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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 27/02/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
nella persona del Dott. Massimo Lisi, quale Giudice del lavoro presso il Tribunale di
Frosinone, all'udienza del 26.02.2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al Ruolo Generale Controversie Lavoro e Previdenza per l'anno 2023, al n.3712, vertente
tra
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Frosinone, Via Adige n. 41, presso lo studio dell'Avv. Francesco Mei, che lo rappresenta e difende in forza di delega a margine del ricorso
ricorrente
contro
Controparte_1
- in persona del legale rappr.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Bontempo, come da procura generale in atti, ed elett.te dom.to in Frosinone, Viale Marconi n. 31
resistente
Oggetto del giudizio: indennizzo/rendita da malattie professionali
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19/10/2023, ha dedotto che: 1) aveva Parte_1 svolto dal 1986 l'attività di magazziniere, scaffaliste ed addetto al rifornimento del banco ortofrutticolo;
2) nello svolgimento dell'attività lavorativa, aveva provveduto a trasportare i bancali di merce dal magazzino al reparto vendita, disporre i prodotti sugli scaffali, riassortire gli scaffali dei reparti, pulire e mantiene in ordine i corridoi e gli spazi espositivi del negozio, predisporre l'inventario dei prodotti, effettuare il carico/scarico merci in ingresso e in uscita dal magazzino, scaricare la merce posta su pedane, sistemare la merce in magazzino;
3) a causa del lavoro il ricorrente era sottoposto a movimenti ciclici e ripetitivi nello spostamento della merce, impegno di forza, posture incongrue e movimentazione manuale dei carichi;
4) tale attività aveva determinato l'insorgenza di una spondilodiscopatia ed ernia discale, da considerare quale malattia professionale, per la quale aveva presentato denuncia di malattia professionale all' ma senza esito. CP_1
Tanto esposto e ritenuto di aver comunque diritto all'indennizzo per il danno biologico procuratogli dalla suddetta malattia, nella misura del 7%, l'attore ha chiesto al Tribunale di
Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, di condannare l' a liquidare la predetta CP_1
prestazione, con vittoria di spese.
Fissata l'udienza di discussione e notificati ricorso e decreto, si è costituito l' CP_1 negando l'eziologia lavorativa della malattia del ricorrente ed instando quindi per il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita con l'espletamento di C.T.U. medico legale. Depositata la relazione peritale, all'esito della discussione svolta mediante il deposito telematico di note scritte, il
Giudice adito ha deciso la controversia con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini del giudizio rilevano principalmente le risultanze della C.T.U. medico legale redatta dal Dott. Persona_1
Dalla stessa perizia emerge in maniera chiara che il ricorrente presenta sì esiti algodisfunzionali di discopatia degenerativa con ernia discale L5-S1 e protrusioni discali L3-
L4 ed L5-S1, in presenza di artrosi delle faccette articolari lombosacrali, ma che tale patologia non ha eziologia professionale.
Il perito ha evidenziato, in particolare, che tale diagnosi trova riscontro nella documentazione presente nel fascicolo di causa, con particolare riferimento all'esame RMN allegato, ma risulta clinicamente poco obiettivabile, come rilevata in occasione della visita peritale, con segni clinici molto sfumati o addirittura assenti, in particolare le manovre evocative di irritazione delle radici nervose;
dalla raccolta anamnestica, inoltre, risulta che l'attività lavorativa del ricorrente sia stata quella di magazziniere, che genericamente comporta, in casi analoghi, movimentazione manuale di carichi, utilizzo di strumenti vibranti, assunzione di posizioni incongrue in maniera continuativa e non occasionale, ed esposizione a rumore. Tale quadro, tuttavia, non risulta sufficientemente suffragato dalla documentazione di sorveglianza sanitaria eseguita, negli anni, dal che avrebbe verosimilmente “mappato” il rischio Parte_1
nel corso del tempo ed annotato eventuali evoluzioni patologiche a carico dei distretti interessati, né da ulteriori esami strumentali diagnostici che possano ulteriormente documentare la gravità del quadro gravante sul rachide lombosacrale: difatti, in atti è presente soltanto un esame RMN che, sì, documenta la presenza di un'ernia L5-S1 e di alcune protrusioni discale, ma attesta anche l'assenza di significative ripercussioni sul canale vertebrale e sulle radici nervose.
Pertanto, prosegue il perito, considerata l'assenza di documentazione comprovante una reale e concreta esposizione a un rischio adeguato nell'ambito di un'attività lavorativa abituale e sistematica (caratterizzata da eterogeneità sia nella frequenza che nell'entità dei carichi gravanti sul distretto anatomico interessato), questi rilievi strumentali, seppure compatibili con un processo patologico in atto a livello del distretto anatomico indagato, risultano compatibili con quanto presente in soggetti di pari età anagrafica anche non esposti al rischio professionale paventato dal ricorrente;
risultano pertanto aspecifici, e, congiuntamente con l'assenza di ulteriori elementi documentali presenti in atti che vagano a suffragare la diluizione della causa lesiva nel corso degli anni (su tutti, elementi anamnestici e/o obiettivi suggestivi di tale processo fisiopatologico nella cartella clinica redatta ex 81/2008 per la sorveglianza sanitaria) non consentono di considerare quanto denunciato come riconducibile ad una malattia professionale.
