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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 14/03/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 338/2024 promossa da:
C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentato e difeso dall'avv. CASUCCI ROBERTO elettivamente C.F._2 domiciliato presso lo studio dell'avv. CASUCCI ROBERTO
ATTORE/I contro
C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._3
TURRIN LUCA elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. TURRIN LUCA
CONVENUTO/I
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. BORTOLUSSI CP_2 C.F._4
BARBARA elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. BORTOLUSSI BARBARA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 hanno convenuto in giudizio al fine di Parte_2 CP_1 sentirla condannare alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
Hanno dedotto, in fatto, che il de cuius ha donato in Persona_1 vita all'odierna convenuta l'importo di euro 40.000,00 e che, in epoca successiva al decesso, la stessa ha prelevato gli importi esistenti sul conto intestato al coniuge deceduto.
Hanno pertanto ritenuto, in diritto, fondate le domande formulate in quanto affetta da nullità per difetto di forma prescritta ad substantiam con riguardo alla donazione e in quanto non legittimata al prelievo di quanto esistente sul conto del de cuius con riguardo agli ulteriori importi pretesi.
pagina 1 di 8 Si è costituita in giudizio contestando Controparte_1 quanto ex adverso dedotto in ragione della ritenuta lesione della quota di legittima alla stessa spettante e del legato in suo favore esistente a seguito di successione testamentaria.
A seguito di chiamata in causa, si è costituita in giudizio anche contestando la ricostruzione effettuata da parte CP_2 convenuta.
La causa è stata trattenuta in decisione in data odierna, a seguito di discussioen orale ex art 281 sexies c.p.c.
La domanda di parte attrice è parzialmente fondata per i motivi di seguito indicati.
In punto di inquadramento giuridico della fattispecie rappresentata dal versamento di denaro tramite assegno all'odierna convenuta, occorre preliminarmente rammentare che l'assegno costituisce negozio astratto dalla causa sottostante anche nei rapporti diretti tra le parti, di talché deve presumersi come sottostante al titolo cambiario e al titolo di pagamento per assegno la esistenza di un rapporto su cui si fondi rispettivamente la obbligazione o l'ordine, in conseguenza dell'astrazione processuale della causa che, a differenza dell'astrazione materiale, opera anche nei rapporti diretti tra emittente e prenditore e tra girante ed immediato giratario.
Logico corollario di quanto testé dedotto è che, in difetto di un rapporto sottostante al versamento del prezzo, non può operare la esclusione dell'onere di forma, implicitamente disposta, per le donazioni indirette, dall'art. 809 c.c. che, di contro, deve ritenersi riferita alle sole fattispecie negoziali causali, tali cioè che abbiano in sè la causa giustificativa del relativo effetto, come l'acquisto di un bene con danaro proprio a favore del beneficiato, la rimessione del debito, il contratto a favore di terzo, etc, ma non anche si negozi astratti come quelli di emissione o di girata di titoli di credito o di assegni, i quali, in difetto di un rapporto sottostante e quindi in un negozio rispettoso dei requisiti di sostanze e di forma è da ritenersi radicalmente nullo in quanto carente del requisito stabilito dalla legge ad substantiam
In tale caso, invero, è il denaro stesso a costituire il bene di cui il donante ha inteso beneficiare il donatario, posto che il successivo reimpiego da parte di quest'ultimo della somma ricevuta non ha alcun rilievo, essendo estraneo alla previsione del donante.
Ciò posto, nel caso di specie, costituisce circostanza incontestata e documentalmente provata il versamento, in vita, ad opera del de cuius di assegno di euro 40.000,00 in favore dell'odierna Persona_1 convenuta.
Così come costituisce circostanza incontestata che tale versamento non sia avvenuto in esecuzione di un rapporto sottostante inquadrabile nelle sopra richiamate fattispecie di cui all'art 809
pagina 2 di 8 c.c. di talché è da ritenersi che l'arricchimento in questione sia da considerarsi effetto diretto della disposizione effettuata in vita da
. Persona_1
Esclusa, pertanto l'esenzione dall'onere di forma prevista nelle fattispecie sopra richiamate, sono da ritenersi parimenti prive di pregio le ulteriori contestazioni formulate da parte convenuta in punto di corretto inquadramento della presente dazione di denaro.
