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Sentenza 6 settembre 2025
Sentenza 6 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 06/09/2025, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Maria Elena Del Forno Presidente
2) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
3) Dott. Francesco Bruno Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 656\2024 RG, vertente
TRA
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
in qualità di eredi del de cuius elettivamente Parte_5 Persona_1
domiciliati in Omignano Scalo (SA), alla via Nazionale n. 49, presso lo studio dell'avv. Antonio
Santoro, che li rappresenta e difende come da procure conferite su fogli separati in calce all'atto di appello;
APPELLANTI
E
1 con sede in Mogliano Veneto (TV), in persona dei suoi legali Controparte_1
rappresentanti p.t., dott. e dott. (giusta procura notarile Controparte_2 Controparte_3
alle liti per atto del notaio in Treviso del 18\12\2014, rep. n. Persona_2
186905, racc. 30367), quale impresa designata pe il FONDO di GARANZIA per le VITTIME
della STRADA-FGVS per la Regione Campania, rappresentata e difesa dall'avv. Fortuna
Sessa, presso il cui studio, in Fisciano (SA), alla via Gen. C. Nastri n. 17, è elettivamente domiciliata;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 5466/2023, pubblicata in data 4\12\2023 dal
IB di Salerno;
in materia di risarcimento del danno per morte da circolazione stradale;
CONCLUSIONI: come rassegnate dalle parti nelle comparse conclusionali ex art. 352 c.p.c. e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 8/05/2025 (cfr. note di trattazione scritta in atti).
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 31\05\2024, Parte_1 Pt_2
, e , in proprio e nella qualità
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
di eredi di proponevano appello avverso la sentenza n. 5466\2023, Persona_1
pubblicata in data 4\12\2023, con la quale il IB di Salerno rigettava la domanda di risarcimento dei danni da loro proposta e li condannava alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta Controparte_1
Invero, con atto di citazione in primo grado notificato in data 15\02\2021, Parte_1
(coniuge), e (figli), e Parte_2 Parte_4 Parte_3 Pt_5
(germani), eredi del de cuius evocavano in giudizio la società
[...] Persona_1
[..
[...] quale impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime Controparte_4
della Strada per la Regione Campania, chiedendo la condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, biologici, esistenziali e morali, sia iure proprio che iure
hereditatis subiti in conseguenza del sinistro stradale occorso al loro congiunto in data
27\07\2018 alle ore 19.30 circa.
Invero, gli attori rappresentavano che in tali circostanze di tempo, Persona_1
mentre percorreva il tratto stradale S.P. 175, denominato Litoranea Salerno-Paestum, in direzione di marcia verso Pontecagnano, alla guida del motociclo Piaggio Beverly 250 tg.
BP06912, giunto all'altezza dell'incrocio con Località Spineta, veniva improvvisamente speronato da un'autovettura Audi di colore scuro tg. AN, non meglio identificata;
che l'auto, infatti, effettuava un'azzardata manovra di sorpasso e andava ad urtare con lo specchietto lato guida il motociclo su cui viaggiava il danneggiato, che transitava sul lato destro della carreggiata con regolare casco protettivo;
che il motociclo, a causa dell'impatto, veniva scaraventato violentemente a terra;
che l'auto si allontanava rapidamente senza prestare soccorso;
che, di conseguenza, il conducente del motociclo veniva soccorso dai passanti, i quali allertavano prontamente i soccorsi e i Carabinieri;
che il eniva trasportato d'urgenza Per_1
dal 118 presso l'Ospedale Civile “San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona” di Salerno, dove i sanitari riscontravano una serie di lesioni particolarmente gravi che, dopo una prolungata agonia, ne determinavano il decesso in data 10\08\2018; che il giorno immediatamente successivo alla verificazione del sinistro (29\07\2018) si presentava spontaneamente presso la
Compagnia dei Carabinieri di Battipaglia un teste oculare, identificato in tale , Testimone_1
il quale riferiva di aver assistito all'incidente occorso - una AUDI di colore nero proveniente nel senso opposto di marcia, nel sorpassare un veicolo, urtava con lo specchietto lato guida lo sterzo del motociclo, scaraventandolo a terra –; che, pertanto, in data 29\08\2018 la coniuge sporgeva denuncia-querela contro ignoti, ma il conseguente procedimento Parte_1
penale era archiviato, essendo rimasto ignoto il presunto autore del reato (cfr. decreto di
3 archiviazione del 5\8\2020); che, richiesto vanamente il risarcimento dei danni alle
[...]
e alla nonché esperito con esito negativo la procedura di CP_1 CP_5
negoziazione assistita, erano stati costretti ad adire l'Autorità Pubblica.
