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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 26/05/2025, n. 1402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1402 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3763/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Collegio composto dai magistrati
Dott.ssa Lorenza Calcagno Presidente
Dott. Daniele Bianchi Giudice
Dott.ssa Francesca Lippi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3763/2022 promossa da :
, (C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Sani Jacopo,
Querelante
CONTRO
Controparte_1
PROV. DI FIRENZE
[...]
CONVENUTA CONTUMACE
E CONTRO
pagina 1 di 12 , in persona del Prefetto p.t. rappresentata e Controparte_2
difesa dall'Avvocatura dello Stato Avv. Claudina Signorile Montano
CONVENUTA COSTITUITA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice querelante:
“Accogliere la querela di falso proposta dal e, per l'effetto, Parte_1
accertare e dichiarare la falsità e/o non autenticità della cartolina postale di avviso di ricevimento relativa alla spedizione n. 783513617537 del
18/10/2016 (AG 78361361753-0) accertando e dichiarando che i segni grafici (illeggibili) e/o le sottoscrizioni e/o le firme che figurano in detto documento non sono del (e non sono riferibili al) Sig. Parte_1
2. Con vittoria di compensi e spese del giudizio ex DM 147/2022, oltre IVA e
CAP come per legge.
In via istruttoria chiede disporsi CTU grafologica diretta ad accertare se i segni grafici (illeggibili) riprodotti su documento oggetto di querela siano o non siano dell'attore e/o comunque a lui riconducibili, e/o per qualunque altra finalità ritenuta comunque rilevante ai fini del decisum.
Chiede, ove ritenuto necessario viste le istanze istruttorie di controparte, ammettersi prova per testi sul seguente capitolo di prova:
-
1. DCV che il 21.10.2016 nessuno si è presentato in Via del Ciliegio 4/1 Campi Bisenzio (FI) per consegnare al sig. un plico Parte_1
chiedendo al contempo la sottoscrizione del documento che le si mostra
(doc. 6 ovvero l'originale di detto documento ove acquisito)”
- Parte convenuta ( ): Controparte_2
“Chiede, previa l'attività istruttoria del caso come sopra individuata, chiede respingersi la domanda ex adverso introdotta, spese per legge.”
pagina 2 di 12 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
con atto di citazione ritualmente notificato il 28/4/2022, Parte_1
anche alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova, ha convenuto in giudizio la e l' Controparte_2 [...]
, proponendo querela di falso ex art. Controparte_3
221 cpc allo scopo di far accertare la falsità materiale dell'avviso di ricevimento per apocrifia della sottoscrizione apposta sulla di avviso di ricevimento relativa alla spedizione n. 783513617537 del 18/10/2016 (AG
78361361753-0.
La querela prende le mosse dal giudizio, ad oggi sospeso, instaurato dall'attore davanti al Giudice di Pace di Genova (RG 6163/2021), avente ad oggetto l'impugnazione della cartella di pagamento n.
04120200004198186000 con la quale la , per il tramite Controparte_2
di , gli ha Controparte_3 richiesto il pagamento della complessiva somma di € 777,62 per varie sanzioni amministrative riguardanti violazioni del codice della strada e relative ad un verbale che, secondo la , gli sarebbe stato notificato CP_2
con la spedizione postale n. 783513617537 (AG 78361361753-0) del
18/10/2016.
L'attore ha sostenuto la nullità della suddetta cartella per omessa notifica del verbale presupposto e all'udienza del 4/5/2022 ha dato atto di aver proposto querela di falso davanti al Tribunale di Genova
pagina 3 di 12 pagina 4 di 12 Nel costituirsi nel presente giudizio la per mezzo Controparte_2 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato ha chiesto il rigetto delle domande svolte dall'attore.
Ha, in primo luogo, evidenziato di essere ente impositore solo in relazione alla cartella esattoriale n. 04120200004198186 riferita al verbale n.
