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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 29/05/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'Appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari composta dai magistrati dott. Maria Grixoni Presidente dott. Cinzia Caleffi Consigliere rel. dott. Monica Moi Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 254/2024 RG promossa da
elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 appresenta e difende per procura in atti;
appellante-appellato incidentale contro
elettivamente domiciliata presso Controparte_1 C.F._2
che la rappresenta e difende per procura in atti;
appellata-appellante incidentale e Con l'intervento della Procura Generale OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE All'udienza del 21.5.2025 sono state precisate le seguenti conclusioni: PER PARTE APPELLANTE MOI: nell'insistere per la revoca dell'ordinanza di prime cure in tema di ammissione dei mezzi di prova ed instare per la loro integrale ammissione ove ritenuta necessaria, opponendosi - per le ragioni ivi indicate - all'ammissione dei mezzi dedotti dalla controparte, si chiede che l'Ecc.ma Corte D'Appello voglia riformare la Sentenza n° 176 /2024 emessa dal Tribunale Civile di Sassari il 5 giugno 2024 e pubblicata il 7 successivo in punto di concessione di assegno di mantenimento a favore dell'odierna convenuta, denegandolo, con vittoria di spese al solo caso di opposizione. In subordine, si chiede che voglia riformare la ridetta sentenza in punto di quantificazione dell'assegno di mantenimento, commisurandolo alle attuali capacità economiche e reddituali dell'appellante PER PARTE APPELLATA voglia la Corte, 1) Contrariis reiectis;
2) CP_1
Dichiararsi per quanto in , inammissibile l'appello proposto da
[...]
avverso la Sentenza del Tribunale di Sassari n. 716/2024 Parte_1
/06/2024 R.G. n. 2855/2020, assolvendo l'appellata da ogni avversa pretesa;
3) Rigettarsi, per quanto in espositiva l'appello proposto da avverso la Sentenza del Tribunale di Sassari n. 716/2024 Parte_1 pubblicata il 07/06/2024 R.G. n. 2855/2020, assolvendo l'appellata da ogni avversa pretesa;
4) In accoglimento dell'appello incidentale ed a modifica della Sentenza in punto di assegno di mantenimento, porre a carico di
[...]
l'obbligo di versare in favore di un assegno di Parte_1 Controparte_1 nto di € 8.000,00 mensili, ovv veriore somma accertanda in corso di causa ovvero ancora quella somma ritenuta di giustizia, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT con decorrenza da novembre 2020; 5) Con vittoria di spese ed onorari professionali. Si chiede disporsi integrazione dell'indagine tributaria della Guardia di Finanza di Sassari, con riferimento ai documenti prodotti dall'appellata in sede di appello, e con incarico ulteriore di integrare e completare con quanto richiesto da Ordinanza Tribunale di Sassari dell'11/08/2023. Si chiede che la Corte adìta, visto il conferimento d'azienda di Controparte_2 Parte_2 in ordini e/o disponga alla predetta la produzione
[...] CP_3 CP_2 gi nno 2010 al 31/03/2023, dei 01 CASSA e 216.00001 soci c/ prelevamenti della situazione patrimoniale dal 01/01/2023 al 31/03/2023 della predetta società Controparte_4
(Codice fiscale e Partita Iva ), utilizzati nella relazione di perizia P.IVA_1 della Dott.ssa o “A” nel verbale di assemblea del Persona_1
31/07/2023 di (già . Tale richiesta è CP_3 Controparte_5 giustificata dal valor ponibilità/capacità reddituali di e suoi familiari , madre, e Parte_1 Persona_2 Per_3 sorella e superiori a q ad oggi af
[...] dall'appellante. Svolgimento del processo
ha proposto appello avverso la sentenza n. 716/2024, con Parte_1 cui il Tribunale di Sassari, dato atto di avere pronunciato con sentenza parziale la separazione dei coniugi e , rigettava la Parte_1 Controparte_1 Parte domanda di addebito proposta da quest'ultima e poneva a carico del l'obbligo di versare in favore della un assegno di mantenimento par CP_1 euro 1.000,00 mensili, oltre rivalutazione Istat, e lo condannava alle spese di lite in relazione alla fase decisionale, successiva alla proposta ex art. 185bis Parte cpc avanzata dal collegio e non accettata dal Quest'ultimo ha censurato la sentenza nella in cui riconosceva in favore della un assegno di mantenimento, in difetto di prova del dedotto CP_1 Parte tenor agiato, contestato dal a differenza di quanto sostenuto in sentenza, ed in forza di una errata quantificazione del reddito mensile dell'appellante, facendo riferimento a quello lordo e non al netto, anche tenendo conto delle indagini di polizia tributaria svolte nel giudizio di primo grado.
