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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 04/09/2025, n. 1275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1275 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice monocratico, Dott. Massimiliano De Giovanni, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta a ruolo al numero 1464/2024 del Ruolo Generale avente ad oggetto:
Impugnazione di delibera di assemblea di condominio,
promossa da
Parte_1 CodiceFiscale_1
con l'avv. Francesco Poli,
CONTRO
il P.Iva e Codice fiscale: Controparte_1 P.IVA_1
con l'avv. Andrea Benedetti
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
L'ATTRICE -:
Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis:
In via principale
1. Accertarsi la nullità di tutte le deliberazioni con riguardo all'erronea identificazione dell'amministratore di condominio;
2. Accertarsi la nullità della deliberazione n. 1 all'ordine del giorno riguardante l'approvazione del Bilancio Consuntivo per l'anno 2022/2023.
1 In via subordinata
3. Accertarsi la cessazione della materia del contendere in relazione all'annullabilità delle deliberazioni relative ai punti 7 e 1 all'ordine del giorno, per essere il Condominio intervenuto successivamente al giudizio accogliendo integralmente le osservazioni e le richieste della Sig.ra
. Pt_1
4. Nella denegata e remota ipotesi in cui non fosse accertata la nullità della deliberazione n. 1
all'ordine del giorno riguardante l'approvazione del Bilancio Consuntivo per l'anno 2022/2023
annullarsi la deliberazione n. 1 all'ordine del giorno riguardante l'approvazione del Bilancio
Consuntivo per l'anno 2022/2023;
5. Accertarsi la nullità o annullare la deliberazione n. 2 all'ordine del giorno riguardante la redazione di un nuovo regolamento condominiale;
6. Nella denegata e remota ipotesi in cui non fosse accertata la nullità della deliberazione accertarsi la nullità o annullare la deliberazione n. 7 all'ordine del giorno riguardante l'autorizzazione postuma dell'assemblea relativamente all'installazione di una pensilina esterna sulla facciata condominiale di proprietà della Sig.ra Parte_1
7. Accertarsi la nullità o annullare la deliberazione n. 9 all'ordine del giorno riguardante l'approvazione del bilancio preventivo per il 2023/2024 e relativo nuovo riparto.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
IL CONVENUTO
Ogni diversa domanda, conclusione ed eccezione respinta,
ribadita anche l'eccezione di inammissibilità e tardività della nuova domanda relativa all'annullamento della delibera di cui al punto n. 1 introdotta dall'attrice solo nelle conclusioni della prima memoria,
2 ribadita l'eccezione, di cui al verbale d'udienza del 3.10.2024, di novità e inammissibilità delle deduzioni avversaria svolte in terza memoria,
In via preliminare:
Dichiararsi l'avversa impugnazione improponibile e/o inammissibile e/o improcedibile per tardività
e decadenza;
Nel merito: rigettarsi l'avversa impugnazione in quanto inammissibile, infondata e indimostrata per tutti i motivi esposti in narrativa.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE:
Con atto di citazione del 28.3.2024 conveniva in giudizio il Parte_1 Controparte_1
, di chiedendo, in via principale, accertarsi la nullità di tutte le deliberazioni
[...] CP_1
assunte all'assemblea condominiale del 7.12.2023 per l'erronea identificazione dell'amministratore di condominio, e specificamente della deliberazione n. 1 all'ordine del giorno relativa all'approvazione del bilancio consuntivo per l'anno 2022/2023, nonché, in via subordinata,
accertarsi la nullità o annullare la deliberazione n. 2 relativa alla redazione di un nuovo regolamento condominiale, la n. 7 riguardante “l'autorizzazione postuma dell'assemblea relativamente
all'installazione di una pensilina esterna sulla facciata condominiale di proprietà della Sig.ra
” e la n. 9 relativa all'approvazione del bilancio preventivo per il 2023/2024 e al Parte_1
nuovo riparto delle spese.
In fatto, deduceva di essere proprietaria di due immobili facenti parte di tale Condominio, e che in data 30.11.2023 aveva ricevuto via PEC la convocazione all'assemblea condominiale del 7.12.2023
che era chiamata a deliberare sul seguente ordine del giorno:
“
1. Relazione dell'Amministratore su Bilancio Consuntivo 2022/2023 e Ripartizioni Conseguenti;
Deliberazioni relative;
3
2. Regolamento Condominiale, Tabelle Millesimali;
Relazione dell'amministratore; Deliberazioni
Relative;
3. Pulizia periodica cavedio, Proposta Impresa Faggin;
Deliberazioni Relative;
4. Valutazione Preventivo ditta per sostituzione pensiline cavedio;
Deliberazioni CP_2
Relative;
5. Richiesta sig. di modifica parapetto terrazzini di proprietà con installazione di Parte_2
singolo montante che innalzi lo stesso di 10 cm, con colorazione identica alla preesistente;
Deliberazioni Relative;
6. Relazione amministratore su infiltrazioni provenienti dal tetto e altre problematiche simili
(Segnalazione Tadiotto- Tretti); Preventivi Edilizia Acrobatica;
Deliberazioni Relative;
7. Pensilina esterna su facciata condominiale proprietà ; ; Parte_1 Controparte_3
8. Richieste condomina dott.ssa ; Relazione dell'amministratore; Incarico per Parte_1
assistenza legale al condominio nei confronti dell'avv. Andrea Benedetti;
Deliberazioni relative;
9. Bilancio Preventivo 2023/2024 e Relativo Nuovo Riparto;
Esame ed Approvazione Anche dello
Scadenzario delle Erogazioni;
Deliberazioni relative;
10. Varie Ed Eventuali”.
Proseguiva esponendo che al giorno prestabilito l'assemblea del condominio, con presenti “-
; - - ; - ; - Parte_2 Parte_3 Parte_4 CP_4 Controparte_5
- - - ; - -
[...] CP_6 CP_7 Controparte_8 CP_9
- ; - - ; - - CP_10 CP_11 Controparte_12 Controparte_13 CP_14
; - - ; - e assenti lei ed il Controparte_15 Tes_1 Controparte_16 Controparte_17
marito , aveva deliberato come da verbale che produceva al proprio doc. n. 1. CP_18
Deduceva, inoltre, che in data 11.12.2023 aveva ricevuto per PEC il suddetto verbale ed il 12.12
seguente un verbale di rettifica che riportava il saldo corretto dell'esercizio precedente (non gli €
3.096,51 della precedente comunicazione, bensì € 23.096,51).
4 Aggiungeva che in data 8.1.2024 aveva adito l'Organismo di Mediazione istituito presso la Camera
di Commercio di per veder annullata la delibera condominiale in parola e che, all'esito CP_1
della procedura che aveva visto l'adesione del Condominio, le parti non avevano raggiunto alcun accordo e così, il 29.2.2024, il procedimento era stato dichiarato concluso con esito negativo.
In diritto deduceva la “nullità di tutte le deliberazioni all'ordine del giorno dell'Assemblea del
07/12/2023 per totale erroneità nell'identificazione dell'Amministratore di ” e la CP_1
“annullabilità o nullità della deliberazione n. 1 all'ordine del giorno dell'assemblea del 07/12/2023
riguardante l'approvazione del Consuntivo di spesa”.
Sosteneva altresì che dovessero essere dichiarate nulle o annullate la “deliberazione n. 2 all'ordine
del giorno di cui all'Assemblea del 07/12/2023 riguardante la redazione di un nuovo regolamento
condominiale”, la “deliberazione n. 7 all'ordine del giorno riguardante l'autorizzazione postuma
dell'Assemblea relativamente all'installazione di una pensilina esterna sulla facciata condominiale
di proprietà della Sig.ra ” e la “deliberazione n. 9 all'ordine del giorno riguardante Parte_1
l'approvazione del bilancio preventivo per l'anno 2023/2024 e relativo nuovo riparto”.
Il si costituiva ritualmente in giudizio mediante deposito, in data Controparte_1
21.5.2024, della comparsa di costituzione e risposta con cui, in via preliminare, chiedeva dichiararsi improponibile e/o inammissibile e/o improcedibile per tardività e decadenza l'impugnazione avversaria che, nel merito, chiedeva rigettarsi poiché infondata.
La prima udienza veniva differita ex art. 171 bis c.p.c. al 26.9.2024, poi differita al 3.10 seguente,
con decorrenza a ritroso dei termini per le memorie integrative che le parti provvedevano ritualmente a depositare.
A tale udienza le parti discutevano la causa ed il Giudice fissava per la discussione orale l'udienza del 22.5.2025, all'esito della quale si riservava il deposito della sentenza nel termine di cui al terzo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
* * *
5 Questione preliminare alla presente decisione è la qualificazione dei vizi dedotti da parte attrice come vizi che astrattamente comportino la nullità o l'annullabilità della delibera impugnata .
Ebbene, a mente dei principi indicati nella pronuncia delle Sezioni Unite del 14.4.2021, n. 9839
(“In tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari
costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n.
220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle
seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità
dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al “difetto
assoluto di attribuzioni” -, contenuto illecito, ossia contrario a “norme imperative” o all'“ordine
pubblico” o al “buon costume”), ripresi poi anche da Cass. Civ., Sez. II, 13.1.2023, n. 921, si ritiene che nessuno dei vizi lamentati dall'attrice rientri tra quelli che comportano astrattamente la nullità della delibera impugnata.
Ciò significa che l'attrice avrebbe dovuto agire allora per ottenere il solo annullamento della delibera in questione, rispettando a questo punto il termine di cui all'art. 1137, comma 2, c.c.
Dirimente appare quindi innanzitutto l'analisi dell'eccezione di decadenza dell'impugnazione formulata da parte convenuta.
Segnatamente, in punto di fatto, è pacifico, oltre che documentale, che l'attrice, in quanto non presente all'assemblea condominiale tenutasi il 7.12.2023 (v. verbale sub doc. n. 1 attoreo), pur essendovi stata regolarmente convocata (v. avviso di convocazione e relativi allegati sub docc. n. 4
e 5 attorei), è stata destinataria di formale invio del verbale assembleare prima con PEC
dell'11.12.2023 (v. docc. n. 6 e 7 attorei) e poi con PEC del 12.12 successivo con cui le veniva inviato il medesimo verbale rettificato (v. comunicazione di Agenzia Castello s.r.l. sub doc. n. 8
[. attoreo ove viene precisato che: “In allegato RICHIESTA QUOTE e VERBALE ASSEMBLEA
(Il verbale presentava un refuso al punto 9, ci Controparte_19
scusiamo per l'inconveniente)”).
6 Parimenti non controverso e documentato è il fatto che in data 8.1.2024 l'attrice ha adito l'Organismo di Mediazione istituito presso la Camera di Commercio di per veder annullata CP_1
la delibera condominiale del 7.12.2023 (v. doc. n. 9 attoreo), omettendo però la contestuale comunicazione al Condominio, il quale acquisiva conoscenza dell'avvio della procedura solo a seguito della ricezione dell'avviso di convocazione al primo incontro di mediazione inviato per
PEC in data 23.1.2024 dallo stesso Organismo di Mediazione (v. doc. n. 2 convenuto).
Ora, in punto di diritto, è noto come il secondo comma dell'art. 1137 c.c., a proposito delle impugnazioni delle deliberazioni assembleari, preveda che “Contro le deliberazioni contrarie alla
legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire
l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che
decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione
della deliberazione per gli assenti”.
Si consideri inoltre che al caso di specie è applicabile, ratione temporis, l'art. 5, comma 6, del
D.Lgs. n. 28/2010 che ha previsto che “Dal momento della comunicazione alle altre parti, la
domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale [...]”.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale maggioritario - cui questo Giudice intende aderire in quanto lo ritiene più coerente al dettato normativo nonché alla ratio legis di incentivare una soluzione alternativa della controversia, assicurando allo stesso tempo la tempestività
dell'impugnazione dell'atto - è dunque dal momento della “comunicazione” alle altri parti che la domanda di mediazione produce, in tema di prescrizione, gli effetti della domanda giudiziale, con la conseguenza che il termine decadenziale di trenta giorni di cui all'art. 1137, comma 2, c.c. deve ritenersi interrotto solo e soltanto a seguito della comunicazione di convocazione innanzi all'organismo di mediazione (così App. Palermo, Sez. II, 7.7.2021, n. 1122; App. Salerno, Sez.
II, 27.7.2020, n.942; App. Palermo, Sez. II, 27.6.2017, n. 1245; Trib. Pavia, 22.11.2022, n.
1441; Trib. Roma, 9.3.2022, n. 3663; Trib. Pavia, 23.11.2021, n. 1466; Trib. Terni, 22.9.2021,
7 n. 762; Trib. Busto Arsizio, 23.4.2021, n. 638; Trib. Roma, 23.2.2021, n. 3159; Trib. Torre
Annunziata, 3.7.2019, n.1703; nonché, sebbene in una fattispecie in parte diversa, Cass. Civ., Sez.
II, 28.1.2019, n. 2273).
Ciò premesso, nel caso in esame si deve affermare che l'attrice è decaduta dalla facoltà di impugnare la delibera in questione, dal momento che dalla ricezione del verbale, avvenuta il
12.12.2023 (v. doc. n. 8 attoreo) alla data del 23.1.2024, in cui il Condominio ha ricevuto avviso dell'avvio della procedura di mediazione (v. doc. n. 2 convenuto), è trascorso un tempo maggiore di quello previsto a pena di decadenza dall'art. 1137, comma 2, c.c.
Ne consegue la declaratoria di inammissibilità delle domande svolte dall'attrice.
***
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
1. Dichiara inammissibili le domande svolte da nei confronti del Parte_1
di per decadenza dall'impugnazione; Controparte_1 CP_1
2. Condanna a rimborsare al 4 le Parte_1 Controparte_1
spese processuali liquidate in € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA se dovute, come per legge.
Vicenza, 4/9/2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano De Giovanni
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