SCV0005052578 del 13.10.2016 (All. 1) del C.N.A.I. – Centro Nazionale
Accertamento Infrazioni di Roma per la violazione delle norme del C.d.S. commesse nel territorio della Provincia di CP_2
Ha affermato che il verbale è stato regolarmente notificato in data 21.10.2016
a mezzo posta a mani del ricorrente che ha ritirato l'atto, firmando per ricevuta, come risulta dalla documentazione prodotta unitamente alla pagina 5 di 12 comparsa di costituzione dell'Amministrazione dinnanzi il Giudice di Pace di
(All. 2). CP_2
Ha formulato istanza ex art. 213 cpc di acquisizione presso le , CP_4
soggetto giuridico sottoposto a controllo della Corte dei Conti, e quindi da considerarsi Pubblica Amministrazione in relazione a determinate attività pubbliche esercitate, dei report della notifica postale, dai quali risulta anche chi è il soggetto che ha operato la consegna, il quale, una volta individuato nelle corrette generalità, potrebbe essere indicato quale teste.
L non si è Controparte_3
costituta in giudizio ed è stata dichiarata contumace.
Nelle more del giudizio la convenuta non ha prodotto in atti CP_2
l'originale della cartolina postale di avviso di ricevimento relativa alla spedizione n. 789361361753-0 del 18/10/2016 oggetto di querela..
All'udienza del 7/12/2023 il Giudice ha ordinato alla convenuta l'esibizione del documento, ai sensi dell'art. 210 cpc.
A fronte l'inottemperanza all'ordine di esibizione, con provvedimento del
10/8/2023 il Giudice ha nuovamente ordinato alla convenuta l'esibizione dell'originale della cartolina postale di avviso di ricevimento relativa alla spedizione n. 789361361753-0 del 18/10/2016 oggetto di querela, rinviando all'udienza del 26.10.2023.
All'udienza dell' 8/2/2024 la difesa della ha dichiarato Controparte_2 che “l'originale non è attualmente in possesso della resistente e CP_2
sono in corso ricerche sul perfezionamento o meno dello smaltimento secondo la procedura di scarto d'archivio”.
La difesa attorea nella medesima udienza ha chiesto fissarsi udienza di p.c. evidenziando che la mancanza di originale non impedisce la declaratoria di falsità della firma riprodotta nella fotocopia del documento (Cass. 8718/2023 tra le altre), anche senza necessità di ulteriore attività istruttoria. Ha inoltre reiterato l'istanza di ctu grafologica già richiesta sulla fotocopia, chiedendo pagina 6 di 12 termine per la produzione di ulteriore documentazione contenente firme di comparazione.
Il giudice ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5.11.2024 alla quale sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 co.1 cpc.
Nella comparsa conclusionale il querelante ha richiamato l'orientamento della più recente giurisprudenza, che ritiene ammissibile la querela di falso proposta anche nell'ipotesi in cui venga prodotto in atti il documento in copia senza previo disconoscimento della sua conformità all'originale, dal momento che l'efficacia probatoria della copia fotostatica della scrittura privata conforme all'originale alterato o contraffatto si presta ad essere rimossa con il giudizio di falso (cfr. Cass. civ. 28.3.2023, n. 8718; argomento ex Cass. civ.
12.12.2018, n. 32219).
La difesa attorea ha ribadito che la mancanza dell'originale non impedisce che si possa valutare la veridicità del documento attraverso la sua comparazione con altre scritture incontestabilmente provenienti dalla medesima parte e ritualmente acquisite al processo (v. Cass. 16.1.2018, n.
887; cass. civ. 19.5.2008, n.12695). Ha rimarcato che nonostante la perizia calligrafica costituisca lo strumento istruttorio privilegiato per verificare l'autenticità o meno della sottoscrizione impugnata per falsità, ogni qualvolta la difformità tra la sottoscrizione del documento ed i documenti di comparazione è evidente ed emerge ictu oculi, il giudice potrà prescindere dalla c.t.u. e da qualsiasi altro mezzo istruttorio (cfr. Cass. civ. 28.3.2023, n.
8718; cass. civ. 7.5.2018, n. 10874; Cass. civ. 26.11.1988, n. 6383).
