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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 20/05/2025, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 941 del 2022, e vertente
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. MICELI DONATELLA, giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
PROVINCIALE DI AGRIGENTO, in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO
GIANTONY, giusta procura depositata telematicamente;
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato;
-resistenti-
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 25 marzo 2022, la ha impugnato Parte_1 il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 2021001306/DDL del 2 agosto
2021, emesso dall' presso la sede di Controparte_2 CP_1
Agrigento. Con tale verbale venivano addebitati contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il personale dipendente nel periodo novembre 2015 - dicembre 2016, per un importo complessivo di 548.049,13 euro.
La società ha eccepito la nullità del verbale unico per violazione degli accordi regionali e nazionali, nonché per inosservanza dell'obbligo minimale contributivo previsto dall'art. 1, comma 1, del D.L. 338/1989. Ha inoltre contestato l'illegittimità per omessa notifica degli atti presupposti e ha dedotto la prescrizione del credito
1 contributivo. Ha sollevato eccezione di nullità dell'accertamento in relazione alla legittimità della sospensione della prestazione lavorativa e del conguaglio degli assegni per il nucleo familiare (ANF), nonché l'illegittimità dell'obbligo contributivo riferito al rapporto di lavoro instaurato con e delle Parte_2 somme aggiuntive richieste. L' si è costituita contestando nel merito le pretese della ricorrente CP_1 evidenziando che la sospensione della prestazione non ha trovato giustificazione nelle fattispecie normative previste per sospensioni o riduzioni, essendo stata decisa unilateralmente dalla società a causa dello stato di crisi;
ha rilevato che la sospensione concordata non integra l'“effettiva e assoluta impossibilità sopravvenuta” non imputabile al datore di lavoro, unica ipotesi legittimante l'esonero contributivo. Ha quindi chiesto il rigetto del ricorso.
L' , a seguito di rinnovo della notifica, si è costituito Controparte_2 eccependo il proprio difetto di legittimazione.
Istruita solo documentalmente, la causa viene decisa all'udienza del 20.5.2025 all'esito di discussione orale con sentenza contestuale.
Motivi della decisione
Il presente contenzioso ha avuto origine dalla notifica del verbale del 2 agosto 2021, con cui l' ha contestato alla società Controparte_2 Parte_1 il mancato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al
[...] periodo novembre 2015 - dicembre 2016, per un importo complessivo di euro
548.049,13, di cui euro 326.055,81 a titolo contributivo e euro 221.993,32 a titolo di somme aggiuntive.
Dall'analisi documentale effettuata dagli Ispettori è emerso che la società, costituita il 16 aprile 2012 e operante dall'11 novembre 2012 nel settore della formazione professionale, ha mantenuto personale dipendente fino al 16 dicembre 2016, data in cui ha cessato tutti i rapporti di lavoro tramite licenziamento collettivo.
Successivamente, dal 3 dicembre 2018, ha ripreso l'attività, instaurando nuovi rapporti di lavoro subordinato. Nel periodo oggetto di verifica, la società ha subito sospensioni dell'attività e ha usufruito di ammortizzatori sociali (CIG in deroga, assegno ordinario FIS), ottenendo autorizzazioni per l'utilizzo di integrazioni salariali con pagamento diretto da parte dell' per specifici periodi e lavoratori. CP_1
Tuttavia, l'accertamento ha rilevato irregolarità nella trasmissione dei flussi
UNIEMENS, con omissioni nella corretta indicazione degli imponibili contributivi.
In particolare, dal novembre 2015 al dicembre 2016, la società ha denunciato imponibili pari a zero non solo per i periodi coperti da CIG/FIS, ma anche per altri nei quali i lavoratori non risultavano aver fruito di ammortizzatori.
2 Dal controllo del Libro Unico del Lavoro è emerso che, durante tali periodi, i lavoratori non hanno svolto attività lavorativa, pur rimanendo formalmente in forza e a disposizione dell'azienda. Le buste paga hanno evidenziato trattenute con diciture quali "Trattenuta fondo integrazione salariale" e "Trattenuta CIG con pagamento diretto ", mentre in altri mesi la sospensione è stata giustificata CP_1 come "Sospensione Concordata".
La società ha prodotto verbali di conciliazione e accordi sindacali che hanno disciplinato la sospensione del rapporto di lavoro per crisi aziendale nei periodi 1° novembre 2015 - 31 marzo 2016 e 1° ottobre 2016 - 31 dicembre 2016, nei quali i lavoratori hanno rinunciato a qualsiasi retribuzione, contribuzione e copertura assicurativa. La società ha motivato la mancata attivazione immediata della procedura di licenziamento collettivo con la necessità di mantenere formalmente il personale per partecipare ai bandi regionali per la formazione, requisito indispensabile per l'accesso ai finanziamenti pubblici.
Durante l'ispezione è stato inoltre accertato che la società ha erogato gli Assegni per il Nucleo Familiare (ANF) anche in periodi di sospensione del rapporto di lavoro.
In particolare, ad alcuni lavoratori Persona_1 Persona_2
, , e ) sono stati Persona_3 Persona_4 Persona_5 Persona_6 corrisposti ANF in misura piena in mesi privi di attività lavorativa effettiva. L' CP_1 ha chiarito che tali prestazioni spettano solo in caso di lavoro effettivamente prestato o di assenze giustificate e retribuite, mentre non competono nei casi di sospensione non coperta da ammortizzatori o di assenza ingiustificata.
Pertanto, il verbale ha disposto il recupero delle somme conguagliate in eccesso, rapportate ai giorni effettivamente lavorati o retribuiti.
È emerso, inoltre, in sede ispettiva che , assunto a tempo Parte_2 indeterminato dal 24 settembre 2012 al 16 dicembre 2016, non ha prestato attività lavorativa dal 9 dicembre 2012 fino alla cessazione del rapporto. Le assenze, inizialmente giustificate con aspettative personali, sono poi risultate ingiustificate senza che la società adottasse misure disciplinari, mantenendo aperto il rapporto senza corrispondere retribuzione né versare contributi. L' ha quindi dedotto CP_1 che, in assenza di contestazione delle assenze, permaneva l'obbligo contributivo sulle retribuzioni dovute, secondo l'articolo 12 della legge 153/1969.
La ha contestato il verbale ispettivo, evidenziando la grave crisi Parte_1 economico-finanziaria derivante dalla mancata erogazione dei fondi regionali. Ha sostenuto di aver formalizzato ogni sospensione dell'attività tramite accordi sindacali, istanze protocollate e autorizzazioni , allegando l'adesione CP_1 all'Accordo Quadro del 1° giugno 2016 tra Regione Siciliana, e parti sociali. CP_1
3 Ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito contributivo, sostenendo che il termine decorre dall'esigibilità del contributo e non dall'atto accertativo, e ha contestato la correttezza dei flussi UNIEMENS a zero, giustificandoli con l'erogazione degli ammortizzatori sociali con pagamento diretto e con CP_1 sospensioni formalmente concordate in attesa di nuovi bandi pubblici. Ha richiamato la Deliberazione della Giunta Regionale Siciliana n. 458/2019, che attesta la presenza di fondi residui per gli ammortizzatori sociali, ritenendo che ciò giustificasse la sospensione della pretesa . CP_1
Ha inoltre sostenuto la legittimità dei conguagli ANF, ritenendoli subordinati alla spettanza della retribuzione e all'eventuale definizione positiva delle domande FIS
e CIG presentate.
In relazione al rapporto con , ha richiamato la sospensione Parte_2 dell'obbligo retributivo ai sensi dell'art. 1460 c.c., in quanto il lavoratore ha abbandonato il posto senza giustificazione.
Ha infine eccepito l'illegittimità delle sanzioni aggiuntive ex art. 116 L. 388/2000, per assenza dell'elemento soggettivo doloso o colposo, richiamando la ratio del sistema sanzionatorio previdenziale.
*
Tanto premesso, va innanzitutto dichiaro il difetto di legittimazione passiva dell' , atteso che l'accertamento ispettivo per cui è causa è stato Controparte_2 limitato alla sola materia previdenziale di competenza esclusiva di . CP_1
In diritto, occorre rilevare in diritto che secondo consolidata giurisprudenza, nei regimi previdenziali obbligatori – siano essi pubblici o privati che svolgono funzioni pubbliche – l'obbligo di versare i contributi ha natura inderogabile e, quindi, è indisponibile. Il fondamento normativo di tale principio si rinviene nell'art. 2115, comma 3, c.c., che sancisce la nullità di qualsiasi patto diretto ad eludere l'obbligazione contributiva. Ne consegue che qualsiasi accordo tra le parti del rapporto di lavoro non può avere ad oggetto – né tanto meno modificare o ridurre – l'obbligazione contributiva stabilita dalla legge.
Tale obbligazione sorge direttamente dalla legge ed è finalizzata a soddisfare un interesse pubblico costituzionalmente tutelato, qual è la realizzazione della tutela previdenziale delle categorie assicurate. Proprio in ragione di questa natura,
l'obbligazione contributiva è integralmente sottratta all'autonomia privata. In alcune ipotesi più gravi, inoltre, l'omissione contributiva, quando supera determinati importi, assume rilievo penale, configurando specifici reati.
Per queste ragioni, anche gli accordi transattivi stipulati tra datore di lavoro e lavoratore non producono effetti nei confronti dell'ente previdenziale. Il credito contributivo dell'Ente, infatti, deriva direttamente dalla legge in ragione
4 dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato (o parasubordinato), ed è del tutto autonomo rispetto ai rapporti tra le parti.
Di conseguenza, l'obbligazione contributiva rimane insensibile alla volontà negoziale delle parti e non può essere né esclusa né ridotta tramite atti di autonomia privata, ivi compresi gli atti di transazione.
Date queste premesse di carattere generale, il Tribunale non concorda con le argomentazioni della giurisprudenza di merito prodotta all'udienza del 20.5.25, in quanto non coerenti con il quadro sistematico appena tratteggiato.
Al contrario di quanto sostenuto dalla giurisprudenza di merito prodotta, il Tribunale evidenzia che non sussiste una generale libertà delle parti di modulare l'orario di lavoro e la stessa presenza al lavoro così rimodulando anche l'obbligazione contributiva, considerato che questa seconda è svincolata dalla retribuzione effettivamente corrisposta dev'essere connotata dai caratteri di predeterminabilità, oggettività e possibilità di controllo.
La contribuzione è dunque dovuta nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione concordata della prestazione stessa che costituiscano il risultato di un accordo tra le parti derivante da una libera scelta del datore di lavoro e non da ipotesi previste dalla legge e dal contratto collettivo (quali malattia, maternità, infortunio, aspettativa, permessi, cassa integrazione).
Del resto, in merito alla questione centrale della inderogabilità del minimale contributivo per effetto della sospensione della prestazione concordata tra datore di lavoro e lavoratore, la Suprema Corte (v. Cass. 9 giugno 2014, n.12876), con orientamento condiviso, ha già fatto applicazione dell'insegnamento per cui ove la sospensione del rapporto lavorativo derivi da una libera scelta del datore di lavoro e costituisca il risultato di un accordo tra le parti, permane il relativo obbligo contributivo, dovendosi escludere la possibilità di una interpretazione analogica del d.l. n. 244 del 1995, art. 29, convertito in legge n. 341 del 1995, in quanto la disposizione ha natura eccezionale e regola espressamente la possibilità e le modalità di un ampliamento dei previsti casi d'esonero da contribuzione, che può essere effettuato esclusivamente mediante decreti interministeriali (cfr. Cass. n.
12876 del 2014 cit. in rifermento al settore turismo - pubblici esercizi;
v., inoltre,
Cass. 4 maggio 2011 n. 9805, Cass. 18 febbraio 2011, n. 3969).
Va affermato, pertanto, che l'obbligazione contributiva, commisurata alla retribuzione che al lavoratore spetterebbe sulla base della contrattazione collettiva vigente (il minimale contributivo), è dovuta anche nei casi di mancata esecuzione della prestazione lavorativa e corresponsione della relativa retribuzione, dipendente da cause diverse da quelle previste dalla legge o dal contratto collettivo, in considerazione della natura indisponibile dell'obbligazione contributiva.
5 Né può essere dato seguito all'arresto di legittimità citato dalla parte ricorrente
(Cass. 24109/2018), rimasto isolato nella giurisprudenza e oltretutto seguito da pronunzie difformi della Cassazione, secondo cui “La regola del cd. minimale contributivo, che deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, opera anche con riferimento all'orario di lavoro, che va parametrato a quello previsto dalla contrattazione collettiva, o dal contratto individuale, e superiore;
ne deriva che la contribuzione è dovuta anche in caso di assenze o di sospensione concordata della prestazione che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo, bensì in un accordo tra le parti che derivi da una libera scelta del datore di lavoro.” (Cass.
Sez. L - , Ordinanza n. 24109 del 03/10/2018 - Rv. 650554 – 01; dello stesso tenore
Cass Sez. L - , Ordinanza n. 13650 del 21/05/2019)
Nella specie, rileva il Tribunale che si versa in ipotesi di accordo negoziale tra datore di lavoro e lavoratore per la sospensione della prestazione.
Deve di conseguenza escludersi la sospensione consensuale della prestazione, derivante da una libera scelta del datore di lavoro e che costituisca il risultato di un accordo tra le parti possa determinare la sospensione dell'obbligazione contributiva
(ancora, v. Cass. n. 21700 del 13/10/2009, Cass. n. 9805 del 04/05/2011 e successive conformi, che hanno superato la diversa soluzione adottata dal Cass. n. 1301 del
24/01/2006).
In tal senso, e considerata l'autonomia del rapporto contributivo rispetto a quello retributivo, si ritiene non condivisibile il principio di cui al richiamato arresto n.
24109 del 03/10/2018.
Ne consegue la legittimità dell'intervento dell' . CP_1
In seconda battuta, deve rilevarsi che l'assegno per il nucleo familiare, istituito dall'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1988, n. 153, costituisce una prestazione a sostegno delle famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente, i cui nuclei risultino composti da una o più persone e il cui reddito complessivo familiare rientri nei limiti annualmente stabiliti dalla normativa vigente. La disciplina di cui all'art. 2, comma 3, del medesimo decreto ha espressamente previsto un rinvio, per quanto non regolato dal nuovo assetto normativo, alle disposizioni contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato con D.P.R.
30 maggio 1955, n. 797, mantenendo così in vigore la normativa previgente in ordine ai presupposti oggettivi e alle modalità di erogazione della prestazione. I parametri di riferimento per il riconoscimento del diritto rimangono, pertanto, il reddito complessivo del nucleo familiare e lo svolgimento effettivo dell'attività lavorativa.
6 Sul punto è granitico l'insegnamento secondo cui “L'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare previsto dall'art. 2 del d.l. n. 69 del 1988, conv. in l. n. 153 del
1988, presuppone la duplice condizione - la cui ricorrenza deve essere provata dall'interessato - dell'effettivo svolgimento di attività lavorativa, nonché della sussistenza del requisito reddituale di cui al comma 10 dello stesso art. 2”
(Sez.
6 - L, Ordinanza n. 16710 del 24/05/2022).
Anche nel caso di specie, dunque, va applicato il principio secondo cui il diritto alla percezione degli ANF insorge esclusivamente nei casi in cui ricorra un'effettiva spettanza della retribuzione da parte del lavoratore, sia essa correlata alla prestazione lavorativa effettiva, sia riconducibile ad assenze giustificate e retribuite, tra cui la malattia, la maternità, le ferie, nonché l'intervento degli ammortizzatori sociali, ove assistiti da specifica copertura normativa e sempreché comportino la maturazione del trattamento economico da parte dell' o del datore di lavoro. CP_1
In concreto, risulta documentalmente accertato (e comunque pacifico) che gli ANF sono stati corrisposti a taluni lavoratori anche in periodi durante i quali non risulta alcuna prestazione lavorativa né alcuna causa giustificativa dell'assenza, né sotto il profilo formale né sotto il profilo sostanziale.
Tali circostanze escludono la sussistenza del presupposto oggettivo necessario alla maturazione del diritto agli ANF, essendo quest'ultimo subordinato alla presenza di un titolo che legittimi la percezione della retribuzione o di un trattamento sostitutivo assimilato, nell'ambito delle causali di assenza tutelate.
In tale prospettiva, va altresì esclusa la possibilità di legittimare retroattivamente la percezione degli ANF sulla base di mere intese pattizie tra le parti o di prassi interne aziendali non fondate su fonti normative o provvedimenti amministrativi di autorizzazione, dovendosi ribadire che la spettanza dell'assegno familiare resta ancorata a requisiti oggettivi e soggettivi tassativamente previsti dalla normativa previdenziale.
Ancora, la posizione dell' , nel ritenere dovuti i contributi anche per il periodo CP_1 in cui non ha effettivamente svolto attività lavorativa, trova solido Parte_2 fondamento normativo nell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Tale disposizione stabilisce che l'obbligo di contribuzione permane anche in assenza di prestazione lavorativa, qualora il rapporto di lavoro non risulti cessato o sospeso.
In base a questa previsione, non è la sola esecuzione materiale della prestazione a fondare il debito contributivo, ma la sussistenza del rapporto giuridico tra le parti.
