CA
Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 06/06/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
II SEZIONE CIVILE
composta da
Marino dott.ssa Cecilia Presidente rel.
Rigoletti Maria Gabriella Consigliere
Rivello dott. Roberto Consigliere
nel proc. N. 871/2022 Cont.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 871/2022 promosso da
(c.f ) residente in [...], Parte_1 C.F._1
Via Gorizia n. 76 rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Manuel
Malco (c.f. , pec: e Barbara C.F._2 Email_1
Buratto (c.f. , pec: CodiceFiscale_3 Email_2
APPELLANTE
contro
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente in [...] CP_1 C.F._4
Via Vinovo n. 8; (c.f. ), nato a [...] in data [...], residente in [...]CP_2 C.F._5
(TO) Via Vinovo n. 8,
(c.f. ) nato a [...] in data [...] e CP_3 C.F._6
residente in [...];
(c.f. ), nato a [...] in data [...] residente in CP_4 C.F._7
Lequio Tanaro (CN), Via Roata n. 14
APPELLATI CONTUMACI
Conclusioni di parte appellante:
- Per tutti i motivi indicati in atti, a parziale riforma della sentenza n° 22/2022 depositata in data
03.01.2022, emanata dal Tribunale di Torino, II Sez. Civile, Giudice
Unico dott.ssa Ester Marongiu, nel procedimento di cognizione ordinaria avente il R.G. n. 17786/18,
nella parte in cui ha disposto la servitù di passo pedonale a favore dei co – appellati da esercitarsi lungo l'erigendo corridoio (da costruirsi ad opera dell'appellante)
confinante con il muro perimetrale dell'edificio con acceso diretto dalla rampa;
disporre che la servitù pedonale a favore dei co – appellati sia esercitata solo mediante accesso e recesso dalla scala condominiale nell'erigendo corridoio della larghezza di mt. 1,70 lungo il muro divisorio rappresentato in planimetria CTU (tav. 2 all. 7) che si diparte dalla lettera a - 13 alla lettera a - 17;
disporre, in parziale riforma della statuizione impugnata che la porta di accesso della cantina di venga trasferita nel muro perimetrale del locale tecnico CP_2
(tratto a – 18 / a – 18' nella succitata planimetria), con conseguente creazione di nuovo accesso indipendente per la ed il sig. nel tratto a – 17' / a – CP_5 Pt_1
18' della planimetria, od in quell'altra posizione che vorrà stabilire l'Ecc.ma Corte d'Appello a minor danno del fondo servente;
Dato atto del posizionamento dell'autoclave nella posizione originaria da parte dei co– appellati
, in ossequio alla sentenza ora gravata, ordinare agli stessi la rimozione CP_1
delle tubazioni medio tempore installate lungo i muri della proprietà dell'appellante senza alcun preventivo consenso.
Respingere, in ogni caso, eventuali appelli incidentali proposti dai co – appellati, mandando comunque assolto l'appellante da qualsivoglia avversaria domanda.
In ogni caso: con vittoria di diritti, onorari e spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre Iva e Cpa
come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
e , nonché e esponendo di essere
[...] CP_2 CP_4 CP_3
proprietario dell'unità immobiliare sita in Bruino (TO), via Vinovo n. 10, identificata al NCEU al
Fg. 10 mappale 84 sub. 5, piano interrato, in forza di decreto di trasferimento emesso dal Giudice
del Tribunale di Torino, a fronte del verbale di aggiudicazione emesso in data 28.10.2004 dal
Notaio nell'ambito della procedura di espropriazione immobiliare n. 43/2004 Persona_1
R.G.Esec., promossa da nei confronti della madre dei convenuti Parte_2 CP_1
e .
[...] CP_2
L'attore precisava che l'immobile acquistato si trova nel seminterrato di un complesso costituito da una palazzina con alloggi a destinazione abitativa ed un locale commerciale / artigianale posto esattamente sopra quello di proprietà attorea, di pari metratura, con accesso diretto alla via pubblica.
Aggiungeva che l'accesso al seminterrato dello stabile e, quindi, all'immobile acquistato, è
consentito da una rampa che consente il passaggio pedonale e carraio verso il seminterrato.
Parte attrice dava atto che, successivamente all'aggiudicazione del bene e all'immissione in possesso, era emerso che il bene acquistato risultava privo di una netta separazione dal restante complesso immobiliare, essendo possibile attraverso la scala condominiale e passando sulla proprietà attorea, raggiungere dagli alloggi soprastanti le cantine pertinenziali poste nel seminterrato.
L'attore lamentava, quindi, come l'assenza di un'effettiva divisione degli spazi e la mancata previsione di accessi determinati, si traducesse in una limitazione al pieno ed esclusivo godimento del bene acquistato, dando altresì atto che i convenuti, residenti negli alloggi del condominio,
potevano accedere liberamente e senza autorizzazione nel locale seminterrato di proprietà attorea.
Aggiungeva che, successivamente all'aggiudicazione, i convenuti avevano realizzato opere edili e lavori non autorizzati nell'immobile di proprietà attorea, provvedendo a posare una nuova condotta di scarico delle acque piovane, spostando alcune tubazioni e trasferendo l'autoclave in un luogo diverso da quello occupato prima dell'aggiudicazione.
Concludeva come in atti dando atto della necessità di provvedere alla regolamentazione e alla limitazione del passaggio pedonale, secondo modalità che rendessero l'esercizio della servitù meno gravosa per il fondo dominante attoreo e consentissero a parte attrice di provvedere alla ristrutturazione del proprio immobile.
