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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/04/2025, n. 1876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1876 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO QUINTA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
R.G. n°16109 /2023
DECRETO EX ART. 127-TER, COMMA TERZO, C.P.C. nella causa promossa da
Pt_1
Contro
CP_1 Parte_2
Il Giudice, dott. Francesco Paolo Torrasi, alla scadenza del termine perentorio del 29 aprile 2025, assegnato alle parti per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127-ter, comma secondo, c.p.c.,
LETTE le note scritte sostitutive, nelle quali le parti hanno esposto le rispettive conclusioni;
P.Q.M.
decide la causa come da provvedimento che segue.
Si comunichi.
Così deciso, 30/04/2025.
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Torrasi REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
- Sezione Quinta Civile -
Il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Francesco Paolo Torrasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ex art. 281-sexies c.p.c.) nella causa civile, iscritta al n°16109 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, in proprio e nella qualità di legale rappresentante di Parte_3
, col ministero dell'Avv.to Vito Galbo, Parte_4
ATTORE
E
, in persona del pro tempore, col Controparte_2 CP_3 ministero dell'Avv.to Angela La Fata,
CONVENUTO
Conclusioni: come da note scritte depositate entro il termine perentorio del
10.06.2024, assegnato alle parti ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1. L'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 1/2023, protocollo n. 1, elevata dal Comune di in data 28/09/2023, a seguito di verbale n. 1B/2022 Parte_2 emesso dalla Polizia Municipale di il 10.3.2022, per violazione degli artt. Parte_2
124, comma primo, e 133, comma secondo, D.lgs. n. 152/2006, è infondata per le seguenti ragioni. 2. In merito all'eccezione di palese insufficiente motivazione, è noto che l'obbligo di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, potendo peraltro l'amministrazione limitarsi a richiamare il verbale di accertamento (Cass. n. 17104.2009; Cass. n. 3128.2010). Nel caso di specie,
l'ordinanza impugnata fa menzione della condotta contestata ('Apertura o effettuazione di scarichi di reflui domestici o di reti fognarie servite o meno da impianti pubblici senza autorizzazione') e del verbale presupposto ('Violazione n. 1/B/2022, accertata il
10/03/2022 alle ore 18:45 in C.da Margi Soprana'), verbale peraltro regolarmente notificato all'opponente il 22/03/2022, e dunque da lui conosciuto o conoscibile.
3. L'eccezione di violazione del termine per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione, basata sulla supposta applicazione della L. n. 1990 n. 241, è infondata alla radice, sul rilievo per cui il procedimento preordinato alla irrogazione di sanzioni amministrativi è compiutamente e unicamente retto dai principi sanciti dalla L. 1981 n. 689: la disposizione di cui all'art. 2, comma 3, della legge 7 agosto
1990, n. 241, tanto nella sua originaria formulazione, secondo cui il procedimento amministrativo deve essere concluso entro il termine di trenta giorni, quanto nella formulazione risultante dalla modificazione apportata dall'art. 36-bis del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, secondo cui detto termine è di novanta giorni, nonostante la generalità del testo legislativo in cui è inserita, è incompatibile con i procedimenti regolati dalla legge 24 novembre 1981,
n. 689, che configura un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi, i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve.
Né, in ordine a sanzioni amministrative relative a materie diverse, può trovare applicazione, sia pure in via analogica, la disposizione di cui all'art. 204 del codice della strada, che fissa il termine per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione prefettizia, trattandosi di norma riguardante le specifiche violazioni in materia di circolazione stradale (Cass. n. 24436.2006; Cass. n. 4363.2015; Cass. n. 31239.2021).
Dunque, nelle ipotesi in cui valgono le norme generali dettate dalla legge n. 689 del
1981, il potere di emanare l'ordinanza-ingiunzione, onde procedere alla riscossione della sanzione pecuniaria, può essere legittimamente esercitato nel termine di prescrizione del credito, in quanto il termine fissato per la conclusione dei procedimenti amministrativi dall'art. 2 L. n. 241 del 1990 attiene esclusivamente alla possibilità, accordata all'interessato, di esperire i mezzi di tutela apprestati per reagire all'inerzia dell'Amministrazione. Nel caso di specie, l'ordinanza n. 1/2023 è stata emessa e notificata nel 2023, a seguito di violazione accertata il 10/03/2022, quindi nel rispetto del termine prescrizionale di 5 anni di cui all'art. 28 L. 689/1981, decorrente dal giorno in cui la violazione è stata commessa.
4. Infine, non può approvarsi l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, dovendosi ritenere che la formulazione della fattispecie sanzionatoria applicata
(art. 133, comma secondo, D.lgs. n. 152/2006), nel punire 'chiunque' apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'art. 124, renda responsabile anche il ricorrente quale esercente e gestore dell'attività svolta presso l'immobile in questione, e quindi di titolare dell'attività da cui si origina lo scarico
(art. 124, comma secondo, D.lgs. cit.).
5. Conclusivamente, va provveduto come in dispositivo.
La soccombenza regola le spese del grado (da liquidare sulla scorta delle tabelle accluse al D.M. 55/2014, parametri minimi per tutte le fasi processuali, scaglione di valore sino ad € 260.000,00).
Per Questi Motivi
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'opposizione;
- condanna parte opponente alla rifusione delle spese processuali nei confronti di parte opposta, che si liquidano in € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a.
Così deciso, il 30 aprile 2025.
Il Giudice
Dott. Francesco Paolo Torrasi
R.G. n°16109 /2023
DECRETO EX ART. 127-TER, COMMA TERZO, C.P.C. nella causa promossa da
Pt_1
Contro
CP_1 Parte_2
Il Giudice, dott. Francesco Paolo Torrasi, alla scadenza del termine perentorio del 29 aprile 2025, assegnato alle parti per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127-ter, comma secondo, c.p.c.,
LETTE le note scritte sostitutive, nelle quali le parti hanno esposto le rispettive conclusioni;
P.Q.M.
decide la causa come da provvedimento che segue.
Si comunichi.
Così deciso, 30/04/2025.
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Torrasi REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
- Sezione Quinta Civile -
Il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Francesco Paolo Torrasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ex art. 281-sexies c.p.c.) nella causa civile, iscritta al n°16109 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, in proprio e nella qualità di legale rappresentante di Parte_3
, col ministero dell'Avv.to Vito Galbo, Parte_4
ATTORE
E
, in persona del pro tempore, col Controparte_2 CP_3 ministero dell'Avv.to Angela La Fata,
CONVENUTO
Conclusioni: come da note scritte depositate entro il termine perentorio del
10.06.2024, assegnato alle parti ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1. L'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 1/2023, protocollo n. 1, elevata dal Comune di in data 28/09/2023, a seguito di verbale n. 1B/2022 Parte_2 emesso dalla Polizia Municipale di il 10.3.2022, per violazione degli artt. Parte_2
124, comma primo, e 133, comma secondo, D.lgs. n. 152/2006, è infondata per le seguenti ragioni. 2. In merito all'eccezione di palese insufficiente motivazione, è noto che l'obbligo di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, potendo peraltro l'amministrazione limitarsi a richiamare il verbale di accertamento (Cass. n. 17104.2009; Cass. n. 3128.2010). Nel caso di specie,
l'ordinanza impugnata fa menzione della condotta contestata ('Apertura o effettuazione di scarichi di reflui domestici o di reti fognarie servite o meno da impianti pubblici senza autorizzazione') e del verbale presupposto ('Violazione n. 1/B/2022, accertata il
10/03/2022 alle ore 18:45 in C.da Margi Soprana'), verbale peraltro regolarmente notificato all'opponente il 22/03/2022, e dunque da lui conosciuto o conoscibile.
3. L'eccezione di violazione del termine per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione, basata sulla supposta applicazione della L. n. 1990 n. 241, è infondata alla radice, sul rilievo per cui il procedimento preordinato alla irrogazione di sanzioni amministrativi è compiutamente e unicamente retto dai principi sanciti dalla L. 1981 n. 689: la disposizione di cui all'art. 2, comma 3, della legge 7 agosto
1990, n. 241, tanto nella sua originaria formulazione, secondo cui il procedimento amministrativo deve essere concluso entro il termine di trenta giorni, quanto nella formulazione risultante dalla modificazione apportata dall'art. 36-bis del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, secondo cui detto termine è di novanta giorni, nonostante la generalità del testo legislativo in cui è inserita, è incompatibile con i procedimenti regolati dalla legge 24 novembre 1981,
n. 689, che configura un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi, i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve.
Né, in ordine a sanzioni amministrative relative a materie diverse, può trovare applicazione, sia pure in via analogica, la disposizione di cui all'art. 204 del codice della strada, che fissa il termine per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione prefettizia, trattandosi di norma riguardante le specifiche violazioni in materia di circolazione stradale (Cass. n. 24436.2006; Cass. n. 4363.2015; Cass. n. 31239.2021).
Dunque, nelle ipotesi in cui valgono le norme generali dettate dalla legge n. 689 del
1981, il potere di emanare l'ordinanza-ingiunzione, onde procedere alla riscossione della sanzione pecuniaria, può essere legittimamente esercitato nel termine di prescrizione del credito, in quanto il termine fissato per la conclusione dei procedimenti amministrativi dall'art. 2 L. n. 241 del 1990 attiene esclusivamente alla possibilità, accordata all'interessato, di esperire i mezzi di tutela apprestati per reagire all'inerzia dell'Amministrazione. Nel caso di specie, l'ordinanza n. 1/2023 è stata emessa e notificata nel 2023, a seguito di violazione accertata il 10/03/2022, quindi nel rispetto del termine prescrizionale di 5 anni di cui all'art. 28 L. 689/1981, decorrente dal giorno in cui la violazione è stata commessa.
4. Infine, non può approvarsi l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, dovendosi ritenere che la formulazione della fattispecie sanzionatoria applicata
(art. 133, comma secondo, D.lgs. n. 152/2006), nel punire 'chiunque' apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'art. 124, renda responsabile anche il ricorrente quale esercente e gestore dell'attività svolta presso l'immobile in questione, e quindi di titolare dell'attività da cui si origina lo scarico
(art. 124, comma secondo, D.lgs. cit.).
5. Conclusivamente, va provveduto come in dispositivo.
La soccombenza regola le spese del grado (da liquidare sulla scorta delle tabelle accluse al D.M. 55/2014, parametri minimi per tutte le fasi processuali, scaglione di valore sino ad € 260.000,00).
Per Questi Motivi
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'opposizione;
- condanna parte opponente alla rifusione delle spese processuali nei confronti di parte opposta, che si liquidano in € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a.
Così deciso, il 30 aprile 2025.
Il Giudice
Dott. Francesco Paolo Torrasi