Difatti, a tale riguardo, conclude il perito, va evidenziato come, per potersi ritenere contratta durante l'esercizio lavorativo, la patologia e la mansione debbano essere legati da un nesso di derivazione eziologica strettamente connesso allo svolgimento della mansione stessa;
nel caso di una patologia ad eziologia multifattoriale, come quelle lamentate dal ricorrente, nelle quali è verosimile siano intervenuti fattori degenerativi legati all'invecchiamento e non di esclusiva eziologia lavorativa, tale nesso eziologico non appare adeguatamente documentato come di entità lesiva sufficiente a determinare il quadro denunciato.
Per quanto esposto, il C.T.U. ha ritenuto non sufficientemente dimostrata l'origine professionale della patologia sopra descritta, in termini qualitativi e quantitativi, dal punto di vista di causalità medico-legale, tenuto conto che il quadro clinico obiettivato a carico del ricorrente non risulta ascrivibile per nesso causale all'attività lavorativa svolta, non avendo con esso uno stretto ed esclusivo nesso eziologico, quanto piuttosto potendo essere compatibile con i normali processi fisio-patologici/degenerativi legati all'età.
Pertanto, nell'assoluta mancanza di fatti e circostanze comunque concludenti in senso diverso
- non forniti dalla difesa attrice che non ha contestato le risultanze peritali - non si può pervenire ad altra conclusione che a quella del rigetto del ricorso, giacché lo stesso era stato proposto su presupposti che l'espletata C.T.U. medico legale ha accertato essere infondati.
L'attore non è tenuto a rifondere all'ente convenuto le spese di lite, avendo provato la ricorrenza delle condizioni di esonero di cui all'art.152 disp. att. c.p.c..
A carico dell' restano definitivamente le spese di C.T.U., liquidate con separato CP_1
decreto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara l'attore non tenuto a rifondere all'ente convenuto le spese di lite;
3) pone definitivamente a carico dell'Istituto le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Frosinone, 26/02/2025. Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
nella persona del Dott. Massimo Lisi, quale Giudice del lavoro presso il Tribunale di
Frosinone, all'udienza del 26.02.2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al Ruolo Generale Controversie Lavoro e Previdenza per l'anno 2023, al n.3712, vertente
tra
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Frosinone, Via Adige n. 41, presso lo studio dell'Avv. Francesco Mei, che lo rappresenta e difende in forza di delega a margine del ricorso
ricorrente
contro
Controparte_1
- in persona del legale rappr.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Bontempo, come da procura generale in atti, ed elett.te dom.to in Frosinone, Viale Marconi n. 31
resistente
Oggetto del giudizio: indennizzo/rendita da malattie professionali
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19/10/2023, ha dedotto che: 1) aveva Parte_1 svolto dal 1986 l'attività di magazziniere, scaffaliste ed addetto al rifornimento del banco ortofrutticolo;
2) nello svolgimento dell'attività lavorativa, aveva provveduto a trasportare i bancali di merce dal magazzino al reparto vendita, disporre i prodotti sugli scaffali, riassortire gli scaffali dei reparti, pulire e mantiene in ordine i corridoi e gli spazi espositivi del negozio, predisporre l'inventario dei prodotti, effettuare il carico/scarico merci in ingresso e in uscita dal magazzino, scaricare la merce posta su pedane, sistemare la merce in magazzino;
3) a causa del lavoro il ricorrente era sottoposto a movimenti ciclici e ripetitivi nello spostamento della merce, impegno di forza, posture incongrue e movimentazione manuale dei carichi;
4) tale attività aveva determinato l'insorgenza di una spondilodiscopatia ed ernia discale, da considerare quale malattia professionale, per la quale aveva presentato denuncia di malattia professionale all' ma senza esito. CP_1
Tanto esposto e ritenuto di aver comunque diritto all'indennizzo per il danno biologico procuratogli dalla suddetta malattia, nella misura del 7%, l'attore ha chiesto al Tribunale di
Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, di condannare l' a liquidare la predetta CP_1
prestazione, con vittoria di spese.
