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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 03/06/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2321/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di I grado, iscritta al n. 2321 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
• (C.F.: ), nata in [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
• (C.F.: ), nato in [...] il Parte_2 C.F._2
23/10/1975;
• (C.F.: , nata Parte_3 C.F._3
in Brasile il 18/11/1981;
• (C.F.: ), nata in [...] il Parte_4 C.F._4
02/08/1983;
• (C.F.: , nato in [...] il Parte_5 C.F._5
28/10/2006;
• (C.F.: ), nata in [...] il [...], tramite i Parte_6 C.F._6
genitori esercenti la responsabilità, (sopra Parte_2
generalizzato) e , nata in [...] il Controparte_1
13/12/1978;
• (C.F.: , nato in [...] il Controparte_2 C.F._7
26/07/2008, tramite i genitori esercenti la responsabilità, Parte_3
(sopra generalizzata) e nato in
[...] Controparte_3
Brasile il 14/06/1977;
• (C.F.: ), nata in [...] il Controparte_4 C.F._8
15/11/2007, tramite i genitori esercenti la responsabilità, Controparte_5 (sopra generalizzata) e , nato in
[...] Controparte_6
Brasile il 15/10/1984; tutti elettivamente domiciliati in Roma, via Colleferro n. 15, presso lo studio dell'avv. Giovanni
Bonato, che li rappresenta e difende nel presente giudizio;
(ricorrenti)
contro
:
(C.F.: in persona del ministro pro tempore, Controparte_7 P.IVA_1
domiciliato ex lege in Campobasso;
(parte resistente non costituitasi)
E con l'intervento del pubblico ministero in sede;
(interventore ex lege)
Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis;
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., gli odierni ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo agli stessi e, per l'effetto, di ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, Controparte_7
trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e il giudice ha, quindi, assegnato termine sino al 19/03/2025 per il deposito, ex art. 127-ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione ex art. 281-sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede, il quale – ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge n. 91/1992 con riferimento agli articoli 1 e 117 Cost. (quest'ultimo, in relazione agli obblighi internazionali e agli artt. 9 TUE e 20 TFUE), nella parte in cui non pone alcun limite (quali, ad es., potrebbero essere: il limite temporale di vent'anni e/o l'avere, il discendente e i suoi genitori, soggiornato sul territorio nazionale) al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis –, ha chiesto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio.
***
Deve, preliminarmente, essere rigettata l'eccezione di legittimità costituzionale sollevata dal pubblico ministero (benché astrattamente rilevante), in quanto manifestamente infondata, trattandosi di materia rimessa alla discrezionalità del legislatore. Si osserva, infatti, al riguardo, che, ai sensi dell'art. 28 della l. n. 87/1953, il “controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento”.
Il rispetto della discrezionalità del legislatore costituisce, in altri termini, un limite alla possibilità di intervento della Corte, la quale, infatti, deve dichiarare la questione di legittimità costituzionale inammissibile laddove essa presenta (come nel caso di specie e come si evince, del resto, dalle stesse conclusioni del pubblico ministero, laddove prospetta, astrattamente, una pluralità di soluzioni costituzionalmente conformi), appunto, una pluralità di possibili soluzioni costituzionalmente compatibili, anziché un'unica soluzione costituzionalmente imposta (le cd. “rime obbligate”).
***
Del pari preliminarmente, deve, poi, essere dichiarata la contumacia dell'amministrazione resistente, non costituitasi nel presente giudizio, benché ritualmente citata.
***
Nel merito, la domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Gli odierni ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema corte a Sezioni unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso:
Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno puntualmente allegato e documentato la loro linea di discendenza dall'avo, nato in [...] il [...] e, precisamente, a Pescolanciano Persona_1
(Isernia), successivamente emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi, come da certificato negativo di naturalizzazione (in atti).