Quindi, gli attori così concludevano: a)accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del
conducente dell'autovettura Audi, targata AN , rimasto sconosciuto in ordine alla
produzione del sinistro de quo e, per l'effetto, condannare le , in persona Controparte_1
del suo legale rapp.te p.t., in qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia vittime della
strada per la Regione Campania, corrente in Mogliano Veneto (TV) alla Via Marocchesa,14,
al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, biologici, patrimoniali, morali ed
esistenziali iure proprio ed iure ereditario, patiti dagli attori per i motivi dedotti in premessa,
da determinarsi in corso di causa o secondo giustizia e/o secondo equità, il tutto oltre interessi
legali e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo;
b)con vittoria di spese e competenze di lite,
oltre spese generali, cna ed iva nella misura di legge>.
Instauratosi il contraddittorio in primo grado, si costituiva la Controparte_1
contestando la veridicità della dinamica del sinistro narrato nel libello introduttivo,
l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda e richiedendo, in subordine, il riconoscimento di un maggior grado di colpa concorrente del de cuius.
Di poi, escusso il teste nel sub procedimento di istruzione preventiva ex art. Testimone_1
692 cpc (cfr. verbale di udienza del 26\05\2021 per il teste), nonché l'ulteriore teste ammesso
(cfr. ordinanza del 9\2\2022 e verbale di udienza del 17\11\ 2022 per la testimone
[...]
, la causa, riservata in decisione senza termini all'udienza del 30\11\2023, era Tes_2
decisa con la sentenza qui gravata (n. 5466\2023, pubblicata in data 4\12\2023), con la quale il
IB di Salerno rigettava la domanda risarcitoria.
In particolare, il giudice di prime cure riteneva non adeguatamente dimostrata l'esistenza del veicolo ignoto e, soprattutto, la responsabilità dello stesso nella causazione del sinistro mortale in considerazione dell'inidoneità degli elementi probatori e delle testimonianze rese all'interno
4 del processo: il procedimento penale era archiviato in ragione della mancata identificazione del veicolo ignoto;
il verbale dei CC intervenuti sul posto registrava la presenza del solo motociclo del già spostato fuori dalla sede stradale e sul cavalletto e nessuna traccia di Per_1
scarrocciamento, detriti e\o frenata, nessun segno di urto sul motociclo del il medesimo Per_1
rapporto evidenziava che colui che aveva allertato i soccorsi, benchè non identificato, aveva riferito che né lui né gli altri presenti sul luogo subito dopo l'incidente avevano assistito all'incidente. Inoltre, per il IB, l'unico presunto teste oculare, tale , il Testimone_1
quale si era presentato solo il giorno dopo in caserma per rendere le sue dichiarazioni sui fatti,
era lacunoso e generico.
Avverso detta sentenza proponevano impugnazione Parte_1 Parte_2
e in proprio e nella qualità di Parte_3 Parte_4 Parte_5
eredi di censurandola per i seguenti motivi: Persona_1
- Violazione e\o falsa applicazione dell'art. 10, commi 10 e 12, del Dlgs n. 116\2017, per essere stata la sentenza resa da un Giudice Onorario di Pace al di fuori dei limiti di delega previsti dalla normativa citata. A detta di parte appellante, infatti, il giudice “non togato” non avrebbe potuto pronunciarsi in una causa in materia di risarcimento danni derivanti da circolazione stradale il cui valore superava il limite degli € 100.000,00;
- Violazione e\o falsa applicazione dell'art. 281 sexies cpc, atteso che il giudice di prime cure, pur rinviando all'udienza del 30\11\2023 per la discussione orale ex art. 281 sexies
cpc, poi non seguiva la procedura prevista dal codice di rito per la decisione a seguito di trattazione orale, non dava lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto o di diritto della decisione, che veniva pubblicata solo quattro giorni dopo;
- Violazione e la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2054 e 2697 c.c. e art. 283
del D. Lgs 209\2005, per l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie. Per gli appellanti, invero, il teste oculare aveva ampiamente narrato sulle circostanze di tempo
5 e luogo relative all'incidente con dovizia di particolari, corrispondenti alle dichiarazioni dallo stesso rese alle Autorità e riportate anche nella articolata denuncia-querela contro ignoti sporta dalla sig.ra Inoltre, per i congiunti del defunto Parte_1 [...]
ferma l'irrilevanza del decreto di archiviazione, il IB non Persona_1
aveva rilevato i segni dello scarrocciamento del motociclo e la direzione di marcia come emergenti dal materiale fotografico allegato. Peraltro, gli appellanti affermavano l'insufficienza della motivazione in relazione sia ai singoli risultati acquisiti in sede istruttoria, sia nell'analisi delle dichiarazioni dei testimoni.