In primo luogo, è da ritenersi del tutto irrilevante l'asserita qualificabilità della stessa alla stregua di “dono tra fidanzati”, a cui avrebbe fatto seguito il matrimonio contratto tra il de cuius e l'odierna convenuta.
Sul punto è sufficiente rammentare che, secondo l'insegnamento giurisprudenziale prevalente, “I doni tra fidanzati non sono equiparabili ne' alle liberalità in occasione di servizi, ne' alle donazioni fatte in segno tangibile di speciale riconoscenza per i servizi resi in precedenza dal donatario, ne' alle liberalità d'uso, ma costituiscono vere e proprie donazioni, come tali soggette ai requisiti di sostanza e di forma previsti dal codice” (C. 1260/1994
).
Parimenti infondata è l'ulteriore pretesa di parte convenuta di voler considerare comunque valida l'attribuzione in parola in ragione della sua qualificazione alla stregua di una donazione di modico valore.
Occorre infatti evidenziare, per quanto concerne l'asserito “modico valore della donazione”, che, secondo la prevalente giurisprudenza,
“la donazione di modico valore (art. 783 cod. civ.) per la quale non si richiede la forma scritta “ad substantiam” va accertata alla stregua di due criteri: quello oggettivo, correlato al valore del bene che ne è oggetto, quello soggettivo, per il quale si tiene conto delle condizioni economiche del donante. Ne consegue che l'atto di liberalità, per essere considerato di modico valore, non deve mai incidere in modo apprezzabile sul patrimonio del donante” (Cfr. Cass. Civ. Sez. I, sentenza n. 11304 del 30.12.1994) e che “ai fini del riconoscimento del modico valore di una donazione, l'art. 783 cod. civ. non detta criteri rigidi cui ancorare la relativa valutazione, onde il giudizio in proposito è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito la cui valutazione, involgendo un giudizio di fatto, è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivata. Nella specie la Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso il modico valore di una donazione sulla base di un accertamento condotto sotto il profilo oggettivo, in relazione al valore del bene oggetto della donazione in sede considerato, sia sotto il profilo soggettivo, in relazione al fatto che la somma donata costituiva la quasi totalità del risparmio del donante Civ., Sez. II, CP_3 sentenza n. 7913 del 12.6.2001);
Ebbene, nel caso di specie, già l'importo considerato in assoluto, porta ad escludere che si ricada nell'ipotesi della donazione di modico valore;
ad ogni modo anche sotto il profilo soggettivo non può
pagina 3 di 8 ritenersi superata la presunzione sopra evidenziata tenuto conto, da un lato, che non vi è in alcun modo prova dell'esistenza di altre somme pure versate a titolo di regalia a parte convenuta conformi all'importo in questione. DI contro costituisce prova documentale il prelievo ad opera della stessa di importi, anche successivamente all'evento morte occorso a di gran lunga inferiori a Persona_1 tale versamento.
Dall'altro lato, l'ingente esposizione debitoria del de cuius maturata nei confronti di plurimi istituti bancari e dell'Agenzia delle Entrate, attestata tra le altre cose dalla denuncia di successione prodotta consente in ogni caso di escludere che tale importo non fosse di ingente quantità in rapporto al patrimonio dello stesso donante,
Sulla scorta dell'insegnamento del giudice di legittimità, deve, quindi, essere dichiarata la nullità, per difetto della forma solenne dell'atto pubblico ex art. 782 c.c., della donazione avente ad oggetto la somma di euro 40.000,00.
Sul piano delle conseguenze, la nullità della donazione, per effetto della sopravvenuta carenza del titolo giustificativo, comporta che quanto versato costituisca credito ereditario. Il meccanismo di recupero di tali somme alla massa ereditaria non è necessariamente e soltanto quello della imputazione al massa ereditaria, secondo il disposto dell'art. 724, secondo comma, cod. civ.
Secondo la più recente prospettazione avallata dalla Suprema Corte, invero, l'erede “acquista un diritto di credito […] in forza del quale può esperire l'azione di ripetizione pur in pendenza dello stato di indivisione” (C. 28955/2023) atteso che la previsione di cui all'art 724 c.c. suppone, di regola, l'esistenza di una causa di divisione, nella quale sia stato fatto valere il credito di uno dei compartecipi verso gli altri.
Sulla scorta di quanto testé dedotto e tenuto conto della compensazione con quanto riconosciuto a titolo di legato in favore di parte convenuta (euro 30.000,00), quest'ultima è tenuta alla restituzione in favore degli eredi del residuo di euro 10.000,00 oltre interessi legali dalla data della domanda fino al soddisfo.
Non meritevole di accoglimento, di contro, si appalesa l'ulteriore pretesa restitutoria avanzata dagli odierni attori in relazione ai crediti ereditari esistenti al momento del decesso del de cuius ritenuti indebitamente prelevati da parte convenuta su conto intestato esclusivamente al proprio coniuge.
Sul punto occorre rammentare, secondo l'insegnamento più recente e prevalente della Suprema Corte, che “il saldo attivo di un conto corrente bancario, intestato - in regime di comunione legale dei beni pagina 4 di 8 - soltanto ad uno dei coniugi e nel quale siano affluiti proventi dell'attività separata svolta dallo stesso, se ancora sussistente entra a far parte della comunione legale dei beni, ai sensi dell'art. 177, primo comma, lett. c), cod. civ., al momento dello scioglimento della stessa, determinato dalla morte, con la conseguente insorgenza, solo da tale epoca, di una titolarità comune dei coniugi sul predetto saldo;
lo scioglimento attribuisce invero al coniuge superstite una contitolarità propria sulla comunione e, attesa la presunzione di parità delle quote, un diritto proprio, e non ereditario, sulla metà dei frutti e dei proventi residui, già esclusivi del coniuge defunto” (C. 19567/2008).
Logico corollario di quanto testé dedotto è che al momento della morte del coniuge […] l'attivo ereditario, sul quale sono legittimati ad avanzare le proprie pretese gli eredi del de cuius è costituito soltanto dal 50% delle disponibilità bancarie, “pure se intestate al solo "de cuius"” (C. 4393/2011).
Tanto premesso, nel caso di specie, è da ritenersi pienamente legittimata, nei limiti del 50% della quota alla stessa spettante, l'odierna convenuta al prelievo degli importi in questione, non avendo parte attrice allegato né tantomeno provato che gli importi prelevati esorbitassero dalla propria quota di contitolarità da riconoscere in conseguenza del decesso del coniuge.
Inoltre se, in forza del decesso del coniuge, si forma una comunione legale ex art 177 c.c. rispetto alla metà degli importi esistenti e una comunione ereditaria rispetto all'altra quota, la domanda di parte attrice è da ritenersi altresì non meritevole di accoglimento in forza dell'operatività del regime dei rimborsi e delle restituzioni dettato dall'art 192 c.c.
Secondo l'interpretazione fornita dalla Suprema Corte alla citata disposizione, infatti, “I rimborsi e le restituzioni delle somme spettanti in dipendenza dell'amministrazione dei beni comuni […] si effettuano solo al momento dello scioglimento della comunione in funzione della divisione dei beni comuni”
Sino a tale momento, invero, “il coniuge che amministra i beni comuni non amministra beni appartenenti all'altro coniuge […] ma amministra pur sempre beni comuni destinati al mantenimento della famiglia, la quale permane come vincolo”
Ne consegue che in tanto gli odierni attori sono legittimati all'esperimento di azioni volte alla restituzione in quanto la relativa richiesta sia giustificata dalla pretesa di procedere allo scioglimento della comunione ereditaria.
pagina 5 di 8 Nel caso di specie nessuna domanda di divisione ereditaria risulta essere stata formulata di talché è infondata l'ulteriore pretesa oggetto di causa.
Deve infine ritenersi non meritevole di accoglimento la domanda di riduzione per lesione di legittima avanzata in via riconvenzionale dall'odierna convenuta.
Orbene, si rammenta che la domanda per reintegrazione di legittima non è un'azione reale tendente ad ottenere la restituzione di un determinato bene, ma un'azione personale rivolta alla ricostruzione della massa ereditaria (riunione fittizia) ed alla determinazione delle quote disponibili e di riserva, al fine ultimo di reintegrare la quota del legittimario in natura oppure in denaro (Cass. n. 1069/83); essa rappresenta un rimedio giudiziale diretto a rendere inefficace l'atto dispositivo (disposizione testamentaria o atto di donazione) compiuto dal defunto. Gli atti di liberalità soggetti a riduzione, infatti, non sono nulli o annullabili, ma validi, anche se suscettibili di essere resi inoperanti, in tutto o in parte, nei limiti cioè in cui ciò sia reso necessario per l'integrazione della quota di riserva (Cass. n. 25834/08).
