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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 22/07/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente dott. Maria Sechi Consigliere relatore dott. Stefano Greco Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 91 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, pro- mossa da
, residente in [...]ed elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio Parte_1
dell'avv. Marcello Manca, che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata all'atto di appello
appellante contro
, residente in [...]ed elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio CP_1
dell'avv. Romina Usai, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta appellato
e contro
Controparte_2
appellato contumace
La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Cagliari, contrariis reiectis.
In via principale, sulla base di tutti i motivi indicati nella parte espositiva, riformare la sentenza impugnata, in particolare rigettando la domanda proposta da nei confronti del CP_1
geometra con condanna del primo all'integrale rimborso delle spese del doppio Parte_1
grado del giudizio.
In via subordinata e nella denegata ipotesi di conferma della sentenza impugnata in punto di responsabilità del geometra si chiede la riforma del provvedimento nella parte in cui ha Pt_1
condannato quest'ultimo al rimborso delle spese processuali in favore del signor CP_2
.
[...]
Con vittoria di spese.
Nell'interesse dell'appellato: la Corte d'Appello adita voglia
1) Rigettare l'avverso appello perché infondato in fatto e in diritto;
2) con vittoria di spese, diritti e competenze professionali dei due gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 4.11.2015 convenne in giudizio davanti al Tribunale di CP_1
Co Cagliari la e il geom. esponendo che, con contratto del 23.12.2008, Parte_2 Parte_1
aveva incaricato la prima di eseguire i lavori di edificazione del secondo piano e della mansarda della propria abitazione sita in Sestu, Corso Italia n. 38, su progetto del geom. Parte_1
nominato poi direttore dei lavori;
l'appaltatore aveva redatto il computo metrico sotteso all'offerta economica presentata al committente e facente parte integrante del contratto di appalto, contratto che attribuiva all'impresa la scelta e la fornitura dei materiali, secondo le regole dell'arte; i lavori erano terminati nel dicembre 2009 ed erano stati integralmente pagati.
Nell'autunno del 2010 esso attore aveva riscontrato la presenza di estese e significative macchie di umidità e muffe su alcune pareti interne ed esterne della mansarda e sui soffitti dell'edificio, nonché rigonfiamenti degli intonaci con caduta degli stessi;
la società era stata tempestivamente informata della presenza di tali difetti, e dopo alcuni sopralluoghi , legale Controparte_2
Co rappresentante della , aveva riconosciuto la sussistenza dei vizi e nella primavera del 2011 Pt_2
era intervenuta ripristinando gli intonaci, tinteggiando le pareti esterne in corrispondenza del piano mansardato, e le pareti interne interessate dai difetti, con tinture non permeabili, senza richiedere alcun compenso per l'intervento. Nell'autunno del 2012, peraltro, i vizi si erano ripresentati, con l'intonaco esterno e la pittura gravemente ammalorati;
il 29.1.2013 la società era stata nuovamente avvertita la società ed il
27.2.2013 si era svolto un ulteriore sopralluogo alla presenza della società e del direttore dei lavori anche in questo caso la RI. aveva dato la disponibilità a eseguire un nuovo intervento, Pt_1 Pt_2
peraltro mai attuato.
Nella persistenza dei difetti, dunque, l'attore aveva dapprima dato incarico ad un tecnico di propria fiducia, e poi aveva proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo, all'esito del quale il c.t.u. nominato aveva individuato la causa dei vizi e determinato i costi per eliminarli.
Con L' pertanto, dedusse la responsabilità della in base all'art. 1669 cod. civ. o, in CP_1 Pt_2
subordine, in base all'art. 2043 cod. civ., per non avere eseguito le opere a regola d'arte, e quella concorrente del direttore dei lavori per non aver adeguatamente controllato il regolare Pt_1
svolgimento dei lavori. Chiese, quindi, la condanna di entrambi in solido al risarcimento dei danni, pari ai costi necessari per l'eliminazione dei difetti, come determinati in sede di ATP.
La RI. costituitasi, eccepì la decadenza e/o prescrizione dall'azione di garanzia per Parte_2
omessa denunzia dei vizi nei termini di cui all'art. 1667 c.c.; nel merito, contestò la riconducibilità a proprio inadempimento dei difetti riscontrati, a suo dire dovute a una insufficiente areazione dei locali e omessa manutenzione del canale di gronda da parte del proprietario, mentre la crepa al secondo piano era il risultato dell'assestamento dell'edificio ovvero del tipo di materiali scelti dal committente.
Il geom. costituitosi, eccepì, anzitutto, la inopponibilità a sé dell'accertamento Parte_1
tecnico preventivo, non essendo stato parte di quel procedimento;
sostenne di aver realizzato soltanto il progetto per la realizzazione di una mansarda open space, e che quindi le problematiche riscontrate erano dovute al fatto che l' aveva invece fatto realizzare una unità abitativa CP_1
munita di cucina e bagno, con tramezzatura degli spazi interni;
modifica del progetto che era stata attuata su computo metrico esecutivo della sola RI. e che aveva determinato le problematiche Pt_2
riscontrate, dovute a fenomeni di condensa. Sostenne, altresì, di non aver mai ricevuto contestazioni da parte del committente che non lo aveva neppure convenuto nel procedimento per ATP, CP_1
e di aver partecipato al sopralluogo del febbraio 2013 solo “in via diplomatica” Co Il giudizio venne interrotto a seguito della cancellazione della dal Controparte_4
Registro delle Imprese.
A seguito della riassunzione da parte del convenuto , si costituirono l' e Pt_1 CP_1 CP_2
Co
, socio della , il quale affermò di non avere riscosso alcunché
[...] Controparte_4
sulla base del bilancio finale della società.
