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Sentenza 23 maggio 2024
Sentenza 23 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 23/05/2024, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1606/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Alessandra Panichi PRESIDENTE
Dott. Annalisa Giusti GIUDICE REL.
Dott. Enza Foti GIUDICE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in primo grado iscritta al n 1606 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022 promossa da:
, nato il [...] ad [...] ed ivi residente in [...]. Vallefiorana n. Parte_1
41, codice fiscale , rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Maria Mochi C.F._1
del Foro di Teramo
-attore-
Contro
:
, in persona del Direttore pro-tempore, codice Controparte_1
fiscale e p.iva P.IVA_1
-resistente contumace-
, in Controparte_2
persona del Prefetto in carica, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona
-resistente -
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 01.03.2024
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 06.04.2022, il Sig. , quale obbligato in solido, Parte_1
impugnava innanzi al Giudice di Pace di la cartella esattoriale CP_2
n.024/2020/00015009/45/001, derivata dal verbale n.70/13824463, elevato dal Comando Sezione
Polizia Stradale di in data 12.07.2018 per la violazione di cui all'art. 116, commi 15 e 17, CP_2
C.d.S. in quanto il sig. , obbligato principale, si poneva alla guida del ciclomotore Controparte_3
targato X84F6S, di proprietà del padre, , senza essere munito di patente di guida Parte_1
perché revocata con provvedimento prefettizio del 15.01.2018.
In particolare, il Sig. chiedeva la dichiarazione di nullità della cartella esattoriale per Parte_1 mancata notifica dell'atto prodromico, al fine di essere rimesso in termini per il pagamento della sanzione in misura ridotta, proponendo al contempo la querela di falso in relazione all'avviso di ricevimento contenente una firma apocrifa riferita ad egli medesimo.
All'udienza del 14/09/2022 il sig. presente personalmente, proponeva la querela di falso Parte_1
con dichiarazione unita a verbale di udienza, confermando quanto riportato nel ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 99 disp. att. c.p.c., e il Giudice di Pace sospendeva il processo, concedendo il termine di 60 giorni per la riassunzione dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno in composizione collegiale all'uopo di azionare il relativo procedimento
Con ricorso in riassunzione che dava vita al presente procedimento, il signor Parte_1
conveniva in giudizio la ed , al fine di Controparte_2 Controparte_1
sentir dichiarare la falsità della firma apposta sull'avviso di ricevimento con cui sarebbe stato notificato il verbale n. 70/13824463 del 12/07/2018, non ritenendola riferibile alla sua mano, nonostante il pubblico ufficiale a ciò incaricato avesse dichiarato in data 19/07/2018 di avere consegnato il plico personalmente al sig. quale “destinatario persona fisica”. Parte_1
Si costituiva in giudizio la contestando le avverse pretese sia in fatto sia in Controparte_2 diritto e rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia il giudice adito: respingere la domanda di querela di falso poiché nulla, inammissibile e, comunque, infondata. Con vittoria di spese”.
In sede di precisazione delle conclusioni chiedeva, in subordine, la compensazione delle spese di lite in quanto l'attività materiale di notifica del plico postale al non risulta riferibile Parte_1 all'Amministrazione, stante, per di più, la verosimiglianza della firma del destinatario, apposta sull'avviso di ricevimento, e la conseguente legittima presunzione della regolarità della notificazione.
Il procedimento, celebratosi nella contumacia della dopo la Controparte_4
trattazione e l'espletamento di CTU grafologica volta a verificare la riferibilità alla mano dell'attore della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento in contestazione, giungeva all'udienza, sostituita pagina 2 di 6 dal deposito di note scritte, del 01.03.2024, nel corso della quale le parti costituite precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta alla decisione del collegio con la concessione dei termini di cui all'art 190 cpc nella misura di giorni venti per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per le memorie di replica.
Preliminarmente deve essere ribadita l'ammissibilità della querela in esame ai sensi dell'art. 221 c.p.c., essendo stata proposta in corso di causa dalla parte personalmente e notificata al PM il giorno
20/03/2023 alle ore 12:51:17 (cfr. notifica al PM allegata alle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 30.6.23). Sul punto si precisa che nel giudizio di falso - sia in via principale che in via incidentale - l'intervento del P.M. è necessario nella fase relativa all'accertamento del falso e non anche nella fase preliminare in cui si decide dell'ammissibilità dell'azione e della rilevanza del documento, poiché soltanto con l'effettiva promozione di accertamenti della falsificazione denunciata si coinvolge il generale interesse all'intangibilità della pubblica fede dell'atto, che l'organo requirente è chiamato a tutelare (ex multis, cfr. Cass. 02/10/2017, n. 22979; Cass. 23/04/2002, n. 5902; Cass. 20/09/2000, n.
