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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 20/02/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, composto dai IGnori Magistrati
dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
dott.ssa Simone Iannone Giudice
dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 5786/2022 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. TO Parte_1 C.F._1
Tortora, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio contumaciale.
Conclusioni: come da ricorso introduttivo e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.11.2022 volto alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dato atto che: in data 20.10.1999 contraeva matrimonio Parte_1
con la resistente (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio presso il Controparte_1 Comune di San Marzano sul Sarno al n. 54, Parte II, Anno 1999); che dalla loro unione sono nati i figli (il 09/04/1996), TO (il 17/08/2000) e (l'11/01/2005); che a causa di Per_1 Per_2
circostanze che rendevano non più tollerabile la vita coniugale, i coniugi decidevano di addivenire alla separazione personale pronunciata con sentenza n. 89/2015 dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 14/01/2015; che a far data dalla comparizione delle parti all'udienza presidenziale nel giudizio separativo alla data di proposizione del ricorso di divorzio, i coniugi non si sono più riconciliati;
che sussistono i presupposti di cui all' art 3, l.
1.12.1970 n.898, così come modificato dall' art. 1 della l.
06.05.2015 n.55, ha chiesto all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Dichiarare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra il IG. e la IG.ra Parte_1 Controparte_1 nel Comune di San Marzano sul Sarno dell'anno 1999 al n. 54 P. II S. A. 2) Affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori il figlio minore nata a [...] il [...] – con Per_2
residenza privilegiata presso il padre come già di fatto è, 3) Il figlio minore conserverà Per_2
rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. 4) La potestà genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. 5) Il figlio minore trascorrerà con la madre compatibilmente con i loro impegni scolastici, ogni settimana, il martedì, il giovedì ed il venerdì dalle ore 13.00 all'uscita scuola fino alle ore 17.00 ed a settimane alterne il sabato dalle ore 13,00 all'uscita della scuola fino alle ore 08.00 del lunedì successivo. 6) Per le festività natalizie i minori trascorreranno, ad anni alterni, con uno dei genitori, compreso il pernottamento, i giorni 24, 25 e 26 dicembre, e con l'altro i giorni 31-01/01. Trascorreranno, poi ad anni alterni, con il padre o la madre, dalle ore 13.00 del giorno 5 gennaio alle ore 19,00 del giorno dell'Epifania. Per le festività pasquali il minore trascorreranno, ad anni alterni, con uno dei genitori, compreso il pernottamento, dalle ore 18.00 venerdì di Pasqua alle ore 10.00 della domenica di
Pasqua e con l'altro genitore dalle ore 10.00 della domenica di Pasqua fino a martedì alle ore 18.00 giorni 31- 01/01. 8) Il giorno della festa della mamma e del suo compleanno, il minore resterà con la madre mentre il giorno della festa del papà e del suo compleanno resteranno con il padre. 9) Nel giorno del suo compleanno, il minore ad anni alterni resteranno con l'uno o con l'altro genitore ed in caso di accordo tra i genitori anche con entrambi. 10) Per le vacanze estive, nel mese di agosto, il figlio minore trascorrerà 15 giorni consecutivi con la madre, la quale avrà facoltà di portarli in un luogo di villeggiatura anche all'estero, comunicando al padre i recapiti per rendere reperibili i minori, la località ed i giorni esatti della vacanza, con un preavviso di almeno 30 gg prima. 11) Il
IG. non corrisponderà nessuna somma di denaro alla IG.ra , mentre Parte_1 CP_1 gli altri due figli entrambi maggiorenni nato il [...] a [...], e TO nato il Per_1
17/08/2000 a Sarno non verrà corrisposto nulla perché entrambi autosufficienti. 12) Le spese straordinarie e necessarie, in particolare mediche, scolastiche, ludiche e ricreative, previamente concordate, verranno ripartite nella misura del 50% tra i coniugi stessi. 13) Disporre il diritto delle parti ad espatriare e ad ottenere il rilascio o il rinnovo del passaporto.”.
All'udienza del 5.06.2023 il Presidente f.f., preso atto della mancata comparizione della resistente, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, ha autorizzato i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
ha revocato l'assegno di mantenimento posto a carico del padre in favore dei due figli maggiori, confermando le disposizioni di cui alla separazione per la restante parte ed ha rinviato la causa all'udienza del 21.03.2024 dinanzi al giudice istruttore per il prosieguo.
