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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 11/10/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 118/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
*****
Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo OD, nella causa proposta da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Vito CI ER Parte_1
- ricorrente-
CONTRO
Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Loredana Di Salvo
[...]
- resistente -
OGGETTO: rendita – infortunio sul lavoro.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note ex art. 127 ter c.p.c.
*****
A seguito dell'udienza del 25.9.2025, sostituita con note scritte ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate entro il termine perentorio, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 26.1.2024, ha convenuto in giudizio Parte_1
l' , deducendo: Controparte_1
- di avere subìto, in data 9.12.2005, un infortunio sul lavoro, in conseguenza del quale gli aveva riconosciuto una menomazione dell'integrità psico-fisica del 20%; CP_2
- che, in sede di revisione, in data 1.3.2016, aveva accertato un peggioramento delle CP_2 condizioni di salute del ricorrente, riconoscendo allo stesso un grado di menomazione della integrità psico-fisica del 24%; - che, a seguito di ulteriore visita di revisione del 6.4.2023, aveva riconosciuto al CP_2 ricorrente un grado di menomazione della integrità psico-fisica del 16%, con decorrenza dall'1.4.2023;
- che non condividendo il provvedimento dell' , in data 13.9.2023, presentava CP_1 opposizione, ritenendo che il grado di invalidità derivante dall'infortunio del 9.12.2005 fosse pari al 24%;
- che, con nota del 4.11.2023, comunicava al ricorrente di non poter espletare la CP_2 visita collegiale in quanto: “la percentuale richiesta è nettamente sproporzionata rispetto alla previsione massima tabellare per organo o funzione interessati, alla quale si è fatto riferimento anche solo in via analogica….”
Tanto premesso in fatto, ha formulato al Tribunale le seguenti Parte_2 richieste: “Che al ricorrente, in conseguenza dell'infortunio occorsogli, devono essere riconosciuti postumi invalidanti in misura del 24% o comunque superiori a quanto accertato dal' (16%), con diritto al relativo ripristino trattamento economico CP_2 previsto dalla legge a far data dalla revoca del 24% ( 01/04/2023) ed in conseguenza
CONDANNARE l' in persona del Direttore pro-tempore della sede di Agrigento, CP_2
a corrispondere al ricorrente la rendita relativa al 24% dalla data della revoca
01/04/2023 od in subordine a quella superiore al 16% a partire dalla data della revoca
01/04/2023 o dalla data che verrà riconosciuta dalla C.T.U., con gli arretrati e gli interessi come per legge ed oltre le spese, competenze e onorario del presente giudizio da distrarre a favore del sottoscritto procuratore che dichiara di averli interamente anticipati
e da porre a carico come per legge”.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituito in giudizio l'
[...] contestando la Controparte_1 fondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto.
La causa, istruita con documenti e attraverso l'espletamento di consulenza medico legale, è stata decisa in seguito all'esame di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
****
Il ricorso va accolto nei termini che seguono.
Aspetto controverso dell'odierno giudizio è l'esatta quantificazione della menomazione dell'integrità fisica riconoscibile all'assicurato alla data della visita di
Pag. 2 di 5 revisione (accertamento conclusosi il 6.5.2023), correlata all'infortunio sul lavoro subìto il
9.12.2005.
Al fine di stabilire tale aspetto controverso è stata disposta C.T.U. medico-legale alla quale questo Giudice ritiene senz'altro di poter aderire condividendone, tanto le argomentazioni, quanto le conclusioni , peraltro non oggetto di contestazione da parte degli odierni contendenti, cui l'Esperto è pervenuto con metodo corretto, immune da vizi logici o di qualsivoglia altra natura, da intendersi qui interamente richiamate (cfr. Cass. e di cui vengono riportati i passaggi essenziali.
