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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 31/03/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 505/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 505/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SARA CUALBU Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANGELO MOCCI CP_1 P.IVA_1
(C.F. Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. VANNA QUARGNENTI P.IVA_2
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
1) adversis reiectis;
2) in via principale dichiarare l'incapacità nonché il difetto di legittimazione e di interesse di
a procedere nei confronti della parte lavoratrice ad applicazione la detrazione CP_1 mensile descritta;
3) per l'effetto condannarsi l' all'immediato rimborso della somma già detratta CP_1 nelle buste paga di febbraio e marzo del 2022 pari ad € 1272,00, nonché al rimborso di tutte le successive ed eventuali somme detraende sino alla definizione del presente giudizio;
Cont
4) dichiarare non sussistere in ogni caso già in capo all' ed ora alla Gestione Sanitaria Liquidatoria dell'ATS il diritto a procedere richiedere le somme descritte per le ore di reperibilità, per i motivi tutti di cui al punto 2) a) dell'espositiva;
5) solo in via meramente subordinata ed ulteriormente gradata, e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande di cui ai punti che precedono, dichiararsi in ogni caso che nessuna somma era dovuta ad per i motivi di cui ai punti 2 b) e 2 c) CP_2 dell'espositiva.
6) Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio nei confronti delle parti convenute.
pagina 1 di 5 Per Controparte_3 conclude per il rigetto del ricorso col favore delle spese o, in subordine, per la loro compensazione;
Per : Controparte_2
1) rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi sopra esposti;
2) con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
premesso di aver operato in qualità di medico convenzionato di emergenza sanitaria Parte_1 territoriale 118 della ASL di Sassari fino al 24/06/2013, collocato presso il pronto Soccorso di Sassari fino al 13/06/2017 e infine assegnato all'attuale sede di Pronto Soccorso di Alghero, ha convenuto e per contestare le Controparte_2 CP_2 CP_1 trattenute pari ad € 636,00 mensili effettuate sulla busta paga a decorrere dal mese di febbraio 2022 per il recupero della somma complessiva di € 6.464,28 corrisposta per il periodo 2013 - 2017 a titolo di
“recupero ore reperibilità 11/22”.
Ha dedotto il ricorrente a sostegno delle domande l'illegittimità della trattenuta stipendiale per non essere il datore di lavoro legittimato a trattenere somme che spetterebbero tuttalpiù a CP_1 [...]
Liquidatoria di ATS -subentrante ad per L.R. n. 17/2021- e per non Controparte_2 CP_2 essere il credito accertato in alcuna sede.
Ha quindi chiesto la condanna di alla restituzione delle somme trattenute e, in via cautelare, CP_1 l'interruzione delle trattenute dalla busta paga.
Si è costituita sostenendo la competenza, in ordine alle trattenute, della Gestione regionale CP_1 sanitaria liquidatoria in forza dell'art. 34, comma 1, lettera b) della legge n.17/2021 con la quale la Regione Autonoma della Sardegna, nell'istituire tale ente, l'ha dotato di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale ed economica competente per la liquidazione di tutte le posizioni attive e Contr passive e di tutte le cause pendenti in capo ad
Si è inoltre costituita Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria di affermando la CP_2 competenza di ARES ad effettuare le ritenute stipendiali del ricorrente e, nel merito, la correttezza del suo operato.
La causa, documentalmente istruita e mutata la persona del giudice, è stata decisa concessi i termini per il deposito di note ex art. 127ter c.p.c..
Ritiene il Tribunale che la domanda sia fondata seppur nei limiti e per le ragioni che si vanno ad esporre.
Le somme oggetto delle trattenute per cui è causa, relative all'indennità di turno erroneamente corrisposta nel periodo 2013 - 2017, afferiscono al rapporto di lavoro intercorso, nel relativo periodo, Contr tra il ricorrente ed datore di lavoro del ricorrente fino al 31.12.2021.
Trattandosi di credito di ne consegue l'attuale pertinenza, in forza delle disposizioni di CP_2 legge intervenute, di Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria, dotata di autonoma personalità giuridica.
