuto le spese di affitto della casa presso cui abitava e poi le spese per l'acquisto della stessa, per gli arredi e la ristrutturazione.
Alla luce di tali dati, andava confermato quanto deciso in seno alla seconda ordinanza presidenziale ovvero che nulla era dovuto a titolo di mantenimento per la moglie, mantenendo ferme le statuizioni della sentenza in merito al mantenimento diretto dei figli e ripartizione delle spese straordinarie.
c) L'errata valutazione delle domande giudiziali in ordine all'abuso del processo. Il
Tribunale non aveva sanzionato la nonostante l'evidente abuso del processo, CP_1
di cui si era resa responsabile, consistente nell'aver introdotto il presente giudizio per separazione addebitandogli comportamenti infedeli e maltrattamenti privi di alcun fondamento;
nell'aver formulato domande economiche del tutto sfornite di presupposto e, infine, per aver proseguito nelle domande giudiziali nonostante le
17 Proc. N. 250/2023 – Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile
risultanze istruttorie avevano confutato ogni sua pretesa. Invero, la aveva CP_1
agito in violazione di quel grado minimo di diligenza tale da avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della sua domanda. Egli, invero, era stato accusato dalla moglie sia di infedeltà, ma nulla era stato dimostrato a riguardo, sia di aver tenuto nei suoi confronti comportamenti di abuso, ma di ciò la stessa non ne aveva fatto menzione durante i colloqui con il ctu in merito alla rottura del matrimonio.
Inoltre, in ordine a tali presunti maltrattamenti, la Procura di Brescia aveva archiviato il procedimento avviato dalla ex moglie in quanto la documentazione dalla stessa prodotta non era pertinente, risultando comprovante quella da lui depositata. Pertanto, la doveva essere condannata al risarcimento ex art. 96 cpc per aver CP_1
formulato, e reiterato, accuse generiche e mai dimostrate.
d) L'errata e contraddittoria decisione in ordine alla soccombenza delle parti in giudizio. Il Tribunale aveva ritenuto che, stante il rigetto delle reciproche domande di addebito e di risarcimento per i danni endofamiliari, entrambe le parti erano parzialmente soccombenti. Invero, delle domande formulate dalla il CP_1
Tribunale aveva accolto solo quelle di affido condiviso e di assegnazione della casa coniugale. In merito alle proprie domande, il Tribunale aveva accolto quelle in punto di mantenimento e spese straordinarie per i figli e aveva rigettato, oltre a quelle di addebito e di risarcimento, quella di affido esclusivo dei figli. Tuttavia, tale domanda era giustificata dalla necessità che la affrontasse, come richiesto pure dal ctu, CP_1
un percorso psicologico in grado di aiutarla a stabilizzare le sue emozioni in forza di un atteggiamento più reattivo nei confronti della situazione familiare che potesse farle assumere anche più forza e responsabilità. Non era un caso, infatti, che tre figli su quattro erano stati collocati presso di sé. Pertanto, la domanda di affido esclusivo, seppur rigettata, non era pretestuosa né infondata e non poteva certo essere valuta e soppesata ai fini di una propria maggiore soccombenza. Alla luce di ciò, era altresì ingiusta e infondata la decisione del Tribunale nella parte in cui lo condannava al pagamento delle spese di lite, per i due terzi, e alle spese di ctu. In merito a quest'ultima, in particolare, la consulenza e il monitoraggio da parte della dott.ssa
18 Proc. N. 250/2023 – Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile
Gennari si era resa necessaria soprattutto per questioni che si riferivano alla Ingoglia;
anche la relazione contabile era stata richiesta in quanto la ex moglie aveva affermato, tra l'altro erroneamente, che il proprio reddito era superiore rispetto a quello dichiarato. Inoltre, egli, diligentemente, si era reso disponibile fin da subito ad anticipare i soldi della ctu nonostante i redditi della non erano di certo CP_1
esigui. Pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto condannare la moglie alle spese di lite e alla refusione di quelle per le Ctu, in subordine compensare le spese di lite e le spese
Ctu al 50% ciascuno, con proprio diritto di recuperate quanto aveva anticipato.