Istruita la causa con produzioni documentali, interrogatorio formale, prova testimoniale e acquisizione del fascicolo dell'accertamento tecnico preventivo, con sentenza n. 257/24 il Tribunale adito, rigettate le eccezioni di decadenza e prescrizione, ritenne accertata la responsabilità ex art.
Con 1669 c.c. della nonché quella concorrente del quale direttore dei lavori, e Parte_2 Pt_1
condannò quest'ultimo al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 8.200,00 a titolo di risarcimento dei danni, oltre rivalutazione ed interessi.
In particolare, il primo giudice, rilevò la sussistenza della solidarietà nella responsabilità tra il costruttore ed il direttore dei lavori, atteso che la responsabilità di cui all'art. 1669 c.c. in tema di rovina e difetti di immobili ha natura extracontrattuale nella quale possono incorrere, a titolo di concorso con l'appaltatore, tutti quei soggetti che, prestando a vario titolo la loro opera nella realizzazione dell'opera, avessero contribuito, per colpa professionale - segnatamente il progettista e/o il direttore dei lavori - alla determinazione dell'evento dannoso;
osservò che, nella specie, era provato che il computo metrico era stato predisposto dall'appaltatrice ed era incontroverso che il geometra era stato incaricato di redigere un progetto finalizzato alla realizzazione di Parte_1
una soffitta e della direzione dei lavori.
Dalla consulenza tecnica d'ufficio resa nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, acquisito e utilizzabile anche nei confronti del era emersa la sussistenza dei danni lamentati Pt_1
dall' la cui presenza e gravità, peraltro, non era mai stata contestata dai convenuti. CP_1
Quanto alle cause dei vizi e delle difformità, il c.t.u. aveva esposto che le stesse erano riconducibili
Co alle scelte progettuali esposte nel computo metrico redatto dalla , contenente indicazioni Pt_2
sommarie e generiche, ed erano costituite da: “- presenza di ponte termico tra i pilastri, la muratura e il setto portante;
- infiltrazioni provenienti dai distacchi della guaina della canala di smaltimento delle acque meteoriche provenienti dal tetto”; quanto alla lesione orizzontale, il c.t.u. valutò che la stessa potesse essere stata causata da un assestamento della muratura portante a seguito della realizzazione del solaio. Tutti difetti riconducibili alla nozione di gravi vizi, idonei a pregiudicare la durata nel tempo dell'immobile ed il suo godimento.
Per contro, nessuno dei vizi riscontrati dal C.T.U. era stato ricondotto a una insufficiente areazione dei locali o alla presenza dei tramezzi nella soffitta, come invece allegato dalle parti convenute.
Con Ciò posto, il primo giudice ritenne pienamente accertata la responsabilità della società Pt_2
quale autrice del computo metrico, posto che il c.t.u. aveva ravvisato la causa dei vizi in un difetto di progettazione di tale elaborato, perché generico, e pur tuttavia pedissequamente seguito nella fase costruttiva delle opere.
Ritenne altresì provata la responsabilità solidale del geom. il quale, nella sua veste di direttore Pt_1
dei lavori, avrebbe dovuto vigilare sull'esecuzione degli stessi;
invero, questi avrebbe dovuto avvedersi della lacunosità del computo metrico e vigilare sull'attività esecutiva in concreto svolta dall'appaltatrice; invece, il non si era offerto neppure di dimostrare di avere eseguito con la Pt_1
dovuta diligenza l'attività professionale commissionatagli e di avere vigilato sull'operato dell'Impresa.
Da ultimo, rilevò che l' , cui era stato notificato l'atto di riassunzione quale socio della CP_2
Co
, e quindi a titolo di successore della società estinta, in quanto cancellata dal Registro delle Pt_2
Imprese nelle more del giudizio, aveva esposto di non avere riscosso alcuna somma sulla base del bilancio finale, e l'attore non aveva fornito, come suo onere, prova contraria. L' , CP_2
pertanto, non poteva pertanto essere condannato quale successore della società, in mancanza di prova della riscossione di una quota dell'attivo sociale all'esito del bilancio finale.
Condannò al risarcimento dei danni, pertanto, il solo che condannò alle spese di lite, anche in Pt_1
favore dell'Andronico giacché, pur non potendosi configurare una soccombenza in senso tecnico, in quanto il lo aveva citato in riassunzione senza però formulare domande nei suoi confronti, Pt_1
doveva farsi applicazione del principio di causalità, cioè le spese dovevano essere poste a carico della parte che aveva dato causa alla sua partecipazione al giudizio, cioè il Pt_1
Il ha proposto appello, cui ha resistito l' nel presente grado l' non si è Pt_1 CP_1 CP_2
costituito e ne è stata pertanto dichiarata la contumacia. La causa è stata tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un primo articolato motivo di gravame l'appellante ha, anzitutto, dedotto che la decisione impugnata era fondata su un presupposto del tutto errato, ossia che esso appellante avesse ricoperto l'incarico di direttore dei lavori, mentre invece egli aveva sempre contestato di aver avuto tale qualifica con riferimento all'opera realizzata;
in particolare, l'appellante ha dedotto di aver ricevuto unicamente l'incarico di progettare una mansarda open space, progetto per il quale non aveva mai ricevuto alcuna lamentela dal committente prima della notifica dell'atto di citazione, assumendo di aver partecipato al sopralluogo effettuato nel 2013 “in veste meramente diplomatica”.
