TRIB
Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 36825/2018
R.G.N. 47182/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale di Roma, in persona del dott. Stefano Iannaccone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
Sentenza non definitiva nelle cause civili di primo grado riunite, iscritte al N. 36825/2018 R.G. ed al N. 47182/2019
R.G., poste in decisione all'udienza del 23/05/2023, vertenti tra
(C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
( , ( ), rappresentati e C.F._2 Parte_3 C.F._3 difesi dall'avv. Giovanni Battista Marsala, con domicilio all'indirizzo pec
Email_1
- Attore in relazione al n. 36825/2018 r.g.
- Opponente in relazione al n. 47182/2018 r.g.
e
per essa la mandataria elettivamente domiciliata in Roma, Controparte_1 CP_2 via Luigi Lilio n. 95, presso lo studio dell'avv. Michele Ferrari, che la rappresenta e difende giusta procura generale in atti
- Convenuta in relazione al n. 36825/2018 r.g.
- Opposta in relazione al n. 47182/2018 r.g.
Controparte_3
(C.F. in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente
[...] P.IVA_1 domiciliata in Roma, Viale San Pietro e Paolo n. 25, presso lo studio dell'avv. Luigi Valensise che la rappresenta e difende giusta procura in atti
- Convenuta in relazione al n. 36825/2018 r.g.
Pag. 1 a 18 . 128/2018 Tribunale di Roma, in persona Controparte_4 del legale rappresentante pt, con sede in Roma, via G. Massaia n. 33
- Convenuto in relazione al n. 36825/2018 r.g. nonché
C.F. e per essa quale procuratrice speciale Controparte_5 P.IVA_2 [...] elettivamente domiciliata in Roma, via Luigi Lilio, 95 pressoi lo Controparte_6 studio dell'avv. Michele Ferrari che la rappresenta e difende giusta procura in atti
- Intervenuto in relazione al n. 3685/2018 r.g. e in relazione al n. 47182/2018 r.g.
Conclusione delle parti: per la parte attrice opponente: in relazione al n. 36825/2018: “nel merito: - dichiarare la infondatezza della pretesa creditoria di nei loro confronti;
- dichiarare la nullità e illegittimità delle clausole Controparte_1 contrattuali di cui sopra applicate dalla e la contrarietà a correttezza e buona fede del CP_7 suo comportamento contrattuale ed accertare come non dovute tutte le somme di cui la banca convenuta ha chiesto il pagamento agli attori, in conseguenza di quanto indebitamente addebitato nel corso dei contratti di conto corrente, di apertura di credito e di affidamento, intrattenuti con come descritto in premessa, anche previa eventuale Controparte_1 compensazione fra i debiti delle parti l'una verso l'altra, oltre interessi al saggio contrattuale, o al saggio sostitutivo ai sensi dell'art. 117 T.U.B., o al saggio legale, dalla data di ogni singolo indebito e, dalla domanda, al saggio di cui all'art. 17 del D.L. 132/2014, il tutto fino al soddisfo;
- dichiarare la invalidità delle fideiussioni ex art. 1939 c.c.; - dichiarare l'estinzione delle fideiussioni ex art. 1955 c.c.; dichiarare la liberazione dei fideiussori ex art. 1956 c.c. e ex 1375
c.c.; - dichiarare l'annullamento delle fideiussioni per errore e dolo ex art. 1427 c.c.; - dichiarare
l'annullamento della clausola di cui all'art. 6 delle fideiussioni per dolo ex art. 1427 c.c.; - dichiarare la inefficacia e nullità delle clasuole delle fideiussioni contrarie agli artt. 1462, per nullità della fideiussione ex art. 1418 c.c., o annullabilità della fideiussione o dell'art. 6 della detta fideiussione ex art. 1427 c.c.; - dichiarare la inefficacia delle clausole delle fideiussioni contrarie all'art. 1341 c.c. e 1941 c.c.; - dichiarare la nullità delle clausole delle fideiussioni contrarie al Codice del consumo come sopra;
- accertare e dichiarare anche nei confronti del
n. 128/2018 Tribunale di Roma la non sussistenza del Controparte_4 loro debito verso la Banca o, la sussistenza del debito nella minor misura da accertare nel giudizio, con obbligo del fallimento di garantire il regresso, nei limiti del concorso;
- accertare anche nei confronti di CP_3 Controparte_8
Pag. 2 a 18 la non sussistenza del loro debito verso la e verso qualora escussa o, la CP_3 CP_7 CP_3 sussistenza del debito nella minor misura da accertare nel giudizio, con obbligo del fallimento di garantire il regresso, nei limiti del concorso Con vittoria di spese, diritti onorari e con addebito di spese di C.T.U., nel caso di contestazione di contestazione di controparte”;
In relazione al n. 47182/2018: “In via principale emettere i provvedimenti di cui all'art. 273
c.p.c., dichiarare la litispendenza della presente causa con riferimento a quella iscritta al n.r.g.
36825/2018 del Tribunale Ordinario di Roma e disporre la cancellazione dal ruolo della presente causa, previa revoca del decreto ingiuntivo di cui in premessa n. 9506/2018 emesso il
20 aprile 2018 dal Tribunale di Roma. Nel merito: - dichiarare la infondatezza della pretesa creditoria di verso gli attori;
- dichiarare la nullità e illegittimità delle clausole Controparte_1 contrattuali di cui sopra applicate dalla e la contrarietà a correttezza e buona fede del CP_7 suo comportamento contrattuale ed accertare come non dovute tutte le somme di cui la banca convenuta ha chiesto il pagamento agli attori, in conseguenza di quanto indebitamente addebitato nel corso dei contratti di conto corrente, di apertura di credito e di affidamento, intrattenuti con come descritto in premessa, anche previa eventuale Controparte_1 compensazione fra i debiti delle parti l'una verso l'altra, oltre interessi al saggio contrattuale, o al saggio sostitutivo ai sensi dell'art. 117 T.U.B., o al saggio legale, dalla data di ogni singolo indebito e, dalla domanda, al saggio di cui all'art. 17 del D.L. 132/2014, il tutto fino al soddisfo;
- dichiarare la invalidità delle fideiussioni ex art. 1939 c.c.; - dichiarare l'estinzione delle fideiussioni ex art. 1955 c.c.; dichiarare la liberazione dei fideiussori ex art. 1956 c.c. e ex 1375
c.c.; - dichiarare l'annullamento delle fideiussioni per errore e dolo ex art. 1427 c.c.; - dichiarare
l'annullamento della clausola di cui all'art. 6 delle fideiussioni per dolo ex art. 1427 c.c.; - dichiarare la inefficacia e nullità delle clausole delle fideiussioni contrarie agli artt. 1462, per nullità della fideiussione ex art. 1418 c.c., o annullabilità della fideiussione o dell'art. 6 della detta fideiussione ex art. 1427 c.c.; - dichiarare la inefficacia delle clausole delle fideiussioni contrarie all'art. 1341 c.c. e 1941 c.c.; - dichiarare la nullità delle clausole delle fideiussioni contrarie al Codice del consumo come sopra;
Con vittoria di spese, diritti onorari e con addebito di spese di C.T.U., nel caso di contestazione di controparte”.
Per la parte convenuta opponente:
In relazione al n. 36825/2018: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per tutte le causali di cui alla narrativa del presente atto, contrariis reiectis, in via pregiudiziale, rigettare le domande avversarie in quanto improponibili, improcedibili ed inammissibili;
nel merito, in via principale, rigettare le domande avversarie in quanto, comunque, infondate in fatto ed in diritto;
sempre nel merito, in via gradata, accertare e dichiarare sussistente il credito della Banca nei confronti
Pag. 3 a 18 delle parti in causa nella misura che sarà accertata nel corso del presente giudizio;
in ogni caso con vittoria di compensi e spese, oltre CPA ed IVA”.
In relazione al n. 47182/2018: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per tutte le causali di cui alla narrativa del presente atto, contrariis reiectis, in via pregiudiziale, disporre la continenza del giudizio R.G. n. 36825/2018 nell'odierno giudizio;
in via preliminare rigettare le domande avversarie in quanto improponibili, improcedibili ed inammissibili;
in via principale, nel merito, rigettare le domande avversarie in quanto, comunque, infondate in fatto ed in diritto confermando per l'effetto il decreto ingiuntivo n.
9506/2018 – R.G. n. 9991/2018 emesso provvisoriamente esecutivo dal Tribunale civile di Roma il 19.04.2018 e pubblicato il 20.04.2018; in ogni caso con vittoria di compensi e spese, oltre CPA ed IVA.”. per la convenuta “Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, rigettata ogni CP_3 avversa istanza, produzione e deduzione: 1) in via preliminare, accertare e dichiarare
l'inammissibilità della chiamata in causa del e conseguentemente, l'inammissibilità di CP_3 qualsivoglia domanda, così come formulata dai i Sigg.ri , Parte_4 Parte_1
e 2) in via principale, disporre l'estromissione del Parte_2 Parte_3 CP_3 dal presente giudizio e, in ogni caso, rigettare ogni e qualsivoglia domanda proposta e formulata nei confronti del in quanto infondata in fatto e diritto. Con vittoria di spese, competenze CP_3 ed onorari e spese generali del presente giudizio. Con espressa riserva di precisare e modificare la domanda, di produrre ulteriori documenti e di articolare mezzi istruttori, anche in prova contraria, ed in considerazione del comportamento processuale di controparte”. per la parte intervenuta:
In relazione al n. 36825/2018 r.g. ed in relazione al n. 47182/2018 r.g.: “ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 c.p.c. che venga dichiarata l'estromissione dal presente procedimento della cedente
e della sua procuratrice . Controparte_1 CP_2
Oggetto: contratti bancari.
All'udienza del 23/05/2023 i procuratori delle pari concludevano come da verbale in atti.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato i sig.ri , Parte_4 Parte_1
nella loro qualità di fideiussori della Parte_2 Parte_3 [...] citavano in giudizio la il Controparte_4 Controparte_1 Controparte_4 la esponendo che: CP_3
Pag. 4 a 18 - la Macomed For Hospital s.r.l. avrebbe intrattenuto con la Controparte_1
o il conto corrente anticipi n. 400026677 in precedenza identificato al n. 17591 presso la stessa filiale di Roma dell'ex Banco di Sicilia;
o il contratto di conto ordinario 400175307 in precedenza identificato al n.
209554 presso il Banco di Sicilia;
o il contratto di apertura di credito del 27/10/2015 per €100.000,00 sul conto anticipi n. 40026677;
o contratto di affidamento del 27/10/2015 per €100.000,00 sul rapporto ordinario n. 400175307;
- essi attori avrebbero rilasciato fideiussione per le obbligazioni assunte nei confronti di da parte della società debitrice principale;
CP_1
- le medesime obbligazioni sarebbero state altresì garantite dalla CP_3
- in data 04/11/2016 ed in data 13/01/2017 la banca avrebbe chiesto alla fideiuvata ed ai fideiussori il rientro dalle esposizioni debitorie pari ad €89.643,50 per il conto corrente ordinario n. 400177307 e ad €47.219,79 per il conto anticipi;
- in data 02/02/2017 la società avrebbe chiesto alla banca copia degli estratti conto e dei contratti dalla data di apertura dei rapporti in corso, richiesta reiterata in data
30/05/2017 con contestuale contestazione della richiesta di pagamento inoltrata dalla banca, oltrechè della restituzione di quanto da essa indebitamente percepito;
- la banca avrebbe consegnato solo una parte incompleta degli estratti richiesti;
- avrebbero dunque demandato ad un consulente di fiducia di analizzare i rapporti in questione ed in detta sede il predetto avrebbe riscontrato l'applicazione di competenze illegittime, quali interessi usurari, capitalizzazione trimestrale, commissione di massimo scoperto (secondo quanto meglio specificato nell'atto di citazione);
- la società debitrice principale sarebbe stata dichiarata fallita in data 20/02/2018 con sentenza del Tribunale di Roma;
- le fideiussioni da essi rilasciate sarebbero nulle ai sensi dell'art. 1939 c.c. in ragione della invalidità del rapporto garantito;
- sussisterebbero i presupposti per la liberazione dei fideiussori dalle obbligazioni ex art. 1956 c.c. nonché per l'annullamento ex art. 1427 c.c. per vizio del consenso per dolo ed errore;
- la clausola trasfusa all'art. 6 del contratto di fideiussione sarebbe inefficace per violazione dell'art. 1341, comma 2, c.c., oltrechè nulla per violazione degli artt. 1462 e
Pag. 5 a 18 1418 c.c., nonchè per indeterminatezza, posto l'avverbio “immediatamente” in essa contenuta risulterebbe privo di alcuna specificazione;
- i medesimi rilievi varrebbero altresì a rendere la clausola annullabile per vizio del consenso e per dolo;
- la cennata clausola sarebbe altresì nulla per violazione degli artt. art. 1941 c.c. e 1418
c.c.;
- sussisterebbe altresì violazione delle norme del codice del consumo ed in particolare degli artt. 33,35, e 36 e dell'art. 1 e ss del d.lgs. 21/2014 nonché delle direttive europee, in ragione del fatto che la clausola “a semplice richiesta scritta” non sarebbe formulata in modo chiaro e potrebbe implicitamente contenere clausole di rinuncia o limitazioni nei confronti dei fideiussori stessi;
- posto l'intervenuto fallimento della società fideiuvata, avrebbero interesse – ai sensi degli artt. 1953 c.c. e 55 l.f. – a che il giudizio in argomento si svolgesse in contraddittorio con il fallimento affinchè la sentenza possa esplicare i suoi effetti anche sui rapporti interni tra fideiussori e obbligato principale;
- avrebbero poi interesse – rispetto alla ad ottenere l'accertamento negativo CP_3 della pretesa creditoria della banca nei di loro confronti ed evitare una eventuale surrogazione da parte della predetta qualora venisse escussa. CP_3
Con distinto atto di citazione ritualmente notificato, i medesimi fideiussori proponevano opposizione averso il decreto ingiuntivo n. 9506/2018 reso dal Tribunale di Roma in data
20/04/2018 per la somma di €147.727,09 oltre accessori e spese, in favore della banca
(giudizio rubricato al n. 47182/2018), esponendo in punto di fatto e di diritto, tanto CP_1 in relazione ai rapporti di conto corrente intrattenuti dalla società – debitrice principale- con la banca tanto in relazione ai contratti di fideiussione ed ai predicati vizi di CP_1 invalidità (nelle diverse declinazioni sollevati), le medesime argomentazioni espresse con il precedente autonomo atto di citazione, da intendersi pertanto qui riportate. Posta inoltre la connessione oggettiva e soggettiva del giudizio incardinato con opposizione a decreto ingiuntivo (n. 47182/2018) ed il giudizio di accertamento negativo autonomamente incardinato dai fideiussori (rubricato al n. 36825/2018) chiedevano disporsi la riunione ai sensi dell'art. 274 c.p.c.
Si costituiva in giudizio la la quale, premessi i rapporti i contrattuali CP_7 Controparte_1 oggetto di causa dai quali originerebbe il di lei diritto di credito a titolo di saldo debitorio pari ad €147.287,09, eccepiva in via preliminare l'inammissibilità delle domande proposte dai
Pag. 6 a 18 garanti assumendo in proposito che la garanzia da essi rilasciata sarebbe, a dispetto del nomen iuris utilizzato, un contratto autonomo di garanzia con la conseguenza che ai predetti sarebbe precluso opporre eccezioni relative ai rapporti principali.
Deduceva inoltre che la invocata disciplina consumeristica non troverebbe applicazione nel caso di specie in ragione del fatto che le garanzie sarebbero state rilasciate dai fideiussori nell'esercizio della loro attività imprenditoriale. Deduceva infine l'infondatezza delle doglianze di merito espresse in relazione ai rapporti di conto corrente.
Con autonomo e distinto atto di comparsa di costituzione e risposta, la si Controparte_1 costituiva nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dai medesimi fideiussori, reiterando le medesime eccezioni preliminari e di merito sollevate in seno alla precedente comparsa di costituzione e risposta nel giudizio rubricato al n. 36825/2018 r.g., da intendersi qui trascritte.
Si costituiva in giudizio la (giudizio n. 36825/2018 r.g.), la quale eccepiva CP_3
l'inammissibilità delle domande proposte nei suoi confronti dai fideiussori in ragione del fatto che la garanzia da essa rilasciata in favore della banca non darebbe luogo ad alcun vincolo di solidarietà rispetto alla garanzia fideiussoria rilasciata dai fideiussori, ciò comportando il difetto dei presupposti ex art. 106 c.p.c., legittimanti la spiegata chiamata in causa. Chiedeva dunque di essere estromessa dal presente giudizio.
Spiegava intervento – ai sensi dell'art. 111 c.p.c. - la e per essa quale Controparte_5 procuratrice la la quale riferiva di aver acquistato pro soluto Controparte_6 da in data 19/07/2019, tutti i crediti per capitale e interessi elencati nel Controparte_1 contratto di cessione divisato tra le parti, sorti nel periodo intercorrente tra il 1968 e il 2019, compresi dunque i crediti oggetto di causa. Dichiarava al contempo di far proprie tutte le domande ed eccezioni proposte dalla banca chiedendo altresì l'estromissione di CP_1 quest'ultima dal giudizio.
Il fallimento . 128/2018, seppur ritualmente evocato in giudizio, Controparte_4 non ha inteso costituirsi.
Con la prima memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. i fideiussori attori eccepivano la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust assumendo l'avvenuta riproposizione pedissequa nel contratto da essi sottoscritto, delle clausole tacciate di nullità dal provvedimento della Banca di Italia n. 5/2005. Eccepivano altresì la decadenza della banca ai sensi dell'art. 1957 c.c.
Pag. 7 a 18 Con comparsa conclusionale i predetti attori opponenti chiedevano disporsi l'invio degli atti di causa al Presidente al fine della rimessione della causa stessa alla sezione specializzata in materia di imprese in composizione collegiale funzionalmente competente a decidere sulla questione dedotta in lite.
All'udienza del 26/03/2019 – giusta verbale in atti – preso atto di quanto disposto con decreto presidenziale del 2/01/2019, veniva disposta la riunione dei due giudizi in epigrafe.
All'udienza del 6/09/2021, giusta verbale in atti, preso atto del decesso del fideiussore attore
, veniva dichiarata l'interruzione del processo. Parte_4
Con ricorso del 3/12/2021 i fideiussori riassumevano la causa ai sensi dell'art. 303 c.p.c. anche nei confronti degli eredi del fideiussore defunto Posta tuttavia la Parte_4 rinuncia all'eredità da parte di tutti i possibili eredi del predetto, manifestata la volontà di procedere alla nomina di un curatore ai sensi dell'art. 481 c.c. chiedevano la concessione di un nuovo termine volto a consentir loro di procedere alla notificazione del ricorso nei confronti del curatore dell'eredità giacente.
All'udienza del 23/05/2023, la causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
1. Questioni pregiudiziali e preliminari.
In via pregiudiziale va disattesa la richiesta – formulata dalla parte attrice – con comparsa conclusionale di rimessione degli atti al Presidente del Tribunale per essere, a loro avviso, la competenza a decidere sulla questione oggetto di lite della Sezione specializzata in materia di imprese in composizione collegiale.
Giova, invero, puntualizzare che in ordine alle questioni della competenza sulle cause in materia bancaria che involgono la domanda di nullità delle fideiussioni per contrarietà alla normativa antitrust, la Suprema Corte di Cassazione ha di recente affermato che la competenza a pronunciare su tale domanda spetta, per ragioni di materia, alla sezione specializzata in materia di imprese, secondo gli ordinari criteri di competenza territoriale (cfr.
Cass. 6523/2021). Tuttavia, ciò vale allorchè sia stata proposta una domanda sul punto e vi sia un interesse ad una declaratoria con efficacia di giudicato erga omnes sulla nullità della fideiussione, non già quando il relativo accertamento sia funzionale, come nel caso di specie, ad ottenere la revoca dell'ingiunzione nell'un caso e, l'accertamento negativo del credito nell'atro caso, rendendo inopponibile la pretesa creditoria avversaria (cfr. Cass. sent. n.
3248/2023).
Pag. 8 a 18 In altri termini, entrambi le domande oggetto di scrutinio, sia essa quella di accertamento negativo spiegata dai fideiussori in qualità di attori, sia essa quella di opposizione a decreto ingiuntivo, spiegata dai predetti in qualità di fideiussori opponenti, non si limitano sic et simpliciter a chiedere l'accertamento della nullità delle fideiussioni da essi rilasciate, ma vertono, in prima istanza, sui rapporti di conto corrente conclusi dal debitore fideiuvato, al precipuo fine di rideterminazione del saldo debitorio da essi derivanti, assunto illegittimo e non dovuto. Sicchè la domanda per come formulata non richiede, in linea con gli enunciati principi di legittimità, una statuizione sulla nullità in parola con efficacia di giudicato erga omnes, ma verte, a ben vedere, sui rapporti sottesi alla garanzia, con la conseguenza che la competenza non va devoluta alla sezione specializzata in materie di imprese.
Va altresì preliminarmente evidenziato in linea generale che, a dispetto di quanto sostenuto dalla banca convenuta opposta, la domanda – proposta dai fideiussori - non ha, né potrebbe avere, ad oggetto una ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. non essendo i fideiussori legittimati a proporre una siffatta domanda in ragione del fatto che i pagamenti eventualmente indebiti durante l'esecuzione del rapporto di conto o di affidamento sono stati eseguiti dal correntista – debitore principale – pertanto difetterebbe il presupposto stesso dell'azione anzidetta non essendovi pagamento alcuno imputabile ai garanti.
Con riguardo alla domanda spiegata dai fideiussori nei confronti della
[...]
anch'essa garante Controparte_3 delle obbligazioni assunte dalla società – debitrice principale – benchè nei limiti di cui al contratto di garanzia versato in atti, vale la pena di osservare che le due garanzie, benchè rilasciate in relazione ad un unico rapporto principale, non sono in alcun modo collegate, ma danno luogo a rapporti autonomi e distinti che vedono quale unico elemento comune il creditore garantito, il quale ultimo, in assenza di beneficium ordinis o excussionis, può indifferentemente decidere di escutere l'un garante piuttosto che l'altro. Evenienza quest'ultima che in alcun modo consente al garante in concreto escusso di agire in regresso nei confronti dell'altro garante, come prospetterebbero gli attori, proprio in ragione del fatto che nessun collegamento sussiste tra i rapporti contrattuali che li vede coinvolti.