12.2. Parte appellata, di contro, deduce - preliminarmente- l'inammissibilità e la nullità dell'atto di appello sia per mancanza della produzione della copia della sentenza impugnata che impedisce di ricostruire la vicenda processuale e di assumere una decisione nel merito, sia per vizio di forma dell'atto introduttivo (atto di citazione anziché ricorso); nel merito, deduce l'infondatezza dell'appello, evidenziando:
a) in ordine al primo motivo di appello - addebito della separazione- il Tribunale correttamente aveva ritenuto che il non aveva provato la propria Parte_1
responsabilità nella crisi di coppia e dunque la domanda andava respinta per insufficienza di prove. Il marito, invero, si era limitato ad estrapolare e a manipolare frasi, che la stessa aveva reso in sede di ctu in un contesto più ampio, a suo vantaggio. Ella, invero, non aveva mai confessato di avere avuto una relazione extraconiugale con il risalente a giugno 2016 limitandosi, in quella sede, a Pt_2
esprimere il proprio malessere causato dai soprusi psicologici e sessuali perpetrati dal marito, frutto di disaffezione, iniziati nel 1995 e fino al 2016. Pertanto, la relazione con il era stata successiva alla rottura del matrimonio e conseguenza della Pt_2
stessa, tant'è che le parti avevano dapprima, nell'ottobre 2016, depositato ricorso per separazione consensuale. Ancora, non poteva assurgere a valenza probatoria neanche la relazione investigativa depositata dal in quanto, oltre ad essere stata Parte_1
debitamente contestata con la memoria ex art 183 VI comma n. 3 del 23.06.20203, la Proc. N. 250/2023 – Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile
stessa risaliva a marzo 2020 e non erano state ammesse a riguardo neanche le prove testimoniali. Invero, l'affectio coniugalis era venuto meno per il comportamento aggressivo, svilente ed umiliante del durante il matrimonio, il quale, Parte_1
oltre a svalutarla davanti agli altri facendole perdere la fiducia in sé stessa, la sottoponeva a rapporti sessuali contro natura (sottomissione sessuale) e tali comportamenti l'avevano costretta a rivolgersi alle cure di una psicologa già nell' anno 2004/2005 e poi al dott. nel 2011/2012 e ad assumere psicofarmaci;
CP_2
neanche l'archiviazione del procedimento penale nei confronti del era Parte_1
rilevante atteso che i suoi comportamenti potevano avere rilevanza comunque in sede civile.
b) In merito al secondo motivo di appello -assegno di mantenimento in proprio favore e le risultanze della ctu economico patrimoniale- il Tribunale non era incorso in errore in quanto l'assegno separatizio non era stato revocato dalla seconda ordinanza presidenziale dell'11.06.2018, limitandosi quest'ultima a modificare il collocamento e le frequentazioni genitori e figli senza incidere sul relativo assegno, evidentemente indipendente dalle decisioni relative ai figli. Anche la relazione del ctu aveva evidenziato la chiara sperequazione reddituale e patrimoniale tra i coniugi, la stessa che il Tribunale aveva correttamente riequilibrato con il riconoscimento in capo al di un assegno mensile di mantenimento pari ad euro 500,00 in proprio Parte_1
favore. In particolare, la ctu aveva evidenziato che percepiva circa il Parte_1
doppio – con la sola eccezione del 2019 - di quanto aveva dichiarato, derivando il suo reddito dagli emolumenti (compensi amministratore, dividendi percepiti (parte
Org imponibile e parte esenti), rimborsi spese (rimborsi e rimborsi analitici), oltre
unitamente al fatto che il signor vive a Cologno Monzese, (MI) sia come residenza che come domicilio Pt_3 effettivo;
quest'ultimo semmai si deve recare a Brescia in via Sorbanella per ragioni lavorative perché questa è la sua sede effettiva di lavoro;
2) il report è stato stilato con monitoraggio di h 24 del cancello pedonale di accesso e del cancello carraio “in corrispondenza dell'accesso esclusivo all'abitazione sita ad Roncadelle (BS) Via Padre Ottorino Marcolini, 9 – ovvero nei pressi del passo carraio e attiguo accesso pedonale ben visibile dalla pubblica Via, unitamente all'esecuzione di interventi sul territorio di osservazione statica e dinamica.” Si precisa invece che l'accesso pedonale al residence è possibile anche da via Savoldo da dove si può tranquillamente uscire e recarsi in un altro appartamento (doc n. 42); dalla perizia si vede solo l'accesso del Sig al cancello pedonale del Parte_4 residence o a quello carraio ma non è dimostrato che entri e pernotti nell'abitazione; 3) Le fotografie non sono tra l'altro circostanziate a livello spazio temporale e nulla si evince circa il rapporto affettivo tra i due soggetti fotografati.” 20 Proc. N. 250/2023 – Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile
che dai compensi annuali pari ad € 20.000; inoltre, il marito era amministratore e socio unico della società e come tale poteva disporre delle risorse Org_3
aziendali4 in quanto il patrimonio della società -costituito pure da tre unità immobiliari in Roncadelle - era riconducibile alla sua persona fisica. Il Parte_1
infatti utilizzava il conto corrente dell'azienda anche per spese personali e familiari con possibilità di rimborsare come e quando voleva il prestito;
aveva una capacità immobiliare pari a di € 457.000 e durante il matrimonio aveva avuto un reddito medio mensile non inferiore ad euro 7000 ottenuti dall'attività svolta e non rinvenuta dal CTU semplicemente perché controparte aveva fatto esplicita istanza al GI al fine di limitare gli anni di indagine al mero periodo della separazione.
c) In merito al terzo motivo di appello - parziale soccombenza reciproca, condanna per lite temeraria, spese di lite e ctu- il Tribunale correttamente aveva rigettato le domande del atteso che l'abuso del processo era previsto ai commi 3 e 4 Parte_1
dell'art 96 che non richiedevano né una specifica istanza di parte – tra l'altro sussistente nel caso in esame avendo la stessa avanzato domanda di condanna per lite temeraria anche nelle note di pc- né tanto meno la prova del danno patito. Ella si era trovata costretta a intraprendere la strada del ricorso giudiziale atteso che il marito si era rifiutato di sottoscrivere il ricorso per separazione consensuale dallo stesso presentato in Tribunale. La lungaggine del processo era unicamente imputabile al marito il quale aveva reiterato la domanda di affido esclusivo dei figli, di assegnazione della casa coniugale, di addebito della separazione e di condanna per abuso del processo, strumentalizzando gli aspetti di fragilità psichica della controparte, nonostante tutta la documentazione riversata nel giudizio di primo grado e nonostante la Ctu avesse accertato l'esistenza della capacità genitoriale della madre, confermando l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori.
Parte appellata ha proposto altresì appello incidentale lamentando:
a) L'errata pronuncia del Tribunale nella parte in cui aveva dichiarato la soccombenza reciproca delle parti e ritenute assorbite le domande di condanna per Proc. N. 250/2023 – Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile
abuso del processo, spese di lite e ctu atteso che l'unico intento del marito era quello di ottenere un provvedimento gravemente punitivo nei suoi confronti e, a tal fine, aveva strumentalizzato e manipolato la realtà e il rapporto di coppia allungando così la durata del processo. Ella si era trovata costretta a dimostrare per gran parte del processo di essere una madre adeguata, cosa che il marito ben sapeva ma che nonostante ciò continuava a parlare di sindrome bipolare, di episodi di cleptomania e di suicidio. Invero, ella aveva sempre onestamente lavorato in Banca con responsabilità del carico di 5 bancomat, senza mai riportare ammanchi e richiami verbali o scritti;
non le era mai stata diagnosticato un disturbo bipolare, ma solo la distimia originata dalla persistente esposizione allo stress conseguente all'atteggiamento del marito;
anche la ctu aveva fatto emergere che ella aveva risorse funzionali alla crescita dei minori, traducibili prevalentemente nella capacità di vicinanza emotiva-affettiva; lo stesso nel ricorso per separazione Parte_1
consensuale aveva riconosciuto la sua capacità genitoriale decidendo di collocare tutti e quattro i minori presso la madre. Pertanto, tutte le asserzioni del marito sul suo stato di salute non erano veritiere ma denigratorie e calunniose e i comportamenti tenuti dallo stesso nel corso del giudizio - ovvero le contestuali richieste di perizia psichiatrica, la documentazione allegata (cartelle cliniche, registrazioni non autorizzate ecc.), la presentazione del ricorso per separazione consensuale successivamente archiviato per il suo rifiuto a proseguire (avendo già ottenuto le quote societarie di cui era in possesso pari al 5%), il suo rifiuto ad accettare le proposte, anche nell'interesse dei figli, determinando così la necessità di aprire un procedimento di urgenza - non avevano fatto altro che allungare i tempi del processo con un danno indiretto all'erario e conseguente responsabilità aggravata ex art 96 cpc in capo al marito e con condanna a pagare interamente le spese del giudizio e delle
Ctu.
