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Sentenza 17 aprile 2024
Sentenza 17 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 17/04/2024, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione famiglia
N. R.G. 52/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Manuela Morrone Presidente
Giusi Ianni Giudice
Maria Giovanna De Marco Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio instaurato da
, C.F. , con Parte_1 C.F._1
l'Avv. PORTO ROSSELLA
Nei confronti di
, C.F. con l'Avv. Controparte_1 C.F._2
PORTO FRANCESCO
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, il resistente si è associato alle predette conclusioni. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in data 28/09/1985, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Domanico trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Domanico al n. 7 parte II Serie A dell'anno 1985. Dalla unione sono nati due figli, entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti.
La ricorrente chiedeva la pronuncia del divorzio, con conferma delle condizioni di separazione, ossia assegnazione della casa coniugale alla signora , che si impegna a corrispondere il relativo canone di Pt_1
locazione.
SI costituiva il resistente, aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio nei termini indicati dalla ricorrente.
La domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1 dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Il collegio prende atto dell'accordo tra le parti relativamente alla assegnazione della casa coniugale ed all'impegno della signora a Pt_1
corrispondere l'intero canone di locazione.
Le spese di lite possono essere compensate, visto il comportamento processuale delle parti.
P.Q.M.
Pag. 2 di 3 Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 17/04/2024.
La Presidente est.
Manuela Morrone
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione famiglia
N. R.G. 52/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Manuela Morrone Presidente
Giusi Ianni Giudice
Maria Giovanna De Marco Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio instaurato da
, C.F. , con Parte_1 C.F._1
l'Avv. PORTO ROSSELLA
Nei confronti di
, C.F. con l'Avv. Controparte_1 C.F._2
PORTO FRANCESCO
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, il resistente si è associato alle predette conclusioni. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in data 28/09/1985, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Domanico trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Domanico al n. 7 parte II Serie A dell'anno 1985. Dalla unione sono nati due figli, entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti.
La ricorrente chiedeva la pronuncia del divorzio, con conferma delle condizioni di separazione, ossia assegnazione della casa coniugale alla signora , che si impegna a corrispondere il relativo canone di Pt_1
locazione.
SI costituiva il resistente, aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio nei termini indicati dalla ricorrente.
La domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1 dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Il collegio prende atto dell'accordo tra le parti relativamente alla assegnazione della casa coniugale ed all'impegno della signora a Pt_1
corrispondere l'intero canone di locazione.
Le spese di lite possono essere compensate, visto il comportamento processuale delle parti.
P.Q.M.
Pag. 2 di 3 Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 17/04/2024.
La Presidente est.
Manuela Morrone
Pag. 3 di 3