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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 04/02/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Il Tribunale di Frosinone, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Francesco MANCINI Presidente
Dott. Fabrizio FANFARILLO Giudice
Dott.ssa Simona DI NICOLA Giudice relatore sentita la relazione del Giudice relatore e visto il parere del P.M., ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n° 2215 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili dell'Anno
2024 avente ad oggetto “esercizio della responsabilità genitoriale e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio” su ricorso proposto da
Parte_1 elettivamente domiciliata in Frosinone alla via Marittima n. 188 presso lo studio legale dell'Avv. Pamela
Paolucci che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso introduttivo nei confronti di
CP_1 elettivamente domiciliato in Frosinone alla Tiburtina n. 2023 presso lo studio legale dell'Avv. Giulia
Giacinti che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla memoria difensiva e con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
All'udienza del 28/01/2025 le parti hanno rassegnato congiuntamente le conclusioni come da processo verbale di udienza (da intendersi quivi integralmente richiamato e trascritto) RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 23.10.2024 la sig.ra premesso di aver intrattenuto una Parte_1 convivenza more uxorio con il Sig. dal 2012 al 19.02.2024, dalla quale sono nate due CP_1 figlie: nata il [...] (7 anni) e nata il [...] (5 anni), Persona_1 Persona_2 riconosciute da entrambi i genitori alla nascita, e di aver convissuto in un appartamento in Alatri (FR), di proprietà della ricorrente, ha esposto che, in esito a un rapporto da sempre conflittuale dovuto ad atteggiamenti possessivi, denigratori e autoritari del nonché per la condotta omissiva del CP_1 resistente rispetto alla gestione della famiglia sia dal punto di vista economico che da quello organizzativo, la ricorrente è stata costretta a provvedervi da sola e con l'aiuto dei propri genitori, i quali collaboravano e collaborano alle spese quotidiane familiari e nella gestione dei vari impegni scolastici ed extrascolastici delle minori;
in conseguenza della dedizione del resistente all'alcol, tanto che nell'agosto
2013 gli veniva sospesa la patente di guida per violazione dell'art.186 II co lett. A CdS, la ricorrente decideva di interrompere la convivenza nel febbraio 2024, dopo diversi episodi in cui il si era
CP_1 reso protagonista di intemperanze connesse all'uso di alcol, col rischio di compromettere l'integrità psicofisica delle minori;
che pertanto il alla fine tornava a vivere definitivamente a casa della
CP_1 madre in Veroli;
che dal 19.02.2024 al 22.09.2024, il e la si sono autoregolamentati
CP_1 Pt_1 nell'esercizio del diritto di visita del padre, che poteva trascorrere con le bambine 2/3 pernottamenti a settimana e poteva vederle “ogni volta che voleva”; che da Febbraio 2024 ad oggi il resistente ha versato alla a titolo di assegno di mantenimento e rimborso del 50% delle spese straordinarie, minimi Pt_1 importi elencati in ricorso, attraverso ricariche PostePay, dopo ripetute richieste da parte della la Pt_1 quale veniva anche autorizzata a percepire l'intero ammontare dell'assegno unico;
che tali somme sono tuttavia insufficienti per il mantenimento delle bambine ma il ha rifiutato di stabilire un
CP_1 importo fisso mensile per il loro mantenimento e ogni tentativo di un accordo bonario al fine di regolamentare ogni aspetto riguardante la prole è risultato vano. La ricorrente ha rappresentato di nutrire serio timore per l'incolumità delle figlie quando sono col padre e dubbi circa la capacità del di accudirle, poiché dedito all'uso di alcol e ha narrato di un episodio occorso in data 22
CP_1 settembre 2024 quando il riaccompagnava le bambine a casa della sig.ra
CP_1 Parte_1 completamente in stato di alterazione psico-fisica, e quando la sig.ra si avvicinava all'ex compagno Pt_1 per prendere le bambine percepiva un forte odore di alcol, avvedendosi che il neanche riusciva
CP_1
a riavviare la propria autovettura;