La linea di discendenza, in particolare, passa:
- da , al di lui figlio, nato il [...]; Persona_1 Persona_2
- da al di lui figlio, , nato il [...]; Persona_3 Persona_4
- da alla di lei figlia, (odierna ricorrente), nata il Persona_4 Parte_1
24/05/1956 e coniugatasi con cittadino verosimilmente brasiliano in data 26/09/1974;
- da , ai di lei figli (odierni ricorrenti): Parte_1
o , nato il [...]; Parte_2
o Tȃmarah nata il [...]; Parte_3
o , nata il [...]; Parte_4 - da , alla di lui figlia, (odierna ricorrente), Parte_2 Parte_6
nata il [...];
- da ai di lei figli (odierni ricorrenti): Parte_3 Parte_3
o nato il [...]; Parte_5
o nato il [...]; Controparte_2
- da , alla di lei figlia, (odierna Parte_4 Controparte_4
ricorrente), nata il [...].
Ebbene, com'è evidente, nella linea di discendenza non vi sono passaggi di trasmissione della cittadinanza italiana per via materna anteriori all'entrata in vigore della nostra Carta costituzionale, atteso che il più risalente passaggio di cittadinanza per linea materna è quello avvenuto da Pt_1
(coniugatasi nel 1974 cittadino di cui – dalla documentazione in atti – non è dato conoscere
[...]
la cittadinanza, benché sia noto che lo stesso è nato in [...] e, quindi, astrattamente straniero), ai figli nati nel 1975 e 1981.
È opportuno premettere, in via generale, che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana – salvo casi del tutto marginali – avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912, unicamente per via paterna e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 9 febbraio 1983, ha dichiarato l'illegittimità della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 16 aprile del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Nessun ostacolo normativo poteva, dunque, opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana agli odierni ricorrenti, stante l'operatività delle sentenze costituzionali n. 87/1975 e n. 30/1983 che – benché successive al matrimonio di e alle nascite di e di Parte_1 Parte_2
– spiegano i loro effetti retroattivi sin dal 1° gennaio 1948. Persona_5
In linea di principio, pertanto, la richiesta, se compiutamente istruita, avrebbe dovuto essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va, tuttavia, considerato che le Amministrazioni statali (tra le quali rientra senz'altro anche il Consolato generale all'estero) sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del
07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi.
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno documentato l'impossibilità, di fatto, di presentazione della domanda per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in sede amministrativa presso le competenti autorità consolari (v. in particolare i documenti n. 23-27 allegati alle note scritte, raffiguranti le pagine dei siti web dell'Ambasciata d'Italia a Brasilia e del Consolato Generale di San
Paolo, portale “Prenotami”, ove si evince che, nei mesi di luglio e agosto 2024, non vi erano posti disponibili per il servizio richiesto, risultando già superato il limite massimo di iscrizioni mensili).
I ricorrenti hanno inoltre dato contezza, in ogni caso, delle lunghe liste di attesa per la convocazione
(v., in particolare, il doc. n. 29 allegato alle note scritte, da cui si evince che, al 30 luglio 2022, erano in attesa di convocazione dal Consolato Generale di San Paolo coloro i quali erano stati inseriti nelle liste di attesa dell'anno 2011).
Ebbene, l'incertezza in ordine alla possibilità e alla tempistica di presentazione e di effettiva convocazione (e, quindi, di definizione) della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, nonostante i tentativi effettuati dai ricorrenti stessi, a fronte di una presumibile lista di attesa anche di diversi anni (lasso temporale del tutto irragionevole rispetto all'interesse vantato dagli istanti), si sostanzia, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti,
i quali hanno, pertanto, legittimamente, optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo agli stessi, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di procedere alle Controparte_7
relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La natura sostanzialmente non contenziosa della controversia in esame, unitamente alla circostanza per cui il riveste nel presente procedimento una posizione meramente formale, Controparte_7
che non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c., giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 2321/2024, così provvede:
• Dichiara la contumacia del;
Controparte_7
• Dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_7
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Campobasso, 30 maggio 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di I grado, iscritta al n. 2321 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
• (C.F.: ), nata in [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
• (C.F.: ), nato in [...] il Parte_2 C.F._2
23/10/1975;
• (C.F.: , nata Parte_3 C.F._3
in Brasile il 18/11/1981;
• (C.F.: ), nata in [...] il Parte_4 C.F._4
02/08/1983;
• (C.F.: , nato in [...] il Parte_5 C.F._5
28/10/2006;
• (C.F.: ), nata in [...] il [...], tramite i Parte_6 C.F._6
genitori esercenti la responsabilità, (sopra Parte_2
generalizzato) e , nata in [...] il Controparte_1
13/12/1978;
• (C.F.: , nato in [...] il Controparte_2 C.F._7
26/07/2008, tramite i genitori esercenti la responsabilità, Parte_3
(sopra generalizzata) e nato in
[...] Controparte_3
Brasile il 14/06/1977;
• (C.F.: ), nata in [...] il Controparte_4 C.F._8
15/11/2007, tramite i genitori esercenti la responsabilità, Controparte_5 (sopra generalizzata) e , nato in
[...] Controparte_6
Brasile il 15/10/1984; tutti elettivamente domiciliati in Roma, via Colleferro n. 15, presso lo studio dell'avv. Giovanni
Bonato, che li rappresenta e difende nel presente giudizio;
(ricorrenti)
contro
:
(C.F.: in persona del ministro pro tempore, Controparte_7 P.IVA_1
domiciliato ex lege in Campobasso;
(parte resistente non costituitasi)
E con l'intervento del pubblico ministero in sede;
(interventore ex lege)
Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis;
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., gli odierni ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo agli stessi e, per l'effetto, di ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, Controparte_7
trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e il giudice ha, quindi, assegnato termine sino al 19/03/2025 per il deposito, ex art. 127-ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione ex art. 281-sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede, il quale – ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge n. 91/1992 con riferimento agli articoli 1 e 117 Cost. (quest'ultimo, in relazione agli obblighi internazionali e agli artt. 9 TUE e 20 TFUE), nella parte in cui non pone alcun limite (quali, ad es., potrebbero essere: il limite temporale di vent'anni e/o l'avere, il discendente e i suoi genitori, soggiornato sul territorio nazionale) al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis –, ha chiesto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio.
***
Deve, preliminarmente, essere rigettata l'eccezione di legittimità costituzionale sollevata dal pubblico ministero (benché astrattamente rilevante), in quanto manifestamente infondata, trattandosi di materia rimessa alla discrezionalità del legislatore. Si osserva, infatti, al riguardo, che, ai sensi dell'art. 28 della l. n. 87/1953, il “controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento”.
Il rispetto della discrezionalità del legislatore costituisce, in altri termini, un limite alla possibilità di intervento della Corte, la quale, infatti, deve dichiarare la questione di legittimità costituzionale inammissibile laddove essa presenta (come nel caso di specie e come si evince, del resto, dalle stesse conclusioni del pubblico ministero, laddove prospetta, astrattamente, una pluralità di soluzioni costituzionalmente conformi), appunto, una pluralità di possibili soluzioni costituzionalmente compatibili, anziché un'unica soluzione costituzionalmente imposta (le cd. “rime obbligate”).
***
Del pari preliminarmente, deve, poi, essere dichiarata la contumacia dell'amministrazione resistente, non costituitasi nel presente giudizio, benché ritualmente citata.
***
Nel merito, la domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Gli odierni ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema corte a Sezioni unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso:
Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno puntualmente allegato e documentato la loro linea di discendenza dall'avo, nato in [...] il [...] e, precisamente, a Pescolanciano Persona_1
(Isernia), successivamente emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi, come da certificato negativo di naturalizzazione (in atti).