Pertanto, “ferma la contestazione della qualifica di direttore dei lavori”, l'inesistenza di siffatto incarico era anche rilevabile per tabulas, posto che non esisteva alcun documento agli atti di causa che contenesse la sua nomina quale direttore dei lavori avente ad oggetto il contratto di appalto
Con stipulato tra l' e la CP_1 Pt_2
In subordine, l'appellante ha dedotto che, al più, la sua qualifica di direttore dei lavori poteva essere rilevata “unicamente con riferimento all'esecuzione dei lavori relativi alla mansarda open space dotata di quattro aperture, sita al piano secondo del fabbricato oggetto di causa e che costituiva pertinenza di quest'ultimo, ma non destinata ad essere abitata”. Con riferimento a tale progetto, non era emersa alcuna dimostrazione che i vizi e difetti fossero imputabili ad una erronea o inadeguata realizzazione di tale mansarda, ovvero fossero ricollegabili in qualche modo all'unica obbligazione da lui assunta.
In via ulteriormente subordinata, l'appellante ha dedotto che, anche volendolo considerare quale direttore dei lavori con riferimento a tutte le opere contemplate nel contratto di appalto, il primo giudice non aveva effettuato alcun accertamento di condotte attive o omissive a lui addebitabili, tanto che l' non lo aveva neppure convenuto nel procedimento per ATP e il c.t.u. non aveva CP_1
evidenziato alcuna sua responsabilità.
Al riguardo, ha dedotto che, in ogni caso, aveva contestato la consulenza nel merito, assumendo che le cause di eventuali danni erano riconducibili alle modifiche non previste nel progetto da lui redatto, ossia alla trasformazione dell'open space in diversi ambienti, mediante tramezzature, nonché al mutamento di destinazione d'uso in unità abitativa, con realizzazione di una cucina e un bagno.
Egli, quindi, oltre a recarsi, ogni qual volta vi fosse bisogno, in cantiere per verificare la parte di sua competenza – realizzazione dell'open space – non aveva il potere-dovere di verificare i materiali scelti dal committente per l'intero immobile, né tanto meno di sindacare il computo metrico redatto
Co dalla , costituente, secondo il c.t.u., la causa dei difetti, in quanto redatto in termini Pt_2
generici.
L'appellante, quindi, ha affermato che, una volta terminati i lavori, aveva avuto solo il compito di accatastare la nuova unità immobiliare, regolarmente eseguito in data 12.9.2009, e poi, a distanza di
Co anni, nel 2013 era stato chiamato dall' a partecipare ad un sopralluogo con la;
CP_1 Pt_2
solo in tale circostanza, si era avveduto del fatto che, in luogo di un open space, era stata realizzata una unità abitativa.
Le censure non sono fondate.
Quanto alla contestata nomina della direzione dei lavori, basti rilevare che lo stesso con la Pt_1
comparsa di costituzione in giudizio, aveva esposto che, redatto il progetto e curata la sua approvazione presso l'autorità amministrativa, nonché predisposto un computo metrico di massima per la sola determinazione degli oneri di urbanizzazione, si era “occupato della Direzione Lavori”
(pg. 4 comparsa).
Non solo;
lo stesso convenuto aveva ammesso di aver “diligentemente eseguito le prestazioni
Con contrattuali affidategli … dirigendo i lavori della senza mai riscontrare alcuna anomalia Pt_2
Con
… ha costantemente verificato in cantiere che la eseguisse le opere progettate e Pt_2
autorizzate dal Comune di Sestu” (pg. 5 comparsa).
Ebbene, a fronte delle predette ammissioni, non appare francamente sostenibile la asserzione di non aver mai ricevuto l'incarico di direzione dei lavori, così come non si ritiene fondata la tesi, prospettata in via subordinata, di aver ricevuto l'incarico di direzione dei soli lavori di realizzazione di un open space nella mansarda, o soffitta, e non anche di quelli poi invece eseguiti dalla società appaltatrice.
Invero, come sopra richiamato, lo stesso nel costituirsi in giudizio, aveva ammesso di aver Pt_1 diretto “costantemente” i lavori eseguiti da detta società, e che tali lavori fossero, fin dall'inizio, quelli di costruzione di una unità abitativa nel sottotetto non pare potersi dubitare, avuto riguardo al contenuto del contratto di appalto e del computo metrico ad esso allegato.
In altri termini, si rileva una contraddizione in termini laddove il afferma di aver diretto i Pt_1
Co lavori eseguiti dalla e, al contempo, di non aver ricevuto detto incarico, ovvero che lo Pt_2
stesso fosse limitato alla direzione e vigilanza di tutt'altro genere di opere, ossia la realizzazione di un open space; pare, infatti, poco verosimile che l'appaltatrice avesse dapprima realizzato un open space, e poi, all'insaputa del che se ne sarebbe avveduto solo nel 2013, avesse modificato il Pt_1
progetto costruendo una unità abitativa munita di tramezzature interne, un bagno e una cucina. Il tutto non senza considerare che lo stesso aveva parimenti affermato che i lavori da lui diretti Pt_1
erano terminati nel settembre 2009, come difatti avvenuto posto che in tale data era avvenuta la consegna al committente, e che egli stesso, a tale data, aveva curato l'accatastamento della nuova unità immobiliare, cosicché appare evidente la piena coincidenza anche temporale tra le opere realizzate dall'appaltatrice e la direzione dei lavori del . Pt_1
Contrariamente agli assunti dell'appellante, pertanto, deve ritenersi che il avesse ricevuto Pt_1
Co l'incarico dall' di direzione dei lavori affidati alla e dalla stessa eseguiti, come CP_1 Pt_2
peraltro previsto nel contratto stipulato dalle predette parti, ove era appunto stato prescritto che era onere a carico del committente “mettere a disposizione un Direttore dei Lavori che stabilisca, insieme al responsabile del cantiere nominato dall'appaltatore, l'ordine di svolgimento dei lavori,
e sovrintenda alle attività di cantiere” (art. 1 lett. b del contratto del 23.12.2008).