che da tale episodio le bambine iniziavano a manifestare il diniego di andare dal padre anche alla presenza dei nonni materni, sicchè ella chiedeva all'ex compagno di evitare i pernottamenti il sabato sera, in quanto, lui poteva esagerare con l'alcol atteso che la domenica è il suo giorno di riposo e gli chiedeva di prendere le minori in mezzo alla settimana ad esempio il mercoledì o il venerdì ma il resistente si opponeva e la insultava. Ella ha infine rappresentato di aver iniziato una nuova relazione sentimentale con un uomo di origini albanesi, verso il quale il non lesina CP_1 apprezzamenti negativi e denigratori. La sig.ra ha esposto di essere assunta a tempo determinato Pt_1 per sostituzione con retribuzione mensile di circa 1.300/1.400 euro mentre il sig. è assunto a CP_1 tempo indeterminato presso la METALTEK SRL di Frosinone e percepisce una retribuzione netta di circa 1.500,00/1.600,00 euro. Tanto premesso ella ha adito il Tribunale affinchè voglia disporre che:
1) le minori ( ed ) vengano affidate in via esclusiva alla madre con collocamento Per_1 Per_2 presso la di lei abitazione sita in Alatri (FR), Via Vecchia Fiura n. 29; 2) gli incontri tra padre e figlie avvengano in modalità protetta e al cospetto dei Servizi Sociali del Comune di Alatri, fintanto che il sig. mostri ravvedimento circa l'uso di alcol, soprattutto, in presenza delle minori e, verificata CP_1
l'assenza di cause ostative e nel totale rispetto del diritto alla bigenitorialità e del diritto di visita, disporre che il padre possa vedere le bambine due volte alla settimana con possibilità di un pernottamento da stabilirsi alternativamente il mercoledì o il sabato, in merito alle vacanze natalizie e a quelle pasquali le minori potranno trascorrere con il padre i giorni festivi alternandosi con la propria madre, per le vacanze estive le minori potranno trascorrere con il padre 15 giorni non consecutivi previo accordo con la madre;
3) il Sig. provvederà, in merito al mantenimento delle minori, nella CP_1 misura di euro 600,00 (300,00 euro a figlia) oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Costituitosi in giudizio il sig. ha contestato le ricostruzioni fattuali e le CP_1 domande avversarie, deducendo che dopo aver convissuto con la sig.ra in Veroli presso l'abitazione Pt_1 dei propri genitori, l'intero nucleo familiare si è trasferito nella nuova residenza familiare acquistata dalla ricorrente sita in Alatri, anche a cagione dei contrasti tra la ricorrente e la madre del tant'è che CP_1 dopo circa un anno dal trasferimento della coppia, ha negato alle proprie figlie qualsiasi frequentazione con i nonni paterni. Nel rappresentare che la convivenza si è interrotta a cagione delle ripetute infedeltà della sig.ra e dell'insofferenza da costei sviluppata negli anni nei confronti del compagno, che lo Pt_1 denigrava, offendeva e sminuiva come genitore, anche al cospetto delle figlie, arrivando anche a negare all'odierno resistente la paternità delle bambine innanzi alle medesime, ingenerandogli uno stato di profonda sofferenza che lo ha reso più vulnerabile e geloso verso la compagna senza che ciò abbia mai importato degenerazione alcuna verso atteggiamenti sconvenienti, irriguardosi o addirittura violenti nei riguardi della medesima, egli ha dunque negato di aver mai insultato la e ha dedotto di aver sempre Pt_1 contribuito economicamente ai bisogni della famiglia, occupandosi tanto della spesa alimentare quanto dell'accudimento domestico delle figlie minori, sopperendo alle frequenti assenze della madre. Egli argomenta circa l'inidoneità genitoriale della sig.ra usa a condotte irresponsabili verso le figlie, a Pt_1 volte lasciate sole anche fuori casa per poter raggiungere il proprio amante. Egli sottolinea l'inconferenza dell'episodio del precedente amministrativo del 2013 avvenuto quando le figlie della coppia non erano neppure nate. Nel contestare la fondatezza delle avversarie allegazioni sul punto egli ha prodotto recente documentazione medica proveniente dal proprio datore di lavoro comprovante assenza di qualsiasi dipendenza dall'alcool. Egli ha contestato la correttezza delle rappresentazioni fattuali della ricorrente, anche nel riferimento temporale esponendo che le ragioni per le quali non è stato possibile addivenire ad un accordo sono da individuarsi nella volontà della di imporre al i propri desiderata sulle Pt_1 CP_1 condizioni economiche e di visita alle bambine. Egli ha rappresentato di aver sempre corrisposto il mantenimento per le figlie secondo le proprie capacità economiche mentre la da mesi gli nega di Pt_1 vedere liberamente le proprie figlie, concedendogli la visita solo previo intervento dei legali. Egli ha altresì stigmatizzato la condotta materna che, pur libera di intrattenere relazioni sentimentali con chi desidera, si lascia a comportamenti non consoni di esplicito contenuto sessuale innanzi alle bambine.
