Articolo 1342 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1325 terArticolo 1346
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9 ottobre 2010
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27 marzo 2012
Art. 1342. Militari in servizio permanente 1. Per ogni militare in servizio permanente reduce da prigionia o ipotesi equiparate, il Ministro, constatata la posizione sia penale sia disciplinare in rapporto al fatto della cattura, dichiara se nulla osta alla valutazione per l'avanzamento. 2. Il militare non valutato o non promosso a norma degli articoli ((...)) 1051 e 1073 perche' in aspettativa per prigionia di guerra o ipotesi equiparate, se ottiene il nulla osta, e' valutato o nuovamente valutato, compiuti i prescritti periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco e, se appartiene a grado per il quale non sono richiesti detti periodi, deve aver prestato nel grado almeno sei mesi di effettivo servizio.
Se l'avanzamento ha luogo a scelta, il militare e' valutato in occasione della formazione della prima graduatoria successiva al rilascio del nulla osta o, eventualmente, al compimento dei periodi anzidetti. All'ufficiale si applicano le disposizioni dell'articolo 1085, comma 2, lettere a) e b). 3. Analogamente si provvede nei riguardi del militare in servizio permanente effettivo che, promosso ai sensi del comma 2, risulti nel nuovo grado gia' raggiunto dal turno di avanzamento, ma la nuova promozione non comporta corresponsione di assegni arretrati. 4. Per l'avanzamento del militare reduce da prigionia si continuano ad applicare le disposizioni degli articoli 1329 e 1331, comma 1, anche se e' cessato il tempo di guerra o di grave crisi internazionale, quando tali disposizioni hanno avuto applicazione per i pari grado con i quali il militare avrebbe dovuto essere valutato o promosso.
Entrata in vigore il 27 marzo 2012
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