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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/10/2025, n. 4328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4328 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12679/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Busato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12679/2024 promossa da:
(C.F. ) e con il Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 patrocinio dell'avv. SCHIAFFINO ANNA
ATTORI contro
Controparte_1
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IOLITA MASSIMO
[...] P.IVA_2
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
IN FATTO E IN DIRITTO
I. Svolgimento del procedimento
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio gli odierni attori proponevano opposizione avverso il decreto nr. 2953/24 con il quale era stato ingiunto a in qualità di Parte_1 debitrice principale, e a in qualità di fideiussore, il pagamento della somma di euro Parte_2
47.759,00, oltre interessi e spese, a saldo del rapporto di conto corrente affidato nr. 64/110034.
Gli opponenti, in estrema sintesi, eccepivano la mancata conformità all'originale dei documenti prodotti dalla convenuta opposta in sede monitoria, la sospetta applicazione di interessi ad un tasso superiore a quello legale, l'illegittimità del calcolo degli interessi a fronte della capitalizzazione pagina 1 di 4 trimestrale, la concessione della provvisoria esecutorietà in assenza dei presupposti di legge, il mancato espletamento della procedura di mediazione.
All'esito della costituzione della convenuta e dell'espletamento del procedimento di mediazione, il procuratore di parte opponente allegava che, nelle more, era intervenuta una transazione avente ad oggetto il credito per cui è causa tra un terzo fideiussore e l'istituto di credito, dichiarando di volersi avvalere degli effetti della transazione.
In sede di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. parte attrice opponente chiedeva la pronuncia di sentenza di cessazione della materia del contendere con revoca del decreto ingiuntivo.
II. La cessazione della materia del contendere
Secondo la più condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte la pronuncia di cessazione della materia del contendere presuppone che le parti “… si diano atto reciprocamente del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso…” (Cfr. C. Cass. 25625/2020).
Nel caso in esame parte convenuta opposta, disertando le udienze nelle quali parte opponente ha dato atto dell'intervenuta transazione, nulla ha allegato sul punto.
Né tale reciproca indicazione di cessazione della materia del contendere può desumersi dal contenuto della transazione che, per stessa allegazione di parte opponente, è stata conclusa dall'istituto di credito con soggetto estraneo a questo procedimento.
III. L'estinzione del credito oggetto di causa
Parte attrice, al fine di provare la conclusione dell'atto di transazione tra un terzo coobbligato in solido e l'istituto di credito ha prodotto uno scambio di mail in formato pdf tra l'indirizzo e l'indirizzo nelle quali si Email_1 Email_2 da atto di una transazione avente ad oggetto un debito di previo Controparte_2 versamento dell'importo di euro 40.000,00.
Nelle comunicazioni è altresì precisato che tale transazione aveva ad oggetto anche la posizione dei garanti.
Nello scambio di mail è indicato che l'esecuzione della transazione avrebbe determinato l'estinzione di pagina 2 di 4 un non meglio definito procedimento per mancata comparizione delle parti.
E' stata altresì prodotta copia di un verbale avente ad oggetto la dichiarazione di estinzione - per mancata comparizione delle parti - del procedimento pendente innanzi al Tribunale di Massa tra e “ nonché l'atto Parte_3 CP_1 Controparte_1 di opposizione ad un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Massa nei confronti di Parte_3
a favore dell'istituto di credito odierno convenuto.
[...]
Dalla lettura dell'atto di opposizione si evince che il decreto ingiuntivo era stato emesso nei confronti di quale garante di per lo scoperto del conto corrente nr. Parte_3 Controparte_2
Cont 64/110034 di cui al medesimo decreto oggi opposto (nell'atto di opposizione si legge che “ conferma e dichiara di aver già ottenuto dal tribunale di Brescia decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo 2963/24, pronunciato contro e altro fideiussore, Sig.- Parte_1 [...]
). Parte_2
L'atto di opposizione indica quale difensore di l'avvocato Angelo Emanuele Parte_3
LI che parrebbe pertanto essere uno dei destinatari dello scambio delle mail di cui sopra.
Ciò posto, pur non essendo stato prodotto l'atto di transazione debitamente sottoscritto, pur non essendo noto a chi sia riferibile l'indirizzo pec e pur non essendovi Email_1 attestazione in merito alla circostanza che la dichiarazione di estinzione abbia ad oggetto il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo di cui all'atto di opposizione prodotto, l'insieme degli elementi dedotti, tutti a valenza meramente indiziaria, depongono, nel loro insieme, per l'effettiva conclusione di un atto di transazione a valere anche nei confronti della debitrice principale e del garante
[...]
Parte_2
La circostanza è avvalorata dal comportamento processuale di parte convenuta, non più comparsa in udienza successivamente allo scambio delle mail di cui si è dato conto in precedenza.
In considerazione di quanto sopra deve ritenersi che, ad oggi, il credito portato dal decreto ingiuntivo sia estinto a fronte dell'intervenuta transazione che pare essere stata adempiuta.
IV. La revoca del decreto ingiuntivo
Non avendo il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo natura impugnatoria il decreto ingiuntivo, pagina 3 di 4 quand'anche correttamente emesso, deve essere revocato.
V. Le spese di lite
In considerazione del sostanziale abbandono della lite da parte dell'opposta e della circostanza che, alla data di emissione del decreto, il credito era sussistente (richiamandosi sul punto quanto già argomentato in sede di rigetto della richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà), le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza deduzione ed eccezione disattesa così giudica: revoca il decreto ingiuntivo 2953/24; spese di lite compensate.
