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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 11/03/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies, ultimo comma c.p.c. nella causa iscritta al n. 12656/2023 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), in persona del Presidente e le- Parte_1 P.IVA_1
gale rappresentante pro tempore, elett.te dom.to alla VIA UGO BASSI N. 15 40121 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. MURGO ANTONIO (c.f.: ) e dell'Avv. Rita C.F._1
Ronchi (cod. fisc. ); dai quali è rappr.ta e difesa in virtù di procura allegata C.F._2
all'atto di citazione
- ATTRICE
E
(c.f.: ), elett.te dom.to alla VIA INDIPEN- Controparte_1 C.F._3
DENZA 24 40100 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. BENERICETTI ANDREA (c.f.:
) dal quale è rappr.ta e difesa in virtù di procura allegata alla com- C.F._4
parsa di costituzione e risposta
- CONVENUTA
CONCLUSIONI:
PARTE ATTRICE OPPONENTE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, in accogli- mento dei motivi suesposti
In via incidentale e pregiudiziale
- in relazione all'eccezione di improcedibilità sollevata per omesso esperimento della mediazione, nei casi in cui il procedimento per ingiunzione o cautelare sia preceduto da controversie giudiziali e stragiudiziali su materie assistite da mediazione obbligatoria tra le medesime parti, previa valuta- zione della possibilità di interpretare secondo Costituzione, nel senso sopra illustrato favorevole
1
all'opponente, la disposizione di legge sopra richiamata (art. 7 lettera d del D. Lgs. 149/2022 in re- lazione alle modifiche dell'art. 5 co. 6 del D. Lgs. 28/2010) disporre ex art. 23 L. n. 87/1953 la tra- smissione degli atti alla Corte Costituzionale, previa valutazione della rilevanza e della non manife- sta infondatezza della questione proposta, con sospensione del giudizio in corso sino all'esito del giudizio di Legittimità Costituzionale, con ogni conseguente adempimento di legge;
In via preliminare
- accertare e dichiarare la contemporanea pendenza innanzi al Tribunale di Bologna di altro proce- dimento (R.G. n. 12651/2023) avente con il presente giudizio (R.G. n. 12656/2023) una connessio- ne oggettiva ed una parziale connessione soggettiva, e per l'effetto, disporre la riunione ex art. 274 cpc con ogni conseguente adempimento di legge;
- rigettare la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo n. 2686/2023 - R.G. n. 7440/2023, emesso il 05.06.2023 dal Tribunale di Bologna, in quanto l'opposizione è fondata su prova scritta e di pronta soluzione risultante da dichiarazione CP_2
del 14.07.2021;
[...]
In via principale
- dichiarare parzialmente infondata la pretesa creditoria avanzata dalla convenuta opposta, rideter- minando l'importo effettivamente dovuto alla luce dei pagamenti già effettuati;
- accertare e dichiarare che l' è creditrice nei confronti della sig.ra Parte_1
della complessiva somma di euro 20.000,00 in forza di atto di cessione parziale del Controparte_1
credito del 28/11/2023 da parte di;
Persona_1
- accertare e dichiarare l'inadempimento della sig.ra , in proprio e nella sua qualità Controparte_1
di erede universale del sig. ; CP_2
- in accoglimento della presente opposizione, accertare e dichiarare, alla luce dei motivi esposti,
l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata in via monitoria dalla sig.ra e, per Controparte_1
l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n. 2686/2023 emesso dal Tribunale di Bologna;
In via riconvenzionale
- condannare la convenuta opposta al pagamento in favore dell' della Parte_1
complessiva somma di euro 20.000,00, ovvero di quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa anche per mezzo di valutazione equitativa.
In via subordinata
- porre in compensazione le somme riconosciute come dovute in favore della sig.ra Controparte_1 con quelle da quest'ultima dovute nei confronti dell' Parte_1
In ogni caso
2
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
In via istruttoria
- Si chiede ammettersi prova testimoniale sulle seguenti circostanze, eventualmente epurate da va- lutazioni, precedute dalla locuzione “Vero che”:
a) Tra il sig. ed il sig. esistevano rapporti amicali e di reciproca Persona_1 CP_2
stima risalenti nel tempo.
b) Il sig. ha concesso in locazione (abitativa o commerciale) al sig. CP_2 Parte_2
[...
in proprio e quale legale rappresentante di associazione culturale, diverse unità immobiliari nel medesimo complesso di Via Zanardi.
c) I sig.ri e erano soliti, per quanto a sua diretta conoscenza, in- CP_2 Persona_1
contrarsi dal 2020 in via Zanardi, nei pressi degli immobili locati, per discutere delle opere di manu- tenzione straordinaria eseguite e/o da eseguirsi da e sulle modalità di refusione delle stesse. Per_1
d) Nel luglio 2021 ha partecipato ad un incontro presso i locali locati al sig. nel quale il sig. Per_1
ha manifestato soddisfazione per le opere effettuate dal conduttore. CP_2
e) Il sig. ha eseguito i lavori di manutenzione straordinaria indicati nei consuntivi Persona_1
datati 14 luglio 2021 che mi vengono rammostrati.
f) Presso le unità immobiliari locate al sig. ha eseguito su richiesta di quest'ultimo, in ac- Per_1
cordo con il sig. opere di manutenzione straordinaria. CP_2
g) In data 14 luglio 2021 ha partecipato ad un incontro presso i locali locati al sig. Persona_1
nel quale il sig. ha sottoscritto il documento n. 7 che mi viene rammostrato. CP_2
Si indicano sin d'ora quali testi i sig.ri (Calderara di Reno, via Surrogazione 76), Testimone_1
(Bologna, via Bottego 40), (Bologna, via Zanardi 86). Testimone_2 Testimone_3
- Si chiede, altresì, ammettersi C.T.U. grafologica al fine di determinare la veridicità della sottoscri- zione del sig. nell'atto di riconoscimento di debito del 14.07.2021.” CP_2
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
“In via principale.
Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Bologna, contrariis rejectis, accertata la piena e completa in- fondatezza delle eccezioni e delle richieste dell'opponente, rigettare in toto l'opposizione proposta
e confermare la legittimità e la validità del decreto ingiuntivo n. 2686/2023 emesso in data
5.06.2023 dal Tribunale di Bologna.
Rigettare la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente nei confronti della sig.ra
[...]
siccome infondata in fatto ed in diritto. CP_1
Con vittoria di spese, competenze e onorari oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.”
3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.
L' in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
opponeva il decreto ingiuntivo n. 2686/2023 emesso dal Tribunale di Bologna in data 5 giugno
2023 ad istanza della sig.ra quale unica erede del padre (decedu- Controparte_1 CP_2
to in data 24 dicembre 2021), con il quale veniva ingiunto alla parte opponente il pagamento in favore dell' opposta della somma di € 10.654,05, oltre interessi e spese processuali, in quanto do- vuta a titolo di pagamento dei canoni di locazione e delle spese condominiali ( relativi ai mesi di ot- tobre e novembre 2022, marzo, aprile e maggio 2023) non corrisposti relativi al contratto di loca- zione stipulato tra il sig. (padre e dante causa dell'odierna convenuta opposta) e CP_2
l' in persona del legale rappresentante in data Parte_1 Persona_1
01.12.2021 , avente ad oggetto le unità immobiliari site in Bologna, Via Zanardi n. 90/4 abc, n.
