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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/11/2025, n. 4785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4785 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO Il Giudice dott.ssa Federica Izzo pronuncia, all'esito della trattazione scritta della causa disposta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. per l'udienza, lette le note scritte depositate dalle parti, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. R.G. 16138 /2024
T R A
, rappresentata e difesa come in atti dall'avv. MIGLIACCIO PASQUALE Parte_1
e avv. MIRRA DOMENICO, presso il cui studio elettivamente domicilia
Ricorrente
E
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso come in atti CP_1
Resistente
Oggetto: opposizione ad atpo
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.12.2024, parte ricorrente in epigrafe esponeva di aver presentato ricorso ex art. 445 bis c.p.c, al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto alla indennità di accompagnamento e all'handicap grave, all'esito del quale il C.T.U. nominato, dott. , non Per_1
riconosceva le prestazioni richieste;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'Ausiliare.
Tanto premesso, chiedeva, previo rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, il riconoscimento dei requisiti sanitari utili per il riconoscimento del proprio diritto alle prestazioni richieste (indennità di accompagnamento e handicap grave). Si costituiva in giudizio l' , chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso con vittoria di spese. CP_1
Disposta la trattazione scritta della causa ex art 127 ter cpc, lette le note scritte depositate da entrambe le parti per l'udienza, all'esito è pronunciata la presente sentenza.
Il ricorso è infondato.
Deve innanzitutto darsi atto della tempestività del ricorso in opposizione, depositato in data
18.12.2024, a seguito di atto di dissenso depositato in data 25.11.2024 e, del decreto di fissazione dei termini del 25.10.2024.
Va premesso in termini generali che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso di specie, i motivi di opposizione consistono in una generica contestazione dell'elaborato peritale, lamentando la parte di aver ricevuto dal ctu una diagnosi incompleta e lacunosa, in quanto il ctu si sarebbe limitato a valutare in maniera del tutto superficiale le patologie della ricorrente, soprattutto con riferimento al periodo di radioterapia svolto dalla parte, nonché le altre patologie da cui la stessa è affetta, trascurate o sottostimate, quali la patologia artrosica o la cardiopatia ipertensiva.
Le censure, a ben vedere, sono infondate.
Rileva il Tribunale, infatti, che, diversamente da quanto dedotto in ricorso, l'Ausiliare nominato in sede di ATP ha valutato in modo esaustivo l'intero quadro patologico lamentato da parte ricorrente, ed è giunto a conclusioni in ordine al quadro clinico della periziata logiche e coerenti con gli atti causa, che si condividono e fanno proprie.
Il dott. ha quindi ritenuto che le patologie lamentate da parte ricorrente non comportano il Per_1
riconoscimento dell'indennità di accompagnamento né dell'handicap grave.
Per quanto attiene l'indennità di accompagnamento, il ctu ha evidenziato che la ricorrente, soggetto in discrete condizioni generali, affetto da esiti di carcinoma mammella destra trattato con intervento di QSE (2022) e successivo trattamento radioterapico in attuale terapia ormonale ed in follow-up clinico-strumentale negativo per ripresa di patologia ed ipertensione arteriosa in compenso emodinamico, non presenta i requisiti sanitari utili al riconoscimento della chiesta indennità.
Ed invero, chiarisce il ctu che la ricorrente, non ha un complesso menomativo di gravità tale da incidere la capacità cognitiva, né compromettere la capacità di assumere terapia farmacologica in modo autonomo, o la possibilità di uscire di casa da sola, il vestirsi e/o attendere alla propria igiene autonomamente, trattandosi di soggetto sufficientemente orientato nel tempo e nello spazio e che ha risposto in modo adeguato alle domande ed eseguito ordini quali salire sul lettino, svestirsi, sedersi e rivestirsi in maniera completamente autonoma. Secondo il ctu inoltre non è compromessa la capacità di deambulare della ricorrente, non avendo comportato la patologia mammaria disagi negli spostamenti né perdita di autonomia.
Di contro, parte ricorrente si è limitata a contestare il mancato riconoscimento senza però nulla allegare specificamente al riguardo, né facendo riferimento a documentazione medica dalla quale si evinca la propria pretesa.
Anche con riferimento alla disabilità, il ctu ha fatto riferimento alla presenza di un complesso menomativo che è caratterizzato da moderate ripercussioni funzionali per le quali non è necessario effettuare un intervento assistenziale permanente e continuativo, e la parte, di contro, nulla ha specificamente eccepito sul punto, in ordine alla mancata e/o scorretta valutazione da parte del ctu.
L'opposizione non può quindi trovare accoglimento.
Vale la pena, infine, ribadire all'uopo che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Per tutto quanto sopra esposto, dunque, il ricorso in opposizione va rigettato.
Parte ricorrente va infine tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali di entrambe le fasi di giudizio atteso il tenore della dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono, quindi, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
dichiara concluso il procedimento di ATP n. 3498/2024 R.G. e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
rigetta l'opposizione;
nulla per le spese.
Aversa, 28/11/2025.
Il giudice del lavoro
dott.ssa Federica Izzo