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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 24/03/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R. G. N. 95/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. PAOLO RAMPINI Presidente dott. Giuseppe BERSANI Giudice Relatore dott. Martina BIANCHI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado al n. 95/2025 RG. VG. promossa da
, codice fiscale , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. ALESSANDRA RAVERA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ricorrente
e
, codice fiscale , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
27/03/1965, rappresentata e difesa dall'avv. ALESSANDRA RAVERA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
ricorrente
con l'intervento del Pubblico Ministero - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Alessandria;
oggetto: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4 Le parti hanno depositato conclusioni congiunte come di seguito riportate:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Alessandria:
- Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso contratto dai coniugi
e in SA BO (AL) in data 24-06-1994. Parte_1 Controparte_1
- Ordinare al competente Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle prescritte annotazioni e trascrizioni (Atto n. 6/parte II/ Serie A).
Disporre altresì quanto segue:
1) i figli continueranno a vivere nella casa ex coniugale, con la madre, fino alla vendita della stessa.
Poi decideranno se trasferirsi con la madre od andare a vivere con il padre mantenendo comunque con lo stesso una costante frequentazione, come attualmente;
2) i coniugi contribuiranno al mantenimento dei figli, qualora necessario, in proporzione alle proprie entrate;
3) il padre continuerà a frequentare liberamente i figli e gli stessi decideranno se continuare a vivere con la madre o trasferirsi presso l'abitazione del padre oppure andare a vivere da soli;
4) i coniugi dichiarano di avere già risolto ogni altra pendenza economica fra di loro e di non avere pretese economiche l'uno verso l'altro ad eccezione di quelle relative alla vendita dell'immobile coniugale.”
Svolgimento del processo
Con ricorso congiunto gli odierni ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio concordatario in
SA OR (AL) in data 24/06/1994 (trascritto nei registri di Stato Civile del Comune al n. 1, parte II, serie A, anno 1994);
dalla loro unione sono nati (10/02/1999) e (08/01/2003), oggi maggiorenni ed Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti, e non vi sono altri figli naturali, legittimati o adottivi;
in data 02/02/2018, con decreto di omologa RG n. 3897/2017, il Tribunale di Alessandria omologava le condizioni proposte dai coniugi;
dal giorno della separazione, i coniugi non si sono più riuniti ed è cessata tra loro ogni comunione spirituale e materiale.
sulla scorta di tali premesse ed in presenza dei requisiti di cui alla legge n. 898/1970, i coniugi rassegnavano le conclusioni in epigrafe riportate.
Con note scritte in data 19/02/2025 i coniugi confermavano di non volersi riconciliare ed insistevano nelle conclusioni e condizioni di cui al ricorso congiunto, rinunciando altresì alla comparizione pagina 2 di 4 personale.
Motivi della decisione
La domanda proposta congiuntamente da entrambi i coniugi deve essere accolta.
I coniugi, come risulta dal provvedimento di omologa prodotto (Tribunale di Alessandria, RG. N.
3897/2017, Decreto del 02/02/2018), si sono separati consensualmente nel 2018 e da tale data non si sono più riconciliati.
Nel caso concreto, pertanto, ricorrono le condizioni previste dall'art. 3, comma 2, lett. b), della legge
898/1970 per la pronuncia di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Avendo i coniugi già risolto ogni questione tra loro in essere all'epoca del matrimonio ed essendo i figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti, non vi sono condizioni su cui provvedere.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
dichiara
la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario in SA OR (AL) in data
24/06/1994, trascritto nei registri di Stato Civile del Comune al n. 1, parte II, serie A, anno 1994.
ordina
all'Ufficiale dello Stato Civile di SA OR (AL) di procedere all'annotazione della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (anno 1994, n. 1, parte II, serie A).
prende atto
degli ulteriori accordi tra le parti:
1) i figli continueranno a vivere nella casa ex coniugale, con la madre, fino alla vendita della stessa. Poi decideranno se trasferirsi con la madre od andare a vivere con il padre mantenendo comunque con lo stesso una costante frequentazione, come attualmente;
2) i coniugi contribuiranno al mantenimento dei figli maggiorenne ed economicamente autosufficienti, qualora necessario, in proporzione alle proprie entrate;
3) il padre continuerà a frequentare liberamente i figli e gli stessi decideranno se continuare a vivere con la madre o trasferirsi presso l'abitazione del padre oppure andare a vivere da soli;
4) i coniugi dichiarano di avere già risolto ogni altra pendenza economica fra di loro e di non avere pretese economiche l'uno verso l'altro ad eccezione di quelle relative alla vendita dell'immobile pagina 3 di 4 coniugale.