Pertanto, gli appellanti chiedevano, previa escussione degli agenti verbalizzanti, di in via
preliminare e nel rito, dichiarare la nullità della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio
dedotti ai punti I e II del presente atto;
in via principale e nel merito, accogliere per i motivi
tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza emessa
dal IB di Salerno, Seconda Sezione Civile, Giudice Onorario Dr.ssa Barbara Iorio,
accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui integralmente si
riportano: “accertata la responsabilità extracontrattuale della convenuta - appellata, nella
veste e qualità in atti, per il decesso del Sig. , condannare quest'ultima Persona_1
al risarcimento del danno biologico iure proprio ed il danno esistenziale iure proprio, oltre ai
danni non patrimoniali iure hereditatis, ovverosia i danni risarcibili alla vittima e trasmissibili
agli eredi (iure successionis e tanatologico), nonché al risarcimento in favore dei congiunti
anche del danno non patrimoniale nelle due componenti di danno biologico terminale e di
danno morale terminale o catastrofale da liquidarsi secondo i relativi parametri di riferimento
oppure in via equitativa, segnatamente nella misura a (coniuge) di € Parte_1
299.485,00 (IB Milano) o in quella di €284.394,00 (IB Roma), a Pt_4
(figlio) ed a (figlia), rispettivamente il primo di €326.405,00 (IB
[...] Parte_2
Milano) o in quella di €284.394,00 (IB Roma), mentre la seconda €326.405,00
(IB Milano) o in quella di €284.394,00, a (fratello) e Parte_5 Parte_3
6 (sorella), rispettivamente il primo di €125.663,00 (IB di Milano) o in quella di Pt_3
€117.680,00 (IB di Roma), mentre la seconda di €122.740,00 (IB Milano) o in
quella di €107.873,00 (IB Roma) (genitore), di €252.375,00 Parte_6
(IB Milano) o in quella di € 225.554,00 (IB di Roma), nonché al risarcimento in
favore dei congiunti anche del danno non patrimoniale nelle due componenti di danno
biologico terminale e di danno morale terminale o catastrofale da liquidarsi secondo i relativi
parametri di riferimento oppure in via equitativa>. Il tutto con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in secondo grado l'appellata Controparte_1
contestando analiticamente gli assunti avversi e instando per il rigetto dell'appello e vittoria
[...]
delle spese di lite.
Di seguito, ritenuta inammissibile la richiesta istruttoria formulata da parte appellante (cfr.
ordinanza del 28\10\20241), la causa era rinviata all'udienza dell'8\05\2025 con la concessione dei termini di cui all'art. 352 cpc per il deposito delle memorie conclusionali e repliche.
Infine, sulla scorta delle conclusioni precisate nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 8\05\2025, la causa era riservata in decisione al Collegio ex art. 352 c.p.c. con provvedimento del 13\05\2025.
Ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello sia infondato evada, pertanto, respinto per le motivazioni che di seguito si esporranno.
A. Sulla violazione e falsa applicazione dei criteri di competenza dei Giudici Onorari di
IB.
Gli appellanti contestavano il fatto che la pronuncia di primo grado era stata emessa da un giudice onorario di tribunale (g.o.t.), in violazione dell'art. 10, commi 10 e 12, del D. Lgs 1 avv. Santoro, difensore dei congiunti , chiedeva la revoca dell'ordinanza istruttoria sul punto – Pt_1 mediante il rinvio per conclusioni (cfr. verbale di udienza del 2\3\2023), l'attuale appellante non ha reiterato la richiesta comunque di escussione di detti testi, nemmeno in via subordinata, nelle difese successive…>. 7 116/2017 (c.d. riforma Orlando) che vieta ai magistrati onorari di emettere provvedimenti che definiscono cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e dei natanti di valore superiore ad € 100.000,00.
Il motivo è privo di pregio.
