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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 10/04/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 871/24
TRIBUNALE DI UDINE
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 10.04.25, nel procedimento RG 871/24, sono comparsi, avanti al Giudice dott.ssa
Alessia Bisceglia, l'avv. Giulia Zucchini in sostituzione dell'avv. Emanuele Carniello per parte ricorrente e per parte resistente l'avv. Sandro Boccucci.
L'avv. Giulia Zucchini chiede pronunciarsi sentenza di cessata materia del contendere con condanna di parte resistente al pagamento delle spese di lite e distrazione in favore del procuratore antistatario.
L'avv. Sandro Boccucci precisa che nella comparsa vi è un refuso laddove a pg. 3 si fa riferimento alla lesione psichica;
chiede pronunciarsi sentenza di cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite rappresentando che nel periodo considerato vi era una carenza di medici presso la sede di Udine.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura della sentenza medesima.
Il Giudice
dott.ssa Alessia Bisceglia
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alessia
Bisceglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 871/2024
Promossa da:
, nata in [...] il [...] (C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv.to Emanuele Carniello
-ricorrente- contro
Controparte_1
, in persona del Direttore Generale del Rapporto Assicurativo pro tempore,
[...] rappresentato e difeso dall'avv. Sandro Boccucci
-resistente-
oggetto: malattia professionale sulle seguenti conclusioni di parte
: Parte_1
pronunciarsi sentenza di cessata materia del contendere con condanna di parte resistente al pagamento delle spese di lite.
CP_2
pronunciarsi sentenza di cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 16.10.24 , premettendo di essere dipendente presso la Parte_1
società dal 2.04.19 con la qualifica di operaia e con mansione di addetta agli Controparte_3
impianti di selezione/trattamento dei rifiuti, deduceva che in data 6.11.23, scivolando nell'adempimento della propria prestazione lavorativa, aveva riportato una frattura scomposta del capitello radiale sinistro e una frattura del capitello radiale destro.
La ricorrente allegava di aver presentato in data 6.11.23 domanda di riconoscimento dell'invalidità permanente, che, tuttavia, era stata respinta dall' , avendo lo stesso riscontrato la sussistenza di CP_1 una menomazione dell'integrità psicofisica non determinante alcun diritto ad indennizzo o a rendita.
Avverso tale diniego, parte ricorrente proponeva ricorso amministrativo, senza però avere riscontro, essendo, quindi, stata costretta ad adire la via giudiziale, al fine di richiedere, previa conferma della natura professionale della patologia sofferta, l'accertamento di un danno biologico permanente pari all'8% o, in ogni caso, superiore al 4%, con conseguente condanna dell'Ente al pagamento della corrispondente somma a titolo di danno biologico a partire dalla data di presentazione della domanda, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Costituitosi in causa, evidenziava di aver accolto, con provvedimento dd. 17.01.25, il ricorso CP_1
presentato da parte ricorrente in via amministrativa, aumentando il grado della menomazione psicofisica al 6%, con il concorde assenso anche del medico che rappresentava la stessa ricorrente.
L' chiedeva, pertanto, di dichiarare la cessazione della materia del contendere, non ravvisando CP_1
valide ragioni idonee a modificare la valutazione da ultimo espressa
All'udienza dell'08.04.25 anche parte ricorrente chiedeva la pronuncia di cessata materia del contendere, tuttavia, con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite. Quindi, veniva fissata udienza di discussione.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 10.04.25.
-------------ooooo------------
Il Giudicante evidenzia che deve dichiararsi cessata la materia del contendere, in ragione del riconoscimento da parte dell' di un danno biologico pari al 6% (v. verbale collegiale prodotto CP_1
sub doc. 4 e provvedimento del 17.01.25 prodotto sub doc. 3, allegati alla memoria difensiva), condiviso anche da parte ricorrente.
Infatti, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, il Giudice deve pronunciare, anche d'ufficio, la cessazione della materia del contendere ogni qualvolta sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, che abbia neutralizzato la posizione di contrasto, facendo così venir meno la necessità di una pronuncia sulla materia oggetto del contendere. Deve essere determinato solo il regime delle spese di lite, che, nell'ipotesi di cessazione del contendere, è disciplinato dal principio della soccombenza virtuale, dovendosi identificare la parte soccombente con quella che, lasciando insoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata o azionando una pretesa poi riconosciuta infondata, abbia dato causa alla lite.
Nel presente procedimento si osserva che solo successivamente alla proposizione del ricorso giudiziale, depositato il 16.10.24, l' ha elevato il grado di invalidità della ricorrente al 6%, CP_1
come da verbale collegiale del 15.01.25 e da provvedimento del 17.01.25 (v. doc. ti 3 e 4, allegati alla memoria difensiva).
Pertanto, le spese del procedimento devono essere poste a carico della parte resistente, non rilevando nemmeno le eventuali disfunzioni organizzative interne di quest'ultima.
Per la determinazione delle spese, liquidate come in dispositivo, trova applicazione quanto previsto per le cause di valore indeterminabile di minima complessità dal D.M. 55/14, attesa la semplicità della causa ed esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa
Alessia Bisceglia, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. Condanna l' a rifondere a le spese di lite, che liquida in € 43,00 per CP_1 Parte_1
contributo unificato ed in € 3.291,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, IVA e Cassa come per legge, con distrazione a favore del difensore di parte ricorrente.
