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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 22/04/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Marcella CELESTI Presidente
Dott.ssa Caterina MUSUMECI Consigliere
Avv. Paolo PERGOLIZZI Giudice Ausiliario Relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 667/2021 R.G. promossa
DA
(c.f.: ), rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. Concetta Guerrieri;
Appellante
CONTRO
(c.f.: ), rappresentata e difesa dagli avv.ti CP_1 CodiceFiscale_2
Lucia Sciacca e Giancarlo Giuliano;
Appellata
OGGETTO: differenze retributive
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 584 dell'8 aprile 2021, il giudice del lavoro del Tribunale di Siracusa, in accoglimento del ricorso proposto da , condannava al CP_1 Parte_1
pagamento della complessiva somma di € 19.277,12, a titolo di differenze retributive, tredicesima mensilità e TFR, siccome accertata a mezzo CTU contabile, oltre accessori come per legge.
1 Specificamente, il tribunale – a fronte delle dichiarazioni rese dai testi escussi e della produzione documentale in atti – riteneva provato il rapporto di lavoro subordinato inter- corso tra le parti dalla data del 1° aprile 2014 al 31 dicembre 2015 nonché che la ricorrente si era occupata dell'assistenza alla persona e alla casa della datrice di lavoro, oltre che del servizio di accompagnamento della (costretta sulla sedia a rotelle) sul luogo di Pt_1
lavoro, ove permaneva per tutto l'orario osservato dalla resistente (7,42 ore al giorno per cinque giorni la settimana).
Riteneva, altresì, provato l'orario di lavoro osservato dalla , ossia dalle 7.00 alle CP_1
23.00, durante il quale, anche nei momenti in cui la ricorrente, pur non attivamente impegnata in specifiche incombenze, non poteva tuttavia liberamente usufruire del suo tempo, dovendo mettere le proprie energie lavorative a disposizione della per Pt_1
tutto l'arco temporale indicato.
Evidenziava che, sebbene parte resistente avesse dedotto che delle incombenze dome- stiche si occupavano altre lavoratrici e che il padre convivente era autonomo nella gestio- ne dei pasti e della casa, tali allegazioni difensive non potevano ritenersi provate, non risultando depositata la lista testi nel termine all'uopo assegnato.
Parimenti indimostrata risultava la circostanza per la quale la somma di € 1.130,00, da imputare al TFR, fosse stata concessa in prestito dalla alla , atteso che la Pt_1 CP_1
lavoratrice aveva disconosciuto la firma apposta alla quietanza di pagamento prodotta dalla datrice di lavoro a sostegno della propria tesi e che, di contro, non era stata richiesta la verificazione della scrittura.
Appellava la sentenza la soccombente, con ricorso depositato il 31 maggio 2021.
Instava la lavoratrice appellata per il rigetto del gravame.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 20 marzo 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta la errata applicazione dell'art. 2697 c.c.
2 Deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, l'odierna appellata aveva esclusivamente provato che lavorava, per cinque giorni a settimana, dalle ore 7.00 alle ore 16.00.
Sostiene che la lavoratrice non aveva provato, come era suo onere, lo svolgimento di mansioni inerenti alle incombenze domestiche presso l'abitazione della e cen- Pt_1
sura la sentenza impugnata per aver ritenuto indimostrato che altre lavoratrici si occupa- vano delle faccende domestiche, omettendo non solo di valutare la documentazione prodotta a sostegno, e cioè i contratti di assunzione delle collaboratrici Controparte_2
e ma anche di considerare che sul punto la non aveva sollevato
[...] Per_1 CP_1
alcuna specifica contestazione, con le conseguenze processuali di cui all'art. 115 c.p.c.
2. Con il secondo motivo di censura l'appellante si duole del fatto che il CTU abbia ricompreso nel calcolo dell'importo riconosciuto in sentenza anche l'indennità per ferie non godute, nonostante non vi sia in atti prova rigorosa della mancata fruizione.
3. L'appello è parzialmente fondato nei limiti e per le ragioni che seguono.
3.1. Anzitutto, l'assunto secondo cui l'orario lavorativo della andasse dalle Pt_1
7,00 del mattino alle ore 16,00 pomeridiane risulta smentito dalle dichiarazioni testimo- niali in atti. , proprietario del bar situato di fronte alla casa dell'appel- Testimone_1
lante, riferiva: “Io vedevo la accompagnare la prendendo insieme il CP_1 Pt_1
pulmino, che accompagnava la a lavoro … e le vedevo tornare alla sera” (pre- Pt_1
cisa, su domanda del giudice: “verso le 17,00/17,30”). “Le vedevo in occasione dell'Esta- te in orario anche serale”. Tale ultima circostanza risulta confermata anche CP_3
dal teste , collega di lavoro della il quale dichiarava: “una volta Tes_2 Pt_1
ho incontrato entrambe a Canicattini in occasione di una sagra, in orario serale (all'in- circa le 21,00)”.
Aggiungeva poi il teste , a riprova dell'impegno giornaliero della non Tes_1 CP_1
solo come accompagnatrice della sul posto di lavoro, ma anche nell'arco tem- Pt_1
porale indicato dal giudice durante il quale l'odierna appellata non poteva liberamente usufruire del proprio tempo, dovendo mantenere le proprie energie lavorative a dispo- sizione della “per quanto mi consta, la le prestava assistenza (alla Pt_1 CP_1
3 sulla sedia a rotelle) anche in casa e, infatti, capitava che, mentre la era Pt_1 CP_1
nel mio bar a prendere qualcosa, la la chiamava per farla rientrare in casa”. Pt_1
Inoltre, la stessa datrice di lavoro, in sede di interpello, dichiarava: “Io venivo messa a letto dalla signora alle h. 23,00 e circa e alle h. 07,00 del mattino successivo CP_1
tornava per alzarmi e aiutare a lavarmi” (v. deposizione in atti) e precisava che la CP_1
la assisteva, oltre che per alzarsi al mattino e coricarsi la sera, anche per andare in bagno: esigenza che, per sua stessa natura, richiedeva una presenza costante della lavoratrice nel corso dell'intera giornata.
Le suddette risultanze probatorie non possono di certo essere poi contrastate dalla circo- stanza – allegata e documentalmente provata dalla – della presenza in casa di Pt_1
due collaboratrici domestiche, che, di per sé, non esclude affatto la contemporanea pre- senza della , incaricata dell'assistenza continuativa personale della datrice di lavoro. CP_1
Resta quindi confermato che ha lavorato – dal 1° aprile 2014 al 31 gennaio CP_1
2015 – alle dipendenze di con mansioni di assistente a convivente Parte_1
disabile, categoria C Super CCNL Prestatori di lavoro domestico, con orario di lavoro dalle 07,00 alle 23,00, seppure limitatamente ai giorni dal lunedì al venerdì, in cui risulta incontestato, oltre che provato, che la lavoratrice accompagnava a Parte_1
Noto, presso l'Istituto di Astrofisica dove quest'ultima lavorava, rimanendo a sua disposi- zione anche dopo il rientro a casa. Quanto invece ai giorni di sabato e domenica, in as- senza di prova più specifica, appare verosimile ritenere – sulla scorta della stessa dichia- razione dell'odierna appellante sull'impegno quotidiano della – che nel giorni di CP_1
sabato e domenica, in cui non accompagnava la datrice di lavoro a Noto, l'impegno dell'appellata si limitasse a un'ora al mattino (dalle 07,00 alle 08,00, il tempo necessario ad aiutare la ad alzarsi dal letto e lavarsi) e un'ora la sera (verso le 23,00 per Pt_1
aiutarla a coricarsi) come straordinario notturno.
4. Quanto alla censura in ordine alle ferie, osserva il collegio che la stessa appellante – sempre in sede di interrogatorio formale – ha ammesso di non aver pagato le ferie alla sua dipendente e che, anzi, nel mese in cui quest'ultima si era recata in Romania, non le aveva corrisposto alcunché a titolo di retribuzione perché aveva trattenuto l'importo dovuto a
4 tale titolo dalla somma di denaro, che assumeva – ma non provava – di aver prestato alla lavoratrice e che quest'ultima non aveva mai restituito (v. interpello . Pt_1
In ogni caso, il motivo di gravame secondo cui graverebbe sul lavoratore l'onere proba- torio in ordine all'effettivo espletamento dell'attività lavorativa nei giorni destinati alle ferie, deve ritenersi infondato.
Invero, secondo il recente orientamento della Cassazione, cui questa Corte si è uni- formata (cfr. sentenza n. 672/ 2024) : “Le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore - a cui è intrinsecamente collegato il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro - e, correlativamente, un obbligo del datore di lavoro, che, pertanto, è tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concederle” (Cassazione civile sez. lav.,
08/07/2022, n. 21780). Prova non fornita dalla datrice di lavoro.
5. Sulla scorta delle su esposte risultanze processuali, con particolare riferimento al-
l'orario di lavoro osservato da , il collegio ha ritenuto opportuno rinnovare CP_1
CTU contabile: in esito agli accertamenti effettuati, ai dati rilevati e ai calcoli operati secondo il dettaglio delle tabelle allegate all'elaborato, l'ausiliario ha accertato che la somma ancora dovuta all'appellata ammonta a €. 13.957,00 per differenze retributive, di cui €. 11.774,30 a titolo di retribuzione ordinaria e straordinaria, €. 792,57 a titolo di tredicesima mensilità, €. 88,06 per indennità sostitutiva delle ferie non godute ed €.
1.302,71 per TFR. Al fine di quantificare l'importo delle differenze spettanti, dalle somme conteggiate come “dovute” è stata detratta la retribuzione “percepita” di €. 500,00 mensili, quale circostanza di fatto non contestata.
Nello specifico, i criteri di calcolo, adottati dal Consulente – che il collegio ritiene di condividere – sono stati i seguenti: “è stata determinata la retribuzione mensilmente spettante alla lavoratrice a titolo di retribuzione ordinaria, come da CCNL per 26 giorni lavorativi in un mese (54 ore settimanali, ovvero 10 ore da lunedì a venerdì e 4 ore il sabato).
La scrivente ha quindi computato, come da calendario, per ciascuna mensilità, le ore di lavoro straordinario, ossia eccedenti l'orario di lavoro ordinario stabilito dal CCNL.
5 Le ore di lavoro eccedenti il normale orario di lavoro da lunedì a venerdì (straor- dinario 6 ore giornaliere, ovvero 30 settimanali), sono state remunerate con la paga oraria maggiorata del 25%, per le ore prestate fino alle 22:00, e con il 50% per le ore prestate dalle 22:00 in poi.
Le ore di lavoro notturno rese nelle giornate di sabato e domenica, sono state remune- rate rispettivamente con la maggiorazione del 50% (calcolata sulla paga oraria) per lavoro prestato dopo le 22:00, e del 60% per lavoro domenicale.
Le ore di lavoro svolte nella giornata di domenica dalle 7:00 alle 8:00, sono state remunerate con la maggiorazione del 60% calcolata sulla paga oraria.
Le ore di lavoro svolte nella giornata di sabato dalle 7:00 alle 8:00 risultano già con- globate nella retribuzione ordinaria, in quanto rientrano nella distribuzione del normale orario di lavoro settimanale”.
6. In definitiva, l'appello va parzialmente accolto e, in riforma all'impugnata sentenza, va condannata al pagamento in favore di della Parte_1 CP_1
complessiva somma (inferiore a quella accertata in primo grado) di €. 13.957,64, oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata (Cass. Civ. S.U. n. 38/2001) dalla data di maturazione dei crediti al soddisfo.
Atteso l'esito complessivo della lite e la sostanziale soccombenza dell'appellante, le spese di entrambi i gradi vanno poste a carico della liquidate secondo i para- Pt_1
metri di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del decisum e dell'attività difensiva svolta.
A carico della soccombente restano, altresì, le spese di CTU di primo e di secondo grado, già separatamente liquidate.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 667/2021, accoglie parzialmente l'appello e in parziale riforma della sentenza n. 584/2021 del
Tribunale di Siracusa, condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
della complessiva somma di €. 13.957,64, oltre interessi legali sulla somma via via
[...]
rivalutata dalla data di maturazione dei crediti al soddisfo.
6 Condanna alla rifusione in favore di delle spese Parte_1 CP_1
processuali del di giudizio, che liquida in €. 2.695,00 per il primo grado e in €. 2.906,00 per il presente grado, oltre CPA e IVA da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Pone a carico dell'appellante le spese di CTU di primo e secondo grado, come sepa- ratamente liquidate.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Sezione Lavoro, all'esito del-
l'udienza del 20 marzo 2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
Avv. Paolo Pergolizzi Dott.ssa Marcella Celesti
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