Parte attrice ha sostenuto che nella fattispecie l'autenticità della sottoscrizione può essere verificata effettuando un semplice raffronto delle sottoscrizioni presenti negli atti prodotti dal querelante, quali documenti di comparazione (carta di identità, firma di comparazione, procura alle liti: cfr. procura alle liti e doc. 7 allegati all'atto di citazione), con gli “scarabocchi” apposti al documento oggetto di querela (nello spazio “firma del destinatario”). pagina 7 di 12 Infine ha richiesto che il Tribunale tragga argomento di prova ex art. 116, comma 2, cpc a sostegno della fondatezza della domanda attorea, sia dal colpevole ed ingiustificato rifiuto della di esibire l'originale della CP_2
cartolina oggetto della querela, sia dal contegno della nel processo CP_2
nel quale ha sollevato pretestuose ed infondate eccezioni e difese caratterizzate come detto da rara spregiudicatezza ben oltre i limiti delle temerarietà. Ha richiamato sul punto la seguente giurisprudenza della
Suprema Corte: Cass. 2148/2017, Cass. 225/2016, Cass. 15768/2004, Cass.
1554/2004, Cass. 1883/2003, recentemente codificata dal legislatore con la novella dell'art. 210 cpc ad opera del D.Lgs. 149/2022.
La non ha depositato la propria comparsa conclusionale. CP_2
* * *
Tutto ciò premesso ritiene il Collegio che la firma apposta sulla cartolina qui di seguito riprodotta debba essere dichiarata falsa.
In primo luogo occorre precisare che l'agente postale, così come l'ufficiale giudiziario, non ha l'obbligo di accertare l'identità del ricevente (tale obbligo sussiste nell'ipotesi in cui l'atto venga ritirato presso l'ufficio postale perché in tal caso l'addetto alla consegna deve accertare l'identità del pagina 8 di 12 soggetto che ritira secondo quanto stabilito dall'art. 25 comma n. 1 delle Condizioni Generali per l'espletamento del servizio postale universale, approvato dall'Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni con Delibera del 20 giugno 2013 ), ma ciò non toglie che, nell'ipotesi in cui la firma non sia autografa, se ne debba dichiarare la falsità.
In tal senso si è espresso il Tribunale di Genova con la sentenza n.1133/2011 che, pur non ritenendo provata la falsità integrale delle relate di notifica, ha dichiarato, all'esito della ctu, la falsità delle firme.
Tale pronuncia è stata confermata con la sentenza n.140/2016 della Corte di Appello di Genova che ha condiviso l'indirizzo giurisprudenziale in base al quale l'ufficiale giudiziario non ha l'obbligo di accertare l'identità della persona alla quale consegna l'atto, bastando raccogliere le sue dichiarazioni (Cassazione n.2323 del 2000) e ha ritenuto invece non condivisibile l'assunto dell'appellante per cui dalla falsità della sottoscrizione del destinatario della notifica a mani proprie dovrebbe discendere la falsità ideologica dell'intera notifica in maniera automatica.
La Corte ha osservato come la prova del falso ideologico presupponga la prova che il pubblico ufficiale non si sia recato presso l'indirizzo del destinatario e non abbia consegnato l'atto alla persona presentatasi come il destinatario e quindi abbia attestato falsamente tali circostanze.
Tale impostazione è stata confermata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 1213/2017 che, respingendo il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova, ha osservato: “Va da sé che del tutto correttamente i giudici di merito hanno escluso che la accertata falsità della sottoscrizione della in calce alle relate di notificazione Parte_2 non implicasse affatto la falsità ideologica delle relate stesse — le quali null'altro dicono se non che persona presentatasi all'ufficiale notificante come ha sottoscritto l'atto per ricevuta — attribuibile Persona_1 all'ufficiale notificante, non ricadendo su quest'ultimo alcun obbligo normativamente previsto di procedere all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni - ricevute, essendo viceversa il destinatario ovvero il consegnatario dell'atto notificato tenuto a dire la verità, giacché le dichiarazioni rese all'atto della consegna a detto ufficiale sono penalmente sanzionate, se mendaci, ai sensi dell'art. 495 c.p. (Cass.2 marzo 2000, n. 2323; Cass. 23 maggio 2005, n. 10868)”. pagina 9 di 12 In secondo luogo la mancanza dell'originale della cartolina, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, non consente di licenziare ctu grafologica.
