TRIB
Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 04/06/2025, n. 1028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1028 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. 880/2020 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 04/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
, in persona del rappresentante Parte_1 legale pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede della direzione provinciale, sita in Vibo Valentia, via E. P. Murmura snc, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ettore Triolo e Valeria E Grandizio (PEC: ; Email_1 E
dell'avvocatura interna, giusta procura generale alle Email_3 liti in atti RICORRENTE E
, elettivamente domiciliato in Cosenza, alla via Caloprese, 104, presso lo Controparte_1 studio dell'avv. Teresa Angela Tarsitano (PEC: che lo rappresenta e Email_5 difende, giusta procura in atti RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 13/05/2020, parte ricorrente in epigrafe indicata, agisce per il disconoscimento della percentuale di invalidità permanente, con riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo ex L. 222/84 riconosciuta a , all'esito del ricorso per CP_1 accertamento tecnico preventivo da lui promosso;
rappresentando come il CTU, nella precedente fase del giudizio aveva riconosciuto la concessione del beneficio richiesto;
che l'elaborato peritale depositato dal Consulente è stato contestato dal ricorrente, dapprima col deposito del
1 dissenso (l'11.5.2020) e dopo ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., anche al fine ottenere l'esperimento di una nuova consulenza che accerti la sussistenza del requisito sanitario necessario a ottenere la prestazione agognata. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “…Il sig. non si trova CP_1 nelle condizioni previste dalla legge per fruire della prestazione già riconosciuta con la decorrenza indicata, ovvero riconoscere una differente decorrenza”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le CP_1 avverse pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. Non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire a un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
3. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u., impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
4. Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della c.t.u. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute.
5. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
6. Ebbene, nel caso di specie, a fronte delle precise ragioni che hanno condotto il c.t.u. alle conclusioni cui è pervenuto (cfr. elaborato peritale depositato in atti da considerarsi in questa sede interamente trascritto), parte ricorrente ha presentato contestazione insistendo nella richiesta di accertamento dell'invalidità con riduzione della capacità a svolgere attività lavorativa inferiore a un terzo, disconosciuta in sede di accertamento tecnico preventivo dal professionista.
7. Tuttavia, le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale.
2 8. In particolare, si evidenzia come il CTU abbia precisato che: «... Dalla valutazione globale delle patologie di cui è affetto il periziando emerge che l'artrosi con discopatia del rachide lombare unitamente alla gonartrosi e alla coxartrosi rappresenta un'affezione di una certa rilevanza che comporta delle sequele di tipo muscolo-scheletrico , ormai inveterate, caratterizzate da deficit della funzionalità e della forza. Ad aggravare ulteriormente il quadro clinico vi è un quadro di radicolopatia compressiva agli arti inferiori con deficit sensitivo-motorio( iporeflessia Achilleo dx) da ernie discali plurime. Si evidenzia, inoltre , la coesistenza di una sindrome del tunnel carpale bilaterale agli arti superiori con una tendinopatia cronica della cuffia dei rotatori della spalla dx. Il paziente ha sempre espletato la propria mansione sin dalla giovane età e nel corso degli anni
,fin ai tempi recenti, ha visto ridurre in maniera importante l'efficienza del sua capacità di lavoro. Si deduce, pertanto , come tali patologie siano di grave pregiudizio per l'espletamento dell'attività lavorativa(idraulico)del periziando il quale evidenzia difficoltà sia nella prolungata stazione eretta , nella flessione ventrale del tronco e nondimeno nell'utilizzo degli arti superiori. E' palese, dunque, una grave limitazione nell'espletamento di quelle mansioni e gestualità insite alla propria occupazione che comportano un certo sforzo fisico. Si ritiene di far decorrere lo stato di invalidità a partire dal 01/10/2017. Dall'esame clinico effettuato e dalla documentazione esibita il periziando , sig. Controparte_1 nato a [...] il [...] , risulta affetto da artrosi polidistrettuale con discopatie multiple rachide C/L/S con deficit della motilità in sogg.con ernie discali multiple cervicali e lombari, sindrome da tunnel carpale bilaterale e periatrite scapolo-omerale spalla dx pertanto ai sensi della legge n°222/84 non vi sono infermità tali da determinare una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ma può altresì considerarsi invalido con una permanente riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle attitudini personali . Tale stato invalidante decorre dal 01/10/2017 ovvero dal primo giorno del mese successivo dalla data della domanda amministrativa.»
9. Le censure mosse alla perizia da parte ricorrente non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004), sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (cfr. Cass. lav., n. 2151/2004), avendo il ctu valutato adeguatamente l'intero quadro clinico di parte ricorrente.
10. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte. In definitiva, nonostante la patologia di cui soffre l'odierno ricorrente sia grave, non emerge, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
11. Ne consegue, pertanto, il rigetto del ricorso e la conferma delle conclusioni di cui al precedente accertamento tecnico.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono determinate come in dispositivo
13. Le spese della C.T.U. della presedente fase cautelare (accertamento tecnico preventivo), pertanto, non possono che essere poste definitivamente a carico dell' Pt_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta il ricorso;
3 - dichiara la sussistenza in favore di del requisito sanitario necessario per Controparte_1 percepire l'assegno ordinario di invalidità ex art. 1, L. 222/84, con decorrenza dal dal 01/10/2017 (ovvero dal primo giorno del mese successivo dalla data della domanda amministrativa);
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate, per ambo le fasi, in complessivi Pt_1 euro 1.000,00 oltre accessori di legge in favore dell'Avv. Teresa Angela Tarsitano, in quanto dichiaratasi antistataria;
- pone definitivamente a carico di le spese di CTU della fase dell'accertamento tecnico Pt_1 preventivo, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 04/06/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 04/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
, in persona del rappresentante Parte_1 legale pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede della direzione provinciale, sita in Vibo Valentia, via E. P. Murmura snc, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ettore Triolo e Valeria E Grandizio (PEC: ; Email_1 E
dell'avvocatura interna, giusta procura generale alle Email_3 liti in atti RICORRENTE E
, elettivamente domiciliato in Cosenza, alla via Caloprese, 104, presso lo Controparte_1 studio dell'avv. Teresa Angela Tarsitano (PEC: che lo rappresenta e Email_5 difende, giusta procura in atti RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 13/05/2020, parte ricorrente in epigrafe indicata, agisce per il disconoscimento della percentuale di invalidità permanente, con riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo ex L. 222/84 riconosciuta a , all'esito del ricorso per CP_1 accertamento tecnico preventivo da lui promosso;
rappresentando come il CTU, nella precedente fase del giudizio aveva riconosciuto la concessione del beneficio richiesto;
che l'elaborato peritale depositato dal Consulente è stato contestato dal ricorrente, dapprima col deposito del
1 dissenso (l'11.5.2020) e dopo ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., anche al fine ottenere l'esperimento di una nuova consulenza che accerti la sussistenza del requisito sanitario necessario a ottenere la prestazione agognata. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “…Il sig. non si trova CP_1 nelle condizioni previste dalla legge per fruire della prestazione già riconosciuta con la decorrenza indicata, ovvero riconoscere una differente decorrenza”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le CP_1 avverse pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. Non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire a un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
3. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u., impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
4. Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della c.t.u. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute.
5. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
6. Ebbene, nel caso di specie, a fronte delle precise ragioni che hanno condotto il c.t.u. alle conclusioni cui è pervenuto (cfr. elaborato peritale depositato in atti da considerarsi in questa sede interamente trascritto), parte ricorrente ha presentato contestazione insistendo nella richiesta di accertamento dell'invalidità con riduzione della capacità a svolgere attività lavorativa inferiore a un terzo, disconosciuta in sede di accertamento tecnico preventivo dal professionista.
7. Tuttavia, le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale.
2 8. In particolare, si evidenzia come il CTU abbia precisato che: «... Dalla valutazione globale delle patologie di cui è affetto il periziando emerge che l'artrosi con discopatia del rachide lombare unitamente alla gonartrosi e alla coxartrosi rappresenta un'affezione di una certa rilevanza che comporta delle sequele di tipo muscolo-scheletrico , ormai inveterate, caratterizzate da deficit della funzionalità e della forza. Ad aggravare ulteriormente il quadro clinico vi è un quadro di radicolopatia compressiva agli arti inferiori con deficit sensitivo-motorio( iporeflessia Achilleo dx) da ernie discali plurime. Si evidenzia, inoltre , la coesistenza di una sindrome del tunnel carpale bilaterale agli arti superiori con una tendinopatia cronica della cuffia dei rotatori della spalla dx. Il paziente ha sempre espletato la propria mansione sin dalla giovane età e nel corso degli anni
,fin ai tempi recenti, ha visto ridurre in maniera importante l'efficienza del sua capacità di lavoro. Si deduce, pertanto , come tali patologie siano di grave pregiudizio per l'espletamento dell'attività lavorativa(idraulico)del periziando il quale evidenzia difficoltà sia nella prolungata stazione eretta , nella flessione ventrale del tronco e nondimeno nell'utilizzo degli arti superiori. E' palese, dunque, una grave limitazione nell'espletamento di quelle mansioni e gestualità insite alla propria occupazione che comportano un certo sforzo fisico. Si ritiene di far decorrere lo stato di invalidità a partire dal 01/10/2017. Dall'esame clinico effettuato e dalla documentazione esibita il periziando , sig. Controparte_1 nato a [...] il [...] , risulta affetto da artrosi polidistrettuale con discopatie multiple rachide C/L/S con deficit della motilità in sogg.con ernie discali multiple cervicali e lombari, sindrome da tunnel carpale bilaterale e periatrite scapolo-omerale spalla dx pertanto ai sensi della legge n°222/84 non vi sono infermità tali da determinare una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ma può altresì considerarsi invalido con una permanente riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle attitudini personali . Tale stato invalidante decorre dal 01/10/2017 ovvero dal primo giorno del mese successivo dalla data della domanda amministrativa.»
9. Le censure mosse alla perizia da parte ricorrente non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004), sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (cfr. Cass. lav., n. 2151/2004), avendo il ctu valutato adeguatamente l'intero quadro clinico di parte ricorrente.
10. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte. In definitiva, nonostante la patologia di cui soffre l'odierno ricorrente sia grave, non emerge, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
11. Ne consegue, pertanto, il rigetto del ricorso e la conferma delle conclusioni di cui al precedente accertamento tecnico.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono determinate come in dispositivo
13. Le spese della C.T.U. della presedente fase cautelare (accertamento tecnico preventivo), pertanto, non possono che essere poste definitivamente a carico dell' Pt_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta il ricorso;
3 - dichiara la sussistenza in favore di del requisito sanitario necessario per Controparte_1 percepire l'assegno ordinario di invalidità ex art. 1, L. 222/84, con decorrenza dal dal 01/10/2017 (ovvero dal primo giorno del mese successivo dalla data della domanda amministrativa);
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate, per ambo le fasi, in complessivi Pt_1 euro 1.000,00 oltre accessori di legge in favore dell'Avv. Teresa Angela Tarsitano, in quanto dichiaratasi antistataria;
- pone definitivamente a carico di le spese di CTU della fase dell'accertamento tecnico Pt_1 preventivo, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 04/06/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
4