Ed infatti, con l'art. 34, comma 1, lettera b) L.R. n.17/2021 la Regione Sardegna ha soppresso l'art. 3, comma 6 L.R. 24/2020, ai sensi del quale ARES avrebbe dovuto svolgere ”la funzione di ufficio liquidazione relativamente a tutti i debiti esistenti alla data di costituzione delle nuove aziende sanitarie in capo all e di quelli facenti in precedenza capo alle Parte_2 Part soppresse e alle soppresse aziende sanitarie” prevendo che “Contestualmente all'istituzione di
pagina 2 di 5 Ares, nell'interesse della Regione e su indicazione dell'Assessorato regionale competente in materia di sanità, è istituita la Gestione regionale sanitaria liquidatoria, dotata di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale ed economica competente per la liquidazione di tutte le posizioni attive e passive e di tutte le cause pendenti, dalla data di costituzione dell Parte_2
e di quelle facenti capo in precedenza alle soppresse unità sanitarie locali e alle soppresse
[...] aziende sanitarie”. Contr Il transito -da ad del personale dipendente e convenzionato, in attuazione della legge CP_1 regionale n. 24/2020, è intervenuto in forza della deliberazione n. 50/50 della Giunta della R.A.S. del
28 dicembre 2021, con decorrenza 1 gennaio 2022.
Il protocollo di intesa del 13 dicembre 2021, sottoscritto fra l'Assessore all'Igiene e Sanità della
Regione e i sindacati maggiormente rappresentativi della categoria, ha previsto, quanto alla gestione del rapporto di lavoro, quanto segue: “I lavoratori avranno un unico interlocutore, identificato in
Tutte le complessità legate ai turni, gestione delle presenze, nonché problematiche legate al CP_1 trattamento stipendiale saranno gestite da L'azienda che produce i servizi amministrativi per CP_1 conto di tutte le aziende sanitarie è ARES, la quale provvederà all'elaborazione di tutti i cedolini”
La circostanza, conseguente a tale protocollo di intesa, che ARES elabori i cedolini stipendiali sulla base delle giornaliere inviate da non è sufficiente ad attribuire a tali enti la legittimazione ad CP_1 effettuare trattenute per compensazioni di crediti vantati dal precedente datore ( nei confronti CP_2 dei medici convenzionati, per il recupero dei quali la L.R. n. 17/2021, come sopra osservato, ha istituito l'apposita Gestione Liquidatoria, dotata di propria autonomia.
Né vale sostenere la titolarità di ARES sul presupposto dell'art. 3 L.R. n. 24/2020 che prevede che
“L'ARES svolge per le costituende Aziende locali, l' l' e le Controparte_4 CP_5 CP_1
Aziende ospedaliero-universitarie di Cagliari e Sassari, le seguenti funzioni in maniera centralizzata
(…) c) gestione delle competenze economiche e della gestione della situazione contributiva e previdenziale del personale delle aziende sanitarie regionali;
(…) m) gestione degli aspetti economici e giuridici del personale convenzionato;” dal momento che tale disposto è comunque da ritenersi superato dall'art. 34 L.R. n. 17/2021 che ha espressamente istituito la Gestione Regionale Sanitaria Contr Liquidatoria di attribuendole la competenza per la liquidazione di tutte le posizioni attive e passive e di tutte le cause pendenti, dalla data di costituzione dell' Parte_2
e di quelle facenti in precedenza capo alle soppresse unità sanitarie locali e alle soppresse
[...] aziende sanitarie.
L'utilizzo, per l'espletamento di tutte le attività, del personale dell'ARES, parimenti previsto da tale norma, non è a sua volta elemento significativo, denotando esclusivamente un modus operandi che ne sancisce, a livello amministrativo, la fruibilità di personale a favore di Gestione Liquidatoria, senza tuttavia attribuire all'ente ARES alcuna titolarità sui rapporti di dare avere dei medici convenzionati.