Fissata l'udienza di discussione e notificati ricorso e decreto, si è costituito l' CP_1 negando l'eziologia lavorativa della malattia del ricorrente ed instando quindi per il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita con l'espletamento di C.T.U. medico legale. Depositata la relazione peritale, all'esito della discussione svolta mediante il deposito telematico di note scritte, il
Giudice adito ha deciso la controversia con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini del giudizio rilevano principalmente le risultanze della C.T.U. medico legale redatta dal Dott. Persona_1
Dalla stessa perizia emerge in maniera chiara che il ricorrente presenta sì esiti algodisfunzionali di discopatia degenerativa con ernia discale L5-S1 e protrusioni discali L3-
L4 ed L5-S1, in presenza di artrosi delle faccette articolari lombosacrali, ma che tale patologia non ha eziologia professionale.
Il perito ha evidenziato, in particolare, che tale diagnosi trova riscontro nella documentazione presente nel fascicolo di causa, con particolare riferimento all'esame RMN allegato, ma risulta clinicamente poco obiettivabile, come rilevata in occasione della visita peritale, con segni clinici molto sfumati o addirittura assenti, in particolare le manovre evocative di irritazione delle radici nervose;
dalla raccolta anamnestica, inoltre, risulta che l'attività lavorativa del ricorrente sia stata quella di magazziniere, che genericamente comporta, in casi analoghi, movimentazione manuale di carichi, utilizzo di strumenti vibranti, assunzione di posizioni incongrue in maniera continuativa e non occasionale, ed esposizione a rumore. Tale quadro, tuttavia, non risulta sufficientemente suffragato dalla documentazione di sorveglianza sanitaria eseguita, negli anni, dal che avrebbe verosimilmente “mappato” il rischio Parte_1
nel corso del tempo ed annotato eventuali evoluzioni patologiche a carico dei distretti interessati, né da ulteriori esami strumentali diagnostici che possano ulteriormente documentare la gravità del quadro gravante sul rachide lombosacrale: difatti, in atti è presente soltanto un esame RMN che, sì, documenta la presenza di un'ernia L5-S1 e di alcune protrusioni discale, ma attesta anche l'assenza di significative ripercussioni sul canale vertebrale e sulle radici nervose.
Pertanto, prosegue il perito, considerata l'assenza di documentazione comprovante una reale e concreta esposizione a un rischio adeguato nell'ambito di un'attività lavorativa abituale e sistematica (caratterizzata da eterogeneità sia nella frequenza che nell'entità dei carichi gravanti sul distretto anatomico interessato), questi rilievi strumentali, seppure compatibili con un processo patologico in atto a livello del distretto anatomico indagato, risultano compatibili con quanto presente in soggetti di pari età anagrafica anche non esposti al rischio professionale paventato dal ricorrente;
risultano pertanto aspecifici, e, congiuntamente con l'assenza di ulteriori elementi documentali presenti in atti che vagano a suffragare la diluizione della causa lesiva nel corso degli anni (su tutti, elementi anamnestici e/o obiettivi suggestivi di tale processo fisiopatologico nella cartella clinica redatta ex 81/2008 per la sorveglianza sanitaria) non consentono di considerare quanto denunciato come riconducibile ad una malattia professionale.
Difatti, a tale riguardo, conclude il perito, va evidenziato come, per potersi ritenere contratta durante l'esercizio lavorativo, la patologia e la mansione debbano essere legati da un nesso di derivazione eziologica strettamente connesso allo svolgimento della mansione stessa;
nel caso di una patologia ad eziologia multifattoriale, come quelle lamentate dal ricorrente, nelle quali è verosimile siano intervenuti fattori degenerativi legati all'invecchiamento e non di esclusiva eziologia lavorativa, tale nesso eziologico non appare adeguatamente documentato come di entità lesiva sufficiente a determinare il quadro denunciato.
Per quanto esposto, il C.T.U. ha ritenuto non sufficientemente dimostrata l'origine professionale della patologia sopra descritta, in termini qualitativi e quantitativi, dal punto di vista di causalità medico-legale, tenuto conto che il quadro clinico obiettivato a carico del ricorrente non risulta ascrivibile per nesso causale all'attività lavorativa svolta, non avendo con esso uno stretto ed esclusivo nesso eziologico, quanto piuttosto potendo essere compatibile con i normali processi fisio-patologici/degenerativi legati all'età.
Pertanto, nell'assoluta mancanza di fatti e circostanze comunque concludenti in senso diverso
- non forniti dalla difesa attrice che non ha contestato le risultanze peritali - non si può pervenire ad altra conclusione che a quella del rigetto del ricorso, giacché lo stesso era stato proposto su presupposti che l'espletata C.T.U. medico legale ha accertato essere infondati.
L'attore non è tenuto a rifondere all'ente convenuto le spese di lite, avendo provato la ricorrenza delle condizioni di esonero di cui all'art.152 disp. att. c.p.c..
A carico dell' restano definitivamente le spese di C.T.U., liquidate con separato CP_1
decreto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara l'attore non tenuto a rifondere all'ente convenuto le spese di lite;
3) pone definitivamente a carico dell'Istituto le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Frosinone, 26/02/2025. Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi