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Sentenza 3 maggio 2024
Sentenza 3 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 03/05/2024, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LODI
SEZIONE FALLIMENTARE riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei giudici: dott.ssa Elena Giuppi presidente dott.ssa Ada Cappello giudice est. dott.ssa Francesca Varesano giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
visti i ricorsi con cui Parte_1
[...
, , e hanno chiesto che sia Parte_2 Parte_3 Parte_4 dichiarata la liquidazione giudiziale di CP_1 P.IVA_1 vista la costituzione dell'impresa debitrice;
vista la documentazione allegata al ricorso;
ritenuto che
sussistono tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta, in quan- to:
A) questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 CCDI;
B) il debitore è soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 2 e 121
CCDI alla luce dell'ultimo bilancio depositato risalente al 2022, da cui risulta un attivo patri- moniale di ammontare complessivo pari a euro 1.419.486, ricavi lordi per euro 12.487.720 e debiti per euro 709.240;
C) il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo sta- to convocato, ai sensi degli art. 40 e 41 CCDI;
D) risulta agli atti un ammontare di debiti scaduti superiore ad € 30.000,00 come previsto dall'art. 49, ultimo comma, CCDI;
E) l'imprenditore si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2 e 121 CCDI, come risulta dall'esistenza di:
- esposizione debitoria di complessivi euro 135.132,05 nei confronti dei ricorrenti (credito non contestato dalla resistente) portato da decreti ingiuntivi esecutivi, atti di pignoramento presso terzi negativi;
- protesti per euro 5.304,00;
- squilibrio tra attivo e passivo risultante dal bilancio relativo all'esercizio 2022;
1 diversamente da quanto dedotto da parte resistente nella propria comparsa di costituzione, non versa in una situazione di crisi transeunte e in via di risoluzione: la resi- Controparte_1 stente, a fronte di presunti crediti fiscali di importo pari a circa 1 milione di euro, non ha di- mostrato la sussistenza di tali crediti nè la possibilità concreta di riscuoterli (cfr. dichiarazioni rese nel corso dell'udienza del 22.3.2024 circa l'incasso di euro 250.000,00 entro il 4.4.2024, poi indimostrate;
cfr. anche le generiche dichiarazioni rese dal debitore nel corso dell'udienza del 19.4.2024 circa la sussistenza di trattative per la cessione dei crediti fiscali); tutte circostanze che dimostrano come l'imprenditore non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;
PQM
visti gli artt. 2 e 121 CCDI;
visto l'art. 49, comma 3, lett. F, CCDI;
DICHIARA
L Controparte_2
C.F. con sede legale in San Rocco al Porto (LO), Strada
[...] P.IVA_1
Statale 9 100, CAP 26865;
NOMINA giudice delegato la dott.ssa Ada Cappello
NOMINA curatore il dott. che per la sua comprovata professionalità, è in possesso dei Persona_1 requisiti necessari per la gestione della procedura;
ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligato- rie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215- bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre eser- cizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;
ORDINA al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 195 CCDI, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 CCDI e ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ri- cognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o disper- sione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto. Se necessario può nominare uno stimatore;
FISSA
2 in data 27.9.2024 ore 11,00
l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato, da remoto, secondo le modalità indicate con separato provvedimento, avvertendo il debitore che può chiedere di es- sere sentito e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentita sulle do- mande di ammissione al passivo;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di insinuazione e dei relativi documenti;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle di- sposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modi- ficazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCDI;
autorizza la prenotazione a debito delle spese di procedura come per legge.
Così deciso in Lodi, il 23/04/2024
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Ada Cappello dott.ssa Elena Giuppi
3
IL TRIBUNALE DI LODI
SEZIONE FALLIMENTARE riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei giudici: dott.ssa Elena Giuppi presidente dott.ssa Ada Cappello giudice est. dott.ssa Francesca Varesano giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
visti i ricorsi con cui Parte_1
[...
, , e hanno chiesto che sia Parte_2 Parte_3 Parte_4 dichiarata la liquidazione giudiziale di CP_1 P.IVA_1 vista la costituzione dell'impresa debitrice;
vista la documentazione allegata al ricorso;
ritenuto che
sussistono tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta, in quan- to:
A) questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 CCDI;
B) il debitore è soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 2 e 121
CCDI alla luce dell'ultimo bilancio depositato risalente al 2022, da cui risulta un attivo patri- moniale di ammontare complessivo pari a euro 1.419.486, ricavi lordi per euro 12.487.720 e debiti per euro 709.240;
C) il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo sta- to convocato, ai sensi degli art. 40 e 41 CCDI;
D) risulta agli atti un ammontare di debiti scaduti superiore ad € 30.000,00 come previsto dall'art. 49, ultimo comma, CCDI;
E) l'imprenditore si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2 e 121 CCDI, come risulta dall'esistenza di:
- esposizione debitoria di complessivi euro 135.132,05 nei confronti dei ricorrenti (credito non contestato dalla resistente) portato da decreti ingiuntivi esecutivi, atti di pignoramento presso terzi negativi;
- protesti per euro 5.304,00;
- squilibrio tra attivo e passivo risultante dal bilancio relativo all'esercizio 2022;
1 diversamente da quanto dedotto da parte resistente nella propria comparsa di costituzione, non versa in una situazione di crisi transeunte e in via di risoluzione: la resi- Controparte_1 stente, a fronte di presunti crediti fiscali di importo pari a circa 1 milione di euro, non ha di- mostrato la sussistenza di tali crediti nè la possibilità concreta di riscuoterli (cfr. dichiarazioni rese nel corso dell'udienza del 22.3.2024 circa l'incasso di euro 250.000,00 entro il 4.4.2024, poi indimostrate;
cfr. anche le generiche dichiarazioni rese dal debitore nel corso dell'udienza del 19.4.2024 circa la sussistenza di trattative per la cessione dei crediti fiscali); tutte circostanze che dimostrano come l'imprenditore non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;
PQM
visti gli artt. 2 e 121 CCDI;
visto l'art. 49, comma 3, lett. F, CCDI;
DICHIARA
L Controparte_2
C.F. con sede legale in San Rocco al Porto (LO), Strada
[...] P.IVA_1
Statale 9 100, CAP 26865;
NOMINA giudice delegato la dott.ssa Ada Cappello
NOMINA curatore il dott. che per la sua comprovata professionalità, è in possesso dei Persona_1 requisiti necessari per la gestione della procedura;
ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligato- rie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215- bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre eser- cizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;
ORDINA al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 195 CCDI, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 CCDI e ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ri- cognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o disper- sione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto. Se necessario può nominare uno stimatore;
FISSA
2 in data 27.9.2024 ore 11,00
l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato, da remoto, secondo le modalità indicate con separato provvedimento, avvertendo il debitore che può chiedere di es- sere sentito e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentita sulle do- mande di ammissione al passivo;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di insinuazione e dei relativi documenti;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle di- sposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modi- ficazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCDI;
autorizza la prenotazione a debito delle spese di procedura come per legge.
Così deciso in Lodi, il 23/04/2024
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Ada Cappello dott.ssa Elena Giuppi
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