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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/05/2025, n. 2817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2817 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
VERBALE DI CAUSA
Numero di Ruolo RG 954 / 2022
All'udienza del 28/05/2025 le parti hanno discusso la causa e precisato le conclusioni, come da verbale telematico depositato in atti.
Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc, depositandola telematicamente, in allegato al presente verbale.
Catania 28/05/2025
Il G.I.
Dott.ssa Giada Maria Patanè
1
N. R.G. 954/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giada Maria Patane
ha pronunciato la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES CPC
nella causa civile iscritta al n. r.g. 954/2022 promossa da:
, nata a [...], il [...], ed residente in CP_1 Parte_1
Riposto, Via S.11 Cosentini, n. 10/L, CF. , elettivamente C.F._1
domiciliato in Randazzo, P.zza Municipio , presso lo studio dell'Avv. Ludovico Del
Campo che lo difende giusta procura in atti di causa;
ATTORE/I
contro
FU (C.F. ), CP_2 Persona_1 C.F._2 CP_3
FU (C.F. ), FU Persona_1 C.F._3 Per_1 Per_1
(C.F. ; GI FU MI SO (C.F.
[...] C.F._4
), FU MI SO (C.F. C.F._5 Pt_2
), (C.F. ) C.F._6 CP_4 C.F._7 [...]
(C.F. ), (C.F. CP_5 C.F._8 Controparte_6
2 ), e C.F. ; C.F._9 CP_7 C.F._10
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
All'udienza del 28.05.2025, parte attrice ha concluso e discusso come in verbale telematico. Il G.I. si è ritirato in Camera di Consiglio, adottando, all'esito, il presente provvedimento depositato telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato sia per pubblici proclami che a mani, parte attrice ha citato in giudizio i convenuti per ottenere la declaratoria di acquisto per usucapione del tratto di terreno, sito nel Comune di Maletto, c/da Roccaro, individuato al catasto terreni al fg. 2 part.lla 151 e al fg. 3 part.lla 116.
In particolare, parte attrice espone di avere posseduto uti dominus tale tratto di terreno,
insieme al di lei fratello, nato a [...] il [...], deceduto in Persona_2
Biancavilla, il 01.03.2021, non coniugato e senza figli, da oltre 20 anni, in modo pacifico, continuo, esclusivo, ininterrotto e indisturbato, senza alcuna richiesta di rivendica da parte di terzi.
Dopo aver svolto attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la decisione.
In via preliminare va dichiarata la contumacia dei convenuti, i quali, benchè
regolarmente citati, non hanno curato di costituirsi.
Nel merio la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Ai fini dell'applicazione dell'istituto dell'usucapione, è necessario che sussistano i suoi elementi costitutivi, cioè l'esistenza di un “corpus”, inteso come disponibilità materiale ed esclusiva del bene, accompagnata dall' “animus possidendi”, corrispondente
3 all'esercizio del diritto di proprietà, che si protragga per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione. Pertanto, chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro,
non solo del corpus, ma anche dell'animus (Cass. 28 gennaio 2000 n. 975).
Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato, attraverso un' attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene, non essendo al riguardo sufficienti, atti, soltanto, di gestione consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale. L' “animus possidendi” può, eventualmente, essere desunto in via presuntiva dal “corpus possessionis”, se lo svolgimento di attività corrispondenti all' esercizio del diritto dominicale, è già di per sé indicativo dell'intento, in colui che la compie, di avere la cosa come propria (Cass. 6944/1999)
Orbene, nella fattispecie in esame, parte attrice ha dato prova della sussistenza dei requisiti sopra richiesti per l'usucapione.
Infatti dall'espletata prova per testi, è emerso che i fratelli e dopo la morte di CP_1
avvenuta nel 2021, l'odierna attrice, da oltre vent'anni si occupano Persona_2
dei terreni oggetto di causa, in quanto hanno provveduto a recintarli, chiudendoli con un cancello di rete metallica fermato da un lucchetto, nonché hanno provveduto a coltivarli con alberi da frutto e ortaggi.
In particolare, la S.C. sull'usucapione dei fondi a destinazione agricola ha precisato quanto segue: “In relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non
4 è sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera
coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale
fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non
esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento
del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur
essendo possibile in astratto per colui che invochi l'accertamento
dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo conseguire senza limiti la prova
dell'esercizio del possesso "uti dominus" del bene, la prova dell'intervenuta recinzione
del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del
possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in
termini di "ius excludendi alios" e, dunque, di possederlo come proprietario
escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto . (Cass.
1796/2022)
Nella fattispecie in esame, parte attrice ha dimostrato, per come dichiarato dal teste
, disinteressato, di avere provveduto a realizzare una recinzione di rete Tes_1
metallica, chiusa da un lucchetto, al fine di delimitare i terreni oggetto di causa.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, la domanda va accolta e va dichiarata in favore dell'attrice l'usucapione dei terreni oggetto di causa.
Considerato che i convenuti sono rimasti contumaci, le spese vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara l'usucapione a favore dell'attrice, Pt_3
5
[...] , delle particelle censite al catasto terreni del Comune di Maletto, Parte_1
C.da Roccaro, al foglio 2, part.lla 151 e fg. 3, part.lla 116.
Dispone che la presente sentenza venga trascritta nei pubblici registri immobiliari,
esonerando il Conservatore da ogni responsabilità.
Dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Catania, il 28/05/2025
Il GIUDICE
dott.ssa Giada Maria Patanè
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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