Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 09/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1195 /2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA 1. nata a [...] in data [...] C.F. Controparte_1
C.F._1
2. nato a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti entrambi dall'avv. VILLANI EMANUELA e dall'avv. ZAVATTA DILETTA con ricorso depositato in data 31/05/2024, adivano l'intestato Tribunale rappresentando di voler disciplinare di comune accordo i rapporti tra le parti in relazione al figlio/ai figli nato a [...] il [...]. Persona_1
Pertanto, domandavano l'omologa del seguente accordo:
- Il figlio é affidato a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle Persona_1 decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avrà residenza presso la madre in
Sogliano al Rubicone (FC) in Via Valle n. 11/A;
- Le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di . Per_1
- La casa familiare sita in Sogliano al Rubicone (FC) in Via Valle n. 11/A è assegnata alla sig.ra con tutti gli arredi nell'interesse del figlio Controparte_1 minore ivi stabilmente convivente ed in ogni caso fino a quando lo stesso non Per_1 avrà raggiunto l'autosufficienza economica PIANO GENITORIALE PER IL MINORENNE
- Il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezione fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a
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- Il sig. potrà vedere il figlio minore il Mercoledì Parte_1 Per_1 pomeriggio dall'uscita di scuola fino al Giovedì mattina allorquando il padre riaccompagnerà il figlio a scuola (fatta salva la possibilità di modificare il giorno della settimana di comune accordo tra i genitori in caso di impegni lavorativi e/o famigliari), nonché durante i fine settimana alterni dal venerdì pomeriggio all'uscita di scuola fino alla domenica sera dopo cena allorquando il padre riaccompagnerà direttamente il figlio presso l'abitazione assegnata alla madre fatta salva la possibilità di rientro prima di cena previo accordo tra i genitori. Durante il periodo estivo, al termine delle lezioni scolastiche, il padre potrà tenere con sé il figlio due giorni durante la settimana da concordarsi preventivamente con la madre e durante i fine settimana alterni dal venerdì pomeriggio fino alla domenica sera dopo cena, allorquando riaccompagnerà presso l'abitazione assegnata alla sig.ra Per_1
. Durante le vacanze estive, il padre potrà trascorrere con il figlio due CP_1 settimane anche non consecutive da concordarsi preventivamente con la madre, mentre durante le vacanze natalizie il figlio trascorrerà con il padre ad anni alterni le festività compreso il giorno di Natale ed il giorno di Santo Stefano e viceversa;
durante le vacanze pasquali il figlio trascorrerà ad anni alterni con il padre le festività, compreso il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo e viceversa;
- Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra , Parte_1 Controparte_1 entro il giorno dieci di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore , la somma di euro 350,00, da rivalutarsi annualmente secondo Per_1
l'indice Istat, oltre alla quota nella misura del 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio così come da Protocollo di Intesa del Tribunale di Forlì;
- L'Assegno Unico INPS in favore del figlio minore verrà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
- Le spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio detraibili ai fini fiscali saranno poste in detrazione sul 730 al 50%
- Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti. Acquisito il parere del Pubblico Ministero, all'esito dell'udienza a trattazione scritta, osserva il Collegio che non vi sono ragioni oggettive che ostino all'accoglimento delle richieste formulate dalle parti nel ricorso congiunto. Entrambe le parti hanno, infatti, congiuntamente concordato condizioni che, dal punto di vista del regime di affidamento, collocamento e mantenimento della prole sono da considerarsi senza dubbio confacenti al loro preminente interesse. L'affidamento condiviso, in uno con il regime di collocamento stabilito dalle parti, in assenza di gravi carenze o pregiudizi per i minori è il regime più adatto e confacente al preminente interesse della prole.
2 Il calendario di incontri e visite pattuito dalle parti garantisce un'effettiva realizzazione del diritto dei figli di poter costruire un sano ed equilibrato rapporto con tutti e due i genitori. Infine, le clausole relative agli impegni economici a cui i genitori si sono obbligati risultano congrue ad assicurare la crescita dei minori con un adeguato apporto materiale e proporzionate ai redditi delle parti. Compensazione delle spese processuali tra le parti, come da accordo
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, dispone in conformità a quanto pattuito dalle parti nel ricorso congiunto dalle stesse depositato il 31/05/2024 e riportato in parte motiva. Compensa le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Forlì, 09/01/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
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