Pertanto, la domanda va respinta.
2. Nullità delle fideiussioni.
Nel merito si ritiene opportuno procedere alla disamina delle eccezioni di nullità delle fideiussioni, posta la necessità – quanto ai rapporti di conto corrente – di rimettere la causa
Pag. 9 a 18 sul ruolo istruttorio al fine della rideterminazione del saldo degli stessi mediante espletamento di ctu di natura contabile, essendo risultate meritevoli di considerazione le doglianze – espresse dagli attori – in tema, per esempio, di anatocismo.
In apertura di motivazione occorre precisare che la perfetta coincidenza tra le domande ed eccezioni proposte nei due giudizi riuniti in esame consentono di procederne allo scrutinio mediante una motivazione unitaria, senza che sia necessario operare distinzioni, se non nei limiti del riparto dell'onere della prova che assume, per quanto concerne i rapporti di conto oggetto di causa, connotati parzialmente differenti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e nel giudizio introdotto dal correntista o, come nella specie dai garanti fideiussori, di accertamento negativo.
Ciò chiarito, premesso che la banca convenuta opposta ha eccepito l'inammissibilità della domanda sull'assunto che i contratti di fideiussione oggetto di causa siano da considerarsi contratti autonomi di garanzia, con la conseguente preclusione per i garanti di eccepire eccezioni relative al rapporto principale, deve procedersi anzitutto allo scrutinio della natura della garanzia prestata dagli attori opponenti.
Orbene, la prospettazione della banca trova immediata smentita nel contenuto del regolamento contrattuale che ben lungi dal disciplinare una garanzia autonoma, presenta i connotati propri di una fideiussione omnibus.
Ed infatti a dispetto di quanto sostenuto la deduzione in contratto della sola clausola in previsione della quale il garante sarebbe tenuto al pagamento “a semplice richiesta” non è da sola idonea – per ormai concorde e consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità – a qualificare la garanzia rilasciata in termini autonomi, essendo stata ritenuta discretiva, a tale ultimo fine, la deduzione dell'ulteriore clausola “senza eccezione”, all'evidenza non dedotta nei contratti oggetto di causa.
Chiarito dunque che le garanzie rilasciate dagli odierni attori opponenti sono da annoverarsi nel tipo di fideiussione omnibus, deve procedersi alla disamina della domanda di nullità nelle diverse declinazioni proposta.
In particolare, ad avviso dei fideiussori la garanzia rilasciata sarebbe nulla ai sensi dell'art. 1939 c.c. in ragione della nullità delle obbligazioni principali determinata dall'applicazione di interessi anatocistici ed usurari.
La cennata doglianza non è tuttavia meritevole di seguito, posto che l'applicazione delle suddette competenze illegittime in forza della deduzione in contratto di clausole in ipotesi nulle non è idonea a travolgere l'intero regolamento contrattuale, potendo una siffatta nullità
Pag. 10 a 18 determinare – ove sussistente – il sorgere del diritto del correntista ad ottenere una rideterminazione del saldo mediante espunzione di tali competenze da ritenersi indebite ed illegittime proprio perché portato dell'applicazione di clausole nulle. In altri termini la nullità in ipotesi di tal fatta è circoscritta alle sole clausole disponenti l'applicazione di interessi o commissioni illegittime che andranno dunque espunte, ma che non comportano la caducazione del contratto che resta pienamente valido. E valida resta anche la fideiussione, ben potendo i garanti agire, come nella specie accaduto, per l'accertamento negativo del credito e veder tutelato il proprio diritto a non eseguire, ove escussi, pagamenti illegittimi.
Analogamente non può trovare accoglimento l'eccezione di estinzione delle fideiussioni proposta ai sensi dell'art. 1955 c.c., a termini del quale “la fideiussione si estingue quando, per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche, e nei privilegi del creditore”, attesa la genericità della doglianza al riguardo espressa. Ed invero, per quanto il fatto oggettivo della dichiarazione di fallimento della società debitrice principale renda – indiscutibilmente – più difficile l'esercizio da parte dei fideiussori delle prerogative di cui alla citata norma, occorre tuttavia evidenziare che al cospetto di linee di credito concesse da ultimo nel 2015 e scadute il 25/10/2016, cui ha fatto seguito la lettera di messa in mora del 7/11/2016, la dichiarazione di fallimento è avvenuta in data
20/02/2018. È dunque difficile, in assenza di ulteriore allegazione e prova, ritenere che la banca, anche in spregio al dovere di correttezza e buona fede (violazione, del resto, neppure allegata) abbia continuato, sino poi alla dichiarazione di fallimento, ad erogare credito aggravando il dissesto della società anche a danno dei garanti. Né può affermarsi, in assenza di evidenza documentale, che a cagionare il dissesto della società sia stato il solo eccessivo indebitamento della stessa nei confronti dell'istituto di credito, e, dunque, altresì affermarsi in termini conseguenziali la sussistenza de “il fatto del creditore” alla stregua di quanto richiesto dalla citata norma, integrante, peraltro, presupposto stesso della sua applicazione.
Sul punto, vale, altresì, la pena di richiamare i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità ad opinar della quale “pur sussistendo il fatto del creditore, rilevante ai sensi dell'art.
1955 c.c., la liberazione del debitore richiede la prova che da esso sia derivato un pregiudizio giuridico, non solo economico, che deve concretizzarsi nella perdita del diritto (di surrogazione ex art. 1949 c.c., di regresso, ex art. 1950) e non già nella mera maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità satisfattive del patrimonio del debitore” (cfr. Cass. 6685/2024; Cass. sent. n. 4175/2020). In conclusione, il preteso automatismo tra il fallimento della società e l'erogazione di credito da parte della banca (due anni prima del fallimento stesso) non è da solo idoneo a confortare la sussistenza dei presupposti di liberazione ex art. 1955 c.c.
Pag. 11 a 18 Sorte non dissimile spetta alla richiesta di liberazione dei fideiussori ai sensi dell'art. 1956 c.c.
A tal riguardo, va ricordato che a termini della invocata norma “il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito”, e che la ratio della stessa è quella di evitare che, in caso di fideiussioni per obbligazioni future, il fideiussore venga chiamato a rispondere dei debiti da lui garantiti, quando tale maggiore esposizione sia stata causata dal comportamento della banca che, in violazione dei principi di buona fede contrattuale, abbia continuato a fare credito al soggetto indebitato in un contesto in cui, quanto meno, si sarebbe dovuto comprendere che costui, a causa del peggioramento delle sue condizioni finanziarie, non era più in grado di soddisfarlo.
È dunque suscettibile di sanzione, in quanto non ispirata ai canoni della buona fede nell'esecuzione del contratto, la condotta del creditore che, conosciuta o avendo ragionevolmente la possibilità di acquisire la conoscenza della sopraggiunta precarietà delle condizioni economiche del debitore garantito, abbia continuato a fargli credito, senza nulla comunicare al garante e senza ottenere l'autorizzazione prevista dalla legge.
Non è, inoltre, richiesta l'esistenza di uno stato di vera e propria insolvenza del terzo
(debitore principale), ma si deve trattare di condizioni patrimoniali precarie, che devono risultare sopravvenute e non esistenti al momento della prestazione della fideiussione per obbligazioni future. Come da consolidato orientamento giurisprudenziale, la prova del peggioramento delle condizioni economiche del debitore principale, al pari di ogni altro elemento della fattispecie di cui all'art. 1956 c.c., deve essere fornita dal fideiussore, che agisce per la propria liberazione dal vincolo (cfr. Cass. 2524/2006; Cass. 23422/2016).
Per quanto riguarda l'elemento psicologico in capo al creditore beneficiario della garanzia, è stato condivisibilmente osservato che “in tema di fidejussione per obbligazioni future, l'art.
1956 c.c. non è applicabile, nemmeno in via analogica, nel caso in cui, ferme restando le condizioni economiche del terzo, sopravvenga dopo la fideiussione solo la contezza della loro precarietà. Ai fini della liberazione del fideiussore, difatti, viene in rilievo non la mera consapevolezza, in chi abbia erogato il credito, di un'eventuale mancanza di liquidità del debitore, bensì la percezione del mutamento delle condizioni economiche del debitore medesimo rispetto al sorgere del rapporto, e dell'ulteriore rischio che ciò induce con riguardo ad altre aperture di credito” (cfr. Cass. 8995/2003).
Pag. 12 a 18 In merito è poi opportuno ricordare che il fideiussore, il quale intenda far valere l'esclusione della sua responsabilità, ai sensi dell'art. 1956 c.c. deve provare la sussistenza delle condizioni ivi indicate, cioè dimostrare che successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore abbia fatto credito al terzo, senza la sua autorizzazione pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche ed è altrettanto opportuno ricordare come l'onere di richiedere quell'autorizzazione non sussista se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune o può presumersi (cfr. Cass. sent. n. 6685/2024; Cass. sent. 20713/2023) come nel caso, ricorrente in questa sede, in cui fideiussore sia per esempio il legale rappresentante della società debitrice principale (tale essendo . Né risulta contestata la circostanza Parte_4 addotta dalla banca che vede i fideiussori esercenti l'attività imprenditoriale in favore della quale la garanzia è stata prestata.
In linea con quanto precede non può dunque ignorarsi che per quanto le allegazioni attoree facciano riferimento – in più occasioni – alla situazione economica della società asseritamente in peggioramento, i relativi bilanci - che solo avrebbero consentito di verificare lo stato di crisi in cui essa versava al momento in cui la banca ha concesso gli ultimi affidamenti, il cui saldo debitorio è stato poi esatto a mezzo decreto ingiuntivo – non risultano offerti in giudizio.
Il rilievo che precede, inoltre, vale altresì ad escludere la sussistenza di un dovere di informazione da parte della banca circa la situazione di peggioramento delle condizioni patrimoniali, in ipotesi, venuta in essere della società certamente conoscibile dai fideiussori.
Non coglie poi nel segno l'eccepita nullità della fideiussione per la presenza in contratto della clausola “a semplice richiesta”, così come analogamente può dirsi inconferente il richiamo- dalla stessa parte attrice operato – in comparsa conclusionale - alla nota sentenza resa a
Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione n. 9479/2023, onde per il tramite dei principi enunciati dalla stessa si invochi l'accertamento, da parte di questo giudice, dell'abusività delle clausole - elencate in comparsa conclusionale - trasfuse nelle fideiussioni.