Con istanza del 12.07.2023 il ricorrente, nel riportarsi al contenuto del proprio atto introduttivo, ha formulato richiesta di anticipazione dell'udienza con rimessione della causa al Collegio per la pronuncia di stato. Rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni in punto di status divorzile, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione. Con sentenza non definitiva n. 693/2024 del
22.3.2024 il Tribunale di Nocera Inferiore ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio con rimessione della causa in istruttoria davanti al giudice istruttore.
Riassegnato l'affare all'odierno giudicante subentrato nelle more sul ruolo con ricalendarizzazione del procedimento, all'udienza cartolare del 22.1.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., giusta ordinanza del 14.2.2025.
Orbene, tanto premesso e richiamato, in via preliminare, va dichiarata la contumacia della resistente non costituitasi.
Nel merito la domanda di cessazione degli effetti civili è fondata e va accolta.
Ed invero, ricorre il presupposto per lo scioglimento del vincolo matrimoniale previsto dall'art. 3, n.
2, lettera b), l. n. 898/1970 atteso che, dal giorno di comparizione delle parti innanzi al Presidente del
Tribunale nel giudizio separativo sino alla data di proposizione del ricorso, è trascorso il tempo previsto per legge dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970 e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento.
Quanto alle statuizioni accessorie si dà atto che il figlio è divenuto maggiorenne;
inoltre, Per_2
non essendovi prova della non autosufficienza economica del medesimo, né è stata formulata una richiesta di mantenimento, alcun contributo economico va riconosciuto in suo favore.
Stante la contumacia della resistente le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, come sopra composto, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, nella contumacia della resistente, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra nato a [...] Parte_1
VA RI (SA) il 24/07/1973 e , nata a [...] il [...], Controparte_1
sposatisi il 20/10/1999 a San Marzano Sul Sarno, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune, al n. 54, parte II, serie A, anno 1999); nulla dispone a titolo di mantenimento in favore del figlio divenuto maggiorenne;
Per_2
dichiara le spese di lite irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Marzano Sul Sarno per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 - Ordinamento dello Stato Civile - (atto n.54, Parte II, serie A, anno 1999 del Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune).
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 20.2.2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Enrica de Sire
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, composto dai IGnori Magistrati
dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
dott.ssa Simone Iannone Giudice
dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 5786/2022 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. TO Parte_1 C.F._1
Tortora, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio contumaciale.
Conclusioni: come da ricorso introduttivo e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.11.2022 volto alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dato atto che: in data 20.10.1999 contraeva matrimonio Parte_1
con la resistente (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio presso il Controparte_1 Comune di San Marzano sul Sarno al n. 54, Parte II, Anno 1999); che dalla loro unione sono nati i figli (il 09/04/1996), TO (il 17/08/2000) e (l'11/01/2005); che a causa di Per_1 Per_2
circostanze che rendevano non più tollerabile la vita coniugale, i coniugi decidevano di addivenire alla separazione personale pronunciata con sentenza n. 89/2015 dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 14/01/2015; che a far data dalla comparizione delle parti all'udienza presidenziale nel giudizio separativo alla data di proposizione del ricorso di divorzio, i coniugi non si sono più riconciliati;
che sussistono i presupposti di cui all' art 3, l.
1.12.1970 n.898, così come modificato dall' art. 1 della l.
