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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/03/2025, n. 1938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1938 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
8° SEZIONE – 2 ° COLLEGIO
R.G. 2112/2020
La Corte, nelle persone dei Magistrati:
dott.ssa GISELLA DEDATO Presidente
dott. GIUSEPPE STAGLIANO' Consigliere
dott.ssa BIANCAMARIA D'AGOSTINO Giudice Ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2112 R.G.C. dell'anno 2020, rimessa in decisione all'udienza collegiale del 21 novembre 2024, vertente
TRA
Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede
[...] in Via Ruggero di Lauria n. 28, ivi elettivamente domiciliata con l'Avv. Pt_1
Piero Carletti che la rappresenta e difende giusta procura in atti
- Appellante-
E in Controparte_1
Grottaferrata, in persona dell'amministratore p.t., elett.te dom.to in Pt_1
Piazza dei Martiri di Belfiore n. 2, presso lo studio dell'Avv. Ugo Primicerj, unitamente all' Avv. Chiara Candidi, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
- Appellato –
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 2400/2019
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A.T.E.R., Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Velletri n. 2400/2019 che - a definizione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 834/2019 del Tribunale di Velletri promosso dalla stessa nei confronti del Controparte_2
[...
in Grottaferrata – così statuiva: “a) dichiara improcedibile l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 834/2019; b) condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite sostenute da controparte, liquidate in euro 1.618,00 per compensi, oltre accessori di legge”.
L' appellante censurava la sentenza impugnata nei motivi di gravame chiedendone la riforma e concludendo affinchè la Corte, contrariis reiectis, volesse così provvedere: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello rigettata ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e deduzione sia di merito che istruttoria in riforma della impugnata sentenza, rigettare l'originaria domanda pregiudiziale di improcedibilità proposta dal Parte_2
[...]
[...] con condanna della parte appellata alla refusione delle
[...] spese di entrambi i gradi e giudizio”.
Si costituiva l'appellato così concludendo: “Voglia l'Ill.mo Giudice CP_1 adito, contrariis reiectis, A) in via pregiudiziale e preliminare dichiarare inammissibile il presente giudizio di impugnazione per l'assenza dei requisiti minimi formali dell'atto introduttivo del giudizio di appello e conseguente nullità dell'atto introduttivo;
B) in subordine, sempre in via pregiudiziale e preliminare, accertare il mancato rispetto del termine libero di giorni 90 per la chiamata in giudizio di parte opposta, e per l'effetto fissare una nuova udienza di comparizione delle parti nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.; C) rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutorietà della sentenza n. 2400/2019 emessa dal Tribunale di Velletri il 27/12/2029, non sussistendo i presupposti di legge;
D) rigettare l'appello proposto da
[...]
in quanto destituito di ogni fondamento fattuale e giuridico Parte_1
e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza;
E) confermare la declaratoria di improcedibilità del giudizio di primo grado e per l'effetto dichiarare irrevocabile il decreto ingiuntivo n. 834/2019 emesso dal Tribunale di Velletri in data 06/05/2019. F) condannare parte appellante al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari del presente giudizio”.
All'udienza collegiale del 21 novembre 2024, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con termine per memorie conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente esaminata l' eccezione di inammissibilità del gravame per violazione dell'art 342 c.p.c., formulata dall'appellata per “l'assenza dei requisiti minimi formali dell'atto introduttivo del giudizio di appello e conseguente nullità dell'atto introduttivo”.
pag. 3/7 L'eccezione è destituita di fondamento e va disattesa.
La Corte ritiene che l' appellante nei motivi di gravame abbia svolto una sufficiente individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata ed abbia comunque chiaramente individuato nelle conclusioni un percorso decisionale alternativo a quello del primo giudice, anche alla luce della pronuncia della Suprema Corte a SS.UU. n. 27199 del 16.11.2017, seguita dalla più recente Cassazione civile sez. un., 13/12/2022, n.36481, secondo cui “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che:-
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata
e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata;
- che l'appellante abbia svolto una sufficiente individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata ed abbia comunque chiaramente individuato un percorso decisionale alternativo a quello del primo giudice”.
La vicenda trae origine dall'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 834/2019 del Tribunale di Velletri (che ordinava ad di pagare al Pt_1
in Controparte_1
Grottaferrata, la somma di euro 24.842,34, oltre gli interessi legali sino al saldo, nonché le spese di ingiunzione) notificata al Condominio in data 18 giugno
2019, con citazione a comparire il 10/10/2019 (termine inferiore ai 90 gg. ) ed iscrivendo la causa al ruolo in data 26/06/2019 ( 8 giorni dopo la notifica dell'atto di citazione).
