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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 25/09/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. 637/2024+ 639/24 RG Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
Il giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Natalia Fiorello ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 637/2024 R.G. Lav. promossa da:
, nato a [...], il [...], residente in [...]
Valdarello n°14, C.F. rappresentato e difeso per procura C.F._1 speciale a margine del iulia Negri presso studio e persona della quale elegge domicilio in Mondovì, P.zza Santa Maria Maggiore n. 8, RICORRENTE contro
Controparte_1
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1 ente d via Roma n. 14, presso lo studio degli avv.ti CP_1
Alberto Manfredi e Corrado Bertoni ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in via Roma n. 14, giusta procura in calce alla comparsa di CP_1 costituzione. CONVENUTO oggetto: Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha adito il Tribunale esponendo di essere stato assunto con Pt_2 contratto a indeterminato presso l' di Corso Controparte_1 CP_1 Francia n. 14/c, in qualità di tecnico del Comitato Paritetico Territoriale, con applicazione del CCNL EDILIZIA E INDUSTRIA, attualmente inquadrato al V livello con decorrenza dal 01.01.2023, come da busta paga che produceva;
lamentava di essere stato oggetto di molteplici comportamenti vessatori da parte del datore di lavoro ( e cioè malamente apostrofato dalla sig.ra Pt_3 illegittimamente trasferito, non correttamente retribuito, oggetto di procedi disciplinari infondati) e in ultimo di essere stato oggetto di due distinti procedimenti disciplinari (relativi alla contestazione del 19 settembre 23 ed a quella del 23 ottobre 23) culminati entrambi con la comminazione della sanzione del licenziamento disciplinare, entrambi datati 14 novembre 23. Pertanto depositava due autonomi ricorsi, successivamente riuniti, per accertare la nullità dei licenziamenti o, in subordine, la illegittimità degli stessi, con i consequenziali provvedimenti e quindi rassegnando le seguenti conclusioni
“Dichiarare nullo sia il licenziamento che le sanzioni disciplinari comminate al sig.
con lettera in data 14.11.2023 per i motivi esposti e conseguentemente Pt_2 re all' , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 con sede in Corso Francia n. 14/C, c.f. , la reintegrazione del CP_1 P.IVA_1 ricorrente n o di lavoro e la condanna al del danno subito dal lavoratore oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti. In via subordinata Dichiarare l'illegittimità sia del licenziamento che delle sanzioni comminate al sig.
con lettera in data 14.11.2023 per mancanza di giusta causa o giustificato Pt_2 motivo soggettivo con condanna dell in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con sed Francia n. 14/C, c.f. CP_1
, alle conseguenze previste dalla legge. P.IVA_1
Condannarsi l' in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con rso Francia n. 14/C, c.f. , alla CP_1 P.IVA_1 corresponsione a favore del ricorrente dell'indennità dovuta per il mancato rispetto del periodo di preavviso previsto dal CCNL applicabile al caso di specie, ed al rimborso della giornata di ferie illegittimamente conteggiata. Con il favore delle spese del presente giudizio e del t.c”
Il convenuto si costituiva resistendo alle domande ed allegando che il ricorrente, effettivamente attinto da due procedimenti disciplinari culminati entrambi con la comminazione della sanzione del licenziamento disciplinare (entrambi del 14 novembre 2023), avrebbe dovuto impugnare tempestivamente ciascun licenziamento al fine di ottenere tutela con riferimento ad entrambi i licenziamenti, autonomi uno dall'altro, richiamando all'uopo la giurisprudenza della Suprema Corte: “Il datore di lavoro, qualora abbia già intimato al lavoratore il licenziamento per una determinata causa o motivo, può legittimamente intimargli un secondo licenziamento, fondato su una diversa causa o motivo, restando quest'ultimo del tutto autonomo e distinto rispetto al primo. Ne consegue che entrambi gli atti di recesso sono in sé astrattamente idonei a raggiungere lo scopo della risoluzione del rapporto, dovendosi ritenere il secondo licenziamento produttivo di effetti solo nel caso in cui venga riconosciuto invalido o inefficace il precedente.” (Cassazione civile, sez.
2 lav., 04/01/2019, n. 79); eccepiva poi la decadenza per mancata impugnativa dei licenziamenti e conseguente inammissibilità dei ricorsi.
La causa era decisa sulla base delle prove documentali in atti
Si osserva.
Il collegio condivide la affermazione del convenuto per la quale, essendo stati comminati due licenziamenti, per due diverse contestazioni disciplinari, ogni licenziamento è autonomo come “insegnato” dalla giurisprudenza al cui orientamento l'ufficio non può che aderire facendolo proprio.
Ed invero l''art. 6 della l. n. 604 del 1966 dispone che “Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta”; nel caso risulta per tabulas che il 12.12.2023, il ricorrente aveva inviato via pec due missive di impugnativa dei due licenziamenti- docc da 9 a 12- , ma che tali missive recavano la sola firma del difensore del lavoratore e non quella del sig. ; sul punto è pacifica e consolidata la giurisprudenza della Suprema Pt_2
Corte: a di licenziamento individuale, l'impugnativa ex art. 6 della l. n. 604 del 1966 costituisce un atto negoziale dispositivo e formale che può essere posto in essere unicamente dal lavoratore (oltre che dall'associazione sindacale, cui quest'ultimo aderisca, in forza del rapporto di rappresentanza "ex lege"), da un suo rappresentante munito di specifica procura scritta o da un terzo, ancorché avvocato o procuratore legale, sprovvisto di procura, il cui operato venga successivamente ratificato dal lavoratore medesimo, sempre che la ratifica rivesta la forma scritta e sia portata a conoscenza del datore di lavoro prima della scadenza del termine di ses-santa giorni per impugnare” (Cassazione civile, sez. lav., 28/09/2018, n. 23603). “In tema di licenziamento individuale, l'impugnativa che - secondo il disposto dell'art. 6 della legge n. 604 del 1966 - deve es-sere proposta dal lavoratore a pena di decadenza entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'atto di recesso del datore di lavoro, costituisce un atto negoziale dispositivo e formale (essendo richiesta la forma scritta ad substantiam) che può essere posto in essere unicamente dal lavoratore medesimo, da un rappresentante del primo munito di specifica procura scritta e quindi anche da un terzo, ancorché avvocato o procuratore legale sprovvisto di procura, il cui operato venga successivamente ratificato dal lavoratore sempre che tale ratifica rivesta la forma scritta e - come l'impugnativa - sia comunicata o notificata al datore di lavoro prima della scadenza del suddetto termine di decadenza.” (Cassazione civile, sez. lav., 23/04/2014, n. 9182).
Dello stesso tenore la giurisprudenza di merito: “Qualora l'impugnazione del licenziamento risulti sottoscritta in proprio da persona diversa dal lavoratore, quale l'avvocato, la relativa procura o la successiva ratifica dell'operato del difensore, rilasciate dal lavoratore, devono rivestire forma scritta ed essere portate tempestivamente a conoscenza del datore di lavoro nel termine di decadenza di 60 giorni ex art. 6, l. n. 604/1966. Qualora infatti non risulti né venga dedotto in giudizio che tale procura o la ratifica successiva siano state portate a conoscenza del datore nel prescritto termine di 60 giorni, gli atti in questione non interrompono il citato termine e il lavoratore potrà sentirsi dichiarare inammissibile il ricorso per intervenuta decadenza ai sensi dell'art 6 L. n. 604/66.” (Tribunale di Milano 27 gennaio 2018).
Non può però non darsi atto che in giudizio il ricorrente ha prodotto una missiva di impugnativa (doc. n. 37) che risulta regolarmente sottoscritta anche dal sig.
. Pt_2
La giustificazione fornita dal difensore del ricorrente e che testualmente si riporta
3 (“ Dette lettere sono state inoltrate all' tramite pec in copia scansionata ove, però, CP_1 non è stato rilevato l'inchiostro di colore blu con il quale il sig. aveva sottoscritto entrambe Pt_2 le missive.
Il legale esponente non si è avveduto del problema relativo allo scanner se non alcuni mesi dopo e, con l'intervento di un tecnico, ha modificato le impostazioni in modo da ottenere file di dimensioni contenute, utili ai fini dei depositi telematici, senza incorrere nell'eventualità di non rilevare tutti gli elementi dei documenti scansionati.
Per tale motivo nella copia scansionata delle lettere e delle relative ricevute di attestazione e consegna, prodotte in atti, risulta impressa anche la sottoscrizione del sig. si ripete Persona_1 in quanto presente su entrambe le missive prima dell'invio delle medesime.
Solo con il deposito della comparsa di costituzione avversaria il legale scrivente si è avveduto dell'errore tecnico relativo alla scansione”. ) si commenta da sola e non paiono necessarie considerazioni per rilevarne la assoluta non credibilità.
Infine, quanto alle prodotte procure al difensore per l'impugnativa del licenziamento (doc. 21 e 26 ricorrente) si rileva che solo la procura del 23.10.23 - prodotta sub 26- appare rilevante, in quanto relativa alla contestazione disciplinare del 19 settembre, mentre l'altra procura, prodotta sub 21, si riferisce a precedente contestazione disciplinare del 28 luglio 2023 estranea all'oggetto di causa.
Conclusivamente, per il licenziamento 14.11.23 relativo alla contestazione disciplinare del 19.9.23, sebbene l'impugnazione non rechi la firma del , la Pt_2 procura al difensore di cui a doc 26 comporta che l'impugnazione si ace nella forma.
Tuttavia, subentrato il 2° licenziamento anch'esso del 14.11.23, ma relativo alla contestazione del 23.10.23, formalmente regolare, la pacifica mancanza di sottoscrizione del nella lettera di impugnazione e la mancanza di procura Pt_2 anteriormente rilasciata al difensore per abilitarlo alla impugnazione, rende del tutto inefficace l'impugnativa del (secondo) licenziamento per mancanza di sottoscrizione del lavoratore;
tale licenziamento è quindi idoneo a determinare la cessazione del rapporto di lavoro del . Pt_2
La decisione assume quindi valore assorbente relativamente ad ogni altra domanda o eccezione del ricorrente.
Spese come da soccombenza liquidate come in dispositivo secondo il DM 147/22d l
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione;
Dichiara inammissibile il ricorso Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 3.809,00 oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali.
Cuneo, 24 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Natalia Fiorello
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
Il giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Natalia Fiorello ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 637/2024 R.G. Lav. promossa da:
, nato a [...], il [...], residente in [...]
Valdarello n°14, C.F. rappresentato e difeso per procura C.F._1 speciale a margine del iulia Negri presso studio e persona della quale elegge domicilio in Mondovì, P.zza Santa Maria Maggiore n. 8, RICORRENTE contro
Controparte_1
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1 ente d via Roma n. 14, presso lo studio degli avv.ti CP_1
Alberto Manfredi e Corrado Bertoni ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in via Roma n. 14, giusta procura in calce alla comparsa di CP_1 costituzione. CONVENUTO oggetto: Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha adito il Tribunale esponendo di essere stato assunto con Pt_2 contratto a indeterminato presso l' di Corso Controparte_1 CP_1 Francia n. 14/c, in qualità di tecnico del Comitato Paritetico Territoriale, con applicazione del CCNL EDILIZIA E INDUSTRIA, attualmente inquadrato al V livello con decorrenza dal 01.01.2023, come da busta paga che produceva;
lamentava di essere stato oggetto di molteplici comportamenti vessatori da parte del datore di lavoro ( e cioè malamente apostrofato dalla sig.ra Pt_3 illegittimamente trasferito, non correttamente retribuito, oggetto di procedi disciplinari infondati) e in ultimo di essere stato oggetto di due distinti procedimenti disciplinari (relativi alla contestazione del 19 settembre 23 ed a quella del 23 ottobre 23) culminati entrambi con la comminazione della sanzione del licenziamento disciplinare, entrambi datati 14 novembre 23. Pertanto depositava due autonomi ricorsi, successivamente riuniti, per accertare la nullità dei licenziamenti o, in subordine, la illegittimità degli stessi, con i consequenziali provvedimenti e quindi rassegnando le seguenti conclusioni
“Dichiarare nullo sia il licenziamento che le sanzioni disciplinari comminate al sig.
con lettera in data 14.11.2023 per i motivi esposti e conseguentemente Pt_2 re all' , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 con sede in Corso Francia n. 14/C, c.f. , la reintegrazione del CP_1 P.IVA_1 ricorrente n o di lavoro e la condanna al del danno subito dal lavoratore oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti. In via subordinata Dichiarare l'illegittimità sia del licenziamento che delle sanzioni comminate al sig.
con lettera in data 14.11.2023 per mancanza di giusta causa o giustificato Pt_2 motivo soggettivo con condanna dell in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con sed Francia n. 14/C, c.f. CP_1
, alle conseguenze previste dalla legge. P.IVA_1
Condannarsi l' in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con rso Francia n. 14/C, c.f. , alla CP_1 P.IVA_1 corresponsione a favore del ricorrente dell'indennità dovuta per il mancato rispetto del periodo di preavviso previsto dal CCNL applicabile al caso di specie, ed al rimborso della giornata di ferie illegittimamente conteggiata. Con il favore delle spese del presente giudizio e del t.c”
Il convenuto si costituiva resistendo alle domande ed allegando che il ricorrente, effettivamente attinto da due procedimenti disciplinari culminati entrambi con la comminazione della sanzione del licenziamento disciplinare (entrambi del 14 novembre 2023), avrebbe dovuto impugnare tempestivamente ciascun licenziamento al fine di ottenere tutela con riferimento ad entrambi i licenziamenti, autonomi uno dall'altro, richiamando all'uopo la giurisprudenza della Suprema Corte: “Il datore di lavoro, qualora abbia già intimato al lavoratore il licenziamento per una determinata causa o motivo, può legittimamente intimargli un secondo licenziamento, fondato su una diversa causa o motivo, restando quest'ultimo del tutto autonomo e distinto rispetto al primo. Ne consegue che entrambi gli atti di recesso sono in sé astrattamente idonei a raggiungere lo scopo della risoluzione del rapporto, dovendosi ritenere il secondo licenziamento produttivo di effetti solo nel caso in cui venga riconosciuto invalido o inefficace il precedente.” (Cassazione civile, sez.
2 lav., 04/01/2019, n. 79); eccepiva poi la decadenza per mancata impugnativa dei licenziamenti e conseguente inammissibilità dei ricorsi.
La causa era decisa sulla base delle prove documentali in atti
Si osserva.
Il collegio condivide la affermazione del convenuto per la quale, essendo stati comminati due licenziamenti, per due diverse contestazioni disciplinari, ogni licenziamento è autonomo come “insegnato” dalla giurisprudenza al cui orientamento l'ufficio non può che aderire facendolo proprio.
Ed invero l''art. 6 della l. n. 604 del 1966 dispone che “Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta”; nel caso risulta per tabulas che il 12.12.2023, il ricorrente aveva inviato via pec due missive di impugnativa dei due licenziamenti- docc da 9 a 12- , ma che tali missive recavano la sola firma del difensore del lavoratore e non quella del sig. ; sul punto è pacifica e consolidata la giurisprudenza della Suprema Pt_2
Corte: a di licenziamento individuale, l'impugnativa ex art. 6 della l. n. 604 del 1966 costituisce un atto negoziale dispositivo e formale che può essere posto in essere unicamente dal lavoratore (oltre che dall'associazione sindacale, cui quest'ultimo aderisca, in forza del rapporto di rappresentanza "ex lege"), da un suo rappresentante munito di specifica procura scritta o da un terzo, ancorché avvocato o procuratore legale, sprovvisto di procura, il cui operato venga successivamente ratificato dal lavoratore medesimo, sempre che la ratifica rivesta la forma scritta e sia portata a conoscenza del datore di lavoro prima della scadenza del termine di ses-santa giorni per impugnare” (Cassazione civile, sez. lav., 28/09/2018, n. 23603). “In tema di licenziamento individuale, l'impugnativa che - secondo il disposto dell'art. 6 della legge n. 604 del 1966 - deve es-sere proposta dal lavoratore a pena di decadenza entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'atto di recesso del datore di lavoro, costituisce un atto negoziale dispositivo e formale (essendo richiesta la forma scritta ad substantiam) che può essere posto in essere unicamente dal lavoratore medesimo, da un rappresentante del primo munito di specifica procura scritta e quindi anche da un terzo, ancorché avvocato o procuratore legale sprovvisto di procura, il cui operato venga successivamente ratificato dal lavoratore sempre che tale ratifica rivesta la forma scritta e - come l'impugnativa - sia comunicata o notificata al datore di lavoro prima della scadenza del suddetto termine di decadenza.” (Cassazione civile, sez. lav., 23/04/2014, n. 9182).
Dello stesso tenore la giurisprudenza di merito: “Qualora l'impugnazione del licenziamento risulti sottoscritta in proprio da persona diversa dal lavoratore, quale l'avvocato, la relativa procura o la successiva ratifica dell'operato del difensore, rilasciate dal lavoratore, devono rivestire forma scritta ed essere portate tempestivamente a conoscenza del datore di lavoro nel termine di decadenza di 60 giorni ex art. 6, l. n. 604/1966. Qualora infatti non risulti né venga dedotto in giudizio che tale procura o la ratifica successiva siano state portate a conoscenza del datore nel prescritto termine di 60 giorni, gli atti in questione non interrompono il citato termine e il lavoratore potrà sentirsi dichiarare inammissibile il ricorso per intervenuta decadenza ai sensi dell'art 6 L. n. 604/66.” (Tribunale di Milano 27 gennaio 2018).
Non può però non darsi atto che in giudizio il ricorrente ha prodotto una missiva di impugnativa (doc. n. 37) che risulta regolarmente sottoscritta anche dal sig.
. Pt_2
La giustificazione fornita dal difensore del ricorrente e che testualmente si riporta
3 (“ Dette lettere sono state inoltrate all' tramite pec in copia scansionata ove, però, CP_1 non è stato rilevato l'inchiostro di colore blu con il quale il sig. aveva sottoscritto entrambe Pt_2 le missive.
Il legale esponente non si è avveduto del problema relativo allo scanner se non alcuni mesi dopo e, con l'intervento di un tecnico, ha modificato le impostazioni in modo da ottenere file di dimensioni contenute, utili ai fini dei depositi telematici, senza incorrere nell'eventualità di non rilevare tutti gli elementi dei documenti scansionati.
Per tale motivo nella copia scansionata delle lettere e delle relative ricevute di attestazione e consegna, prodotte in atti, risulta impressa anche la sottoscrizione del sig. si ripete Persona_1 in quanto presente su entrambe le missive prima dell'invio delle medesime.
Solo con il deposito della comparsa di costituzione avversaria il legale scrivente si è avveduto dell'errore tecnico relativo alla scansione”. ) si commenta da sola e non paiono necessarie considerazioni per rilevarne la assoluta non credibilità.
Infine, quanto alle prodotte procure al difensore per l'impugnativa del licenziamento (doc. 21 e 26 ricorrente) si rileva che solo la procura del 23.10.23 - prodotta sub 26- appare rilevante, in quanto relativa alla contestazione disciplinare del 19 settembre, mentre l'altra procura, prodotta sub 21, si riferisce a precedente contestazione disciplinare del 28 luglio 2023 estranea all'oggetto di causa.
Conclusivamente, per il licenziamento 14.11.23 relativo alla contestazione disciplinare del 19.9.23, sebbene l'impugnazione non rechi la firma del , la Pt_2 procura al difensore di cui a doc 26 comporta che l'impugnazione si ace nella forma.
Tuttavia, subentrato il 2° licenziamento anch'esso del 14.11.23, ma relativo alla contestazione del 23.10.23, formalmente regolare, la pacifica mancanza di sottoscrizione del nella lettera di impugnazione e la mancanza di procura Pt_2 anteriormente rilasciata al difensore per abilitarlo alla impugnazione, rende del tutto inefficace l'impugnativa del (secondo) licenziamento per mancanza di sottoscrizione del lavoratore;
tale licenziamento è quindi idoneo a determinare la cessazione del rapporto di lavoro del . Pt_2
La decisione assume quindi valore assorbente relativamente ad ogni altra domanda o eccezione del ricorrente.
Spese come da soccombenza liquidate come in dispositivo secondo il DM 147/22d l
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione;
Dichiara inammissibile il ricorso Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 3.809,00 oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali.
Cuneo, 24 settembre 2025
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