Brescia, 17 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Alessia Busato
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Busato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12679/2024 promossa da:
(C.F. ) e con il Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 patrocinio dell'avv. SCHIAFFINO ANNA
ATTORI contro
Controparte_1
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IOLITA MASSIMO
[...] P.IVA_2
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
IN FATTO E IN DIRITTO
I. Svolgimento del procedimento
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio gli odierni attori proponevano opposizione avverso il decreto nr. 2953/24 con il quale era stato ingiunto a in qualità di Parte_1 debitrice principale, e a in qualità di fideiussore, il pagamento della somma di euro Parte_2
47.759,00, oltre interessi e spese, a saldo del rapporto di conto corrente affidato nr. 64/110034.
Gli opponenti, in estrema sintesi, eccepivano la mancata conformità all'originale dei documenti prodotti dalla convenuta opposta in sede monitoria, la sospetta applicazione di interessi ad un tasso superiore a quello legale, l'illegittimità del calcolo degli interessi a fronte della capitalizzazione pagina 1 di 4 trimestrale, la concessione della provvisoria esecutorietà in assenza dei presupposti di legge, il mancato espletamento della procedura di mediazione.
All'esito della costituzione della convenuta e dell'espletamento del procedimento di mediazione, il procuratore di parte opponente allegava che, nelle more, era intervenuta una transazione avente ad oggetto il credito per cui è causa tra un terzo fideiussore e l'istituto di credito, dichiarando di volersi avvalere degli effetti della transazione.
In sede di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. parte attrice opponente chiedeva la pronuncia di sentenza di cessazione della materia del contendere con revoca del decreto ingiuntivo.
II. La cessazione della materia del contendere
Secondo la più condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte la pronuncia di cessazione della materia del contendere presuppone che le parti “… si diano atto reciprocamente del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso…” (Cfr. C. Cass. 25625/2020).
Nel caso in esame parte convenuta opposta, disertando le udienze nelle quali parte opponente ha dato atto dell'intervenuta transazione, nulla ha allegato sul punto.
Né tale reciproca indicazione di cessazione della materia del contendere può desumersi dal contenuto della transazione che, per stessa allegazione di parte opponente, è stata conclusa dall'istituto di credito con soggetto estraneo a questo procedimento.
III. L'estinzione del credito oggetto di causa
Parte attrice, al fine di provare la conclusione dell'atto di transazione tra un terzo coobbligato in solido e l'istituto di credito ha prodotto uno scambio di mail in formato pdf tra l'indirizzo e l'indirizzo nelle quali si Email_1 Email_2 da atto di una transazione avente ad oggetto un debito di previo Controparte_2 versamento dell'importo di euro 40.000,00.
Nelle comunicazioni è altresì precisato che tale transazione aveva ad oggetto anche la posizione dei garanti.
Nello scambio di mail è indicato che l'esecuzione della transazione avrebbe determinato l'estinzione di pagina 2 di 4 un non meglio definito procedimento per mancata comparizione delle parti.
E' stata altresì prodotta copia di un verbale avente ad oggetto la dichiarazione di estinzione - per mancata comparizione delle parti - del procedimento pendente innanzi al Tribunale di Massa tra e “ nonché l'atto Parte_3 CP_1 Controparte_1 di opposizione ad un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Massa nei confronti di Parte_3
a favore dell'istituto di credito odierno convenuto.
[...]
Dalla lettura dell'atto di opposizione si evince che il decreto ingiuntivo era stato emesso nei confronti di quale garante di per lo scoperto del conto corrente nr. Parte_3 Controparte_2
Cont 64/110034 di cui al medesimo decreto oggi opposto (nell'atto di opposizione si legge che “ conferma e dichiara di aver già ottenuto dal tribunale di Brescia decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo 2963/24, pronunciato contro e altro fideiussore, Sig.- Parte_1 [...]
). Parte_2
L'atto di opposizione indica quale difensore di l'avvocato Angelo Emanuele Parte_3
LI che parrebbe pertanto essere uno dei destinatari dello scambio delle mail di cui sopra.
Ciò posto, pur non essendo stato prodotto l'atto di transazione debitamente sottoscritto, pur non essendo noto a chi sia riferibile l'indirizzo pec e pur non essendovi Email_1 attestazione in merito alla circostanza che la dichiarazione di estinzione abbia ad oggetto il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo di cui all'atto di opposizione prodotto, l'insieme degli elementi dedotti, tutti a valenza meramente indiziaria, depongono, nel loro insieme, per l'effettiva conclusione di un atto di transazione a valere anche nei confronti della debitrice principale e del garante
[...]
Parte_2
La circostanza è avvalorata dal comportamento processuale di parte convenuta, non più comparsa in udienza successivamente allo scambio delle mail di cui si è dato conto in precedenza.
In considerazione di quanto sopra deve ritenersi che, ad oggi, il credito portato dal decreto ingiuntivo sia estinto a fronte dell'intervenuta transazione che pare essere stata adempiuta.
IV. La revoca del decreto ingiuntivo
Non avendo il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo natura impugnatoria il decreto ingiuntivo, pagina 3 di 4 quand'anche correttamente emesso, deve essere revocato.
V. Le spese di lite
In considerazione del sostanziale abbandono della lite da parte dell'opposta e della circostanza che, alla data di emissione del decreto, il credito era sussistente (richiamandosi sul punto quanto già argomentato in sede di rigetto della richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà), le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza deduzione ed eccezione disattesa così giudica: revoca il decreto ingiuntivo 2953/24; spese di lite compensate.
Brescia, 17 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Alessia Busato
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
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