12444; Cass. 29/03/1995, n. 3705).
Argomentava la che non è ammissibile la querela di falso per contestare la genuinità della CP_2
sottoscrizione apposta sulla notifica negando che essa fosse di propria mano.
Tale affermazione non è sostenibile, atteso che, ai sensi dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982, in caso di notificazione a mezzo posta, l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale dichiara di avere effettuato la notificazione, essendo attività compiuta per delega dell'ufficiale giudiziario - il quale, in forza dell'art. 1 della citata l. n. 890, è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l'attività notificatoria - fa fede fino a querela di falso. Conseguentemente, l'avviso di ricevimento sottoscritto dall'agente postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza certificatoria fino a querela di falso e, il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l'onere – allorquando intenda contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione - di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso (cfr. Cassazione civile sez. trib., 13/04/2022,
n.12111 e giurisprudenza di merito per cui “ In caso di notifica eseguita a mezzo posta mediante raccomandata a.r., l'avviso di ricevimento della raccomandata, sottoscritto anche dall'addetto alla distribuzione postale va considerato atto pubblico redatto da pubblico ufficiale, come tale assistito dall'efficacia probatoria privilegiata di cui all'art. 2700 c.c. Pertanto, ogni questione relativa alla riferibilità della firma al destinatario della notifica può esser fatta valere solo a mezzo querela di falso” e Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 8702 del 29.4.2015, secondo cui nel procedimento notificatori l'avviso di ricevimento ha natura di atto pubblico il quale, ai sensi dell'art. 2700 c.c., fa piena prova fino pagina 3 di 6 a querela di falso, tra l'altro, della identità della persona cui è stato consegnato il plico e che ha sottoscritto l'atto.
Nello specifico, la Corte di Cassazione ha più volte affermato che è solo tramite querela di falso che l'effettivo destinatario della raccomandata può contestare di averla ricevuta e di avere sottoscritto l'avviso di ricevimento: "nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attestazione sull'avviso di ricevimento fa fede fino a querela di falso... il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo querela di falso" (così Cass. Civ. Sez. 6-2, Ord. n. 22058 del 3.9.2019;
Cass.3065/03, e SS.UU. 21712/04 e 9962/10). Deve, quindi, affermarsi l'ammissibilità della proposta querela di falso poiché, allorquando si provveda a notificazione a mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento costituisce l'unico documento idoneo a provare sia l'avvenuta consegna del plico con la relativa data, sia l'identità della persona alla quale la consegna stessa è stata eseguita che è quella che ha sottoscritto l'avviso. Così l'atto ha natura di atto pubblico e, riguardando un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale, gode della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 cc in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza. Pertanto, il destinatario che intenda contestare la notificazione, affermando di non aver mai ricevuto l'atto ed in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull'avviso, ha l'onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso.
Sussiste poi la legittimazione passiva delle querelate, le quali risultano mittenti in quanto "la querela di falso - la quale ha il fine di togliere ad un atto pubblico o ad una scrittura privata riconosciuta l'idoneità
a far fede ed a servire come prova di atti o rapporti - è proponibile contro chi possa avvalersi del documento, per fondare su di esso una pretesa, sia o meno l'autore della falsificazione" (Cass.
18323/2007; Cass. 7 aprile 1975 n. 1275, vedi anche Cass. 15 novembre 1971 n. 3260, 8 febbraio 1967
n. 330).
Ciò detto, va ancora premesso che, in corso di giudizio, è stata espletata consulenza tecnica d'Ufficio: avendo la questione relativa alla autenticità delle sottoscrizione natura squisitamente tecnica, la relazione peritale redatta dalla dr.ssa costituisce apprezzamento tecnico che il Persona_1
Collegio, nella condivisione del metodo utilizzato e nell'apprezzamento dell'elaborato peritale in atti, intende recepire ai fini della decisione e che, invero, è stato confezionato – secondo una rigorosa metodologia obiettiva non limitata all'osservazione delle scritture ad occhio nudo, ma estesa ad ispezioni meccaniche delle grafie ed all'elaborazione elettronica delle stesse - procedendo pagina 4 di 6 all'acquisizione del saggio grafico del sig. nonchè analizzando l'ulteriore materiale Parte_1
comparativo autografo depositato dalla difesa del ricorrente.
Orbene, nel caso di specie, l'ausiliario nominato, confrontando i dati emersi dalle misurazioni svolte sulla verificanda e sulle firme autografe del sig. , rilevava una macroscopica Parte_1
divergenza di gradi e segni grafologici (cfr. pag. 23 CTU) e riteneva, con valutazione condivisa dal
Collegio, che la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento n. 416408 in data 19.07.2018 non era riferibile alla mano del ricorrente.
Essendo stata raggiunta la prova della non autenticità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento in contestazione, la querela di falso deve essere accolta.
Atteso l'accoglimento della proposta querela di falso, vanno anche adottati i provvedimenti di cui al secondo comma dell'art. 226 c.p.c., con la precisazione che il richiamo che tale norma fa alle previsioni del codice di procedura penale, va inteso non più all'art. 480 dell'oramai abrogato codice, ma al novellato art. 537 c.p.p.
L'esecuzione di tale sentenza è, però, subordinata, come prescrive l'art. 227 c.p.c. al previo passaggio in giudicato della sentenza ed andrà effettuata nelle forme di cui all'art. 675 c.p.p., previa conservazione da parte della cancelleria dell'originale, con possibilità di rilasciarne copia, previa correzione della falsità, a chi ne faccia richiesta avendone un legittimo interesse.
Le spese di lite seguono la soccombenza solidale dei convenuti e si liquidano, per ciascuna delle quattro fasi processuali, come da dispositivo, considerando lo scaglione valore indeterminabile – complessità bassa ed i valori minimi di cui al DM 147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno definitivamente nel giudizio n. 1606/22 ogni ulteriore domanda ed eccezion assorbita e/o disattesa, così provvede:
Accoglie la querela di falso e, per l'effetto, dichiara la falsità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento n. 416408 in data 19.07.2018;
Ordina, subordinatamente al passaggio in giudicato della presente sentenza, la cancellazione da tale sottoscrizione dall'atto in oggetto, con la specificazione che trattasi di sottoscrizione falsa così come accertato con la presente sentenza;
Manda alla Cancelleria per l'esecuzione della presente sentenza, sempre previo passaggio in giudicato,
e secondo le forme di cui all'art. 675 c.p.p., con le modalità indicate nella motivazione che precede.
pagina 5 di 6 Condanna i convenuti, in solido tra loro, alla refusione delle spese del presente giudizio che liquida in favore dell'attore in euro 3.809,00 per compensi ed euro 518,00 per esborsi oltre al rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge.
Ascoli Piceno, 23.5.2024
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Giusti Dott.ssa Alessandra Panichi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Alessandra Panichi PRESIDENTE
Dott. Annalisa Giusti GIUDICE REL.
Dott. Enza Foti GIUDICE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in primo grado iscritta al n 1606 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022 promossa da:
, nato il [...] ad [...] ed ivi residente in [...]. Vallefiorana n. Parte_1
41, codice fiscale , rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Maria Mochi C.F._1
del Foro di Teramo
-attore-
Contro
:
, in persona del Direttore pro-tempore, codice Controparte_1
fiscale e p.iva P.IVA_1
-resistente contumace-
, in Controparte_2
persona del Prefetto in carica, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona
-resistente -
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 01.03.2024
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 06.04.2022, il Sig. , quale obbligato in solido, Parte_1
impugnava innanzi al Giudice di Pace di la cartella esattoriale CP_2
n.024/2020/00015009/45/001, derivata dal verbale n.70/13824463, elevato dal Comando Sezione
Polizia Stradale di in data 12.07.2018 per la violazione di cui all'art. 116, commi 15 e 17, CP_2
C.d.S. in quanto il sig. , obbligato principale, si poneva alla guida del ciclomotore Controparte_3
targato X84F6S, di proprietà del padre, , senza essere munito di patente di guida Parte_1
perché revocata con provvedimento prefettizio del 15.01.2018.
In particolare, il Sig. chiedeva la dichiarazione di nullità della cartella esattoriale per Parte_1 mancata notifica dell'atto prodromico, al fine di essere rimesso in termini per il pagamento della sanzione in misura ridotta, proponendo al contempo la querela di falso in relazione all'avviso di ricevimento contenente una firma apocrifa riferita ad egli medesimo.
All'udienza del 14/09/2022 il sig. presente personalmente, proponeva la querela di falso Parte_1
con dichiarazione unita a verbale di udienza, confermando quanto riportato nel ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 99 disp. att. c.p.c., e il Giudice di Pace sospendeva il processo, concedendo il termine di 60 giorni per la riassunzione dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno in composizione collegiale all'uopo di azionare il relativo procedimento
Con ricorso in riassunzione che dava vita al presente procedimento, il signor Parte_1
conveniva in giudizio la ed , al fine di Controparte_2 Controparte_1
sentir dichiarare la falsità della firma apposta sull'avviso di ricevimento con cui sarebbe stato notificato il verbale n. 70/13824463 del 12/07/2018, non ritenendola riferibile alla sua mano, nonostante il pubblico ufficiale a ciò incaricato avesse dichiarato in data 19/07/2018 di avere consegnato il plico personalmente al sig. quale “destinatario persona fisica”. Parte_1
Si costituiva in giudizio la contestando le avverse pretese sia in fatto sia in Controparte_2 diritto e rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia il giudice adito: respingere la domanda di querela di falso poiché nulla, inammissibile e, comunque, infondata. Con vittoria di spese”.