86/a, 88/a e 90/3 (doc. 1 fasc. monitorio).
L'opponente preliminarmente eccepiva l'improcedibilità della domanda di pagamento azionata in via monitoria dall'opposta per mancato esperimento della mediazione obbligatoria.
Nel merito contestava la sussistenza e l'ammontare del credito indicato nel decreto ingiuntivo, ec- cependo l'intervenuto pagamento di uno dei cinque canoni indicati in ricorso monitorio e l'estinzione per compensazione del credito azionato in via monitoria dall'opposta con il controcre- dito vantato dal sig. nei confronti del padre dell'opposta, in forza della scrittura Persona_1
privata del 14.07.2021, prodotta in copia, apparentemente sottoscritta da (doc. n. 7 CP_2
convenuta) in cui il dante causa dell'odierna convenuta si riconosceva debitore nei confronti del sig. della somma di € 69.100,00. Per_1
Pertanto, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed, in via riconvenzionale, la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 50.800,00, quale credito residuo spettante all'opponente a seguito della compensazione tra le due poste creditorie vantate dalle parti.
2.
Si costituiva l'opposta che contestava la domanda attorea e ne chiedeva il rigetto, ritenendola infon- data. In particolare, l'opposta evidenziava che il rapporto sostanziale dedotto nel ricorso per decreto ingiuntivo non era mai stato contestato dalla controparte, così come il mancato pagamento di 4 ca- noni di locazione. Inoltre, contestava la fondatezza delle eccezioni sollevate dalla controparte, stan- te la mancata dimostrazione dell'asserito pagamento di uno dei cinque canoni di locazione portati dal decreto ingiuntivo opposto, nonché in ragione della inopponibilità a sé del controcredito opposto in compensazione, sia in quanto non riferibile all'associazione opponente, bensì ad un soggetto ter- zo (il sig. in proprio), sia in quanto basato su una scrittura privata di cui contestava Per_1
4
l'effettiva sottoscrizione da parte del suo dante causa, sig. Inoltre, ai sensi e per gli CP_2 effetti dell'art. 214, co. 2 c.p.c., dichiarava formalmente di non conoscere la scrittura dattilo-scritta
(riconoscimento di debito) del 14 luglio 2021 prodotta dall'opponente sub doc. n. 7 e la sottoscri- zione del padre presente sulla scrittura stessa.
3.
A fronte del disconoscimento di parte convenuta, parte attrice non provvedeva a produrre l'originale del documento disconosciuto.
Inoltre, l'attrice solo con la memoria ex art. 171 ter n. 1 del 5.01.2024, allegava e produceva l'intervenuta cessione in suo favore, con atto del 28.11.2023 “a titolo gratuito ed in assenza di spi- rito di liberalità”, di una parte dell'originario credito (pari ad € 20.000,00) vantato dal sig. Pt_3
[... nei confronti del sig. in forza del dedotto riconoscimento di debito del 14 luglio CP_2
2021.
Inoltre, chiedeva la riunione della presente causa con quella R.G. n. 12651/2023, pendente tra l'odierna convenuta opposta ed il sig. avente ad oggetto l' opposizione svolta Persona_1
da quest'ultimo avverso un differente decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto dalla sig.ra CP_2
in forza di un altro (rispetto a quello oggetto di causa) contratto di locazione stipulato con il sig. in proprio. Per_1
Modificava come segue le proprie conclusioni: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, in accoglimento dei motivi suesposti
In via pregiudiziale
- accertare e dichiarare l'improcedibilità del procedimento monitorio per omesso esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex lege per i motivi indicati nel corpo dell'atto di opposizione
e della presente memoria integrativa;
In via incidentale e pregiudiziale
- in relazione all'eccezione di improcedibilità sollevata per omesso esperimento della mediazione, nei casi in cui il procedimento per ingiunzione o cautelare sia preceduto da controversie giudiziali
e stragiudiziali su materie assistite da mediazione obbligatoria tra le medesime parti, previa valu- tazione della possibilità di interpretare secondo Costituzione, nel senso sopra illustrato favorevole all'opponente, la disposizione di legge sopra richiamata (art. 7 lettera d del D. Lgs. 149/2022 in re- lazione alle modifiche dell'art. 5 co. 6 del D. Lgs. 28/2010) disporre ex art. 23 L. n. 87/1953 la tra- smissione degli atti alla Corte Costituzionale, previa valutazione della rilevanza e della non mani- festa infondatezza della questione proposta, con sospensione del giudizio in corso sino all'esito del giudizio di Legittimità Costituzionale, con ogni conseguente adempimento di legge;
In via preliminare
5
- accertare e dichiarare la contemporanea pendenza innanzi al Tribunale di Bologna di altro pro- cedimento (R.G. n. 12651/2023) avente con il presente giudizio (R.G. n. 12656/2023) una connes- sione oggettiva ed una parziale connessione soggettiva, e per l'effetto, disporre la riunione ex art.
274 cpc con ogni conseguente adempimento di legge;
- rigettare la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo
n. 2686/2023 - R.G. n. 7440/2023, emesso il 05.06.2023 dal Tribunale di Bologna, in quanto
l'opposizione è fondata su prova scritta e di pronta soluzione risultante da dichiarazione CP_2
del 14.07.2021;
[...]
In via principale
- accertare e dichiarare che l' è creditrice nei confronti della sig.ra Parte_1
della complessiva somma di euro 20.000,00 per le causali indicate nel corpo Controparte_1 dell'atto di opposizione e della presente memoria integrativa;
- accertare e dichiarare l'inadempimento della sig.ra , in proprio e nella sua quali- Controparte_1
tà di erede universale del sig. ; CP_2
- in accoglimento della presente opposizione, accertare e dichiarare, alla luce dei motivi esposti,
l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata in via monitoria dalla sig.ra e, per Controparte_1
l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n. 2686/2023 emesso dal Tribunale di Bologna;
In via riconvenzionale
- condannare la convenuta opposta al pagamento della complessiva somma di euro 20.000,00, ov- vero di quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa anche per mezzo di valuta- zione equitativa.
In via subordinata
- porre in compensazione le somme riconosciute come dovute in favore della sig.ra Controparte_1 con quelle da quest'ultima dovute nei confronti dell' Parte_1
In ogni caso
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
In via istruttoria
- Si chiede ammettersi prova testimoniale sulle seguenti circostanze, eventualmente epurate da va- lutazioni, precedute dalla locuzione “Vero che”:
a) Tra il sig. ed il sig. esistevano rapporti amicali e di reciproca Persona_1 CP_2
stima risalenti nel tempo.