b) L'errata pronuncia del Tribunale in punto di collocamento dei figli minori presso il padre nonostante gli stessi vivessero in modo paritario con entrambi i genitori.
Invero, il Tribunale aveva collocato i minori in modo prevalente presso il padre
22 Proc. N. 250/2023 – Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile
richiamando l'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 3.12.2020 ma, in realtà, in tale accordo nulla veniva riportato in merito al collocamento presso il padre. Inoltre, la pronuncia del Tribunale era altresì contradditoria in quanto, se da un lato aveva ritenuto di collocare i minori in modo prevalente presso il padre, dall'altro lato aveva rilevato la parità di tempo di permanenza dei minori presso entrambi i genitori ai fini del mantenimento diretto. Pertanto, anche i figli minorenni avrebbero dovuto essere collocati in modo paritetico presso ciascun genitore, confermandone le modalità di frequentazione già in atto.
c) L'errata pronuncia del Tribunale nella parte in cui aveva omesso di stabile un periodico assegno perequativo nonostante la collocazione paritaria di e Per_3 Pt_1
presso entrambi i genitori. A riguardo, infatti, tale assegno, oltre per la Per_2
disparità reddituale delle parti, era necessario per garantire ai figli, anche durante la loro permanenza presso di sé, il medesimo tenore di vita che gli stessi avevano avuto in costanza di matrimonio.
d) L'errata pronuncia del Tribunale nella parte in cui non aveva previsto che la casa familiare le venisse assegnata fino al raggiungimento economico di tutti e quattro i figli stante la collocazione paritaria anche dei gemelli e presso Pt_1 Per_2
entrambi i genitori. Ella godeva solo del proprio stipendio che aveva sempre fatto conferire su conto corrente cointestato, utilizzato da entrambi i coniugi e poi dall'intera famiglia, e non aveva potuto mettere da parte alcun risparmio, a differenza del marito che aveva conferito sul medesimo cc solo una parte dei guadagni lasciando il residuo sull'azienda; ella non aveva ulteriori entrate;
viveva con la IA e Per_1
in misura superiore al 50% con ed i gemelli. Inoltre, ella aveva acquistato e Per_3
pagato la casa familiare, seppur la stessa risultava intestata ad entrambi i coniugi, in quanto nel 2001 era stato contratto il mutuo, poi rinegoziato, presso l'istituto di credito dove tutt'ora ella era impiegata a condizioni molto vantaggiose per i dipendenti. Inoltre, ella non solo aveva pagato una quota proporzionalmente più elevata di quella del marito per l'immobile adibito a casa familiare ma aveva altresì contribuito con quella quota a chiudere il mutuo della casa a Milano di proprietà
23 Proc. N. 250/2023 – Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile
esclusiva del , aspetto che la ctu contabile non aveva potuto rilevare in Parte_1
quanto il marito aveva chiesto che l'indagine fiscale fosse limitata agli ultimi cinque anni.
Preliminarmente va respinta la eccezione di inammissibilità dell'appello per mancata produzione della sentenza impugnata e per la forma errata dell'atto, essendo stato il giudizio introdotto con atto di citazione anziché con ricorso, per le ragioni indicate dal P.G.