Il eccepiva l'improcedibilità della Controparte_1 domanda per tardiva iscrizione al ruolo, in quanto parte attrice aveva notificato pag. 4/7 l'atto introduttivo in data 18/06/2019, indicando in citazione l'udienza del
10/10/2019 mentre aveva iscritto al ruolo la causa soltanto il 26/06/2019.
Il Tribunale di Velletri dichiarava con sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
l'improcedibilità del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo con conseguente condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite per euro
1.935,12 adducendo la seguente motivazione: “Orbene, poiché nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in applicazione della norma di interpretazione autentica dell'art. 165 comma 1 c.p.c., dettata dall'art. 2 L.
29.12.2011, n. 218 - intervenuta dopo la storica sentenza delle Sezioni Unite del
9.9.2010, n. 19246, secondo cui i termini di costituzione dell'opponente e dell'opposto sono automaticamente ridotti alla metà per il semplice fatto che
l'opposizione sia stata proposta - la riduzione alla metà del termine di costituzione dell'opponente si applica solo se questi abbia assegnato all'opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all'art. 163-bis comma 1
c.p.c. (v., da ultimo, Cass. civ., sez. I, 7.2.2017, n. 3200), va dichiarata
l'improcedibilità dell'opposizione siccome iscritta a ruolo oltre il quinto giorno successivo alla notifica dell'atto di opposizione, essendo jus receptum che la tardiva costituzione dell'opponente vada equiparata alla sua mancata costituzione”.
Lamenta l'appellante l'erroneità della gravata decisione adducendo che, diversamente da quanto ritenuto dal giudicante di primo grado, si sarebbe trattato nella specie di un mero Pertanto, in virtù di un mero errore di indicazione del termine di comparizione, riconoscibile come tale con l'uso della normale diligenza, e pertanto il Giudice ai sensi dell'art. 164, 3° co., c.p.c., avrebbe dovuto fissare una nuova udienza nel rispetto dei termini di comparizione in virtù della costituzione in giudizio della parte opposta che aveva sanato tale vizio, nonché avrebbe dovuto applicare correttamente l'art. 645 cpc in vigore, come modificato dall'art. 1 della legge 218/2011 e l'art. 165 cpc in vigore, considerando che l'interpretazione di tale articolo, secondo le indicazioni dell'art. 2 della l. 218/2011 è riservata, in quanto norma transitoria, alle sole opposizioni pendenti alla data del 20.1.2012.
pag. 5/7 Il Giudice di primo grado, ritiene l'appellante, avrebbe dovuto così statuire:
“respingere l'eccezione pregiudiziale di improcedibilità sollevata dalla parte opposta, in ragione del fatto che il comma 2 dell'art. 645 c.p.c. attualmente in vigore, prevede che in materia di opposizione al decreto ingiuntivo si applicano le norme del procedimento ordinario così come indicato dall'art. 165
c.p.c. in combinato disposto con l'art. 163bis del c.p.c.”
La doglianza è infondata e va disattesa.
La Suprema Corte, con orientamento granitico in materia, ha ribadito da ultimo il principio secondo cui “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, per effetto dell'art. 2 della legge n. 218 del 2011, la riduzione alla metà del termine di costituzione dell'opponente discende automaticamente dall'assegnazione all'opposto di un termine di comparizione inferiore a quello di cui all'art. 163 - bis, primo comma, c.p.c.”(Cassazione civile sez. I, 08/09/2016, n.17763)
A seguito del riesame degli atti di causa, appare corretto ed immune da vizi il decisum del Tribunale di Velletri, che ha correttamente applicato nella specie l'art. 2 della legge n. 218 del 2011, avendo l'opponente assegnato all'opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all'art. 163 -bis, primo comma,
c.p.c., iscrivendo però la causa a ruolo dopo il quinto giorno, senza pertanto rispettare la riduzione alla metà del termine di costituzione che automaticamente operava.
L'appello va per i suesposti motivi integralmente respinto, restando assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza, con conseguente condanna dell' appellante al pagamento delle stesse in favore dell'appellato come CP_1 liquidate in dispositivo, secondo le tariffe professionali vigenti (aggiornate sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022) con gli importi minimi delle voci dello scaglione di riferimento (indeterminabile di complessità bassa), esclusa la fase istruttoria, attesa la non particolare complessità delle questioni trattate.
pag. 6/7 Sussistono i presupposti di cui all'art. 1 comma 17 L.228/12 per il versamento, da parte dell' appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da Parte_1
nei confronti del
[...]
in Controparte_1
Grottaferrata, avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n.