ha, pertanto, chiesto la riforma della sentenza impugnata Parte_1 formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del gravame e Controparte_1 proponendo a sua volta appello incidentale in relazione all'entità dell'assegno di mantenimento, incongrua rispetto alle reali capacità economiche e reddituali Parte del ha, dunque, concluso formulando le conclusioni in epigrafe Controparte_1 riportate. Parte Il ha eccepito la tardività dell'appello incidentale proposto il giorno prima dell'udienza di comparizione. La Procura Generale è intervenuta in giudizio. La Corte si è riservata la decisione. Motivi della decisione Va preliminarmente disattesa l'eccezione di tardività dell'appello incidentale proposto dalla , dato che, trattandosi di un procedimento di separazione CP_1 iniziato in pri o prima dell'entrata in vigore della riforma cd Cartabia, trova applicazione la previgente disciplina con il rito camerale, cui non si applicano le rigide preclusioni proprie del rito ordinario (cfr sul punto per tutte Cass. n. 4091/18: “Il rito camerale, previsto per l'appello avverso le sentenze di divorzio e di separazione personale, da un lato, non preclude la proponibilità dell'appello incidentale (tardiva) indipendentemente dalla scadenza del termine per l'esperimento del gravame in via principale e dall'altro, risultando caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e dalla semplicità delle forme, esclude la piena applicazione delle norme che regolano il processo ordinario e, in particolare, del termine perentorio fissato, per la relativa proposizione, dall'art. 343, comma 1, c.p.c., con la conseguenza che il principio del contraddittorio deve ritenersi rispettato per il solo fatto che il gravame incidentale sia portato a conoscenza della parte avversa entro limiti di tempo tali da assicurare a quest'ultima la possibilità di far valere le proprie ragioni mediante l'organizzazione di una tempestiva difesa tecnica. Da ciò consegue che la tardiva proposizione dell'appello incidentale non comporta l'inammissibilità del gravame, consentendo semmai all'appellante principale di ottenere, ove lo richieda, il differimento dell'udienza, per meglio articolare le proprie difese”). Nel caso di specie, successivamente al deposito della comparsa di costituzione, la causa ha subito ben tre rinvii con concessione di Parte termini per note scritte. Pertanto, il a avuto la possibilità di fare valere le proprie difese. Tanto premesso, con ricorso datato 23.10.2020 conveniva in Controparte_1 giudizio e, premesso che le parti avevano contratto Parte_1 TR , da cui non erano nati figli, e che a causa della violazione degli obblighi coniugali da parte del coniuge, l'unione era venuta Parte meno, domandava la separazione con addebito al il riconoscimento di un assegno di mantenimento di euro 8.000,00 mensili. In particolare la , dato atto della elevata capacità reddituale e CP_1 Parte patrimoniale del tecnico ortopedico, socio accomandatario e rappresentante lega ella società Controparte_6 costituita nel 1957 dal padre, allegava che “la modesta condizione reddituale Parte ufficialmente dichiarata dal evincibile dalla proprie dichiarazioni dei redditi, stride(va) smaccatamente il suo tenore di vita, oltremodo agiato” e caratterizzato da viaggi e vacanze in località rinomate, da regali preziosi in favore della moglie e da auto di lusso pur non intestate allo stesso ma nella sua disponibilità mentre la era un insegnate con uno stipendio mensile CP_1 di euro 1.600,00 circa. Parte Il si costituiva in giudizio e, per quanto qui rileva posto che non vi è ap incidentale sul rigetto della domanda di addebito, contestava sia la dedotta non veridicità delle sue dichiarazioni fiscali sia la sussistenza di un elevato tenore di vita, sostenendo in particolare che “mentre in ben sedici anni di unione è chiaro che i coniugi - senza figli - abbiano potuto far viaggi (Ryanair, se ben usata, porta dappertutto con pochi spiccioli), è assolutamente inveridico che il resistente abbia mai regalato pellicce e gioielli che, casomai, venivano acquistati personalmente dalla facendo ricorso al prestito CP_1 ed/od al finanziamento bancario, soprattutto presso la Banca CARIGE” e che
“la , poi, acquistata di seconda mano ben undici anni addietro dalla Per_4 soci - e non dal conchiudente - non è prova di alcunché”. CP_3
La causa era istruita con produzioni documentali, attestanti i redditi dichiarati dalle parti, e una indagine di polizia tributaria disposta dal tribunale con ordinanza in data 11.8.2023 data la necessità “…di accertare e individuare in modo più puntuale e veritiero l'effettiva e concreta situazione economica e patrimoniale del resistente, i reali redditi da lavoro e/o altre fonti di reddito, le disponibilità economiche concrete..”. Il giudice di primo grado, all'esito dell'istruttoria, riteneva dimostrato, da un lato, l'elevato tenore di vita descritto dalla , anche in forza della CP_1 Parte mancata specifica contestazione del e, d la sussistenza di “uno squilibrio economico tra i coniugi in comparazione con il tenore di vita accertato”, riconoscendo, quindi, previo richiamo della giurisprudenza di legittimità in materia, in favore della un assegno di mantenimento di CP_1 euro 1.000,00 mensili, “al fine di ga il tenore di vita documentato in atti”. Parte Il ha censurato la sentenza in parte qua, assumendo che, a differenza di quanto apoditticamente sostenuto dal tribunale, non vi era prova del dedotto Parte tenore di vita agiato, in realtà specificatamente contestato dal e che la decisione si fondava su di una errata quantificazione del re mensile dell'appellante, facendo riferimento a quello lordo e non al netto, anche tenendo conto delle indagini di polizia tributaria svolte nel giudizio di primo grado. Dal canto suo, la ha invece sostenuto che l'entità dell'assegno rispetto CP_1 alle risultanze emerse in corso di causa era insufficiente ed incongruo. I motivi di appello vanno esaminati congiuntamente perché strettamente connessi. Orbene, come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire (cfr Cass. n. 4327/22) che “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del TRnio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di TRnio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” ed, inoltre, che (cfr Cass. n. 975/21) “In tema di determinazione del "quantum" dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi”. Ciò posto, dalle risultanze di causa, emerge, innanzi tutto, la sussistenza di un elevato tenore di vita tenuto dai due coniugi durante la convivenza TRniale. Parte E' pur vero, come sostenuto dal che quest'ultimo contestava di avere
“regalato pellicce e gioielli” alla moglie e che la non provava la CP_1 circostanza ma è altrettanto vero che invece non va affatto, come correttamente affermato in sentenza, le specifiche deduzioni della sui CP_1 viaggi e sulle vacanze effettuate frequentemente dalla coppia in località rinomate (vedi ricorso introduttivo: “vacanze in Corsica, Costa Azzurra e Costa Smeralda, viaggi in montagna nelle località sciistiche più rinomate, nei periodi dell'anno più ambiti e negli Hotel e Resort più prestigiosi (come Saint Moritz due volte presso l'Hotel Stefani nel periodo tra Natale e Capodanno e, sempre nello stesso periodo, presso l'Hotel Schweizerholf, nell'anno 2018-2019; CP_7 nel periodo natalizio presso Faro-Capo Spartivento, , presso il Relais e CP_8
Chateaux Hermitage in diverse occasioni;
e Controparte_9
Courchevelm, nel periodo natalizio presso l'Hotel Sherpa, Parigi, Meribel e Megeve in Francia e, ancora, e Salvador de Bahia, nel periodo CP_10 natalizio). Come pure diverse volte hanno visitato la Bretagna e la Normandia, hanno trascorso weekend nelle capitali europee (Madrid, Barcellona e Parigi) e hanno effettuato viaggi per assistere a manifestazioni sportive (come le partite di Champions League) a Madrid, Berlino, Barcellona e Torino. O, ancora, hanno trascorso dei fine settimana dedicati allo shopping a Firenze e a Roma presso gli Hote Adrianoe Mozart”). Parte Rispetto a tali specifiche allegazioni, il i limitava a sostenere che “in ben sedici anni di unione è chiaro che i coniugi - senza figli - abbiano potuto far viaggi (Ryanair, se ben usata, porta dappertutto con pochi spiccioli)”, nonostante si tratti, in gran parte dei casi, di destinazioni non certo raggiungibili con il vettore low cost citato e, comunque, località notoriamente costose. Inoltre, è incontestato – e documentalmente dimostrato come si dirà - che il Parte vesse la disponibilità di una , intestata alla società Persona_5 CP_3 raltro proprietaria di ulterio come da indagini di tributaria - e la di una Toyota IQ, intestata alla società CP_1 P_ Parte
, sempr ile al e, quindi, quanto meno la prima,
[...] certo non riferibili ad un tenore di vita modesto.
Parte In ordine invece alla specifica capacità reddituale e patrimoniale del il tribunale riteneva “sussistente uno squilibrio economico tra i coniugi in comparazione con il tenore di vita accertato” e, quindi, il diritto della a CP_1 percepire l'assegno di mantenimento, posto che mentre quest'ultima ”è lavoratrice dipendente con mansioni di insegnante e percepisce una Parte retribuzione mensile di circa € 1.600,00”, il “è lavoratore libero professionista, amministratore della società e percepisce un CP_2 reddito da partecipazione societaria pari a circa € 4.500,00 (cfr. PF 2022 relativo all'anno 2021, prodotto dal resistente in data 22.5.2023)” e, tenuto conto di “quanto emerso all'esito dell'indagine tributaria depositata in data 3.11.2023 a firma di per la Guardia di Finanza di Sassari, perizia Persona_6 volta all'esame delle entrate provenienti da soggetti, anche societari, formalmente distinti ma sostanzialmente a lui collegati (cfr. ordinanza del 11.8.2024)……”, risulta altresì “socio al 51% della società con CP_3 titolarità per l'anno 2022 di un valore reddituale pari a € 16. unto 5b della relazione tributaria)” e “di conti bancari nonché destinatario di versamenti da parte di familiari e delle società a lui riferite”. Parte Il i è doluto della decisione, assumendo che:
- il reddito indicato dal tribunale era al lordo e non al netto di tutte le ritenute fiscali;
- l'esito delle indagini di polizia tributaria era valutato erroneamente, laddove agli emolumenti percepiti da partecipazioni societarie venivano aggiunti ulteriori somme in realtà relative alle retribuzioni corrisposte dalla società ai dipendenti;
- dei sei rapporti bancari indicati dalla polizia tributaria, due erano conti su Parte cui il ra solo delegato, altri due riguardavano conti trasfusi da una banc n'altra ed uno veniva utilizzato solo per gli acquisti on line;
- i versamenti provenienti da , dalla madre e dalla sorella in suo CP_3 favore, per circa euro 2.500, 0,00 mensili, erano giustificati dalla detenzione fiduciaria delle quote sociali (“Come già dedotto e documentato in prime cure senza che la controparte abbia mai contestato il dato: ”fino all'anno 2018, i coniugi utilizzavano il c/c cointestato n° 397680 per tutte le spese familiari (colf, F24 relativi a tasse, dog sitter, spesa alimentare, abbigliamento, vita sociale, carburante, etc). Su detto rapporto bancario confluivano somme mensili pari a circa € 2000/3000 provenienti da , dalla madre e dalla CP_3 sorella del conchiudente (titolari fiduciarie delle quote della società)”. In buona sostanza, dunque, sul più volte citato c/c venivano accreditati gli importi dovuti al conchiudente sia dalla (della quale era CP_2 amministratore) che dalla sorella e dalla tentrici fiduciarie delle sue quote”. Orbene, ad avviso della Corte, anche alla luce delle argomentazioni dedotte Parte dallo stesso n questo giudizio, la decisione del giudice di primo grado è del tutto condiv . Seppure sia vero che il riferimento ad un reddito pari a circa euro 4.500,00 mensili sia relativo all'importo lordo (euro 60.640,00 annui lordi per i redditi del 2020 ed euro 64.718,00 annui lordi per i redditi del 2021) e che il giudice di primo grado considerava come redditi ulteriori somme in realtà relative alle retribuzioni corrisposte dalla società ai dipendenti, il complesso delle risultanze Parte istruttorie induce a ritenere che il bbia, effettivamente, come ritenuto dal tribunale, una capacità redditual atrimoniale superiore a quanto risulta dalle formali dichiarazioni reddituali. Come si evince dalle indagini di Polizia Tributaria, lo stesso era socio accomandatario e amministratore unico della la quale nel 2020 CP_2 aveva avuto un volume di affari di euro 0 e utili per euro 69.834,00 e nel 2021 un volume di affari di euro 1.450.742,00 ed utili per euro 76.982,00 con 17 dipendenti nel 2022 ed euro 283.637 di redditi corrisposti. La era, poi, conferita nel luglio 2023 nella già CP_2 CP_3 P_ Parte cui il etiene una quota del 51% ed rato
[...] con un volume di affari, da aggiungere, quindi, a quello della nel CP_2
2020 di euro 351.717,00 ed utili per euro 26.478,00 e per il 20 e di affari di euro 328.385,00 ed utili per euro 18.131,00, con 2 dipendenti nel 2022 ed euro 33.186,00 di redditi corrisposti. Inoltre, comprovato dalla documentazione versata in atti, la aveva a CP_1
[... disposizione l'autovettura Toyota IQ, di proprietà della società P_
, ed utilizzava carte di credito intestate alle società riferibili it P_
(cfr autorizzazione all'uso dell'auto e richiesta di restituzione dopo la separazione nonché messaggi whatsapp allegati alla memoria ex art. 183 n. 2 cpc: ad esempio, nel marzo 2016 la aveva chiesto al marito se dovesse CP_1 Parte usare la carta “ ” o quella personale e nel settembre 2016 il aveva CP_3 scritto alla mog ndarci “piano con la carta di credito ”, hé ad CP_3 agosto avevano “sforato”: docc. 31 e 32). Risulta altresì una forte commistione e confusione nei conti e nei rapporti Parte bancari personali e societari, posto che, per espressa ammissione del sui suoi conti pervenivano emolumenti “da , dalla madre e dalla so del CP_3 conchiudente (titolari fiduciarie delle quote della società)”. Parte Inoltre, seppur il on risulti proprietario di alcun immobile, le società a lui riferibili ) sono proprietarie di tutti gli immobili Controparte_11 in cui ha relative attività commerciali nonché, come anticipato, di ben cinque veicoli, tra cui la Porsche Cayenne, acquistata nel 2010 per euro 43.500,00, e nella disponibilità dell'appellante. Parte Il infine, in base alle risultanze della polizia tributaria, risulta comunque titolare di ben quattro conti e delegato per altri due, verosimilmente riferibili alle società. Orbene, alla luce di tali dati, ritiene la Corte che non solo non sia necessario
“l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, né la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie”, come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità citata (Cass. n. 975/21) ma che altresì la stessa non sia affatto possibile, allo stato, sulla base della documentazione in atti, risultando, invece, “sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi”, in forza della quale è del tutto verosimile ritenere che vi siano plurimi elementi - tenore di vita non giustificato in base alle dichiarazioni reddituali formali, titolarità di diversi rapporti bancari, commistione tra il patrimonio mobiliare e immobiliare delle Parte Parte società riferibili al ed il stesso nonché la sua cerchia familiare etc. - Parte idonei a rendere non attendibili le dichiarazioni fiscali del e a far ritenere che il reddito conseguito sia superiore. Peraltro, per i medesimi motivi, data anche la tardività della documentazione contabile e societaria depositata dalla solo in questo giudizio, non si CP_1 ravvisano i presupposti per dispor c.t.u. ovvero una ulteriore integrazione delle indagini di polizia tributaria, e l'importo fissato in sentenza, non potendosi verificare con certezza la reale entità dei redditi percepiti dal Parte va integralmente confermato, data la congruità rispetto al reddito da o dipendente percepito dalla , titolare inoltre anche di alcuni cespiti CP_1 immobiliari in Bosa. Spese compensate dato l'esito del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE Definitivamente decidendo: rigetta l'appello principale proposto da e l'appello Parte_1 incidentale proposto da avverso la sentenza n. 716/2024 del Controparte_1
Tribunale di Sassari;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese legali del presente procedimento;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002. Sassari il 28/5/2025
Il Consigliere estensore Dott.ssa Cinzia Caleffi
Il Presidente
Dott.ssa Maria Grixoni
elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 appresenta e difende per procura in atti;
appellante-appellato incidentale contro
elettivamente domiciliata presso Controparte_1 C.F._2
che la rappresenta e difende per procura in atti;
appellata-appellante incidentale e Con l'intervento della Procura Generale OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE All'udienza del 21.5.2025 sono state precisate le seguenti conclusioni: PER PARTE APPELLANTE MOI: nell'insistere per la revoca dell'ordinanza di prime cure in tema di ammissione dei mezzi di prova ed instare per la loro integrale ammissione ove ritenuta necessaria, opponendosi - per le ragioni ivi indicate - all'ammissione dei mezzi dedotti dalla controparte, si chiede che l'Ecc.ma Corte D'Appello voglia riformare la Sentenza n° 176 /2024 emessa dal Tribunale Civile di Sassari il 5 giugno 2024 e pubblicata il 7 successivo in punto di concessione di assegno di mantenimento a favore dell'odierna convenuta, denegandolo, con vittoria di spese al solo caso di opposizione. In subordine, si chiede che voglia riformare la ridetta sentenza in punto di quantificazione dell'assegno di mantenimento, commisurandolo alle attuali capacità economiche e reddituali dell'appellante PER PARTE APPELLATA voglia la Corte, 1) Contrariis reiectis;
2) CP_1
Dichiararsi per quanto in , inammissibile l'appello proposto da
[...]
avverso la Sentenza del Tribunale di Sassari n. 716/2024 Parte_1
/06/2024 R.G. n. 2855/2020, assolvendo l'appellata da ogni avversa pretesa;
3) Rigettarsi, per quanto in espositiva l'appello proposto da avverso la Sentenza del Tribunale di Sassari n. 716/2024 Parte_1 pubblicata il 07/06/2024 R.G. n. 2855/2020, assolvendo l'appellata da ogni avversa pretesa;
4) In accoglimento dell'appello incidentale ed a modifica della Sentenza in punto di assegno di mantenimento, porre a carico di
[...]
l'obbligo di versare in favore di un assegno di Parte_1 Controparte_1 nto di € 8.000,00 mensili, ovv veriore somma accertanda in corso di causa ovvero ancora quella somma ritenuta di giustizia, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT con decorrenza da novembre 2020; 5) Con vittoria di spese ed onorari professionali. Si chiede disporsi integrazione dell'indagine tributaria della Guardia di Finanza di Sassari, con riferimento ai documenti prodotti dall'appellata in sede di appello, e con incarico ulteriore di integrare e completare con quanto richiesto da Ordinanza Tribunale di Sassari dell'11/08/2023. Si chiede che la Corte adìta, visto il conferimento d'azienda di Controparte_2 Parte_2 in ordini e/o disponga alla predetta la produzione
[...] CP_3 CP_2 gi nno 2010 al 31/03/2023, dei 01 CASSA e 216.00001 soci c/ prelevamenti della situazione patrimoniale dal 01/01/2023 al 31/03/2023 della predetta società Controparte_4
(Codice fiscale e Partita Iva ), utilizzati nella relazione di perizia P.IVA_1 della Dott.ssa o “A” nel verbale di assemblea del Persona_1
31/07/2023 di (già . Tale richiesta è CP_3 Controparte_5 giustificata dal valor ponibilità/capacità reddituali di e suoi familiari , madre, e Parte_1 Persona_2 Per_3 sorella e superiori a q ad oggi af
[...] dall'appellante. Svolgimento del processo
ha proposto appello avverso la sentenza n. 716/2024, con Parte_1 cui il Tribunale di Sassari, dato atto di avere pronunciato con sentenza parziale la separazione dei coniugi e , rigettava la Parte_1 Controparte_1 Parte domanda di addebito proposta da quest'ultima e poneva a carico del l'obbligo di versare in favore della un assegno di mantenimento par CP_1 euro 1.000,00 mensili, oltre rivalutazione Istat, e lo condannava alle spese di lite in relazione alla fase decisionale, successiva alla proposta ex art. 185bis Parte cpc avanzata dal collegio e non accettata dal Quest'ultimo ha censurato la sentenza nella in cui riconosceva in favore della un assegno di mantenimento, in difetto di prova del dedotto CP_1 Parte tenor agiato, contestato dal a differenza di quanto sostenuto in sentenza, ed in forza di una errata quantificazione del reddito mensile dell'appellante, facendo riferimento a quello lordo e non al netto, anche tenendo conto delle indagini di polizia tributaria svolte nel giudizio di primo grado.
ha, pertanto, chiesto la riforma della sentenza impugnata Parte_1 formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del gravame e Controparte_1 proponendo a sua volta appello incidentale in relazione all'entità dell'assegno di mantenimento, incongrua rispetto alle reali capacità economiche e reddituali Parte del ha, dunque, concluso formulando le conclusioni in epigrafe Controparte_1 riportate. Parte Il ha eccepito la tardività dell'appello incidentale proposto il giorno prima dell'udienza di comparizione. La Procura Generale è intervenuta in giudizio. La Corte si è riservata la decisione. Motivi della decisione Va preliminarmente disattesa l'eccezione di tardività dell'appello incidentale proposto dalla , dato che, trattandosi di un procedimento di separazione CP_1 iniziato in pri o prima dell'entrata in vigore della riforma cd Cartabia, trova applicazione la previgente disciplina con il rito camerale, cui non si applicano le rigide preclusioni proprie del rito ordinario (cfr sul punto per tutte Cass. n. 4091/18: “Il rito camerale, previsto per l'appello avverso le sentenze di divorzio e di separazione personale, da un lato, non preclude la proponibilità dell'appello incidentale (tardiva) indipendentemente dalla scadenza del termine per l'esperimento del gravame in via principale e dall'altro, risultando caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e dalla semplicità delle forme, esclude la piena applicazione delle norme che regolano il processo ordinario e, in particolare, del termine perentorio fissato, per la relativa proposizione, dall'art. 343, comma 1, c.p.c., con la conseguenza che il principio del contraddittorio deve ritenersi rispettato per il solo fatto che il gravame incidentale sia portato a conoscenza della parte avversa entro limiti di tempo tali da assicurare a quest'ultima la possibilità di far valere le proprie ragioni mediante l'organizzazione di una tempestiva difesa tecnica. Da ciò consegue che la tardiva proposizione dell'appello incidentale non comporta l'inammissibilità del gravame, consentendo semmai all'appellante principale di ottenere, ove lo richieda, il differimento dell'udienza, per meglio articolare le proprie difese”). Nel caso di specie, successivamente al deposito della comparsa di costituzione, la causa ha subito ben tre rinvii con concessione di Parte termini per note scritte. Pertanto, il a avuto la possibilità di fare valere le proprie difese. Tanto premesso, con ricorso datato 23.10.2020 conveniva in Controparte_1 giudizio e, premesso che le parti avevano contratto Parte_1 TR , da cui non erano nati figli, e che a causa della violazione degli obblighi coniugali da parte del coniuge, l'unione era venuta Parte meno, domandava la separazione con addebito al il riconoscimento di un assegno di mantenimento di euro 8.000,00 mensili. In particolare la , dato atto della elevata capacità reddituale e CP_1 Parte patrimoniale del tecnico ortopedico, socio accomandatario e rappresentante lega ella società Controparte_6 costituita nel 1957 dal padre, allegava che “la modesta condizione reddituale Parte ufficialmente dichiarata dal evincibile dalla proprie dichiarazioni dei redditi, stride(va) smaccatamente il suo tenore di vita, oltremodo agiato” e caratterizzato da viaggi e vacanze in località rinomate, da regali preziosi in favore della moglie e da auto di lusso pur non intestate allo stesso ma nella sua disponibilità mentre la era un insegnate con uno stipendio mensile CP_1 di euro 1.600,00 circa. Parte Il si costituiva in giudizio e, per quanto qui rileva posto che non vi è ap incidentale sul rigetto della domanda di addebito, contestava sia la dedotta non veridicità delle sue dichiarazioni fiscali sia la sussistenza di un elevato tenore di vita, sostenendo in particolare che “mentre in ben sedici anni di unione è chiaro che i coniugi - senza figli - abbiano potuto far viaggi (Ryanair, se ben usata, porta dappertutto con pochi spiccioli), è assolutamente inveridico che il resistente abbia mai regalato pellicce e gioielli che, casomai, venivano acquistati personalmente dalla facendo ricorso al prestito CP_1 ed/od al finanziamento bancario, soprattutto presso la Banca CARIGE” e che
“la , poi, acquistata di seconda mano ben undici anni addietro dalla Per_4 soci - e non dal conchiudente - non è prova di alcunché”. CP_3
La causa era istruita con produzioni documentali, attestanti i redditi dichiarati dalle parti, e una indagine di polizia tributaria disposta dal tribunale con ordinanza in data 11.8.2023 data la necessità “…di accertare e individuare in modo più puntuale e veritiero l'effettiva e concreta situazione economica e patrimoniale del resistente, i reali redditi da lavoro e/o altre fonti di reddito, le disponibilità economiche concrete..”. Il giudice di primo grado, all'esito dell'istruttoria, riteneva dimostrato, da un lato, l'elevato tenore di vita descritto dalla , anche in forza della CP_1 Parte mancata specifica contestazione del e, d la sussistenza di “uno squilibrio economico tra i coniugi in comparazione con il tenore di vita accertato”, riconoscendo, quindi, previo richiamo della giurisprudenza di legittimità in materia, in favore della un assegno di mantenimento di CP_1 euro 1.000,00 mensili, “al fine di ga il tenore di vita documentato in atti”. Parte Il ha censurato la sentenza in parte qua, assumendo che, a differenza di quanto apoditticamente sostenuto dal tribunale, non vi era prova del dedotto Parte tenore di vita agiato, in realtà specificatamente contestato dal e che la decisione si fondava su di una errata quantificazione del re mensile dell'appellante, facendo riferimento a quello lordo e non al netto, anche tenendo conto delle indagini di polizia tributaria svolte nel giudizio di primo grado. Dal canto suo, la ha invece sostenuto che l'entità dell'assegno rispetto CP_1 alle risultanze emerse in corso di causa era insufficiente ed incongruo. I motivi di appello vanno esaminati congiuntamente perché strettamente connessi. Orbene, come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire (cfr Cass. n. 4327/22) che “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del TRnio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di TRnio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” ed, inoltre, che (cfr Cass. n. 975/21) “In tema di determinazione del "quantum" dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi”. Ciò posto, dalle risultanze di causa, emerge, innanzi tutto, la sussistenza di un elevato tenore di vita tenuto dai due coniugi durante la convivenza TRniale. Parte E' pur vero, come sostenuto dal che quest'ultimo contestava di avere
“regalato pellicce e gioielli” alla moglie e che la non provava la CP_1 circostanza ma è altrettanto vero che invece non va affatto, come correttamente affermato in sentenza, le specifiche deduzioni della sui CP_1 viaggi e sulle vacanze effettuate frequentemente dalla coppia in località rinomate (vedi ricorso introduttivo: “vacanze in Corsica, Costa Azzurra e Costa Smeralda, viaggi in montagna nelle località sciistiche più rinomate, nei periodi dell'anno più ambiti e negli Hotel e Resort più prestigiosi (come Saint Moritz due volte presso l'Hotel Stefani nel periodo tra Natale e Capodanno e, sempre nello stesso periodo, presso l'Hotel Schweizerholf, nell'anno 2018-2019; CP_7 nel periodo natalizio presso Faro-Capo Spartivento, , presso il Relais e CP_8
Chateaux Hermitage in diverse occasioni;
e Controparte_9
Courchevelm, nel periodo natalizio presso l'Hotel Sherpa, Parigi, Meribel e Megeve in Francia e, ancora, e Salvador de Bahia, nel periodo CP_10 natalizio). Come pure diverse volte hanno visitato la Bretagna e la Normandia, hanno trascorso weekend nelle capitali europee (Madrid, Barcellona e Parigi) e hanno effettuato viaggi per assistere a manifestazioni sportive (come le partite di Champions League) a Madrid, Berlino, Barcellona e Torino. O, ancora, hanno trascorso dei fine settimana dedicati allo shopping a Firenze e a Roma presso gli Hote Adrianoe Mozart”). Parte Rispetto a tali specifiche allegazioni, il i limitava a sostenere che “in ben sedici anni di unione è chiaro che i coniugi - senza figli - abbiano potuto far viaggi (Ryanair, se ben usata, porta dappertutto con pochi spiccioli)”, nonostante si tratti, in gran parte dei casi, di destinazioni non certo raggiungibili con il vettore low cost citato e, comunque, località notoriamente costose. Inoltre, è incontestato – e documentalmente dimostrato come si dirà - che il Parte vesse la disponibilità di una , intestata alla società Persona_5 CP_3 raltro proprietaria di ulterio come da indagini di tributaria - e la di una Toyota IQ, intestata alla società CP_1 P_ Parte
, sempr ile al e, quindi, quanto meno la prima,
[...] certo non riferibili ad un tenore di vita modesto.
Parte In ordine invece alla specifica capacità reddituale e patrimoniale del il tribunale riteneva “sussistente uno squilibrio economico tra i coniugi in comparazione con il tenore di vita accertato” e, quindi, il diritto della a CP_1 percepire l'assegno di mantenimento, posto che mentre quest'ultima ”è lavoratrice dipendente con mansioni di insegnante e percepisce una Parte retribuzione mensile di circa € 1.600,00”, il “è lavoratore libero professionista, amministratore della società e percepisce un CP_2 reddito da partecipazione societaria pari a circa € 4.500,00 (cfr. PF 2022 relativo all'anno 2021, prodotto dal resistente in data 22.5.2023)” e, tenuto conto di “quanto emerso all'esito dell'indagine tributaria depositata in data 3.11.2023 a firma di per la Guardia di Finanza di Sassari, perizia Persona_6 volta all'esame delle entrate provenienti da soggetti, anche societari, formalmente distinti ma sostanzialmente a lui collegati (cfr. ordinanza del 11.8.2024)……”, risulta altresì “socio al 51% della società con CP_3 titolarità per l'anno 2022 di un valore reddituale pari a € 16. unto 5b della relazione tributaria)” e “di conti bancari nonché destinatario di versamenti da parte di familiari e delle società a lui riferite”. Parte Il i è doluto della decisione, assumendo che:
- il reddito indicato dal tribunale era al lordo e non al netto di tutte le ritenute fiscali;
- l'esito delle indagini di polizia tributaria era valutato erroneamente, laddove agli emolumenti percepiti da partecipazioni societarie venivano aggiunti ulteriori somme in realtà relative alle retribuzioni corrisposte dalla società ai dipendenti;
- dei sei rapporti bancari indicati dalla polizia tributaria, due erano conti su Parte cui il ra solo delegato, altri due riguardavano conti trasfusi da una banc n'altra ed uno veniva utilizzato solo per gli acquisti on line;
- i versamenti provenienti da , dalla madre e dalla sorella in suo CP_3 favore, per circa euro 2.500, 0,00 mensili, erano giustificati dalla detenzione fiduciaria delle quote sociali (“Come già dedotto e documentato in prime cure senza che la controparte abbia mai contestato il dato: ”fino all'anno 2018, i coniugi utilizzavano il c/c cointestato n° 397680 per tutte le spese familiari (colf, F24 relativi a tasse, dog sitter, spesa alimentare, abbigliamento, vita sociale, carburante, etc). Su detto rapporto bancario confluivano somme mensili pari a circa € 2000/3000 provenienti da , dalla madre e dalla CP_3 sorella del conchiudente (titolari fiduciarie delle quote della società)”. In buona sostanza, dunque, sul più volte citato c/c venivano accreditati gli importi dovuti al conchiudente sia dalla (della quale era CP_2 amministratore) che dalla sorella e dalla tentrici fiduciarie delle sue quote”. Orbene, ad avviso della Corte, anche alla luce delle argomentazioni dedotte Parte dallo stesso n questo giudizio, la decisione del giudice di primo grado è del tutto condiv . Seppure sia vero che il riferimento ad un reddito pari a circa euro 4.500,00 mensili sia relativo all'importo lordo (euro 60.640,00 annui lordi per i redditi del 2020 ed euro 64.718,00 annui lordi per i redditi del 2021) e che il giudice di primo grado considerava come redditi ulteriori somme in realtà relative alle retribuzioni corrisposte dalla società ai dipendenti, il complesso delle risultanze Parte istruttorie induce a ritenere che il bbia, effettivamente, come ritenuto dal tribunale, una capacità redditual atrimoniale superiore a quanto risulta dalle formali dichiarazioni reddituali. Come si evince dalle indagini di Polizia Tributaria, lo stesso era socio accomandatario e amministratore unico della la quale nel 2020 CP_2 aveva avuto un volume di affari di euro 0 e utili per euro 69.834,00 e nel 2021 un volume di affari di euro 1.450.742,00 ed utili per euro 76.982,00 con 17 dipendenti nel 2022 ed euro 283.637 di redditi corrisposti. La era, poi, conferita nel luglio 2023 nella già CP_2 CP_3 P_ Parte cui il etiene una quota del 51% ed rato
[...] con un volume di affari, da aggiungere, quindi, a quello della nel CP_2
2020 di euro 351.717,00 ed utili per euro 26.478,00 e per il 20 e di affari di euro 328.385,00 ed utili per euro 18.131,00, con 2 dipendenti nel 2022 ed euro 33.186,00 di redditi corrisposti. Inoltre, comprovato dalla documentazione versata in atti, la aveva a CP_1
[... disposizione l'autovettura Toyota IQ, di proprietà della società P_
, ed utilizzava carte di credito intestate alle società riferibili it P_
(cfr autorizzazione all'uso dell'auto e richiesta di restituzione dopo la separazione nonché messaggi whatsapp allegati alla memoria ex art. 183 n. 2 cpc: ad esempio, nel marzo 2016 la aveva chiesto al marito se dovesse CP_1 Parte usare la carta “ ” o quella personale e nel settembre 2016 il aveva CP_3 scritto alla mog ndarci “piano con la carta di credito ”, hé ad CP_3 agosto avevano “sforato”: docc. 31 e 32). Risulta altresì una forte commistione e confusione nei conti e nei rapporti Parte bancari personali e societari, posto che, per espressa ammissione del sui suoi conti pervenivano emolumenti “da , dalla madre e dalla so del CP_3 conchiudente (titolari fiduciarie delle quote della società)”. Parte Inoltre, seppur il on risulti proprietario di alcun immobile, le società a lui riferibili ) sono proprietarie di tutti gli immobili Controparte_11 in cui ha relative attività commerciali nonché, come anticipato, di ben cinque veicoli, tra cui la Porsche Cayenne, acquistata nel 2010 per euro 43.500,00, e nella disponibilità dell'appellante. Parte Il infine, in base alle risultanze della polizia tributaria, risulta comunque titolare di ben quattro conti e delegato per altri due, verosimilmente riferibili alle società. Orbene, alla luce di tali dati, ritiene la Corte che non solo non sia necessario
“l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, né la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie”, come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità citata (Cass. n. 975/21) ma che altresì la stessa non sia affatto possibile, allo stato, sulla base della documentazione in atti, risultando, invece, “sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi”, in forza della quale è del tutto verosimile ritenere che vi siano plurimi elementi - tenore di vita non giustificato in base alle dichiarazioni reddituali formali, titolarità di diversi rapporti bancari, commistione tra il patrimonio mobiliare e immobiliare delle Parte Parte società riferibili al ed il stesso nonché la sua cerchia familiare etc. - Parte idonei a rendere non attendibili le dichiarazioni fiscali del e a far ritenere che il reddito conseguito sia superiore. Peraltro, per i medesimi motivi, data anche la tardività della documentazione contabile e societaria depositata dalla solo in questo giudizio, non si CP_1 ravvisano i presupposti per dispor c.t.u. ovvero una ulteriore integrazione delle indagini di polizia tributaria, e l'importo fissato in sentenza, non potendosi verificare con certezza la reale entità dei redditi percepiti dal Parte va integralmente confermato, data la congruità rispetto al reddito da o dipendente percepito dalla , titolare inoltre anche di alcuni cespiti CP_1 immobiliari in Bosa. Spese compensate dato l'esito del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE Definitivamente decidendo: rigetta l'appello principale proposto da e l'appello Parte_1 incidentale proposto da avverso la sentenza n. 716/2024 del Controparte_1
Tribunale di Sassari;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese legali del presente procedimento;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002. Sassari il 28/5/2025
Il Consigliere estensore Dott.ssa Cinzia Caleffi
Il Presidente
Dott.ssa Maria Grixoni