Come è noto, la riforma contenuta nella legge delega n. 57 del 29\4\2016 prefigura l'utilizzazione del giudice onorario di pace (unificando anche lessicalmente le precedenti e distinte funzioni del giudice onorario di tribunale e di giudice di pace), in una triplice destinazione (art.9): a) nell'ufficio per il processo;
b) nell'ufficio del giudice di pace;
c) nel tribunale, come assegnatario della trattazione di procedimenti civili e penali monocratici e collegiali.
Con riferimento a quest'ultima e rilevante funzionalità, notoriamente di ampia utilizzazione nei tribunali, gravati da costanti o periodiche carenze di organico dei magistrati professionali, non
è inutile ricordare la disposizione prevista nella Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 2017/2019, approvata dal C.S.M. il
25\1\2017, la quale, nel solco di un sempre maggiore ampliamento delle attribuzioni dei g.o.t.
originato nel 2008, all'art. 187 prevede che può essere loro assegnato un ruolo autonomo “in
caso di significative vacanze nell'organico dell'ufficio o in tutti i casi in cui per circostanze
oggettive non si possa far fronte alla domanda di giustizia con i soli giudici togati”.
Infatti, il principio ispiratore della legge delega n. 57\2016 con riferimento al ruolo del giudice onorario di IB (ora, semplicemente giudice onorario di pace) sembra potersi ricondurre al conferimento in capo al Presidente del IB, quale titolare della gestione organizzativa dell'ufficio, della possibilità di stabilire sia i criteri di inserimento del g.o.t. all'interno dell'ufficio per il processo, sia di assegnarlo in applicazione nel tribunale in sede collegiale che monocratica. Infatti, al “g.o.t.” in tribunale può essere assegnata la trattazione di procedimenti civili e penali di competenza del tribunale in casi straordinari e contingenti, in ragione della significativa scopertura dei posti di magistrato ordinario previsti dalla pianta organica del
8 tribunale ordinario e del numero dei procedimenti assegnati ai magistrati ordinari ovvero del numero di procedimenti rispetto ai quali è stato superato il termine ragionevole di cui alla legge
24 maggio 2001, n. 89 (cfr. art. 11 Dlgs n. 116\2017). Con esclusione, tuttavia, dei procedimenti in materia cautelare e\o possessoria ante causam, dei procedimenti di impugnazione avverso i provvedimenti del giudice di pace, di quelli in materia di rapporti di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie, in materia societaria, fallimentare e di famiglia.
Diverso discorso va fatto per ciò che concerne la destinazione in supplenza presso il tribunale dei giudici onorari. Si ricorre, infatti, a questo istituto per assicurare il regolare esercizio della funzione giurisdizionale, in caso di semplice assenza o di impedimento temporanei di un magistrato. Nella predetta ipotesi, che resta confinata ai casi in cui il magistrato professionale risulti temporaneamente assente o impedito, l'utilizzazione del giudice onorario resta garantita dal disposto dell'art. 13 dello schema di decreto anche ove non ricorrano le condizioni di cui al menzionato art. 11.
Diversa, ancora, è l'ipotesi disciplinata dall'art. 10 del citato Dlgs n. 116\2017, richiamato da parte appellante: come recita la rubrica dell'articolo (“Destinazione dei giudici onorari di pace
nell'ufficio per il processo”), si tratta dell'ulteriore differente caso dei giudici onorari di pace destinati all'ufficio del processo, con il compito di coadiuvare il giudice professionale – “sotto
la direzione e il coordinamento del giudice professionale, compie, anche per i procedimenti nei
quali il tribunale giudica in composizione collegiale, tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio
della funzione giurisdizionale da parte del giudice professionale, provvedendo, in particolare,
allo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla
predisposizione delle minute dei provvedimenti” – ovvero compiere singoli atti negli specifici procedimenti delegati dal giudice togato, anche di natura definitoria, fatta eccezione per alcune materie, tra le quali le cause di risarcimento danni da circolazione stradali di valore eccedente gli € 100.000,00.
9 E' di tutta evidenza, però, che il caso in esame rientri nell'alveo della disciplina normativa di cui al richiamato art. 11 del Dlgs n. 116\2017, in cui il g.o.t. è addirittura assegnatario di un proprio “ruolo”, senza che sia precluso l'affidamento ad esso anche di cause di particolare rilevanza economica, ossia eccedenti un determinato limite di valore, in quanto la possibilità di delega della trattazione delle cause è esclusa con riferimento ad ambiti ben delimitati, per ragione di materia ma non di valore della controversia (cfr. Cass.,
Ordinanza n. 30898 del 03/12/2024).
