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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/09/2025, n. 9387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9387 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO 3^
IL GIUDICE, Dott. Umberto Buonassisi, quale giudice del lavoro, all'udienza del 26 settembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4485 /2025 R.G e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Parte_1
Angino (parte ricorrente);
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1
elettivamente domiciliato in Roma, via C. Beccaria 29, rappresentato e difeso dall'Avv. Simonetta Zannini Quirini per procura in atti (resistente);
FATTO E DIRITTO
ha convenuto in giudizio l' per sentir Parte_1 CP_1
dichiarare l'inesistenza/irripetibilità dell'indebito comunicatogli dall' e il proprio credito pari ad € 1.502,41 nei confronti del CP_1
medesimo istituto con conseguente condanna del resistente al
1 pagamento della stessa somma, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre accessori, con vittoria di spese.
L' si è costituito chiedendo in via principale di dichiarare CP_1
cessata la materia del contendere e in via subordinata di disporre ctu contabile.
Infine la causa all'odierna udienza è stata decisa.
****
E' necessario rilevare preliminarmente che nessuna somma deve essere restituita dal ricorrente considerando che dalle stesse comunicazioni dell'istituto (v. la nota del 28.10.2024, doc. n.4 del
) emerge che il presunto indebito si fonderebbe su un Pt_1
errore del sistema relativamente alla lettura dei redditi, errore quindi in alcun modo imputabile al ricorrente stesso, trattandosi peraltro di redditi di cui l' aveva necessariamente conoscenza CP_1
(e che infatti avrebbe erroneamente letto), anche per via della contribuzione versata mensilmente dal datore di lavoro sulla base della retribuzione erogata.
Tali considerazioni risultano di carattere assorbente visto che il ricorrente non ha aderito alla richiesta dell' di dichiarare CP_1
cessata la materia del contendere ma ha insistito per l'accoglimento del ricorso che appare fondato in quanto, già per tali ragioni, l'indebito deve ritenersi irripetibile.
In effetti l' sostiene, pare di capire, di avere effettuato una CP_1
compensazione con presunti altri crediti, non si sa su che cosa
2 fondati, che vanterebbe nei confronti del sig. senza altra Pt_1
specificazione diversa dal fatto di avere effettuato un provvedimento di ricostituzione.
Quindi non si vede proprio come potrebbe essere dichiarata cessata la materia del contendere (a maggior ragione considerando che il ha ricevuto di recente una ulteriore comunicazione Pt_1
di indebito da parte dell' che sembra corrispondere quanto CP_1
all'importo proprio a quello oggetto di questo giudizio, v. verbale d'udienza) e il ricorso va invece accolto considerando che il ricorrente ha indicato con minuzia di particolari (punti 7 e seguenti) le ragioni per le quali le trattenute sull'assegno sono illegittime ed eccessive, con conseguente suo diritto a vedersi restituire la somma di € 1.502,41, senza alcuna specifica contestazione da parte dell' il quale si è limitato a richiamare CP_1
la recente ricostituzione effettuata nel corrente mese di giugno, riferendo di crediti/debiti di imprecisata natura, a seguito dei quali sarebbe stato riassorbito l'indebito.
Le spese, come liquidate in dispositivo ex DM 147/2022, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede: dichiara l'irripetibilità dell'indebito e quindi che la somma richiesta dall' non deve essere restituita dal ricorrente;
CP_1
3 condanna l' a pagare a parte ricorrente la somma di € 1.502,41, CP_1
con gli interessi di legge, nonchè a rifondere alla parte attrice le spese di lite liquidate in € 1500,00 per compensi, oltre spese generali (15%) iva e cpa da distrarsi in favore dell'Avv. Mario
Angino antistatario.
Roma 26.09.2025 IL GIUDICE
Umberto Buonassisi
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO 3^
IL GIUDICE, Dott. Umberto Buonassisi, quale giudice del lavoro, all'udienza del 26 settembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4485 /2025 R.G e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Parte_1
Angino (parte ricorrente);
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1
elettivamente domiciliato in Roma, via C. Beccaria 29, rappresentato e difeso dall'Avv. Simonetta Zannini Quirini per procura in atti (resistente);
FATTO E DIRITTO
ha convenuto in giudizio l' per sentir Parte_1 CP_1
dichiarare l'inesistenza/irripetibilità dell'indebito comunicatogli dall' e il proprio credito pari ad € 1.502,41 nei confronti del CP_1
medesimo istituto con conseguente condanna del resistente al
1 pagamento della stessa somma, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre accessori, con vittoria di spese.
L' si è costituito chiedendo in via principale di dichiarare CP_1
cessata la materia del contendere e in via subordinata di disporre ctu contabile.
Infine la causa all'odierna udienza è stata decisa.
****
E' necessario rilevare preliminarmente che nessuna somma deve essere restituita dal ricorrente considerando che dalle stesse comunicazioni dell'istituto (v. la nota del 28.10.2024, doc. n.4 del
) emerge che il presunto indebito si fonderebbe su un Pt_1
errore del sistema relativamente alla lettura dei redditi, errore quindi in alcun modo imputabile al ricorrente stesso, trattandosi peraltro di redditi di cui l' aveva necessariamente conoscenza CP_1
(e che infatti avrebbe erroneamente letto), anche per via della contribuzione versata mensilmente dal datore di lavoro sulla base della retribuzione erogata.
Tali considerazioni risultano di carattere assorbente visto che il ricorrente non ha aderito alla richiesta dell' di dichiarare CP_1
cessata la materia del contendere ma ha insistito per l'accoglimento del ricorso che appare fondato in quanto, già per tali ragioni, l'indebito deve ritenersi irripetibile.
In effetti l' sostiene, pare di capire, di avere effettuato una CP_1
compensazione con presunti altri crediti, non si sa su che cosa
2 fondati, che vanterebbe nei confronti del sig. senza altra Pt_1
specificazione diversa dal fatto di avere effettuato un provvedimento di ricostituzione.
Quindi non si vede proprio come potrebbe essere dichiarata cessata la materia del contendere (a maggior ragione considerando che il ha ricevuto di recente una ulteriore comunicazione Pt_1
di indebito da parte dell' che sembra corrispondere quanto CP_1
all'importo proprio a quello oggetto di questo giudizio, v. verbale d'udienza) e il ricorso va invece accolto considerando che il ricorrente ha indicato con minuzia di particolari (punti 7 e seguenti) le ragioni per le quali le trattenute sull'assegno sono illegittime ed eccessive, con conseguente suo diritto a vedersi restituire la somma di € 1.502,41, senza alcuna specifica contestazione da parte dell' il quale si è limitato a richiamare CP_1
la recente ricostituzione effettuata nel corrente mese di giugno, riferendo di crediti/debiti di imprecisata natura, a seguito dei quali sarebbe stato riassorbito l'indebito.
Le spese, come liquidate in dispositivo ex DM 147/2022, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede: dichiara l'irripetibilità dell'indebito e quindi che la somma richiesta dall' non deve essere restituita dal ricorrente;
CP_1
3 condanna l' a pagare a parte ricorrente la somma di € 1.502,41, CP_1
con gli interessi di legge, nonchè a rifondere alla parte attrice le spese di lite liquidate in € 1500,00 per compensi, oltre spese generali (15%) iva e cpa da distrarsi in favore dell'Avv. Mario
Angino antistatario.
Roma 26.09.2025 IL GIUDICE
Umberto Buonassisi
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