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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 03/04/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Maria Teresa Moscatelli ha pronunciato a seguito di discussione orale disposta ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2218/2024 del Ruolo generale tra
rappresentato e difeso dall'avv. Sante Giuseppe Mascolo (comunicazioni a Parte_1
t) Email_1
-ATTORE-
e
rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Lemma (comunicazioni a Controparte_1
Email_2
-CONVENUTO-
e
CP_2
- Convenuta contumace
OGGETTO: “fase di merito intimazione sfratto per morosità”
CONCLUSIONI: per tutte le parti costituite come da verbale d'udienza del 3.4.2025 da considerarsi parte integrante della presente sentenza.
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida e ingiunzione di pagamento, deduceva che, con contratto dell'1.7.2015 concedeva in locazione ad uso Parte_1 abitativo agli odierni resistenti l'immobile in Barletta al viale Giulini n. 28 in catasto al fg. 85, p.lla 2972 sub
1 56 con box di pertinenza, giusto contratto di locazione registrato in Barletta il 2.7.2015 al n. 2606 serie 3T per il canone mensile di euro 440,00 oltre oneri condominiali da corrispondere all'amministratore; che all'inizio del mese di giugno 2023 era contattato dall'amministratore poiché vi era debitoria per euro
5.799,75 per oneri condominiali non corrisposti fino al giugno 2023; che in data 14.6.2023 l'odierno intimante estingueva la debitoria con il condominio con bonifico per euro 5.799,75, a fronte del quale l'amministratore rilasciava ricevuta per il versamento delle rate condominiali a quote fisse sino a giugno2023 oltre al conguaglio di gestione 2022; che la morosità ammonta ad euro 5.799,75 a titolo di oneri condominiali, tanto da determinare la risoluzione del contratto di locazione ex art. 1455 c.c. e art.
5. L.n.
392/1978.
Tanto premesso, intimava ai resistenti l'immediato rilascio dell'appartamento di cui sopra, convalidare lo sfratto per morosità con ingiunzione di pagamento per le quote condominiali scadute e corrisposte dal proprietario per euro 5.799,75 oltre agli oneri condominiali maturati e non pagati sino alla data di effettivo rilascio, con interessi e spese del presente procedimento;
in caso di opposizione non fondata su prova scritta né di pronta soluzione, emettere ex art. 665 c.p.c. ordinanza provvisoria di rilascio e dichiarare risolto il contratto di locazione per la dedotta morosità con ordine di immediato rilascio dell'immobile per grave inadempimento dei conduttori, e condanna in solido tra loro al pagamento delle quote condominiali scadute e corrisposte dal proprietario sig. per l'importo di euro 5.799,75 oltre agli oneri scaduti ed a scadere Pt_1 fino all'effettivo rilascio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 16.3.2023 si costituiva in giudizio il resistente Controparte_3
(avv. L. Lemma), che chiedeva rigettare l'intimazione di sfratto ovvero in via subordinata concedere termine di grazia, con vittoria di spese e competenze di lite.
All'esito di una serie di udienze in cui le parti, con l'ausilio del Giudice, tentavano invano di addivenire alla conciliazione della lite, con provvedimento del 24.6.2024, considerata l'opposizione alla convalida dello sfratto per morosità spiegata da e ritenuto che in atti non vi era puntuale indicazione degli Controparte_1 importi richiesti all'intimato, in particolare facendo riferimento il riparto consuntivo del 2020 ad un residuo
A/P dell'importo di euro 2134,68 del quale, pertanto, non è dato conoscere la causale, pur a fronte dell'attestazione dell'amministratore di condominio relativa all'avvenuto pagamento, il che non consentiva di integrare i gravi motivi di cui all'articolo 665 c.p.c., era dichiara la contumacia di , disposta CP_2 la conversione del rito da sommario a cognizione piena, rigettata la domanda di rilascio dell'immobile per cui
è causa, assegnati alle parti termine di quindici per la presentazione della domanda di mediazione, con rinvio all'udienza del 3.4.2025 per il seguito del giudizio, assegnando alle parti termine fino a 10 giorni prima dell'udienza per il deposito di note difensive autorizzate, che entrambe le parti depositavano.
All'udienza del 3.4.2025 le parti si riportavano ai rispettivi scritti insistendo per l'accoglimento delle
2 domande formulate.
Parte ricorrente depositava poi prova dell'instaurata tempestiva mediazione, tuttavia conclusasi con verbale negativo.
Con memoria conclusiva, la parte ricorrente dichiarava che i resistenti e Controparte_1 CP_2 hanno rilasciato l'immobile per cui è causa, restando debitori della somma di € 3.520,00 a titolo di canoni di locazione non corrisposti da luglio 2024 sino al rilascio, oltre alla somma di € 1.581,00 per oneri condominiali, che si vanno ad aggiungere al mancato pagamento degli oneri condominiali pari ad € 5.779,75 oggetto del presente giudizio, cui aggiungere i conteggi relativi al consumo e conguaglio AQP nonché consumo e conguaglio GAS Metano.
Rappresentava di avere tempestivamente instaurato il procedimento di mediazione, si opponeva alle difese ed eccezioni sollevate da controparte e si riportava alla documentazione in atti relativa al calcolo delle somme non pagate dai conduttori ed alla prova dell'avvenuto soddisfo di tali importi da parte ricorrente.
Concludeva chiedendo la convalida dello sfratto, il pagamento delle somme per cui vi è stata intimazione di sfratto per euro 5.799,75 quale importo degli oneri condominiali ordinari e quote fisse corrisposti dal proprietario locatore ma di competenza dei conduttori, oltre a tutto quanto dovuto per canoni di locazione e oneri accessori sino alla data effettiva di rilascio dell'immobile e del pertinenziale box auto;
il tutto, oltre gli interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
Il resistente invece, con memoria conclusiva chiedeva dichiarare la cessazione della Controparte_1 materia del contendere quanto alla domanda di rilascio, essendo la liberazione dell'immobile stata disposta nel procedimento instaurato per convalida di sfratto per finita locazione, inoltre insistendo per l'accoglimento delle difese ed eccezioni già articolate, nonché rilevando la nullità del contratto di locazione concluso tra le parti in ragione della circostanza per cui i conduttori sarebbero entrati in possesso dell'immobile circa un anno prima della formalizzazione del contratto.
Diritto.
In primo luogo, va rigettata l'eccezione di prescrizione delle somme richieste atteso che, a decorrere dal 22 dicembre 2008, in virtù del combinato disposto degli artt. 24 e 85 del D.L. n. 112/2008, come convertito in l. n. 133/2008, il termine quinquennale di prescrizione delle spese condominiali deve applicarsi sia nei rapporti tra condominio e condomino che nei rapporti tra conduttore e locatore e decorre dalla data in cui l'assemblea del condominio ha approvato il consuntivo ed il riparto delle spese tra i condomini.
3 Va del pari rigettata l'eccezione di nullità del contratto di locazione concluso tra le parti poiché fondata sulla circostanza non provata che i conduttori fossero entrati in possesso dell'immobile in data antecedente alla conclusione del contratto, comunque tale da non determinare invalidità dell'accordo.
Passando ad esaminare il merito della controversia, vi è che il conduttore chiedeva il ristoro della somma di euro 5.799,75 per oneri condominiali fino a giugno 2023 e conguaglio di gestione 2022 ed allegava nel procedimento che ci occupa documentazione consistente negli estratti dei bilanci consuntivi delle ultime cinque annualità ed attestazione dell'amministratore di condominio relativa all'avvenuto pagamento da parte del conduttore sig. degli oneri condominiali fino a giugno 2023 e conguaglio di gestione 2022. Pt_1
Per tali ragioni, dichiarata la risoluzione del contratto di locazione concluso tra le parti, preso atto dell'avvenuto rilascio dell'immobile come affermato concordemente dalle parti costituite nelle rispettive memorie conclusive, in accoglimento della domanda formulata dal ricorrente, i resistenti sono condannati alla corresponsione delle somme versate dal conduttore per cui è giudizio che ci occupa per l'importo di euro
5.799,75 cui aggiungere gli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Non può invece essere accolta la domanda di condanna degli ulteriori importi poiché tardivamente formulata solo negli scritti conclusivi, e non corredata da alcuna documentazione a sostegno (in specie, in riferimento agli importi richiesti per oneri condominiali).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex d.m. n. 55 del 2014 e succ. mod.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica - in persona del Giudice dott. Maria Teresa Moscatelli –
pronunciando ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 2218/2024 del Ruolo generale, nella dichiarata contumacia di così provvede: CP_2
1. dichiara la risoluzione per inadempimento del contratto di locazione concluso tra le parti in data
1.7.2015 e registrato in data 2.7.2015 presso l'Agenzia delle Entrate di Barletta al n. 2606 serie 3T;
2. nulla si dispone in merito al rilascio poiché avvenuto in data 28.2.2025;
3. dichiara tenuti e condanna i resistenti e in solido tra loro al CP_2 Controparte_1
pagamento della somma di euro 5.799,75 per oneri condominiali fino a giugno 2023 e conguaglio di gestione 2022 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
4. dichiara tenuti e condanna e al pagamento delle spese e CP_2 Controparte_1
competenze di lite che, in relazione al valore della controversia, liquida in euro 1.273,25 (fase di studio della controversia, fase introduttiva del giudizio, fase decisionale – ridotta del 50% in ragione
4 della decisione in forma semplificata), già applicata ex art. 4 co. 2 d.m. n. 55 del 2014 la riduzione del 50% in applicazione del valore medio dello scaglione al valore della controversia, cui aggiungere il rimborso forfettario del 15%, Iva e cassa come per legge.
Trani, 3.4.2025
Il Giudice Maria Teresa Moscatelli
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