Va infatti puntualizzato che con la citata sentenza la Suprema Corte di Cassazione, in accoglimento del principio enunciati dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea con la pronuncia del 17/05/2022, ha inteso coniugare le esigenze di tutela del consumatore pregiudicato dall'applicazione di clausole abusive in determinate e specifiche fasi del processo che, a dispetto del giudizio tipicamente di merito, non consentirebbero un pregnante accertamento – appunto – di merito della controversia. In questa prospettiva quindi con la citata sentenza sono stati enunciati i seguenti principi di diritto “Il giudice del monitorio:
Pag. 13 a 18 a) deve svolgere, d'ufficio, il controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore in relazione all'oggetto della controversia;
b) a tal fine procede in base agli elementi di fatto e di diritto in suo possesso, integrabili, ai sensi dell'art. 640 c.p.c., con il potere istruttorio d'ufficio, da esercitarsi in armonia con la struttura e funzione del procedimento d'ingiunzione:
b.1.) potrà, quindi, chiedere al ricorrente di produrre il contratto e di fornire gli eventuali chiarimenti necessari anche in ordine alla qualifica di consumatore del debitore;
b.2) ove l'accertamento si presenti complesso, non potendo egli far ricorso ad un'istruttoria eccedente la funzione e la finalità del procedimento (ad es. disporre c.t.u.), dovrà rigettare
l'istanza d'ingiunzione c) all'esito del controllo: c.1) se rileva l'abusività della clausola, ne trarrà le conseguenze in ordine al rigetto o all'accoglimento parziale del ricorso;
c.2) se, invece, il controllo sull'abusività delle clausole incidenti sul credito azionato in via monitoria desse esito negativo, pronuncerà decreto motivato, ai sensi dell'art. 641 c.p.c., anche in relazione alla anzidetta effettuata delibazione;
c.3) il decreto ingiuntivo conterrà l'avvertimento indicato dall'art. 641 c.p.c., nonché l'espresso avvertimento che in mancanza di opposizione il debitore-consumatore non potrà più far valere
l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto non opposto diventerà irrevocabile.
Il giudice dell'esecuzione: a) in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell'abusività delle clausole, ha il dovere –da esercitarsi sino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito -di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo;
b) ove tale controllo non sia possibile in base agli elementi di diritto e fatto già in atti, dovrà provvedere, nelle forme proprie del processo esecutivo, ad una sommaria istruttoria funzionale a tal fine;
c) dell'esito di tale controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole –sia positivo, che negativo -informerà le parti e avviserà il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l'eventuale abusività delle clausole, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo;
d) fino alle determinazioni del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 649
c.p.c., non procederà alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito;
(ulteriori evenienze)
e) se il debitore ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c., al fine di far valere l'abusività delle clausole del contratto fonte del credito ingiunto, il giudice adito la
Pag. 14 a 18 riqualificherà in termini di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimetterà la decisione al giudice di questa (translatio iudicii);
f) se il debitore ha proposto un'opposizione esecutiva per far valere l'abusività di una clausola, il giudice darà termine di 40 giorni per proporre l'opposizione tardiva -se del caso rilevando
l'abusività di altra clausola –e non procederà alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito sino alle determinazioni del giudice dell'opposizione tardiva sull'istanza ex art. 649 c.p.c. del debitore consumatore.
Il giudice dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.: a) una volta investito dell'opposizione (solo ed esclusivamente sul profilo di abusività delle clausole contrattuali), avrà il potere di sospendere, ex art. 649 c.p.c., l'esecutorietà del decreto ingiuntivo, in tutto o in parte, a seconda degli effetti che l'accertamento sull'abusività delle clausole potrebbe comportare sul titolo giudiziale b) procederà, quindi, secondo le forme di rito”.
È dunque evidente che la pronuncia invocata non si attaglia al caso di specie posto che il giudizio che ne occupa, svoltosi a cognizione piena, non pone problemi di sorta dell'accertamento dell'ipotetica abusività delle clausole di cui si discute essendo per espressa volontà del legislatore proprio a ciò deputato.
Né in alcun modo può dirsi condivisibile la prospettazione dei garanti a tenor della quale dovrebbe ritenersi abusiva la clausola trasfusa all'art. 6 del contratto di fideiussione per la sola previsione di un pagamento “a prima richiesta”, che, ad avviso degli stessi, potrebbe implicitamente contenere una rinuncia alla proposizione di eccezioni da parte dei medesimi in tal modo frustrando le loro prerogative di consumatori. Qualifica quest'ultima della quale, tuttavia, non v'è evidenza documentale alcuna.
Ritenuto inoltre che della stessa clausola gli attori predicano la nullità, deve sin da ora escludersi che la presenza in contratto della clausola di pagamento “a prima richiesta” possa comportare la nullità del contratto, anche in ragione del fatto che l'argomentazione attorea muove proprio dall'erroneo presupposto di ritenere, come innanzi detto, insita in detta clausola la preclusione da parte dei garanti di proporre eccezioni. Ma tale ultima previsione non può ritenersi implicita, come pretenderebbe la medesima parte, posto che se per un verso essa contempla la sola “prima richiesta di pagamento”, per altro verso non contiene l'espresso riferimento alla preclusione di proporre eccezioni. In tal senso può dirsi che la clausola può incidere sul vincolo di accessorietà tipico della garanzia fideiussioria e renderlo meno accentuato, ma da sola considerata non può considerarsi nulla.
In questi termini va infatti rilevato che le parti hanno inteso derogare, seppur parzialmente, al disposto di cui all'art. 1957 c.c. con la clausola trasfusa all'art. 5 del contratto di
Pag. 15 a 18 fideiussione, ove è stato espressamente pattuito che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro il quale agire per l'adempimento in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 c.c. si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita”.
Rispetto a tale ultima clausola, inoltre, la parte attrice ha inteso far valere la nullità dacchè, aggiunta alle ulteriori clausole tacciate di nullità dalla Banca d'Italia, si pone in violazione della normativa antitrust, ed ha eccepito al contempo la decadenza della banca ad esigere il pagamento avendo coltivato le sue istanze oltre il termine di decadenza disciplinato dal richiamato art. 1957 c.c.
A tale ultimo riguardo, dunque, deve procedersi allo scrutinio della eccepita nullità delle fideiussioni rispetto alle quali sulla scorta del parere del 20/4/2005 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la Banca d'Italia ha ravvisato la contrarietà all'art. 2, comma
2, lett. a) della legge 287/1990 dello schema contrattuale ABI per il contratto di fideiussione bancaria con riferimento alle clausole 2, 6 e 8, ritenuto frutto di intesa anticoncorrenziale.
Va rammentato che la suddetta nullità è stata eccepita con la prima istruttoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. ed a sostegno della stessa i fideiussori hanno richiamato i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità con ordinanza n. 29810/2017. Tale ultima ordinanza – con la quale la Suprema Corte aveva opinato per la sanzione della nullità integrale dei contratti riproponenti lo schema ABI tacciato di nullità – è stata superata con la nota sentenza resa a
Sezioni Unite, n. 41994/2021, la quale, ultima, giudicando preminente il principio della conservazione del contratto, ha affermato che la forma di tutela più adeguata allo scopo sia la nullità parziale, limitata dunque alle sole tre clausole menzionate dal provvedimento della banca d'Italia proprio in ragione della sua idoneità a salvaguardare il principio generale di conservazione del negozio.
In questa prospettiva, dunque, la nullità integrale del contratto potrebbe aversi solo laddove si dimostri, alla stregua del disposto normativo di cui all'art. 1419 c.c., che il contratto non sarebbe stato concluso in assenza di quella porzione colpita da nullità, vale a dire l'essenzialità delle suddette clausole nel corpo del regolamento contrattuale. In questi termini
è a carico di chi intende far cadere in toto l'assetto di interessi programmato fornire la prova dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla (Cass. sez. Un.
3199/2021).
Né può darsi seguito alla nullità dell'intero contratto - come da domanda proposta dagli attori opponenti – difettando in concreto l'allegazione, da parte della stessa, di come, in ipotesi,
l'eliminazione di dette clausole avrebbe potuto in concreto operare nel proprio interesse. Si
Pag. 16 a 18 rammenta infatti che a termini dell'art. 1421 c.c. la domanda di nullità postula, al pari di qualsiasi altra domanda, la sussistenza di un interesse concreto. Interesse che la garante da parte sua non ha inteso allegare. In assenza degli anzidetti elementi ed in assenza di una domanda di nullità parziale delle fideiussioni, la domanda va respinta.
Da ultimo non può neppure accogliersi l'eccezione di decadenza formulata ex art. 1957 c.c. solo con la seconda memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. Si rammenta infatti che l'eccezione in argomento rappresenta una tipica eccezione in senso stretto, da tale è subordinata ai termini preclusivi disposti dal codice di rito, all'art. 167 c.p.c.
In conclusione, le domande di nullità vanno integralmente respinte.
Da ultimo, preso atto dell'intervento spiegato dalla ritenuto che rispetto alla Controparte_5 effettività dell'intervenuta cessione dei crediti oggetto di causa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 58 TUB, non risulta oggetto di contestazione, considerato che la predetta società nel fare proprie tutte le eccezioni, difese e deduzioni della banca ha al contempo chiesto CP_9
l'estromissione di quest'ultima dal giudizio che ne occupa, va dichiarata l'estromissione della banca dal processo. CP_1
Peraltro, a tal riguardo giova rilevare che, quand'anche si intendesse ritualmente proposta la domanda di nullità parziale della fideiussione, l'accoglimento della stessa non avrebbe in ogni caso condotto alla liberazione degli odierni attori, attesa la tardività dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., in quanto formulata soltanto con la prima memoria istruttoria.
3. Sui rapporti di conto corrente
Residua da ultimo il vaglio relativo ai rapporti di conto corrente e di apertura di credito intrattenuti dalla società rispetto ai quali, tanto con autonomo Controparte_4 atto di citazione finalizzato ad ottenere l'accertamento negativo del credito quanto con atto di opposizione a decreto ingiuntivo, i fideiussori hanno lamentato l'applicazione di interessi anatocistici, di interessi usurari e di una commissione di massimo scoperto illegittima.
Considerato che tali doglianze, soprattutto quanto all'anatocismo, tenuto conto che gli affidamenti da ultimo concessi risalgono al 2015 – periodo in cui la legge vietava l'applicazione di siffatta pratica – non appaiono prima facie infondati, si rende necessario, al fine di procedere mediante espletamento di ctu di natura contabile di verificare la fondatezza o meno delle doglianze stesse, la rimessione della causa sul ruolo istruttorio.
La presente sentenza definisce i rapporti tra gli attori e le convenute
[...]
e Controparte_3 Controparte_1
Pag. 17 a 18 Pertanto, il giudizio proseguirà esclusivamente tra gli attori, il e la Controparte_4 [...]
Controparte_5
Per le medesime ragioni, si impone la regolamentazione delle spese di lite nei rapporti tra gli attori e le convenute Controparte_3
e
[...] Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma non definitivamente pronunciando in composizione monocratica, così provvede:
- respinge l'eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale adito proposta dai fideiussori attori apponenti;
- rigetta le domande di nullità della fideiussione prestata da , Parte_1 [...]
Parte_3 Parte_2
- dichiara ammissibile l'intervento spiegato dalla e per essa la Controparte_5
e per l'effetto dichiara l'estromissione dal giudizio della Controparte_6
Controparte_1
- respinge la domanda proposta dagli attori nei confronti della
[...]
; Controparte_3
- provvede sulle altre eccezioni, da chiunque sollevate, come da motivazione;
- riserva di emettere separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo e per l'ulteriore corso;
- condanna gli attori alla rifusione nei confronti della
[...]
delle spese di lite, che Controparte_3 liquida in € 8.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- compensa le spese di lite tra gli attori e Controparte_1
- rimette alla sentenza definitiva la regolamentazione del regime delle spese di lite;
- provvede con separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio.