Tanto dedotto egli ha chiesto disporsi la seguente regolamentazione: A) Affidamento condiviso delle minori e , con collocamento presso la madre e residenza anagrafica in Alatri (FR), Per_2 Per_1
Via Vecchia Fiura n. 29. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse delle figlie, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni delle stesse. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alle bambine. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulle figlie per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Laddove la sig.ra intenda trasferire la residenza delle figlie in altro comune dovrà previamente ottenere il consenso Pt_1 dell'altro genitore. B) Il Sig. compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la facoltà di CP_1 tenere con sé le figlie secondo il calendario di cui alla comparsa;
C) Il padre corrisponderà mensilmente,
a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario della prole, la somma globale di € 360,00
(euro trecentosessanta), da rivalutarsi di anno in anno, secondo la variazione degli indici ISTAT. Tale importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale intestato alla sig.ra entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese. Le spese Parte_1 straordinarie, così come previste dal protocollo vigente presso l'intestato Tribunale a cui si rimanda, resteranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno. Il genitore che affronterà la spesa avrà diritto al rimborso con il versamento della mensilità successiva (in aggiunta o in compensazione) previa esibizione della documentazione fiscale e delle ricevute di spesa. Il padre rinuncerà al 50% dell'assegno unico a favore della sig.ra che quindi, ne percepirà l'intero importo. D) I genitori si impegnano Pt_1 reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza delle figlie. Padre e madre si impegnano altresì a tenere comportamenti consoni al ruolo educativo loro assegnato, astenendosi da comportamenti lascivi e sessualmente espliciti in presenza delle figlie minorenni.
All'udienza del 28/01/2025, in esito alla comparizione personale delle parti, esperito il tentativo di conciliazione tra esse e formulata loro proposta conciliativa, le parti hanno rappresentato di essere addivenute ad un accordo il cui tenore è stato trasfuso nel verbale di udienza e poi nell'ordinanza del
28/01/2025 recante i provvedimenti provvisori e urgenti. Le parti hanno chiesto congiuntamente che il Tribunale voglia confermare tali accordi recependoli con la propria sentenza. Preso atto dell'intervenuto accordo, la domanda è stata rimessa alla decisione del Collegio. Il P.M. ha apposto il proprio visto il 29/01/2025.
2. Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per il recepimento degli accordi raggiunti dalle parti, perché, esaminatone il tenore:
- in punto di affidamento della prole minore esso non deroga alla regola generale dell'affidamento condiviso e non si presenta pertanto contrario all'interesse della prole;
- sotto il profilo economico, tenuto conto delle rispettive capacità economiche dei genitori, per come emerge tanto dalle comuni allegazioni quanto dalla documentazione versata in atti, la misura del contributo del genitore non convivente con la prole al mantenimento di questa è conforme e proporzionato alle rispettive capacità nonché in rapporto ai tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore;
- la regolamentazione del diritto di frequentazione del minore col genitore non collocatario e con la sua famiglia di origine assicura un rapporto equilibrato e continuativo tra genitore e figlio, garantisce la continua e fattiva presenza e collaborazione del genitore non convivente nelle decisioni che riguardano la quotidianità e le scelte di vita più rilevanti per il minore e un costante apporto suo e dei nonni paterni alla crescita, allo sviluppo psico-fisico e morale e alla cura e istruzione della prole;
in sostanza, quindi, si tratta di regolamentazione con non soltanto non confligge, ma risulta rispondere al primario interesse del minore di conservare e coltivare il rapporto con il genitore e con la famiglia d'origine paterna nonostante la cessazione della convivenza continuativa e stabile determinata dall'allontanamento della coppia genitoriale;
osservato che anche dopo la riforma del diritto di famiglia di cui al D.Lvo 10.10.2022 n. 149 deve ritenersi ancora valevole e valevole anche in caso di unione di fatto e di regolamentazione dei rapporti tra i genitori e i figli nati fuori dal matrimonio il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità per cui “in caso di separazione consensuale o divorzio congiunto (o su conclusioni conformi), la sentenza incide sul vincolo matrimoniale ma, sull'accordo tra i coniugi, realizza - in funzione di tutela dei diritti indisponibili del soggetto più debole e dei figli - un controllo solo esterno attesa la natura negoziale dello stesso, da affermarsi in ragione dell'ormai avvenuto superamento della concezione che ritiene la preminenza di un interesse, superiore e trascendente, della famiglia rispetto alla somma di quelli, coordinati e collegati, dei singoli componenti. Ne consegue che i coniugi possono concordare, con il limite del rispetto dei diritti indisponibili, non solo gli aspetti patrimoniali, ma anche quelli personali della vita familiare, quali, in particolare, l'affidamento dei figli e le modalità di visita dei genitori”(Cass. civ., sez. I, 20/08/2014, n. 18066); che, in particolare, l'art. 337 ter c.c. oggi espressamente stabilisce che il Tribunale possa prendere atto degli accordi liberamente raggiunti tra i genitori in relazione alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e del mantenimento della prole minore ove essi risultino – come in specie – non contrari all'interesse dei figli
, il Collegio ritiene di poter “prendere atto” e recepire gli accordi raggiunti dai genitori come trasfusi nel ricorso congiuntamente sottoscritto.