Ritualmente costituiti, i convenuti e contestavano la fondatezza delle CP_1 CP_2
domande attoree, ribadendo come l'immobile acquistato dal fosse gravato da servitù di Pt_1
passaggio a favore della proprietà dei convenuti, meglio descritta nell'atto notarile Notaio
del 27.05.1993 Rep. N. 94745/26094 trascritto a Torino 2 in data 21.06.1993 ai numeri Per_2
11409/16241.
Allegavano come l'attore avesse reso impossibile l'accesso ai locali di proprietà dei convenuti realizzando manufatti che impedivano il normale e regolare l'esercizio della servitù; davano atto dell'assenza di un regolamento condominiale e della necessità, pertanto, di addivenire ad una regolamentazione dell'esercizio del diritto di passaggio, contrattualmente riconosciuto, tale da rendere effettivamente indipendenti le proprietà attorea e convenuta. Concludevano come in atti instando per il rigetto della richiesta di determinazione e/o regolamentazione dell'autoclave e delle fosse biologiche presenti nella proprietà in quanto Pt_1
già esistenti al momento dell'acquisto dell'immobile oggetto di causa.
Nessuno si costituiva per e nonostante la ritualità della notifica CP_4 CP_3
dell'atto introduttivo.
Con ordinanza del 12.02.2020 veniva disposta consulenza tecnica al fine di verificare la natura e la consistenza delle servitù gravanti sul fondo di parte attrice, per verificare se le modalità di esercizio da parte dei convenuti fossero conformi al titolo e, nel caso di compromissione del godimento del bene, per determinare nuove modalità di esercizio della servitù, con minor aggravio per il fondo servente.
Il Tribunale pronunciava in data 3.1.2022 la sentenza n. 22/2022.
Con atto depositato il 24 giugno 2022 il signor proponeva appello avverso la citata Pt_1
sentenza.
In data 11.1.2023 la Corte dichiarava la contumacia di tutti i convenuti.
La causa veniva poi fissata per pc e assunta a sentenza.
-I motivi di appello.
Il signor , propone 3 motivi di appello il cui contenuto viene di seguito esposto: Pt_1
a) Afferma l'appellante che il giudice di primo grado ha correttamente stabilito che la servitù di passaggio a favore dei convenuti è esclusivamente pedonale, traendo il fondamento della propria decisione sulla base del principio del minimo mezzo. Il Tribunale statuisce che il passaggio pedonale a favore dei co – appellati avvenga attraverso un corridoio che dovrà essere costruito a cura del convenuto della dimensione di mt. 1,70 confinante con il muro perimetrale coincidente con i vertici a10 – a17' così come indicati nella planimetria (allegato 7) contenuta nella tavola 2 della perizia depositata dal CTU nominato.
Tale statuizione, secondo l'appellante , appare del tutto scorretta ed assunta in palese violazione tra l'altro dei principi del “minimo mezzo” e del “minor danno”” richiamati dallo stesso Giudice di prime cure a fondamento della propria decisione. Rileva l'appellante che i locali di proprietà del sig. godono di unico accesso dalla via pubblica Pt_1
attraverso il cortile condominiale mediante una rampa di entrata (pedonale e carraia) che collega il seminterrato alla superficie, ben rappresentata nell'allegato 7, tav. 2 della relazione e contraddistinta da marcatura a “lisca di pesce”.
Detto unico passaggio consente, per dimensioni e per destinazione del locale di proprietà del signor
(C2, magazzino con destinazione commerciale), l'accesso ed il recesso con mezzi motorizzati Pt_1
attraverso il portone metallico sito al fondo della rampa, così come compiutamente rappresentata nella fotografia n. 6 allegata alla perizia del Geom. . Per_3
Le dimensioni del predetto passaggio (planimetria tav. 2 all. 7, scala 1 : 50) risultano di mt. 4,50,
attesa la misura di 9 cm rappresentata dal CTU nella anzidetta planimetria, che peraltro aveva avuto cura di misurare compiutamente l'intero immobile.
La costruzione del passaggio lungo il muro perimetrale dell'edificio che consentirebbe ai co –
appellati il recesso solo “a piedi” attraverso la rampa ed il portone, della larghezza di mt. 1,70, di fatto, non consentirebbe all'attuale appellante l'accesso con i mezzi motorizzati nel proprio immobile,
a fronte della inopportuna riduzione dello spazio utile per l'entrata nel locale derivante della costruzione del predetto corridoio.
La situazione prospettata dal Giudice di prime cure risulta ben delineata nella planimetria che si produce (v. doc. 1 fascicolo appello): l'originaria larghezza del passo carraio che attualmente è di dimensioni di mt. 4,50 verrebbe ridotta in maniera molto consistente nella ben più modesta misura di soli mt. (4,50 – 1,70 =) mt. 2,80 che, oggettivamente, non consente all'attuale appellante l'accesso carraio nel proprio immobile con mezzi motorizzati a fronte delle ridotte dimensioni dell'ingresso per l'avvenuta edificazione del passaggio pedonale a favore dei co – appellati.
Ma non solo. La costruzione del cd. “portoncino pedonale” e del muretto di delimitazione del percorso, vanno a ridurre ulteriormente la larghezza residua del passaggio di altri 20 cm necessari per la costruzione del muro e della battuta della porta pedonale. Le anzidette esigenze costruttive ed edificatorie, vanno a delimitare il restante spazio per il passo carraio a favore dell'appellante alla modestissima misura di mt. 2,60 che, per l'appunto, come ampiamente riferito, non consentono l'accesso ed il recesso con automezzi nemmeno di modestissime dimensioni.
In definitiva nella situazione appena rappresentata dovrà essere riformata la sentenza ora appellata nella parte in cui ha stabilito l'accesso pedonale a favore dei co - appellati, proprietari delle cantine pertinenziali agli alloggi dalla rampa carrabile, limitando la costruzione del percorso nella misura di
1,70 mt., dall'accesso del vano scale fino alla nuova apertura della cantina del sig. , CP_2
come da planimetria allegata, ovvero dai vertici a13 / a 17.
Secondo l'appellante, la statuizione del Tribunale in relazione al passaggio pedonale dall'ingresso principale dell'immobile presta il fianco a numerose censure. Ciò in quanto il Tribunale fa riferimento per assumere tale decisione all'art. 1062 c.c. per riconoscere agli appellanti il diritto di passaggio pedonale, riferendo per l'appunto che l'originaria proprietaria dell'intero compendio, poi pignorato, aveva posto a servizio delle cantine pertinenziali l'immobile di proprietà dell'appellato.
Seguendo tale ragionamento lo stesso Giudice di prime cure nega il diritto di passo carraio ai co-
appellati, riferendo espressamente che non sono presenti in loco opere tali da far presumere un accesso motorizzato ai fondi dominanti a cui pertanto viene concessa solo la facoltà di passaggio pedonale.
Dal semplice esame della relazione peritale e dalle fotografie dello stato dei luoghi allegata alla perizia del Geom. , si evince chiaramente che alcun passaggio pedonale sia mai stato Per_3
creato dalla rampa di accesso carraio dell'immobile di proprietà del sig. (che infatti ha due Pt_1
soli battenti per consentire il passaggio degli autoveicoli) che, quindi andrebbe costituito ex novo,
in assenza di relativa richiesta.
Ma non solo. L'assenza di un ingresso pedonale dalla rampa principale (e pertanto la mancanza di opere evidenti) rileva, contrariamente a quanto stabilito dal Tribunale, l'assenza di un diritto di passaggio a piedi a favore dei co – appellati dalla rampa principale. La creazione del passaggio pedonale a favore dei co -appellati per misura e dimensioni determinata dal Tribunale, di fatto, impedisce l'accesso all'appellante con mezzi motorizzati nel proprio locale.
Nella situazione in rassegna, peraltro, in assenza di titolo costitutivo negoziale, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto ricorrere, nella determinazione del tracciato, ai criteri sussidiari del contemperamento delle esigenze del fondo dominante con il minore aggravio del fondo servente e della necessità ed esigenza (utilitas) dei proprietari dei rispettivi fondi (cfr. Cass. 20.7.1991, n. 8122
ed anche Cass. 7.5.1987, n. 4238).
Risulta quindi errata la determinazione del Giudice di prime cure che ha concesso il diritto di passaggio pedonale dalla rampa ai co – appellati non avvedendosi che così facendo sarebbe stato negato il diritto di accesso carraio al titolare del fondo servente, attuale appellante, con evidente svilimento e depauperamento del fondo servente che, addirittura, non potrebbe più beneficiare dell'accesso motorizzato. Parimenti sarebbe priva di effetto anche l'altro capo della sentenza relativa al diritto di accesso a favore della per la manutenzione delle fosse in quanto questi CP_5
ultimi apparati non sarebbero più raggiungibili dagli automezzi necessari per lo svolgimento della manutenzione ordinaria e straordinaria.
Nella decisione in rassegna il Giudice di prime cure ha violato il criterio del “minimo mezzo” ed anche quello del “minor aggravio” previsti dall'art. 1065 c.c. in quanto le cantine pertinenziali dei co – appellati risultano già raggiungibili dal vano scale condominiale e non era pertanto necessario,
né funzionale, garantire altro accesso pedonale alla rampa carrabile, peraltro nemmeno richiesto dai co - appellati.
In definitiva nella situazione appena rappresentata dovrà essere riformata la sentenza ora appellata nella parte in cui ha stabilito l'accesso pedonale a favore dei co - appellati, proprietari delle cantine pertinenziali agli alloggi dalla rampa carrabile, limitando la costruzione del percorso nelal misura di
1,70 mt., dall'accesso del vano scale fino alla nuova apertura della cantina del sig. , CP_2
come da planimetria allegata, ovvero dai vertici a13 / a 17.
b) Secondo l'appellante, nello stabilire il nuovo ingresso della cantina del signor il giudice di CP_1
primo grado però, nell'assumere detta statuizione, non ha tenuto conto del fatto che la costruzione del corridoio impedirebbe al (e di riflesso anche alla l'accesso al locale tecnico Pt_1 CP_5
in cui sono situate le fosse biologiche e gli impianti, rendendo così di fatto impossibile sia la verifica delle predette apparecchiature ed anche l'esecuzione della manutenzione sia ordinaria che straordinaria. Vi sarebbe inoltre una ingiusta riduzione dello spazio verso la restante proprietà del magazzino del . Proprio in quella posizione, peraltro, lo stesso Tribunale ha sancito la Pt_1
permanenza dell'autoclave che, seppur di dimensioni ridotte (v. fotografia n. 19 perizia CTU
– all. 2) non consentirebbe il transito dell'appellante, nemmeno a piedi , nella sua restante Per_3
proprietà.
Appare pertanto evidente la contrarietà della statuizione in rassegna con il contenuto della prima parte del dispositivo che ha riconosciuto il diritto di accesso alla per l'esecuzione della manutenzione CP_5
delle fosse biologiche. Così come era già stata stabilito dal TO Notaio richiamato in Per_2
atti anche nella sentenza.
Il locale tecnico, di tal guisa, resterebbe raggiungibile solo dai co – appellati ma soprattutto solo dalla scala condominale e dal corridoio di nuova costruzione rendendo di fatto ineseguibile qualsivoglia opere di manutenzione e/o intervento nel locale anzidetto dall'immobile di proprietà dell'appellante ed annullata ogni facoltà anche solo ispettiva in relazione alla funzionalità dei dispositivi da pare del sig. . Pt_1
La sentenza andrà pertanto riformata sul punto con modificazione della via di accesso al locale pertinenziale (cantina) del co – appellato in modo da garantire l'accesso funzionale CP_2
dell'appellante al locale tecnico e così come ala che è onerata dei relativi obblighi di CP_5
manutenzione delle apparecchiature.
L'appellante propone al riguardo un percorso alternativo che risulta rappresentato nell'allegata planimetria (v. doc. 2) con traslazione dell'accesso del co – appellato attraverso la CP_2
parete divisoria del locale tecnico (contraddistinta dalle lettere a 18 / a 18') e creazione di una nuova apertura (a proprio favore) nel tratto di parete divisoria contraddistinta dalle lettere a 17 / a 18. c) Il giudice di prime cure ha avuto modo di condannare i co-appellati alla sistemazione dell'autoclave nella precedente posizione e di ridurne le dimensioni.
A seguito della sentenza i co-appellati hanno ripristinato l'autoclave nella vecchia posizione in cui era in precedenza, posizionando però nuove tubazioni senza autorizzazione. Il signor chiede Pt_1
che venga ordinato ai co-appellati la rimozione dei manufatti medio tempore installati (tubazioni) con ripristino integrale della situazione ex ante.
-Motivi della decisione
L'appello deve essere rigettato.
Con riferimento al primo motivo va confermata la sentenza di primo grado laddove ritiene che la servitù di passaggio pedonale si estenda fino all'uscita costituita dal cancello carraio.
Non è corretto quanto afferma l'appellante in merito al fatto che nella comparsa di costituzione gli appellati costituiti non avrebbero richiesto il passaggio pedonale fino al cancello carraio, in quanto gli stessi viceversa lamentano nell'atto di costituzione che “In primo luogo il Signor ha posto Pt_1
un cancello di ingresso sulla rampa di proprietà comune impedendo di fatto il transito sia pedonale
che veicolare e quindi l'accesso dei Convenuti ai depositi di proprietà di questi ultimi.”, rivendicando quindi sia il passaggio carraio che quello pedonale anche attraverso detto cancello.
Ritiene sul punto il Collegio che, ai fini della prova della costituzione per destinazione di padre di famiglia della servitù di passaggio pedonale su tutto l'immobile del signor , sia sufficiente Pt_1
che vi sia pacificamente un passaggio che può essere utilizzato sia come passaggio carraio che pedonale, essendo stati posti i fondi, appartenuti in origine allo stesso proprietario , in una Per_4
situazione di oggettivo servizio l'un rispetto all'altro tale da integrare la predetta servitù. Un ampio portone deve infatti considerarsi destinato in via generale anche ad un passaggio pedonale, senza che sia necessaria la presenza di un portoncino esclusivamente dedito a tale tipo di passaggio;
è sufficiente che non vi sia, come nel caso in esame, alcun impedimento od ostacolo a tale esercizio del passaggio. D'altra, parte come riconosce il signor nell'atto di appello, i locali dello stesso “godono di Pt_1
unico accesso dalla via pubblica attraverso il cortile condominiale mediante una rampa di entrata
(pedonale e carraia) che collega il seminterrato alla superficie, ben rappresentata nell'allegato 7,
tav. 2 della relazione e contraddistinta da marcatura a “lisca di pesce””.
Né può ritenersi violato il principio del cd “minimo mezzo”, perché un saltuario passaggio a piedi dei convenuti attraverso il portone carraio non può considerarsi un significativo aggravio del fondo servente.
Occorre infatti rilevare che la sentenza pone una facoltà per l'appellante e non un obbligo di costruire un manufatto in muratura che delimiti il passaggio, evidentemente alla luce di un'oggettiva difficoltà
a delimitare gli spazi;
il signor potrà pertanto ridurre il muretto di delimitazione così come Pt_1
dallo stesso richiesto.
Il secondo motivo deve essere rigettato in quanto la soluzione proposta dal signor , ossia Pt_1
di spostare l'accesso della cantina del signor attraverso la parete divisoria del locale tecnico, CP_1
limiterebbe l'uso del bene da parte del , in assenza oltretutto di contraddittorio con la soc. CP_6
(o avente causa). CP_5
Anche il terzo motivo deve essere rigettato in quanto, essendo i tubi di cui si chiede la rimozione stati posati dopo la sentenza di primo grado, la domanda costituisce domanda nuova e come tale inammissibile.
Nulla sulle spese, essendo gli appellati contumaci.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D.P.R. 30.5.2002, n.
115.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n.22/2022, pronunciata dal Tribunale di Torino,
rigetta l'appello;
nulla sulle spese;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D.P.R.
30.5.2002, n. 115.
