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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO 4^ (PRIMO GRADO) - V.le G. Cesare n. 54
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato dott.ssa M.Emili, alla odierna udienza ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8039/2024 RG
TRA
Avv. PATTUMELLI DAMASO, DI BELLA Parte_1
DANIELE
E
Il Funzionario dott. Flavio VENTURA CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto al ruolo in data 28/02/2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio l' per la condanna dell' alla erogazione dei ratei alla CP_1 CP_2 prestazione di cui all'art. 1 L. 18/80, i cui requisiti sanitari erano stati riconosciuti con decreto di omologa intervenuto inter partes, in data 10.8.2023, oltre interessi al saldo. Ha allegato di aver notificato il decreto di omologa e di aver trasmesso il Mod. AP70 all' al fine di comprovare i requisiti socio economici. CP_2
L' si è costituito chiedendo un breve differimento per verificare il pagamento. CP_2
Alla odierna udienza quindi, disposto il rinvio per accertare l'avvenuto pagamento dei ratei, nonché per la verifica dell'effettivo accredito, il processo è stato deciso.
Va premesso che la parte ricorrente alla odierna udienza ha evidenziato che nelle more della odierna udienza (per come comprovato dall' in data 10.1.2024 era intervenuto CP_1 il pagamento del richiesto e che, essendo l'adempimento compiutosi successivamente alla instaurazione del giudizio e della notifica del ricorso, doveva dichiararsi la cessazione della materia del contendere con il favore delle spese.
Osserva invero il Giudice che, per come evidenziato dalla parte ricorrente, non residua alcun motivo di disputa sostanziale che necessiti della decisione nel merito, avendo la stessa parte ricorrente riconosciuto di aver percepito quanto spettante a titolo di ratei della indennità di accompagnamento (provvidenza riconosciuta in sede di ATP).
Residua la questione delle spese le quali vanno poste a carico dell' il quale con il CP_2 ritardo nella liquidazione ha determinato l'odierno giudizio.
P.QM.
Dichiara la cessazione della materia del contendere e condanna l' al pagamento CP_1 delle spese di giudizio liquidate in complessivi euro 1.864,00 da distrarre.
Roma lì, 09/01/2025 Il Giudice