4. In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, atteso che la controversia ha assunto natura consensuale e osservato quindi che è venuta meno ogni contrapposizione tra le parti mediante reciproche concessioni, si dispone la compensazione integrale tra esse delle spese di lite.
P. Q. M.
il Tribunale di Frosinone, definitivamente pronunziando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
2215/2024 r.g. su ricorso proposto da nei confronti di , avente Parte_1 CP_1 ad oggetto “esercizio della responsabilità genitoriale e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio”, e sulla base dell'accordo raggiunto tra esse in corso di giudizio, così decide:
- PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti in merito all'esercizio della responsabilità genitoriale di e e ai loro rapporti economici verso la prole Parte_1 CP_1 minore e e DISPONE quindi che la Persona_2 Persona_1 regolamentazione della responsabilità genitoriale e mantenimento della prole minore avvenga secondo le modalità pattuite tra le parti e riportate nel verbale di udienza del 28/01/2025;
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio in Frosinone, il 29/01/2025
Il Presidente Il Giudice estensore dott. Francesco Mancini dott.ssa Simona Di Nicola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Il Tribunale di Frosinone, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Francesco MANCINI Presidente
Dott. Fabrizio FANFARILLO Giudice
Dott.ssa Simona DI NICOLA Giudice relatore sentita la relazione del Giudice relatore e visto il parere del P.M., ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n° 2215 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili dell'Anno
2024 avente ad oggetto “esercizio della responsabilità genitoriale e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio” su ricorso proposto da
Parte_1 elettivamente domiciliata in Frosinone alla via Marittima n. 188 presso lo studio legale dell'Avv. Pamela
Paolucci che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso introduttivo nei confronti di
CP_1 elettivamente domiciliato in Frosinone alla Tiburtina n. 2023 presso lo studio legale dell'Avv. Giulia
Giacinti che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla memoria difensiva e con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
All'udienza del 28/01/2025 le parti hanno rassegnato congiuntamente le conclusioni come da processo verbale di udienza (da intendersi quivi integralmente richiamato e trascritto) RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 23.10.2024 la sig.ra premesso di aver intrattenuto una Parte_1 convivenza more uxorio con il Sig. dal 2012 al 19.02.2024, dalla quale sono nate due CP_1 figlie: nata il [...] (7 anni) e nata il [...] (5 anni), Persona_1 Persona_2 riconosciute da entrambi i genitori alla nascita, e di aver convissuto in un appartamento in Alatri (FR), di proprietà della ricorrente, ha esposto che, in esito a un rapporto da sempre conflittuale dovuto ad atteggiamenti possessivi, denigratori e autoritari del nonché per la condotta omissiva del CP_1 resistente rispetto alla gestione della famiglia sia dal punto di vista economico che da quello organizzativo, la ricorrente è stata costretta a provvedervi da sola e con l'aiuto dei propri genitori, i quali collaboravano e collaborano alle spese quotidiane familiari e nella gestione dei vari impegni scolastici ed extrascolastici delle minori;
in conseguenza della dedizione del resistente all'alcol, tanto che nell'agosto
2013 gli veniva sospesa la patente di guida per violazione dell'art.186 II co lett. A CdS, la ricorrente decideva di interrompere la convivenza nel febbraio 2024, dopo diversi episodi in cui il si era
CP_1 reso protagonista di intemperanze connesse all'uso di alcol, col rischio di compromettere l'integrità psicofisica delle minori;
che pertanto il alla fine tornava a vivere definitivamente a casa della
CP_1 madre in Veroli;
che dal 19.02.2024 al 22.09.2024, il e la si sono autoregolamentati
CP_1 Pt_1 nell'esercizio del diritto di visita del padre, che poteva trascorrere con le bambine 2/3 pernottamenti a settimana e poteva vederle “ogni volta che voleva”; che da Febbraio 2024 ad oggi il resistente ha versato alla a titolo di assegno di mantenimento e rimborso del 50% delle spese straordinarie, minimi Pt_1 importi elencati in ricorso, attraverso ricariche PostePay, dopo ripetute richieste da parte della la Pt_1 quale veniva anche autorizzata a percepire l'intero ammontare dell'assegno unico;
che tali somme sono tuttavia insufficienti per il mantenimento delle bambine ma il ha rifiutato di stabilire un
CP_1 importo fisso mensile per il loro mantenimento e ogni tentativo di un accordo bonario al fine di regolamentare ogni aspetto riguardante la prole è risultato vano. La ricorrente ha rappresentato di nutrire serio timore per l'incolumità delle figlie quando sono col padre e dubbi circa la capacità del di accudirle, poiché dedito all'uso di alcol e ha narrato di un episodio occorso in data 22
CP_1 settembre 2024 quando il riaccompagnava le bambine a casa della sig.ra
CP_1 Parte_1 completamente in stato di alterazione psico-fisica, e quando la sig.ra si avvicinava all'ex compagno Pt_1 per prendere le bambine percepiva un forte odore di alcol, avvedendosi che il neanche riusciva
CP_1
a riavviare la propria autovettura;
che da tale episodio le bambine iniziavano a manifestare il diniego di andare dal padre anche alla presenza dei nonni materni, sicchè ella chiedeva all'ex compagno di evitare i pernottamenti il sabato sera, in quanto, lui poteva esagerare con l'alcol atteso che la domenica è il suo giorno di riposo e gli chiedeva di prendere le minori in mezzo alla settimana ad esempio il mercoledì o il venerdì ma il resistente si opponeva e la insultava. Ella ha infine rappresentato di aver iniziato una nuova relazione sentimentale con un uomo di origini albanesi, verso il quale il non lesina CP_1 apprezzamenti negativi e denigratori. La sig.ra ha esposto di essere assunta a tempo determinato Pt_1 per sostituzione con retribuzione mensile di circa 1.300/1.400 euro mentre il sig. è assunto a CP_1 tempo indeterminato presso la METALTEK SRL di Frosinone e percepisce una retribuzione netta di circa 1.500,00/1.600,00 euro. Tanto premesso ella ha adito il Tribunale affinchè voglia disporre che:
1) le minori ( ed ) vengano affidate in via esclusiva alla madre con collocamento Per_1 Per_2 presso la di lei abitazione sita in Alatri (FR), Via Vecchia Fiura n. 29; 2) gli incontri tra padre e figlie avvengano in modalità protetta e al cospetto dei Servizi Sociali del Comune di Alatri, fintanto che il sig. mostri ravvedimento circa l'uso di alcol, soprattutto, in presenza delle minori e, verificata CP_1
l'assenza di cause ostative e nel totale rispetto del diritto alla bigenitorialità e del diritto di visita, disporre che il padre possa vedere le bambine due volte alla settimana con possibilità di un pernottamento da stabilirsi alternativamente il mercoledì o il sabato, in merito alle vacanze natalizie e a quelle pasquali le minori potranno trascorrere con il padre i giorni festivi alternandosi con la propria madre, per le vacanze estive le minori potranno trascorrere con il padre 15 giorni non consecutivi previo accordo con la madre;
3) il Sig. provvederà, in merito al mantenimento delle minori, nella CP_1 misura di euro 600,00 (300,00 euro a figlia) oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Costituitosi in giudizio il sig. ha contestato le ricostruzioni fattuali e le CP_1 domande avversarie, deducendo che dopo aver convissuto con la sig.ra in Veroli presso l'abitazione Pt_1 dei propri genitori, l'intero nucleo familiare si è trasferito nella nuova residenza familiare acquistata dalla ricorrente sita in Alatri, anche a cagione dei contrasti tra la ricorrente e la madre del tant'è che CP_1 dopo circa un anno dal trasferimento della coppia, ha negato alle proprie figlie qualsiasi frequentazione con i nonni paterni. Nel rappresentare che la convivenza si è interrotta a cagione delle ripetute infedeltà della sig.ra e dell'insofferenza da costei sviluppata negli anni nei confronti del compagno, che lo Pt_1 denigrava, offendeva e sminuiva come genitore, anche al cospetto delle figlie, arrivando anche a negare all'odierno resistente la paternità delle bambine innanzi alle medesime, ingenerandogli uno stato di profonda sofferenza che lo ha reso più vulnerabile e geloso verso la compagna senza che ciò abbia mai importato degenerazione alcuna verso atteggiamenti sconvenienti, irriguardosi o addirittura violenti nei riguardi della medesima, egli ha dunque negato di aver mai insultato la e ha dedotto di aver sempre Pt_1 contribuito economicamente ai bisogni della famiglia, occupandosi tanto della spesa alimentare quanto dell'accudimento domestico delle figlie minori, sopperendo alle frequenti assenze della madre. Egli argomenta circa l'inidoneità genitoriale della sig.ra usa a condotte irresponsabili verso le figlie, a Pt_1 volte lasciate sole anche fuori casa per poter raggiungere il proprio amante. Egli sottolinea l'inconferenza dell'episodio del precedente amministrativo del 2013 avvenuto quando le figlie della coppia non erano neppure nate. Nel contestare la fondatezza delle avversarie allegazioni sul punto egli ha prodotto recente documentazione medica proveniente dal proprio datore di lavoro comprovante assenza di qualsiasi dipendenza dall'alcool. Egli ha contestato la correttezza delle rappresentazioni fattuali della ricorrente, anche nel riferimento temporale esponendo che le ragioni per le quali non è stato possibile addivenire ad un accordo sono da individuarsi nella volontà della di imporre al i propri desiderata sulle Pt_1 CP_1 condizioni economiche e di visita alle bambine. Egli ha rappresentato di aver sempre corrisposto il mantenimento per le figlie secondo le proprie capacità economiche mentre la da mesi gli nega di Pt_1 vedere liberamente le proprie figlie, concedendogli la visita solo previo intervento dei legali. Egli ha altresì stigmatizzato la condotta materna che, pur libera di intrattenere relazioni sentimentali con chi desidera, si lascia a comportamenti non consoni di esplicito contenuto sessuale innanzi alle bambine.
Tanto dedotto egli ha chiesto disporsi la seguente regolamentazione: A) Affidamento condiviso delle minori e , con collocamento presso la madre e residenza anagrafica in Alatri (FR), Per_2 Per_1
Via Vecchia Fiura n. 29. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse delle figlie, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni delle stesse. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alle bambine. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulle figlie per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Laddove la sig.ra intenda trasferire la residenza delle figlie in altro comune dovrà previamente ottenere il consenso Pt_1 dell'altro genitore. B) Il Sig. compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la facoltà di CP_1 tenere con sé le figlie secondo il calendario di cui alla comparsa;
C) Il padre corrisponderà mensilmente,
a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario della prole, la somma globale di € 360,00
(euro trecentosessanta), da rivalutarsi di anno in anno, secondo la variazione degli indici ISTAT. Tale importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale intestato alla sig.ra entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese. Le spese Parte_1 straordinarie, così come previste dal protocollo vigente presso l'intestato Tribunale a cui si rimanda, resteranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno. Il genitore che affronterà la spesa avrà diritto al rimborso con il versamento della mensilità successiva (in aggiunta o in compensazione) previa esibizione della documentazione fiscale e delle ricevute di spesa. Il padre rinuncerà al 50% dell'assegno unico a favore della sig.ra che quindi, ne percepirà l'intero importo. D) I genitori si impegnano Pt_1 reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza delle figlie. Padre e madre si impegnano altresì a tenere comportamenti consoni al ruolo educativo loro assegnato, astenendosi da comportamenti lascivi e sessualmente espliciti in presenza delle figlie minorenni.
All'udienza del 28/01/2025, in esito alla comparizione personale delle parti, esperito il tentativo di conciliazione tra esse e formulata loro proposta conciliativa, le parti hanno rappresentato di essere addivenute ad un accordo il cui tenore è stato trasfuso nel verbale di udienza e poi nell'ordinanza del
28/01/2025 recante i provvedimenti provvisori e urgenti. Le parti hanno chiesto congiuntamente che il Tribunale voglia confermare tali accordi recependoli con la propria sentenza. Preso atto dell'intervenuto accordo, la domanda è stata rimessa alla decisione del Collegio. Il P.M. ha apposto il proprio visto il 29/01/2025.
2. Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per il recepimento degli accordi raggiunti dalle parti, perché, esaminatone il tenore:
- in punto di affidamento della prole minore esso non deroga alla regola generale dell'affidamento condiviso e non si presenta pertanto contrario all'interesse della prole;
- sotto il profilo economico, tenuto conto delle rispettive capacità economiche dei genitori, per come emerge tanto dalle comuni allegazioni quanto dalla documentazione versata in atti, la misura del contributo del genitore non convivente con la prole al mantenimento di questa è conforme e proporzionato alle rispettive capacità nonché in rapporto ai tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore;
- la regolamentazione del diritto di frequentazione del minore col genitore non collocatario e con la sua famiglia di origine assicura un rapporto equilibrato e continuativo tra genitore e figlio, garantisce la continua e fattiva presenza e collaborazione del genitore non convivente nelle decisioni che riguardano la quotidianità e le scelte di vita più rilevanti per il minore e un costante apporto suo e dei nonni paterni alla crescita, allo sviluppo psico-fisico e morale e alla cura e istruzione della prole;
in sostanza, quindi, si tratta di regolamentazione con non soltanto non confligge, ma risulta rispondere al primario interesse del minore di conservare e coltivare il rapporto con il genitore e con la famiglia d'origine paterna nonostante la cessazione della convivenza continuativa e stabile determinata dall'allontanamento della coppia genitoriale;
osservato che anche dopo la riforma del diritto di famiglia di cui al D.Lvo 10.10.2022 n. 149 deve ritenersi ancora valevole e valevole anche in caso di unione di fatto e di regolamentazione dei rapporti tra i genitori e i figli nati fuori dal matrimonio il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità per cui “in caso di separazione consensuale o divorzio congiunto (o su conclusioni conformi), la sentenza incide sul vincolo matrimoniale ma, sull'accordo tra i coniugi, realizza - in funzione di tutela dei diritti indisponibili del soggetto più debole e dei figli - un controllo solo esterno attesa la natura negoziale dello stesso, da affermarsi in ragione dell'ormai avvenuto superamento della concezione che ritiene la preminenza di un interesse, superiore e trascendente, della famiglia rispetto alla somma di quelli, coordinati e collegati, dei singoli componenti. Ne consegue che i coniugi possono concordare, con il limite del rispetto dei diritti indisponibili, non solo gli aspetti patrimoniali, ma anche quelli personali della vita familiare, quali, in particolare, l'affidamento dei figli e le modalità di visita dei genitori”(Cass. civ., sez. I, 20/08/2014, n. 18066); che, in particolare, l'art. 337 ter c.c. oggi espressamente stabilisce che il Tribunale possa prendere atto degli accordi liberamente raggiunti tra i genitori in relazione alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e del mantenimento della prole minore ove essi risultino – come in specie – non contrari all'interesse dei figli
, il Collegio ritiene di poter “prendere atto” e recepire gli accordi raggiunti dai genitori come trasfusi nel ricorso congiuntamente sottoscritto.
4. In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, atteso che la controversia ha assunto natura consensuale e osservato quindi che è venuta meno ogni contrapposizione tra le parti mediante reciproche concessioni, si dispone la compensazione integrale tra esse delle spese di lite.
P. Q. M.
il Tribunale di Frosinone, definitivamente pronunziando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
2215/2024 r.g. su ricorso proposto da nei confronti di , avente Parte_1 CP_1 ad oggetto “esercizio della responsabilità genitoriale e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio”, e sulla base dell'accordo raggiunto tra esse in corso di giudizio, così decide:
- PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti in merito all'esercizio della responsabilità genitoriale di e e ai loro rapporti economici verso la prole Parte_1 CP_1 minore e e DISPONE quindi che la Persona_2 Persona_1 regolamentazione della responsabilità genitoriale e mantenimento della prole minore avvenga secondo le modalità pattuite tra le parti e riportate nel verbale di udienza del 28/01/2025;
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio in Frosinone, il 29/01/2025
Il Presidente Il Giudice estensore dott. Francesco Mancini dott.ssa Simona Di Nicola