6
b) Il sig. ha concesso in locazione (abitativa o commerciale) al sig. CP_2 Parte_2
[...
in proprio e quale legale rappresentante di associazione culturale, diverse unità immobiliari nel medesimo complesso di Via Zanardi.
c) I sig.ri e erano soliti, per quanto a sua diretta conoscenza, in- CP_2 Persona_1
contrarsi dal 2020 in via Zanardi, nei pressi degli immobili locati, per discutere delle opere di ma- nutenzione straordinaria eseguite e/o da eseguirsi da e sulle modalità di refusione delle Per_1
stesse.
d) Nel luglio 2021 ha partecipato ad un incontro presso i locali locati al sig. nel quale il Per_1
sig. ha manifestato soddisfazione per le opere effettuate dal conduttore. CP_2
e) Il sig. ha eseguito i lavori di manutenzione straordinaria indicati nei consuntivi Persona_1
datati 14 luglio 2021 che mi vengono rammostrati.
f) Presso le unità immobiliari locate al sig. ha eseguito su richiesta di quest'ultimo, in ac- Per_1
cordo con il sig. opere di manutenzione straordinaria. CP_2
g) In data 14 luglio 2021 ha partecipato ad un incontro presso i locali locati al sig. Parte_2
[... nel quale il sig. ha sottoscritto il documento n. 7 che mi viene rammostrato. CP_2
Si indicano sin d'ora quali testi i sig.ri (Calderara di Reno, via Surrogazione 76), Testimone_1
(Bologna, via Bottego 40), (Bologna, via Zanardi 86). Testimone_2 Testimone_3
- Si chiede, altresì, ammettersi C.T.U. grafologica al fine di determinare la veridicità della sotto- scrizione del sig. nell'atto di riconoscimento di debito del 14.07.2021.”. CP_2
4.
La parte convenuta eccepiva l'inammissibilità dell'allegazione e produzione documentale avversa- ria, in quanto tardiva e priva di data certa ed, in ogni caso, ne contestava la rilevanza, stante il di- sconoscimento del riconoscimento di debito del padre e la riferibilità dell'atto di cessione ad epoca successiva alla data di richiesta del decreto ingiuntivo (30.05.2023), alla data di notifica del decreto ingiuntivo (25.07.2023) e, soprattutto, alla data di notifica dell'atto di citazione (4.10.2023).
5.
Con ordinanza emessa in data 20 maggio 2024 il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c. ed assegnava alla parte convenuta opposta il termine di legge di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
La mediazione aveva esito negativo.
6.
La causa veniva istruita con produzione documentale.
***
7.
7
Preliminarmente si rileva il superamento dell'eccezione di improcedibilità della domanda di paga- mento azionata in via monitoria dall'opposta per mancato esperimento della procedura di mediazio- ne obbligatoria, sollevata da parte attrice opponente, posto che l' introduzione da parte della con- venuta opposta della procedura di mediazione nel termine assegnatole dal Giudice deve ritenersi sufficiente a considerare realizzata positivamente per tutte le parti la condizione di procedibilità.
8.
Del tutto irrilevante ai fine del decidere risulta, pertanto, la definizione della questione sollevata da parte attrice, di illegittimità costituzionale del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (rif. Carta- bia) all'art. Art. 7 Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 lett. d che nel richiamarsi all' art. 5 comma 1 bis D. Lgs. n. 28 del 2010 al n. 6 stabilisce che "6. Il comma 1 e l'articolo 5-quater non si applicano: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis" per violazione degli art. 3 e 111 della Costituzione.
9.
Ancora, non vi è spazio per l'accoglimento dell'istanza di riunione della presente causa con quella n. R.G. n. 12651/2023, non sussistendo i presupposti per il suo accoglimento.
Le due cause, infatti, hanno ad oggetto due crediti diversi derivanti da due distinti contratti di loca- zione, conclusi tra l'odierna convenuta con soggetti differenti, il sig. terzo rispetto alla pre- Per_1
sente causa, da un lato e l dall'altro . Quindi, parti contrattuali di- Parte_1 verse, parti in causa diverse (l'unica cosa in comune alle due cause è la sig.ra il che Controparte_1
però non è sufficiente per integrare i presupposti per la riunione di cui agli artt. 273-274 c.p.c.), di- versi i titoli dedotti in giudizio, diversi i decreti ingiuntivi, diverse le opposizioni.
10.
Quanto al merito della causa si osserva quanto segue.
10.1.
In primo luogo si evidenzia che sono pacifici i fatti storici relativi alla stipulazione tra Per_2
quale locatore, e l'associazione attrice, quale conduttrice, di un contratto di locazione avente
[...]
ad oggetto la concessione in godimento da parte del dante causa dell'opposta in favore dell'opponente delle unità immobiliari indicate in premessa;
al godimento del bene da parte dell'opponente ed al mancato pagamento da parte dell'opponente dei canoni di locazione relativi quantomeno a 4 delle 5 mensilità specificamente indicate nel ricorso monitorio.
10.2.
L'eccezione di estinzione del credito indicato nel decreto ingiuntivo opposto per compensazione con il controcredito vantato dall'opponente è infondata e va rigettata, atteso che l'esistenza del con-
8
trocredito vantato dall'opponente è rimasta del tutto indimostrata.
Invero, non vi è prova dell'asserito riconoscimento di debito dedotto in giudizio da parte attrice , non essendo a tal fine sufficiente la produzione del documento 7, in quanto espressamente discono- sciuto dalla convenuta opposta.
In particolare, si osserva che la convenuta, a seguito della produzione della copia della scrittura pri- vata contenente il riconoscimento di debito sopra indicato, in comparsa di costituzione e risposta ha prontamente e tempestivamente dichiarato di non conoscere la scrittura e la sottoscrizione ivi con- tenuta apparentemente riferibile al padre CP_2
A fronte del suddetto disconoscimento la parte attrice ha formulato, seppur implicitamente nella memoria ex art. 171 ter, n.2, c.p.c., istanza di verificazione della copia disconosciuta, ma non ha provveduto al deposito del documento originale, né ha in alcun modo allegato di averlo senza colpa perduto.
La mancata produzione dell'originale del documento prodotto in copia non consente al Giudice di valutarne l'autenticità. Ciò preclude al giudice ogni possibilità di utilizzare il documento discono- sciuto, o comunque di prenderlo in esame ai fini del proprio convincimento.
È noto che, laddove sia disconosciuta l'autenticità del documento prodotto nonché la sottoscrizione ivi apposta, “ la parte che intende avvalersene è tenuta a produrre l'originale (e, in caso di ulterio- re disconoscimento, a chiederne la verificazione), atteso che solo con l'originale si realizzano la di- retta correlazione e l'immanenza della personalità dell'autore della sottoscrizione, che giustificano la fede privilegiata che la legge assegna al documento medesimo, così da fondare una presunzione legale superabile dall'apparente sottoscrittore solo con l'esito favorevole della querela di falso”
(tra le altre, vedi Cass. Civ. sent. n. 11739/ 1999; Cass. Civ. sent. n. 16551/2015).
Invero, si ritiene consentita la verificazione solo di documenti originali, avuto con riguardo al tipo di prova costituito dalla scrittura privata. Questa infatti, secondo quanto dispone l'art. 2702 c.c., fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza della dichiarazione in essa contenuta dal suo sottoscrittore, se la parte, contro la quale la scrittura sia stata prodotta, abbia riconosciuto la sotto- scrizione: così che la sua attribuzione al soggetto nei cui confronti il documento sia stato prodotto costituisce il fondamento logico giuridico della sua efficacia probatoria. Senonchè l'attribuzione del contenuto della scrittura ad un determinato soggetto in virtù della sua sottoscrizione (così da fonda- re una presunzione legale superabile dall'apparente sottoscrittore con l'esito favorevole della querela di falso) postula che il documento sia stato prodotto in originale. Infatti, solamente nel documento originale si realizzano la diretta correlazione e l'immanenza della personalità dell'autore della sotto- scrizione, che giustificano la fede privilegiata che la legge assegna al documento medesimo e l'am- missibilità della verifica. Ne discende ulteriormente che se compiuta sul documento originale — in
9
relazione al quale è configurabile l'accertamento dell'autenticità -- la verificazione, in alternativa al riconoscimento, può utilmente condurre al risultato di attribuire la dichiarazione al suo apparente sottoscrittore, mentre la verificazione operata su una copia non potrebbe giustificare questa attribu- zione non essendo infatti la riproduzione della sottoscrizione sulla copia dimostrativa della parteci- pazione dello stesso sottoscrittore alla redazione dell'atto. Il che risponde anche alla ragione pratica dell'inattendibilità di un esame grafico condotto su una copia fotostatica, essendo questa inidonea a rendere percepibili segni grafici personalizzati (es. la pressione dello strumento grafico sulla carta) ed obiettivi (quali la gradazione di colore e le caratteristiche dell'inchiostro) che solo l'originale del documento, al contrario, può rivelare. Pertanto, la parte che abbia prodotto la copia fotostatica di una scrittura privata disconosciuta dalla controparte (che così abbia negato l'esistenza dell'originale)
è tenuta a produrlo ed a chiederne la verificazione se quella abbia insistito nel disconoscimento;
al- trimenti, del contenuto del documento potrà fornire tutt'altre prove, nei limiti ordinari della loro ammissibilità.
Né tale carenza probatoria può essere superata dalle prove orali richieste da parte attrice e non am- messe, in quanto irrilevanti al fine del decidere, non vertendo in alcun modo sull'effettivo contenu- to del documento disconosciuto. Infatti, l'unico capitolo di prova sull'asserito riconoscimento di debito articolato in seconda memoria da parte attrice come capitolo g) ( “ vero che in data 14 luglio
2021 ha partecipato ad un incontro presso i locali locati al sig. nel quale il sig. Persona_1
ha sottoscritto il documento n. 7 che mi viene rammostrato?”) non attiene al conte- CP_2
nuto ed al tenore della scrittura privata disconosciuta ( e, quindi, inutilizzabile), bensì alla mera cir- costanza della sua sottoscrizione da parte del sig. Tale circostanza, tuttavia, si reputa irri- CP_2
levante a fronte dell'inutilizzabilità del documento nei riguardi non solo della parte che lo ha disco- nosciuto, ma anche, e segnatamente, della parte che lo ha prodotto. Il disconoscimento della scrittu- ra privata preclude infatti al giudice ogni possibilità di utilizzare la scrittura privata stessa, o co- munque di prenderla in esame ai fini della formazione del proprio convincimento.
Gli esiti dell'istruttoria, pertanto, non consentono di dimostrare la sussistenza del titolo posto dalla parte attrice a fondamento dell'eccezione di estinzione per compensazione del credito azionato in via monitoria dall'opposta e della correlata domanda riconvenzionale.
10.3.
Inoltre, non vi è prova del pagamento da parte dell'opponente di uno dei 5 canoni di locazione di cui si contesta il mancato pagamento, non reputandosi utile a tal fine il doc. 6 di parte attrice, da cui, risulta che il canone di locazione mensile veniva sempre pagato uno o due mesi dopo il termine pat- tuito (“entro il giorno 5 di ogni mese”), comportando che al 15.11.2022 risultavano pagati tutti i canoni da € 2.000,00 cadauno fino a settembre 2022 compreso.
10
In particolare, risulta che: il canone relativo a gennaio 2022 veniva corrisposto il 17.03.2022; il ca- none relativo a febbraio 2022 il 04/04.2022; il canone relativo a marzo 2022 il 03/05.2022; quello di aprile 2022 il 04.06.2022; quello di maggio 2022 l' 1.07.2022; quello di giugno 2022
l'1.08.2022; il canone di luglio 2022 il 10.09.2022; quello di agosto 2022 il 04.10.2022; quello di settembre 2022 il 15.11.2022.
Quindi, al 15.11.2022 l'opponente aveva pagato tutti i canoni fino a settembre 2022 compreso.
Successivamente, nel periodo compreso tra il 16 novembre 2022 ed il 30 maggio 2023, venivano eseguiti da parte attrice solo tre bonifici: uno da € 2.172,40 eseguito il 3.01.2023; un altro da €
2.172,40 eseguito il 7.03.2023 e imputato dall'associazione debitrice al mese di febbraio 2023;
l'ultimo da € 2.172,40 eseguito il 9.05.2023.
Tali pagamenti, in applicazione dei criteri di imputazione dei pagamenti di cui all'art. 1193 c.c., vanno imputati come segue: il primo al canone di dicembre 2022, in quanto debito scaduto più one- roso per il debitore;
il secondo al canone di febbraio 2023 in forza dell'imputazione volontaria da parte della debitrice contestualmente al pagamento, ai sensi dell'art. 1193, comma 1, c.c.; il terzo al canone di gennaio 2023, in quanto debito scaduto più antico tra i debiti ugualmente onerosi per il debitore maturati al maggio 2023.
Residuano pertanto da pagare: € 2.000,00 per il canone di ottobre 2022; € 2.000,00 per il canone di novembre 2022; € 2.172,40 per il canone di marzo 2023; € 2.172,40 per il canone di aprile 2023; €
2.172,40 per il canone di maggio 2023, per un totale di € 10.517,20.
10.4.
A tale somma vanno aggiunte le spese per l'acqua, pacificamente anticipate da parte convenuta per
€ 136,85, ed a quest'ultima non rimborsate. In proposito, si osserva come dal doc. 6 di parte attrice non risulti affatto l'effettiva restituzione in favore della convenuta di tale importo, essendo il ver- samento in data 18 maggio 2023, indicato nel doc. 6 e richiamato da parte attrice, riferibile ad un altro soggetto (S.I.L.C.A.), differente rispetto all'odierna convenuta.
10.5.
Ne risulta un complessivo credito pari ad € 10.654,05, oltre interessi, corrispondente all'importo indicato nel decreto ingiuntivo opposto che va quindi confermato.
Ne deriva il rigetto dell'opposizione e delle domande riconvenzionali svolte dall'attrice e la con- ferma del decreto ingiuntivo opposto.
11.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel D.M.
55/2014, con applicazione delle tariffe medie previste per lo scaglione da € 5.200,01 ad €
26.000,0, in ragione del valore effettivo della causa, determinato tenendo conto della somma ac-
11
cordata con la domanda principale e della rideterminazione in € 20.000,00 della somma pretesa con la domanda riconvenzionale rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta da in persona del le- Parte_1
gale rappresentante pro tempore, e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo ai sensi dell' art. 653 c.p.c. il decreto ingiuntivo n. 2686/2023 emesso dal Tribunale di Bologna in data 5 giugno
2023;
- rigetta le domande riconvenzionali formulate da in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di Controparte_1
- condanna in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, al rimborso in favore di delle spese di lite che liquida in € 5.077,00 per Controparte_1
compenso, oltre il 15% del compenso per spese forfettarie, C.P.A. e I.V.A.
Bologna, 10 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Pierangela Congiu
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies, ultimo comma c.p.c. nella causa iscritta al n. 12656/2023 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), in persona del Presidente e le- Parte_1 P.IVA_1
gale rappresentante pro tempore, elett.te dom.to alla VIA UGO BASSI N. 15 40121 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. MURGO ANTONIO (c.f.: ) e dell'Avv. Rita C.F._1
Ronchi (cod. fisc. ); dai quali è rappr.ta e difesa in virtù di procura allegata C.F._2
all'atto di citazione
- ATTRICE
E
(c.f.: ), elett.te dom.to alla VIA INDIPEN- Controparte_1 C.F._3
DENZA 24 40100 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. BENERICETTI ANDREA (c.f.:
) dal quale è rappr.ta e difesa in virtù di procura allegata alla com- C.F._4
parsa di costituzione e risposta
- CONVENUTA
CONCLUSIONI:
PARTE ATTRICE OPPONENTE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, in accogli- mento dei motivi suesposti
In via incidentale e pregiudiziale
- in relazione all'eccezione di improcedibilità sollevata per omesso esperimento della mediazione, nei casi in cui il procedimento per ingiunzione o cautelare sia preceduto da controversie giudiziali e stragiudiziali su materie assistite da mediazione obbligatoria tra le medesime parti, previa valuta- zione della possibilità di interpretare secondo Costituzione, nel senso sopra illustrato favorevole
1
all'opponente, la disposizione di legge sopra richiamata (art. 7 lettera d del D. Lgs. 149/2022 in re- lazione alle modifiche dell'art. 5 co. 6 del D. Lgs. 28/2010) disporre ex art. 23 L. n. 87/1953 la tra- smissione degli atti alla Corte Costituzionale, previa valutazione della rilevanza e della non manife- sta infondatezza della questione proposta, con sospensione del giudizio in corso sino all'esito del giudizio di Legittimità Costituzionale, con ogni conseguente adempimento di legge;
In via preliminare
- accertare e dichiarare la contemporanea pendenza innanzi al Tribunale di Bologna di altro proce- dimento (R.G. n. 12651/2023) avente con il presente giudizio (R.G. n. 12656/2023) una connessio- ne oggettiva ed una parziale connessione soggettiva, e per l'effetto, disporre la riunione ex art. 274 cpc con ogni conseguente adempimento di legge;
- rigettare la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo n. 2686/2023 - R.G. n. 7440/2023, emesso il 05.06.2023 dal Tribunale di Bologna, in quanto l'opposizione è fondata su prova scritta e di pronta soluzione risultante da dichiarazione CP_2
del 14.07.2021;
[...]
In via principale
- dichiarare parzialmente infondata la pretesa creditoria avanzata dalla convenuta opposta, rideter- minando l'importo effettivamente dovuto alla luce dei pagamenti già effettuati;
- accertare e dichiarare che l' è creditrice nei confronti della sig.ra Parte_1
della complessiva somma di euro 20.000,00 in forza di atto di cessione parziale del Controparte_1
credito del 28/11/2023 da parte di;
Persona_1
- accertare e dichiarare l'inadempimento della sig.ra , in proprio e nella sua qualità Controparte_1
di erede universale del sig. ; CP_2
- in accoglimento della presente opposizione, accertare e dichiarare, alla luce dei motivi esposti,
l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata in via monitoria dalla sig.ra e, per Controparte_1
l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n. 2686/2023 emesso dal Tribunale di Bologna;
In via riconvenzionale
- condannare la convenuta opposta al pagamento in favore dell' della Parte_1
complessiva somma di euro 20.000,00, ovvero di quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa anche per mezzo di valutazione equitativa.
In via subordinata
- porre in compensazione le somme riconosciute come dovute in favore della sig.ra Controparte_1 con quelle da quest'ultima dovute nei confronti dell' Parte_1
In ogni caso
2
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
In via istruttoria
- Si chiede ammettersi prova testimoniale sulle seguenti circostanze, eventualmente epurate da va- lutazioni, precedute dalla locuzione “Vero che”:
a) Tra il sig. ed il sig. esistevano rapporti amicali e di reciproca Persona_1 CP_2
stima risalenti nel tempo.
b) Il sig. ha concesso in locazione (abitativa o commerciale) al sig. CP_2 Parte_2
[...
in proprio e quale legale rappresentante di associazione culturale, diverse unità immobiliari nel medesimo complesso di Via Zanardi.
c) I sig.ri e erano soliti, per quanto a sua diretta conoscenza, in- CP_2 Persona_1
contrarsi dal 2020 in via Zanardi, nei pressi degli immobili locati, per discutere delle opere di manu- tenzione straordinaria eseguite e/o da eseguirsi da e sulle modalità di refusione delle stesse. Per_1
d) Nel luglio 2021 ha partecipato ad un incontro presso i locali locati al sig. nel quale il sig. Per_1
ha manifestato soddisfazione per le opere effettuate dal conduttore. CP_2
e) Il sig. ha eseguito i lavori di manutenzione straordinaria indicati nei consuntivi Persona_1
datati 14 luglio 2021 che mi vengono rammostrati.
f) Presso le unità immobiliari locate al sig. ha eseguito su richiesta di quest'ultimo, in ac- Per_1
cordo con il sig. opere di manutenzione straordinaria. CP_2
g) In data 14 luglio 2021 ha partecipato ad un incontro presso i locali locati al sig. Persona_1
nel quale il sig. ha sottoscritto il documento n. 7 che mi viene rammostrato. CP_2
Si indicano sin d'ora quali testi i sig.ri (Calderara di Reno, via Surrogazione 76), Testimone_1
(Bologna, via Bottego 40), (Bologna, via Zanardi 86). Testimone_2 Testimone_3
- Si chiede, altresì, ammettersi C.T.U. grafologica al fine di determinare la veridicità della sottoscri- zione del sig. nell'atto di riconoscimento di debito del 14.07.2021.” CP_2
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
“In via principale.
Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Bologna, contrariis rejectis, accertata la piena e completa in- fondatezza delle eccezioni e delle richieste dell'opponente, rigettare in toto l'opposizione proposta
e confermare la legittimità e la validità del decreto ingiuntivo n. 2686/2023 emesso in data
5.06.2023 dal Tribunale di Bologna.
Rigettare la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente nei confronti della sig.ra
[...]
siccome infondata in fatto ed in diritto. CP_1
Con vittoria di spese, competenze e onorari oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.”
3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.
L' in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
opponeva il decreto ingiuntivo n. 2686/2023 emesso dal Tribunale di Bologna in data 5 giugno
2023 ad istanza della sig.ra quale unica erede del padre (decedu- Controparte_1 CP_2
to in data 24 dicembre 2021), con il quale veniva ingiunto alla parte opponente il pagamento in favore dell' opposta della somma di € 10.654,05, oltre interessi e spese processuali, in quanto do- vuta a titolo di pagamento dei canoni di locazione e delle spese condominiali ( relativi ai mesi di ot- tobre e novembre 2022, marzo, aprile e maggio 2023) non corrisposti relativi al contratto di loca- zione stipulato tra il sig. (padre e dante causa dell'odierna convenuta opposta) e CP_2
l' in persona del legale rappresentante in data Parte_1 Persona_1
01.12.2021 , avente ad oggetto le unità immobiliari site in Bologna, Via Zanardi n. 90/4 abc, n.
86/a, 88/a e 90/3 (doc. 1 fasc. monitorio).
L'opponente preliminarmente eccepiva l'improcedibilità della domanda di pagamento azionata in via monitoria dall'opposta per mancato esperimento della mediazione obbligatoria.
Nel merito contestava la sussistenza e l'ammontare del credito indicato nel decreto ingiuntivo, ec- cependo l'intervenuto pagamento di uno dei cinque canoni indicati in ricorso monitorio e l'estinzione per compensazione del credito azionato in via monitoria dall'opposta con il controcre- dito vantato dal sig. nei confronti del padre dell'opposta, in forza della scrittura Persona_1
privata del 14.07.2021, prodotta in copia, apparentemente sottoscritta da (doc. n. 7 CP_2
convenuta) in cui il dante causa dell'odierna convenuta si riconosceva debitore nei confronti del sig. della somma di € 69.100,00. Per_1
Pertanto, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed, in via riconvenzionale, la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 50.800,00, quale credito residuo spettante all'opponente a seguito della compensazione tra le due poste creditorie vantate dalle parti.
2.
Si costituiva l'opposta che contestava la domanda attorea e ne chiedeva il rigetto, ritenendola infon- data. In particolare, l'opposta evidenziava che il rapporto sostanziale dedotto nel ricorso per decreto ingiuntivo non era mai stato contestato dalla controparte, così come il mancato pagamento di 4 ca- noni di locazione. Inoltre, contestava la fondatezza delle eccezioni sollevate dalla controparte, stan- te la mancata dimostrazione dell'asserito pagamento di uno dei cinque canoni di locazione portati dal decreto ingiuntivo opposto, nonché in ragione della inopponibilità a sé del controcredito opposto in compensazione, sia in quanto non riferibile all'associazione opponente, bensì ad un soggetto ter- zo (il sig. in proprio), sia in quanto basato su una scrittura privata di cui contestava Per_1
4
l'effettiva sottoscrizione da parte del suo dante causa, sig. Inoltre, ai sensi e per gli CP_2 effetti dell'art. 214, co. 2 c.p.c., dichiarava formalmente di non conoscere la scrittura dattilo-scritta
(riconoscimento di debito) del 14 luglio 2021 prodotta dall'opponente sub doc. n. 7 e la sottoscri- zione del padre presente sulla scrittura stessa.
3.
A fronte del disconoscimento di parte convenuta, parte attrice non provvedeva a produrre l'originale del documento disconosciuto.
Inoltre, l'attrice solo con la memoria ex art. 171 ter n. 1 del 5.01.2024, allegava e produceva l'intervenuta cessione in suo favore, con atto del 28.11.2023 “a titolo gratuito ed in assenza di spi- rito di liberalità”, di una parte dell'originario credito (pari ad € 20.000,00) vantato dal sig. Pt_3
[... nei confronti del sig. in forza del dedotto riconoscimento di debito del 14 luglio CP_2
2021.
Inoltre, chiedeva la riunione della presente causa con quella R.G. n. 12651/2023, pendente tra l'odierna convenuta opposta ed il sig. avente ad oggetto l' opposizione svolta Persona_1
da quest'ultimo avverso un differente decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto dalla sig.ra CP_2
in forza di un altro (rispetto a quello oggetto di causa) contratto di locazione stipulato con il sig. in proprio. Per_1
Modificava come segue le proprie conclusioni: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, in accoglimento dei motivi suesposti
In via pregiudiziale
- accertare e dichiarare l'improcedibilità del procedimento monitorio per omesso esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex lege per i motivi indicati nel corpo dell'atto di opposizione
e della presente memoria integrativa;
In via incidentale e pregiudiziale
- in relazione all'eccezione di improcedibilità sollevata per omesso esperimento della mediazione, nei casi in cui il procedimento per ingiunzione o cautelare sia preceduto da controversie giudiziali
e stragiudiziali su materie assistite da mediazione obbligatoria tra le medesime parti, previa valu- tazione della possibilità di interpretare secondo Costituzione, nel senso sopra illustrato favorevole all'opponente, la disposizione di legge sopra richiamata (art. 7 lettera d del D. Lgs. 149/2022 in re- lazione alle modifiche dell'art. 5 co. 6 del D. Lgs. 28/2010) disporre ex art. 23 L. n. 87/1953 la tra- smissione degli atti alla Corte Costituzionale, previa valutazione della rilevanza e della non mani- festa infondatezza della questione proposta, con sospensione del giudizio in corso sino all'esito del giudizio di Legittimità Costituzionale, con ogni conseguente adempimento di legge;
In via preliminare
5
- accertare e dichiarare la contemporanea pendenza innanzi al Tribunale di Bologna di altro pro- cedimento (R.G. n. 12651/2023) avente con il presente giudizio (R.G. n. 12656/2023) una connes- sione oggettiva ed una parziale connessione soggettiva, e per l'effetto, disporre la riunione ex art.
274 cpc con ogni conseguente adempimento di legge;
- rigettare la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo
n. 2686/2023 - R.G. n. 7440/2023, emesso il 05.06.2023 dal Tribunale di Bologna, in quanto
l'opposizione è fondata su prova scritta e di pronta soluzione risultante da dichiarazione CP_2
del 14.07.2021;
[...]
In via principale
- accertare e dichiarare che l' è creditrice nei confronti della sig.ra Parte_1
della complessiva somma di euro 20.000,00 per le causali indicate nel corpo Controparte_1 dell'atto di opposizione e della presente memoria integrativa;
- accertare e dichiarare l'inadempimento della sig.ra , in proprio e nella sua quali- Controparte_1
tà di erede universale del sig. ; CP_2
- in accoglimento della presente opposizione, accertare e dichiarare, alla luce dei motivi esposti,
l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata in via monitoria dalla sig.ra e, per Controparte_1
l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n. 2686/2023 emesso dal Tribunale di Bologna;
In via riconvenzionale
- condannare la convenuta opposta al pagamento della complessiva somma di euro 20.000,00, ov- vero di quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa anche per mezzo di valuta- zione equitativa.
In via subordinata
- porre in compensazione le somme riconosciute come dovute in favore della sig.ra Controparte_1 con quelle da quest'ultima dovute nei confronti dell' Parte_1
In ogni caso
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
In via istruttoria
- Si chiede ammettersi prova testimoniale sulle seguenti circostanze, eventualmente epurate da va- lutazioni, precedute dalla locuzione “Vero che”:
a) Tra il sig. ed il sig. esistevano rapporti amicali e di reciproca Persona_1 CP_2
stima risalenti nel tempo.
6
b) Il sig. ha concesso in locazione (abitativa o commerciale) al sig. CP_2 Parte_2
[...
in proprio e quale legale rappresentante di associazione culturale, diverse unità immobiliari nel medesimo complesso di Via Zanardi.
c) I sig.ri e erano soliti, per quanto a sua diretta conoscenza, in- CP_2 Persona_1
contrarsi dal 2020 in via Zanardi, nei pressi degli immobili locati, per discutere delle opere di ma- nutenzione straordinaria eseguite e/o da eseguirsi da e sulle modalità di refusione delle Per_1
stesse.
d) Nel luglio 2021 ha partecipato ad un incontro presso i locali locati al sig. nel quale il Per_1
sig. ha manifestato soddisfazione per le opere effettuate dal conduttore. CP_2
e) Il sig. ha eseguito i lavori di manutenzione straordinaria indicati nei consuntivi Persona_1
datati 14 luglio 2021 che mi vengono rammostrati.
f) Presso le unità immobiliari locate al sig. ha eseguito su richiesta di quest'ultimo, in ac- Per_1
cordo con il sig. opere di manutenzione straordinaria. CP_2
g) In data 14 luglio 2021 ha partecipato ad un incontro presso i locali locati al sig. Parte_2
[... nel quale il sig. ha sottoscritto il documento n. 7 che mi viene rammostrato. CP_2
Si indicano sin d'ora quali testi i sig.ri (Calderara di Reno, via Surrogazione 76), Testimone_1
(Bologna, via Bottego 40), (Bologna, via Zanardi 86). Testimone_2 Testimone_3
- Si chiede, altresì, ammettersi C.T.U. grafologica al fine di determinare la veridicità della sotto- scrizione del sig. nell'atto di riconoscimento di debito del 14.07.2021.”. CP_2
4.
La parte convenuta eccepiva l'inammissibilità dell'allegazione e produzione documentale avversa- ria, in quanto tardiva e priva di data certa ed, in ogni caso, ne contestava la rilevanza, stante il di- sconoscimento del riconoscimento di debito del padre e la riferibilità dell'atto di cessione ad epoca successiva alla data di richiesta del decreto ingiuntivo (30.05.2023), alla data di notifica del decreto ingiuntivo (25.07.2023) e, soprattutto, alla data di notifica dell'atto di citazione (4.10.2023).
5.
Con ordinanza emessa in data 20 maggio 2024 il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c. ed assegnava alla parte convenuta opposta il termine di legge di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
La mediazione aveva esito negativo.
6.
La causa veniva istruita con produzione documentale.
***
7.
7
Preliminarmente si rileva il superamento dell'eccezione di improcedibilità della domanda di paga- mento azionata in via monitoria dall'opposta per mancato esperimento della procedura di mediazio- ne obbligatoria, sollevata da parte attrice opponente, posto che l' introduzione da parte della con- venuta opposta della procedura di mediazione nel termine assegnatole dal Giudice deve ritenersi sufficiente a considerare realizzata positivamente per tutte le parti la condizione di procedibilità.
8.
Del tutto irrilevante ai fine del decidere risulta, pertanto, la definizione della questione sollevata da parte attrice, di illegittimità costituzionale del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (rif. Carta- bia) all'art. Art. 7 Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 lett. d che nel richiamarsi all' art. 5 comma 1 bis D. Lgs. n. 28 del 2010 al n. 6 stabilisce che "6. Il comma 1 e l'articolo 5-quater non si applicano: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis" per violazione degli art. 3 e 111 della Costituzione.
9.
Ancora, non vi è spazio per l'accoglimento dell'istanza di riunione della presente causa con quella n. R.G. n. 12651/2023, non sussistendo i presupposti per il suo accoglimento.
Le due cause, infatti, hanno ad oggetto due crediti diversi derivanti da due distinti contratti di loca- zione, conclusi tra l'odierna convenuta con soggetti differenti, il sig. terzo rispetto alla pre- Per_1
sente causa, da un lato e l dall'altro . Quindi, parti contrattuali di- Parte_1 verse, parti in causa diverse (l'unica cosa in comune alle due cause è la sig.ra il che Controparte_1
però non è sufficiente per integrare i presupposti per la riunione di cui agli artt. 273-274 c.p.c.), di- versi i titoli dedotti in giudizio, diversi i decreti ingiuntivi, diverse le opposizioni.
10.
Quanto al merito della causa si osserva quanto segue.
10.1.
In primo luogo si evidenzia che sono pacifici i fatti storici relativi alla stipulazione tra Per_2
quale locatore, e l'associazione attrice, quale conduttrice, di un contratto di locazione avente
[...]
ad oggetto la concessione in godimento da parte del dante causa dell'opposta in favore dell'opponente delle unità immobiliari indicate in premessa;
al godimento del bene da parte dell'opponente ed al mancato pagamento da parte dell'opponente dei canoni di locazione relativi quantomeno a 4 delle 5 mensilità specificamente indicate nel ricorso monitorio.
10.2.
L'eccezione di estinzione del credito indicato nel decreto ingiuntivo opposto per compensazione con il controcredito vantato dall'opponente è infondata e va rigettata, atteso che l'esistenza del con-
8
trocredito vantato dall'opponente è rimasta del tutto indimostrata.
Invero, non vi è prova dell'asserito riconoscimento di debito dedotto in giudizio da parte attrice , non essendo a tal fine sufficiente la produzione del documento 7, in quanto espressamente discono- sciuto dalla convenuta opposta.
In particolare, si osserva che la convenuta, a seguito della produzione della copia della scrittura pri- vata contenente il riconoscimento di debito sopra indicato, in comparsa di costituzione e risposta ha prontamente e tempestivamente dichiarato di non conoscere la scrittura e la sottoscrizione ivi con- tenuta apparentemente riferibile al padre CP_2
A fronte del suddetto disconoscimento la parte attrice ha formulato, seppur implicitamente nella memoria ex art. 171 ter, n.2, c.p.c., istanza di verificazione della copia disconosciuta, ma non ha provveduto al deposito del documento originale, né ha in alcun modo allegato di averlo senza colpa perduto.
La mancata produzione dell'originale del documento prodotto in copia non consente al Giudice di valutarne l'autenticità. Ciò preclude al giudice ogni possibilità di utilizzare il documento discono- sciuto, o comunque di prenderlo in esame ai fini del proprio convincimento.
È noto che, laddove sia disconosciuta l'autenticità del documento prodotto nonché la sottoscrizione ivi apposta, “ la parte che intende avvalersene è tenuta a produrre l'originale (e, in caso di ulterio- re disconoscimento, a chiederne la verificazione), atteso che solo con l'originale si realizzano la di- retta correlazione e l'immanenza della personalità dell'autore della sottoscrizione, che giustificano la fede privilegiata che la legge assegna al documento medesimo, così da fondare una presunzione legale superabile dall'apparente sottoscrittore solo con l'esito favorevole della querela di falso”
(tra le altre, vedi Cass. Civ. sent. n. 11739/ 1999; Cass. Civ. sent. n. 16551/2015).
