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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 19/11/2025, n. 5543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5543 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTER-
NAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona ELla dott.ssa Gabriella Favero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N. RG 1867/2024 introdotta con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. da:
RESENDE CP_1
RESENDE CP_2
Controparte_3
RESENDE CP_4 CP_5
DE Controparte_6 CP_7
RESENDE CP_8 [...]
Controparte_9 CP_7
CP_10 CP_11
[...] CP_12 CP_11
CP_13 CP_7
RESENDE CP_14
CP_15 CP_12
CP_1
Controparte_16 CP_12
Tutti rappresentati e difesi dall'avv. Avv. Luca Chiminazzo EL Foro di Vicenza, contro
resistente contumace Controparte_18
e con l'intervento EL
PPUUBBBBLLIICCOO MMIINNIISSTTEERROO ELla Procura ELla Repubblica presso il Tribunale di Ve- nezia.
1
Oggetto: riconoscimento ELla cittadinanza italiana iure sanguinis.
Con ricorso ritualmente notificato, i sopra generalizzati ricorrenti hanno convenuto in giudizio il al fine di veder riconosciuta la propria cittadinanza ita- Controparte_18 liana iure sanguinis in quanto discendenti di nato il Persona_1
20/06/1857 ad Oriago di Mira (VE), che emigrato in Brasile ivi contraeva matrimonio, in data 26/02/1899, con e dalla cui unione aveva origine l'odierna discen- CP_19 denza.
Il capostipite mai si naturalizzava cittadino brasiliano, né rinunciava alla cittadinanza ita- liana.
Il , cui gli atti risultano essere stati ritualmente notificati, non si è Controparte_18 costituito in giudizio e ne viene qui dichiarata la contumacia.
Il Pubblico Ministero, cui sono stati trasmessi gli atti trattandosi di causa relativa allo sta- to ELle persone, ha formulato la propria presa d'atto senza nulla opporre.
La causa è passata in decisione all'udienza EL 14/11/2025 ai sensi ELl'art. 127 ter c.p.c. sulle conclusioni precisate nella relativa nota di trattazione scritta depositata da parte ri- corrente.
Va preliminarmente richiamata la normativa di riferimento rilevando come prima ELla riforma avvenuta nel 1992 l'istituto ELla cittadinanza fosse regolato dalla Legge
n.555/1912. Tale legge all'art. 1 confermava il principio EL riconoscimento ELla citta- dinanza italiana per esclusiva derivazione paterna al figlio EL cittadino a prescindere dal luogo di nascita, come già stabilito nel Codice Civile EL 1865 che all'art. 4 statuiva: “Art.
4. È cittadino il figlio di padre cittadino.”, salva la previsione residuale di cui all'art.7, al cui primo comma era stabilito che : “Art.
7. Quando il padre sia ignoto, è cittadino il fi- glio nato da madre cittadina”.
Il contrasto normativo sviluppatosi con la legge EL 1912 e il contenuto ELla medesima legge venivano superati successivamente dai principi enunciati dalla Carta Costituzionale EL 1948. Infatti, l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni normative, in partico- lare per violazione EL principio di eguaglianza tra uomo e donna ex art. 3 ELla Costitu- zione, ha nel tempo indotto il legislatore ad apportare talune modifiche ed integrazioni, ad esempio con la Legge n. 123 EL 21 aprile 1983 e la Legge n. 180 EL 15 maggio 1986.
2 La riforma organica in materia di cittadinanza si è ottenuta, poi, con l'entrata in vigore ELla Legge n.91 EL 05.02.1992, che ha espressamente abrogato la previgente legge EL
1912, dove si è affermato che ha diritto alla cittadinanza il figlio di padre o madre citta- dini o di genitori ignoti, se nasce sul territorio nazionale (L. 5 febbraio 1992, n. 91, art. 1), confermando il principio cardine ELlo ius sanguinis e nella via residuale ELlo ius soli.