Udine, 10.04.25
Il Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia
TRIBUNALE DI UDINE
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 10.04.25, nel procedimento RG 871/24, sono comparsi, avanti al Giudice dott.ssa
Alessia Bisceglia, l'avv. Giulia Zucchini in sostituzione dell'avv. Emanuele Carniello per parte ricorrente e per parte resistente l'avv. Sandro Boccucci.
L'avv. Giulia Zucchini chiede pronunciarsi sentenza di cessata materia del contendere con condanna di parte resistente al pagamento delle spese di lite e distrazione in favore del procuratore antistatario.
L'avv. Sandro Boccucci precisa che nella comparsa vi è un refuso laddove a pg. 3 si fa riferimento alla lesione psichica;
chiede pronunciarsi sentenza di cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite rappresentando che nel periodo considerato vi era una carenza di medici presso la sede di Udine.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura della sentenza medesima.
Il Giudice
dott.ssa Alessia Bisceglia
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alessia
Bisceglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 871/2024
Promossa da:
, nata in [...] il [...] (C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv.to Emanuele Carniello
-ricorrente- contro
Controparte_1
, in persona del Direttore Generale del Rapporto Assicurativo pro tempore,
[...] rappresentato e difeso dall'avv. Sandro Boccucci
-resistente-
oggetto: malattia professionale sulle seguenti conclusioni di parte
: Parte_1
pronunciarsi sentenza di cessata materia del contendere con condanna di parte resistente al pagamento delle spese di lite.
CP_2
pronunciarsi sentenza di cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 16.10.24 , premettendo di essere dipendente presso la Parte_1
società dal 2.04.19 con la qualifica di operaia e con mansione di addetta agli Controparte_3
impianti di selezione/trattamento dei rifiuti, deduceva che in data 6.11.23, scivolando nell'adempimento della propria prestazione lavorativa, aveva riportato una frattura scomposta del capitello radiale sinistro e una frattura del capitello radiale destro.
La ricorrente allegava di aver presentato in data 6.11.23 domanda di riconoscimento dell'invalidità permanente, che, tuttavia, era stata respinta dall' , avendo lo stesso riscontrato la sussistenza di CP_1 una menomazione dell'integrità psicofisica non determinante alcun diritto ad indennizzo o a rendita.
Avverso tale diniego, parte ricorrente proponeva ricorso amministrativo, senza però avere riscontro, essendo, quindi, stata costretta ad adire la via giudiziale, al fine di richiedere, previa conferma della natura professionale della patologia sofferta, l'accertamento di un danno biologico permanente pari all'8% o, in ogni caso, superiore al 4%, con conseguente condanna dell'Ente al pagamento della corrispondente somma a titolo di danno biologico a partire dalla data di presentazione della domanda, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Costituitosi in causa, evidenziava di aver accolto, con provvedimento dd. 17.01.25, il ricorso CP_1
presentato da parte ricorrente in via amministrativa, aumentando il grado della menomazione psicofisica al 6%, con il concorde assenso anche del medico che rappresentava la stessa ricorrente.
L' chiedeva, pertanto, di dichiarare la cessazione della materia del contendere, non ravvisando CP_1
valide ragioni idonee a modificare la valutazione da ultimo espressa
All'udienza dell'08.04.25 anche parte ricorrente chiedeva la pronuncia di cessata materia del contendere, tuttavia, con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite. Quindi, veniva fissata udienza di discussione.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 10.04.25.
-------------ooooo------------
Il Giudicante evidenzia che deve dichiararsi cessata la materia del contendere, in ragione del riconoscimento da parte dell' di un danno biologico pari al 6% (v. verbale collegiale prodotto CP_1
sub doc. 4 e provvedimento del 17.01.25 prodotto sub doc. 3, allegati alla memoria difensiva), condiviso anche da parte ricorrente.
Infatti, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, il Giudice deve pronunciare, anche d'ufficio, la cessazione della materia del contendere ogni qualvolta sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, che abbia neutralizzato la posizione di contrasto, facendo così venir meno la necessità di una pronuncia sulla materia oggetto del contendere. Deve essere determinato solo il regime delle spese di lite, che, nell'ipotesi di cessazione del contendere, è disciplinato dal principio della soccombenza virtuale, dovendosi identificare la parte soccombente con quella che, lasciando insoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata o azionando una pretesa poi riconosciuta infondata, abbia dato causa alla lite.
Nel presente procedimento si osserva che solo successivamente alla proposizione del ricorso giudiziale, depositato il 16.10.24, l' ha elevato il grado di invalidità della ricorrente al 6%, CP_1
come da verbale collegiale del 15.01.25 e da provvedimento del 17.01.25 (v. doc. ti 3 e 4, allegati alla memoria difensiva).
Pertanto, le spese del procedimento devono essere poste a carico della parte resistente, non rilevando nemmeno le eventuali disfunzioni organizzative interne di quest'ultima.
Per la determinazione delle spese, liquidate come in dispositivo, trova applicazione quanto previsto per le cause di valore indeterminabile di minima complessità dal D.M. 55/14, attesa la semplicità della causa ed esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa
Alessia Bisceglia, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. Condanna l' a rifondere a le spese di lite, che liquida in € 43,00 per CP_1 Parte_1
contributo unificato ed in € 3.291,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, IVA e Cassa come per legge, con distrazione a favore del difensore di parte ricorrente.
Udine, 10.04.25
Il Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia