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Ordinanza 9 aprile 2025
Ordinanza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, ordinanza 09/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michelangelo Petruzziello Presidente dott.ssa Annamaria Buffardo Giudice rel./est. dott.ssa Lorella Triglione Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
O R D I N A N Z A nel procedimento di reclamo iscritto al n. 985/2025 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
T R A
rappresentata e difesa dall'avv. Dario Abbate giusta procura rilasciata su foglio Parte_1 separato, domiciliata con lo stesso in Caserta alla via Verdi n.6;
RECLAMANTE- RECLAMATA IN VIA INCIDENTALE
E
, in p.l.r.p.t, C.F. , corrente in Viale J.F. Kennedy 156, Controparte_1 P.IVA_1
Aversa, elett.te dom.ta in C.so Garibaldi 246 presso lo studio dell'Avv. Gennaro De Angelis, dal quale è rappresentata e difesa giusta mandato conferito con atto in calce al ricorso introduttivo;
RECLAMATA – RECLAMANTE IN VIA INCIDENTALE
NONCHE'
., in p.l.r.p.t., C.F. , Milano, Piazza del Calendario n. 3; Controparte_2 P.IVA_2
, in p.l.r.p.t., C.F. , Piazza San Carlo 156, 10121 Torino;
Controparte_3 P.IVA_3
, in p.l.r.p.t., C.F. , Via San Carlo 8/20 – 41121 Modena;
CP_4 P.IVA_4
RECLAMATI CONTUMACI
avente ad oggetto: reclamo ex artt. 624 e 669-terdecies c.p.c. avverso l'ordinanza di accoglimento parziale dell'istanza di sospensione pronunciata dal Tribunale di Napoli Nord, in
1 data 9/1/2025, comunicata il 22/1/2025, nell'ambito del procedimento di espropriazione presso terzi iscritto al N. 497/2024 R.G.Es P/T (riunente quello iscritto al NRGEs P/T 614/2024); letti gli atti;
sciogliendo la riserva assunta all'udienza dell'11.3.2025;
OSSERVA
1.Con ricorso tempestivamente depositato ha proposto reclamo, ex artt. 624 Parte_1
e 669terdecies c.p.c., avverso l'ordinanza con la quale il G.E., nel procedimento di espropriazione presso terzi iscritto al N. 497/2024 R.G.Es P/T (riunente quello iscritto al NRGEs
P/T 614/2024), accogliendo parzialmente il ricorso in opposizione all'esecuzione depositato dalla , in p.l.r.p.t, ha sospeso l'esecuzione limitatamente alla Controparte_1 somma di €. 56.507,54, contestualmente assegnando “in pagamento, salvo esazione, in favore del creditore procedente, , le somme dovute dal terzo pignorato Parte_1 CP_2
, alla debitrice esecutata in p.l.r.p.t, nella misura di
[...] Controparte_1 euro 807,30 oltre IVA e CPA, a totale soddisfo delle spese di precetto e della procedura esecutiva e di euro 21.708,04, oltre spese successive occorrende, in favore del creditore procedente , a totale soddisfo del credito in executivis azionato. Parte_1
2. Disposta la comparizione delle parti, si è costituita la , in Controparte_1
p.l.r.p.t, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del reclamo avverso l'ordinanza di assegnazione e, comunque, l'infondatezza dello stesso, contestualmente proponendo reclamo incidentale al fine di ottenere la modifica del provvedimento nella parte in cui è stata solo parzialmente accolta l'istanza di sospensione.
3. Il reclamo principale è infondato e va pertanto rigettato.
4. lamenta l'erroneità della decisione assunta dal G.E. nella parte in cui “ha Parte_1 ritenuto di decurtare dal credito vantato dalla opposta – odierna reclamante la somma di €
56.507,54, corrispondente al credito retributivo maturato dalla lavoratrice, nei confronti della debitrice - odierna reclamata nel periodo dall'1.06.2019 alla mensilità di ottobre 2023; invero, tale decurtazione è avvenuta sul presupposto della detraibilità del cd. aliunde perceptum, integrato dal reddito percepito dalla lavoratrice nel detto periodo per il lavoro, anche, di fatto prestato alle dipendenze di altro datore di lavoro, dai crediti retributivi vantati da quest'ultima nei confronti della società pignorata in virtù della ricostituzione giuridica del rapporto di lavoro”.