A tanto consegue che la controversia, in primo grado, è stata del tutto legittimamente trattata e decisa dal giudice onorario.
Peraltro, difetterebbe comunque nel caso di specie la dedotta nullità della sentenza qui appellata, atteso che la giurisprudenza di legittimità ha affermato sul punto che qualora un giudice onorario, appartenente all'ufficio giudiziario, decida una causa in materia che, secondo la ripartizione tabellare, sia sottratta alla sua potestà decisoria, il provvedimento non è nullo
(salvo che si tratti di procedimenti possessori o cautelari "ante causam", espressamente esclusi dall'art. 43 bis del r.d. n. 12 del 1941), in quanto la decisione assunta dal giudice onorario di tribunale in violazione delle tabelle organizzative dell'ufficio non incide sulla composizione dell'ufficio giudiziario, né alcuna norma di legge prevede una siffatta nullità, configurandosi,
invece, una semplice irregolarità (cfr. Cass. n. 19660 del 3/10/20162). I giudici onorari possono decidere ogni processo e pronunciare qualsiasi sentenza per la quale non vi sia espresso divieto
10 di legge, stante la piena assimilazione, ai sensi dell'art. 106 Cost., dei loro poteri a quelli dei magistrati togati, sicché deve escludersi la nullità della sentenza per vizio relativo alla costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c., ravvisabile solo quando gli atti giudiziali siano posti in essere da persona estranea all'ufficio, ossia non investita della funzione esercitata (cfr. Cass.,
Ordinanza n. 29237 del 12/11/2024).
B. Sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 281 sexies c.p.c..
Con il secondo motivo di appello, i congiunti di lamentavano la Persona_1
violazione e falsa applicazione dell'art. 281 sexies c.p.c., a causa della mancata lettura del dispositivo della sentenza all'esito dell'udienza di discussione orale all'uopo fissata (udienza del 30\11\2023) e della contestuale concisa motivazione della decisione, depositata e pubblicata invece dopo quattro giorni (il 4\12\2023).
Ebbene, anche questo motivo deve ritenersi privo di rilievo e, pertanto, non può trovare accoglimento.
Decisiva è a tal fine la palese circostanza che il giudice di prime cure, pur avendo dapprima fissato l'udienza di discussione orale del 30\11\2023, abbia poi espressamente optato per la diversa procedura della trattazione scritta\mista, riservando la causa in decisione a norma dell'art. 190 cpc, senza la concessione dei relativi termini per le comparse conclusionali e repliche, già depositata in precedenza dalle parti (cfr. verbale di udienza del 30\112023).
Ad abundantiam, rileva la Corte che difetta, nel caso di specie, qualsivoglia vulnus al diritto di difesa degli odierni appellanti, unica ipotesi che avrebbe comportato di per sé la sanzione di nullità della sentenza emessa: il principio del contraddittorio, di cui il diritto di difesa finisce per esser compiuta espressione, è il principio cardine del processo giurisdizionale, inderogabile ex art. 111 Cost.
Invero, da un'attenta disamina delle fasi processuali del primo grado di giudizio emerge a chiare lettere che le parti hanno ottenuto ed usufruito del termine loro concesso dal IB per il
11 deposito delle comparse conclusionali (cfr. comparse del 20\11\2023), replicando alle conclusioni avversarie nell'udienza di discussione del 30\11\2023.
C. Sull'erronea valutazione del compendio probatorio e sul riconoscimento della
responsabilità del veicolo pirata.
La parte appellante con lo spiegato appello osservava come il primo Giudice avesse ingiustificatamente ritenuto non provata la dinamica del sinistro descritta nell'atto introduttivo di primo grado, ricavando dall'incarto del procedimento penale, avviato a seguito di denuncia-
querela sporta da contro ignoti e conclusosi con un provvedimento di Parte_1
archiviazione, elementi di segno opposto a quelli effettivamente emersi e idonei a corroborare la ricostruzione offerta dagli attori. Per gli appellanti, infatti, il primo giudice avrebbe erroneamente disatteso la versione fornita dall'unico testimone oculare, , CP_6
ritenendolo generico e lacunoso, omettendo di rilevare i segni dello scarrocciamento del motociclo e la direzione di marcia come emergenti dal materiale fotografico allegato. Peraltro,
gli appellanti affermavano l'insufficienza della motivazione in relazione sia ai singoli risultati acquisiti in sede istruttoria, sia nell'analisi delle dichiarazioni dei testimoni.