Torino, 30 aprile 2025
IL PRESIDENTE
Dott. ssa Cecilia Marino
II SEZIONE CIVILE
composta da
Marino dott.ssa Cecilia Presidente rel.
Rigoletti Maria Gabriella Consigliere
Rivello dott. Roberto Consigliere
nel proc. N. 871/2022 Cont.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 871/2022 promosso da
(c.f ) residente in [...], Parte_1 C.F._1
Via Gorizia n. 76 rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Manuel
Malco (c.f. , pec: e Barbara C.F._2 Email_1
Buratto (c.f. , pec: CodiceFiscale_3 Email_2
APPELLANTE
contro
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente in [...] CP_1 C.F._4
Via Vinovo n. 8; (c.f. ), nato a [...] in data [...], residente in [...]CP_2 C.F._5
(TO) Via Vinovo n. 8,
(c.f. ) nato a [...] in data [...] e CP_3 C.F._6
residente in [...];
(c.f. ), nato a [...] in data [...] residente in CP_4 C.F._7
Lequio Tanaro (CN), Via Roata n. 14
APPELLATI CONTUMACI
Conclusioni di parte appellante:
- Per tutti i motivi indicati in atti, a parziale riforma della sentenza n° 22/2022 depositata in data
03.01.2022, emanata dal Tribunale di Torino, II Sez. Civile, Giudice
Unico dott.ssa Ester Marongiu, nel procedimento di cognizione ordinaria avente il R.G. n. 17786/18,
nella parte in cui ha disposto la servitù di passo pedonale a favore dei co – appellati da esercitarsi lungo l'erigendo corridoio (da costruirsi ad opera dell'appellante)
confinante con il muro perimetrale dell'edificio con acceso diretto dalla rampa;
disporre che la servitù pedonale a favore dei co – appellati sia esercitata solo mediante accesso e recesso dalla scala condominiale nell'erigendo corridoio della larghezza di mt. 1,70 lungo il muro divisorio rappresentato in planimetria CTU (tav. 2 all. 7) che si diparte dalla lettera a - 13 alla lettera a - 17;
disporre, in parziale riforma della statuizione impugnata che la porta di accesso della cantina di venga trasferita nel muro perimetrale del locale tecnico CP_2
(tratto a – 18 / a – 18' nella succitata planimetria), con conseguente creazione di nuovo accesso indipendente per la ed il sig. nel tratto a – 17' / a – CP_5 Pt_1
18' della planimetria, od in quell'altra posizione che vorrà stabilire l'Ecc.ma Corte d'Appello a minor danno del fondo servente;
Dato atto del posizionamento dell'autoclave nella posizione originaria da parte dei co– appellati
, in ossequio alla sentenza ora gravata, ordinare agli stessi la rimozione CP_1
delle tubazioni medio tempore installate lungo i muri della proprietà dell'appellante senza alcun preventivo consenso.
Respingere, in ogni caso, eventuali appelli incidentali proposti dai co – appellati, mandando comunque assolto l'appellante da qualsivoglia avversaria domanda.
In ogni caso: con vittoria di diritti, onorari e spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre Iva e Cpa
come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
e , nonché e esponendo di essere
[...] CP_2 CP_4 CP_3
proprietario dell'unità immobiliare sita in Bruino (TO), via Vinovo n. 10, identificata al NCEU al
Fg. 10 mappale 84 sub. 5, piano interrato, in forza di decreto di trasferimento emesso dal Giudice
del Tribunale di Torino, a fronte del verbale di aggiudicazione emesso in data 28.10.2004 dal
Notaio nell'ambito della procedura di espropriazione immobiliare n. 43/2004 Persona_1
R.G.Esec., promossa da nei confronti della madre dei convenuti Parte_2 CP_1
e .
[...] CP_2
L'attore precisava che l'immobile acquistato si trova nel seminterrato di un complesso costituito da una palazzina con alloggi a destinazione abitativa ed un locale commerciale / artigianale posto esattamente sopra quello di proprietà attorea, di pari metratura, con accesso diretto alla via pubblica.
Aggiungeva che l'accesso al seminterrato dello stabile e, quindi, all'immobile acquistato, è
consentito da una rampa che consente il passaggio pedonale e carraio verso il seminterrato.
Parte attrice dava atto che, successivamente all'aggiudicazione del bene e all'immissione in possesso, era emerso che il bene acquistato risultava privo di una netta separazione dal restante complesso immobiliare, essendo possibile attraverso la scala condominiale e passando sulla proprietà attorea, raggiungere dagli alloggi soprastanti le cantine pertinenziali poste nel seminterrato.
L'attore lamentava, quindi, come l'assenza di un'effettiva divisione degli spazi e la mancata previsione di accessi determinati, si traducesse in una limitazione al pieno ed esclusivo godimento del bene acquistato, dando altresì atto che i convenuti, residenti negli alloggi del condominio,
potevano accedere liberamente e senza autorizzazione nel locale seminterrato di proprietà attorea.
Aggiungeva che, successivamente all'aggiudicazione, i convenuti avevano realizzato opere edili e lavori non autorizzati nell'immobile di proprietà attorea, provvedendo a posare una nuova condotta di scarico delle acque piovane, spostando alcune tubazioni e trasferendo l'autoclave in un luogo diverso da quello occupato prima dell'aggiudicazione.
Concludeva come in atti dando atto della necessità di provvedere alla regolamentazione e alla limitazione del passaggio pedonale, secondo modalità che rendessero l'esercizio della servitù meno gravosa per il fondo dominante attoreo e consentissero a parte attrice di provvedere alla ristrutturazione del proprio immobile.
