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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/07/2025, n. 3169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3169 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al N. 15584 del
2024 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. GIUGNO ALESSIA ricorrente -
CONTRO
CP_1 con l'Avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA resistente -
Avente ad oggetto: opposizione ATP
All'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del 30/06/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
Rigetta il ricorso e dichiara la insussistenza dei requisiti sanitari per beneficiare delle prestazioni richieste (indennità di accompagnamento e condizione di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/92); conferma la sussistenza del requisito sanitario necessario per beneficiare della condizione di cui all'art. 3 comma 1 L. 104/92 dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
compensa le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU già liquidate. CP_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 25/01/2024, il ricorrente deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari per beneficiare delle prestazioni richieste (indennità di accompagnamento e condizione di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/92 o in subordine art. 3 comma 1 L. 104/92);
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza dei requisiti sanitari necessari per beneficiare dell'indennità di accompagnamento e della condizione di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/92 e per la sussistenza di quello necessario per beneficiare
1 della condizione di cui all'art. 3 comma 1 L. 104/92;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, richiamato per chiarimenti il consulente nominato nella precedente fase, la causa veniva decisa all'udienza di trattazione scritta del
30/06/2025;
- rilevato che, nel merito, la domanda è infondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha ribadito la insussistenza dei requisiti sanitari necessari per beneficiare dell'indennità di accompagnamento e della condizione di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/92 e ha confermato la sussistenza di quello necessario per beneficiare della condizione di cui all'art. 3 comma 1 L. 104/92 dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- rilevato che l'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
Restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza CP_1 tecnica, già liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Palermo, così deciso all'udienza di trattazione scritta del 30/06/2025.
La Giudice
Cinzia Soffientini
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al N. 15584 del
2024 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. GIUGNO ALESSIA ricorrente -
CONTRO
CP_1 con l'Avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA resistente -
Avente ad oggetto: opposizione ATP
All'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del 30/06/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
Rigetta il ricorso e dichiara la insussistenza dei requisiti sanitari per beneficiare delle prestazioni richieste (indennità di accompagnamento e condizione di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/92); conferma la sussistenza del requisito sanitario necessario per beneficiare della condizione di cui all'art. 3 comma 1 L. 104/92 dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
compensa le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU già liquidate. CP_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 25/01/2024, il ricorrente deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari per beneficiare delle prestazioni richieste (indennità di accompagnamento e condizione di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/92 o in subordine art. 3 comma 1 L. 104/92);
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza dei requisiti sanitari necessari per beneficiare dell'indennità di accompagnamento e della condizione di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/92 e per la sussistenza di quello necessario per beneficiare
1 della condizione di cui all'art. 3 comma 1 L. 104/92;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, richiamato per chiarimenti il consulente nominato nella precedente fase, la causa veniva decisa all'udienza di trattazione scritta del
30/06/2025;
- rilevato che, nel merito, la domanda è infondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha ribadito la insussistenza dei requisiti sanitari necessari per beneficiare dell'indennità di accompagnamento e della condizione di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/92 e ha confermato la sussistenza di quello necessario per beneficiare della condizione di cui all'art. 3 comma 1 L. 104/92 dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- rilevato che l'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
Restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza CP_1 tecnica, già liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Palermo, così deciso all'udienza di trattazione scritta del 30/06/2025.
La Giudice
Cinzia Soffientini
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