2400/2019;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore del in Controparte_1
Grottaferrata, liquidate in € 3.967,00, oltre accessori di legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 comma 17
L.228/12 per il versamento, da parte dell' appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 marzo 2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Biancamaria D'Agostino dott.ssa Gisella Dedato
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
8° SEZIONE – 2 ° COLLEGIO
R.G. 2112/2020
La Corte, nelle persone dei Magistrati:
dott.ssa GISELLA DEDATO Presidente
dott. GIUSEPPE STAGLIANO' Consigliere
dott.ssa BIANCAMARIA D'AGOSTINO Giudice Ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2112 R.G.C. dell'anno 2020, rimessa in decisione all'udienza collegiale del 21 novembre 2024, vertente
TRA
Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede
[...] in Via Ruggero di Lauria n. 28, ivi elettivamente domiciliata con l'Avv. Pt_1
Piero Carletti che la rappresenta e difende giusta procura in atti
- Appellante-
E in Controparte_1
Grottaferrata, in persona dell'amministratore p.t., elett.te dom.to in Pt_1
Piazza dei Martiri di Belfiore n. 2, presso lo studio dell'Avv. Ugo Primicerj, unitamente all' Avv. Chiara Candidi, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
- Appellato –
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 2400/2019
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A.T.E.R., Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Velletri n. 2400/2019 che - a definizione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 834/2019 del Tribunale di Velletri promosso dalla stessa nei confronti del Controparte_2
[...
in Grottaferrata – così statuiva: “a) dichiara improcedibile l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 834/2019; b) condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite sostenute da controparte, liquidate in euro 1.618,00 per compensi, oltre accessori di legge”.
L' appellante censurava la sentenza impugnata nei motivi di gravame chiedendone la riforma e concludendo affinchè la Corte, contrariis reiectis, volesse così provvedere: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello rigettata ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e deduzione sia di merito che istruttoria in riforma della impugnata sentenza, rigettare l'originaria domanda pregiudiziale di improcedibilità proposta dal Parte_2
[...]
[...] con condanna della parte appellata alla refusione delle
[...] spese di entrambi i gradi e giudizio”.
Si costituiva l'appellato così concludendo: “Voglia l'Ill.mo Giudice CP_1 adito, contrariis reiectis, A) in via pregiudiziale e preliminare dichiarare inammissibile il presente giudizio di impugnazione per l'assenza dei requisiti minimi formali dell'atto introduttivo del giudizio di appello e conseguente nullità dell'atto introduttivo;
B) in subordine, sempre in via pregiudiziale e preliminare, accertare il mancato rispetto del termine libero di giorni 90 per la chiamata in giudizio di parte opposta, e per l'effetto fissare una nuova udienza di comparizione delle parti nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.; C) rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutorietà della sentenza n. 2400/2019 emessa dal Tribunale di Velletri il 27/12/2029, non sussistendo i presupposti di legge;
D) rigettare l'appello proposto da
[...]
in quanto destituito di ogni fondamento fattuale e giuridico Parte_1
e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza;
E) confermare la declaratoria di improcedibilità del giudizio di primo grado e per l'effetto dichiarare irrevocabile il decreto ingiuntivo n. 834/2019 emesso dal Tribunale di Velletri in data 06/05/2019. F) condannare parte appellante al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari del presente giudizio”.
All'udienza collegiale del 21 novembre 2024, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con termine per memorie conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente esaminata l' eccezione di inammissibilità del gravame per violazione dell'art 342 c.p.c., formulata dall'appellata per “l'assenza dei requisiti minimi formali dell'atto introduttivo del giudizio di appello e conseguente nullità dell'atto introduttivo”.
pag. 3/7 L'eccezione è destituita di fondamento e va disattesa.
La Corte ritiene che l' appellante nei motivi di gravame abbia svolto una sufficiente individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata ed abbia comunque chiaramente individuato nelle conclusioni un percorso decisionale alternativo a quello del primo giudice, anche alla luce della pronuncia della Suprema Corte a SS.UU. n. 27199 del 16.11.2017, seguita dalla più recente Cassazione civile sez. un., 13/12/2022, n.36481, secondo cui “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che:-
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata
e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata;
- che l'appellante abbia svolto una sufficiente individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata ed abbia comunque chiaramente individuato un percorso decisionale alternativo a quello del primo giudice”.
La vicenda trae origine dall'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 834/2019 del Tribunale di Velletri (che ordinava ad di pagare al Pt_1
in Controparte_1
Grottaferrata, la somma di euro 24.842,34, oltre gli interessi legali sino al saldo, nonché le spese di ingiunzione) notificata al Condominio in data 18 giugno
2019, con citazione a comparire il 10/10/2019 (termine inferiore ai 90 gg. ) ed iscrivendo la causa al ruolo in data 26/06/2019 ( 8 giorni dopo la notifica dell'atto di citazione).
Il eccepiva l'improcedibilità della Controparte_1 domanda per tardiva iscrizione al ruolo, in quanto parte attrice aveva notificato pag. 4/7 l'atto introduttivo in data 18/06/2019, indicando in citazione l'udienza del
10/10/2019 mentre aveva iscritto al ruolo la causa soltanto il 26/06/2019.
Il Tribunale di Velletri dichiarava con sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
l'improcedibilità del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo con conseguente condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite per euro
1.935,12 adducendo la seguente motivazione: “Orbene, poiché nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in applicazione della norma di interpretazione autentica dell'art. 165 comma 1 c.p.c., dettata dall'art. 2 L.
29.12.2011, n. 218 - intervenuta dopo la storica sentenza delle Sezioni Unite del
9.9.2010, n. 19246, secondo cui i termini di costituzione dell'opponente e dell'opposto sono automaticamente ridotti alla metà per il semplice fatto che
l'opposizione sia stata proposta - la riduzione alla metà del termine di costituzione dell'opponente si applica solo se questi abbia assegnato all'opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all'art. 163-bis comma 1
c.p.c. (v., da ultimo, Cass. civ., sez. I, 7.2.2017, n. 3200), va dichiarata
l'improcedibilità dell'opposizione siccome iscritta a ruolo oltre il quinto giorno successivo alla notifica dell'atto di opposizione, essendo jus receptum che la tardiva costituzione dell'opponente vada equiparata alla sua mancata costituzione”.
Lamenta l'appellante l'erroneità della gravata decisione adducendo che, diversamente da quanto ritenuto dal giudicante di primo grado, si sarebbe trattato nella specie di un mero Pertanto, in virtù di un mero errore di indicazione del termine di comparizione, riconoscibile come tale con l'uso della normale diligenza, e pertanto il Giudice ai sensi dell'art. 164, 3° co., c.p.c., avrebbe dovuto fissare una nuova udienza nel rispetto dei termini di comparizione in virtù della costituzione in giudizio della parte opposta che aveva sanato tale vizio, nonché avrebbe dovuto applicare correttamente l'art. 645 cpc in vigore, come modificato dall'art. 1 della legge 218/2011 e l'art. 165 cpc in vigore, considerando che l'interpretazione di tale articolo, secondo le indicazioni dell'art. 2 della l. 218/2011 è riservata, in quanto norma transitoria, alle sole opposizioni pendenti alla data del 20.1.2012.
pag. 5/7 Il Giudice di primo grado, ritiene l'appellante, avrebbe dovuto così statuire:
“respingere l'eccezione pregiudiziale di improcedibilità sollevata dalla parte opposta, in ragione del fatto che il comma 2 dell'art. 645 c.p.c. attualmente in vigore, prevede che in materia di opposizione al decreto ingiuntivo si applicano le norme del procedimento ordinario così come indicato dall'art. 165
c.p.c. in combinato disposto con l'art. 163bis del c.p.c.”
La doglianza è infondata e va disattesa.
La Suprema Corte, con orientamento granitico in materia, ha ribadito da ultimo il principio secondo cui “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, per effetto dell'art. 2 della legge n. 218 del 2011, la riduzione alla metà del termine di costituzione dell'opponente discende automaticamente dall'assegnazione all'opposto di un termine di comparizione inferiore a quello di cui all'art. 163 - bis, primo comma, c.p.c.”(Cassazione civile sez. I, 08/09/2016, n.17763)
A seguito del riesame degli atti di causa, appare corretto ed immune da vizi il decisum del Tribunale di Velletri, che ha correttamente applicato nella specie l'art. 2 della legge n. 218 del 2011, avendo l'opponente assegnato all'opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all'art. 163 -bis, primo comma,
c.p.c., iscrivendo però la causa a ruolo dopo il quinto giorno, senza pertanto rispettare la riduzione alla metà del termine di costituzione che automaticamente operava.
L'appello va per i suesposti motivi integralmente respinto, restando assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza, con conseguente condanna dell' appellante al pagamento delle stesse in favore dell'appellato come CP_1 liquidate in dispositivo, secondo le tariffe professionali vigenti (aggiornate sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022) con gli importi minimi delle voci dello scaglione di riferimento (indeterminabile di complessità bassa), esclusa la fase istruttoria, attesa la non particolare complessità delle questioni trattate.
pag. 6/7 Sussistono i presupposti di cui all'art. 1 comma 17 L.228/12 per il versamento, da parte dell' appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da Parte_1
nei confronti del
[...]
in Controparte_1
Grottaferrata, avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n.
2400/2019;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore del in Controparte_1
Grottaferrata, liquidate in € 3.967,00, oltre accessori di legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 comma 17
L.228/12 per il versamento, da parte dell' appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 marzo 2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Biancamaria D'Agostino dott.ssa Gisella Dedato
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