Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 05/02/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1318/2024
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
Udienza del 5 febbraio 2025
All'udienza del 5/02/2025 alle ore 9.40 innanzi al dott. Piero Viola è presente l'avv.
Michele Pricoco nell'interesse dell'opponente . CP_1
Nessuno è presente nell'interesse della . Controparte_2
L'avv. Pricoco si riporta al ricorso evidenziando che non è stata prodotta in atti la copia dell'avviso di ricevimento attestante l'inoltro della raccomandata informativa (della quale vi è solo la consegna a ma non anche l'invio) necessaria anche in ipotesi di CP_3 notifica eseguita dal messo notificatore (Cass. n. 6243 del 7/03/2024). In assenza di richiesta istruttorie ed autorizzato in tal senso, precisa le conclusioni riportandosi al ricorso introduttivo e discute la causa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice si riunisce in camera di consiglio ed all'esito decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. dando lettura in udienza della su estesa sentenza
R.G. n. 1318/2024
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Piero Viola, in funzione di giudice monocratico, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. in epigrafe vertente tra
1
- opponente -
e
(c.f. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele Toma
- opposta -
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
Conclusioni: come da note scritte sostitutive dell'udienza.
* * *
In FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18/11/2024 ai sensi dell'art. 617 comma 1 c.p.c.
[...]
ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. CP_1
09420249010273159000 notificata dalla in data Controparte_2
31/10/2024 ai sensi dell'art. 50 comma 2 D.P.R. n. 602/1973 limitatamente al credito di
€ 3.593,73 già portato sulla cartella di pagamento n. 09420200004413635000 indicata come notificata in data 5/03/2022 (Sanzioni processuali cassa depositi e prestiti – cassa ammende Corte di Appello Reggio Calabria). L'opponente ha dedotto di non aver mai ricevuto la notifica della cartella esattoriale ed ha eccepito la conseguente illegittimità dell'intimazione di pagamento per il vizio proprio costituito, appunto, dall'omessa notifica degli atti presupposti con irregolarità della sequenza procedimentale imposta dalla legge.
La si è costituita deducendo di aver ritualmente Controparte_2 notificato la cartella esattoriale con le forme di cui all'art. 26 D.P.R. n. 602/1973 mediante consegna al coniuge convivente e successivo inoltro della raccomandata informativa.
La causa è stata istruita in via documentale.
Il Tribunale ritiene che l'opposizione sia infondata.
I - Si è detto che oggetto dell'impugnazione è l'intimazione di pagamento n. n.
09420249010273159000 notificata dalla in data Controparte_2
31/10/2024 ai sensi dell'art. 50 comma 2 D.P.R. n. 602/1973 limitatamente al credito di
€ 3.593,73 già portato sulla cartella di pagamento n. 09420200004413635000 indicata come notificata in data 5/03/2022.
A sostegno della domanda l'opponente nell'atto introduttivo ha indicato il vizio di omessa notificazione dell'atto presupposto, con l'effetto dell'illegittimità in sé dell'intimazione di pagamento per l'irregolarità della sequenza procedurale.
2 Si tratta di un vizio c.d. procedimentale per la cui ricostruzione è sufficiente il richiamo alla pacifica elaborazione giurisprudenza anche di legittimità (cfr. Cass. n. 1144 del
18/01/2018: “In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del
1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto
(nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa”).
La doglianza dell'opponente è risultata oggettivamente smentita – avuto riguardo alla fase della riscossione in senso stretto – dalla deduzione dell' Controparte_2
e dalla connessa produzione documentale relativa, appunto, alla rituale notificazione della cartella esattoriale.
In particolare, l'agente per la riscossione ha documentato la notifica della cartella esattoriale in data 5/03/2022 con le forme di cui all'art. 26 D.P.R. n. 602/1973 e con relata attestante la consegna a mani del coniuge convivente della destinataria e poi l'invio della raccomandata informativa.
L'opponente ha contestato tale notificazione sotto il profilo della mancanza della prova dell'invio della c.d. raccomandata informativa (Cass. n. 6243 del 7/03/2024), deducendo che in atti vi è la prova della consegna a della richiesta di raccomandata ma CP_3 non anche la prova del concreto invio della raccomandata.
L'assunto non può essere condiviso atteso che ha Controparte_2 allegato, oltre alla relata redatta dal messo notificatore ai sensi dell'art. 26 D.P.R. n.
602/1973 contenente la ricezione a mani del familiare convivente, anche il testo della missiva informativa con la specifica dichiarazione di non di aver ricevuto CP_3
l'elenco delle raccomandate da notificare (come asserito dall'opponente) ma di aver già
3 inviato le raccomandate contenute nell'elenco (pag. 4 del relativo files). In assenza di contestazione specifica sulla veridicità dell'attestazione di , deve attribuirsi CP_3 efficacia probatoria a tale documento.
Può dirsi processualmente accertato, dunque, che l'opponente ha ricevuto la notificazione della cartella esattoriale.
Pertanto la sequenza procedurale non risulta affetta da alcun vizio.
L'opposizione agli atti esecutivi per la presunta omessa notifica degli atti presupposti deve essere rigettata.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza e la liquidazione è operata come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, (solo fase di studio ed introduttiva).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei CP_1 confronti della : Controparte_2
• Rigetta l'opposizione
• Condanna alla refusione in favore della CP_1 Controparte_2
delle spese di lite che si liquidano in € 880,00, oltre spese gen. 15%, cpa
[...]
e iva come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento ai difensori delle parti costituite.
Così deciso in Palmi, 5 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Piero Viola
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