Roma, 09/01/2025
Il Giudice
Dott. Stefano Iannaccone
Pag. 18 a 18
R.G.N. 47182/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale di Roma, in persona del dott. Stefano Iannaccone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
Sentenza non definitiva nelle cause civili di primo grado riunite, iscritte al N. 36825/2018 R.G. ed al N. 47182/2019
R.G., poste in decisione all'udienza del 23/05/2023, vertenti tra
(C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
( , ( ), rappresentati e C.F._2 Parte_3 C.F._3 difesi dall'avv. Giovanni Battista Marsala, con domicilio all'indirizzo pec
Email_1
- Attore in relazione al n. 36825/2018 r.g.
- Opponente in relazione al n. 47182/2018 r.g.
e
per essa la mandataria elettivamente domiciliata in Roma, Controparte_1 CP_2 via Luigi Lilio n. 95, presso lo studio dell'avv. Michele Ferrari, che la rappresenta e difende giusta procura generale in atti
- Convenuta in relazione al n. 36825/2018 r.g.
- Opposta in relazione al n. 47182/2018 r.g.
Controparte_3
(C.F. in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente
[...] P.IVA_1 domiciliata in Roma, Viale San Pietro e Paolo n. 25, presso lo studio dell'avv. Luigi Valensise che la rappresenta e difende giusta procura in atti
- Convenuta in relazione al n. 36825/2018 r.g.
Pag. 1 a 18 . 128/2018 Tribunale di Roma, in persona Controparte_4 del legale rappresentante pt, con sede in Roma, via G. Massaia n. 33
- Convenuto in relazione al n. 36825/2018 r.g. nonché
C.F. e per essa quale procuratrice speciale Controparte_5 P.IVA_2 [...] elettivamente domiciliata in Roma, via Luigi Lilio, 95 pressoi lo Controparte_6 studio dell'avv. Michele Ferrari che la rappresenta e difende giusta procura in atti
- Intervenuto in relazione al n. 3685/2018 r.g. e in relazione al n. 47182/2018 r.g.
Conclusione delle parti: per la parte attrice opponente: in relazione al n. 36825/2018: “nel merito: - dichiarare la infondatezza della pretesa creditoria di nei loro confronti;
- dichiarare la nullità e illegittimità delle clausole Controparte_1 contrattuali di cui sopra applicate dalla e la contrarietà a correttezza e buona fede del CP_7 suo comportamento contrattuale ed accertare come non dovute tutte le somme di cui la banca convenuta ha chiesto il pagamento agli attori, in conseguenza di quanto indebitamente addebitato nel corso dei contratti di conto corrente, di apertura di credito e di affidamento, intrattenuti con come descritto in premessa, anche previa eventuale Controparte_1 compensazione fra i debiti delle parti l'una verso l'altra, oltre interessi al saggio contrattuale, o al saggio sostitutivo ai sensi dell'art. 117 T.U.B., o al saggio legale, dalla data di ogni singolo indebito e, dalla domanda, al saggio di cui all'art. 17 del D.L. 132/2014, il tutto fino al soddisfo;
- dichiarare la invalidità delle fideiussioni ex art. 1939 c.c.; - dichiarare l'estinzione delle fideiussioni ex art. 1955 c.c.; dichiarare la liberazione dei fideiussori ex art. 1956 c.c. e ex 1375
c.c.; - dichiarare l'annullamento delle fideiussioni per errore e dolo ex art. 1427 c.c.; - dichiarare
l'annullamento della clausola di cui all'art. 6 delle fideiussioni per dolo ex art. 1427 c.c.; - dichiarare la inefficacia e nullità delle clasuole delle fideiussioni contrarie agli artt. 1462, per nullità della fideiussione ex art. 1418 c.c., o annullabilità della fideiussione o dell'art. 6 della detta fideiussione ex art. 1427 c.c.; - dichiarare la inefficacia delle clausole delle fideiussioni contrarie all'art. 1341 c.c. e 1941 c.c.; - dichiarare la nullità delle clausole delle fideiussioni contrarie al Codice del consumo come sopra;
- accertare e dichiarare anche nei confronti del
n. 128/2018 Tribunale di Roma la non sussistenza del Controparte_4 loro debito verso la Banca o, la sussistenza del debito nella minor misura da accertare nel giudizio, con obbligo del fallimento di garantire il regresso, nei limiti del concorso;
- accertare anche nei confronti di CP_3 Controparte_8
Pag. 2 a 18 la non sussistenza del loro debito verso la e verso qualora escussa o, la CP_3 CP_7 CP_3 sussistenza del debito nella minor misura da accertare nel giudizio, con obbligo del fallimento di garantire il regresso, nei limiti del concorso Con vittoria di spese, diritti onorari e con addebito di spese di C.T.U., nel caso di contestazione di contestazione di controparte”;
In relazione al n. 47182/2018: “In via principale emettere i provvedimenti di cui all'art. 273
c.p.c., dichiarare la litispendenza della presente causa con riferimento a quella iscritta al n.r.g.
36825/2018 del Tribunale Ordinario di Roma e disporre la cancellazione dal ruolo della presente causa, previa revoca del decreto ingiuntivo di cui in premessa n. 9506/2018 emesso il
20 aprile 2018 dal Tribunale di Roma. Nel merito: - dichiarare la infondatezza della pretesa creditoria di verso gli attori;
- dichiarare la nullità e illegittimità delle clausole Controparte_1 contrattuali di cui sopra applicate dalla e la contrarietà a correttezza e buona fede del CP_7 suo comportamento contrattuale ed accertare come non dovute tutte le somme di cui la banca convenuta ha chiesto il pagamento agli attori, in conseguenza di quanto indebitamente addebitato nel corso dei contratti di conto corrente, di apertura di credito e di affidamento, intrattenuti con come descritto in premessa, anche previa eventuale Controparte_1 compensazione fra i debiti delle parti l'una verso l'altra, oltre interessi al saggio contrattuale, o al saggio sostitutivo ai sensi dell'art. 117 T.U.B., o al saggio legale, dalla data di ogni singolo indebito e, dalla domanda, al saggio di cui all'art. 17 del D.L. 132/2014, il tutto fino al soddisfo;
- dichiarare la invalidità delle fideiussioni ex art. 1939 c.c.; - dichiarare l'estinzione delle fideiussioni ex art. 1955 c.c.; dichiarare la liberazione dei fideiussori ex art. 1956 c.c. e ex 1375
c.c.; - dichiarare l'annullamento delle fideiussioni per errore e dolo ex art. 1427 c.c.; - dichiarare
l'annullamento della clausola di cui all'art. 6 delle fideiussioni per dolo ex art. 1427 c.c.; - dichiarare la inefficacia e nullità delle clausole delle fideiussioni contrarie agli artt. 1462, per nullità della fideiussione ex art. 1418 c.c., o annullabilità della fideiussione o dell'art. 6 della detta fideiussione ex art. 1427 c.c.; - dichiarare la inefficacia delle clausole delle fideiussioni contrarie all'art. 1341 c.c. e 1941 c.c.; - dichiarare la nullità delle clausole delle fideiussioni contrarie al Codice del consumo come sopra;
Con vittoria di spese, diritti onorari e con addebito di spese di C.T.U., nel caso di contestazione di controparte”.
Per la parte convenuta opponente:
In relazione al n. 36825/2018: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per tutte le causali di cui alla narrativa del presente atto, contrariis reiectis, in via pregiudiziale, rigettare le domande avversarie in quanto improponibili, improcedibili ed inammissibili;
nel merito, in via principale, rigettare le domande avversarie in quanto, comunque, infondate in fatto ed in diritto;
sempre nel merito, in via gradata, accertare e dichiarare sussistente il credito della Banca nei confronti
Pag. 3 a 18 delle parti in causa nella misura che sarà accertata nel corso del presente giudizio;
in ogni caso con vittoria di compensi e spese, oltre CPA ed IVA”.
In relazione al n. 47182/2018: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per tutte le causali di cui alla narrativa del presente atto, contrariis reiectis, in via pregiudiziale, disporre la continenza del giudizio R.G. n. 36825/2018 nell'odierno giudizio;
in via preliminare rigettare le domande avversarie in quanto improponibili, improcedibili ed inammissibili;
in via principale, nel merito, rigettare le domande avversarie in quanto, comunque, infondate in fatto ed in diritto confermando per l'effetto il decreto ingiuntivo n.
9506/2018 – R.G. n. 9991/2018 emesso provvisoriamente esecutivo dal Tribunale civile di Roma il 19.04.2018 e pubblicato il 20.04.2018; in ogni caso con vittoria di compensi e spese, oltre CPA ed IVA.”. per la convenuta “Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, rigettata ogni CP_3 avversa istanza, produzione e deduzione: 1) in via preliminare, accertare e dichiarare
l'inammissibilità della chiamata in causa del e conseguentemente, l'inammissibilità di CP_3 qualsivoglia domanda, così come formulata dai i Sigg.ri , Parte_4 Parte_1
e 2) in via principale, disporre l'estromissione del Parte_2 Parte_3 CP_3 dal presente giudizio e, in ogni caso, rigettare ogni e qualsivoglia domanda proposta e formulata nei confronti del in quanto infondata in fatto e diritto. Con vittoria di spese, competenze CP_3 ed onorari e spese generali del presente giudizio. Con espressa riserva di precisare e modificare la domanda, di produrre ulteriori documenti e di articolare mezzi istruttori, anche in prova contraria, ed in considerazione del comportamento processuale di controparte”. per la parte intervenuta:
In relazione al n. 36825/2018 r.g. ed in relazione al n. 47182/2018 r.g.: “ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 c.p.c. che venga dichiarata l'estromissione dal presente procedimento della cedente
e della sua procuratrice . Controparte_1 CP_2
Oggetto: contratti bancari.
All'udienza del 23/05/2023 i procuratori delle pari concludevano come da verbale in atti.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato i sig.ri , Parte_4 Parte_1
nella loro qualità di fideiussori della Parte_2 Parte_3 [...] citavano in giudizio la il Controparte_4 Controparte_1 Controparte_4 la esponendo che: CP_3
Pag. 4 a 18 - la Macomed For Hospital s.r.l. avrebbe intrattenuto con la Controparte_1
o il conto corrente anticipi n. 400026677 in precedenza identificato al n. 17591 presso la stessa filiale di Roma dell'ex Banco di Sicilia;
o il contratto di conto ordinario 400175307 in precedenza identificato al n.