Il IT ha accertato: “ESITI DI PREGRESSO INTERVENTO CHIRURGICO A
CIELO APERTO PER ROTTURA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI E SUCCESSIVO
INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DELLA SPALLA DESTRA CHE RIMANE
INSTABILE E SOGGETTA A LUSSAZIONE. ESITI DI PREGRESSO INTERVENTO
CHIRURGICO A CIELO APERTO PER ROTTURA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI
ALLA SPALLA SINISTRA. […]”
Il CTU ha altresì evidenziato che: “A seguito degli infortuni subiti il signor Parte_1
, ha riportato, nel primo infortunio, un importante danno biologico alla spalla
[...] destra sulla quale abbiamo obiettivato limitazioni funzionali e perdita di forza di circa 1/3 in tutti i movimenti compresi quelli di prono-supinazione. La spalla si presenta notevolmente alterata nel suo profilo ed è ben visibile la cicatrice chirurgica lasciata dall'intervento di riparazione della cuffia dei rotatori. L'infortunio ha anche provocato la lussazione della spalla, che ha reso l'articolazione instabile e soggetta a continue ricadute tanto da aver costretto il ricorrete a sottoporsi ad un intervento di consolidamento della spalla che tuttavia non è valso a risolvere il problema. Il secondo infortunio ha coinvolto la spalla sx. che, non avendo subito lussazione, ha risposto in modo più efficace al trattamento chirurgico con esiti molto più sfumati ma non del tutto assenti. […].
In considerazione delle limitazioni funzionali evidenziate, della sintomatologia lamentata dal ricorrente, della disamina delle certificazioni allegate, tenendo a mente che gli esiti delle lesioni muscolo-tendinee devono essere valutate a parte dal danno derivante dalle limitazioni funzionali, riteniamo che al signor debba essere Parte_1 assegnata una invalidità complessiva, riferita agli entrambi gli infortuni, del 18%.”.
Pag. 3 di 5
In ragione di tutto quanto precede, all'esito del giudizio risulta dunque accertato che una lesione dell'integrità psico-fisica complessiva pari al 18 % in capo a Pt_1
quale conseguenza dell'infortunio occorsogli in data 9.12.2005.
[...]
Ciò comporta, ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. n. 38/2000 il diritto dello stesso al percepimento dell'indennizzo in forma in forma di rendita, correlata a tale grado di inabilità, a far data a partire dal 1° aprile 2023, data a partire dalla quale ha CP_2 pacificamente liquidato la rendita in ragione del grado di menomazione del 16%, con interessi dal dovuto al saldo, detratto quanto già corrisposto dall'Ente per il minor grado di menomazione ravvisato.
La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Pertanto, deve essere condannato al pagamento delle stesse in favore di CP_2 controparte, liquidate come in dispositivo secondo i parametri indicati dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, per lo scaglione € 5.201- € 26.000 (in assenza di elementi utili che consentano di potere determinare il valore della rendita ex art. 13 comma
2 c.p.c. - cfr. Cass. Cass. 15656/2012), tenuto conto della bassissima complessità della controversia e dell'esiguo numero di questioni giuridiche e di fatto esaminate, con distrazione in favore dell'avv. Vito CI ER, antistatario.
Pone il compenso del CTU, liquidato con separato decreto, in capo alle parti in solido tra loro nei rapporti esterni con l'ausiliario e a carico dell'Ente nei rapporti interni tra le parti.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione, accerta che, all'esito dell'ultima visita di revisione, presentava un Parte_1 grado di menomazione dell'integrità psico-fisica del 18%, in conseguenza dell'infortunio del 9.12.2005; condanna a corrispondere, in favore di , a far data dal CP_2 Parte_1
1° aprile 2023, la rendita corrispondente a detta menomazione, oltre interessi legali dal
Pag. 4 di 5 dovuto al saldo effettivo, detratto quanto già corrisposto dall'Ente convenuto per il medesimo titolo;
condanna alla refusione delle spese pari ad € 2.700,00, oltre al rimborso spese CP_2 in misura forfettaria del 15%, IVA e CPA, se dovute, da distrarsi in favore dell'avv. Vito
CI ER, dichiaratosi antistatario;
pone il pagamento del compenso del C.T.U., dr. , liquidato Persona_1 con separato decreto, in capo alle parti in solido tra loro nei rapporti esterni con l'ausiliario e a carico dell'Ente nei rapporti interni con il ricorrente.
