Ordinanza cautelare 26 maggio 2022
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 26/06/2025, n. 12669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12669 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2025
N. 12669/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04825/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4825 del 2022, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Sabrina Callina e Roberto Beretta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della Difesa, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, il Comando Legione Carabinieri Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comando Gen Arma Cc, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della Scheda Valutativa – Documento Caratteristico n. d'ordine -OMISSIS- relativo al servizio prestato dal ricorrente per il periodo dal 2.9.2020 all'8.8.2021 comunicata in data 9.2.2022, con firma di presa visione da parte del Car. -OMISSIS-;
nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali o collegati anteriori e successivi, ancorché non conosciuti dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 maggio 2025 il dott. Sergio Occhionero e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con l’odierno ricorso il carabiniere in f.v. -OMISSIS-, attualmente in servizio presso il Comando Stazione Carabinieri di Roma – Tor de’ Cenci, ha impugnato la Scheda Valutativa, avente numero d’ordine 08 del documento caratteristico, relativa al periodo 2.9.2020 – 8.8.2021, redatta dal Comandante della Stazione Carabinieri di Monte Compatri, presso la quale il ricorrente era in servizio nel su indicato periodo: il provvedimento, comunicato all’interessato in data 9.2.2022, reca “ qualifica finale ‘inferiore alla media’” ( cfr. ricorso introduttivo, pag. 3).
2. Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di gravame così rubricati:
I. Violazione dell’art. 1 DPR 213/2002 e ssmmii – Eccesso di potere – Sviamento di potere – Violazione art. 97 Cost principio di imparzialità – Eccesso di potere – Sviamento della causa tipica;
II. Eccesso di potere - Insufficienti motivazioni - Manifesta illogicità e irragionevolezza
In estrema sintesi, il ricorrente deduce, con il primo motivo, il vizio di eccesso di potere “ nella sua forma dello sviamento della causa tipica riferibile alle schede di Valutazione dei militari ” (cfr. ricorso, pag. 9): al riguardo l’interessato ha rappresentato di esser stato, sin dal suo arrivo presso la Stazione Carabinieri di Monte Compatri, vittima di condotte vessatorie e violente perpetrate in suo danno dal Comandante di Stazione, nei confronti del quale il ricorrente ha riferito di aver sporto anche una denuncia-querela, in seguito ad un episodio occorso in data 5.7.2021, “ per le violenze subite e i maltrattamenti ” ( cfr. ricorso, pag. 5). Il ricorrente lamenta pertanto che tali vicende non avrebbero consentito al Comandante di Stazione, che ebbe a redigere e sottoscrivere il gravato provvedimento, “ di valutare il Car. -OMISSIS-con la necessaria serenità d’animo… cosicché la discrezionalità, pur attribuita ai superiori nell’attività valutativa, si è trasformata in evidente eccesso di potere per sviamento della causa/funzione tipica dell’atto ” (cfr. ricorso, pag. 6).
Con il medesimo mezzo il ricorrente si duole anche del fatto che dalla comparazione tra la scheda valutativa impugnata e quella relativa al precedente periodo di valutazione, risalente ad appena un anno prima, “ si evidenziano, invero, numerose incongruenze considerando che esse delineano anche un peggioramento in quelli che sono tratti distintivi della personalità e, quindi, rispetto ai quali ben difficilmente un soggetto può avere così significative modifiche ”. Ed analoghe immotivate incongruenze emergerebbero, ad avviso del ricorrente, anche nei giudizi racchiusi nelle due schede valutative; sul punto nel ricorso si evidenzia “ come nel giudizio – che troviamo nella parte IV della scheda valutativa - il Car. -OMISSIS-da “Giovane carabiniere di discreti requisiti morali, dotato di un bagaglio professionale in via di formazione”, oltre che “Militare di comuni requisiti complessivi e qualità morali, militari e di carattere” diventa, senza motivazione alcuna “Carabiniere di insufficienti requisiti militari e di carattere ”: al riguardo il ricorrente ha osservato che “ requisiti militari e di carattere che, si ritiene, facciano parte dell’essere specifico di un soggetto e quindi se esistono nell’anno 2020 non si dissolvono nel corso dell’anno successivo ”.
Con il secondo mezzo il ricorrente deduce che il provvedimento impugnato debba ritenersi viziato da eccesso di potere, motivazione insufficiente e manifesta illogicità e irragionevolezza, “ atteso che tutte le valutazioni espresse nella scheda del 4.10.2021 risultano apodittiche e non supportate da alcuna motivazione con la conseguenza che esse sono assolutamente irragionevoli ed illogiche, oltre che manifestamente infondate ” (cfr. ricorso introduttivo, pag. 9).
Al riguardo, il ricorrente aggiunge di non sapere “ quali siano i motivi che hanno portato all’abbassamento delle qualità che vengono prese in considerazione nelle schede di valutazione ”, evidenziando che tutte le qualità oggetto di scrutinio nella scheda di valutazione impugnata “ hanno subito una flessione nel corso dell’anno immediatamente successivo alle valutazione del 18.9.2020”: ne consegue, ad avviso del ricorrente, che sebbene un “ soggetto è suscettibile di oscillazioni nel corso della sua carriere professionale ” nel caso di specie “ una riduzione drastica riferita a tutte le sue qualità non può considerarsi aderente alla realtà, ma costituisce frutto di irragionevole e immotivata valutazione ”.
3. Nell’interesse delle Amministrazioni intimate si è costituita in giudizio l’Avvocatura Generale dello Stato che, in data 19.5.2022, ha versato in atti documentazione relativa ai fatti di causa.
4. All’esito della camera di consiglio del 25.5.2022 il Tribunale, con ordinanza n. 3342/2022 ha respinto l’istanza cautelare avanzata in via incidentale dalla parte ricorrente per mancanza di sufficienti profili di fumus boni iuris.
5. In vista dell’udienza pubblica del 23 maggio 2025 le parti hanno depositato degli scritti di replica.
6. E alla udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 23 maggio 2025, una volta sentiti i difensori come da verbale in atti, la causa è stata infine trattenuta per la decisione.
7. Preliminarmente il Collegio deve scrutinare l’eccezione di tardività della memoria depositata dalla parte resistente in data 12.5.2025.
L’eccezione è fondata, essendo stata la suddetta memoria depositata oltre il termine normativamente previsto per il deposito degli scritti di replica dall’art. 73 comma 1 c.p.a..
8. Venendo al merito del ricorso, il Collegio ritiene che quest’ultimo non sia meritevole di accoglimento, per le ragioni che di seguito saranno illustrate.
9. È in primis infondato il primo motivo di ricorso, atteso che il ricorrente non ha fornito alcuna prova delle condotte vessatorie e violente che sarebbero state perpetrate in suo danno dal Comandante della Stazione di Monte Compatri, che ebbe a redigere e sottoscrivere la scheda valutativa impugnata, né del fatto che, in conseguenza degli episodi descritti, il suddetto Ufficiale non avrebbe potuto redigere la detta scheda “ con la necessaria serenità d’animo ”. Sicché il motivo si appalesa, sotto tale profilo, sorretto da asserzioni generiche e apodittiche.
Il Collegio rileva inoltre che non costituiscono ex se prove utili alla tesi ricorsuale né il referto medico in atti, nel quale la causa dell’evento ivi certificato (“ schiaffo sulla guancia ”), risalente al 5.7.2021, è genericamente indicato come “ aggressione ”, né la messaggistica intercorsa tra il ricorrente e il Comandante di Stazione.
Infine, non giova alla prospettazione del ricorrente l’allegata denuncia-querela che quest’ultimo ha sporto nei confronti del suo superiore gerarchico per i reati “ per le violenze subite e i maltrattamenti ”, non avendo parte ricorrente rappresentato o documentato alcunché circa gli esiti o quanto meno gli sviluppi procedimentali, in sede penale, delle vicende oggetto della suddetta denuncia.
Il primo motivo di ricorso è, pertanto, destituito di fondamento.
10. La seconda censura articolata nel primo motivo di gravame e l’intero secondo motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente, involgendo entrambi un medesimo profilo di doglianza: in essi infatti il ricorrente si duole del deficit motivazionale, della irragionevolezza ed illogicità che caratterizzano le valutazioni formulate nella scheda valutativa impugnata nonché della carenza motivazionale e della non intellegibilità dell’ “ abbassamento ” dei giudizi ivi formulati rispetto a quelli racchiusi nella scheda valutativa afferente al precedente periodo.