Ad opinione di codesto collegio, tale motivo di doglianza risulta infondato, atteso che la motivazione in ordine all'inattendibilità del teste escusso risulta esente da censure logiche e\o giuridiche.
Giova, in via preliminare, ricordare che, con riguardo al contenuto dell'onere probatorio gravante sull'attore che agisce nei confronti del Fondo di Garanzia, secondo costante giurisprudenza di legittimità, "l'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada
previsto dalla L. n. 990 del 1969, art. 19 al fine di consentire il risarcimento dei danni causati
dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi di sinistro
cagionati da veicolo non identificato, veicolo non coperto da assicurazione o veicolo assicurato
presso compagnia in stato di liquidazione coatta, non incide sulla regola generale per cui il
danneggiato deve provare il fatto generatore del danno;
ne consegue che il danneggiato il
12 quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia, sul presupposto
che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le
modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o
concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo
è rimasto sconosciuto” (cfr., ex multis, Cass. 19\09\1992 n. 10762; Cass. 25\07\1995 n. 8086;
Cass. 1\08\2001 n. 10484; Cass. 10\06\2005 n. 12304). In sostanza, perché ricorra la responsabilità del Fondo di Garanzia per un danno cagionato da "veicolo non identificato” non basta dimostrare il fatto storico di un incidente verificatosi per colpa del mezzo investitore ma
è necessario, altresì, provare che il veicolo responsabile sia rimasto sconosciuto, nonostante il danneggiato abbia tenuto una condotta diligente volta ad individuarlo. Infatti, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell'impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio, da valutare insieme a tutti gli altri eventualmente esistenti, per stabilire se sussista il diritto al risarcimento. In tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è
condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita, ai sensi dell'art. 19
della l. n. 990 del 1969 ("ratione temporis" applicabile), nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima (cfr. Cass., Ordinanza n. 9873 del 15\4\21;
Cass. n. 23434 del 04/11/2014). In altri termini, benchè la presentazione della denuncia\querela
13 non costituisca un presupposto di proponibilità dell'azione civile di risarcimento danni, la proposizione della stessa, con la precisa indicazione del luogo, della dinamica del sinistro e dei testimoni, consente il raggiungimento della prova liberatoria in ordine all'impossibilità di risalire al presunto responsabile del sinistro, atteso che l'onere probatorio gravante sul danneggiato in caso di sinistro stradale causato da veicolo rimasto sconosciuto è maggiormente rigoroso.
Orbene, nel caso che qui ci occupa, le dichiarazioni dell'unico teste oculare addotto da parte appellante risultano intrinsecamente contraddittorie, nonché stridenti con le ulteriori emergenze istruttorie.
Invero, nelle tre differenti deposizioni rese da emergono elementi non Parte_7
perfettamente sovrapponibili, che gettano un'ombra di dubbio sulla stessa dinamica come dichiarata essere avvenuta davanti ai suoi occhi. Nella prima dichiarazione fornita ai carabinieri di Battipaglia in data 29\07\2018, presso cui si era recato per riferire spontaneamente riguardo a ciò a cui asseriva di aver assistito il giorno precedente, il teste diceva che l'auto pirata transitava sul lato opposto di marcia rispetto al motociclo del il quale viaggiava davanti Per_1
alla sua auto, affermando di essersi allontanato perché non stava bene. Tuttavia, nella successiva deposizione resa in sede di indagini penali in data 16\2\20193 il non solo non precisava Pt_7
14 la direzione dei veicoli coinvolti nel sinistro, ma cambiava versione circa le ragioni del suo repentino allontanamento: doveva prestare servizio di volontariato vicino al lido , presso Per_4
una spiaggia libera affidata alla Chiesa Santa Maria della Speranza di Battipaglia, dove il giorno dopo l'accaduto si imbatteva casualmente in una pattuglia di carabinieri ai quali riferiva i fatti e questi lo invitavano a recarsi in caserma per rendere delle dichiarazioni. Successivamente,
ascoltato dal Giudice all'udienza del 26/05/2021 (ossia a distanza di circa tre anni dal sinistro),
il stesso teste riferiva sì di un incidente occorso al conducente di una moto, che procedeva nella propria corsia verso Pontecagnano, ma dichiarava anche che l'Audi scura rimasta sconosciuta seguiva la moto nello stesso senso di marcia e che a velocità sostenuta la superava, colpendola col proprio lato destro e non, quindi, con lo specchietto lato guida, come in precedente sostenuto;
quindi, il teste udiva un forte rumore e vedeva la moto scarrocciare, mentre il centauro cadeva a terra, perdendo il casco, tanto che se ne vedeva la testa.