Ritualmente costituiti, i convenuti e contestavano la fondatezza delle CP_1 CP_2
domande attoree, ribadendo come l'immobile acquistato dal fosse gravato da servitù di Pt_1
passaggio a favore della proprietà dei convenuti, meglio descritta nell'atto notarile Notaio
del 27.05.1993 Rep. N. 94745/26094 trascritto a Torino 2 in data 21.06.1993 ai numeri Per_2
11409/16241.
Allegavano come l'attore avesse reso impossibile l'accesso ai locali di proprietà dei convenuti realizzando manufatti che impedivano il normale e regolare l'esercizio della servitù; davano atto dell'assenza di un regolamento condominiale e della necessità, pertanto, di addivenire ad una regolamentazione dell'esercizio del diritto di passaggio, contrattualmente riconosciuto, tale da rendere effettivamente indipendenti le proprietà attorea e convenuta. Concludevano come in atti instando per il rigetto della richiesta di determinazione e/o regolamentazione dell'autoclave e delle fosse biologiche presenti nella proprietà in quanto Pt_1
già esistenti al momento dell'acquisto dell'immobile oggetto di causa.
Nessuno si costituiva per e nonostante la ritualità della notifica CP_4 CP_3
dell'atto introduttivo.
Con ordinanza del 12.02.2020 veniva disposta consulenza tecnica al fine di verificare la natura e la consistenza delle servitù gravanti sul fondo di parte attrice, per verificare se le modalità di esercizio da parte dei convenuti fossero conformi al titolo e, nel caso di compromissione del godimento del bene, per determinare nuove modalità di esercizio della servitù, con minor aggravio per il fondo servente.
Il Tribunale pronunciava in data 3.1.2022 la sentenza n. 22/2022.
Con atto depositato il 24 giugno 2022 il signor proponeva appello avverso la citata Pt_1
sentenza.
In data 11.1.2023 la Corte dichiarava la contumacia di tutti i convenuti.
La causa veniva poi fissata per pc e assunta a sentenza.
-I motivi di appello.
Il signor , propone 3 motivi di appello il cui contenuto viene di seguito esposto: Pt_1
a) Afferma l'appellante che il giudice di primo grado ha correttamente stabilito che la servitù di passaggio a favore dei convenuti è esclusivamente pedonale, traendo il fondamento della propria decisione sulla base del principio del minimo mezzo. Il Tribunale statuisce che il passaggio pedonale a favore dei co – appellati avvenga attraverso un corridoio che dovrà essere costruito a cura del convenuto della dimensione di mt. 1,70 confinante con il muro perimetrale coincidente con i vertici a10 – a17' così come indicati nella planimetria (allegato 7) contenuta nella tavola 2 della perizia depositata dal CTU nominato.
Tale statuizione, secondo l'appellante , appare del tutto scorretta ed assunta in palese violazione tra l'altro dei principi del “minimo mezzo” e del “minor danno”” richiamati dallo stesso Giudice di prime cure a fondamento della propria decisione. Rileva l'appellante che i locali di proprietà del sig. godono di unico accesso dalla via pubblica Pt_1
attraverso il cortile condominiale mediante una rampa di entrata (pedonale e carraia) che collega il seminterrato alla superficie, ben rappresentata nell'allegato 7, tav. 2 della relazione e contraddistinta da marcatura a “lisca di pesce”.
Detto unico passaggio consente, per dimensioni e per destinazione del locale di proprietà del signor
(C2, magazzino con destinazione commerciale), l'accesso ed il recesso con mezzi motorizzati Pt_1
attraverso il portone metallico sito al fondo della rampa, così come compiutamente rappresentata nella fotografia n. 6 allegata alla perizia del Geom. . Per_3
Le dimensioni del predetto passaggio (planimetria tav. 2 all. 7, scala 1 : 50) risultano di mt. 4,50,
attesa la misura di 9 cm rappresentata dal CTU nella anzidetta planimetria, che peraltro aveva avuto cura di misurare compiutamente l'intero immobile.
La costruzione del passaggio lungo il muro perimetrale dell'edificio che consentirebbe ai co –
appellati il recesso solo “a piedi” attraverso la rampa ed il portone, della larghezza di mt. 1,70, di fatto, non consentirebbe all'attuale appellante l'accesso con i mezzi motorizzati nel proprio immobile,
a fronte della inopportuna riduzione dello spazio utile per l'entrata nel locale derivante della costruzione del predetto corridoio.
La situazione prospettata dal Giudice di prime cure risulta ben delineata nella planimetria che si produce (v. doc. 1 fascicolo appello): l'originaria larghezza del passo carraio che attualmente è di dimensioni di mt. 4,50 verrebbe ridotta in maniera molto consistente nella ben più modesta misura di soli mt. (4,50 – 1,70 =) mt. 2,80 che, oggettivamente, non consente all'attuale appellante l'accesso carraio nel proprio immobile con mezzi motorizzati a fronte delle ridotte dimensioni dell'ingresso per l'avvenuta edificazione del passaggio pedonale a favore dei co – appellati.
Ma non solo. La costruzione del cd. “portoncino pedonale” e del muretto di delimitazione del percorso, vanno a ridurre ulteriormente la larghezza residua del passaggio di altri 20 cm necessari per la costruzione del muro e della battuta della porta pedonale. Le anzidette esigenze costruttive ed edificatorie, vanno a delimitare il restante spazio per il passo carraio a favore dell'appellante alla modestissima misura di mt. 2,60 che, per l'appunto, come ampiamente riferito, non consentono l'accesso ed il recesso con automezzi nemmeno di modestissime dimensioni.
In definitiva nella situazione appena rappresentata dovrà essere riformata la sentenza ora appellata nella parte in cui ha stabilito l'accesso pedonale a favore dei co - appellati, proprietari delle cantine pertinenziali agli alloggi dalla rampa carrabile, limitando la costruzione del percorso nella misura di
1,70 mt., dall'accesso del vano scale fino alla nuova apertura della cantina del sig. , CP_2
come da planimetria allegata, ovvero dai vertici a13 / a 17.
Secondo l'appellante, la statuizione del Tribunale in relazione al passaggio pedonale dall'ingresso principale dell'immobile presta il fianco a numerose censure. Ciò in quanto il Tribunale fa riferimento per assumere tale decisione all'art. 1062 c.c. per riconoscere agli appellanti il diritto di passaggio pedonale, riferendo per l'appunto che l'originaria proprietaria dell'intero compendio, poi pignorato, aveva posto a servizio delle cantine pertinenziali l'immobile di proprietà dell'appellato.
Seguendo tale ragionamento lo stesso Giudice di prime cure nega il diritto di passo carraio ai co-
appellati, riferendo espressamente che non sono presenti in loco opere tali da far presumere un accesso motorizzato ai fondi dominanti a cui pertanto viene concessa solo la facoltà di passaggio pedonale.
Dal semplice esame della relazione peritale e dalle fotografie dello stato dei luoghi allegata alla perizia del Geom. , si evince chiaramente che alcun passaggio pedonale sia mai stato Per_3
creato dalla rampa di accesso carraio dell'immobile di proprietà del sig. (che infatti ha due Pt_1
soli battenti per consentire il passaggio degli autoveicoli) che, quindi andrebbe costituito ex novo,
in assenza di relativa richiesta.
Ma non solo. L'assenza di un ingresso pedonale dalla rampa principale (e pertanto la mancanza di opere evidenti) rileva, contrariamente a quanto stabilito dal Tribunale, l'assenza di un diritto di passaggio a piedi a favore dei co – appellati dalla rampa principale. La creazione del passaggio pedonale a favore dei co -appellati per misura e dimensioni determinata dal Tribunale, di fatto, impedisce l'accesso all'appellante con mezzi motorizzati nel proprio locale.
Nella situazione in rassegna, peraltro, in assenza di titolo costitutivo negoziale, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto ricorrere, nella determinazione del tracciato, ai criteri sussidiari del contemperamento delle esigenze del fondo dominante con il minore aggravio del fondo servente e della necessità ed esigenza (utilitas) dei proprietari dei rispettivi fondi (cfr. Cass. 20.7.1991, n. 8122
ed anche Cass. 7.5.1987, n. 4238).
Risulta quindi errata la determinazione del Giudice di prime cure che ha concesso il diritto di passaggio pedonale dalla rampa ai co – appellati non avvedendosi che così facendo sarebbe stato negato il diritto di accesso carraio al titolare del fondo servente, attuale appellante, con evidente svilimento e depauperamento del fondo servente che, addirittura, non potrebbe più beneficiare dell'accesso motorizzato. Parimenti sarebbe priva di effetto anche l'altro capo della sentenza relativa al diritto di accesso a favore della per la manutenzione delle fosse in quanto questi CP_5
ultimi apparati non sarebbero più raggiungibili dagli automezzi necessari per lo svolgimento della manutenzione ordinaria e straordinaria.
Nella decisione in rassegna il Giudice di prime cure ha violato il criterio del “minimo mezzo” ed anche quello del “minor aggravio” previsti dall'art. 1065 c.c. in quanto le cantine pertinenziali dei co – appellati risultano già raggiungibili dal vano scale condominiale e non era pertanto necessario,
né funzionale, garantire altro accesso pedonale alla rampa carrabile, peraltro nemmeno richiesto dai co - appellati.
In definitiva nella situazione appena rappresentata dovrà essere riformata la sentenza ora appellata nella parte in cui ha stabilito l'accesso pedonale a favore dei co - appellati, proprietari delle cantine pertinenziali agli alloggi dalla rampa carrabile, limitando la costruzione del percorso nelal misura di
1,70 mt., dall'accesso del vano scale fino alla nuova apertura della cantina del sig. , CP_2
come da planimetria allegata, ovvero dai vertici a13 / a 17.
b) Secondo l'appellante, nello stabilire il nuovo ingresso della cantina del signor il giudice di CP_1
primo grado però, nell'assumere detta statuizione, non ha tenuto conto del fatto che la costruzione del corridoio impedirebbe al (e di riflesso anche alla l'accesso al locale tecnico Pt_1 CP_5
in cui sono situate le fosse biologiche e gli impianti, rendendo così di fatto impossibile sia la verifica delle predette apparecchiature ed anche l'esecuzione della manutenzione sia ordinaria che straordinaria. Vi sarebbe inoltre una ingiusta riduzione dello spazio verso la restante proprietà del magazzino del . Proprio in quella posizione, peraltro, lo stesso Tribunale ha sancito la Pt_1
permanenza dell'autoclave che, seppur di dimensioni ridotte (v. fotografia n. 19 perizia CTU
– all. 2) non consentirebbe il transito dell'appellante, nemmeno a piedi , nella sua restante Per_3
proprietà.