Alla luce della suddetta ratio, sottesa all'esperimento dell'azione giudiziaria de qua, l'orientamento giurisprudenziale consolidato ha da sempre imposto, a carico del legittimario asseritamente pretermesso, un onere di allegazione e probatorio particolarmente rigoroso.
In particolare, secondo l'insegnamento unanime della Suprema Corte, il legittimario che proponga l'azione di riduzione ha l'onere di allegare e comprovare entro quali limiti è stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria nonché quello della quota di legittima violata dal de cuius (ex multis C. 20830/2016; C- 1357/2017).
A tal fine, ha l'onere di allegare il valore monetario della consistenza dell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione, provvedendo, altresì, alla detrazione del relictum dei debiti e alla determinazione del valore complessivo del donatum, costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 c.c.); in secondo luogo, e in conseguenza di quanto sopra dedotto, l'attore ha altresì l'onere di determinare con esattezza il valore della quota di legittima violata dal de cuius (C. 14473/11; C. 1331/02).
Solo così facendo può ritenersi assolto l'onere di allegazione e probatorio a carico dell'attore in relazione alla prova rigorosa sia della consistenza dell'asse, sia della conseguente lesione dei suoi diritti.
Nel caso di specie, parte attrice non ha assolto tali oneri probatori, atteso che lo stesso non ha mai specificato quale fosse il valore complessivo dei beni costituenti la massa ereditaria del de pagina 6 di 8 cuius (beni mobili, immobili, somme di denaro e eventuali crediti), né ha indicato la misura entro cui la propria quota di legittima sarebbe stata lesa.
Parte attrice, infatti, si è limitato ad indicare gli immobili (o le quote di proprietà degli stessi) facenti parte dell'asse ereditario senza in alcun modo determinarne il valore monetario e, conseguentemente, senza alcuna determinazione complessiva dell'asse ereditario che tenesse conto del valore degli stessi all'epoca dell'apertura di successione e senza alcuna menzione in merito alla sussistenza o meno di debiti da detrarre.
In particolare, parte attrice allega l'esistenza, all'atto dell'apertura della successione di un immobile sito in Pordenone, nonché di plurimi rapporti di conto corrente senza determinarne il loro valore e i criteri a supporto dello stesso.
Parimenti, con riferimento alle donazioni indicate, parte attrice si limita a riferire in merito al valore “attribuito” ai beni in oggetto senza in alcun modo determinarne il loro valore monetario all'epoca del decesso del de cuius e senza in alcun modo fornire prova documentale degli eventuali parametri determinativi dello stesso.
Inoltre parte attrice omette di determinare, alla luce delle donazioni e del relictum, il valore in termini monetari della quota disponibile e di indicare in che misura, e sulla base di quali calcoli, sia stata concretamente lesa, in termini monetari, la quota di legittima pretesa.
Tale onere di allegazione e prova è stato violato non solo nell'atto introduttivo del giudizio, ma anche nella prima memoria ex art. 171 ter co. 1 c.p.c., con la quale parte attrice avrebbe potuto precisare e modificare le domande già proposte.
In sostanza, l'attore non ha fornito elementi sufficienti per poter stabilire se sia o meno avvenuto, e in quale misura, la lesione della quota di riserva (non è stato indicato quale fosse il valore complessivo del relictum e quello del donatum all'epoca di apertura della successione, l'esatto ammontare della quota di riserva a fronte del concorso degli altri legittimari), ed a tali, plurime, carenze non può ovviarsi con una consulenza tecnica d'ufficio, la quale, non costituendo un mezzo di prova, non può esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume e non può sopperire alla deficienza persino delle mere allegazioni che la legge pone a carico del legittimario che assume di essere stato leso.
Da ciò consegue il rigetto della domanda di parte convenuta.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite. pagina 7 di 8
p.q.m.
il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la nullità della donazione di euro 40.000,00 effettuata da in favore di mediante assegno circolare Persona_1 CP_1 e, per l'effetto, in compensazione parziale con quanto preteso a titolo di legato da condanna quest'ultima alla CP_1 restituzione, in favore degli odierni attori, dell'importo complessivo di euro 10.000,00 oltre interessi al tasso di legge dalla data della domanda fino al soddisfo
- rigetta ogni residua domanda formulata dagli attori
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta da CP_1
- spese compensate
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pordenone, 14 marzo 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 338/2024 promossa da:
C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentato e difeso dall'avv. CASUCCI ROBERTO elettivamente C.F._2 domiciliato presso lo studio dell'avv. CASUCCI ROBERTO
ATTORE/I contro
C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._3
TURRIN LUCA elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. TURRIN LUCA
CONVENUTO/I
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. BORTOLUSSI CP_2 C.F._4
BARBARA elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. BORTOLUSSI BARBARA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 hanno convenuto in giudizio al fine di Parte_2 CP_1 sentirla condannare alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
Hanno dedotto, in fatto, che il de cuius ha donato in Persona_1 vita all'odierna convenuta l'importo di euro 40.000,00 e che, in epoca successiva al decesso, la stessa ha prelevato gli importi esistenti sul conto intestato al coniuge deceduto.
Hanno pertanto ritenuto, in diritto, fondate le domande formulate in quanto affetta da nullità per difetto di forma prescritta ad substantiam con riguardo alla donazione e in quanto non legittimata al prelievo di quanto esistente sul conto del de cuius con riguardo agli ulteriori importi pretesi.
pagina 1 di 8 Si è costituita in giudizio contestando Controparte_1 quanto ex adverso dedotto in ragione della ritenuta lesione della quota di legittima alla stessa spettante e del legato in suo favore esistente a seguito di successione testamentaria.
A seguito di chiamata in causa, si è costituita in giudizio anche contestando la ricostruzione effettuata da parte CP_2 convenuta.
La causa è stata trattenuta in decisione in data odierna, a seguito di discussioen orale ex art 281 sexies c.p.c.
La domanda di parte attrice è parzialmente fondata per i motivi di seguito indicati.
In punto di inquadramento giuridico della fattispecie rappresentata dal versamento di denaro tramite assegno all'odierna convenuta, occorre preliminarmente rammentare che l'assegno costituisce negozio astratto dalla causa sottostante anche nei rapporti diretti tra le parti, di talché deve presumersi come sottostante al titolo cambiario e al titolo di pagamento per assegno la esistenza di un rapporto su cui si fondi rispettivamente la obbligazione o l'ordine, in conseguenza dell'astrazione processuale della causa che, a differenza dell'astrazione materiale, opera anche nei rapporti diretti tra emittente e prenditore e tra girante ed immediato giratario.
Logico corollario di quanto testé dedotto è che, in difetto di un rapporto sottostante al versamento del prezzo, non può operare la esclusione dell'onere di forma, implicitamente disposta, per le donazioni indirette, dall'art. 809 c.c. che, di contro, deve ritenersi riferita alle sole fattispecie negoziali causali, tali cioè che abbiano in sè la causa giustificativa del relativo effetto, come l'acquisto di un bene con danaro proprio a favore del beneficiato, la rimessione del debito, il contratto a favore di terzo, etc, ma non anche si negozi astratti come quelli di emissione o di girata di titoli di credito o di assegni, i quali, in difetto di un rapporto sottostante e quindi in un negozio rispettoso dei requisiti di sostanze e di forma è da ritenersi radicalmente nullo in quanto carente del requisito stabilito dalla legge ad substantiam
In tale caso, invero, è il denaro stesso a costituire il bene di cui il donante ha inteso beneficiare il donatario, posto che il successivo reimpiego da parte di quest'ultimo della somma ricevuta non ha alcun rilievo, essendo estraneo alla previsione del donante.
Ciò posto, nel caso di specie, costituisce circostanza incontestata e documentalmente provata il versamento, in vita, ad opera del de cuius di assegno di euro 40.000,00 in favore dell'odierna Persona_1 convenuta.
Così come costituisce circostanza incontestata che tale versamento non sia avvenuto in esecuzione di un rapporto sottostante inquadrabile nelle sopra richiamate fattispecie di cui all'art 809
pagina 2 di 8 c.c. di talché è da ritenersi che l'arricchimento in questione sia da considerarsi effetto diretto della disposizione effettuata in vita da
. Persona_1
Esclusa, pertanto l'esenzione dall'onere di forma prevista nelle fattispecie sopra richiamate, sono da ritenersi parimenti prive di pregio le ulteriori contestazioni formulate da parte convenuta in punto di corretto inquadramento della presente dazione di denaro.
In primo luogo, è da ritenersi del tutto irrilevante l'asserita qualificabilità della stessa alla stregua di “dono tra fidanzati”, a cui avrebbe fatto seguito il matrimonio contratto tra il de cuius e l'odierna convenuta.
Sul punto è sufficiente rammentare che, secondo l'insegnamento giurisprudenziale prevalente, “I doni tra fidanzati non sono equiparabili ne' alle liberalità in occasione di servizi, ne' alle donazioni fatte in segno tangibile di speciale riconoscenza per i servizi resi in precedenza dal donatario, ne' alle liberalità d'uso, ma costituiscono vere e proprie donazioni, come tali soggette ai requisiti di sostanza e di forma previsti dal codice” (C. 1260/1994
).
Parimenti infondata è l'ulteriore pretesa di parte convenuta di voler considerare comunque valida l'attribuzione in parola in ragione della sua qualificazione alla stregua di una donazione di modico valore.
Occorre infatti evidenziare, per quanto concerne l'asserito “modico valore della donazione”, che, secondo la prevalente giurisprudenza,
“la donazione di modico valore (art. 783 cod. civ.) per la quale non si richiede la forma scritta “ad substantiam” va accertata alla stregua di due criteri: quello oggettivo, correlato al valore del bene che ne è oggetto, quello soggettivo, per il quale si tiene conto delle condizioni economiche del donante. Ne consegue che l'atto di liberalità, per essere considerato di modico valore, non deve mai incidere in modo apprezzabile sul patrimonio del donante” (Cfr. Cass. Civ. Sez. I, sentenza n. 11304 del 30.12.1994) e che “ai fini del riconoscimento del modico valore di una donazione, l'art. 783 cod. civ. non detta criteri rigidi cui ancorare la relativa valutazione, onde il giudizio in proposito è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito la cui valutazione, involgendo un giudizio di fatto, è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivata. Nella specie la Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso il modico valore di una donazione sulla base di un accertamento condotto sotto il profilo oggettivo, in relazione al valore del bene oggetto della donazione in sede considerato, sia sotto il profilo soggettivo, in relazione al fatto che la somma donata costituiva la quasi totalità del risparmio del donante Civ., Sez. II, CP_3 sentenza n. 7913 del 12.6.2001);
Ebbene, nel caso di specie, già l'importo considerato in assoluto, porta ad escludere che si ricada nell'ipotesi della donazione di modico valore;
ad ogni modo anche sotto il profilo soggettivo non può
pagina 3 di 8 ritenersi superata la presunzione sopra evidenziata tenuto conto, da un lato, che non vi è in alcun modo prova dell'esistenza di altre somme pure versate a titolo di regalia a parte convenuta conformi all'importo in questione. DI contro costituisce prova documentale il prelievo ad opera della stessa di importi, anche successivamente all'evento morte occorso a di gran lunga inferiori a Persona_1 tale versamento.
Dall'altro lato, l'ingente esposizione debitoria del de cuius maturata nei confronti di plurimi istituti bancari e dell'Agenzia delle Entrate, attestata tra le altre cose dalla denuncia di successione prodotta consente in ogni caso di escludere che tale importo non fosse di ingente quantità in rapporto al patrimonio dello stesso donante,
Sulla scorta dell'insegnamento del giudice di legittimità, deve, quindi, essere dichiarata la nullità, per difetto della forma solenne dell'atto pubblico ex art. 782 c.c., della donazione avente ad oggetto la somma di euro 40.000,00.
Sul piano delle conseguenze, la nullità della donazione, per effetto della sopravvenuta carenza del titolo giustificativo, comporta che quanto versato costituisca credito ereditario. Il meccanismo di recupero di tali somme alla massa ereditaria non è necessariamente e soltanto quello della imputazione al massa ereditaria, secondo il disposto dell'art. 724, secondo comma, cod. civ.
Secondo la più recente prospettazione avallata dalla Suprema Corte, invero, l'erede “acquista un diritto di credito […] in forza del quale può esperire l'azione di ripetizione pur in pendenza dello stato di indivisione” (C. 28955/2023) atteso che la previsione di cui all'art 724 c.c. suppone, di regola, l'esistenza di una causa di divisione, nella quale sia stato fatto valere il credito di uno dei compartecipi verso gli altri.
Sulla scorta di quanto testé dedotto e tenuto conto della compensazione con quanto riconosciuto a titolo di legato in favore di parte convenuta (euro 30.000,00), quest'ultima è tenuta alla restituzione in favore degli eredi del residuo di euro 10.000,00 oltre interessi legali dalla data della domanda fino al soddisfo.
Non meritevole di accoglimento, di contro, si appalesa l'ulteriore pretesa restitutoria avanzata dagli odierni attori in relazione ai crediti ereditari esistenti al momento del decesso del de cuius ritenuti indebitamente prelevati da parte convenuta su conto intestato esclusivamente al proprio coniuge.
Sul punto occorre rammentare, secondo l'insegnamento più recente e prevalente della Suprema Corte, che “il saldo attivo di un conto corrente bancario, intestato - in regime di comunione legale dei beni pagina 4 di 8 - soltanto ad uno dei coniugi e nel quale siano affluiti proventi dell'attività separata svolta dallo stesso, se ancora sussistente entra a far parte della comunione legale dei beni, ai sensi dell'art. 177, primo comma, lett. c), cod. civ., al momento dello scioglimento della stessa, determinato dalla morte, con la conseguente insorgenza, solo da tale epoca, di una titolarità comune dei coniugi sul predetto saldo;
lo scioglimento attribuisce invero al coniuge superstite una contitolarità propria sulla comunione e, attesa la presunzione di parità delle quote, un diritto proprio, e non ereditario, sulla metà dei frutti e dei proventi residui, già esclusivi del coniuge defunto” (C. 19567/2008).
Logico corollario di quanto testé dedotto è che al momento della morte del coniuge […] l'attivo ereditario, sul quale sono legittimati ad avanzare le proprie pretese gli eredi del de cuius è costituito soltanto dal 50% delle disponibilità bancarie, “pure se intestate al solo "de cuius"” (C. 4393/2011).
Tanto premesso, nel caso di specie, è da ritenersi pienamente legittimata, nei limiti del 50% della quota alla stessa spettante, l'odierna convenuta al prelievo degli importi in questione, non avendo parte attrice allegato né tantomeno provato che gli importi prelevati esorbitassero dalla propria quota di contitolarità da riconoscere in conseguenza del decesso del coniuge.
Inoltre se, in forza del decesso del coniuge, si forma una comunione legale ex art 177 c.c. rispetto alla metà degli importi esistenti e una comunione ereditaria rispetto all'altra quota, la domanda di parte attrice è da ritenersi altresì non meritevole di accoglimento in forza dell'operatività del regime dei rimborsi e delle restituzioni dettato dall'art 192 c.c.
Secondo l'interpretazione fornita dalla Suprema Corte alla citata disposizione, infatti, “I rimborsi e le restituzioni delle somme spettanti in dipendenza dell'amministrazione dei beni comuni […] si effettuano solo al momento dello scioglimento della comunione in funzione della divisione dei beni comuni”
Sino a tale momento, invero, “il coniuge che amministra i beni comuni non amministra beni appartenenti all'altro coniuge […] ma amministra pur sempre beni comuni destinati al mantenimento della famiglia, la quale permane come vincolo”
Ne consegue che in tanto gli odierni attori sono legittimati all'esperimento di azioni volte alla restituzione in quanto la relativa richiesta sia giustificata dalla pretesa di procedere allo scioglimento della comunione ereditaria.
pagina 5 di 8 Nel caso di specie nessuna domanda di divisione ereditaria risulta essere stata formulata di talché è infondata l'ulteriore pretesa oggetto di causa.
Deve infine ritenersi non meritevole di accoglimento la domanda di riduzione per lesione di legittima avanzata in via riconvenzionale dall'odierna convenuta.
Orbene, si rammenta che la domanda per reintegrazione di legittima non è un'azione reale tendente ad ottenere la restituzione di un determinato bene, ma un'azione personale rivolta alla ricostruzione della massa ereditaria (riunione fittizia) ed alla determinazione delle quote disponibili e di riserva, al fine ultimo di reintegrare la quota del legittimario in natura oppure in denaro (Cass. n. 1069/83); essa rappresenta un rimedio giudiziale diretto a rendere inefficace l'atto dispositivo (disposizione testamentaria o atto di donazione) compiuto dal defunto. Gli atti di liberalità soggetti a riduzione, infatti, non sono nulli o annullabili, ma validi, anche se suscettibili di essere resi inoperanti, in tutto o in parte, nei limiti cioè in cui ciò sia reso necessario per l'integrazione della quota di riserva (Cass. n. 25834/08).
