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Sentenza 18 dicembre 2024
Sentenza 18 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 18/12/2024, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 4815/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 16/12/2024, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 25/10/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato ELISA Parte_1 C.F._1
STELLA MONTEMAGNI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Viareggio
(LU), via Nino Bixio n. 30, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Controparte_1 C.F._2
NICCOLO' MORICONI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Pietrasanta (LU), via del Marzocco n. 102, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
« (…) a parziale modifica dell'ordinanza n.3105/2021 del 14.05.2021 R.G.400/2021, Voglia [il
Tribunale]disporre che il sig. contribuirà al mantenimento ordinario della figlia minore CP_1 mediante la corresponsione dell'importo di Euro 300,00 mensili (per 12 mensilità e soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat purché l'indice sia positivo) da versarsi entro il giorno
5 di ogni mese alle coordinate bancarie già note».
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, le parti - genitori di Per_1
nata fuori dal matrimonio il 13/2/2016 - hanno congiuntamente richiesto la modifica della
[...] regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale pregressa - come recepita dal
Tribunale di Lucca con provvedimento n. cronol. 3105/2021 del 14/5/2021 - alle condizioni dalle medesime concordate ed in epigrafe trascritte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione - sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni congiunte, ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 5, cod. proc. civ. - è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Lucca, il 16/12/2024.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 16/12/2024, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 25/10/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato ELISA Parte_1 C.F._1
STELLA MONTEMAGNI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Viareggio
(LU), via Nino Bixio n. 30, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Controparte_1 C.F._2
NICCOLO' MORICONI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Pietrasanta (LU), via del Marzocco n. 102, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
« (…) a parziale modifica dell'ordinanza n.3105/2021 del 14.05.2021 R.G.400/2021, Voglia [il
Tribunale]disporre che il sig. contribuirà al mantenimento ordinario della figlia minore CP_1 mediante la corresponsione dell'importo di Euro 300,00 mensili (per 12 mensilità e soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat purché l'indice sia positivo) da versarsi entro il giorno
5 di ogni mese alle coordinate bancarie già note».
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, le parti - genitori di Per_1
nata fuori dal matrimonio il 13/2/2016 - hanno congiuntamente richiesto la modifica della
[...] regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale pregressa - come recepita dal
Tribunale di Lucca con provvedimento n. cronol. 3105/2021 del 14/5/2021 - alle condizioni dalle medesime concordate ed in epigrafe trascritte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione - sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni congiunte, ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 5, cod. proc. civ. - è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Lucca, il 16/12/2024.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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