La linea di discendenza, in particolare, passa:
- da , al di lui figlio, nato il [...]; Persona_1 Persona_2
- da al di lui figlio, , nato il [...]; Persona_3 Persona_4
- da alla di lei figlia, (odierna ricorrente), nata il Persona_4 Parte_1
24/05/1956 e coniugatasi con cittadino verosimilmente brasiliano in data 26/09/1974;
- da , ai di lei figli (odierni ricorrenti): Parte_1
o , nato il [...]; Parte_2
o Tȃmarah nata il [...]; Parte_3
o , nata il [...]; Parte_4 - da , alla di lui figlia, (odierna ricorrente), Parte_2 Parte_6
nata il [...];
- da ai di lei figli (odierni ricorrenti): Parte_3 Parte_3
o nato il [...]; Parte_5
o nato il [...]; Controparte_2
- da , alla di lei figlia, (odierna Parte_4 Controparte_4
ricorrente), nata il [...].
Ebbene, com'è evidente, nella linea di discendenza non vi sono passaggi di trasmissione della cittadinanza italiana per via materna anteriori all'entrata in vigore della nostra Carta costituzionale, atteso che il più risalente passaggio di cittadinanza per linea materna è quello avvenuto da Pt_1
(coniugatasi nel 1974 cittadino di cui – dalla documentazione in atti – non è dato conoscere
[...]
la cittadinanza, benché sia noto che lo stesso è nato in [...] e, quindi, astrattamente straniero), ai figli nati nel 1975 e 1981.
È opportuno premettere, in via generale, che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana – salvo casi del tutto marginali – avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912, unicamente per via paterna e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 9 febbraio 1983, ha dichiarato l'illegittimità della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 16 aprile del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Nessun ostacolo normativo poteva, dunque, opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana agli odierni ricorrenti, stante l'operatività delle sentenze costituzionali n. 87/1975 e n. 30/1983 che – benché successive al matrimonio di e alle nascite di e di Parte_1 Parte_2
– spiegano i loro effetti retroattivi sin dal 1° gennaio 1948. Persona_5
In linea di principio, pertanto, la richiesta, se compiutamente istruita, avrebbe dovuto essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va, tuttavia, considerato che le Amministrazioni statali (tra le quali rientra senz'altro anche il Consolato generale all'estero) sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del
07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi.
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno documentato l'impossibilità, di fatto, di presentazione della domanda per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in sede amministrativa presso le competenti autorità consolari (v. in particolare i documenti n. 23-27 allegati alle note scritte, raffiguranti le pagine dei siti web dell'Ambasciata d'Italia a Brasilia e del Consolato Generale di San
Paolo, portale “Prenotami”, ove si evince che, nei mesi di luglio e agosto 2024, non vi erano posti disponibili per il servizio richiesto, risultando già superato il limite massimo di iscrizioni mensili).
I ricorrenti hanno inoltre dato contezza, in ogni caso, delle lunghe liste di attesa per la convocazione
(v., in particolare, il doc. n. 29 allegato alle note scritte, da cui si evince che, al 30 luglio 2022, erano in attesa di convocazione dal Consolato Generale di San Paolo coloro i quali erano stati inseriti nelle liste di attesa dell'anno 2011).
Ebbene, l'incertezza in ordine alla possibilità e alla tempistica di presentazione e di effettiva convocazione (e, quindi, di definizione) della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, nonostante i tentativi effettuati dai ricorrenti stessi, a fronte di una presumibile lista di attesa anche di diversi anni (lasso temporale del tutto irragionevole rispetto all'interesse vantato dagli istanti), si sostanzia, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti,
i quali hanno, pertanto, legittimamente, optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo agli stessi, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di procedere alle Controparte_7
relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La natura sostanzialmente non contenziosa della controversia in esame, unitamente alla circostanza per cui il riveste nel presente procedimento una posizione meramente formale, Controparte_7
che non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c., giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 2321/2024, così provvede:
• Dichiara la contumacia del;
Controparte_7
• Dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_7
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Campobasso, 30 maggio 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo