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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 07/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Michele Cappai Presidente
Francesco Maria Ciaralli Giudice
Beatrice Ruperto Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2359 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Baldacci, elettivamente domiciliato in Roma, Parte_1 via Michele Mercati n.51, presso lo studio del difensore
RICORRENTE
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._1
INTERDICENDA
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: domanda di interdizione
Conclusioni: come precisate all'udienza del 10.12.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 8.7.2024, ha chiesto pronunciarsi l'interdizione di Parte_1 [...]
madre del ricorrente. Controparte_1
Il ricorso è stato notificato ai soggetti controinteressati nonché all'interdicendo. A sostegno della propria domanda, il ricorrente ha dato conto della grave patologia di cui l'interdicenda
è affetta, che la rende non in grado di provvedere ai propri interessi patrimoniali e di compiere anche semplici atti della vita di relazione.
Il grave stato dell'interdicenda ha trovato conferma nella documentazione depositata dal ricorrente, che evidenzia che la stessa risulta affetta da demenza senile con disorientamento spazio-temporale, diabete di tipo 2 in trattamento, ipertensione arteriosa, dislipidemia in stenosi carotidea, osteoatrosi grave invalidante, (cfr. all. 1 documentazione medica allegata al ricorso, ove si precisa altresì che “la paziente è affetta da una grave e progressiva demenza senile con disorientamento totale spazio-temporale. Deve essere accompagnata per tutte le attività della vita quotidiana, per gestire la terapia e gli appuntamenti. La deambulazione è incerta e con frequenti inciampi. Incapace di gestire i pasti, la pulizia della casa e della persona”).
Ulteriormente, dall'esame dell'interdicenda è emerso che la stessa non risulta pienamente in grado di comprendere e rispondere agli stimoli esterni e alle domande che sono state alla stessa rivolte.
Sul piano patrimoniale, la stessa risulta percepire redditi pari a circa euro 8.600,00 annui a titolo di pensione INPS, nonché risulta titolare di una proprietà immobiliare e di un conto corrente n.000001922524 presso con giacenza di circa euro 3.000,00 (cfr. all.ti 2 e 3 ricorso). CP_2
A fronte della suddetta documentazione, di quanto dedotto dal ricorrente e fermo il grave stato di salute dell'interdicenda, il Collegio ritiene l'inadeguatezza della richiesta misura di protezione dell'interdizione, rispetto alla misura dell'amministrazione di sostegno.
Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che, nella scelta tra l'interdizione, l'inabilitazione e l'amministrazione di sostegno, “criterio fondamentale che deve guidare la scelta del giudice va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Nell'applicazione di tale criterio deve tenersi conto in via prioritaria del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, nel senso che ad un'attività minima, estremamente semplice, e tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto - vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere (attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione), e per l'attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti, corrisponderà l'amministrazione di sostegno, mentre si potrà ricorrere all'interdizione quando si tratta di gestire un'attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni, ovvero nei casi in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l'esterno” (Cass. 26.07.2013, n.18171, Cass. 26.10.2011, n. 22332, conf. Cass. 12.06.2006,
n. 13584, nella giurisprudenza di merito Trib. Rieti, 01.02.2019, Trib. Roma 23.02.2012, Trib. Siena
11.05.2016).
2 Coerentemente con le indicate premesse, è stato altresì rilevato che “l'ulteriore forma di tutela che consegue all'interdizione, strumento che produce l'effetto di togliere al soggetto la capacità di agire in ogni ambito, si impone quando
è necessario inibire allo stesso di esplicitare all'esterno capacità viziate che espongano sé od altri a possibili pregiudizi, e non già quando è la stessa patologia che, per le sue caratteristiche e le modalità di assistenza di cui necessita, mostra di impedirle qualunque contatto diretto e autonomo con la realtà esterna, idoneo a produrre effetti giuridici e negoziali alla stessa potenzialmente pregiudizievoli” (Trib. Milano 13.02.2013).
Nel caso di specie, è risultato evidente che l'interdicenda non è in grado di esplicitare all'esterno capacità viziate, la sua patologia impedendogli ogni contatto con la realtà esterna e ogni possibile esternazione di volontà.
Neppure è ravvisabile alcuna forma di vita di relazione dell'interdicenda, tale da metterla in contatto con plurimi soggetti ed esporla alla possibilità di compimento di atti a sé pregiudizievoli.
Inoltre, l'interdicenda è risultata titolare di patrimonio non complesso, non essendovi la necessità di prevenire atti dispositivi che il beneficiario potrebbe autonomamente realizzare a proprio danno.
Infine, lo stato in cui l'interdicenda versa appare precludere il compimento da parte della stessa di ogni possibile atto dannoso per la propria salute o il proprio patrimonio, ovvero ogni forma di condotta oppositiva.
Alla luce dei dati indicati, risulta preferibile lo strumento dell'amministrazione di sostegno.
Ne consegue, la reiezione del ricorso, con trasmissione degli atti al Giudice Tutelare del Tribunale di
Tivoli per le valutazioni di sua pertinenza.
Ai sensi del citato art. 418 ult. comma c.c., nel trasmettere gli atti al giudice tutelare, il giudice adito per l'interdizione può adottare i provvedimenti urgenti previsti dall'art. 405, quarto comma, c.c., nominando, tra l'altro un amministratore di sostegno provvisorio.
Può quindi essere sin da ora accolta la richiesta di nomina di un soggetto, individuato nel ricorrente che, anche prima che sia concluso il procedimento per l'apertura dell'amministrazione Parte_1 di sostegno, possa esercitare in nome e per conto di fino a diversa Controparte_1 determinazione del G.T, i seguenti poteri rappresentativi:
1) l'incarico temporaneo ad oggetto la cura della persona della beneficiaria e la riscossione della sua pensione con la conseguente gestione;
l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere, in nome e per conto della beneficiaria, previa informativa alla medesima, per l'esecuzione dei seguenti atti: proposizione di istanze rivolte alla P.A. per il riconoscimento di assistenza sanitaria e benefici di natura economica;
rappresentanza processuale attiva e passiva;
riscossione di pensioni e atti connessi e consequenziali con disponibilità delle relative entrate mensili da utilizzare per le esigenze della beneficiaria;
ogni altro atto eccedente l'ordinaria amministrazione con i limiti di cui al punto 2; Per i fini sopra indicati, l'amministratore di sostegno ricorrente potrà utilizzare carta bancomat ed operare anche online sul conto corrente della beneficiaria e avrà cura, ove non si sia altrimenti già provveduto, ad
3 estinguere tutte le posizioni bancarie e/o postali della persona beneficiaria attualmente cointestate con terzi e ad aprire (eventualmente anche presso diverso istituto bancario od ufficio postale) o mantenere eventualmente un unico conto corrente, bancario o postale, intestato unicamente alla persona beneficiaria, con annotazione del vincolo di amministrazione;
2) l'amministratore di sostegno provvisorio dovrà chiedere l'autorizzazione al giudice tutelare per gli atti indicati nell'art. 374 c.c. ed è soggetto all'obbligo di informare tempestivamente la beneficiaria circa gli atti da compiere, ricevendone l'espresso consenso, nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con la beneficiaria;
3) l'amministratore di sostegno temporaneo avrà cura della persona della beneficiaria provvedendo alle cure necessarie alla sua salute e tenendo conto di ogni sua esigenza e necessità; può prestare consenso per le relative cure ed interventi chirurgici senza necessità di autorizzazione del G.T.
Nulla per le spese di lite, attesa la natura del procedimento e la qualità delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda di interdizione;
nomina amministratore provvisorio di (C.F. ), Controparte_1 C.F._1 nata a [...] il [...] e residente in [...] ed attualmente domiciliata in Campagnano di Roma (RM) Via di Baccano 11, presso la Casa di Cura
“Villa Alba”, per la durata di dodici mesi dal deposito della presente sentenza, il di lei figlio,
[...] nato a [...] il [...] (C.F. ), residente in [...] C.F._2
Tommaso Albinoni 15; dispone la trasmissione di copia della presente sentenza al Giudice Tutelare di questo Tribunale per i provvedimenti di competenza in ordine all'apertura dell'amministrazione di sostegno in favore di
[...]
Controparte_1 nulla per le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio virtuale Teams del 23/12/2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Beatrice Ruperto Michele Cappai
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Michele Cappai Presidente
Francesco Maria Ciaralli Giudice
Beatrice Ruperto Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2359 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Baldacci, elettivamente domiciliato in Roma, Parte_1 via Michele Mercati n.51, presso lo studio del difensore
RICORRENTE
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._1
INTERDICENDA
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: domanda di interdizione
Conclusioni: come precisate all'udienza del 10.12.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 8.7.2024, ha chiesto pronunciarsi l'interdizione di Parte_1 [...]
madre del ricorrente. Controparte_1
Il ricorso è stato notificato ai soggetti controinteressati nonché all'interdicendo. A sostegno della propria domanda, il ricorrente ha dato conto della grave patologia di cui l'interdicenda
è affetta, che la rende non in grado di provvedere ai propri interessi patrimoniali e di compiere anche semplici atti della vita di relazione.
Il grave stato dell'interdicenda ha trovato conferma nella documentazione depositata dal ricorrente, che evidenzia che la stessa risulta affetta da demenza senile con disorientamento spazio-temporale, diabete di tipo 2 in trattamento, ipertensione arteriosa, dislipidemia in stenosi carotidea, osteoatrosi grave invalidante, (cfr. all. 1 documentazione medica allegata al ricorso, ove si precisa altresì che “la paziente è affetta da una grave e progressiva demenza senile con disorientamento totale spazio-temporale. Deve essere accompagnata per tutte le attività della vita quotidiana, per gestire la terapia e gli appuntamenti. La deambulazione è incerta e con frequenti inciampi. Incapace di gestire i pasti, la pulizia della casa e della persona”).
Ulteriormente, dall'esame dell'interdicenda è emerso che la stessa non risulta pienamente in grado di comprendere e rispondere agli stimoli esterni e alle domande che sono state alla stessa rivolte.
Sul piano patrimoniale, la stessa risulta percepire redditi pari a circa euro 8.600,00 annui a titolo di pensione INPS, nonché risulta titolare di una proprietà immobiliare e di un conto corrente n.000001922524 presso con giacenza di circa euro 3.000,00 (cfr. all.ti 2 e 3 ricorso). CP_2
A fronte della suddetta documentazione, di quanto dedotto dal ricorrente e fermo il grave stato di salute dell'interdicenda, il Collegio ritiene l'inadeguatezza della richiesta misura di protezione dell'interdizione, rispetto alla misura dell'amministrazione di sostegno.
Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che, nella scelta tra l'interdizione, l'inabilitazione e l'amministrazione di sostegno, “criterio fondamentale che deve guidare la scelta del giudice va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Nell'applicazione di tale criterio deve tenersi conto in via prioritaria del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, nel senso che ad un'attività minima, estremamente semplice, e tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto - vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere (attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione), e per l'attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti, corrisponderà l'amministrazione di sostegno, mentre si potrà ricorrere all'interdizione quando si tratta di gestire un'attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni, ovvero nei casi in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l'esterno” (Cass. 26.07.2013, n.18171, Cass. 26.10.2011, n. 22332, conf. Cass. 12.06.2006,
n. 13584, nella giurisprudenza di merito Trib. Rieti, 01.02.2019, Trib. Roma 23.02.2012, Trib. Siena
11.05.2016).
2 Coerentemente con le indicate premesse, è stato altresì rilevato che “l'ulteriore forma di tutela che consegue all'interdizione, strumento che produce l'effetto di togliere al soggetto la capacità di agire in ogni ambito, si impone quando
è necessario inibire allo stesso di esplicitare all'esterno capacità viziate che espongano sé od altri a possibili pregiudizi, e non già quando è la stessa patologia che, per le sue caratteristiche e le modalità di assistenza di cui necessita, mostra di impedirle qualunque contatto diretto e autonomo con la realtà esterna, idoneo a produrre effetti giuridici e negoziali alla stessa potenzialmente pregiudizievoli” (Trib. Milano 13.02.2013).
Nel caso di specie, è risultato evidente che l'interdicenda non è in grado di esplicitare all'esterno capacità viziate, la sua patologia impedendogli ogni contatto con la realtà esterna e ogni possibile esternazione di volontà.
Neppure è ravvisabile alcuna forma di vita di relazione dell'interdicenda, tale da metterla in contatto con plurimi soggetti ed esporla alla possibilità di compimento di atti a sé pregiudizievoli.
Inoltre, l'interdicenda è risultata titolare di patrimonio non complesso, non essendovi la necessità di prevenire atti dispositivi che il beneficiario potrebbe autonomamente realizzare a proprio danno.
Infine, lo stato in cui l'interdicenda versa appare precludere il compimento da parte della stessa di ogni possibile atto dannoso per la propria salute o il proprio patrimonio, ovvero ogni forma di condotta oppositiva.
Alla luce dei dati indicati, risulta preferibile lo strumento dell'amministrazione di sostegno.
Ne consegue, la reiezione del ricorso, con trasmissione degli atti al Giudice Tutelare del Tribunale di
Tivoli per le valutazioni di sua pertinenza.
Ai sensi del citato art. 418 ult. comma c.c., nel trasmettere gli atti al giudice tutelare, il giudice adito per l'interdizione può adottare i provvedimenti urgenti previsti dall'art. 405, quarto comma, c.c., nominando, tra l'altro un amministratore di sostegno provvisorio.
Può quindi essere sin da ora accolta la richiesta di nomina di un soggetto, individuato nel ricorrente che, anche prima che sia concluso il procedimento per l'apertura dell'amministrazione Parte_1 di sostegno, possa esercitare in nome e per conto di fino a diversa Controparte_1 determinazione del G.T, i seguenti poteri rappresentativi:
1) l'incarico temporaneo ad oggetto la cura della persona della beneficiaria e la riscossione della sua pensione con la conseguente gestione;
l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere, in nome e per conto della beneficiaria, previa informativa alla medesima, per l'esecuzione dei seguenti atti: proposizione di istanze rivolte alla P.A. per il riconoscimento di assistenza sanitaria e benefici di natura economica;
rappresentanza processuale attiva e passiva;
riscossione di pensioni e atti connessi e consequenziali con disponibilità delle relative entrate mensili da utilizzare per le esigenze della beneficiaria;
ogni altro atto eccedente l'ordinaria amministrazione con i limiti di cui al punto 2; Per i fini sopra indicati, l'amministratore di sostegno ricorrente potrà utilizzare carta bancomat ed operare anche online sul conto corrente della beneficiaria e avrà cura, ove non si sia altrimenti già provveduto, ad
3 estinguere tutte le posizioni bancarie e/o postali della persona beneficiaria attualmente cointestate con terzi e ad aprire (eventualmente anche presso diverso istituto bancario od ufficio postale) o mantenere eventualmente un unico conto corrente, bancario o postale, intestato unicamente alla persona beneficiaria, con annotazione del vincolo di amministrazione;
2) l'amministratore di sostegno provvisorio dovrà chiedere l'autorizzazione al giudice tutelare per gli atti indicati nell'art. 374 c.c. ed è soggetto all'obbligo di informare tempestivamente la beneficiaria circa gli atti da compiere, ricevendone l'espresso consenso, nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con la beneficiaria;
3) l'amministratore di sostegno temporaneo avrà cura della persona della beneficiaria provvedendo alle cure necessarie alla sua salute e tenendo conto di ogni sua esigenza e necessità; può prestare consenso per le relative cure ed interventi chirurgici senza necessità di autorizzazione del G.T.
Nulla per le spese di lite, attesa la natura del procedimento e la qualità delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda di interdizione;
nomina amministratore provvisorio di (C.F. ), Controparte_1 C.F._1 nata a [...] il [...] e residente in [...] ed attualmente domiciliata in Campagnano di Roma (RM) Via di Baccano 11, presso la Casa di Cura
“Villa Alba”, per la durata di dodici mesi dal deposito della presente sentenza, il di lei figlio,
[...] nato a [...] il [...] (C.F. ), residente in [...] C.F._2
Tommaso Albinoni 15; dispone la trasmissione di copia della presente sentenza al Giudice Tutelare di questo Tribunale per i provvedimenti di competenza in ordine all'apertura dell'amministrazione di sostegno in favore di
[...]
Controparte_1 nulla per le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio virtuale Teams del 23/12/2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Beatrice Ruperto Michele Cappai
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