La legge EL 1992 ha rivalutato il peso ELla volontà individuale nell'acquisto e nella per- dita ELla cittadinanza e ha riconosciuto il diritto alla titolarità contemporanea di più cit- tadinanze. Altra importante novità nella struttura legislativa, introdotta anch'essa dalla legge EL 1992, è la trasmissione ELlo status civitatis anche per via materna, avendo rece- pito nel suo contenuto normativo sia gli orientamenti giurisprudenziali più recenti (in particolare le sentenze ELla Corte Costituzionale n. 87 EL 1975 e n. 30 EL 1983), sia la circolare n. K. 28.1 ELl'8 aprile 1991.
La cittadinanza italiana è riconosciuta dalla nascita essendo questo uno status derivante dalla discendenza in linea retta da un cittadino italiano, uomo o donna, per nascita. Con la conseguenza che il procedimento per il riconoscimento ELla cittadinanza deve essere esperito a ritroso (spesso in svariati passaggi generazionali) perché se il genitore è stato riconosciuto cittadino italiano, anche i discendenti in linea retta dovranno godere EL medesimo status.
Va così preliminarmente osservato che l'antenato capostipite Parte_1
[...
nacque ad Oriago di Mira (VE) il 20/06/1857 e quindi in epoca anteriore all'annessione EL Veneto al Regno d'Italia, avvenuta il 22/10/1866, mentre non è pos- sibile – sulla scorta di quanto in atti – avere contezza EL fatto che comunque l'espatrio fosse avvenuto in epoca successiva, talché si pone la questione in ordine alla sussistenza o meno ELla cittadinanza italiana in capo al medesimo.
Al riguardo si osserva innanzitutto come, al fine di poter fondare l'esito positivo di una tale valutazione, non appaia in sé risolutore né pienamente soddisfacente il richiamo alle previsioni di cui al Codice Civile EL 1865 (artt.4-15) in materia di cittadinanza e la circo- stanza che tali disposizioni fossero tratte dal precedente Codice Civile EL Regno di Sar- degna (Statuto Albertino EL 1848). Per quanto quest'ultimo riconoscesse, infatti, i diritti civili e politici propri ELl'odierno status civitatis ai c.d. regnicoli e le relative statuizioni EL Cod. Civ. EL 1865 (contenute negli artt. 4-15) li riprendessero, resta da considerare che non appaiono in essi rinvenibili norme da cui, direttamente o indirettamente, potersi ricavare il principio EL riconoscimento ELla cittadinanza italiana in capo a coloro che
3 erano emigrati all'estero prima ELla proclamazione EL Regno di Italia (1861) e, nello specifico dei territori Veneti, prima ELl'annessione al Regno di Italia (22.10.1866).
EL pari, non appaiono in tal senso chiarificatrici neppure la legge sulle migrazioni n. 23 EL 31.1.1901 – che, stante la vastità ELlo stesso, andava a disciplinare il fenomeno ELl'emigrazione, con specifiche disposizioni in particolare in ordine all'emigrazione ver- so i paesi transoceanici – e successivamente la legge n. 217 EL 17.5.1906.
Certo si dà atto, come riconosciuto anche da varia giurisprudenza di merito, di come - a fronte di un fenomeno di tale vastità - si determinò un ampio ed articolato dibattito po- litico, che evidentemente andò ad incidere sul riconoscimento ELla cittadinanza (pur so- lo parzialmente modificandone la disciplina).
In tale contesto si inserisce, a parere di questo giudicante, l'interpretazione ELle norme che ha inteso portare al positivo riconoscimento ELla cittadinanza italiana anche a colo- ro che erano emigrati in epoca anteriore all'ingresso nel Regno d'Italia ELlo stato preu- nitario di appartenenza.
Tale orientamento è consolidato in sede amministrativa e basato sostanzialmente sulla considerazione di “non esclusione” – nel Cod. Civ. EL 1865 - ELla fattispecie:
“ ... l'ascendente dante causa, sia emigrato dall'Italia antecedentemente alla costituzione ELl'unità d'Italia, con passaporto di uno Stato preunitario. Tale circostanza può ritenersi non ostativa al riconoscimento ELla cittadinanza italiana. Infatti, il Codice Civile EL
1865, che regolava la materia ELla cittadinanza antecedentemente alla legge 13.6.1912, n.
555, non escludeva dal possesso ELla cittadinanza italiana i soggetti emigrati prima ELla costituzione EL Regno D'Italia. Tuttavia, è da sottolineare che i nati prima EL 1861 ed emigrati in uno Stato estero possono essere considerati cittadini italiani soltanto dal momento in cui lo Stato preunitario di provenienza risulti entrato a far parte EL Regno
D'Italia. Se, invece, al momento ELl'eventuale naturalizzazione straniera, o alla data EL loro decesso, lo Stato preunitario di appartenenza non fosse stato ancora inglobato nel
Regno d'Italia, costoro devono considerarsi non aver mai conseguito la cittadinanza ita- liana …” (così in “Io cittadino- Regole per la Cittadinanza, Controparte_20
civili Direzione Centrale per i diritti civili, la
[...] Controparte_21 cittadinanza e le minoranze. E negli stessi termini “Il massimario per l'ufficiale di stato civile”, ed. 2012).
Il discrimine è dunque individuato in due presupposti: (1) l'essere stato (o meno) il sog- getto ancora in vita, seppur all'estero, al momento ELl'ingresso ELlo Stato preunitario di
4 appartenenza nel Regno d'Italia; (2) non aver a tale data (volontariamente) acquisito la cittadinanza ELlo stato estero.
Dovendosi condividere tale interpretazione, appare argomento in tal senso ulteriormen- te idoneo a fondare la valutazione positiva il principio di uguaglianza – sancito dall'art. 3, comma 1, ELla Costituzione italiana – da cui non può che ricavarsi il principio per cui per tutti gli individui nati in uno degli Stati preunitari deve essere adottata la stessa solu- zione, non potendosi distinguere i nati nel Regno Sabaudo da coloro che erano prove- nienti dagli altri regni o territori (tra cui i veneti provenienti dall'Impero Austroungari- co), confluiti nel Regno di Italia in tempi diversi.
Per le ragioni esposte, si deve pertanto ritenere che , nato Persona_1 prima ELl'annessione EL Veneto al Regno di Italia il 22 ottobre 1866, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione.
E' altresì documentato che l'antenato, emigrato in Brasile, non si naturalizzò mai cittadi- no brasiliano, come risulta dal certificato di mancata naturalizzazione, talché avendo sempre conservato la cittadinanza italiana il medesimo l'aveva a propria volta trasmessa ai propri discendenti.
Quanto, infatti, alla cd. “grande naturalizzazione” EL 1889 con cui il Governo provviso- rio brasiliano aveva imposto la cittadinanza brasiliana a tutti gli stranieri residenti nel ter- ritorio nazionale che non avessero manifestato espressa rinuncia entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione EL decreto (ovvero entro due anni, come corresse la sopravve- nuta costituzione brasiliana EL 1891), va osservato quanto segue.
Va ricordato che l'art. 6 EL Codice civile italiano EL 1885 statuiva che “Lo stato e la capa- cità ELle persone ed i rapporti di famiglia sono regolati dalle leggi ELla nazione a cui esse appartengo- no”. Quanto poi alla perdita ELla cittadinanza, l'art. 11 EL codice citato affermava espressamen- te che “la cittadinanza si perde:
1. Da colui che vi rinunzia con dichiarazione davanti l'ufficiale ELlo stato civi- le EL proprio domicilio, e trasferisce in paese estero la sua residenza;
2. Da colui che abbia ottenuto la cittadinan- za in paese estero;
3. Da colui che, senza permissione EL governo, abbia accettato impiego da un governo estero, o sia entrato al servizio militare di potenza estera”.
Nel tempo, proprio sulla base ELle diverse letture date alla norma di cui all'art. 11 n.2 cod. civ. 1865, si andarono formando orientamenti giurisprudenziali contrapposti sugli effetti che la “grande naturalizzazione” avrebbe prodotto sulla conservazione ELla citta- dinanza italiana, giungendo talora ad escluderla.
5 E' intervenuta a dirimere il contrasto la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con le due cd. “sentenze gemelle” EL 24 Agosto 2022, la n. 25317 e la n. 25318.
Con tali articolate sentenze viene sostanzialmente riaffermato il principio secondo cui
“l'istituto ELla perdita ELla cittadinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da deci- sioni attuate in un ambito ordinamentale straniero”.
Ed a conferma di ciò, nella parte motiva (ELla sentenza n.25317) la Suprema Corte ulte- riormente precisa: “ … L'incisività di codeste espressioni rende il senso ultimo (il senso vero) ELl'orientamento, praticamente attestato sulla implausibilità di un'accettazione de- sunta da mera inerzia (appunto “dal fatto negativo”), anziché da una condotta attiva ELl'interessato tesa a ottenere la cittadinanza straniera.
A distanza di oltre un secolo questa conclusione va ancora condivisa.
La riprova più convincente si rinviene considerando che alla formula ELl'art. 11, n. 2, cod. civ. abr. diede continuità quella ELl'art. 8 ELla l. n. 555 EL 1912.
Le fattispecie estintive descritte dal codice civile EL 1865 furono difatti replicate, secon- do la tradizione ELl'epoca, nella legge speciale sulla cittadinanza EL 1912. La quale, por- tando a più compiuto sviluppo l'anteriore previsione, chiarì con maggiore enfasi il punto che interessa, dicendo che “perde la cittadinanza: 1° chi spontaneamente acquista una cittadinan- za straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza”.
Venne così confermato che (i) la perdita poteva conseguire solo a un atto di acquisizione ELla cittadinanza straniera spontaneo e volontario EL soggetto interessato, e che (ii) mai l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria con- dizione di vita, si sarebbe potuto considerare bastevole a integrare la fattispecie estintiva ELlo status.”.
Quanto poi alla linea di discendenza dall'avo italiano, continua e non interrotta, come riportata in ricorso, questa trova riscontro nella documentazione versata in atti telemati- camente, documentazione tutta debitamente tradotta ed apostillata.
In particolare, quanto all'avo capostipite la produzione EL- Persona_1 la copia EL certificato di Battesimo ELla Parrocchia di Santa Maria Maddalena di Oriago di Mira (VE), rilasciato con l'autenticazione dalla Curia Patrircale, va ritenuta pacifica- mente ammissibile ai fini ELla prova in ragione EL fatto che alla data di nascita ELlo stesso (20/06/1857) non erano ancora stati istituiti in Veneto gli uffici comunali ELlo stato civile ed ancora vigeva il sistema di stato civile istituito dall'Impero austro-
6 ungarico, la cui tenuta era, per legge, affidata ai parroci: sistema che venne a cessare il
31.08.1871 quando entrò in vigore il sistema di stato civile EL Regno di Italia (dal
01.09.1871).
La linea di trasmissione ELla cittadinanza vede pressoché subito un passaggio genera- zionale per linea femminile attraverso la figlia EL capostipite, Persona_2
(n. 02/03/1905) e il figlio di questa, nato il [...] e dunque Persona_3 in epoca anteriore alla promulgazione ed entrata in vigore ELla Costituzione italiana.
Sulla base ELla normativa all'epoca vigente, ciò determinava l'impossibilità ELla trasmis- sione ELla cittadinanza italiana iure sanguinis ai figli di madre italiana e ciò per un duplice ordine di motivi, ovvero perché: (1) salvo in alcuni casi, questa era prevista unicamente per via paterna (così l'art. 1, comma primo n. 1, ELla L. 555 EL 13.06.1912 - Disposi- zioni in materia di cittadinanza italiana, statuiva che “è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino”), escludendo quindi che la cittadinanza potesse essere acquisita per parte di madre;
(2) l'art. 10 ELla L. 555/1912 stabiliva, inoltre, la perdita ELla cittadinanza italia- na per la donna che si univa in matrimonio con cittadino straniero.
La signora non avrebbe quindi potuto trasmettere la cittadi- Persona_2 nanza italiana ai figli (nati anteriormente al 01 gennaio 1948) e di conseguenza non vi sa- rebbe stata la trasmissione neanche agli ulteriori discendenti, compresi gli odierni ricor- renti.
Ai fini ELla decisione restano, tuttavia, dirimenti i fondamentali interventi ELla Corte
Costituzionale con le storiche sentenze n.87 EL 1975 e n.30 EL 1983 (cui ha fatto segui- to nel 1992 l'intervento EL nostro legislatore con la legge n.91 che ha riformato la disci- plina ELla cittadinanza) nonché in epoca più recente le pronunce ELla Corte di Cassa- zione ed in particolare la sentenza a Sezioni Unite n. 4466 EL 25.02.2009.
La Corte Costituzionale, infatti, con la sopra richiamata sentenza n. 30 EL 1983 ha di- chiarato l'illegittimità costituzionale - per violazione degli artt. 3, comma primo e 29 comma secondo ELla Costituzione – EL ridetto art. 1, comma primo n.1 ELla Legge n.
555/1912 "nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadi- na”.
Ed in precedenza, la medesima Corte con la sentenza n. 87 EL 16.04.1975, aveva dichia- rato costituzionalmente illegittimo l'art. 10, comma terzo, ELla stessa L. 555/1912 nella parte in cui prevedeva la perdita ELla cittadinanza italiana indipendentemente dalla vo- lontà ELla donna che si sposava con un cittadino straniero. La Corte, inter alia, ha ritenu-
7 to che la norma violasse palesemente l'art. 29 ELla Costituzione, comminando una gra- vissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in una condizione di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto EL ma- trimonio, dei diritti EL cittadino italiano.
In seguito è intervenuto anche il legislatore con la Legge 05.02.1992 n.91 (Nuove norme sulla cittadinanza) che all'art. 1, comma prima lett. a) statuisce che “è cittadino per nasci- ta…il figlio di padre o di madre cittadini”.
Tale legge, tuttavia, che abroga espressamente le disposizioni sopracitate (art. 26 comma
1: “…Sono abrogati la legge 13 giugno 1912, n. 555…”), non contiene disposizioni "transito- rie" ed esclude esplicitamente effetti retroattivi ELla nuova disciplina (art. 20: “Salvo che sia espressamente previsto, lo stato di cittadinanza acquisito anteriormente alla presente legge non si mo- difica se non per fatti posteriori alla data di entrata in vigore ELla stessa”).
La disciplina applicabile alla fattispecie in esame non può conseguentemente che essere rappresentata dall'(abrogato) art. 1, comma primo, n. 1 ELla L.555/1912 ma nel testo risultante dalla sentenza di illegittimità costituzionale n. 30 EL 1983, che comporta dun- que l'acquisto ELla cittadinanza italiana per nascita a chi è figlio di padre cittadino o di madre cittadina (la disposizione è stata poi de plano trasposta nel richiamato e vigente art. 1 ELla legge n. 91 EL 1992).
Quanto sopra valutato, si pone pertanto l'ulteriore questione se tale dichiarazione di in- costituzionalità esplichi effetti nelle ipotesi in cui, come nella fattispecie per cui è causa, il soggetto reclamante lo status civitatis italiano sia discendente di soggetti nati in data an- teriore all'entrata in vigore ELla Costituzione Repubblicana.
Su tale tema si è pronunciata la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n.4466 EL 25.02.2009, che ha riconosciuto come anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore ELla Costituzione debba ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore ELla Costituzione a causa di una nor- ma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
Così infatti secondo i principi ivi espressi dalla Suprema Corte “La titolarità ELla citta- dinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazio- ne resa dall'interessata ai sensi ELla L.151/1975 (art. 219) dalla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 01 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà ELla titolare ELla cittadinanza è effetto perdurante, dopo la
8 data indicata, ELla norma anticostituzionale, effetto che contrasta con il principio ELla parità dei sessi e ELla uguaglianza giuridica morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore ELla L. n. 555/1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore ELla Costituzione, la tra- smissione a lui ELlo stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SS. UU. N. 4466/2009). Ed ancora “Lo stato di cittadino è per- manente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art. 8 n.2 L. 555/1912). …(omissis) … Perciò correttamen- te si afferma che lo stato di cittadino, effetto ELla condizione di figlio, come questa, co- stituisce una qualità essenziale ELla persona, con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”.
In ragione di tutto quanto sopra esposto e quindi dei richiamati interventi ELla Corte
Costituzionale e ELla Corte di Cassazione, la titolarità ELla cittadinanza italiana deve ri- tenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina italiana che non l'avevano acquistata in quanto nati anteriormente al 01 gennaio 1948 e va conseguentemente riconosciuta anche ai loro discendenti.
Tutto ciò considerato, la domanda dei ricorrenti va pertanto accolta.
La linea di discendenza, come visto, ha infatti trovato esatto riscontro nella documenta- zione versata in atti, che EL pari conferma come l'antenato capostipite non si fosse mai naturalizzato cittadino brasiliano e, conseguentemente, non avesse mai perso la cittadi- nanza italiana, trasmettendola quindi "iure sanguinis" ai propri discendenti e così di segui- to nei successivi passaggi generazionali e sino agli odierni ricorrenti.
Si osserva, peraltro, quanto ad eventuali leggeri mutamenti ELle generalità o meglio una lieve alterazione ELle stesse e conseguentemente nei cognomi/nomi dei discendenti, ciò può eventualmente essere frutto di un adattamento fonetico dei grafemi italiani ai fone- mi ELla lingua EL paese di emigrazione, fenomeno piuttosto diffuso e che si ritiene non possa precludere la trasmissione ELla cittadinanza in assenza di dubbi e contestazioni sull'identità ELle persone nella linea di discendenza.
9 Quanto all'interesse all'azione giudiziale qui proposta va considerato il fatto in sé diri- mente ELla discendenza per linea femminile in epoca anteriore all'entrata in vigore ELla
Costituzione italiana, che non consentirebbe in ogni caso il positivo perseguimento ELl'accertamento e riconoscimento ELla cittadinanza iure sanguinis per via amministrati- va.
Tutto quanto sopra premesso e considerato, va da ultimo rilevato che mentre i ricorrenti hanno provato la catena di discendenza dall'antenato capostipite italiano e ciò con la produzione dei certificati anagrafici (quello di matrimonio di AN De DA ride- positato con la correzione ELla relativa data in 26/09/1957 e non 26/09/1987, come erroneamente indicato anche in ricorso) debitamente tradotti e apostillati, non risulta vi- ceversa eccepito né, conseguentemente, provato dal alcun evento Controparte_18 interruttivo.
La Suprema Corte, peraltro, ha recentemente ribadito in tal senso il principio di diritto in tema di ripartizione ELl'onere ELla prova, così statuendo: “In tema di diritti di citta- dinanza italiana, nel sistema ELineato dal codice civile EL 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 EL 1912 e dall'attuale l. n. 91 EL 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova ELla fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento ELla cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla
contro
- parte, che ne abbia fatto eccezione, la prova ELl'eventuale fattispecie interruttiva.”
(Cass. Sez, Unite n. 25317/2022).
La domanda avanzata dai ricorrenti va pertanto accolta, dichiarando che i medesimi so- no cittadini italiani dalla nascita e disponendo l'adozione da parte EL
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_18
La particolare natura EL giudizio e soprattutto il fatto che la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale, giustificano la compensa- zione ELle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, prote- zione internazionale e libera circolazione dei cittadini ELl'Unione Europea, in composi-
10 zione monocratica nella persona ELla dott.ssa Gabriella Favero, definitivamente pro- nunciando, in accoglimento EL ricorso così decide: accoglie le domande e per l'effetto dichiara che:
1. , nata il [...] a [...] ÃO EL EI (Stato di Minas Controparte_22
Gerais – Brasile), residente in [...]
ON IE HA (Stato di Minas Gerais – Brasile);
2. , nato il [...] a [...]- Controparte_23 nas Gerais – Brasile), residente in [...], 238 CAP 36330-
000, ON IE HA (Stato di Minas Gerais – Brasile);
3. nato il [...] a [...] Controparte_3
(Stato di Minas Gerais – Brasile), residente in [...]de Fátima, 126
CAP 36330-000, ON IE HA (Stato di Minas Gerais – Brasile);
4. (nome da coniugata) o Parte_2 Parte_2
(nome da nubile), nata il [...] a [...] ÃO EL EI (Stato di Minas Gerais – Brasi- le), residente in [...] ON IE HA (Stato di Minas Gerais – Brasile);
5. , nato il [...] a [...] Parte_3
HA (Stato di Minas Gerais – Brasile), residente in [...], 629 CAP
36330-000, ON IE HA (Stato di Minas Gerais – Brasile);
6. (nome da coniugata) o Parte_4 Persona_4
(nome da nubile), nata il [...] a [...]523977 ON IE HA (Sta-
[...] to di Minas Gerais – Brasile), residente in [...], 1800 CAP 36302-260,
ÃO ÃO EL EI (Stato di Minas Gerais – Brasile);
7. , nata il [...] a [...] Controparte_24 di Minas Gerais – Brasile), residente in [...] Belo
Horizonte (Stato di Minas Gerais – Brasile);
8. nata il [...] a [...] – Controparte_25
Brasile), residente in [...] ÃO ÃO EL EI (Stato di
Minas Gerais – Brasile);
9. nato il [...] a [...] ÃO EL EI (Stato di Mi- Controparte_26 nas Gerais – Brasile), residente in [...] ÃO ÃO EL
EI (Stato di Minas Gerais – Brasile);
11 10. , nata il [...] a [...] Controparte_27
Minas Gerais – Brasile), residente in [...]de Fátima, 160 CAP 36330-
000, ON IE HA (Stato di Minas Gerais – Brasile);
11. , nata il [...] a [...] ÃO EL EI (Stato di Minas Controparte_28
Gerais – Brasile), residente in [...]de Fátima, 160 CAP 36330-000, Co- ronel IE HA (Stato di Minas Gerais – Brasile);
12. , nato il [...] a [...] Parte_5 di Minas Gerais – Brasile), residente in [...]de Fátima, 210 CAP
36330-000, ON IE HA (Stato di Minas Gerais – Brasile);
13. (nome da coniugata) o Controparte_29 [...]
(nome da nubile), nata il [...] a [...] ÃO EL EI (Stato di Mi- Persona_5 nas Gerais – Brasile), residente in [...]de Fátima, 206 CAP 36330-
000, ON IE HA (Stato di Minas Gerais – Brasile); sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale ELlo Stato civile competente di Controparte_18 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri ELlo stato civile, ELla cittadinanza ELle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Venezia, 14 Novembre 2025
Il giudice onorario dott.ssa Gabriella Favero
12