2 Secondo la prospettazione di parte ricorrente “è principio consolidato nella giurisprudenza della
Suprema corte, quello per cui le prestazioni lavorative offerte al datore di lavoro (anche successivamente accertato quale tale) e da questi non ricevute senza giustificato motivo, producendo gli effetti della mora sono equiparate a quelle eseguite e generano in Pt_2 capo ad esso datore di lavoro l'obbligazione retributiva corrispettiva;
il credito assume, pertanto, natura retributiva. Ebbene, stante la natura retributiva, e non già risarcitoria, dell'obbligazione cui è tenuto il datore di lavoro, non trova applicazione il principio della compensatio lucri cum damno, su cui, di contro, si fonda la detraibilità dell'aliunde perceptum da risarcimento. Pertanto, nel caso in esame le retribuzioni spettanti alla lavoratrice dalla data di pubblicazione della sentenza n. 4107/2019, ossia 30.09.2019, o in subordine, dalla data di notifica della stessa, ossia 15.06.2021, sono dovute per la giuridicamente qualificabile - a seguito dell'offerta della prestazione lavorativa - mora credendi: dunque, non è ammissibile, proprio per questo, alcuna detrazione di somme”.
5.La censura è infondata.
In fatto giova premettere che la sig.ra ha lavorato alle dipendenze della Parte_1 [...] al 16/02/2017 al 02/04/2018, data in cui la Società ha intimato il licenziamento CP_5 in forma orale;
che tale recesso è stato dichiarato inefficace con la sentenza n. 4107/2019 del
30.09.2019 del Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli Nord, il quale, conseguentemente, ha condannato la medesima alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro CP_5 nonché al pagamento, in favore della stessa, di una indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari ad € 1.066,18) dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegra;
che tale sentenza, posta la reintegrazione nel posto di lavoro disposta giudizialmente, ha determinato l'effetto della vigenza del ricostituito rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato al momento del perfezionamento della vicenda traslativa;
che, con atto per notaio , repertorio n.5928 Per_1 del 26 maggio 2020, risolto il contratto di affitto di azienda intercorrente tra la Hotel Max sas di
LL SU & C. e la , giusta precedente scrittura privata autentica nelle CP_5 firme per notaio in virtù del quale la aveva concesso in locazione alla Per_2 CP_1
, la è tornata nella titolarità e della disponibilità del ramo CP_5 CP_1
d'azienda corrente in Aversa alla via Kennedy angolo via Nobel n.1, avente ad oggetto l'attività
3 di albergo.
Ebbene, posto che la retrocessione dell'azienda alla ha determinato, sul piano CP_1 sostanziale, gli effetti dell'art. 2112 c,c, sicché devono intendersi trasferiti nuovamente in capo all'affittante i rapporti di lavoro afferenti al ramo di azienda affittato e poi restituito per effetto della sopravvenuta risoluzione del contratto di affitto, si tratta di verificare se dalla somma dovuta a titolo di risarcimento da licenziamento illegittimo debba essere detratto il c.d. aliunde perceptum, ossia il reddito percepito dal lavoratore successivamente al recesso.
La questione va risolta in senso positivo alla luce delle considerazioni che seguono.
L'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), come novellato dall'art. 1, comma 42, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n.
92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), con riguardo alle ipotesi in cui si accerti che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, al suo comma quarto testualmente dispone che «Il Giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto».
Se è vero che l'ordine di reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato ripristina, sul piano giuridico, la lex contractus, ciò non è vero anche sul piano fattuale, poiché la concreta attuazione di quell'ordine non può prescindere dalla collaborazione del datore di lavoro, avendo ad oggetto un facere infungibile;
per cui, ove il datore di lavoro non ottemperi all'ordine di reintegrazione, tale suo comportamento, riconducibile ad una fattispecie di illecito istantaneo ad effetti permanenti, perpetuerebbe le conseguenze dannose del licenziamento intimato contra ius, da cui propriamente deriva una obbligazione risarcitoria del danno stesso da parte del datore nei confronti del dipendente non reintegrato.
4 La disposizione di cui al novellato quarto comma dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 − con il prevedere che il datore di lavoro, in caso di inottemperanza all'ordine (immediatamente esecutivo) del giudice, che lo condanni a reintegrare il dipendente nel posto di lavoro, sia tenuto a corrispondergli, in via sostitutiva, una «indennità risarcitoria» risulta coerente al contesto della fattispecie disciplinata, connotata dalla correlazione di detta indennità ad una condotta contra ius del datore di lavoro e non ad una prestazione di attività lavorativa da parte del dipendente;
peraltro, la stessa commisurazione di detta indennità «all'ultima retribuzione globale di fatto» risulta coerente con la qualificazione risarcitoria della fattispecie in esame venendo in rilievo il
“lucro cessante” – il mancato guadagno, cioè, subito dal lavoratore per effetto, prima, del licenziamento illegittimamente intimato e, poi, della mancata riassunzione – e tale voce di danno
è coerentemente rapportata a quanto il dipendente avrebbe percepito se, senza il licenziamento, avesse continuato a lavorare e poi se, dopo l'annullamento di questo, fosse stato riassunto in esecuzione dell'ordine di reintegrazione imposto dal giudice. Ed è appunto in tale prospettiva risarcitoria (ed in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno) che si spiega e si giustifica l'ulteriore previsione della detrazione, dall'indennità dovuta dal datore di lavoro a titolo di risarcimento del danno, di quanto il lavoratore abbia percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché di quanto il medesimo avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione.
La natura risarcitoria dell'indennità in esame, oltre ad essere pacificamente riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità (cfr, da ultimo, Corte di Cassazione, ordinanza n. 20313 del 23 giugno 2022) ha ottenuto l'avallo della Corte Costituzionale la quale, con la sentenza n. 86/2018 del 21 marzo 2018, ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento all'18, quarto comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), come sostituito dall'art. 1, comma 42, lettera b), della legge
28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui «irragionevolmente», ad avviso del Giudice rimettente, attribuisce «natura risarcitoria, anziché retributiva, alle somme di denaro che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere in relazione al periodo intercorrente dalla pronuncia di annullamento del licenziamento e di
5 condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro provvisoriamente esecutiva fino all'effettiva ripresa dell'attività lavorativa o fino alla pronuncia di riforma della prima».
6. Il reclamo incidentale è inammissibile.
Se è vero infatti che la , in p.l.r.p.t, invoca la modifica del Controparte_1 provvedimento nella parte in cui è stata solo parzialmente accolta l'istanza di sospensione,
l'accoglimento del gravame produrrebbe l'effetto di incidere, modificandola in tutto o in parte, sull'ordinanza di assegnazione della somma di €.21.708,04, oltre alle spese di lite.
Al riguardo, osserva anzitutto il Collegio che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nell'espropriazione mobiliare presso terzi l'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. dal punto di vista sostanziale realizza un immediato trasferimento del diritto di credito espropriato in favore del creditore procedente, dando luogo, in particolare, ad una forma di assegnazione del credito pro solvendo e, dal punto di vista processuale, segna la fine della esecuzione contro l'originario debitore e costituisce, pertanto,
l'atto conclusivo del procedimento espropriativo, oltre che, eventualmente, autonomo titolo esecutivo contro il terzo pignorato (cfr., in particolare, in ordine alla natura dell'ordinanza di assegnazione quale atto conclusivo dell'espropriazione presso terzi, Cass. 17 gennaio 2012, n.
615; Cass. 23 agosto 2011, n. 17520; Cass. 29 novembre 2005, n. 26036; Cass. 11 febbraio
1999, n. 1150, nonché Cassazione civile, sez. III, 25/02/2016, n. 3712).
Ciò significa che, una volta intervenuta l'ordinanza di assegnazione e costituendo essa il momento finale dell'espropriazione presso terzi, il processo esecutivo deve ritenersi oramai chiuso;
peraltro, come di recente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione civile, Sez. III, sent. 12 aprile 2023, n. 9736) “L'ordinanza di assegnazione dei crediti pignorati, in quanto atto che non necessita di attuazione, non è mai revocabile o modificabile dal giudice dell'esecuzione che l'ha emessa e, una volta che il procedimento di espropriazione presso terzi di crediti si sia concluso con l'ordinanza di cui all'art. 553 c.p.c., non è più ammissibile neanche una opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. da parte del debitore, dovendo quest'ultimo, instaurare un ordinario processo di cognizione per fare eventualmente accertare che il terzo pignorato non è più tenuto ad effettuare pagamenti al creditore assegnatario del credito”.
6 Tanto esposto, deve osservarsi che l'art. 624, secondo comma, c.p.c., nel prevedere il rimedio del reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. avverso l'ordinanza “che provvede sull'istanza di sospensione”, postula in ogni caso il riferimento – stante la consecuzione logica sussistente – al primo comma della medesima disposizione, laddove si ammette che, in pendenza dell'opposizione, abbia luogo la sospensione del processo su istanza dell'opponente.
Orbene, il riferimento alla sospensione del processo (ovverosia, dell'esecuzione in corso) ha indotto la prevalente giurisprudenza di merito a ritenere che, in pendenza di un'opposizione all'esecuzione ex art. 615, secondo comma, il reclamo ex artt. 624 e 669-terdecies c.p.c. sia ammissibile avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione di diniego od accoglimento dell'istanza di sospensione del processo esecutivo nel suo complesso, ma sempre che il detto processo sia ancora pendente e non definito;
in caso contrario l'eventuale accoglimento del reclamo non potrebbe essere di alcuna utilità, poiché essendo già intervenuta l'assegnazione dei crediti pignorati, non pende più alcun procedimento di esecuzione i cui atti possano essere inibiti in attesa della decisione sul merito dell'opposizione proposta, così che il provvedimento richiesto, ove in ipotesi emesso, rimarrebbe privo di ogni effetto pratico (v. sulla portata dell'ordinanza di assegnazione tra le altre, Cass. 22 giugno 2007, n. 14574, anche con riguardo al problema dei mezzi di impugnazione esperibili avverso tale ordinanza;
Cass. 8 febbraio 2007,
n. 2745; Cass. 16 maggio 2006, n. 11360).
7. Nei rapporti tra e , in p.l.r.p.t, l'esito Parte_1 Controparte_1 del reclamo giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura del 50%, ponendo il pagamento della residua aliquota del 50% -nell'importo determinato in dispositivo- a carico di
. Parte_1
La contumacia dei reclamati – terzi pignorati ., in p.l.r.p.t., Controparte_2 Controparte_3
in p.l.r.p.t., , in p.l.r.p.t., esclude qualsiasi statuizione sulle spese di lite.
[...] CP_4
8. Il Collegio, in conclusione, dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-bis, d.p.r. n. 115 del 2002, come statuito da questo stesso Tribunale in altre precedenti occasioni, a carico di entrambe le parti.
P.Q.M.
7 Il Tribunale di Napoli Nord, pronunciando in ordine al reclamo iscritto al n. 985/2025 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, così provvede:
1) rigetta il reclamo principale;
2) dichiara inammissibile il reclamo incidentale;
3) compensa le spese per la metà e condanna a rimborsare alla Parte_1 [...]
, in p.l.r.p.t, la residua metà, liquidando quest'ultima in €. 132,00 per Controparte_1 esborsi ed in €. 2.600,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, oltre I.V.A. e
C.P.A., se dovute, come per legge;
4) nulla per le spese nei rapporti tra e , Parte_1 Controparte_1 in p.l.r.p.t, e i reclamati ., in p.l.r.p.t., , in p.l.r.p.t., Controparte_2 Controparte_3 [...]
, in p.l.r.p.t.; CP_4
5) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002 a carico di entrambe le parti.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 7.4.2025
Il Giudice rel/est. Il Presidente
Dott.ssa Annamaria Buffardo Dott. Michelangelo Petruzziello
8