06.05.2015 n.55, ha chiesto all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Dichiarare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra il IG. e la IG.ra Parte_1 Controparte_1 nel Comune di San Marzano sul Sarno dell'anno 1999 al n. 54 P. II S. A. 2) Affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori il figlio minore nata a [...] il [...] – con Per_2
residenza privilegiata presso il padre come già di fatto è, 3) Il figlio minore conserverà Per_2
rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. 4) La potestà genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. 5) Il figlio minore trascorrerà con la madre compatibilmente con i loro impegni scolastici, ogni settimana, il martedì, il giovedì ed il venerdì dalle ore 13.00 all'uscita scuola fino alle ore 17.00 ed a settimane alterne il sabato dalle ore 13,00 all'uscita della scuola fino alle ore 08.00 del lunedì successivo. 6) Per le festività natalizie i minori trascorreranno, ad anni alterni, con uno dei genitori, compreso il pernottamento, i giorni 24, 25 e 26 dicembre, e con l'altro i giorni 31-01/01. Trascorreranno, poi ad anni alterni, con il padre o la madre, dalle ore 13.00 del giorno 5 gennaio alle ore 19,00 del giorno dell'Epifania. Per le festività pasquali il minore trascorreranno, ad anni alterni, con uno dei genitori, compreso il pernottamento, dalle ore 18.00 venerdì di Pasqua alle ore 10.00 della domenica di
Pasqua e con l'altro genitore dalle ore 10.00 della domenica di Pasqua fino a martedì alle ore 18.00 giorni 31- 01/01. 8) Il giorno della festa della mamma e del suo compleanno, il minore resterà con la madre mentre il giorno della festa del papà e del suo compleanno resteranno con il padre. 9) Nel giorno del suo compleanno, il minore ad anni alterni resteranno con l'uno o con l'altro genitore ed in caso di accordo tra i genitori anche con entrambi. 10) Per le vacanze estive, nel mese di agosto, il figlio minore trascorrerà 15 giorni consecutivi con la madre, la quale avrà facoltà di portarli in un luogo di villeggiatura anche all'estero, comunicando al padre i recapiti per rendere reperibili i minori, la località ed i giorni esatti della vacanza, con un preavviso di almeno 30 gg prima. 11) Il
IG. non corrisponderà nessuna somma di denaro alla IG.ra , mentre Parte_1 CP_1 gli altri due figli entrambi maggiorenni nato il [...] a [...], e TO nato il Per_1
17/08/2000 a Sarno non verrà corrisposto nulla perché entrambi autosufficienti. 12) Le spese straordinarie e necessarie, in particolare mediche, scolastiche, ludiche e ricreative, previamente concordate, verranno ripartite nella misura del 50% tra i coniugi stessi. 13) Disporre il diritto delle parti ad espatriare e ad ottenere il rilascio o il rinnovo del passaporto.”.
All'udienza del 5.06.2023 il Presidente f.f., preso atto della mancata comparizione della resistente, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, ha autorizzato i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
ha revocato l'assegno di mantenimento posto a carico del padre in favore dei due figli maggiori, confermando le disposizioni di cui alla separazione per la restante parte ed ha rinviato la causa all'udienza del 21.03.2024 dinanzi al giudice istruttore per il prosieguo.
Con istanza del 12.07.2023 il ricorrente, nel riportarsi al contenuto del proprio atto introduttivo, ha formulato richiesta di anticipazione dell'udienza con rimessione della causa al Collegio per la pronuncia di stato. Rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni in punto di status divorzile, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione. Con sentenza non definitiva n. 693/2024 del
22.3.2024 il Tribunale di Nocera Inferiore ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio con rimessione della causa in istruttoria davanti al giudice istruttore.
Riassegnato l'affare all'odierno giudicante subentrato nelle more sul ruolo con ricalendarizzazione del procedimento, all'udienza cartolare del 22.1.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., giusta ordinanza del 14.2.2025.
Orbene, tanto premesso e richiamato, in via preliminare, va dichiarata la contumacia della resistente non costituitasi.
Nel merito la domanda di cessazione degli effetti civili è fondata e va accolta.
Ed invero, ricorre il presupposto per lo scioglimento del vincolo matrimoniale previsto dall'art. 3, n.
2, lettera b), l. n. 898/1970 atteso che, dal giorno di comparizione delle parti innanzi al Presidente del
Tribunale nel giudizio separativo sino alla data di proposizione del ricorso, è trascorso il tempo previsto per legge dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970 e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento.
Quanto alle statuizioni accessorie si dà atto che il figlio è divenuto maggiorenne;
inoltre, Per_2
non essendovi prova della non autosufficienza economica del medesimo, né è stata formulata una richiesta di mantenimento, alcun contributo economico va riconosciuto in suo favore.
Stante la contumacia della resistente le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, come sopra composto, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, nella contumacia della resistente, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra nato a [...] Parte_1
VA RI (SA) il 24/07/1973 e , nata a [...] il [...], Controparte_1
sposatisi il 20/10/1999 a San Marzano Sul Sarno, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune, al n. 54, parte II, serie A, anno 1999); nulla dispone a titolo di mantenimento in favore del figlio divenuto maggiorenne;
Per_2
dichiara le spese di lite irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Marzano Sul Sarno per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 - Ordinamento dello Stato Civile - (atto n.54, Parte II, serie A, anno 1999 del Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune).
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 20.2.2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Enrica de Sire