11. Anche tali doglianze sono prive di fondamento.
11.1. il Collegio osserva introduttivamente che, in ambito militare, i giudizi formulati dai superiori gerarchici mediante le schede valutative sono espressione di ampia discrezionalità tecnica, risolvendosi in una analitica valutazione delle capacità e delle attitudini proprie della vita militare del singolo scrutinando. Tali giudizi, dunque, sono soggetti ad un sindacato estrinseco da parte del giudice amministrativo (sfornito in questa materia di giurisdizione estesa al merito, limitata ai tassativi casi di cui all’art. 134 c.p.a., come ribadito dalla sentenza del Consiglio di Stato, adunanza plenaria, 27 aprile 2015, n. 5), con la conseguenza che le censure rivolte nei loro confronti, impingendo direttamente nel merito dell’azione amministrativa, sono inammissibili, salvo il limite della abnormità (sotto il profilo dell’arbitrarietà, dell’irrazionalità manifesta e dell’evidente travisamento dei fatti), che, peraltro, spetta al ricorrente dimostrare (cfr., ex aliis, Consiglio di Stato, sez. IV, sentenze 9 dicembre 2020, n. 7780, 16 gennaio 2019, n. 407, 14 febbraio 2018, n. 947, 9 marzo 2011, n. 1519).
11.2. Tanto delineato a livello generale, si rileva che, nel caso di specie, l’analisi della scheda valutativa impugnata non evidenzia alcuna illegittimità, né vi sono abnormità inficianti l’esercizio della discrezionalità tecnica, giacché:
a) nessuna contraddittorietà sussiste tra le schede impugnate e le precedenti, atteso che non si tratta né di atti inseriti in una sequenza procedimentale, né tantomeno connessi o funzionalmente collegati tra loro secondo un criterio logico. Ogni valutazione, invero, è autonoma dall’altra, riguardando differenti segmenti temporali di carriera e concentrandosi esclusivamente sul rendimento del militare in relazione al periodo di riferimento, senza poter esaminare vicende pregresse, oggetto di diversi apprezzamenti confluiti in altre schede (cfr., ex multis , Consiglio di Stato, sezione II, sentenza 12 dicembre 2019, n. 8456; Consiglio di Stato, sezione III, decisione 1° giugno 2010, n. 4655; Consiglio di Stato, sezione IV, decisione 7 giugno 2005, n. 2897);
b) le doti e le capacità attitudinali di un militare non si mantengono necessariamente immutate negli anni, sicché le diversificazioni dei giudizi riferiti a differenti periodi oggetto di valutazione costituiscono evenienza fisiologica, con la conseguenza che la loro variazione non costituisce di per sé indice di eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà (cfr., ex aliis, Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 26 aprile 2019, n. 2674, e Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 7 luglio 2011, n. 4076);
c) la cadenza periodica delle valutazioni e la conseguente autonomia dei relativi giudizi costituiscono le linee portanti di un sistema al cui interno il pur comprensibile affidamento del militare in ordine alla conservazione dei livelli di classifica in precedenza raggiunti recede rispetto all’interesse pubblico cui è finalizzata la verifica, da ravvisarsi, in base della normativa primaria e secondaria del settore, nel monitoraggio continuo della qualità del servizio prestato in relazione ad elementi presupposti (soggettivi, ma anche oggettivi) necessariamente non rigidi ed immutabili ( cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. I bis, sentenza n. 20619/2024).
11.3. Tanto premesso, il Collegio rileva, innanzitutto, che la mera difformità tra i giudizi espressi nella scheda valutativa impugnata rispetto a quelli racchiusi nella scheda afferente al periodo precedente non può costituire ex se , ed alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, vizio di illegittimità della scheda valutativa gravata.
11.4. Inoltre, le doglianze in esame sono del tutto generiche quanto all’evocato vulnus motivazionale e si appalesano prive di qualsivoglia allegazione debitamente circostanziata circa la sussistenza di un profilo di abnormità, di erroneità o di irragionevolezza idoneo a rivelare un esercizio illegittimo dell’ampia discrezionalità che caratterizza le valutazioni in disamina, che appaiono invero sorrette da adeguata motivazione.
12. Deve essere infine respinta la censura secondo cui l’Ufficiale - Comandante della Stazione di Monte Compatri - che ebbe a redigere la scheda valutativa impugnata avrebbe dovuto “ astenersi dal giudizio ”: il Collegio evidenzia che trattasi di una doglianza del tutto generica nonché priva di pregio alla luce delle considerazioni - già espresse in occasione dello scrutinio del primo motivo di ricorso - in ordine alla consistenza delle allegazioni del ricorrente circa gli episodi che sarebbero stati perpetrati in suo danno dal predetto Ufficiale e che fonderebbero la lamentata violazione del dovere di astensione.
13. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, in conclusione, il ricorso deve essere respinto, stante l’infondatezza della totalità delle censure in esso articolate.
14. Le spese processuali, sussistendone le eccezionali ragioni previste dalla legge, possono essere infine integralmente compensate tra le parti costituite in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e i terzi.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
Sergio Occhionero, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sergio Occhionero | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.