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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 11/06/2025, n. 935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 935 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 1137/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento promosso con ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio depositato in data 05/03/2025 da:
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, come da procura speciale allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Alessia
Telesi (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Treviso;
C.F._2
- RICORRENTE -
contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._3
rappresentato e difeso, giusta procura telematicamente allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv. Monica Carraro (C.F. ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._4
studio in Padova;
- RESISTENTE -
Conclusioni delle parti
I coniugi concludono come da memoria ex art. 473bis.17 cod. proc. civ. del 05/05/2025.
________________________________________________________________________________________________
1 Tribunale di Treviso – R.G. n. 1137/2025 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con il ricorso in epigrafe riportato rappresentava di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario con in data 16/09/2006; che dall'unione nascevano due figli: Controparte_1
il 06/10/2011 e il 14/02/2013; che su ricorso congiunto dei coniugi, il Tribunale Per_1 Per_2
di Treviso, nel procedimento rubricato al n. 1006/2023, con sentenza n. 1330/2023 pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che, essendo aumentate le esigenze di vita dei minori, vi era l'esigenza di rideterminare l'assegno di mantenimento previsto in sede di divorzio.
Esposte quindi le mutate circostanze concludeva chiedendo un aumento dell'assegno, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, a carico del resistente.
Si costituiva in data 30/04/2025 il resistente contestando la domanda di Controparte_1
revisione delle condizioni economiche avanzata dalla ricorrente.
Illustrata la propria versione dei fatti, rassegnava le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione.
Veniva fissata per la data del 03/06/2025 l'udienza di prima comparizione delle parti, ma nelle more, i procuratori delle stesse depositavano in data 08/05/2025 memoria ex art. 473bis.17 cod.
proc. civ. con rassegnate conclusioni congiunte.
Pertanto, il Giudice, con decreto del 13/05/2025, revocava l'udienza in presenza e fissava termine per il deposito di note scritte in sostituzione, che venivano depositate dalle parti in data 14 e 15
maggio 2025.
Il Giudice, quindi, con successiva ordinanza ex art. 127ter cod. proc. civ., dato atto delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, tratteneva la causa in decisione e si riservava di riferire al Collegio.
1. La domanda è fondata e deve essere accolta. Infatti, le condizioni concordate tra le parti sono congrue e non presentano profili di illegittimità.
2. Le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti, attese le conclusioni congiunte rassegnate dalle stesse.
________________________________________________________________________________________________
2 Tribunale di Treviso – R.G. n. 1137/2025
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a modifica della sentenza di divorzio n. 1330/2023 dell'11/07/2023 e pubblicata il 24/07/2023, emessa dal Tribunale di Treviso all'esito del procedimento n. R.G. 1006/2023, così provvede:
1) Il signor verserà alla signora quale contributo per il Controparte_1 Parte_1
mantenimento dei figli e l'importo mensile di € 500,00 (cinquecento/00) - €. Per_1 Per_2
250,00 (duecentocinquanta/00) per ciascun figlio - sino al mese di agosto 2025, dal mese di settembre 2025 il contributo per il mantenimento dei figli sarà versato nella misura di €. 650,00
(seicentocinquanta/00) - €. 325,00 (trecentoventicinque/00) per ciascun figlio. Detto assegno verrà
pagato entro il giorno 20 (venti) di ciascun mese e sarà annualmente aggiornato secondo gli indici
ISTAT.
2) L'assegno unico per i figli continuerà ad essere percepito interamente dalla signora Pt_1
[...]
3) Le spese straordinarie nell'interesse dei figli, così come disciplinate dal Protocollo per il processo di famiglia del 01.12.2016 vigente presso il Tribunale di Treviso (quali le spese mediche,
scolastiche ed extrascolastiche, ecc.) siano ripartite tra i genitori nella misura del 50 % ciascuno, tali spese saranno liquidate sulla base della relativa documentazione (che verrà esibita anche a mezzo e-
mail o whatsapp) ed entro il 10 del mese successivo dovranno essere corrisposte o rimborsate al genitore che le avrà integralmente anticipate.
4) I genitori dovranno rispettivamente informarsi sull'educazione dei figli e Per_1 Per_2
sulle condizioni di salute, nonché su ogni altro problema di particolare importanza. Le decisioni di maggiore interesse per i figli saranno concordate preventivamente tra i genitori, anche a mezzo mail o messaggio whatsapp.
5) Le parti sin da ora prestano acquiescenza all'emananda sentenza.
6) Spese compensate.
Così deciso in Treviso, 09/06/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
________________________________________________________________________________________________
3 Tribunale di Treviso – R.G. n. 1137/2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 1137/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento promosso con ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio depositato in data 05/03/2025 da:
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, come da procura speciale allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Alessia
Telesi (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Treviso;
C.F._2
- RICORRENTE -
contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._3
rappresentato e difeso, giusta procura telematicamente allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv. Monica Carraro (C.F. ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._4
studio in Padova;
- RESISTENTE -
Conclusioni delle parti
I coniugi concludono come da memoria ex art. 473bis.17 cod. proc. civ. del 05/05/2025.
________________________________________________________________________________________________
1 Tribunale di Treviso – R.G. n. 1137/2025 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con il ricorso in epigrafe riportato rappresentava di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario con in data 16/09/2006; che dall'unione nascevano due figli: Controparte_1
il 06/10/2011 e il 14/02/2013; che su ricorso congiunto dei coniugi, il Tribunale Per_1 Per_2
di Treviso, nel procedimento rubricato al n. 1006/2023, con sentenza n. 1330/2023 pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che, essendo aumentate le esigenze di vita dei minori, vi era l'esigenza di rideterminare l'assegno di mantenimento previsto in sede di divorzio.
Esposte quindi le mutate circostanze concludeva chiedendo un aumento dell'assegno, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, a carico del resistente.
Si costituiva in data 30/04/2025 il resistente contestando la domanda di Controparte_1
revisione delle condizioni economiche avanzata dalla ricorrente.
Illustrata la propria versione dei fatti, rassegnava le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione.
Veniva fissata per la data del 03/06/2025 l'udienza di prima comparizione delle parti, ma nelle more, i procuratori delle stesse depositavano in data 08/05/2025 memoria ex art. 473bis.17 cod.
proc. civ. con rassegnate conclusioni congiunte.
Pertanto, il Giudice, con decreto del 13/05/2025, revocava l'udienza in presenza e fissava termine per il deposito di note scritte in sostituzione, che venivano depositate dalle parti in data 14 e 15
maggio 2025.
Il Giudice, quindi, con successiva ordinanza ex art. 127ter cod. proc. civ., dato atto delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, tratteneva la causa in decisione e si riservava di riferire al Collegio.
1. La domanda è fondata e deve essere accolta. Infatti, le condizioni concordate tra le parti sono congrue e non presentano profili di illegittimità.
2. Le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti, attese le conclusioni congiunte rassegnate dalle stesse.
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2 Tribunale di Treviso – R.G. n. 1137/2025
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a modifica della sentenza di divorzio n. 1330/2023 dell'11/07/2023 e pubblicata il 24/07/2023, emessa dal Tribunale di Treviso all'esito del procedimento n. R.G. 1006/2023, così provvede:
1) Il signor verserà alla signora quale contributo per il Controparte_1 Parte_1
mantenimento dei figli e l'importo mensile di € 500,00 (cinquecento/00) - €. Per_1 Per_2
250,00 (duecentocinquanta/00) per ciascun figlio - sino al mese di agosto 2025, dal mese di settembre 2025 il contributo per il mantenimento dei figli sarà versato nella misura di €. 650,00
(seicentocinquanta/00) - €. 325,00 (trecentoventicinque/00) per ciascun figlio. Detto assegno verrà
pagato entro il giorno 20 (venti) di ciascun mese e sarà annualmente aggiornato secondo gli indici
ISTAT.
2) L'assegno unico per i figli continuerà ad essere percepito interamente dalla signora Pt_1
[...]
3) Le spese straordinarie nell'interesse dei figli, così come disciplinate dal Protocollo per il processo di famiglia del 01.12.2016 vigente presso il Tribunale di Treviso (quali le spese mediche,
scolastiche ed extrascolastiche, ecc.) siano ripartite tra i genitori nella misura del 50 % ciascuno, tali spese saranno liquidate sulla base della relativa documentazione (che verrà esibita anche a mezzo e-
mail o whatsapp) ed entro il 10 del mese successivo dovranno essere corrisposte o rimborsate al genitore che le avrà integralmente anticipate.
4) I genitori dovranno rispettivamente informarsi sull'educazione dei figli e Per_1 Per_2
sulle condizioni di salute, nonché su ogni altro problema di particolare importanza. Le decisioni di maggiore interesse per i figli saranno concordate preventivamente tra i genitori, anche a mezzo mail o messaggio whatsapp.
5) Le parti sin da ora prestano acquiescenza all'emananda sentenza.
6) Spese compensate.
Così deciso in Treviso, 09/06/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
________________________________________________________________________________________________
3 Tribunale di Treviso – R.G. n. 1137/2025