Ancora di recente con la ordinanza n. 2777 del 04/02/2025 è stato confermato l'indirizzo della Corte di Cassazione secondo cui il giudizio di verificazione della sottoscrizione disconosciuta, ai sensi degli artt. 215 e 216
c.p.c., deve necessariamente svolgersi con una perizia grafica espletata sull'originale del documento contenente la sottoscrizione, perché solo in tal modo è possibile rinvenire gli elementi che consentono di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione (Cass., Sez. 2,
Ordinanza n. 3603 del 08/02/2024, Rv. 670000-01; Sez. 6-2, Ordinanza n.
711 del 15/01/2018, Rv. 647974-01; Sez. 1, Sentenza n. 16551 del
06/08/2015, Rv. 636340- 01; Sez. 6-2, Ordinanza n. 7267 del 27/03/2014,
Rv. 629895-01; Sez. 2, Sentenza n. 1903 del 27/01/2009, Rv. 606317-01;
Sez. 1, Sentenza n. 6022 del 15/03/2007, Rv. 599857-01; Sez. 2, Sentenza n.
9202 del 14/05/2004, Rv. 572874-01; Sez. 2, Sentenza n. 9869 del
27/07/2000, Rv. 538859-01; Sez. 2, Sentenza n. 1831 del 18/02/2000, Rv.
534045-01; Sez. 2, Sentenza n. 11739 del 19/10/1999, Rv. 530696-01; Sez.
2, Sentenza n. 2911 del 04/04/1997, Rv. 503477-01; Sez. 3, Sentenza n.
10469 del 22/10/1993, Rv. 484022-01; Sez. 1, Sentenza n. 5738 del
14/05/1992, Rv. 477216-01).
Cionondimeno la Suprema Corte, in un caso analogo a quello oggetto del presente procedimento, ha osservato che “non è discutibile, infatti, che l'efficacia probatoria (piena) della copia fotostatica della scrittura privata conforme all'originale alterato o contraffatto si presta ad essere rimossa con il giudizio di falso. Invero la sentenza che, definendolo, dichiari tale copia affetta da falsità materiale, riverbera i propri effetti anche sull'originale eventualmente presente, perché se è il fatto rappresentato (la prova), non il documento in sé (il mezzo di prova), a costituire il fulcro del giudizio di verità o falsità, esso si presenta identico, per effetto della loro giuridica corrispondenza, tanto nella copia, quanto nell'originale” e ha dunque ritenuto che “in tema di querela di falso, la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio (implicitamente mirata a formare scritture di comparazione) e di valutazione della possibile rilevabilità “ictu oculi” della falsità della sottoscrizione impugnata può ritenersi valida indicazione di prove della falsità e, in quanto tale, comporta l'ammissibilità della querela stessa” (Ordinanza n.8718/2023 del 28.3.2023). pagina 10 di 12 Orbene, calando tali principi di diritto nella fattispecie in esame, si osserva come la comparazione delle firme apposte sui documenti prodotti dal querelante (documento identità e procura autenticata dal difensore) con quella apposta sulla cartolina di ricevimento della raccomanda, sopra riprodotta, porti ad evidenziare la falsità di quest'ultima firma che appare totalmente difforme dalle firme di cui risulta attestata l'autenticità.
Ne consegue la declaratoria di falsità della firma apposta cartolina postale di avviso di ricevimento relativa alla spedizione n. 789361361753-0 del
18/10/2016, prodotta in fotocopia. pagina 11 di 12 Le spese di lite sono poste a carico dei convenuti, in solido tra loro, secondo soccombenza e sono liquidate secondo i parametri minimi di cui al d.m.
55/2014 così come aggiornati dal d.m. 147/2022 valore indeterminabile – complessità bassa.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 851,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo:€ 602,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:€ 903,00 Fase decisionale, valore minimo: € 1.453,00 Compenso tabellare € 3.809,00
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, prima sezione civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra eccezione e istanza disattesa così provvede:
-Accoglie la querela di falso e dichiara la falsità della firma apposta sulla cartolina postale di avviso di ricevimento relativa alla spedizione n.
789361361753-0 del 18/10/2016 prodotta in copia.
-dichiara tenute e condanna la e l' Controparte_2 [...]