Ne consegue che né né ARES, soggetti autonomi ed estranei al pregresso rapporto creditorio CP_1 tra il ricorrente ed il datore ATS (le cui posizioni attive e passive sono state affidate a Gestione
Liquidatoria), hanno titolo per effettuare, mediante trattenuta stipendiale, il recupero dei crediti relativi al rapporto di lavoro imputabile a quest'ultima.
Va quindi ritenuto sussistente, per quanto finora osservato, il diritto di Gestione Sanitaria Liquidatoria Contr dell' a richiedere le somme oggetto di causa, sia in quanto soggetto titolato, sia in quanto dimostrata l'erronea erogazione, in favore del ricorrente, di tali somme.
Ed infatti, incontestato che il ricorrente non abbia svolto turni di reperibilità in numero superiore a quello dedotto dalle controparti, è da ritenersi sussistente l'obbligo del ricorrente di restituzione dell'indebito erogato.
pagina 3 di 5 A riguardo si osserva che l'art. 97, comma 10, Accordo Collettivo Nazionale (ACN) del 29/07/2009 dispone che “l' organizza, utilizzando i medici incaricati nel servizio di emergenza sanitaria Pt_2 territoriale, turni di reperibilità domiciliare di 12 ore al fine di fronteggiare assenze improvvise dei medici incaricati del turno di lavoro. I turni mensili di reperibilità eccedenti il numero di 4 vengono retribuiti mediante accordi regionali”.
Come condivisibilmente affermato nel parere SISAC del 09/05/2016, il dettato di tale clausola negoziale è da interpretarsi nel senso che i turni di reperibilità domiciliare entro il limite di 4 mensili rientrano nelle responsabilità connesse all'incarico di medico di emergenza sanitaria territoriale, con la conseguenza che l'eventuale retribuzione dei primi quattro turni di reperibilità è da ritenersi erronea e va restituita dal medico convenzionato.
Né vale affermare, come sostenuto da parte ricorrente, la natura di corresponsione continuativa e retribuzione della indennità oggetto di causa, natura che va indubbiamente presunta in caso di reiterato e costante pagamento che si verifichi nell'ambito di un rapporto di lavoro, fatta tuttavia salva la prova, spettante al solvens, dell'insussistenza di essa.
Ebbene, tale onere probatorio nel caso di specie va ritenuto assolto: è infatti pacifico l'effettivo e concreto verificarsi dell'erroneità del pagamento dell'indennità che ha generato l'indebito, dal momento che sono incontestati il numero di turni svolti dal ricorrente e che appare condivisibile l'interpretazione della norma contrattuale che consente il riconoscimento dell'indennità dei soli turni mensili di reperibilità eccedenti il numero di 4.
La norma appare altresì legittima, evincendosi dallo stesso parere che è comunque garantita, per Pt_4
i turni non eccedenti il numero di 4, la remunerazione delle ore di disponibilità svolte in forma attiva con l'ordinario onorario professionale di € 22,03 per ogni ora di attività effettivamente svolta e che la giurisprudenza di legittimità, in tema di reperibilità passiva (ipotesi che si verifica quando il dipendente mette a disposizione la propria prestazione, ma in concreto durante il turno non effettui alcun intervento), non pare prospettare l'obbligo di remunerazione aggiuntiva, avendo espressamente affermato il diritto alla retribuzione per i soli turni eccedentari, nel caso di specie rispettato (ex multis
Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., (data ud. 09/10/2024) 23/10/2024, n. 27427).
Si decide quindi come da dispositivo.
Le spese di lite, stante la complessità delle questioni trattate e l'incertezza, determinata dalla legislazione regionale, in ordine alla titolarità dei soggetti coinvolti, vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara l'incompetenza di a disporre le ritenute sulle competenze mensili del ricorrente;
CP_1
condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare al ricorrente le CP_1 somme di €. 636,00 mensili trattenute a partire da febbraio 2022 (pari ad € 4.452,00) oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione;
dichiara sussistente, in capo alla Gestione Sanitaria Liquidatoria dell'ATS, il diritto a richiedere le somme erroneamente corrisposte per le ore di reperibilità; compensa le spese di lite.