Alla luce della suddetta ratio, sottesa all'esperimento dell'azione giudiziaria de qua, l'orientamento giurisprudenziale consolidato ha da sempre imposto, a carico del legittimario asseritamente pretermesso, un onere di allegazione e probatorio particolarmente rigoroso.
In particolare, secondo l'insegnamento unanime della Suprema Corte, il legittimario che proponga l'azione di riduzione ha l'onere di allegare e comprovare entro quali limiti è stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria nonché quello della quota di legittima violata dal de cuius (ex multis C. 20830/2016; C- 1357/2017).
A tal fine, ha l'onere di allegare il valore monetario della consistenza dell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione, provvedendo, altresì, alla detrazione del relictum dei debiti e alla determinazione del valore complessivo del donatum, costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 c.c.); in secondo luogo, e in conseguenza di quanto sopra dedotto, l'attore ha altresì l'onere di determinare con esattezza il valore della quota di legittima violata dal de cuius (C. 14473/11; C. 1331/02).
Solo così facendo può ritenersi assolto l'onere di allegazione e probatorio a carico dell'attore in relazione alla prova rigorosa sia della consistenza dell'asse, sia della conseguente lesione dei suoi diritti.
Nel caso di specie, parte attrice non ha assolto tali oneri probatori, atteso che lo stesso non ha mai specificato quale fosse il valore complessivo dei beni costituenti la massa ereditaria del de pagina 6 di 8 cuius (beni mobili, immobili, somme di denaro e eventuali crediti), né ha indicato la misura entro cui la propria quota di legittima sarebbe stata lesa.
Parte attrice, infatti, si è limitato ad indicare gli immobili (o le quote di proprietà degli stessi) facenti parte dell'asse ereditario senza in alcun modo determinarne il valore monetario e, conseguentemente, senza alcuna determinazione complessiva dell'asse ereditario che tenesse conto del valore degli stessi all'epoca dell'apertura di successione e senza alcuna menzione in merito alla sussistenza o meno di debiti da detrarre.
In particolare, parte attrice allega l'esistenza, all'atto dell'apertura della successione di un immobile sito in Pordenone, nonché di plurimi rapporti di conto corrente senza determinarne il loro valore e i criteri a supporto dello stesso.
Parimenti, con riferimento alle donazioni indicate, parte attrice si limita a riferire in merito al valore “attribuito” ai beni in oggetto senza in alcun modo determinarne il loro valore monetario all'epoca del decesso del de cuius e senza in alcun modo fornire prova documentale degli eventuali parametri determinativi dello stesso.
Inoltre parte attrice omette di determinare, alla luce delle donazioni e del relictum, il valore in termini monetari della quota disponibile e di indicare in che misura, e sulla base di quali calcoli, sia stata concretamente lesa, in termini monetari, la quota di legittima pretesa.
Tale onere di allegazione e prova è stato violato non solo nell'atto introduttivo del giudizio, ma anche nella prima memoria ex art. 171 ter co. 1 c.p.c., con la quale parte attrice avrebbe potuto precisare e modificare le domande già proposte.
In sostanza, l'attore non ha fornito elementi sufficienti per poter stabilire se sia o meno avvenuto, e in quale misura, la lesione della quota di riserva (non è stato indicato quale fosse il valore complessivo del relictum e quello del donatum all'epoca di apertura della successione, l'esatto ammontare della quota di riserva a fronte del concorso degli altri legittimari), ed a tali, plurime, carenze non può ovviarsi con una consulenza tecnica d'ufficio, la quale, non costituendo un mezzo di prova, non può esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume e non può sopperire alla deficienza persino delle mere allegazioni che la legge pone a carico del legittimario che assume di essere stato leso.
Da ciò consegue il rigetto della domanda di parte convenuta.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite. pagina 7 di 8
p.q.m.
il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la nullità della donazione di euro 40.000,00 effettuata da in favore di mediante assegno circolare Persona_1 CP_1 e, per l'effetto, in compensazione parziale con quanto preteso a titolo di legato da condanna quest'ultima alla CP_1 restituzione, in favore degli odierni attori, dell'importo complessivo di euro 10.000,00 oltre interessi al tasso di legge dalla data della domanda fino al soddisfo
- rigetta ogni residua domanda formulata dagli attori
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta da CP_1
- spese compensate
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pordenone, 14 marzo 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
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