Rileggendo attentamente queste dichiarazioni, appare evidente la confusione nella descrizione della dinamica del sinistro offerta dal preteso unico teste oculare.
La presenza di tale evidenza probatoria contrastante, così come l'assenza di altri riscontri esterni ricavabili da attestazioni sul luogo compiute dalla P.G. nell'immediatezza del fatto – i
Carabinieri4 (cfr. rapporto dei Carabinieri della Compagnia di Battipaglia prot. n. 26041\2018)
non rilevavano alcuna traccia di frenata e\o di scarrocciamento ovvero pezzi del presunto veicolo investitore staccatisi a seguito dell'impatto, né risultavano segni sul ciclomotore riconducibili allo scontro - porta a concludere che non risulta raggiunta una piena prova sulla presenza di un veicolo pirata e sulla esclusiva responsabilità di quest'ultimo nella causazione del sinistro, con conseguente assenza di qualsiasi obbligo al ristoro dei danni patiti a causa dell'incidente in capo alla Il che non solo appare più compatibile con Controparte_1
la descrizione di uno sbandamento del ma soprattutto avvalora i dubbi sulla dinamica Per_1
del sinistro come descritta dal teste.
L'inattendibilità del racconto risulta, addirittura, acuita dall'oggettiva gravità del sinistro: in presenza di un incidente mortale un qualsiasi utente della strada avrebbe allertato i soccorsi offrendo la propria collaborazione agli inquirenti, così da agevolare l'identificazione del veicolo
“pirata” e del suo conducente nell'immediatezza.
Nulla di tutto questo è avvenuto.
Anzi, dal rapporto dei carabinieri sopra menzionato emerge che colui che aveva allertato i soccorsi, contattato telefonicamente dai carabinieri, aveva riferito di non aver assistito all'incidente, ma di aver notato il motociclista a terra col volto insanguinato e a circa 20 metri un gatto in fin di vita, ma che nessuno dei passanti sul posto era in grado di dire cosa era successo.
Peraltro, il nominativo del teste non risulta indicato nella denuncia\querela Testimone_3
presentata dai congiunti del defunto né tampoco nelle lettere di messa in mora. Per_1
Vale, infine, sottolineare che l'infermiera della Croce Bianca, intervenuta a prestare soccorso al malcapitato riferiva espressamente che il motociclista riverso sull'asfalto indossava Per_1
ancora il casco al loro arrivo (cfr. dichiarazioni di in verbale di udienza Testimone_2
del 17\11\2022), come peraltro evincibile dalle foto prodotte dalla stessa parte appellante. Così
ulteriormente smentendo le dichiarazioni del , per il quale il casco era volato via al Pt_7
momento dell'impatto.
Da quanto sin qui argomentato, deve ritenersi non raggiunta una piena prova sulla presenza di un veicolo pirata e sulla esclusiva responsabilità di quest'ultimo nella causazione del sinistro.
16 Ad opinare diversamente, codesto collegio accrediterebbe una ricostruzione dei fatti meramente ipotetica e congetturale - ben lontana dallo standard probatorio richiesto per l'accertamento della responsabilità aquiliana del “più probabile che non” o della “preponderanza dell'evidenza” cfr. tra le altre, Cass. civ., Sez. 1, ordinanza n. 18584 del 30/06/2021 -, in contrasto con il particolare rigore probatorio preteso dalla giurisprudenza per accertare il diritto al risarcimento del danno in capo all'impresa assicurativa designata per la gestione del Fondo
Garanzie Vittime della Strada e la liquidazione degli indennizzi in favore delle effettive vittime di sinistri stradali per colpa di veicoli ignoti (cfr. Cass. civ., sez. 3, ord. n. 10540 del
19/04/2023).
Per inciso, rileva la Corte che la valutazione circa l'attendibilità dei testi è senza dubbio una prerogativa che rientra nell'apprezzamento dell'organo giudicante. È, infatti, consolidato in giurisprudenza che “a norma dell'art. 116 c.p.c. rientra nel potere discrezionale del giudice di
merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare all'uopo le prove, controllarne
l'attendibilità e la concludenza e scegliere, fra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute
idonee e rilevanti” (cfr. Cass. civ., sez. lav., 1272/1981; Cass. civ., sez. lav., n. 2565/1979).
Altrettanto pacifico è il principio secondo cui “l'apprezzamento del giudice di merito, nel porre
a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova
con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio
convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le
deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che,
sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione
adottata” (ex plurimis, cfr. Cass. civ., 21187/2019).
In conclusione, alla luce delle suesposte argomentazioni, la Corte adita ritiene che l'appello vada rigettato.
17 D. Spese processuali.
Le spese processuali del giudizio di appello seguono la soccombenza e vanno liquidate, così
come in dispositivo, tenendo conto dello scaglione per le cause di valore indeterminabile con bassa complessità.
Infine, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
n. 115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e in proprio e quali eredi di nei confronti della Parte_5 Persona_1
quale impresa designata per la Regione Campania per il F.G.V.S., Controparte_1
ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1) RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA la sentenza n. 5466/2023, pubblicata in data 4\12\2023 dal IB di Salerno;
2) CONDANNA gli appellanti, Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e al pagamento in favore della società
[...] Parte_4 Parte_5
appellata, delle spese del secondo grado di giudizio, che si Controparte_1
liquidano nella complessiva somma di € 4.300,00 per compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;
3) DA' ATTO dell'insussistenza dei presupposti per il pagamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115/02.
18 Così deciso in Salerno, lì 1 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
- Dott.ssa Marina Mainenti - - Dott.ssa Maria Elena Del Forno -
19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 “…laddove una causa venga decisa da un giudice onorario appartenente all'ufficio giudiziario in materia sottratta, ella ripartizione tabellare, alla competenza del got, ciò non è causa di nullità della sentenza a meno che egli non abbia adottato uno dei provvedimenti per legge riservati ai soli giudici togati (cautelari e possessori), in quanto ciò non incide sulla composizione dell'ufficio giudiziario e non è prevista la sanzione di nullità da alcuna norma di legge, ma costituisce semplice irregolarità”… “La sentenza emessa dal giudice onorario non è affetta da nullità laddove egli, a causa di esigenze interne all'ufficio giudiziario, si sia pronunciato in violazione della ripartizione tabellare delle competenze del medesimo ufficio” (vd. in motivazione). 3 “Il tardo pomeriggio del 27.07.2018 verso le ore 19.30, mi trovavo a bordo della mia auto Fiat 600 all'incrocio litoranea Spineta quando ho notato in fase di sorpasso un'auto Audi di colore scuro della quale non sono riuscito ad annotare la targa ma solo le iniziali la quale urtava con lo specchio lato guida un motociclo scooter Per_3 nero facendolo cadere rovinosamente a terra, mentre questa si allontanava. Immediatamente mi sono fermato con altri conducenti, i quali hanno provveduto a chiamare i soccorsi. Immediatamente dopo avermi sincerato che Per_ erano stati chiamati sono andato via in quanto mi stavo recando vicino al lido presso una spiaggia libera affidata alla Chiesa Santa Maria della Speranza di Battipaglia, dove esercitavo volontariato. La sede dove esercito volontariato (opera ON ) di Battipaglia, è spesso frequentata dai carabinieri di CP_7
Battipaglia e il giorno dopo l'accaduto, si è trovata a passare di là una pattuglia della quale non so i nomi dei componenti, ai quali riferivo quello che avevo notato il giorno prima, quindi questi mi riferirono di recarmi in caserma per rendere delle dichiarazioni infatti, il giorno successivo mi sono recato presso questi Uffici dove sono stato sentito a verbale”. 4In materia di procedimento civile, i rapporti ed i verbali della polizia giudiziaria fanno fede fino a querela di falso per quanto concerne i fatti che il pubblico ufficiale afferma di avere personalmente compiuto o constatato
(salvo il potere - dovere del giudice di valutare liberamente, ai fini del proprio convincimento, l'esattezza delle operazioni effettuate ed i relativi risultati), mentre per ciò che attiene alle altre circostanze di cui lo stesso pubblico ufficiale ha avuto notizia da altre persone - tra cui anche informazioni di polizia ed assunzione di testi senza giuramento - i suindicati rapporti forniscono pur sempre al giudice un materiale indiziario utilizzabile, se non superato da prova contraria> (cfr. Cass. n. 9620 del 16/06/2003).
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