Ciò posto, si deve richiamare il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui “ Tra le obbligazioni del direttore dei lavori rientrano l'accertamento della conformità della progressiva realizzazione dell'opera al progetto e delle modalità della sua esecuzione al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi;
pertanto, non si sottrae alla responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il professionista che omette di impartire direttive tecniche relative alle modalità di realizzazione delle opere, salvo che si tratti di operazioni elementari e marginali e di aspetti meramente operativi dell'esecuzione delle stesse. (Nella fattispecie, relativa a vizi da risalita di umidità, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità del direttore dei lavori, perché tra i suoi compiti rientra anche impartire espresse direttive tecniche sulla necessità di applicare una guaina protettiva sul solaio di fondazione e sui tramezzi interni dei fabbricati in costruzione, implicando una scelta di carattere tecnico-professionale, da operarsi in base alle caratteristiche degli edifici da realizzare ed alle caratteristiche, anche geologiche, del sottostante terreno)” (Cass. 9572/24 )
E' stato, in particolare, evidenziato che nelle obbligazioni del direttore dei lavori rientra l'accertamento delle modalità esecutive dell'opera alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti gli accorgimenti per evitare difetti costruttivi, cosicché incorre in responsabilità il professionista che ometta di vigilare e impartire le opportune disposizioni al riguardo, di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in mancanza, di riferire al committente;
ciò in quanto il direttore dei lavori, per le sue peculiari capacità tecniche, assume nei confronti del committente precisi doveri di vigilanza, correlati alla particolare diligenza richiestagli. Il direttore dei lavori, dunque, pur prestando un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato “è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche e deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente- preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligentia quam in concreto
(Cass., Sez. II, 7 febbraio 2020, n. 2913).” (Cass. 27045/24).
Ebbene, nel caso di specie, dalla relazione del c.t.u. è anzitutto emerso che “i danni denunciati sono stati rilevati nell'ambiente realizzato nel piano denominato soffitta e piano sottotetto con riferimento al progetto di concessione edilizia” ossia proprio la parte di edificio oggetto del progetto redatto dal e della concessione edilizia da lui richiesta, nonché, come sostenuto con Pt_1
l'atto di appello, per la quale era stato nominato direttore dei lavori.
Il c.t.u., in particolare, aveva accertato che i danni apparivano sulla parete esterna nella porzione di piano relativa alla soffitta, ed erano costituiti da rigonfiamenti della pittura distribuiti lungo tutta la parete, e che, su due porzioni della parete interna, la pittura era sfarinata e in fase di distacco;
parimenti, in corrispondenza della muratura dei balconi lungo il prospetto oggetto di accertamento, la pittura si presentava, oltre che in rigonfiamento, in distacco;
anche il canale di gronda presentava parti in distacco.
Deve, peraltro, rilevarsi che, con riferimento ai predetti interventi dell'appaltatrice, fosse compito del direttore dei lavori impartire al direttore di cantiere ed all'impresa esecutrice dei lavori le necessarie direttive tecniche, oltre che vigilare per una corretta esecuzione dei lavori, anche riferendo al committente le eventuali scelte progettuali ed esecutive dell'impresa errate, e come tale idonee a cagionare i difetti poi puntualmente verificatisi.
In tale omissione, pertanto, è ravvisabile la responsabilità del con conseguente conferma sul Pt_1
punto della sentenza impugnata.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha lamentato la condanna alle spese in favore dell' , assumendo di avergli notificato l'atto di riassunzione ai soli fini di integrazione del CP_2
contraddittorio, senza formulare alcuna domanda nei suoi confronti, cosicché non era ravvisabile né una soccombenza.
Tale censura è fondata.
Co La causa era stata interrotta a seguito della cancellazione della dal registro delle Imprese;
Pt_2
lo stesso primo giudice aveva rilevato che la cancellazione determina l'estinzione della società e che, secondo il disposto di cui all'art. 2495 c.c., dopo la cancellazione i creditori rimasti insoddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da costoro riscosse in base al bilancio finale di ripartizione. La causa, dunque, era stata
Co riassunta dal con notifica anche all' , quale socio della e successore della Pt_1 CP_2 Pt_2
società estinta, ai soli fini di una integrazione del contraddittorio, senza formulare alcuna domanda nei suoi confronti.
In tale contesto, dunque, non solo non vi è alcuna soccombenza del nei confronti Pt_1
dell' , ma non è neppure conferente il richiamo al principio di causalità. CP_2
La pronuncia di condanna del alla rifusione delle spese del primo grado, pertanto, è stata Pt_1
erroneamente pronunciata.
Avuto riguardo all'esito del giudizio, il deve essere condannato alla rifusione anche delle Pt_1 spese del presente grado nei confronti dell' mentre deve disporsi l'integrale CP_1
compensazione delle spese tra il e l' . Pt_1 CP_2
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in parziale riforma della sentenza n. 257/24, che nel resto conferma:
1. Dichiara l'integrale compensazione delle spese del primo grado del giudizio tra e Parte_1
; Controparte_2
2. Condanna il alla rifusione, in favore dell' delle spese del presente grado, che Pt_1 CP_1
liquida in € 3.966,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge. Dichiara interamente compensate le spese del presente grado tra il e l' . Pt_1 CP_2
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 10 luglio 2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Sechi
Il Presidente
dott. Maria Teresa Spanu
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente dott. Maria Sechi Consigliere relatore dott. Stefano Greco Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 91 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, pro- mossa da
, residente in [...]ed elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio Parte_1
dell'avv. Marcello Manca, che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata all'atto di appello
appellante contro
, residente in [...]ed elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio CP_1
dell'avv. Romina Usai, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta appellato
e contro
Controparte_2
appellato contumace
La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Cagliari, contrariis reiectis.