Così deciso in Sciacca, l'11 ottobre 2025
Il Giudice
Leonardo OD
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
*****
Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo OD, nella causa proposta da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Vito CI ER Parte_1
- ricorrente-
CONTRO
Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Loredana Di Salvo
[...]
- resistente -
OGGETTO: rendita – infortunio sul lavoro.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note ex art. 127 ter c.p.c.
*****
A seguito dell'udienza del 25.9.2025, sostituita con note scritte ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate entro il termine perentorio, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 26.1.2024, ha convenuto in giudizio Parte_1
l' , deducendo: Controparte_1
- di avere subìto, in data 9.12.2005, un infortunio sul lavoro, in conseguenza del quale gli aveva riconosciuto una menomazione dell'integrità psico-fisica del 20%; CP_2
- che, in sede di revisione, in data 1.3.2016, aveva accertato un peggioramento delle CP_2 condizioni di salute del ricorrente, riconoscendo allo stesso un grado di menomazione della integrità psico-fisica del 24%; - che, a seguito di ulteriore visita di revisione del 6.4.2023, aveva riconosciuto al CP_2 ricorrente un grado di menomazione della integrità psico-fisica del 16%, con decorrenza dall'1.4.2023;
- che non condividendo il provvedimento dell' , in data 13.9.2023, presentava CP_1 opposizione, ritenendo che il grado di invalidità derivante dall'infortunio del 9.12.2005 fosse pari al 24%;
- che, con nota del 4.11.2023, comunicava al ricorrente di non poter espletare la CP_2 visita collegiale in quanto: “la percentuale richiesta è nettamente sproporzionata rispetto alla previsione massima tabellare per organo o funzione interessati, alla quale si è fatto riferimento anche solo in via analogica….”
Tanto premesso in fatto, ha formulato al Tribunale le seguenti Parte_2 richieste: “Che al ricorrente, in conseguenza dell'infortunio occorsogli, devono essere riconosciuti postumi invalidanti in misura del 24% o comunque superiori a quanto accertato dal' (16%), con diritto al relativo ripristino trattamento economico CP_2 previsto dalla legge a far data dalla revoca del 24% ( 01/04/2023) ed in conseguenza
CONDANNARE l' in persona del Direttore pro-tempore della sede di Agrigento, CP_2
a corrispondere al ricorrente la rendita relativa al 24% dalla data della revoca
01/04/2023 od in subordine a quella superiore al 16% a partire dalla data della revoca
01/04/2023 o dalla data che verrà riconosciuta dalla C.T.U., con gli arretrati e gli interessi come per legge ed oltre le spese, competenze e onorario del presente giudizio da distrarre a favore del sottoscritto procuratore che dichiara di averli interamente anticipati
e da porre a carico come per legge”.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituito in giudizio l'
[...] contestando la Controparte_1 fondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto.
La causa, istruita con documenti e attraverso l'espletamento di consulenza medico legale, è stata decisa in seguito all'esame di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
****
Il ricorso va accolto nei termini che seguono.
Aspetto controverso dell'odierno giudizio è l'esatta quantificazione della menomazione dell'integrità fisica riconoscibile all'assicurato alla data della visita di
Pag. 2 di 5 revisione (accertamento conclusosi il 6.5.2023), correlata all'infortunio sul lavoro subìto il
9.12.2005.
Al fine di stabilire tale aspetto controverso è stata disposta C.T.U. medico-legale alla quale questo Giudice ritiene senz'altro di poter aderire condividendone, tanto le argomentazioni, quanto le conclusioni , peraltro non oggetto di contestazione da parte degli odierni contendenti, cui l'Esperto è pervenuto con metodo corretto, immune da vizi logici o di qualsivoglia altra natura, da intendersi qui interamente richiamate (cfr. Cass. e di cui vengono riportati i passaggi essenziali.
Il IT ha accertato: “ESITI DI PREGRESSO INTERVENTO CHIRURGICO A
CIELO APERTO PER ROTTURA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI E SUCCESSIVO
INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DELLA SPALLA DESTRA CHE RIMANE
INSTABILE E SOGGETTA A LUSSAZIONE. ESITI DI PREGRESSO INTERVENTO
CHIRURGICO A CIELO APERTO PER ROTTURA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI
ALLA SPALLA SINISTRA. […]”
Il CTU ha altresì evidenziato che: “A seguito degli infortuni subiti il signor Parte_1
, ha riportato, nel primo infortunio, un importante danno biologico alla spalla
[...] destra sulla quale abbiamo obiettivato limitazioni funzionali e perdita di forza di circa 1/3 in tutti i movimenti compresi quelli di prono-supinazione. La spalla si presenta notevolmente alterata nel suo profilo ed è ben visibile la cicatrice chirurgica lasciata dall'intervento di riparazione della cuffia dei rotatori. L'infortunio ha anche provocato la lussazione della spalla, che ha reso l'articolazione instabile e soggetta a continue ricadute tanto da aver costretto il ricorrete a sottoporsi ad un intervento di consolidamento della spalla che tuttavia non è valso a risolvere il problema. Il secondo infortunio ha coinvolto la spalla sx. che, non avendo subito lussazione, ha risposto in modo più efficace al trattamento chirurgico con esiti molto più sfumati ma non del tutto assenti. […].
In considerazione delle limitazioni funzionali evidenziate, della sintomatologia lamentata dal ricorrente, della disamina delle certificazioni allegate, tenendo a mente che gli esiti delle lesioni muscolo-tendinee devono essere valutate a parte dal danno derivante dalle limitazioni funzionali, riteniamo che al signor debba essere Parte_1 assegnata una invalidità complessiva, riferita agli entrambi gli infortuni, del 18%.”.
Pag. 3 di 5
In ragione di tutto quanto precede, all'esito del giudizio risulta dunque accertato che una lesione dell'integrità psico-fisica complessiva pari al 18 % in capo a Pt_1
quale conseguenza dell'infortunio occorsogli in data 9.12.2005.
[...]
Ciò comporta, ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. n. 38/2000 il diritto dello stesso al percepimento dell'indennizzo in forma in forma di rendita, correlata a tale grado di inabilità, a far data a partire dal 1° aprile 2023, data a partire dalla quale ha CP_2 pacificamente liquidato la rendita in ragione del grado di menomazione del 16%, con interessi dal dovuto al saldo, detratto quanto già corrisposto dall'Ente per il minor grado di menomazione ravvisato.
La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Pertanto, deve essere condannato al pagamento delle stesse in favore di CP_2 controparte, liquidate come in dispositivo secondo i parametri indicati dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, per lo scaglione € 5.201- € 26.000 (in assenza di elementi utili che consentano di potere determinare il valore della rendita ex art. 13 comma
2 c.p.c. - cfr. Cass. Cass. 15656/2012), tenuto conto della bassissima complessità della controversia e dell'esiguo numero di questioni giuridiche e di fatto esaminate, con distrazione in favore dell'avv. Vito CI ER, antistatario.
Pone il compenso del CTU, liquidato con separato decreto, in capo alle parti in solido tra loro nei rapporti esterni con l'ausiliario e a carico dell'Ente nei rapporti interni tra le parti.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione, accerta che, all'esito dell'ultima visita di revisione, presentava un Parte_1 grado di menomazione dell'integrità psico-fisica del 18%, in conseguenza dell'infortunio del 9.12.2005; condanna a corrispondere, in favore di , a far data dal CP_2 Parte_1
1° aprile 2023, la rendita corrispondente a detta menomazione, oltre interessi legali dal
Pag. 4 di 5 dovuto al saldo effettivo, detratto quanto già corrisposto dall'Ente convenuto per il medesimo titolo;
condanna alla refusione delle spese pari ad € 2.700,00, oltre al rimborso spese CP_2 in misura forfettaria del 15%, IVA e CPA, se dovute, da distrarsi in favore dell'avv. Vito
CI ER, dichiaratosi antistatario;
pone il pagamento del compenso del C.T.U., dr. , liquidato Persona_1 con separato decreto, in capo alle parti in solido tra loro nei rapporti esterni con l'ausiliario e a carico dell'Ente nei rapporti interni con il ricorrente.
Così deciso in Sciacca, l'11 ottobre 2025
Il Giudice
Leonardo OD
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