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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 06/12/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANUSEI
Il Collegio, composto dai Signori Magistrati
Dott. IC CA Presidente rel. est.
Dott.ssa Nicoletta Serra Giudice
Dott.ssa Giada Rutili Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 273 del ruolo generale dell'anno 2025 di volontaria giurisdizione tra
( ), nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Tortolì nella via Michelangelo n.15, provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine di Lanusei
Ricorrente
e
( ), nato a [...] il [...], residente in CP_1 C.F._2
Palazzolo Acreide via Nazionale n.95
Resistente elettivamente domiciliati in Canicattini Bagni in via XX Settembre n.79, presso lo studio e la persona dell'avv. Davide Bondì che li rappresenta e difende, in virtù di procura in atti;
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei.
Oggetto della causa: separazione dei coniugi – materia famiglia.
Conclusioni congiunte nell'interesse delle parti come da ricorso cumulativo per separazione e divorzio, e confermate all'udienza del 4 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE Emerge dagli atti che:
- le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Canicattini Bagni (SR) il
17.07.1999, registrato negli atti dell'ufficio di stato civile del medesimo Comune al n.12, parte 2, Serie A, Ufficio 1, anno 1999 (estratto di matrimonio prodotto);
- dall'unione nascevano (il 16.08.2000) e (il 16.12.2008); Per_1 Per_2
In seguito a ricorso cumulativo per separazione dei coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio proposto congiuntamente dalle parti, all'udienza del 4.11.2025, gli stessi confermavano le condizioni di cui al ricorso, del seguente tenore:
- i coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
- i coniugi vivranno separati, con facoltà per gli stessi di fissare la loro residenza dovunque vorranno, anche all'estero, e con la firma del presente ricorso entrambi si prestano vicendevolmente sin d'ora autorizzazione per il rilascio del passaporto e di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio;
- il figlio minore, , sarà affidato ad entrambi i genitori in modo condiviso e Per_3 collocato presso la madre con facoltà di entrambi i genitori di poterli incontrare e trattenersi con loro liberamente e senza limitazione alcuna;
- la casa coniugale sita in Tortolì via Michelangelo n.15, già in locazione, resterà Per_ assegnata alla sig.ra che continuerà ad abitarla insieme al figlio , Parte_1 mentre il sig. dichiara di trasferirsi altrove;
CP_1
Per_
- il sig. a titolo di mantenimento per il figlio si impegna a versare CP_1 entro il 25 di ogni mese la somma di € 600,00 (ivi incluse € 200,00 quale metà delle spese di locazione dell'abitazione di Tortolì via Michelangelo n.15) oltre all'assegno unico e di pagare la metà delle bollette delle utenze sino al periodo in cui lo stesso ha convissuto con la sig.ra a Tortolì presso l'abitazione sita in via Michelangelo n.15; Parte_1
- al sig. rimane in uso l'autovettura Nissan Qashqai con l'impegno di continuare a CP_1 pagare le rate di mutuo acceso per il suo acquisto e provvedere quanto prima ad effettuare il passaggio di proprietà in suo favore;
- entrambi i ricorrenti si impegnano a versare al bisogno il 50% delle spese straordinarie che dovessero essere necessarie per i figli (spese mediche, scolastiche).
I coniugi hanno altresì che chiesto che, trascorsi i termini di legge, il Tribunale pronunci cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni sopra indicate.
Tanto premesso, la domanda di separazione personale, attesa la pacifica intollerabilità della convivenza ed il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, deve essere senz'altro accolta. Preso atto del parere favorevole espresso dal PM del 5.08.2025, le condizioni di separazione come sopra riportate, devono ritenersi non in contrasto con disposizioni di legge inderogabili.
Le statuizioni relative a figlio minore, sono rispettose dei suoi interessi morali e Per_2 materiali.
Deve pertanto disporsi in conformità.
PQM
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- pronuncia la separazione fra e , come sopra Parte_1 CP_1 identificati, i quali contraevano matrimonio in Canicattini Bagni il 17.07.1999, registrato negli atti dell'ufficio di stato civile del medesimo Comune al n.12, parte 2, Serie A,
Ufficio 1, anno 1999;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Canicattini Bagni (SR) le conseguenti annotazioni di legge a margine del citato atto;
- omologa le condizioni di separazione così come sopra riportate;
- rimette con separata ordinanza la causa sul ruolo per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.48 e della Legge 898/70 e successive modifiche art. 3 n.2) lettera b).
Così deciso in Lanusei, nella Camera di Consiglio del 4.12.2025
Il Presidente rel.est.
Dott. IC CA TRIBUNALE DI LANUSEI
composto dai Signori Magistrati
Dott. IC CA Presidente rel. est.
Dott.ssa Nicoletta Serra Giudice
Dott.ssa Giada Rutili Giudice ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
***
Il Collegio,
Rilevato che in data odierna è stata pronunciata sentenza di separazione ex art. 150 e 158
c.c. e che la controversia deve proseguire per la pronuncia della sentenza di divorzio avendo le parti proposto cumulativamente la domanda di separazione e la domanda di divorzio, cumulo ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 28727/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Rilevato pertanto che la causa deve essere rimessa in istruttoria;
Considerato che le parti si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte anche per la successiva fase del divorzio;
Rilevato che l'udienza sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. deve essere fissata dopo il decorso del termine di mesi 6 dall'udienza di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione personale ai fini della procedibilità della domanda ex art. 3 co.1 n.2 lettera b) legge
898/1970 e succ mod.,
P. Q. M.
Rimette la causa sul ruolo del giudice relatore dott. IC CA per la prosecuzione del giudizio di divorzio;
Fissa udienza del 18.6.2026, sostituta da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. per la dichiarazione di conferma di non volersi riconciliare e per l'eventuale rinuncia al deposito dei documenti di cui all'art. 473-bis.12.
Si comunichi
Così deciso in Lanusei, il 4.12.2025
Il Presidente
IC CA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANUSEI
Il Collegio, composto dai Signori Magistrati
Dott. IC CA Presidente rel. est.
Dott.ssa Nicoletta Serra Giudice
Dott.ssa Giada Rutili Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 273 del ruolo generale dell'anno 2025 di volontaria giurisdizione tra
( ), nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Tortolì nella via Michelangelo n.15, provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine di Lanusei
Ricorrente
e
( ), nato a [...] il [...], residente in CP_1 C.F._2
Palazzolo Acreide via Nazionale n.95
Resistente elettivamente domiciliati in Canicattini Bagni in via XX Settembre n.79, presso lo studio e la persona dell'avv. Davide Bondì che li rappresenta e difende, in virtù di procura in atti;
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei.
Oggetto della causa: separazione dei coniugi – materia famiglia.
Conclusioni congiunte nell'interesse delle parti come da ricorso cumulativo per separazione e divorzio, e confermate all'udienza del 4 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE Emerge dagli atti che:
- le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Canicattini Bagni (SR) il
17.07.1999, registrato negli atti dell'ufficio di stato civile del medesimo Comune al n.12, parte 2, Serie A, Ufficio 1, anno 1999 (estratto di matrimonio prodotto);
- dall'unione nascevano (il 16.08.2000) e (il 16.12.2008); Per_1 Per_2
In seguito a ricorso cumulativo per separazione dei coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio proposto congiuntamente dalle parti, all'udienza del 4.11.2025, gli stessi confermavano le condizioni di cui al ricorso, del seguente tenore:
- i coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
- i coniugi vivranno separati, con facoltà per gli stessi di fissare la loro residenza dovunque vorranno, anche all'estero, e con la firma del presente ricorso entrambi si prestano vicendevolmente sin d'ora autorizzazione per il rilascio del passaporto e di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio;
- il figlio minore, , sarà affidato ad entrambi i genitori in modo condiviso e Per_3 collocato presso la madre con facoltà di entrambi i genitori di poterli incontrare e trattenersi con loro liberamente e senza limitazione alcuna;
- la casa coniugale sita in Tortolì via Michelangelo n.15, già in locazione, resterà Per_ assegnata alla sig.ra che continuerà ad abitarla insieme al figlio , Parte_1 mentre il sig. dichiara di trasferirsi altrove;
CP_1
Per_
- il sig. a titolo di mantenimento per il figlio si impegna a versare CP_1 entro il 25 di ogni mese la somma di € 600,00 (ivi incluse € 200,00 quale metà delle spese di locazione dell'abitazione di Tortolì via Michelangelo n.15) oltre all'assegno unico e di pagare la metà delle bollette delle utenze sino al periodo in cui lo stesso ha convissuto con la sig.ra a Tortolì presso l'abitazione sita in via Michelangelo n.15; Parte_1
- al sig. rimane in uso l'autovettura Nissan Qashqai con l'impegno di continuare a CP_1 pagare le rate di mutuo acceso per il suo acquisto e provvedere quanto prima ad effettuare il passaggio di proprietà in suo favore;
- entrambi i ricorrenti si impegnano a versare al bisogno il 50% delle spese straordinarie che dovessero essere necessarie per i figli (spese mediche, scolastiche).
I coniugi hanno altresì che chiesto che, trascorsi i termini di legge, il Tribunale pronunci cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni sopra indicate.
Tanto premesso, la domanda di separazione personale, attesa la pacifica intollerabilità della convivenza ed il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, deve essere senz'altro accolta. Preso atto del parere favorevole espresso dal PM del 5.08.2025, le condizioni di separazione come sopra riportate, devono ritenersi non in contrasto con disposizioni di legge inderogabili.
Le statuizioni relative a figlio minore, sono rispettose dei suoi interessi morali e Per_2 materiali.
Deve pertanto disporsi in conformità.
PQM
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- pronuncia la separazione fra e , come sopra Parte_1 CP_1 identificati, i quali contraevano matrimonio in Canicattini Bagni il 17.07.1999, registrato negli atti dell'ufficio di stato civile del medesimo Comune al n.12, parte 2, Serie A,
Ufficio 1, anno 1999;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Canicattini Bagni (SR) le conseguenti annotazioni di legge a margine del citato atto;
- omologa le condizioni di separazione così come sopra riportate;
- rimette con separata ordinanza la causa sul ruolo per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.48 e della Legge 898/70 e successive modifiche art. 3 n.2) lettera b).
Così deciso in Lanusei, nella Camera di Consiglio del 4.12.2025
Il Presidente rel.est.
Dott. IC CA TRIBUNALE DI LANUSEI
composto dai Signori Magistrati
Dott. IC CA Presidente rel. est.
Dott.ssa Nicoletta Serra Giudice
Dott.ssa Giada Rutili Giudice ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
***
Il Collegio,
Rilevato che in data odierna è stata pronunciata sentenza di separazione ex art. 150 e 158
c.c. e che la controversia deve proseguire per la pronuncia della sentenza di divorzio avendo le parti proposto cumulativamente la domanda di separazione e la domanda di divorzio, cumulo ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 28727/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Rilevato pertanto che la causa deve essere rimessa in istruttoria;
Considerato che le parti si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte anche per la successiva fase del divorzio;
Rilevato che l'udienza sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. deve essere fissata dopo il decorso del termine di mesi 6 dall'udienza di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione personale ai fini della procedibilità della domanda ex art. 3 co.1 n.2 lettera b) legge
898/1970 e succ mod.,
P. Q. M.
Rimette la causa sul ruolo del giudice relatore dott. IC CA per la prosecuzione del giudizio di divorzio;
Fissa udienza del 18.6.2026, sostituta da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. per la dichiarazione di conferma di non volersi riconciliare e per l'eventuale rinuncia al deposito dei documenti di cui all'art. 473-bis.12.
Si comunichi
Così deciso in Lanusei, il 4.12.2025
Il Presidente
IC CA