Appare pertanto evidente la contrarietà della statuizione in rassegna con il contenuto della prima parte del dispositivo che ha riconosciuto il diritto di accesso alla per l'esecuzione della manutenzione CP_5
delle fosse biologiche. Così come era già stata stabilito dal TO Notaio richiamato in Per_2
atti anche nella sentenza.
Il locale tecnico, di tal guisa, resterebbe raggiungibile solo dai co – appellati ma soprattutto solo dalla scala condominale e dal corridoio di nuova costruzione rendendo di fatto ineseguibile qualsivoglia opere di manutenzione e/o intervento nel locale anzidetto dall'immobile di proprietà dell'appellante ed annullata ogni facoltà anche solo ispettiva in relazione alla funzionalità dei dispositivi da pare del sig. . Pt_1
La sentenza andrà pertanto riformata sul punto con modificazione della via di accesso al locale pertinenziale (cantina) del co – appellato in modo da garantire l'accesso funzionale CP_2
dell'appellante al locale tecnico e così come ala che è onerata dei relativi obblighi di CP_5
manutenzione delle apparecchiature.
L'appellante propone al riguardo un percorso alternativo che risulta rappresentato nell'allegata planimetria (v. doc. 2) con traslazione dell'accesso del co – appellato attraverso la CP_2
parete divisoria del locale tecnico (contraddistinta dalle lettere a 18 / a 18') e creazione di una nuova apertura (a proprio favore) nel tratto di parete divisoria contraddistinta dalle lettere a 17 / a 18. c) Il giudice di prime cure ha avuto modo di condannare i co-appellati alla sistemazione dell'autoclave nella precedente posizione e di ridurne le dimensioni.
A seguito della sentenza i co-appellati hanno ripristinato l'autoclave nella vecchia posizione in cui era in precedenza, posizionando però nuove tubazioni senza autorizzazione. Il signor chiede Pt_1
che venga ordinato ai co-appellati la rimozione dei manufatti medio tempore installati (tubazioni) con ripristino integrale della situazione ex ante.
-Motivi della decisione
L'appello deve essere rigettato.
Con riferimento al primo motivo va confermata la sentenza di primo grado laddove ritiene che la servitù di passaggio pedonale si estenda fino all'uscita costituita dal cancello carraio.
Non è corretto quanto afferma l'appellante in merito al fatto che nella comparsa di costituzione gli appellati costituiti non avrebbero richiesto il passaggio pedonale fino al cancello carraio, in quanto gli stessi viceversa lamentano nell'atto di costituzione che “In primo luogo il Signor ha posto Pt_1
un cancello di ingresso sulla rampa di proprietà comune impedendo di fatto il transito sia pedonale
che veicolare e quindi l'accesso dei Convenuti ai depositi di proprietà di questi ultimi.”, rivendicando quindi sia il passaggio carraio che quello pedonale anche attraverso detto cancello.
Ritiene sul punto il Collegio che, ai fini della prova della costituzione per destinazione di padre di famiglia della servitù di passaggio pedonale su tutto l'immobile del signor , sia sufficiente Pt_1
che vi sia pacificamente un passaggio che può essere utilizzato sia come passaggio carraio che pedonale, essendo stati posti i fondi, appartenuti in origine allo stesso proprietario , in una Per_4
situazione di oggettivo servizio l'un rispetto all'altro tale da integrare la predetta servitù. Un ampio portone deve infatti considerarsi destinato in via generale anche ad un passaggio pedonale, senza che sia necessaria la presenza di un portoncino esclusivamente dedito a tale tipo di passaggio;
è sufficiente che non vi sia, come nel caso in esame, alcun impedimento od ostacolo a tale esercizio del passaggio. D'altra, parte come riconosce il signor nell'atto di appello, i locali dello stesso “godono di Pt_1
unico accesso dalla via pubblica attraverso il cortile condominiale mediante una rampa di entrata
(pedonale e carraia) che collega il seminterrato alla superficie, ben rappresentata nell'allegato 7,
tav. 2 della relazione e contraddistinta da marcatura a “lisca di pesce””.
Né può ritenersi violato il principio del cd “minimo mezzo”, perché un saltuario passaggio a piedi dei convenuti attraverso il portone carraio non può considerarsi un significativo aggravio del fondo servente.
Occorre infatti rilevare che la sentenza pone una facoltà per l'appellante e non un obbligo di costruire un manufatto in muratura che delimiti il passaggio, evidentemente alla luce di un'oggettiva difficoltà
a delimitare gli spazi;
il signor potrà pertanto ridurre il muretto di delimitazione così come Pt_1
dallo stesso richiesto.
Il secondo motivo deve essere rigettato in quanto la soluzione proposta dal signor , ossia Pt_1
di spostare l'accesso della cantina del signor attraverso la parete divisoria del locale tecnico, CP_1
limiterebbe l'uso del bene da parte del , in assenza oltretutto di contraddittorio con la soc. CP_6
(o avente causa). CP_5
Anche il terzo motivo deve essere rigettato in quanto, essendo i tubi di cui si chiede la rimozione stati posati dopo la sentenza di primo grado, la domanda costituisce domanda nuova e come tale inammissibile.
Nulla sulle spese, essendo gli appellati contumaci.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D.P.R. 30.5.2002, n.
115.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n.22/2022, pronunciata dal Tribunale di Torino,
rigetta l'appello;
nulla sulle spese;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D.P.R.
30.5.2002, n. 115.
Torino, 30 aprile 2025
IL PRESIDENTE
Dott. ssa Cecilia Marino