209554 presso il Banco di Sicilia;
o il contratto di apertura di credito del 27/10/2015 per €100.000,00 sul conto anticipi n. 40026677;
o contratto di affidamento del 27/10/2015 per €100.000,00 sul rapporto ordinario n. 400175307;
- essi attori avrebbero rilasciato fideiussione per le obbligazioni assunte nei confronti di da parte della società debitrice principale;
CP_1
- le medesime obbligazioni sarebbero state altresì garantite dalla CP_3
- in data 04/11/2016 ed in data 13/01/2017 la banca avrebbe chiesto alla fideiuvata ed ai fideiussori il rientro dalle esposizioni debitorie pari ad €89.643,50 per il conto corrente ordinario n. 400177307 e ad €47.219,79 per il conto anticipi;
- in data 02/02/2017 la società avrebbe chiesto alla banca copia degli estratti conto e dei contratti dalla data di apertura dei rapporti in corso, richiesta reiterata in data
30/05/2017 con contestuale contestazione della richiesta di pagamento inoltrata dalla banca, oltrechè della restituzione di quanto da essa indebitamente percepito;
- la banca avrebbe consegnato solo una parte incompleta degli estratti richiesti;
- avrebbero dunque demandato ad un consulente di fiducia di analizzare i rapporti in questione ed in detta sede il predetto avrebbe riscontrato l'applicazione di competenze illegittime, quali interessi usurari, capitalizzazione trimestrale, commissione di massimo scoperto (secondo quanto meglio specificato nell'atto di citazione);
- la società debitrice principale sarebbe stata dichiarata fallita in data 20/02/2018 con sentenza del Tribunale di Roma;
- le fideiussioni da essi rilasciate sarebbero nulle ai sensi dell'art. 1939 c.c. in ragione della invalidità del rapporto garantito;
- sussisterebbero i presupposti per la liberazione dei fideiussori dalle obbligazioni ex art. 1956 c.c. nonché per l'annullamento ex art. 1427 c.c. per vizio del consenso per dolo ed errore;
- la clausola trasfusa all'art. 6 del contratto di fideiussione sarebbe inefficace per violazione dell'art. 1341, comma 2, c.c., oltrechè nulla per violazione degli artt. 1462 e
Pag. 5 a 18 1418 c.c., nonchè per indeterminatezza, posto l'avverbio “immediatamente” in essa contenuta risulterebbe privo di alcuna specificazione;
- i medesimi rilievi varrebbero altresì a rendere la clausola annullabile per vizio del consenso e per dolo;
- la cennata clausola sarebbe altresì nulla per violazione degli artt. art. 1941 c.c. e 1418
c.c.;
- sussisterebbe altresì violazione delle norme del codice del consumo ed in particolare degli artt. 33,35, e 36 e dell'art. 1 e ss del d.lgs. 21/2014 nonché delle direttive europee, in ragione del fatto che la clausola “a semplice richiesta scritta” non sarebbe formulata in modo chiaro e potrebbe implicitamente contenere clausole di rinuncia o limitazioni nei confronti dei fideiussori stessi;
- posto l'intervenuto fallimento della società fideiuvata, avrebbero interesse – ai sensi degli artt. 1953 c.c. e 55 l.f. – a che il giudizio in argomento si svolgesse in contraddittorio con il fallimento affinchè la sentenza possa esplicare i suoi effetti anche sui rapporti interni tra fideiussori e obbligato principale;
- avrebbero poi interesse – rispetto alla ad ottenere l'accertamento negativo CP_3 della pretesa creditoria della banca nei di loro confronti ed evitare una eventuale surrogazione da parte della predetta qualora venisse escussa. CP_3
Con distinto atto di citazione ritualmente notificato, i medesimi fideiussori proponevano opposizione averso il decreto ingiuntivo n. 9506/2018 reso dal Tribunale di Roma in data
20/04/2018 per la somma di €147.727,09 oltre accessori e spese, in favore della banca
(giudizio rubricato al n. 47182/2018), esponendo in punto di fatto e di diritto, tanto CP_1 in relazione ai rapporti di conto corrente intrattenuti dalla società – debitrice principale- con la banca tanto in relazione ai contratti di fideiussione ed ai predicati vizi di CP_1 invalidità (nelle diverse declinazioni sollevati), le medesime argomentazioni espresse con il precedente autonomo atto di citazione, da intendersi pertanto qui riportate. Posta inoltre la connessione oggettiva e soggettiva del giudizio incardinato con opposizione a decreto ingiuntivo (n. 47182/2018) ed il giudizio di accertamento negativo autonomamente incardinato dai fideiussori (rubricato al n. 36825/2018) chiedevano disporsi la riunione ai sensi dell'art. 274 c.p.c.
Si costituiva in giudizio la la quale, premessi i rapporti i contrattuali CP_7 Controparte_1 oggetto di causa dai quali originerebbe il di lei diritto di credito a titolo di saldo debitorio pari ad €147.287,09, eccepiva in via preliminare l'inammissibilità delle domande proposte dai
Pag. 6 a 18 garanti assumendo in proposito che la garanzia da essi rilasciata sarebbe, a dispetto del nomen iuris utilizzato, un contratto autonomo di garanzia con la conseguenza che ai predetti sarebbe precluso opporre eccezioni relative ai rapporti principali.
Deduceva inoltre che la invocata disciplina consumeristica non troverebbe applicazione nel caso di specie in ragione del fatto che le garanzie sarebbero state rilasciate dai fideiussori nell'esercizio della loro attività imprenditoriale. Deduceva infine l'infondatezza delle doglianze di merito espresse in relazione ai rapporti di conto corrente.
Con autonomo e distinto atto di comparsa di costituzione e risposta, la si Controparte_1 costituiva nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dai medesimi fideiussori, reiterando le medesime eccezioni preliminari e di merito sollevate in seno alla precedente comparsa di costituzione e risposta nel giudizio rubricato al n. 36825/2018 r.g., da intendersi qui trascritte.
Si costituiva in giudizio la (giudizio n. 36825/2018 r.g.), la quale eccepiva CP_3
l'inammissibilità delle domande proposte nei suoi confronti dai fideiussori in ragione del fatto che la garanzia da essa rilasciata in favore della banca non darebbe luogo ad alcun vincolo di solidarietà rispetto alla garanzia fideiussoria rilasciata dai fideiussori, ciò comportando il difetto dei presupposti ex art. 106 c.p.c., legittimanti la spiegata chiamata in causa. Chiedeva dunque di essere estromessa dal presente giudizio.
Spiegava intervento – ai sensi dell'art. 111 c.p.c. - la e per essa quale Controparte_5 procuratrice la la quale riferiva di aver acquistato pro soluto Controparte_6 da in data 19/07/2019, tutti i crediti per capitale e interessi elencati nel Controparte_1 contratto di cessione divisato tra le parti, sorti nel periodo intercorrente tra il 1968 e il 2019, compresi dunque i crediti oggetto di causa. Dichiarava al contempo di far proprie tutte le domande ed eccezioni proposte dalla banca chiedendo altresì l'estromissione di CP_1 quest'ultima dal giudizio.
Il fallimento . 128/2018, seppur ritualmente evocato in giudizio, Controparte_4 non ha inteso costituirsi.
Con la prima memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. i fideiussori attori eccepivano la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust assumendo l'avvenuta riproposizione pedissequa nel contratto da essi sottoscritto, delle clausole tacciate di nullità dal provvedimento della Banca di Italia n. 5/2005. Eccepivano altresì la decadenza della banca ai sensi dell'art. 1957 c.c.
Pag. 7 a 18 Con comparsa conclusionale i predetti attori opponenti chiedevano disporsi l'invio degli atti di causa al Presidente al fine della rimessione della causa stessa alla sezione specializzata in materia di imprese in composizione collegiale funzionalmente competente a decidere sulla questione dedotta in lite.
All'udienza del 26/03/2019 – giusta verbale in atti – preso atto di quanto disposto con decreto presidenziale del 2/01/2019, veniva disposta la riunione dei due giudizi in epigrafe.
All'udienza del 6/09/2021, giusta verbale in atti, preso atto del decesso del fideiussore attore
, veniva dichiarata l'interruzione del processo. Parte_4
Con ricorso del 3/12/2021 i fideiussori riassumevano la causa ai sensi dell'art. 303 c.p.c. anche nei confronti degli eredi del fideiussore defunto Posta tuttavia la Parte_4 rinuncia all'eredità da parte di tutti i possibili eredi del predetto, manifestata la volontà di procedere alla nomina di un curatore ai sensi dell'art. 481 c.c. chiedevano la concessione di un nuovo termine volto a consentir loro di procedere alla notificazione del ricorso nei confronti del curatore dell'eredità giacente.
All'udienza del 23/05/2023, la causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
1. Questioni pregiudiziali e preliminari.
In via pregiudiziale va disattesa la richiesta – formulata dalla parte attrice – con comparsa conclusionale di rimessione degli atti al Presidente del Tribunale per essere, a loro avviso, la competenza a decidere sulla questione oggetto di lite della Sezione specializzata in materia di imprese in composizione collegiale.
Giova, invero, puntualizzare che in ordine alle questioni della competenza sulle cause in materia bancaria che involgono la domanda di nullità delle fideiussioni per contrarietà alla normativa antitrust, la Suprema Corte di Cassazione ha di recente affermato che la competenza a pronunciare su tale domanda spetta, per ragioni di materia, alla sezione specializzata in materia di imprese, secondo gli ordinari criteri di competenza territoriale (cfr.
Cass. 6523/2021). Tuttavia, ciò vale allorchè sia stata proposta una domanda sul punto e vi sia un interesse ad una declaratoria con efficacia di giudicato erga omnes sulla nullità della fideiussione, non già quando il relativo accertamento sia funzionale, come nel caso di specie, ad ottenere la revoca dell'ingiunzione nell'un caso e, l'accertamento negativo del credito nell'atro caso, rendendo inopponibile la pretesa creditoria avversaria (cfr. Cass. sent. n.
3248/2023).
Pag. 8 a 18 In altri termini, entrambi le domande oggetto di scrutinio, sia essa quella di accertamento negativo spiegata dai fideiussori in qualità di attori, sia essa quella di opposizione a decreto ingiuntivo, spiegata dai predetti in qualità di fideiussori opponenti, non si limitano sic et simpliciter a chiedere l'accertamento della nullità delle fideiussioni da essi rilasciate, ma vertono, in prima istanza, sui rapporti di conto corrente conclusi dal debitore fideiuvato, al precipuo fine di rideterminazione del saldo debitorio da essi derivanti, assunto illegittimo e non dovuto. Sicchè la domanda per come formulata non richiede, in linea con gli enunciati principi di legittimità, una statuizione sulla nullità in parola con efficacia di giudicato erga omnes, ma verte, a ben vedere, sui rapporti sottesi alla garanzia, con la conseguenza che la competenza non va devoluta alla sezione specializzata in materie di imprese.
Va altresì preliminarmente evidenziato in linea generale che, a dispetto di quanto sostenuto dalla banca convenuta opposta, la domanda – proposta dai fideiussori - non ha, né potrebbe avere, ad oggetto una ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. non essendo i fideiussori legittimati a proporre una siffatta domanda in ragione del fatto che i pagamenti eventualmente indebiti durante l'esecuzione del rapporto di conto o di affidamento sono stati eseguiti dal correntista – debitore principale – pertanto difetterebbe il presupposto stesso dell'azione anzidetta non essendovi pagamento alcuno imputabile ai garanti.
Con riguardo alla domanda spiegata dai fideiussori nei confronti della
[...]
anch'essa garante Controparte_3 delle obbligazioni assunte dalla società – debitrice principale – benchè nei limiti di cui al contratto di garanzia versato in atti, vale la pena di osservare che le due garanzie, benchè rilasciate in relazione ad un unico rapporto principale, non sono in alcun modo collegate, ma danno luogo a rapporti autonomi e distinti che vedono quale unico elemento comune il creditore garantito, il quale ultimo, in assenza di beneficium ordinis o excussionis, può indifferentemente decidere di escutere l'un garante piuttosto che l'altro. Evenienza quest'ultima che in alcun modo consente al garante in concreto escusso di agire in regresso nei confronti dell'altro garante, come prospetterebbero gli attori, proprio in ragione del fatto che nessun collegamento sussiste tra i rapporti contrattuali che li vede coinvolti.