pagina 4 di 5 Sassari, 31/03/2025
Il giudice
Paola Irene Calastri
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 505/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SARA CUALBU Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANGELO MOCCI CP_1 P.IVA_1
(C.F. Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. VANNA QUARGNENTI P.IVA_2
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
1) adversis reiectis;
2) in via principale dichiarare l'incapacità nonché il difetto di legittimazione e di interesse di
a procedere nei confronti della parte lavoratrice ad applicazione la detrazione CP_1 mensile descritta;
3) per l'effetto condannarsi l' all'immediato rimborso della somma già detratta CP_1 nelle buste paga di febbraio e marzo del 2022 pari ad € 1272,00, nonché al rimborso di tutte le successive ed eventuali somme detraende sino alla definizione del presente giudizio;
Cont
4) dichiarare non sussistere in ogni caso già in capo all' ed ora alla Gestione Sanitaria Liquidatoria dell'ATS il diritto a procedere richiedere le somme descritte per le ore di reperibilità, per i motivi tutti di cui al punto 2) a) dell'espositiva;
5) solo in via meramente subordinata ed ulteriormente gradata, e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande di cui ai punti che precedono, dichiararsi in ogni caso che nessuna somma era dovuta ad per i motivi di cui ai punti 2 b) e 2 c) CP_2 dell'espositiva.
6) Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio nei confronti delle parti convenute.
pagina 1 di 5 Per Controparte_3 conclude per il rigetto del ricorso col favore delle spese o, in subordine, per la loro compensazione;
Per : Controparte_2
1) rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi sopra esposti;
2) con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
premesso di aver operato in qualità di medico convenzionato di emergenza sanitaria Parte_1 territoriale 118 della ASL di Sassari fino al 24/06/2013, collocato presso il pronto Soccorso di Sassari fino al 13/06/2017 e infine assegnato all'attuale sede di Pronto Soccorso di Alghero, ha convenuto e per contestare le Controparte_2 CP_2 CP_1 trattenute pari ad € 636,00 mensili effettuate sulla busta paga a decorrere dal mese di febbraio 2022 per il recupero della somma complessiva di € 6.464,28 corrisposta per il periodo 2013 - 2017 a titolo di
“recupero ore reperibilità 11/22”.
Ha dedotto il ricorrente a sostegno delle domande l'illegittimità della trattenuta stipendiale per non essere il datore di lavoro legittimato a trattenere somme che spetterebbero tuttalpiù a CP_1 [...]
Liquidatoria di ATS -subentrante ad per L.R. n. 17/2021- e per non Controparte_2 CP_2 essere il credito accertato in alcuna sede.
Ha quindi chiesto la condanna di alla restituzione delle somme trattenute e, in via cautelare, CP_1 l'interruzione delle trattenute dalla busta paga.
Si è costituita sostenendo la competenza, in ordine alle trattenute, della Gestione regionale CP_1 sanitaria liquidatoria in forza dell'art. 34, comma 1, lettera b) della legge n.17/2021 con la quale la Regione Autonoma della Sardegna, nell'istituire tale ente, l'ha dotato di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale ed economica competente per la liquidazione di tutte le posizioni attive e Contr passive e di tutte le cause pendenti in capo ad
Si è inoltre costituita Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria di affermando la CP_2 competenza di ARES ad effettuare le ritenute stipendiali del ricorrente e, nel merito, la correttezza del suo operato.
La causa, documentalmente istruita e mutata la persona del giudice, è stata decisa concessi i termini per il deposito di note ex art. 127ter c.p.c..
Ritiene il Tribunale che la domanda sia fondata seppur nei limiti e per le ragioni che si vanno ad esporre.
Le somme oggetto delle trattenute per cui è causa, relative all'indennità di turno erroneamente corrisposta nel periodo 2013 - 2017, afferiscono al rapporto di lavoro intercorso, nel relativo periodo, Contr tra il ricorrente ed datore di lavoro del ricorrente fino al 31.12.2021.
Trattandosi di credito di ne consegue l'attuale pertinenza, in forza delle disposizioni di CP_2 legge intervenute, di Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria, dotata di autonoma personalità giuridica.
Ed infatti, con l'art. 34, comma 1, lettera b) L.R. n.17/2021 la Regione Sardegna ha soppresso l'art. 3, comma 6 L.R. 24/2020, ai sensi del quale ARES avrebbe dovuto svolgere ”la funzione di ufficio liquidazione relativamente a tutti i debiti esistenti alla data di costituzione delle nuove aziende sanitarie in capo all e di quelli facenti in precedenza capo alle Parte_2 Part soppresse e alle soppresse aziende sanitarie” prevendo che “Contestualmente all'istituzione di
pagina 2 di 5 Ares, nell'interesse della Regione e su indicazione dell'Assessorato regionale competente in materia di sanità, è istituita la Gestione regionale sanitaria liquidatoria, dotata di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale ed economica competente per la liquidazione di tutte le posizioni attive e passive e di tutte le cause pendenti, dalla data di costituzione dell Parte_2
e di quelle facenti capo in precedenza alle soppresse unità sanitarie locali e alle soppresse
[...] aziende sanitarie”. Contr Il transito -da ad del personale dipendente e convenzionato, in attuazione della legge CP_1 regionale n. 24/2020, è intervenuto in forza della deliberazione n. 50/50 della Giunta della R.A.S. del
28 dicembre 2021, con decorrenza 1 gennaio 2022.
Il protocollo di intesa del 13 dicembre 2021, sottoscritto fra l'Assessore all'Igiene e Sanità della
Regione e i sindacati maggiormente rappresentativi della categoria, ha previsto, quanto alla gestione del rapporto di lavoro, quanto segue: “I lavoratori avranno un unico interlocutore, identificato in
Tutte le complessità legate ai turni, gestione delle presenze, nonché problematiche legate al CP_1 trattamento stipendiale saranno gestite da L'azienda che produce i servizi amministrativi per CP_1 conto di tutte le aziende sanitarie è ARES, la quale provvederà all'elaborazione di tutti i cedolini”
La circostanza, conseguente a tale protocollo di intesa, che ARES elabori i cedolini stipendiali sulla base delle giornaliere inviate da non è sufficiente ad attribuire a tali enti la legittimazione ad CP_1 effettuare trattenute per compensazioni di crediti vantati dal precedente datore ( nei confronti CP_2 dei medici convenzionati, per il recupero dei quali la L.R. n. 17/2021, come sopra osservato, ha istituito l'apposita Gestione Liquidatoria, dotata di propria autonomia.
Né vale sostenere la titolarità di ARES sul presupposto dell'art. 3 L.R. n. 24/2020 che prevede che
“L'ARES svolge per le costituende Aziende locali, l' l' e le Controparte_4 CP_5 CP_1
Aziende ospedaliero-universitarie di Cagliari e Sassari, le seguenti funzioni in maniera centralizzata
(…) c) gestione delle competenze economiche e della gestione della situazione contributiva e previdenziale del personale delle aziende sanitarie regionali;
(…) m) gestione degli aspetti economici e giuridici del personale convenzionato;” dal momento che tale disposto è comunque da ritenersi superato dall'art. 34 L.R. n. 17/2021 che ha espressamente istituito la Gestione Regionale Sanitaria Contr Liquidatoria di attribuendole la competenza per la liquidazione di tutte le posizioni attive e passive e di tutte le cause pendenti, dalla data di costituzione dell' Parte_2
e di quelle facenti in precedenza capo alle soppresse unità sanitarie locali e alle soppresse
[...] aziende sanitarie.
L'utilizzo, per l'espletamento di tutte le attività, del personale dell'ARES, parimenti previsto da tale norma, non è a sua volta elemento significativo, denotando esclusivamente un modus operandi che ne sancisce, a livello amministrativo, la fruibilità di personale a favore di Gestione Liquidatoria, senza tuttavia attribuire all'ente ARES alcuna titolarità sui rapporti di dare avere dei medici convenzionati.