In via principale, sulla base di tutti i motivi indicati nella parte espositiva, riformare la sentenza impugnata, in particolare rigettando la domanda proposta da nei confronti del CP_1
geometra con condanna del primo all'integrale rimborso delle spese del doppio Parte_1
grado del giudizio.
In via subordinata e nella denegata ipotesi di conferma della sentenza impugnata in punto di responsabilità del geometra si chiede la riforma del provvedimento nella parte in cui ha Pt_1
condannato quest'ultimo al rimborso delle spese processuali in favore del signor CP_2
.
[...]
Con vittoria di spese.
Nell'interesse dell'appellato: la Corte d'Appello adita voglia
1) Rigettare l'avverso appello perché infondato in fatto e in diritto;
2) con vittoria di spese, diritti e competenze professionali dei due gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 4.11.2015 convenne in giudizio davanti al Tribunale di CP_1
Co Cagliari la e il geom. esponendo che, con contratto del 23.12.2008, Parte_2 Parte_1
aveva incaricato la prima di eseguire i lavori di edificazione del secondo piano e della mansarda della propria abitazione sita in Sestu, Corso Italia n. 38, su progetto del geom. Parte_1
nominato poi direttore dei lavori;
l'appaltatore aveva redatto il computo metrico sotteso all'offerta economica presentata al committente e facente parte integrante del contratto di appalto, contratto che attribuiva all'impresa la scelta e la fornitura dei materiali, secondo le regole dell'arte; i lavori erano terminati nel dicembre 2009 ed erano stati integralmente pagati.
Nell'autunno del 2010 esso attore aveva riscontrato la presenza di estese e significative macchie di umidità e muffe su alcune pareti interne ed esterne della mansarda e sui soffitti dell'edificio, nonché rigonfiamenti degli intonaci con caduta degli stessi;
la società era stata tempestivamente informata della presenza di tali difetti, e dopo alcuni sopralluoghi , legale Controparte_2
Co rappresentante della , aveva riconosciuto la sussistenza dei vizi e nella primavera del 2011 Pt_2
era intervenuta ripristinando gli intonaci, tinteggiando le pareti esterne in corrispondenza del piano mansardato, e le pareti interne interessate dai difetti, con tinture non permeabili, senza richiedere alcun compenso per l'intervento. Nell'autunno del 2012, peraltro, i vizi si erano ripresentati, con l'intonaco esterno e la pittura gravemente ammalorati;
il 29.1.2013 la società era stata nuovamente avvertita la società ed il
27.2.2013 si era svolto un ulteriore sopralluogo alla presenza della società e del direttore dei lavori anche in questo caso la RI. aveva dato la disponibilità a eseguire un nuovo intervento, Pt_1 Pt_2
peraltro mai attuato.
Nella persistenza dei difetti, dunque, l'attore aveva dapprima dato incarico ad un tecnico di propria fiducia, e poi aveva proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo, all'esito del quale il c.t.u. nominato aveva individuato la causa dei vizi e determinato i costi per eliminarli.
Con L' pertanto, dedusse la responsabilità della in base all'art. 1669 cod. civ. o, in CP_1 Pt_2
subordine, in base all'art. 2043 cod. civ., per non avere eseguito le opere a regola d'arte, e quella concorrente del direttore dei lavori per non aver adeguatamente controllato il regolare Pt_1
svolgimento dei lavori. Chiese, quindi, la condanna di entrambi in solido al risarcimento dei danni, pari ai costi necessari per l'eliminazione dei difetti, come determinati in sede di ATP.
La RI. costituitasi, eccepì la decadenza e/o prescrizione dall'azione di garanzia per Parte_2
omessa denunzia dei vizi nei termini di cui all'art. 1667 c.c.; nel merito, contestò la riconducibilità a proprio inadempimento dei difetti riscontrati, a suo dire dovute a una insufficiente areazione dei locali e omessa manutenzione del canale di gronda da parte del proprietario, mentre la crepa al secondo piano era il risultato dell'assestamento dell'edificio ovvero del tipo di materiali scelti dal committente.
Il geom. costituitosi, eccepì, anzitutto, la inopponibilità a sé dell'accertamento Parte_1
tecnico preventivo, non essendo stato parte di quel procedimento;
sostenne di aver realizzato soltanto il progetto per la realizzazione di una mansarda open space, e che quindi le problematiche riscontrate erano dovute al fatto che l' aveva invece fatto realizzare una unità abitativa CP_1
munita di cucina e bagno, con tramezzatura degli spazi interni;
modifica del progetto che era stata attuata su computo metrico esecutivo della sola RI. e che aveva determinato le problematiche Pt_2
riscontrate, dovute a fenomeni di condensa. Sostenne, altresì, di non aver mai ricevuto contestazioni da parte del committente che non lo aveva neppure convenuto nel procedimento per ATP, CP_1
e di aver partecipato al sopralluogo del febbraio 2013 solo “in via diplomatica” Co Il giudizio venne interrotto a seguito della cancellazione della dal Controparte_4
Registro delle Imprese.
A seguito della riassunzione da parte del convenuto , si costituirono l' e Pt_1 CP_1 CP_2
Co
, socio della , il quale affermò di non avere riscosso alcunché
[...] Controparte_4
sulla base del bilancio finale della società.