Pertanto, la domanda va respinta.
2. Nullità delle fideiussioni.
Nel merito si ritiene opportuno procedere alla disamina delle eccezioni di nullità delle fideiussioni, posta la necessità – quanto ai rapporti di conto corrente – di rimettere la causa
Pag. 9 a 18 sul ruolo istruttorio al fine della rideterminazione del saldo degli stessi mediante espletamento di ctu di natura contabile, essendo risultate meritevoli di considerazione le doglianze – espresse dagli attori – in tema, per esempio, di anatocismo.
In apertura di motivazione occorre precisare che la perfetta coincidenza tra le domande ed eccezioni proposte nei due giudizi riuniti in esame consentono di procederne allo scrutinio mediante una motivazione unitaria, senza che sia necessario operare distinzioni, se non nei limiti del riparto dell'onere della prova che assume, per quanto concerne i rapporti di conto oggetto di causa, connotati parzialmente differenti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e nel giudizio introdotto dal correntista o, come nella specie dai garanti fideiussori, di accertamento negativo.
Ciò chiarito, premesso che la banca convenuta opposta ha eccepito l'inammissibilità della domanda sull'assunto che i contratti di fideiussione oggetto di causa siano da considerarsi contratti autonomi di garanzia, con la conseguente preclusione per i garanti di eccepire eccezioni relative al rapporto principale, deve procedersi anzitutto allo scrutinio della natura della garanzia prestata dagli attori opponenti.
Orbene, la prospettazione della banca trova immediata smentita nel contenuto del regolamento contrattuale che ben lungi dal disciplinare una garanzia autonoma, presenta i connotati propri di una fideiussione omnibus.
Ed infatti a dispetto di quanto sostenuto la deduzione in contratto della sola clausola in previsione della quale il garante sarebbe tenuto al pagamento “a semplice richiesta” non è da sola idonea – per ormai concorde e consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità – a qualificare la garanzia rilasciata in termini autonomi, essendo stata ritenuta discretiva, a tale ultimo fine, la deduzione dell'ulteriore clausola “senza eccezione”, all'evidenza non dedotta nei contratti oggetto di causa.
Chiarito dunque che le garanzie rilasciate dagli odierni attori opponenti sono da annoverarsi nel tipo di fideiussione omnibus, deve procedersi alla disamina della domanda di nullità nelle diverse declinazioni proposta.
In particolare, ad avviso dei fideiussori la garanzia rilasciata sarebbe nulla ai sensi dell'art. 1939 c.c. in ragione della nullità delle obbligazioni principali determinata dall'applicazione di interessi anatocistici ed usurari.
La cennata doglianza non è tuttavia meritevole di seguito, posto che l'applicazione delle suddette competenze illegittime in forza della deduzione in contratto di clausole in ipotesi nulle non è idonea a travolgere l'intero regolamento contrattuale, potendo una siffatta nullità
Pag. 10 a 18 determinare – ove sussistente – il sorgere del diritto del correntista ad ottenere una rideterminazione del saldo mediante espunzione di tali competenze da ritenersi indebite ed illegittime proprio perché portato dell'applicazione di clausole nulle. In altri termini la nullità in ipotesi di tal fatta è circoscritta alle sole clausole disponenti l'applicazione di interessi o commissioni illegittime che andranno dunque espunte, ma che non comportano la caducazione del contratto che resta pienamente valido. E valida resta anche la fideiussione, ben potendo i garanti agire, come nella specie accaduto, per l'accertamento negativo del credito e veder tutelato il proprio diritto a non eseguire, ove escussi, pagamenti illegittimi.
Analogamente non può trovare accoglimento l'eccezione di estinzione delle fideiussioni proposta ai sensi dell'art. 1955 c.c., a termini del quale “la fideiussione si estingue quando, per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche, e nei privilegi del creditore”, attesa la genericità della doglianza al riguardo espressa. Ed invero, per quanto il fatto oggettivo della dichiarazione di fallimento della società debitrice principale renda – indiscutibilmente – più difficile l'esercizio da parte dei fideiussori delle prerogative di cui alla citata norma, occorre tuttavia evidenziare che al cospetto di linee di credito concesse da ultimo nel 2015 e scadute il 25/10/2016, cui ha fatto seguito la lettera di messa in mora del 7/11/2016, la dichiarazione di fallimento è avvenuta in data
20/02/2018. È dunque difficile, in assenza di ulteriore allegazione e prova, ritenere che la banca, anche in spregio al dovere di correttezza e buona fede (violazione, del resto, neppure allegata) abbia continuato, sino poi alla dichiarazione di fallimento, ad erogare credito aggravando il dissesto della società anche a danno dei garanti. Né può affermarsi, in assenza di evidenza documentale, che a cagionare il dissesto della società sia stato il solo eccessivo indebitamento della stessa nei confronti dell'istituto di credito, e, dunque, altresì affermarsi in termini conseguenziali la sussistenza de “il fatto del creditore” alla stregua di quanto richiesto dalla citata norma, integrante, peraltro, presupposto stesso della sua applicazione.
Sul punto, vale, altresì, la pena di richiamare i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità ad opinar della quale “pur sussistendo il fatto del creditore, rilevante ai sensi dell'art.
1955 c.c., la liberazione del debitore richiede la prova che da esso sia derivato un pregiudizio giuridico, non solo economico, che deve concretizzarsi nella perdita del diritto (di surrogazione ex art. 1949 c.c., di regresso, ex art. 1950) e non già nella mera maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità satisfattive del patrimonio del debitore” (cfr. Cass. 6685/2024; Cass. sent. n. 4175/2020). In conclusione, il preteso automatismo tra il fallimento della società e l'erogazione di credito da parte della banca (due anni prima del fallimento stesso) non è da solo idoneo a confortare la sussistenza dei presupposti di liberazione ex art. 1955 c.c.
Pag. 11 a 18 Sorte non dissimile spetta alla richiesta di liberazione dei fideiussori ai sensi dell'art. 1956 c.c.
A tal riguardo, va ricordato che a termini della invocata norma “il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito”, e che la ratio della stessa è quella di evitare che, in caso di fideiussioni per obbligazioni future, il fideiussore venga chiamato a rispondere dei debiti da lui garantiti, quando tale maggiore esposizione sia stata causata dal comportamento della banca che, in violazione dei principi di buona fede contrattuale, abbia continuato a fare credito al soggetto indebitato in un contesto in cui, quanto meno, si sarebbe dovuto comprendere che costui, a causa del peggioramento delle sue condizioni finanziarie, non era più in grado di soddisfarlo.
È dunque suscettibile di sanzione, in quanto non ispirata ai canoni della buona fede nell'esecuzione del contratto, la condotta del creditore che, conosciuta o avendo ragionevolmente la possibilità di acquisire la conoscenza della sopraggiunta precarietà delle condizioni economiche del debitore garantito, abbia continuato a fargli credito, senza nulla comunicare al garante e senza ottenere l'autorizzazione prevista dalla legge.
Non è, inoltre, richiesta l'esistenza di uno stato di vera e propria insolvenza del terzo
(debitore principale), ma si deve trattare di condizioni patrimoniali precarie, che devono risultare sopravvenute e non esistenti al momento della prestazione della fideiussione per obbligazioni future. Come da consolidato orientamento giurisprudenziale, la prova del peggioramento delle condizioni economiche del debitore principale, al pari di ogni altro elemento della fattispecie di cui all'art. 1956 c.c., deve essere fornita dal fideiussore, che agisce per la propria liberazione dal vincolo (cfr. Cass. 2524/2006; Cass. 23422/2016).
Per quanto riguarda l'elemento psicologico in capo al creditore beneficiario della garanzia, è stato condivisibilmente osservato che “in tema di fidejussione per obbligazioni future, l'art.
1956 c.c. non è applicabile, nemmeno in via analogica, nel caso in cui, ferme restando le condizioni economiche del terzo, sopravvenga dopo la fideiussione solo la contezza della loro precarietà. Ai fini della liberazione del fideiussore, difatti, viene in rilievo non la mera consapevolezza, in chi abbia erogato il credito, di un'eventuale mancanza di liquidità del debitore, bensì la percezione del mutamento delle condizioni economiche del debitore medesimo rispetto al sorgere del rapporto, e dell'ulteriore rischio che ciò induce con riguardo ad altre aperture di credito” (cfr. Cass. 8995/2003).
Pag. 12 a 18 In merito è poi opportuno ricordare che il fideiussore, il quale intenda far valere l'esclusione della sua responsabilità, ai sensi dell'art. 1956 c.c. deve provare la sussistenza delle condizioni ivi indicate, cioè dimostrare che successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore abbia fatto credito al terzo, senza la sua autorizzazione pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche ed è altrettanto opportuno ricordare come l'onere di richiedere quell'autorizzazione non sussista se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune o può presumersi (cfr. Cass. sent. n. 6685/2024; Cass. sent. 20713/2023) come nel caso, ricorrente in questa sede, in cui fideiussore sia per esempio il legale rappresentante della società debitrice principale (tale essendo . Né risulta contestata la circostanza Parte_4 addotta dalla banca che vede i fideiussori esercenti l'attività imprenditoriale in favore della quale la garanzia è stata prestata.
In linea con quanto precede non può dunque ignorarsi che per quanto le allegazioni attoree facciano riferimento – in più occasioni – alla situazione economica della società asseritamente in peggioramento, i relativi bilanci - che solo avrebbero consentito di verificare lo stato di crisi in cui essa versava al momento in cui la banca ha concesso gli ultimi affidamenti, il cui saldo debitorio è stato poi esatto a mezzo decreto ingiuntivo – non risultano offerti in giudizio.
Il rilievo che precede, inoltre, vale altresì ad escludere la sussistenza di un dovere di informazione da parte della banca circa la situazione di peggioramento delle condizioni patrimoniali, in ipotesi, venuta in essere della società certamente conoscibile dai fideiussori.
Non coglie poi nel segno l'eccepita nullità della fideiussione per la presenza in contratto della clausola “a semplice richiesta”, così come analogamente può dirsi inconferente il richiamo- dalla stessa parte attrice operato – in comparsa conclusionale - alla nota sentenza resa a
Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione n. 9479/2023, onde per il tramite dei principi enunciati dalla stessa si invochi l'accertamento, da parte di questo giudice, dell'abusività delle clausole - elencate in comparsa conclusionale - trasfuse nelle fideiussioni.
Va infatti puntualizzato che con la citata sentenza la Suprema Corte di Cassazione, in accoglimento del principio enunciati dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea con la pronuncia del 17/05/2022, ha inteso coniugare le esigenze di tutela del consumatore pregiudicato dall'applicazione di clausole abusive in determinate e specifiche fasi del processo che, a dispetto del giudizio tipicamente di merito, non consentirebbero un pregnante accertamento – appunto – di merito della controversia. In questa prospettiva quindi con la citata sentenza sono stati enunciati i seguenti principi di diritto “Il giudice del monitorio:
Pag. 13 a 18 a) deve svolgere, d'ufficio, il controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore in relazione all'oggetto della controversia;
b) a tal fine procede in base agli elementi di fatto e di diritto in suo possesso, integrabili, ai sensi dell'art. 640 c.p.c., con il potere istruttorio d'ufficio, da esercitarsi in armonia con la struttura e funzione del procedimento d'ingiunzione:
b.1.) potrà, quindi, chiedere al ricorrente di produrre il contratto e di fornire gli eventuali chiarimenti necessari anche in ordine alla qualifica di consumatore del debitore;
b.2) ove l'accertamento si presenti complesso, non potendo egli far ricorso ad un'istruttoria eccedente la funzione e la finalità del procedimento (ad es. disporre c.t.u.), dovrà rigettare
l'istanza d'ingiunzione c) all'esito del controllo: c.1) se rileva l'abusività della clausola, ne trarrà le conseguenze in ordine al rigetto o all'accoglimento parziale del ricorso;
c.2) se, invece, il controllo sull'abusività delle clausole incidenti sul credito azionato in via monitoria desse esito negativo, pronuncerà decreto motivato, ai sensi dell'art. 641 c.p.c., anche in relazione alla anzidetta effettuata delibazione;
c.3) il decreto ingiuntivo conterrà l'avvertimento indicato dall'art. 641 c.p.c., nonché l'espresso avvertimento che in mancanza di opposizione il debitore-consumatore non potrà più far valere
l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto non opposto diventerà irrevocabile.
Il giudice dell'esecuzione: a) in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell'abusività delle clausole, ha il dovere –da esercitarsi sino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito -di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo;
b) ove tale controllo non sia possibile in base agli elementi di diritto e fatto già in atti, dovrà provvedere, nelle forme proprie del processo esecutivo, ad una sommaria istruttoria funzionale a tal fine;
c) dell'esito di tale controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole –sia positivo, che negativo -informerà le parti e avviserà il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l'eventuale abusività delle clausole, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo;
d) fino alle determinazioni del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 649
c.p.c., non procederà alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito;
(ulteriori evenienze)
e) se il debitore ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c., al fine di far valere l'abusività delle clausole del contratto fonte del credito ingiunto, il giudice adito la
Pag. 14 a 18 riqualificherà in termini di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimetterà la decisione al giudice di questa (translatio iudicii);
f) se il debitore ha proposto un'opposizione esecutiva per far valere l'abusività di una clausola, il giudice darà termine di 40 giorni per proporre l'opposizione tardiva -se del caso rilevando
l'abusività di altra clausola –e non procederà alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito sino alle determinazioni del giudice dell'opposizione tardiva sull'istanza ex art. 649 c.p.c. del debitore consumatore.
Il giudice dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.: a) una volta investito dell'opposizione (solo ed esclusivamente sul profilo di abusività delle clausole contrattuali), avrà il potere di sospendere, ex art. 649 c.p.c., l'esecutorietà del decreto ingiuntivo, in tutto o in parte, a seconda degli effetti che l'accertamento sull'abusività delle clausole potrebbe comportare sul titolo giudiziale b) procederà, quindi, secondo le forme di rito”.
È dunque evidente che la pronuncia invocata non si attaglia al caso di specie posto che il giudizio che ne occupa, svoltosi a cognizione piena, non pone problemi di sorta dell'accertamento dell'ipotetica abusività delle clausole di cui si discute essendo per espressa volontà del legislatore proprio a ciò deputato.
Né in alcun modo può dirsi condivisibile la prospettazione dei garanti a tenor della quale dovrebbe ritenersi abusiva la clausola trasfusa all'art. 6 del contratto di fideiussione per la sola previsione di un pagamento “a prima richiesta”, che, ad avviso degli stessi, potrebbe implicitamente contenere una rinuncia alla proposizione di eccezioni da parte dei medesimi in tal modo frustrando le loro prerogative di consumatori. Qualifica quest'ultima della quale, tuttavia, non v'è evidenza documentale alcuna.
Ritenuto inoltre che della stessa clausola gli attori predicano la nullità, deve sin da ora escludersi che la presenza in contratto della clausola di pagamento “a prima richiesta” possa comportare la nullità del contratto, anche in ragione del fatto che l'argomentazione attorea muove proprio dall'erroneo presupposto di ritenere, come innanzi detto, insita in detta clausola la preclusione da parte dei garanti di proporre eccezioni. Ma tale ultima previsione non può ritenersi implicita, come pretenderebbe la medesima parte, posto che se per un verso essa contempla la sola “prima richiesta di pagamento”, per altro verso non contiene l'espresso riferimento alla preclusione di proporre eccezioni. In tal senso può dirsi che la clausola può incidere sul vincolo di accessorietà tipico della garanzia fideiussioria e renderlo meno accentuato, ma da sola considerata non può considerarsi nulla.
In questi termini va infatti rilevato che le parti hanno inteso derogare, seppur parzialmente, al disposto di cui all'art. 1957 c.c. con la clausola trasfusa all'art. 5 del contratto di
Pag. 15 a 18 fideiussione, ove è stato espressamente pattuito che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro il quale agire per l'adempimento in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 c.c. si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita”.
Rispetto a tale ultima clausola, inoltre, la parte attrice ha inteso far valere la nullità dacchè, aggiunta alle ulteriori clausole tacciate di nullità dalla Banca d'Italia, si pone in violazione della normativa antitrust, ed ha eccepito al contempo la decadenza della banca ad esigere il pagamento avendo coltivato le sue istanze oltre il termine di decadenza disciplinato dal richiamato art. 1957 c.c.
A tale ultimo riguardo, dunque, deve procedersi allo scrutinio della eccepita nullità delle fideiussioni rispetto alle quali sulla scorta del parere del 20/4/2005 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la Banca d'Italia ha ravvisato la contrarietà all'art. 2, comma
2, lett. a) della legge 287/1990 dello schema contrattuale ABI per il contratto di fideiussione bancaria con riferimento alle clausole 2, 6 e 8, ritenuto frutto di intesa anticoncorrenziale.
Va rammentato che la suddetta nullità è stata eccepita con la prima istruttoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. ed a sostegno della stessa i fideiussori hanno richiamato i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità con ordinanza n. 29810/2017. Tale ultima ordinanza – con la quale la Suprema Corte aveva opinato per la sanzione della nullità integrale dei contratti riproponenti lo schema ABI tacciato di nullità – è stata superata con la nota sentenza resa a
Sezioni Unite, n. 41994/2021, la quale, ultima, giudicando preminente il principio della conservazione del contratto, ha affermato che la forma di tutela più adeguata allo scopo sia la nullità parziale, limitata dunque alle sole tre clausole menzionate dal provvedimento della banca d'Italia proprio in ragione della sua idoneità a salvaguardare il principio generale di conservazione del negozio.
In questa prospettiva, dunque, la nullità integrale del contratto potrebbe aversi solo laddove si dimostri, alla stregua del disposto normativo di cui all'art. 1419 c.c., che il contratto non sarebbe stato concluso in assenza di quella porzione colpita da nullità, vale a dire l'essenzialità delle suddette clausole nel corpo del regolamento contrattuale. In questi termini
è a carico di chi intende far cadere in toto l'assetto di interessi programmato fornire la prova dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla (Cass. sez. Un.
3199/2021).
Né può darsi seguito alla nullità dell'intero contratto - come da domanda proposta dagli attori opponenti – difettando in concreto l'allegazione, da parte della stessa, di come, in ipotesi,
l'eliminazione di dette clausole avrebbe potuto in concreto operare nel proprio interesse. Si
Pag. 16 a 18 rammenta infatti che a termini dell'art. 1421 c.c. la domanda di nullità postula, al pari di qualsiasi altra domanda, la sussistenza di un interesse concreto. Interesse che la garante da parte sua non ha inteso allegare. In assenza degli anzidetti elementi ed in assenza di una domanda di nullità parziale delle fideiussioni, la domanda va respinta.
Da ultimo non può neppure accogliersi l'eccezione di decadenza formulata ex art. 1957 c.c. solo con la seconda memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. Si rammenta infatti che l'eccezione in argomento rappresenta una tipica eccezione in senso stretto, da tale è subordinata ai termini preclusivi disposti dal codice di rito, all'art. 167 c.p.c.
In conclusione, le domande di nullità vanno integralmente respinte.
Da ultimo, preso atto dell'intervento spiegato dalla ritenuto che rispetto alla Controparte_5 effettività dell'intervenuta cessione dei crediti oggetto di causa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 58 TUB, non risulta oggetto di contestazione, considerato che la predetta società nel fare proprie tutte le eccezioni, difese e deduzioni della banca ha al contempo chiesto CP_9
l'estromissione di quest'ultima dal giudizio che ne occupa, va dichiarata l'estromissione della banca dal processo. CP_1
Peraltro, a tal riguardo giova rilevare che, quand'anche si intendesse ritualmente proposta la domanda di nullità parziale della fideiussione, l'accoglimento della stessa non avrebbe in ogni caso condotto alla liberazione degli odierni attori, attesa la tardività dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., in quanto formulata soltanto con la prima memoria istruttoria.
3. Sui rapporti di conto corrente
Residua da ultimo il vaglio relativo ai rapporti di conto corrente e di apertura di credito intrattenuti dalla società rispetto ai quali, tanto con autonomo Controparte_4 atto di citazione finalizzato ad ottenere l'accertamento negativo del credito quanto con atto di opposizione a decreto ingiuntivo, i fideiussori hanno lamentato l'applicazione di interessi anatocistici, di interessi usurari e di una commissione di massimo scoperto illegittima.
Considerato che tali doglianze, soprattutto quanto all'anatocismo, tenuto conto che gli affidamenti da ultimo concessi risalgono al 2015 – periodo in cui la legge vietava l'applicazione di siffatta pratica – non appaiono prima facie infondati, si rende necessario, al fine di procedere mediante espletamento di ctu di natura contabile di verificare la fondatezza o meno delle doglianze stesse, la rimessione della causa sul ruolo istruttorio.
La presente sentenza definisce i rapporti tra gli attori e le convenute
[...]
e Controparte_3 Controparte_1
Pag. 17 a 18 Pertanto, il giudizio proseguirà esclusivamente tra gli attori, il e la Controparte_4 [...]
Controparte_5
Per le medesime ragioni, si impone la regolamentazione delle spese di lite nei rapporti tra gli attori e le convenute Controparte_3
e
[...] Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma non definitivamente pronunciando in composizione monocratica, così provvede:
- respinge l'eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale adito proposta dai fideiussori attori apponenti;
- rigetta le domande di nullità della fideiussione prestata da , Parte_1 [...]
Parte_3 Parte_2
- dichiara ammissibile l'intervento spiegato dalla e per essa la Controparte_5
e per l'effetto dichiara l'estromissione dal giudizio della Controparte_6
Controparte_1
- respinge la domanda proposta dagli attori nei confronti della
[...]
; Controparte_3
- provvede sulle altre eccezioni, da chiunque sollevate, come da motivazione;
- riserva di emettere separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo e per l'ulteriore corso;
- condanna gli attori alla rifusione nei confronti della
[...]
delle spese di lite, che Controparte_3 liquida in € 8.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- compensa le spese di lite tra gli attori e Controparte_1
- rimette alla sentenza definitiva la regolamentazione del regime delle spese di lite;
- provvede con separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio.
Roma, 09/01/2025
Il Giudice
Dott. Stefano Iannaccone
Pag. 18 a 18