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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 11/02/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BARI
- SECONDA SEZIONE CIVILE -
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati
Filippo Labellarte presidente
Luciano Guaglione consigliere
Carmela Romano consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 130 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 tra
elettivamente domiciliata presso il Parte_1 domicilio digitale dell'avv. Filippo Cocco, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti ---------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------- appellante
e
elettivamente domiciliata in Canosa di Puglia, via Muzio CP_1
Scevola n. 7, presso lo studio dell'avv. Paolo Pellegrino, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti ------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------- appellata
Conclusioni: all'udienza del 4 ottobre 2024, i difensori delle parti hanno concluso come da rispettive note scritte.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 2175/21 del 17.12.21, il Tribunale di Trani ha rigettato l'opposizione proposta dalla avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1864/18 del 10.12.18, emesso nei suoi confronti su ricorso della CP_1
per il pagamento dell'importo di €227.514,00, a titolo di
[...] corrispettivo di forniture di capi di abbigliamento, oltre a condannare l'opponente al rimborso delle spese giudiziali ed risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Con citazione del 12.1.22, ha proposto appello avverso la sentenza la
, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, Parte_1 con vittoria di spese.
Si è costituita la chiedendo il rigetto dell'appello e la CP_1 condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96, 3° co., c.p.c., con vittoria di spese.
Invitate le parti alla precisazione delle conclusioni, all'udienza del 4 ottobre 2024, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
Col primo motivo di appello, si censura il rigetto della domanda, per aver il giudice ritenuto provata la fornitura, nonostante l'insufficienza della documentazione acquisita.
La censura è infondata.
Dai documenti prodotti risulta che tra la e la intercorsero, Pt_1 CP_1 sin dal 2017, intensi rapporti commerciali in virtù dei quali la seconda forniva alla prima linee di abbigliamento ed accessori personalizzati, secondo queste modalità: le parti concordavano quantità, costi e tempistiche degli ordini mediante e-mail o messaggi whatsapp; la Pt_1 confermava l'avvenuta consegna della merce tramite sottoscrizione dei documenti di trasporto e poi provvedeva al pagamento.
Ed è quanto avvenuto anche nel caso di specie, in cui si controverte della vendita, da parte di in favore di dei beni indicati nelle CP_1 Pt_1 fatture nn. 12/2018, 13/2018 e 14/2018, anche in questo caso preceduta, come in passato, da comunicazioni via email e whatsapp, recanti il riferimento ai capi di abbigliamento ordinati, e seguìta dalla sottoscrizione dei documenti di trasporto n. 63 del 19.1.2018, n. 77 del 23.1.2018, n. 107 del 29.1.2018, riferiti - rispettivamente - alle fatture n.
12, n. 13 e n. 14 del 2018), quindi alla stessa merce descritta nella documentazione contabile.
Peraltro, le fatture trovano conferma, non solo nelle attestazioni dell'Ufficio Tributario della Repubblica di San Marino, ma anche negli estratti autentici delle scritture contabili, che, ai sensi dell'art. 2710 c.c., costituiscono prova del credito, tanto più unitamente ad altri riscontri. Né giova all'appellante contestare la paternità degli indirizzi di posta elettronica risultanti dalle e-mail depositate da , trattandosi degli CP_1 stessi indirizzi già adoperati per comunicazioni inerenti altri affari, pacificamente conclusi dalle parti, prima e dopo i fatti di causa.
Ininfluente è poi il disconoscimento, da parte della della Pt_1 sottoscrizione apposta in calce ai citati d.d.t., accompagnato dalla negazione che essa “sia stata apposta dal legale rappresentante della 1. Pt_1
Ed invero, la fattispecie si pone al di fuori dell'ambito di applicazione dell'art. 214 c.p.c., invocabile ove si contesti l'attribuzione di una firma a sé, e non - come in questo caso - ad un terzo, indicato dall'appellata nella persona di e non contestato, il quale, oltre ad essere il Testimone_1 fratello di , ovvero l'“amministratore di fatto della societa CP_2 Pt_1
, ricopriva - secondo quanto risulta dagli atti del procedimento
[...] penale a carico della società2 - ruoli operativi di rilievo all'interno della compagine sociale (“tecnico serigrafico”, “delegato ad operare sui conti correnti della , “soggetto che unitamente a e Parte_1 CP_3
si è occupato della gestione della societa estera”, “persona CP_4 delegata ad operare sui rapporti di canto corrente, accesi nella
Repubblica di San Marino, a nome della ), sicché può Parte_1 ragionevolmente ritenersi che fosse autorizzato a ricevere la merce ed a darne atto, sottoscrivendo i d.d.t.
Va, perciò, confermata, alla stregua delle prove acquisite, in relazione sia al rapporto obbligatorio che alla consegna dei beni, la decisione del
Tribunale di ritenere fondata la domanda di pagamento del prezzo.
Col secondo motivo di appello, si censura la condanna al pagamento degli interessi moratori ex d.lgs. 231/02, sul presupposto dell'assenza di prova circa la consegna della merce.
Il rigetto della censura consegue all'infondatezza del primo motivo di impugnazione, essendovi la prova tanto del rapporto quanto della consegna dei beni.
Col terzo motivo di appello, si critica la condanna ex art. 96, co. 3, c.p.c., per mancanza di prova della colpa grave o della mala fede processuale della Pt_1 La censura è infondata.
Correttamente il giudice ha fondato la condanna ex art. 96 cpc sulla valutazione di “assoluta pretestuosità” dell'opposizione a decreto ingiuntivo, in perfetta adesione all'interpretazione che della norma si è andata affermando in giurisprudenza.
Ed invero, lo strumento previsto dall'art. 96, co. 3, c.p.c. sanziona condotte processuali che comportino uno sviamento del sistema giurisdizionale dai suoi fini istituzionali ed un ingiustificato aumento del contenzioso, così ostacolando la ragionevole durata dei processi pendenti ed il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione (Cass. 5725/19), a prescindere dalla prova concreta di un danno o dalla domanda di parte.
In particolare, “la condanna della parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96, 3° comma,
c.p.c., che configura una sanzione di carattere pubblicistico, non presuppone l'accertamento dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, ma soltanto di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo, quale l'aver agito o resistito pretestuosamente” (in termini, (Cass. 3830/11, 20018/20, 29812/19;
25176 e 25177 del 2018).
E tale è il caso di specie, attesa l'evidente pretestuosità dell'opposizione, smentita dalla copiosa documentazione in atti, e riproposta in appello sulla base di motivi di impugnazione altrettanto manifestamente inconsistenti, con la conseguente applicazione, anche per questo grado, della condanna ex art. 96, 3° co., cpc, a fronte di un gravame che palesa il mancato impiego della doverosa diligenza ed accuratezza nel ricorso alla giustizia.
Le spese giudiziali, a carico del soccombente, saranno liquidate in dispositivo in base ai parametri medi previsti dal D.M. 147/22 (attesa la collocazione del credito nell'ambito dello scaglione di riferimento, ossia quello compreso tra €52.000,01 ed €260.000,00), mentre la determinazione equitativa della somma dovuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. sarà calibrata su una frazione delle spese di lite, segnatamente 1/3, in applicazione di un parametro che il legislatore aveva sperimentato nell'ormai abrogato articolo 385, co. 4, c.p.c. Tale norma, infatti, relativa alla condanna al risarcimento per lite temeraria in sede di giudizio di cassazione, prevedeva che il giudice, quando pronunciava sulle spese, condannasse, anche d'ufficio, la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, non superiore al doppio dei massimi tariffari, ove la stessa avesse proposto il ricorso o vi avesse resistito anche solo con colpa grave.
In tal senso è univocamente orientata la S.C. (Cass. 17902/19; 25177 e 25176 del 2018, secondo cui il terzo comma dell'art. 96 c.p.c., rinviando all'equità, richiama il criterio di proporzionalità secondo le tariffe forensi e quindi la somma da tale disposizione prevista va rapportata “alla misura dei compensi liquidabili in relazione al valore della causa”).
Peraltro, questo criterio, ricavato in via interpretativa dalla giurisprudenza, ha ricevuto l'avallo della Corte Costituzionale (sent. n. 139 del 6.6.19), che l'ha ritenuto “coerente e omogeneo rispetto sia a quello originariamente previsto dal quarto comma dell'art. 385 cod. proc. civ. (che contemplava il limite del doppio dei massimi tariffari), sia a quello attualmente stabilito dal primo comma dell'art. 26 cod. proc. amm. (che similmente prevede il limite del doppio delle spese di lite liquidate secondo le tariffe professionali)”.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla , Parte_1 con citazione del 19.1.22, avverso la sentenza n. 2175/21 del 17.12.21 emessa dal Tribunale di Trani, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna la , a rifondere alla Parte_1 CP_1 le spese del presente giudizio, liquidate in €14.317,00, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, ed a pagare alla stessa, ex art. 96, co. 3, c.p.c., l'ulteriore somma di €4.773,00.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
Così deciso, nella camera di consiglio del 31 gennaio 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Carmela Romano Filippo Labellarte 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V. verbale dell'udienza di prima comparizione del 18.10.2019. 2 V. decreto di giudizio immediato del Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Rimini nel procedimento n. r.g.g.i.p. 1725/18 / n. r.g.n.r. 5803/17.