Istruita la causa con produzioni documentali, interrogatorio formale, prova testimoniale e acquisizione del fascicolo dell'accertamento tecnico preventivo, con sentenza n. 257/24 il Tribunale adito, rigettate le eccezioni di decadenza e prescrizione, ritenne accertata la responsabilità ex art.
Con 1669 c.c. della nonché quella concorrente del quale direttore dei lavori, e Parte_2 Pt_1
condannò quest'ultimo al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 8.200,00 a titolo di risarcimento dei danni, oltre rivalutazione ed interessi.
In particolare, il primo giudice, rilevò la sussistenza della solidarietà nella responsabilità tra il costruttore ed il direttore dei lavori, atteso che la responsabilità di cui all'art. 1669 c.c. in tema di rovina e difetti di immobili ha natura extracontrattuale nella quale possono incorrere, a titolo di concorso con l'appaltatore, tutti quei soggetti che, prestando a vario titolo la loro opera nella realizzazione dell'opera, avessero contribuito, per colpa professionale - segnatamente il progettista e/o il direttore dei lavori - alla determinazione dell'evento dannoso;
osservò che, nella specie, era provato che il computo metrico era stato predisposto dall'appaltatrice ed era incontroverso che il geometra era stato incaricato di redigere un progetto finalizzato alla realizzazione di Parte_1
una soffitta e della direzione dei lavori.
Dalla consulenza tecnica d'ufficio resa nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, acquisito e utilizzabile anche nei confronti del era emersa la sussistenza dei danni lamentati Pt_1
dall' la cui presenza e gravità, peraltro, non era mai stata contestata dai convenuti. CP_1
Quanto alle cause dei vizi e delle difformità, il c.t.u. aveva esposto che le stesse erano riconducibili
Co alle scelte progettuali esposte nel computo metrico redatto dalla , contenente indicazioni Pt_2
sommarie e generiche, ed erano costituite da: “- presenza di ponte termico tra i pilastri, la muratura e il setto portante;
- infiltrazioni provenienti dai distacchi della guaina della canala di smaltimento delle acque meteoriche provenienti dal tetto”; quanto alla lesione orizzontale, il c.t.u. valutò che la stessa potesse essere stata causata da un assestamento della muratura portante a seguito della realizzazione del solaio. Tutti difetti riconducibili alla nozione di gravi vizi, idonei a pregiudicare la durata nel tempo dell'immobile ed il suo godimento.
Per contro, nessuno dei vizi riscontrati dal C.T.U. era stato ricondotto a una insufficiente areazione dei locali o alla presenza dei tramezzi nella soffitta, come invece allegato dalle parti convenute.
Con Ciò posto, il primo giudice ritenne pienamente accertata la responsabilità della società Pt_2
quale autrice del computo metrico, posto che il c.t.u. aveva ravvisato la causa dei vizi in un difetto di progettazione di tale elaborato, perché generico, e pur tuttavia pedissequamente seguito nella fase costruttiva delle opere.
Ritenne altresì provata la responsabilità solidale del geom. il quale, nella sua veste di direttore Pt_1
dei lavori, avrebbe dovuto vigilare sull'esecuzione degli stessi;
invero, questi avrebbe dovuto avvedersi della lacunosità del computo metrico e vigilare sull'attività esecutiva in concreto svolta dall'appaltatrice; invece, il non si era offerto neppure di dimostrare di avere eseguito con la Pt_1
dovuta diligenza l'attività professionale commissionatagli e di avere vigilato sull'operato dell'Impresa.
Da ultimo, rilevò che l' , cui era stato notificato l'atto di riassunzione quale socio della CP_2
Co
, e quindi a titolo di successore della società estinta, in quanto cancellata dal Registro delle Pt_2
Imprese nelle more del giudizio, aveva esposto di non avere riscosso alcuna somma sulla base del bilancio finale, e l'attore non aveva fornito, come suo onere, prova contraria. L' , CP_2
pertanto, non poteva pertanto essere condannato quale successore della società, in mancanza di prova della riscossione di una quota dell'attivo sociale all'esito del bilancio finale.
Condannò al risarcimento dei danni, pertanto, il solo che condannò alle spese di lite, anche in Pt_1
favore dell'Andronico giacché, pur non potendosi configurare una soccombenza in senso tecnico, in quanto il lo aveva citato in riassunzione senza però formulare domande nei suoi confronti, Pt_1
doveva farsi applicazione del principio di causalità, cioè le spese dovevano essere poste a carico della parte che aveva dato causa alla sua partecipazione al giudizio, cioè il Pt_1
Il ha proposto appello, cui ha resistito l' nel presente grado l' non si è Pt_1 CP_1 CP_2
costituito e ne è stata pertanto dichiarata la contumacia. La causa è stata tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un primo articolato motivo di gravame l'appellante ha, anzitutto, dedotto che la decisione impugnata era fondata su un presupposto del tutto errato, ossia che esso appellante avesse ricoperto l'incarico di direttore dei lavori, mentre invece egli aveva sempre contestato di aver avuto tale qualifica con riferimento all'opera realizzata;
in particolare, l'appellante ha dedotto di aver ricevuto unicamente l'incarico di progettare una mansarda open space, progetto per il quale non aveva mai ricevuto alcuna lamentela dal committente prima della notifica dell'atto di citazione, assumendo di aver partecipato al sopralluogo effettuato nel 2013 “in veste meramente diplomatica”.
Pertanto, “ferma la contestazione della qualifica di direttore dei lavori”, l'inesistenza di siffatto incarico era anche rilevabile per tabulas, posto che non esisteva alcun documento agli atti di causa che contenesse la sua nomina quale direttore dei lavori avente ad oggetto il contratto di appalto
Con stipulato tra l' e la CP_1 Pt_2
In subordine, l'appellante ha dedotto che, al più, la sua qualifica di direttore dei lavori poteva essere rilevata “unicamente con riferimento all'esecuzione dei lavori relativi alla mansarda open space dotata di quattro aperture, sita al piano secondo del fabbricato oggetto di causa e che costituiva pertinenza di quest'ultimo, ma non destinata ad essere abitata”. Con riferimento a tale progetto, non era emersa alcuna dimostrazione che i vizi e difetti fossero imputabili ad una erronea o inadeguata realizzazione di tale mansarda, ovvero fossero ricollegabili in qualche modo all'unica obbligazione da lui assunta.
In via ulteriormente subordinata, l'appellante ha dedotto che, anche volendolo considerare quale direttore dei lavori con riferimento a tutte le opere contemplate nel contratto di appalto, il primo giudice non aveva effettuato alcun accertamento di condotte attive o omissive a lui addebitabili, tanto che l' non lo aveva neppure convenuto nel procedimento per ATP e il c.t.u. non aveva CP_1
evidenziato alcuna sua responsabilità.
Al riguardo, ha dedotto che, in ogni caso, aveva contestato la consulenza nel merito, assumendo che le cause di eventuali danni erano riconducibili alle modifiche non previste nel progetto da lui redatto, ossia alla trasformazione dell'open space in diversi ambienti, mediante tramezzature, nonché al mutamento di destinazione d'uso in unità abitativa, con realizzazione di una cucina e un bagno.
Egli, quindi, oltre a recarsi, ogni qual volta vi fosse bisogno, in cantiere per verificare la parte di sua competenza – realizzazione dell'open space – non aveva il potere-dovere di verificare i materiali scelti dal committente per l'intero immobile, né tanto meno di sindacare il computo metrico redatto
Co dalla , costituente, secondo il c.t.u., la causa dei difetti, in quanto redatto in termini Pt_2
generici.
L'appellante, quindi, ha affermato che, una volta terminati i lavori, aveva avuto solo il compito di accatastare la nuova unità immobiliare, regolarmente eseguito in data 12.9.2009, e poi, a distanza di
Co anni, nel 2013 era stato chiamato dall' a partecipare ad un sopralluogo con la;
CP_1 Pt_2
solo in tale circostanza, si era avveduto del fatto che, in luogo di un open space, era stata realizzata una unità abitativa.
Le censure non sono fondate.
Quanto alla contestata nomina della direzione dei lavori, basti rilevare che lo stesso con la Pt_1
comparsa di costituzione in giudizio, aveva esposto che, redatto il progetto e curata la sua approvazione presso l'autorità amministrativa, nonché predisposto un computo metrico di massima per la sola determinazione degli oneri di urbanizzazione, si era “occupato della Direzione Lavori”
(pg. 4 comparsa).
Non solo;
lo stesso convenuto aveva ammesso di aver “diligentemente eseguito le prestazioni
Con contrattuali affidategli … dirigendo i lavori della senza mai riscontrare alcuna anomalia Pt_2
Con
… ha costantemente verificato in cantiere che la eseguisse le opere progettate e Pt_2
autorizzate dal Comune di Sestu” (pg. 5 comparsa).
Ebbene, a fronte delle predette ammissioni, non appare francamente sostenibile la asserzione di non aver mai ricevuto l'incarico di direzione dei lavori, così come non si ritiene fondata la tesi, prospettata in via subordinata, di aver ricevuto l'incarico di direzione dei soli lavori di realizzazione di un open space nella mansarda, o soffitta, e non anche di quelli poi invece eseguiti dalla società appaltatrice.
Invero, come sopra richiamato, lo stesso nel costituirsi in giudizio, aveva ammesso di aver Pt_1 diretto “costantemente” i lavori eseguiti da detta società, e che tali lavori fossero, fin dall'inizio, quelli di costruzione di una unità abitativa nel sottotetto non pare potersi dubitare, avuto riguardo al contenuto del contratto di appalto e del computo metrico ad esso allegato.
In altri termini, si rileva una contraddizione in termini laddove il afferma di aver diretto i Pt_1
Co lavori eseguiti dalla e, al contempo, di non aver ricevuto detto incarico, ovvero che lo Pt_2
stesso fosse limitato alla direzione e vigilanza di tutt'altro genere di opere, ossia la realizzazione di un open space; pare, infatti, poco verosimile che l'appaltatrice avesse dapprima realizzato un open space, e poi, all'insaputa del che se ne sarebbe avveduto solo nel 2013, avesse modificato il Pt_1
progetto costruendo una unità abitativa munita di tramezzature interne, un bagno e una cucina. Il tutto non senza considerare che lo stesso aveva parimenti affermato che i lavori da lui diretti Pt_1
erano terminati nel settembre 2009, come difatti avvenuto posto che in tale data era avvenuta la consegna al committente, e che egli stesso, a tale data, aveva curato l'accatastamento della nuova unità immobiliare, cosicché appare evidente la piena coincidenza anche temporale tra le opere realizzate dall'appaltatrice e la direzione dei lavori del . Pt_1
Contrariamente agli assunti dell'appellante, pertanto, deve ritenersi che il avesse ricevuto Pt_1
Co l'incarico dall' di direzione dei lavori affidati alla e dalla stessa eseguiti, come CP_1 Pt_2
peraltro previsto nel contratto stipulato dalle predette parti, ove era appunto stato prescritto che era onere a carico del committente “mettere a disposizione un Direttore dei Lavori che stabilisca, insieme al responsabile del cantiere nominato dall'appaltatore, l'ordine di svolgimento dei lavori,
e sovrintenda alle attività di cantiere” (art. 1 lett. b del contratto del 23.12.2008).
Ciò posto, si deve richiamare il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui “ Tra le obbligazioni del direttore dei lavori rientrano l'accertamento della conformità della progressiva realizzazione dell'opera al progetto e delle modalità della sua esecuzione al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi;
pertanto, non si sottrae alla responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il professionista che omette di impartire direttive tecniche relative alle modalità di realizzazione delle opere, salvo che si tratti di operazioni elementari e marginali e di aspetti meramente operativi dell'esecuzione delle stesse. (Nella fattispecie, relativa a vizi da risalita di umidità, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità del direttore dei lavori, perché tra i suoi compiti rientra anche impartire espresse direttive tecniche sulla necessità di applicare una guaina protettiva sul solaio di fondazione e sui tramezzi interni dei fabbricati in costruzione, implicando una scelta di carattere tecnico-professionale, da operarsi in base alle caratteristiche degli edifici da realizzare ed alle caratteristiche, anche geologiche, del sottostante terreno)” (Cass. 9572/24 )
E' stato, in particolare, evidenziato che nelle obbligazioni del direttore dei lavori rientra l'accertamento delle modalità esecutive dell'opera alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti gli accorgimenti per evitare difetti costruttivi, cosicché incorre in responsabilità il professionista che ometta di vigilare e impartire le opportune disposizioni al riguardo, di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in mancanza, di riferire al committente;
ciò in quanto il direttore dei lavori, per le sue peculiari capacità tecniche, assume nei confronti del committente precisi doveri di vigilanza, correlati alla particolare diligenza richiestagli. Il direttore dei lavori, dunque, pur prestando un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato “è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche e deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente- preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligentia quam in concreto
(Cass., Sez. II, 7 febbraio 2020, n. 2913).” (Cass. 27045/24).
Ebbene, nel caso di specie, dalla relazione del c.t.u. è anzitutto emerso che “i danni denunciati sono stati rilevati nell'ambiente realizzato nel piano denominato soffitta e piano sottotetto con riferimento al progetto di concessione edilizia” ossia proprio la parte di edificio oggetto del progetto redatto dal e della concessione edilizia da lui richiesta, nonché, come sostenuto con Pt_1
l'atto di appello, per la quale era stato nominato direttore dei lavori.
Il c.t.u., in particolare, aveva accertato che i danni apparivano sulla parete esterna nella porzione di piano relativa alla soffitta, ed erano costituiti da rigonfiamenti della pittura distribuiti lungo tutta la parete, e che, su due porzioni della parete interna, la pittura era sfarinata e in fase di distacco;
parimenti, in corrispondenza della muratura dei balconi lungo il prospetto oggetto di accertamento, la pittura si presentava, oltre che in rigonfiamento, in distacco;
anche il canale di gronda presentava parti in distacco.
Deve, peraltro, rilevarsi che, con riferimento ai predetti interventi dell'appaltatrice, fosse compito del direttore dei lavori impartire al direttore di cantiere ed all'impresa esecutrice dei lavori le necessarie direttive tecniche, oltre che vigilare per una corretta esecuzione dei lavori, anche riferendo al committente le eventuali scelte progettuali ed esecutive dell'impresa errate, e come tale idonee a cagionare i difetti poi puntualmente verificatisi.
In tale omissione, pertanto, è ravvisabile la responsabilità del con conseguente conferma sul Pt_1
punto della sentenza impugnata.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha lamentato la condanna alle spese in favore dell' , assumendo di avergli notificato l'atto di riassunzione ai soli fini di integrazione del CP_2
contraddittorio, senza formulare alcuna domanda nei suoi confronti, cosicché non era ravvisabile né una soccombenza.
Tale censura è fondata.
Co La causa era stata interrotta a seguito della cancellazione della dal registro delle Imprese;
Pt_2
lo stesso primo giudice aveva rilevato che la cancellazione determina l'estinzione della società e che, secondo il disposto di cui all'art. 2495 c.c., dopo la cancellazione i creditori rimasti insoddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da costoro riscosse in base al bilancio finale di ripartizione. La causa, dunque, era stata
Co riassunta dal con notifica anche all' , quale socio della e successore della Pt_1 CP_2 Pt_2
società estinta, ai soli fini di una integrazione del contraddittorio, senza formulare alcuna domanda nei suoi confronti.
In tale contesto, dunque, non solo non vi è alcuna soccombenza del nei confronti Pt_1
dell' , ma non è neppure conferente il richiamo al principio di causalità. CP_2
La pronuncia di condanna del alla rifusione delle spese del primo grado, pertanto, è stata Pt_1
erroneamente pronunciata.
Avuto riguardo all'esito del giudizio, il deve essere condannato alla rifusione anche delle Pt_1 spese del presente grado nei confronti dell' mentre deve disporsi l'integrale CP_1
compensazione delle spese tra il e l' . Pt_1 CP_2
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in parziale riforma della sentenza n. 257/24, che nel resto conferma:
1. Dichiara l'integrale compensazione delle spese del primo grado del giudizio tra e Parte_1
; Controparte_2
2. Condanna il alla rifusione, in favore dell' delle spese del presente grado, che Pt_1 CP_1
liquida in € 3.966,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge. Dichiara interamente compensate le spese del presente grado tra il e l' . Pt_1 CP_2
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 10 luglio 2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Sechi
Il Presidente
dott. Maria Teresa Spanu