Invero, si ritiene consentita la verificazione solo di documenti originali, avuto con riguardo al tipo di prova costituito dalla scrittura privata. Questa infatti, secondo quanto dispone l'art. 2702 c.c., fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza della dichiarazione in essa contenuta dal suo sottoscrittore, se la parte, contro la quale la scrittura sia stata prodotta, abbia riconosciuto la sotto- scrizione: così che la sua attribuzione al soggetto nei cui confronti il documento sia stato prodotto costituisce il fondamento logico giuridico della sua efficacia probatoria. Senonchè l'attribuzione del contenuto della scrittura ad un determinato soggetto in virtù della sua sottoscrizione (così da fonda- re una presunzione legale superabile dall'apparente sottoscrittore con l'esito favorevole della querela di falso) postula che il documento sia stato prodotto in originale. Infatti, solamente nel documento originale si realizzano la diretta correlazione e l'immanenza della personalità dell'autore della sotto- scrizione, che giustificano la fede privilegiata che la legge assegna al documento medesimo e l'am- missibilità della verifica. Ne discende ulteriormente che se compiuta sul documento originale — in
9
relazione al quale è configurabile l'accertamento dell'autenticità -- la verificazione, in alternativa al riconoscimento, può utilmente condurre al risultato di attribuire la dichiarazione al suo apparente sottoscrittore, mentre la verificazione operata su una copia non potrebbe giustificare questa attribu- zione non essendo infatti la riproduzione della sottoscrizione sulla copia dimostrativa della parteci- pazione dello stesso sottoscrittore alla redazione dell'atto. Il che risponde anche alla ragione pratica dell'inattendibilità di un esame grafico condotto su una copia fotostatica, essendo questa inidonea a rendere percepibili segni grafici personalizzati (es. la pressione dello strumento grafico sulla carta) ed obiettivi (quali la gradazione di colore e le caratteristiche dell'inchiostro) che solo l'originale del documento, al contrario, può rivelare. Pertanto, la parte che abbia prodotto la copia fotostatica di una scrittura privata disconosciuta dalla controparte (che così abbia negato l'esistenza dell'originale)
è tenuta a produrlo ed a chiederne la verificazione se quella abbia insistito nel disconoscimento;
al- trimenti, del contenuto del documento potrà fornire tutt'altre prove, nei limiti ordinari della loro ammissibilità.
Né tale carenza probatoria può essere superata dalle prove orali richieste da parte attrice e non am- messe, in quanto irrilevanti al fine del decidere, non vertendo in alcun modo sull'effettivo contenu- to del documento disconosciuto. Infatti, l'unico capitolo di prova sull'asserito riconoscimento di debito articolato in seconda memoria da parte attrice come capitolo g) ( “ vero che in data 14 luglio
2021 ha partecipato ad un incontro presso i locali locati al sig. nel quale il sig. Persona_1
ha sottoscritto il documento n. 7 che mi viene rammostrato?”) non attiene al conte- CP_2
nuto ed al tenore della scrittura privata disconosciuta ( e, quindi, inutilizzabile), bensì alla mera cir- costanza della sua sottoscrizione da parte del sig. Tale circostanza, tuttavia, si reputa irri- CP_2
levante a fronte dell'inutilizzabilità del documento nei riguardi non solo della parte che lo ha disco- nosciuto, ma anche, e segnatamente, della parte che lo ha prodotto. Il disconoscimento della scrittu- ra privata preclude infatti al giudice ogni possibilità di utilizzare la scrittura privata stessa, o co- munque di prenderla in esame ai fini della formazione del proprio convincimento.
Gli esiti dell'istruttoria, pertanto, non consentono di dimostrare la sussistenza del titolo posto dalla parte attrice a fondamento dell'eccezione di estinzione per compensazione del credito azionato in via monitoria dall'opposta e della correlata domanda riconvenzionale.
10.3.
Inoltre, non vi è prova del pagamento da parte dell'opponente di uno dei 5 canoni di locazione di cui si contesta il mancato pagamento, non reputandosi utile a tal fine il doc. 6 di parte attrice, da cui, risulta che il canone di locazione mensile veniva sempre pagato uno o due mesi dopo il termine pat- tuito (“entro il giorno 5 di ogni mese”), comportando che al 15.11.2022 risultavano pagati tutti i canoni da € 2.000,00 cadauno fino a settembre 2022 compreso.
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In particolare, risulta che: il canone relativo a gennaio 2022 veniva corrisposto il 17.03.2022; il ca- none relativo a febbraio 2022 il 04/04.2022; il canone relativo a marzo 2022 il 03/05.2022; quello di aprile 2022 il 04.06.2022; quello di maggio 2022 l' 1.07.2022; quello di giugno 2022
l'1.08.2022; il canone di luglio 2022 il 10.09.2022; quello di agosto 2022 il 04.10.2022; quello di settembre 2022 il 15.11.2022.
Quindi, al 15.11.2022 l'opponente aveva pagato tutti i canoni fino a settembre 2022 compreso.
Successivamente, nel periodo compreso tra il 16 novembre 2022 ed il 30 maggio 2023, venivano eseguiti da parte attrice solo tre bonifici: uno da € 2.172,40 eseguito il 3.01.2023; un altro da €
2.172,40 eseguito il 7.03.2023 e imputato dall'associazione debitrice al mese di febbraio 2023;
l'ultimo da € 2.172,40 eseguito il 9.05.2023.
Tali pagamenti, in applicazione dei criteri di imputazione dei pagamenti di cui all'art. 1193 c.c., vanno imputati come segue: il primo al canone di dicembre 2022, in quanto debito scaduto più one- roso per il debitore;
il secondo al canone di febbraio 2023 in forza dell'imputazione volontaria da parte della debitrice contestualmente al pagamento, ai sensi dell'art. 1193, comma 1, c.c.; il terzo al canone di gennaio 2023, in quanto debito scaduto più antico tra i debiti ugualmente onerosi per il debitore maturati al maggio 2023.
Residuano pertanto da pagare: € 2.000,00 per il canone di ottobre 2022; € 2.000,00 per il canone di novembre 2022; € 2.172,40 per il canone di marzo 2023; € 2.172,40 per il canone di aprile 2023; €
2.172,40 per il canone di maggio 2023, per un totale di € 10.517,20.
10.4.
A tale somma vanno aggiunte le spese per l'acqua, pacificamente anticipate da parte convenuta per
€ 136,85, ed a quest'ultima non rimborsate. In proposito, si osserva come dal doc. 6 di parte attrice non risulti affatto l'effettiva restituzione in favore della convenuta di tale importo, essendo il ver- samento in data 18 maggio 2023, indicato nel doc. 6 e richiamato da parte attrice, riferibile ad un altro soggetto (S.I.L.C.A.), differente rispetto all'odierna convenuta.
10.5.
Ne risulta un complessivo credito pari ad € 10.654,05, oltre interessi, corrispondente all'importo indicato nel decreto ingiuntivo opposto che va quindi confermato.
Ne deriva il rigetto dell'opposizione e delle domande riconvenzionali svolte dall'attrice e la con- ferma del decreto ingiuntivo opposto.
11.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel D.M.
55/2014, con applicazione delle tariffe medie previste per lo scaglione da € 5.200,01 ad €
26.000,0, in ragione del valore effettivo della causa, determinato tenendo conto della somma ac-
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cordata con la domanda principale e della rideterminazione in € 20.000,00 della somma pretesa con la domanda riconvenzionale rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta da in persona del le- Parte_1
gale rappresentante pro tempore, e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo ai sensi dell' art. 653 c.p.c. il decreto ingiuntivo n. 2686/2023 emesso dal Tribunale di Bologna in data 5 giugno
2023;
- rigetta le domande riconvenzionali formulate da in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di Controparte_1
- condanna in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, al rimborso in favore di delle spese di lite che liquida in € 5.077,00 per Controparte_1
compenso, oltre il 15% del compenso per spese forfettarie, C.P.A. e I.V.A.
Bologna, 10 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Pierangela Congiu
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