Spese compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, lì 04 febbraio 2025
Il Giudice relatore
Dott. Giuseppe BERSANI
Il Presidente
Dott. Paolo Rampini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. PAOLO RAMPINI Presidente dott. Giuseppe BERSANI Giudice Relatore dott. Martina BIANCHI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado al n. 95/2025 RG. VG. promossa da
, codice fiscale , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. ALESSANDRA RAVERA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ricorrente
e
, codice fiscale , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
27/03/1965, rappresentata e difesa dall'avv. ALESSANDRA RAVERA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
ricorrente
con l'intervento del Pubblico Ministero - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Alessandria;
oggetto: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4 Le parti hanno depositato conclusioni congiunte come di seguito riportate:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Alessandria:
- Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso contratto dai coniugi
e in SA BO (AL) in data 24-06-1994. Parte_1 Controparte_1
- Ordinare al competente Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle prescritte annotazioni e trascrizioni (Atto n. 6/parte II/ Serie A).
Disporre altresì quanto segue:
1) i figli continueranno a vivere nella casa ex coniugale, con la madre, fino alla vendita della stessa.
Poi decideranno se trasferirsi con la madre od andare a vivere con il padre mantenendo comunque con lo stesso una costante frequentazione, come attualmente;
2) i coniugi contribuiranno al mantenimento dei figli, qualora necessario, in proporzione alle proprie entrate;
3) il padre continuerà a frequentare liberamente i figli e gli stessi decideranno se continuare a vivere con la madre o trasferirsi presso l'abitazione del padre oppure andare a vivere da soli;
4) i coniugi dichiarano di avere già risolto ogni altra pendenza economica fra di loro e di non avere pretese economiche l'uno verso l'altro ad eccezione di quelle relative alla vendita dell'immobile coniugale.”
Svolgimento del processo
Con ricorso congiunto gli odierni ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio concordatario in
SA OR (AL) in data 24/06/1994 (trascritto nei registri di Stato Civile del Comune al n. 1, parte II, serie A, anno 1994);
dalla loro unione sono nati (10/02/1999) e (08/01/2003), oggi maggiorenni ed Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti, e non vi sono altri figli naturali, legittimati o adottivi;
in data 02/02/2018, con decreto di omologa RG n. 3897/2017, il Tribunale di Alessandria omologava le condizioni proposte dai coniugi;
dal giorno della separazione, i coniugi non si sono più riuniti ed è cessata tra loro ogni comunione spirituale e materiale.
sulla scorta di tali premesse ed in presenza dei requisiti di cui alla legge n. 898/1970, i coniugi rassegnavano le conclusioni in epigrafe riportate.
Con note scritte in data 19/02/2025 i coniugi confermavano di non volersi riconciliare ed insistevano nelle conclusioni e condizioni di cui al ricorso congiunto, rinunciando altresì alla comparizione pagina 2 di 4 personale.
Motivi della decisione
La domanda proposta congiuntamente da entrambi i coniugi deve essere accolta.
I coniugi, come risulta dal provvedimento di omologa prodotto (Tribunale di Alessandria, RG. N.
3897/2017, Decreto del 02/02/2018), si sono separati consensualmente nel 2018 e da tale data non si sono più riconciliati.
Nel caso concreto, pertanto, ricorrono le condizioni previste dall'art. 3, comma 2, lett. b), della legge
898/1970 per la pronuncia di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Avendo i coniugi già risolto ogni questione tra loro in essere all'epoca del matrimonio ed essendo i figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti, non vi sono condizioni su cui provvedere.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
dichiara
la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario in SA OR (AL) in data
24/06/1994, trascritto nei registri di Stato Civile del Comune al n. 1, parte II, serie A, anno 1994.
ordina
all'Ufficiale dello Stato Civile di SA OR (AL) di procedere all'annotazione della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (anno 1994, n. 1, parte II, serie A).
prende atto
degli ulteriori accordi tra le parti:
1) i figli continueranno a vivere nella casa ex coniugale, con la madre, fino alla vendita della stessa. Poi decideranno se trasferirsi con la madre od andare a vivere con il padre mantenendo comunque con lo stesso una costante frequentazione, come attualmente;
2) i coniugi contribuiranno al mantenimento dei figli maggiorenne ed economicamente autosufficienti, qualora necessario, in proporzione alle proprie entrate;
3) il padre continuerà a frequentare liberamente i figli e gli stessi decideranno se continuare a vivere con la madre o trasferirsi presso l'abitazione del padre oppure andare a vivere da soli;
4) i coniugi dichiarano di avere già risolto ogni altra pendenza economica fra di loro e di non avere pretese economiche l'uno verso l'altro ad eccezione di quelle relative alla vendita dell'immobile pagina 3 di 4 coniugale.
Spese compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, lì 04 febbraio 2025
Il Giudice relatore
Dott. Giuseppe BERSANI
Il Presidente
Dott. Paolo Rampini
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