In relazione al primo motivo di appello, la Corte rileva che la domanda di addebito è stata riproposta dal solo . Parte_1
Sul punto il Tribunale ha così motivato: “…il resistente ascrive l'addebitabilità della separazione ad una relazione extraconiugale della ricorrente con tale Parte_2
iniziata nell'estate del 2016, poco prima della separazione di fatto. La
[...]
domanda va respinta per insufficienza di prove, posto che la dedotta circostanza, specificamente contestata dalla ricorrente nella memoria integrativa qualificandola come (iniziale) mera amicizia, non è adeguatamente sostenuta compendio probatorio, in assenza di idonea prova documentale (la relazione investigativa depositata è successiva all'interruzione della convivenza, risalendo a marzo 2020, doc. 5 resistente) ovvero testimoniale (i capitoli di prova nn. 11 e 13 non sono stati ammessi dal precedente giudicante per evidente indeterminatezza, facendo generico riferimento ad una “relazione”, cfr. ordinanza 4.7.2020).
Premesso che parte appellante non ha riproposto in appello le istanze istruttorie avanzate in primo grado, si osserva che, in ogni caso, come osservato dal PG, manca comunque la prova del nesso causale tra la asserita relazione extraconiugale
(comunque contestata dalla controparte in relazione all'epoca pregressa alla separazione) e la rottura dell'unione coniugale, valutate tutte le deduzioni delle parti e la risalente conflittualità tra i coniugi.
In relazione al collocamento dei figli e alle conseguenti statuizioni di carattere economico, si osserva che è da sempre collocata presso la madre e non ha Per_1
alcun rapporto con il padre che, quindi, non è onerato di alcun mantenimento diretto
24 Proc. N. 250/2023 – Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile
corrispondendo per la IA la somma, contenuta, di 300 euro mensili;
è del Per_3
pari collocata presso la madre, dopo un periodo in cui era in prevalenza presso il padre;
i due gemelli e sono collocati con il padre ma con ampia Per_2 Pt_1
frequentazione della madre, di fatto con collocamento pressoché paritario (il padre sta con i figli quattro giorni in più al mese).
Avuto riguardo alla notevole sperequazione tra il patrimonio e i redditi delle parti, non appare equo un mancato contributo perequativo da parte del padre per i tre figli, giacché il mantenimento diretto da parte di ciascun genitore non si giustifica a fronte di un reddito quasi doppio del padre. Vero è che alla madre è assegnata alla casa familiare ma va anche considerato che della casa ella è proprietaria al 50%.
La Corte ritiene pertanto equo porre a carico del padre un contributo per i tre figli e pari a euro 150 ciascuno (e quindi per un totale di euro 450) Persona_4 Pt_1
da corrispondersi alla signora a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di CP_1
ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
Appare equo porre a carico del padre tale somma non dalla domanda ma dalla sentenza di primo grado, avuto riguardo ai diversi cambiamenti relativi al collocamento dei figli nel corso del giudizio di primo grado.
La casa va assegnata alla madre fino alla indipendenza economica dei quattro figli, giacché, allo stato, vi è un legame con la abitazione di tutti e quattro i figli e un collocamento quasi paritario di e Per_2 Pt_1
Avuto riguardo alla notevole sperequazione economica tra le parti, per come è emerso in sede di CTU contabile, va confermato anche l'assegno di mantenimento per la moglie.
Vanno respinte tutte le altre domande proposte dalle parti, richiamandosi le motivazioni del Tribunale.
Le spese di giudizio del primo grado sono state correttamente calibrate dal Tribunale, avuto riguardo alle diverse domande proposte e alla soccombenza prevalente del
. Non ricorrono i presupposti della lite temeraria. Parte_1
25 Proc. N. 250/2023 – Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile
Deve darsi atto che al rigetto integrale dell'appello consegue il pagamento da parte della parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quarter DPR n. 115/2002.
Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri dei giudizi avanti alla Corte di Appello, valore indeterminabile, complessità media, valori medi.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto da e sull'appello Parte_1
incidentale proposto da avverso la sentenza del 12.1.2023 Controparte_1
del Tribunale di Brescia, pubblicata il 6.2.2023, proc. n. 3040/17, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e acquisito il parere del P.G., in parziale riforma della sentenza impugnata così provvede:
- RIGETTA l'appello;
- PONE a carico di a titolo di contributo per il Parte_1
mantenimento dei figli e la somma complessiva di euro 450 Per_3 Per_2 Pt_1
(150 per figlio) da corrispondersi a a mezzo bonifico Controparte_1
bancario entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat e dovuta dalla sentenza di primo grado;
- ASSEGNA la casa familiare a fino all'indipendenza Controparte_1
economica dei quattro figli;
- CONFERMA nel resto la sentenza impugnata e rigetta tutte le altre domande proposte dalle parti.