In sede di precisazione delle conclusioni chiedeva, in subordine, la compensazione delle spese di lite in quanto l'attività materiale di notifica del plico postale al non risulta riferibile Parte_1 all'Amministrazione, stante, per di più, la verosimiglianza della firma del destinatario, apposta sull'avviso di ricevimento, e la conseguente legittima presunzione della regolarità della notificazione.
Il procedimento, celebratosi nella contumacia della dopo la Controparte_4
trattazione e l'espletamento di CTU grafologica volta a verificare la riferibilità alla mano dell'attore della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento in contestazione, giungeva all'udienza, sostituita pagina 2 di 6 dal deposito di note scritte, del 01.03.2024, nel corso della quale le parti costituite precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta alla decisione del collegio con la concessione dei termini di cui all'art 190 cpc nella misura di giorni venti per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per le memorie di replica.
Preliminarmente deve essere ribadita l'ammissibilità della querela in esame ai sensi dell'art. 221 c.p.c., essendo stata proposta in corso di causa dalla parte personalmente e notificata al PM il giorno
20/03/2023 alle ore 12:51:17 (cfr. notifica al PM allegata alle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 30.6.23). Sul punto si precisa che nel giudizio di falso - sia in via principale che in via incidentale - l'intervento del P.M. è necessario nella fase relativa all'accertamento del falso e non anche nella fase preliminare in cui si decide dell'ammissibilità dell'azione e della rilevanza del documento, poiché soltanto con l'effettiva promozione di accertamenti della falsificazione denunciata si coinvolge il generale interesse all'intangibilità della pubblica fede dell'atto, che l'organo requirente è chiamato a tutelare (ex multis, cfr. Cass. 02/10/2017, n. 22979; Cass. 23/04/2002, n. 5902; Cass. 20/09/2000, n.
12444; Cass. 29/03/1995, n. 3705).
Argomentava la che non è ammissibile la querela di falso per contestare la genuinità della CP_2
sottoscrizione apposta sulla notifica negando che essa fosse di propria mano.
Tale affermazione non è sostenibile, atteso che, ai sensi dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982, in caso di notificazione a mezzo posta, l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale dichiara di avere effettuato la notificazione, essendo attività compiuta per delega dell'ufficiale giudiziario - il quale, in forza dell'art. 1 della citata l. n. 890, è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l'attività notificatoria - fa fede fino a querela di falso. Conseguentemente, l'avviso di ricevimento sottoscritto dall'agente postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza certificatoria fino a querela di falso e, il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l'onere – allorquando intenda contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione - di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso (cfr. Cassazione civile sez. trib., 13/04/2022,
n.12111 e giurisprudenza di merito per cui “ In caso di notifica eseguita a mezzo posta mediante raccomandata a.r., l'avviso di ricevimento della raccomandata, sottoscritto anche dall'addetto alla distribuzione postale va considerato atto pubblico redatto da pubblico ufficiale, come tale assistito dall'efficacia probatoria privilegiata di cui all'art. 2700 c.c. Pertanto, ogni questione relativa alla riferibilità della firma al destinatario della notifica può esser fatta valere solo a mezzo querela di falso” e Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 8702 del 29.4.2015, secondo cui nel procedimento notificatori l'avviso di ricevimento ha natura di atto pubblico il quale, ai sensi dell'art. 2700 c.c., fa piena prova fino pagina 3 di 6 a querela di falso, tra l'altro, della identità della persona cui è stato consegnato il plico e che ha sottoscritto l'atto.
Nello specifico, la Corte di Cassazione ha più volte affermato che è solo tramite querela di falso che l'effettivo destinatario della raccomandata può contestare di averla ricevuta e di avere sottoscritto l'avviso di ricevimento: "nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attestazione sull'avviso di ricevimento fa fede fino a querela di falso... il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo querela di falso" (così Cass. Civ. Sez. 6-2, Ord. n. 22058 del 3.9.2019;
Cass.3065/03, e SS.UU. 21712/04 e 9962/10). Deve, quindi, affermarsi l'ammissibilità della proposta querela di falso poiché, allorquando si provveda a notificazione a mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento costituisce l'unico documento idoneo a provare sia l'avvenuta consegna del plico con la relativa data, sia l'identità della persona alla quale la consegna stessa è stata eseguita che è quella che ha sottoscritto l'avviso. Così l'atto ha natura di atto pubblico e, riguardando un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale, gode della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 cc in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza. Pertanto, il destinatario che intenda contestare la notificazione, affermando di non aver mai ricevuto l'atto ed in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull'avviso, ha l'onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso.
Sussiste poi la legittimazione passiva delle querelate, le quali risultano mittenti in quanto "la querela di falso - la quale ha il fine di togliere ad un atto pubblico o ad una scrittura privata riconosciuta l'idoneità
a far fede ed a servire come prova di atti o rapporti - è proponibile contro chi possa avvalersi del documento, per fondare su di esso una pretesa, sia o meno l'autore della falsificazione" (Cass.
18323/2007; Cass. 7 aprile 1975 n. 1275, vedi anche Cass. 15 novembre 1971 n. 3260, 8 febbraio 1967
n. 330).
Ciò detto, va ancora premesso che, in corso di giudizio, è stata espletata consulenza tecnica d'Ufficio: avendo la questione relativa alla autenticità delle sottoscrizione natura squisitamente tecnica, la relazione peritale redatta dalla dr.ssa costituisce apprezzamento tecnico che il Persona_1
Collegio, nella condivisione del metodo utilizzato e nell'apprezzamento dell'elaborato peritale in atti, intende recepire ai fini della decisione e che, invero, è stato confezionato – secondo una rigorosa metodologia obiettiva non limitata all'osservazione delle scritture ad occhio nudo, ma estesa ad ispezioni meccaniche delle grafie ed all'elaborazione elettronica delle stesse - procedendo pagina 4 di 6 all'acquisizione del saggio grafico del sig. nonchè analizzando l'ulteriore materiale Parte_1
comparativo autografo depositato dalla difesa del ricorrente.
Orbene, nel caso di specie, l'ausiliario nominato, confrontando i dati emersi dalle misurazioni svolte sulla verificanda e sulle firme autografe del sig. , rilevava una macroscopica Parte_1
divergenza di gradi e segni grafologici (cfr. pag. 23 CTU) e riteneva, con valutazione condivisa dal
Collegio, che la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento n. 416408 in data 19.07.2018 non era riferibile alla mano del ricorrente.
Essendo stata raggiunta la prova della non autenticità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento in contestazione, la querela di falso deve essere accolta.
Atteso l'accoglimento della proposta querela di falso, vanno anche adottati i provvedimenti di cui al secondo comma dell'art. 226 c.p.c., con la precisazione che il richiamo che tale norma fa alle previsioni del codice di procedura penale, va inteso non più all'art. 480 dell'oramai abrogato codice, ma al novellato art. 537 c.p.p.
L'esecuzione di tale sentenza è, però, subordinata, come prescrive l'art. 227 c.p.c. al previo passaggio in giudicato della sentenza ed andrà effettuata nelle forme di cui all'art. 675 c.p.p., previa conservazione da parte della cancelleria dell'originale, con possibilità di rilasciarne copia, previa correzione della falsità, a chi ne faccia richiesta avendone un legittimo interesse.
Le spese di lite seguono la soccombenza solidale dei convenuti e si liquidano, per ciascuna delle quattro fasi processuali, come da dispositivo, considerando lo scaglione valore indeterminabile – complessità bassa ed i valori minimi di cui al DM 147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno definitivamente nel giudizio n. 1606/22 ogni ulteriore domanda ed eccezion assorbita e/o disattesa, così provvede:
Accoglie la querela di falso e, per l'effetto, dichiara la falsità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento n. 416408 in data 19.07.2018;
Ordina, subordinatamente al passaggio in giudicato della presente sentenza, la cancellazione da tale sottoscrizione dall'atto in oggetto, con la specificazione che trattasi di sottoscrizione falsa così come accertato con la presente sentenza;
Manda alla Cancelleria per l'esecuzione della presente sentenza, sempre previo passaggio in giudicato,
e secondo le forme di cui all'art. 675 c.p.p., con le modalità indicate nella motivazione che precede.
pagina 5 di 6 Condanna i convenuti, in solido tra loro, alla refusione delle spese del presente giudizio che liquida in favore dell'attore in euro 3.809,00 per compensi ed euro 518,00 per esborsi oltre al rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge.
Ascoli Piceno, 23.5.2024
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Giusti Dott.ssa Alessandra Panichi
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