Sentenza 18 maggio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/05/2004, n. 9405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9405 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. CAPPUCCIO Giammarco - Consigliere -
Dott. ADAMO Mario - rel. Consigliere -
Dott. CELENTANO Walter - Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA DELL'ORO 3, presso l'Avvocato CHIARA RICCI (DELEGAZIONE ROMANA REGIONE PUGLIA) rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPE CIPRIANI, SABINA DI LECCE giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MO AL;
- intimato -
avverso la sentenza n. 495/01 del Giudice di pace di Bari, depositata il 14/02/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/2003 dal consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AS PO, premesso di essere titolare di un'azienda agricola in agro del comune di Toritto, colpita nel 1987 da gravi calamità naturali, conveniva avanti al Giudice di Pace di Bari la regione Puglia per sentirla condannare al pagamento dei contributi previsti dalla vigente legislazione, contributi che nonostante gli fossero stati riconosciuti al termine di una lunga istruttoria, espletata dal comune di Toritto, all'uopo delegato dalla normativa regionale, non gli erano mai stati corrisposti.
Si costituiva in giudizio la Regione Puglia che eccepiva:
a) il difetto di giurisdizione del giudice ordinario;
b) il difetto di contraddittorio in quanto non era stato convenuto in giudizio anche il comune di Minervino;
c) l'infondatezza della domanda, non essendo stata emessa dal Ministro dell'Agricoltura la dichiarazione di eccezionale graviti dell'avversità naturali abbattutosi sulla zona.
d) l'intervenuta sospensione di ogni intervento regionale ex lege regionale n. 10/1989.
Con sentenza in data 14.2.2001 il Giudice di Pace di Bari accoglieva la domanda attrice e per l'effetto condannava la Regione Puglia a corrispondere al PO la somma di L. 1.490.500.
Per la cassazione della sentenza del Giudice di Pace propone ricorso fondato su tre motivi la Regione Puglia.
Non svolge attività difensiva l'intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di Cassazione la Regione Puglia eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sul presupposto che in base alla vigente normativa la Regione non e obbligata a concedere il contributo richiesto dall'agricoltore sicché questi, stante l'esistenza di un potere discrezionale dell'ente erogatore, e portatore solo di un interesse legittimo.
La eccezione di difetto di giurisdizione è stata risolta dalle SS.UU. di questa Corte, con sentenza in data 29.5.2003, sicché non deve essere esaminata in questa sede.
Con il secondo motivo, articolato in due censure, l'Amministrazione ricorrente lamenta violazione degli artt. 102 e 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., nonché difetto assoluto di motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.. Rileva la Regione Puglia con la prima censura che, nel costituirsi in giudizio, in primo grado, aveva eccepito il difetto del contraddittorio in quanto non era stato convenuto in giudizio il comune di Toritto e che l'eccezione non era stata esaminata dal Giudice di Pace.
Osserva altresì la Regione con la seconda censura che l'eccezione di difetto di contraddittorio aveva un solido fondamento in quanto la domanda proposta nel giudizio di merito aveva un unico fondamento costituito dall'accertamento di una unica situazione giuridica sicché la emananda decisione sarebbe stata inutiliter data se non emessa nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nella vicenda. La prima censura è inammissibile e va pertanto disattesa. Invero il Giudice di Pace ha, sia pure indirettamente, esaminato l'eccezione sollevata dall'Amministrazione, accertando che l'unica legittimata a resistere in giudizio era la Regione Puglia sulla quale gravava l'onere di pagare il contributo richiesto, avendo il Comune di Toritto svolto solo funzioni delegate, per di più sotto il controllo e la direzione della Regione.
Pertanto la censura in esame non coglie nel segno non trovando riscontro nella motivazione dell'impugnata sentenza, dalla quale si desume all'evidenza l'implicita reiezione della proposta eccezione di violazione del contraddittorio.
In relazione alla seconda censura si osserva che la stessa va esaminata congiuntamente al terzo ed ultimo motivo di Cassazione con il quale l'Amministrazione ricorrente denunzia perplessità illogicità ed incoerenza della motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 350 n. 5 c.p.c.. Rileva la Regione che il Giudice di Pace ha accolto la domanda attrice facendo riferimento alle disposizioni contenute nelle leggi regionali nn. 19/1979 e 38/1982, senza quindi articolare un'effettiva motivazione.
Il giudice a quo infatti pur avendo dato atto che al pagamento dei contributi erano tenuti per legge la Provincia ed il Comune non ha poi precisato per quale motivo la domanda sia stata rivolta esclusivamente nei confronti della Regione Puglia. Il motivo tastè riassunto benché formulato come diretto a stigmatizzare una carenza di motivazione sostanzialmente si configura come un'accezione di difetto di legittimazione che può come tale essere esaminata benché il Giudice di pace abbia deciso secondo equità, posto che il difetto di legittimazione attiva o passiva incide direttamente sulla corretta costituzione del rapporto processuale.
La seconda censura del secondo motivo ed il terzo motivo sono 4 peraltro infondati e va pertanto disattesi.
invero in base all'art. 1 della L.R. Puglia 11.4.1979 n. 19 le funzioni amministrative per gli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferici previste dalla L. n. 364/1970, trasferite dallo Stato alla Regione, sono da questa delegate ai Comuni ed alle Province che le esercitano nei modi e limiti previsti dal successivo art. 6.
Tali funzioni consistono per quanto attiene ai Comuni:
a) nella recezione delle domande dirette ad ottenere i benefici di legge;
b) nell'espletamente dell'istruttoria delle richieste pervenute;
c) nell'inoltro della richiesta di finanziamento alle Provincia;
d) nel pagamento dalle provvidenza contributive di cui all'art. 5 dalla L. n. 364/1970 mentre par quanto attiene alle Provincia le funzioni delegate consistono:
1) nel coordinamento dai rapporti fra i Comuni e la Regione;
2) nell'emissione dei formali provvedimenti di liquidazione delle somme dovute agli agricoltori secondo gli accertamenti dei Comuni. in base all'art. 4 della L. R. Puglia 10.12.1982 n. 38 inoltra qualora il Comune delegato, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione dal decreto di delimitazione del territorio danneggiato, risulti inadempiente nello svolgimento delle funzioni delegategli le stesse saranno esercitate dalla Provincia nel termine di gg. 60, scaduto il quale l'esercizio delle funzioni medesime tornerà alla Giunta regionale che le eserciterà direttamente. Appare evidente dalla riportata sequenza normativa che titolare del potere amministrativo in questione è la Regione Puglia e che i Comune e le Province esercitano solo un potere delegato di carattere istruttorio-amministrativo, come dimostrato ulterior mente dall'ultimo comma dell'art. 4 della L.R. Puglia 10.12.1982 n. 38 che testualmente stabilisca "Gli enti delegati (Comuni e Provincia) devono nell'emissione dagli atti fare espressa menzione della delega...".
Da ciò discenda che essendo la Regione titolare del potere di intervenire in favore degli operatori agricoli colpiti da calamità naturali o avversità atmosferiche, disponendo dei relativi capitali, massi a disposizione dallo Stato, mediante prelievi dal Fondo di Solidarietà, o reperiti direttamente, legittimata passiva per il pagamento delle somme dovute è solo ed esclusivamente la regione nel cui preciso interesse, definito tra l'altro dall'art. 1 L.R. n. 38/1982, i Comuni e le Provincia hanno agito.
Nella specie come accertato dal giudice di merito il Presidente della Giunta regionale ha emesso il decreto n. 4286/88, con il quale ha autorizzato il pagamento, agli aventi diritto, dei contributi per calamità naturali, attribuendo alla Regione l'onere del pagamento delle provvidenze concesse e non reintegrate dal Ministero competente, sicché non residua, anche sotto questo diverso profilo, alcun dubbio in ordine alla legittimazione passiva della sola Regione Puglia.
La seconda censura del secondo motivo ed il terso motivo vanno quindi respinte.
Nulla spese non essendosi l'intimato costituito in giudizio.
P.Q.M.
respinge il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 18 dicembre 2003. Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2004