- CONDANNA a rifondere a le Parte_1 Controparte_1
spese del presente procedimento che liquida in euro 8.470,00 oltre 15% spese forfettarie, IVA e CPA.
- DÀ ATTO che è dovuto dall'appellante l'ulteriore importo a titolo di Parte_1
26 Proc. N. 250/2023 – Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile
contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quarter DPR n. 115/2002.
Così deciso in Bescia, Camera di Consiglio del 19.9.2023
Il Presidente est.
AR Grazia Domanico
27 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Alle seguenti condizioni: "1) i sottoscritti vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, 2) i figli vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre che si occuperà dell'ordinaria amministrazione;
3) il coniuge presso il quale non risiederanno li vedrà quando lo desidera previo accordo e li terrà con sé anche singolarmente ogni settimana il giorno lunedì dall'uscita della scuola fino alle ore 20.00 (con pernottamento nella settimana in cui passeranno il fine settimana con la madre) e a weekend alternati dal sabato alle ore 8.00 (per chi non va a scuola al sabato, altrimenti dall'uscita della scuola) alle 23.00 nonchè sette giorni a Natale, tre giorni a Pasqua, alternando le festività principali, nonchè 15/20 giorni durante le vacanze estive da concordare entro il 31 marzo di ogni anno. Resta inteso che previo accordo con un congruo preavviso ottenuto potrà essere gestito senza interferenza alcuna i giorni e le combinazioni differenti in base alle esigenze lavorative e personali di entrambi i coniugi;
4) il coniuge presso il quale risiederanno verserà all'altro, a titolo di contributo per il mantenimento dei quattro figli minori, un assegno mensile di € 2.250,00 finché questi non saranno economicamente autosufficienti oltre al 50% delle spese straordinarie e obbligatorie mediche mutuabili e scolastiche non prevedono altro contributo per il coniuge economicamente autosufficiente. La somma andrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT e che dovrà essere versata ogni giorno 10 del mese a mezzo bonifico bancario;
5) la casa coniugale sita in Roncadelle, Via
4 2 “Martedì dalla fine della scuola (e dalle h 10:00 nei giorni festivi) al Mercoledì sino all'accompagnamento a scuola (o fino alle h 10:00 nei giorni festivi) e dal Giovedì dalla fine della scuola (e dalle h 10:00 nei giorni festivi) al Venerdì sino all'accompagnamento a scuola (o fino alle h 10:00 nei giorni festivi) e a week end alterni dal Sabato alle ore 10 alla Domenica alle ore 20:30. il genitore cui spettano i figli dovrà recarsi a prenderli dove si trovano. Durante le vacanze di Pasqua i figli trascorreranno 3 giorni con il padre e 3 con la madre alternando il giorno di Pasqua annualmente e durante le vacanze di Natale i minori staranno una settimana con il padre e una con la madre alternando ogni anno il giorno di Natale. Rispetto alle vacanze estive, considerate le esigenze della signora di CP_1 dover comunicare al lavoro le ferie estive entro il 15 marzo, si ritiene che i coniugi si accordino entro tale data per poter trascorrere con i figli due settimane di vacanze, anche non consecutive, durante il mese di Agosto.”
7 3 Nella quale aveva rilevato che: “1) la relazione dell'investigatore è ascritta ad un periodo molto limitato di una sola settimana dal 9 Marzo al 16 Marzo, 2020 peraltro, periodo di lockdown, in cui le abitudini di vita sono mutate radicalmente e le possibilità di spostamento tra diversi comuni sono state fortemente limitate. Informazione da leggere
19 4 La società, che chiudeva bilanci sempre in utile, aveva un patrimonio netto rettificato di circa € 594.000 ed era anche proprietaria di immobili posti a reddito.
21