Ne consegue che né né ARES, soggetti autonomi ed estranei al pregresso rapporto creditorio CP_1 tra il ricorrente ed il datore ATS (le cui posizioni attive e passive sono state affidate a Gestione
Liquidatoria), hanno titolo per effettuare, mediante trattenuta stipendiale, il recupero dei crediti relativi al rapporto di lavoro imputabile a quest'ultima.
Va quindi ritenuto sussistente, per quanto finora osservato, il diritto di Gestione Sanitaria Liquidatoria Contr dell' a richiedere le somme oggetto di causa, sia in quanto soggetto titolato, sia in quanto dimostrata l'erronea erogazione, in favore del ricorrente, di tali somme.
Ed infatti, incontestato che il ricorrente non abbia svolto turni di reperibilità in numero superiore a quello dedotto dalle controparti, è da ritenersi sussistente l'obbligo del ricorrente di restituzione dell'indebito erogato.
pagina 3 di 5 A riguardo si osserva che l'art. 97, comma 10, Accordo Collettivo Nazionale (ACN) del 29/07/2009 dispone che “l' organizza, utilizzando i medici incaricati nel servizio di emergenza sanitaria Pt_2 territoriale, turni di reperibilità domiciliare di 12 ore al fine di fronteggiare assenze improvvise dei medici incaricati del turno di lavoro. I turni mensili di reperibilità eccedenti il numero di 4 vengono retribuiti mediante accordi regionali”.
Come condivisibilmente affermato nel parere SISAC del 09/05/2016, il dettato di tale clausola negoziale è da interpretarsi nel senso che i turni di reperibilità domiciliare entro il limite di 4 mensili rientrano nelle responsabilità connesse all'incarico di medico di emergenza sanitaria territoriale, con la conseguenza che l'eventuale retribuzione dei primi quattro turni di reperibilità è da ritenersi erronea e va restituita dal medico convenzionato.
Né vale affermare, come sostenuto da parte ricorrente, la natura di corresponsione continuativa e retribuzione della indennità oggetto di causa, natura che va indubbiamente presunta in caso di reiterato e costante pagamento che si verifichi nell'ambito di un rapporto di lavoro, fatta tuttavia salva la prova, spettante al solvens, dell'insussistenza di essa.
Ebbene, tale onere probatorio nel caso di specie va ritenuto assolto: è infatti pacifico l'effettivo e concreto verificarsi dell'erroneità del pagamento dell'indennità che ha generato l'indebito, dal momento che sono incontestati il numero di turni svolti dal ricorrente e che appare condivisibile l'interpretazione della norma contrattuale che consente il riconoscimento dell'indennità dei soli turni mensili di reperibilità eccedenti il numero di 4.
La norma appare altresì legittima, evincendosi dallo stesso parere che è comunque garantita, per Pt_4
i turni non eccedenti il numero di 4, la remunerazione delle ore di disponibilità svolte in forma attiva con l'ordinario onorario professionale di € 22,03 per ogni ora di attività effettivamente svolta e che la giurisprudenza di legittimità, in tema di reperibilità passiva (ipotesi che si verifica quando il dipendente mette a disposizione la propria prestazione, ma in concreto durante il turno non effettui alcun intervento), non pare prospettare l'obbligo di remunerazione aggiuntiva, avendo espressamente affermato il diritto alla retribuzione per i soli turni eccedentari, nel caso di specie rispettato (ex multis
Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., (data ud. 09/10/2024) 23/10/2024, n. 27427).
Si decide quindi come da dispositivo.
Le spese di lite, stante la complessità delle questioni trattate e l'incertezza, determinata dalla legislazione regionale, in ordine alla titolarità dei soggetti coinvolti, vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara l'incompetenza di a disporre le ritenute sulle competenze mensili del ricorrente;
CP_1
condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare al ricorrente le CP_1 somme di €. 636,00 mensili trattenute a partire da febbraio 2022 (pari ad € 4.452,00) oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione;
dichiara sussistente, in capo alla Gestione Sanitaria Liquidatoria dell'ATS, il diritto a richiedere le somme erroneamente corrisposte per le ore di reperibilità; compensa le spese di lite.
pagina 4 di 5 Sassari, 31/03/2025
Il giudice
Paola Irene Calastri
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