Nel caso in esame, risulta pacifico che il rapporto di lavoro con Pt_2 formalmente instaurato il 24 settembre 2012, non è mai stato né cessato né sospeso fino al 16 dicembre 2016. A fronte di una lunga assenza che si protrae già dal dicembre 2012, il datore di lavoro non ha attivato alcun procedimento volto alla contestazione disciplinare delle assenze, né ha adottato atti unilaterali idonei a
7 interrompere o sospendere formalmente il rapporto. Anzi, ha mantenuto in vita il rapporto in modo solo formale, senza corrispondere la retribuzione né versare i contributi previdenziali.
L'inerzia datoriale, in tal senso, non può riverberarsi negativamente sull'ente previdenziale e, soprattutto, non può elidere l'obbligo contributivo che trova la sua fonte, non nell'effettiva prestazione, ma nella sola esistenza del rapporto. Ne deriva che il comportamento dell'azienda, pur segnato da inattività sostanziale e assenza di corrispettivi, non fa venir meno l'obbligo contributivo che –in quanto autonomo- si consolida per il solo fatto che il rapporto di lavoro non risulti giuridicamente interrotto.
Quanto all'eccezione di prescrizione, si evidenzia che il giudizio in esame ha ad oggetto pretese contributive relative agli anni 2015-2016, a fronte di un verbale notificato nell'agosto 2021.
Deve tenersi conto, a questo punto, delle intervenute proroghe dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori, a causa dell'emergenza sanitaria Covid, sospensione applicabile anche in materia di contributi previdenziali e premi assicurativi.
La norma originaria emanata contestualmente alla proclamazione dello stato emergenziale (art. 37 del D.L. n. 18/2020 – cd. decreto Cura Italia rubricato
“Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici.
Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”), dispone, al comma 2, che:“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. L'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha introdotto una ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni, che si aggiunge a quella prevista dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020.
Pertanto, riassumendo:
1. nel caso di termine quinquennale di prescrizione ricadente all'interno dei primi
129 giorni dal 23 febbraio del 2020, il computo dei termini riprende dal 1° luglio
8 2020 (se, durante la sospensione, la prescrizione sia stata interrotta, i termini vengono sospesi nuovamente dal 31 dicembre);
2. nel caso di scadenza della prescrizione fra il 30 giugno e il 30 dicembre 2020 a causa della sospensione del decreto Cura Italia, la data del termine viene rimandata di 129 giorni;
3. nel caso di scadenza della prescrizione a partire dal 31 dicembre 2020 (come nella fattispecie in esame), la data viene rimandata di 311 giorni (129+183), grazie alla somma delle due sospensioni.
Il computo della prescrizione dal 1° luglio 2021 è tornato a essere effettuato secondo l'ordinario regime della legge 335/1995.
Ne discende che, al momento della notifica del verbale ispettivo (2 agosto 2021), in virtù della sospensione del termine di prescrizione quinquennale, quest'ultimo non risultava spirato.
In merito alla censura secondo cui, la richiesta dell' eccede l'ammontare dei CP_1 contributi minimali voluto dall'art. 1 c.1 del d.l. 338/1989, la stessa è smentita dalle tabelle allegate a verbale ed irrimediabilmente generica.
La parte, infatti, non ha circostanziato la propria eccezione, mancando di indicare quale sarebbe il minimale contributivo applicabile al caso di specie, in modo tale da permettere al Giudice di verificare la sussistenza di eventuali violazioni.
Infine, quanto all'ammontare delle somme aggiuntive, dispone l'articolo 116 della
L. 388/2000 che i soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:
a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare
è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al
30 per cento;
la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
In sostanza si rientra nella fattispecie sub b) allorquando -in tema di obblighi contributivi verso le gestioni previdenziali e assistenziali- vi sia l'omessa o infedele denuncia mensile all' attraverso i modelli DM10, circa i rapporti di lavoro e le CP_1 retribuzioni erogate.
9 Nel caso di specie non risulta vi siano state omesse od infedeli comunicazioni.
Le sanzioni andranno pertanto rimodulate da ai sensi della lett. a) di cui CP_1 all'articolo 116 della L. 388/2000.
Le spese, dato l'esito complessivo della lite e considerata la difformità di orientamento della giurisprudenza di merito in ordine alle questioni affrontate, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando ed in parziale accoglimento del ricorso: dichiara nullo il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n.
2021001306/DDL nella parte in cui commina le sanzioni ex art. 116 della L.
388/2000 lett. b) in luogo di quelle sub lett. a); rigetta per il resto;
compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Agrigento, 20/05/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
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