, in solido tra loro, a Controparte_5 rimborsare al querelante le spese del presente giudizio che Parte_1 liquida in € 3.809,00 oltre accessori di legge ed esborsi. Genova, così deciso nella cdc del 15.4.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Francesca Lippi Lorenza Calcagno
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Collegio composto dai magistrati
Dott.ssa Lorenza Calcagno Presidente
Dott. Daniele Bianchi Giudice
Dott.ssa Francesca Lippi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3763/2022 promossa da :
, (C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Sani Jacopo,
Querelante
CONTRO
Controparte_1
PROV. DI FIRENZE
[...]
CONVENUTA CONTUMACE
E CONTRO
pagina 1 di 12 , in persona del Prefetto p.t. rappresentata e Controparte_2
difesa dall'Avvocatura dello Stato Avv. Claudina Signorile Montano
CONVENUTA COSTITUITA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice querelante:
“Accogliere la querela di falso proposta dal e, per l'effetto, Parte_1
accertare e dichiarare la falsità e/o non autenticità della cartolina postale di avviso di ricevimento relativa alla spedizione n. 783513617537 del
18/10/2016 (AG 78361361753-0) accertando e dichiarando che i segni grafici (illeggibili) e/o le sottoscrizioni e/o le firme che figurano in detto documento non sono del (e non sono riferibili al) Sig. Parte_1
2. Con vittoria di compensi e spese del giudizio ex DM 147/2022, oltre IVA e
CAP come per legge.
In via istruttoria chiede disporsi CTU grafologica diretta ad accertare se i segni grafici (illeggibili) riprodotti su documento oggetto di querela siano o non siano dell'attore e/o comunque a lui riconducibili, e/o per qualunque altra finalità ritenuta comunque rilevante ai fini del decisum.
Chiede, ove ritenuto necessario viste le istanze istruttorie di controparte, ammettersi prova per testi sul seguente capitolo di prova:
-
1. DCV che il 21.10.2016 nessuno si è presentato in Via del Ciliegio 4/1 Campi Bisenzio (FI) per consegnare al sig. un plico Parte_1
chiedendo al contempo la sottoscrizione del documento che le si mostra
(doc. 6 ovvero l'originale di detto documento ove acquisito)”
- Parte convenuta ( ): Controparte_2
“Chiede, previa l'attività istruttoria del caso come sopra individuata, chiede respingersi la domanda ex adverso introdotta, spese per legge.”
pagina 2 di 12 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
con atto di citazione ritualmente notificato il 28/4/2022, Parte_1
anche alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova, ha convenuto in giudizio la e l' Controparte_2 [...]
, proponendo querela di falso ex art. Controparte_3
221 cpc allo scopo di far accertare la falsità materiale dell'avviso di ricevimento per apocrifia della sottoscrizione apposta sulla di avviso di ricevimento relativa alla spedizione n. 783513617537 del 18/10/2016 (AG
78361361753-0.
La querela prende le mosse dal giudizio, ad oggi sospeso, instaurato dall'attore davanti al Giudice di Pace di Genova (RG 6163/2021), avente ad oggetto l'impugnazione della cartella di pagamento n.
04120200004198186000 con la quale la , per il tramite Controparte_2
di , gli ha Controparte_3 richiesto il pagamento della complessiva somma di € 777,62 per varie sanzioni amministrative riguardanti violazioni del codice della strada e relative ad un verbale che, secondo la , gli sarebbe stato notificato CP_2
con la spedizione postale n. 783513617537 (AG 78361361753-0) del
18/10/2016.
L'attore ha sostenuto la nullità della suddetta cartella per omessa notifica del verbale presupposto e all'udienza del 4/5/2022 ha dato atto di aver proposto querela di falso davanti al Tribunale di Genova
pagina 3 di 12 pagina 4 di 12 Nel costituirsi nel presente giudizio la per mezzo Controparte_2 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato ha chiesto il rigetto delle domande svolte dall'attore.
Ha, in primo luogo, evidenziato di essere ente impositore solo in relazione alla cartella esattoriale n. 04120200004198186 riferita al verbale n.
SCV0005052578 del 13.10.2016 (All. 1) del C.N.A.I. – Centro Nazionale
Accertamento Infrazioni di Roma per la violazione delle norme del C.d.S. commesse nel territorio della Provincia di CP_2
Ha affermato che il verbale è stato regolarmente notificato in data 21.10.2016
a mezzo posta a mani del ricorrente che ha ritirato l'atto, firmando per ricevuta, come risulta dalla documentazione prodotta unitamente alla pagina 5 di 12 comparsa di costituzione dell'Amministrazione dinnanzi il Giudice di Pace di
(All. 2). CP_2
Ha formulato istanza ex art. 213 cpc di acquisizione presso le , CP_4
soggetto giuridico sottoposto a controllo della Corte dei Conti, e quindi da considerarsi Pubblica Amministrazione in relazione a determinate attività pubbliche esercitate, dei report della notifica postale, dai quali risulta anche chi è il soggetto che ha operato la consegna, il quale, una volta individuato nelle corrette generalità, potrebbe essere indicato quale teste.
L non si è Controparte_3
costituta in giudizio ed è stata dichiarata contumace.
Nelle more del giudizio la convenuta non ha prodotto in atti CP_2
l'originale della cartolina postale di avviso di ricevimento relativa alla spedizione n. 789361361753-0 del 18/10/2016 oggetto di querela..
All'udienza del 7/12/2023 il Giudice ha ordinato alla convenuta l'esibizione del documento, ai sensi dell'art. 210 cpc.
A fronte l'inottemperanza all'ordine di esibizione, con provvedimento del
10/8/2023 il Giudice ha nuovamente ordinato alla convenuta l'esibizione dell'originale della cartolina postale di avviso di ricevimento relativa alla spedizione n. 789361361753-0 del 18/10/2016 oggetto di querela, rinviando all'udienza del 26.10.2023.
All'udienza dell' 8/2/2024 la difesa della ha dichiarato Controparte_2 che “l'originale non è attualmente in possesso della resistente e CP_2
sono in corso ricerche sul perfezionamento o meno dello smaltimento secondo la procedura di scarto d'archivio”.
La difesa attorea nella medesima udienza ha chiesto fissarsi udienza di p.c. evidenziando che la mancanza di originale non impedisce la declaratoria di falsità della firma riprodotta nella fotocopia del documento (Cass. 8718/2023 tra le altre), anche senza necessità di ulteriore attività istruttoria. Ha inoltre reiterato l'istanza di ctu grafologica già richiesta sulla fotocopia, chiedendo pagina 6 di 12 termine per la produzione di ulteriore documentazione contenente firme di comparazione.
Il giudice ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5.11.2024 alla quale sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 co.1 cpc.
Nella comparsa conclusionale il querelante ha richiamato l'orientamento della più recente giurisprudenza, che ritiene ammissibile la querela di falso proposta anche nell'ipotesi in cui venga prodotto in atti il documento in copia senza previo disconoscimento della sua conformità all'originale, dal momento che l'efficacia probatoria della copia fotostatica della scrittura privata conforme all'originale alterato o contraffatto si presta ad essere rimossa con il giudizio di falso (cfr. Cass. civ. 28.3.2023, n. 8718; argomento ex Cass. civ.
12.12.2018, n. 32219).
La difesa attorea ha ribadito che la mancanza dell'originale non impedisce che si possa valutare la veridicità del documento attraverso la sua comparazione con altre scritture incontestabilmente provenienti dalla medesima parte e ritualmente acquisite al processo (v. Cass. 16.1.2018, n.
887; cass. civ. 19.5.2008, n.12695). Ha rimarcato che nonostante la perizia calligrafica costituisca lo strumento istruttorio privilegiato per verificare l'autenticità o meno della sottoscrizione impugnata per falsità, ogni qualvolta la difformità tra la sottoscrizione del documento ed i documenti di comparazione è evidente ed emerge ictu oculi, il giudice potrà prescindere dalla c.t.u. e da qualsiasi altro mezzo istruttorio (cfr. Cass. civ. 28.3.2023, n.
8718; cass. civ. 7.5.2018, n. 10874; Cass. civ. 26.11.1988, n. 6383).
Parte attrice ha sostenuto che nella fattispecie l'autenticità della sottoscrizione può essere verificata effettuando un semplice raffronto delle sottoscrizioni presenti negli atti prodotti dal querelante, quali documenti di comparazione (carta di identità, firma di comparazione, procura alle liti: cfr. procura alle liti e doc. 7 allegati all'atto di citazione), con gli “scarabocchi” apposti al documento oggetto di querela (nello spazio “firma del destinatario”). pagina 7 di 12 Infine ha richiesto che il Tribunale tragga argomento di prova ex art. 116, comma 2, cpc a sostegno della fondatezza della domanda attorea, sia dal colpevole ed ingiustificato rifiuto della di esibire l'originale della CP_2
cartolina oggetto della querela, sia dal contegno della nel processo CP_2
nel quale ha sollevato pretestuose ed infondate eccezioni e difese caratterizzate come detto da rara spregiudicatezza ben oltre i limiti delle temerarietà. Ha richiamato sul punto la seguente giurisprudenza della
Suprema Corte: Cass. 2148/2017, Cass. 225/2016, Cass. 15768/2004, Cass.
1554/2004, Cass. 1883/2003, recentemente codificata dal legislatore con la novella dell'art. 210 cpc ad opera del D.Lgs. 149/2022.
La non ha depositato la propria comparsa conclusionale. CP_2
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Tutto ciò premesso ritiene il Collegio che la firma apposta sulla cartolina qui di seguito riprodotta debba essere dichiarata falsa.
In primo luogo occorre precisare che l'agente postale, così come l'ufficiale giudiziario, non ha l'obbligo di accertare l'identità del ricevente (tale obbligo sussiste nell'ipotesi in cui l'atto venga ritirato presso l'ufficio postale perché in tal caso l'addetto alla consegna deve accertare l'identità del pagina 8 di 12 soggetto che ritira secondo quanto stabilito dall'art. 25 comma n. 1 delle Condizioni Generali per l'espletamento del servizio postale universale, approvato dall'Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni con Delibera del 20 giugno 2013 ), ma ciò non toglie che, nell'ipotesi in cui la firma non sia autografa, se ne debba dichiarare la falsità.
In tal senso si è espresso il Tribunale di Genova con la sentenza n.1133/2011 che, pur non ritenendo provata la falsità integrale delle relate di notifica, ha dichiarato, all'esito della ctu, la falsità delle firme.
Tale pronuncia è stata confermata con la sentenza n.140/2016 della Corte di Appello di Genova che ha condiviso l'indirizzo giurisprudenziale in base al quale l'ufficiale giudiziario non ha l'obbligo di accertare l'identità della persona alla quale consegna l'atto, bastando raccogliere le sue dichiarazioni (Cassazione n.2323 del 2000) e ha ritenuto invece non condivisibile l'assunto dell'appellante per cui dalla falsità della sottoscrizione del destinatario della notifica a mani proprie dovrebbe discendere la falsità ideologica dell'intera notifica in maniera automatica.
La Corte ha osservato come la prova del falso ideologico presupponga la prova che il pubblico ufficiale non si sia recato presso l'indirizzo del destinatario e non abbia consegnato l'atto alla persona presentatasi come il destinatario e quindi abbia attestato falsamente tali circostanze.
Tale impostazione è stata confermata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 1213/2017 che, respingendo il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova, ha osservato: “Va da sé che del tutto correttamente i giudici di merito hanno escluso che la accertata falsità della sottoscrizione della in calce alle relate di notificazione Parte_2 non implicasse affatto la falsità ideologica delle relate stesse — le quali null'altro dicono se non che persona presentatasi all'ufficiale notificante come ha sottoscritto l'atto per ricevuta — attribuibile Persona_1 all'ufficiale notificante, non ricadendo su quest'ultimo alcun obbligo normativamente previsto di procedere all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni - ricevute, essendo viceversa il destinatario ovvero il consegnatario dell'atto notificato tenuto a dire la verità, giacché le dichiarazioni rese all'atto della consegna a detto ufficiale sono penalmente sanzionate, se mendaci, ai sensi dell'art. 495 c.p. (Cass.2 marzo 2000, n. 2323; Cass. 23 maggio 2005, n. 10868)”. pagina 9 di 12 In secondo luogo la mancanza dell'originale della cartolina, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, non consente di licenziare ctu grafologica.
Ancora di recente con la ordinanza n. 2777 del 04/02/2025 è stato confermato l'indirizzo della Corte di Cassazione secondo cui il giudizio di verificazione della sottoscrizione disconosciuta, ai sensi degli artt. 215 e 216
c.p.c., deve necessariamente svolgersi con una perizia grafica espletata sull'originale del documento contenente la sottoscrizione, perché solo in tal modo è possibile rinvenire gli elementi che consentono di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione (Cass., Sez. 2,
Ordinanza n. 3603 del 08/02/2024, Rv. 670000-01; Sez. 6-2, Ordinanza n.
711 del 15/01/2018, Rv. 647974-01; Sez. 1, Sentenza n. 16551 del
06/08/2015, Rv. 636340- 01; Sez. 6-2, Ordinanza n. 7267 del 27/03/2014,
Rv. 629895-01; Sez. 2, Sentenza n. 1903 del 27/01/2009, Rv. 606317-01;
Sez. 1, Sentenza n. 6022 del 15/03/2007, Rv. 599857-01; Sez. 2, Sentenza n.
9202 del 14/05/2004, Rv. 572874-01; Sez. 2, Sentenza n. 9869 del
27/07/2000, Rv. 538859-01; Sez. 2, Sentenza n. 1831 del 18/02/2000, Rv.
534045-01; Sez. 2, Sentenza n. 11739 del 19/10/1999, Rv. 530696-01; Sez.
2, Sentenza n. 2911 del 04/04/1997, Rv. 503477-01; Sez. 3, Sentenza n.
10469 del 22/10/1993, Rv. 484022-01; Sez. 1, Sentenza n. 5738 del
14/05/1992, Rv. 477216-01).
Cionondimeno la Suprema Corte, in un caso analogo a quello oggetto del presente procedimento, ha osservato che “non è discutibile, infatti, che l'efficacia probatoria (piena) della copia fotostatica della scrittura privata conforme all'originale alterato o contraffatto si presta ad essere rimossa con il giudizio di falso. Invero la sentenza che, definendolo, dichiari tale copia affetta da falsità materiale, riverbera i propri effetti anche sull'originale eventualmente presente, perché se è il fatto rappresentato (la prova), non il documento in sé (il mezzo di prova), a costituire il fulcro del giudizio di verità o falsità, esso si presenta identico, per effetto della loro giuridica corrispondenza, tanto nella copia, quanto nell'originale” e ha dunque ritenuto che “in tema di querela di falso, la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio (implicitamente mirata a formare scritture di comparazione) e di valutazione della possibile rilevabilità “ictu oculi” della falsità della sottoscrizione impugnata può ritenersi valida indicazione di prove della falsità e, in quanto tale, comporta l'ammissibilità della querela stessa” (Ordinanza n.8718/2023 del 28.3.2023). pagina 10 di 12 Orbene, calando tali principi di diritto nella fattispecie in esame, si osserva come la comparazione delle firme apposte sui documenti prodotti dal querelante (documento identità e procura autenticata dal difensore) con quella apposta sulla cartolina di ricevimento della raccomanda, sopra riprodotta, porti ad evidenziare la falsità di quest'ultima firma che appare totalmente difforme dalle firme di cui risulta attestata l'autenticità.
Ne consegue la declaratoria di falsità della firma apposta cartolina postale di avviso di ricevimento relativa alla spedizione n. 789361361753-0 del
18/10/2016, prodotta in fotocopia. pagina 11 di 12 Le spese di lite sono poste a carico dei convenuti, in solido tra loro, secondo soccombenza e sono liquidate secondo i parametri minimi di cui al d.m.
55/2014 così come aggiornati dal d.m. 147/2022 valore indeterminabile – complessità bassa.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 851,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo:€ 602,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:€ 903,00 Fase decisionale, valore minimo: € 1.453,00 Compenso tabellare € 3.809,00
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, prima sezione civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra eccezione e istanza disattesa così provvede:
-Accoglie la querela di falso e dichiara la falsità della firma apposta sulla cartolina postale di avviso di ricevimento relativa alla spedizione n.
789361361753-0 del 18/10/2016 prodotta in copia.
-dichiara tenute e condanna la e l' Controparte_2 [...]
, in solido tra loro, a Controparte_5 rimborsare al querelante le spese del presente giudizio che Parte_1 liquida in € 3.809,00 oltre accessori di legge ed esborsi. Genova, così deciso nella cdc del 15.4.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Francesca Lippi Lorenza Calcagno
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